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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19941/2026

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[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FROSINACATERINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GUCCIARDIGIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], ITALIA ROSANNA, MANISCALCO2026 CATERINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SALVO2052 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'ELIA;- ricorrenti principali -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentNaumleer o– re gistro generale 16603/2023Numero sezionale 2052/2026nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19941/2026BUFFA PAOLO, [OSCURATO:PERSONA], BERBIGLIDAat a pubblicazione 15/06/2026VINCENZA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CACIOPPOMARIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FROSINACATERINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GUCCIARDIGIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], ITALIA ROSANNA, MANISCALCOCATERINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SALVOELVIRA;- ricorrenti principali - controricorrenti incidentali -nonché controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 63/2023 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 08/02/2023 R.G.N. 312/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Palermoconfermava la sentenza del Tribunale di Marsala del 22/9/2020.2. [OSCURATO:PERSONA] e altri avevano agìto in giudizio, alcuni nei confronti delComune di Castelvetrano, altri nei confronti del Comune di Vita, per iquali lavoravano come LSU con contratti stipulati dal 1999 al 2005,mediante contratti annuali, per il riconoscimento della naturasubordinata dei rapporti, le conseguenti differenze retributive,l’illegittimità delle clausole del termine, il risarcimento del danno daabuso in reiterazione.3.

Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, giudicati i rapportidi natura subordinata, aveva condannato i due Comuni, per quanto diNumero registro generale 16603/2023ragione, al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, Nduim euron saez ionale 2052/2026Numero di raccolta generale 19941/2026indennità risarcitoria pari a dieci mensilità di retribuzione.Data pubblicazione 15/06/20264.

Il Comune di Vita aveva proposto appello per l’erronea applicazionedel d.lgs. n.368/2001, sull’assunto trattarsi di contratti stipulati peresigenze di politica sociale, volti a superare il rapporto assistenzialemediante riqualificazione degli LSU; per la propria assenza di colpa,avendo fatto applicazione di leggi regionali; per la mancanza di provadel danno.

Aveva altresì censurato la condanna solidale con l’altroComune ai due terzi delle spese.5.

Gli originari ricorrenti interessati, con l’ eccezione di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano resistito, e propostoappello incidentale censurando il mancato riconoscimento dellereclamate differenze retributive «... dovute rispetto ad un lavoratorecomparabile per livello e orario di lavoro», fondato nella sentenza diprimo grado sull’impossibilità di accertare la discriminazione in difettodelle allegazioni necessarie in punto di mansioni e posizioni contrattualidei primi e dei secondi, delle disposizioni del contratto collettivo inipotesi applicabile, e dell’allegazione e prova della consistenza deterioredel trattamento riconosciuto.

Al riguardo, avevano assunto che ladisparità negativa di trattamento rispetto agli omologhi ai quali siapplicava il CCNL [OSCURATO:PERSONA] doveva ascriversi al notorio, alla lucedell’art. 8, commi 2 e 3, del d.lgs. n.468/97.6.

La Corte di Appello, rilevata la contumacia del Comune diCastelvetrano nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e VincenzaIngrasciotta, rigettava il gravame proposto dal Comune di Vita perché(in sintesi):a) questa Corte aveva affermato, in particolare nella sentenza n.25672/2017, in caso sovrapponibile, che l’applicabilità ai contratti atermine in questione, quali previsti da leggi regionali volte allapromozione della stabilizzazione degli ex LSU, della Clausola 5dell’Accordo quadro recepito nella Direttiva n.99/70 CE, non potevaessere esclusa in mera ragione delle finalità di politica socialeNumero registro generale 16603/2023perseguite, dovendosi verificare la reale natura dei rapporti sullNau mbearos seez ionale 2052/2026Numero di raccolta generale 19941/2026dell’esame dei contratti e del concreto connotarsi dei rapporti, inData pubblicazione 15/06/2026rapporto alla esenzione prevista dalla Clausola 2, punto 2 dell’Accordo;b) nella specie, il Tribunale aveva accertato, in modo condiviso dallaCorte, che nei contratti in questione il riferimento a progetti di utilitàcollettiva, neppure sempre presente, si concretizzava in un mero eformale rinvio alla fonte normativa, posto che non vi si riscontravaalcuna previsione di specifici percorsi di formazione, inserimento eriqualificazione professionale, e per converso si richiamavano le«ordinarie esigenze dell'attività amministrativa dell'ente...

Attività che,come pure emerso dalla prova testimoniale assunta, ha semprecostituito l'oggetto concreto della prestazione dei ricorrenti, di volta involta destinati ai più diversi settori dell'amministrazione».

Inoltre, icontratti attribuivano ai lavoratori qualifiche rinvenibili nelledeclaratorie del CCNL Enti locali, prevedendo l’applicazione di questoultimo al rapporto, seppure nei limiti della compatibilità; riconoscevanoai lavoratori copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro, ferie,assegno per le malattie, diritto al congedo parentale, permessi perl’assistenza a disabili, diritti sindacali, obbligo di osservanza di oraripredeterminati.

Né poteva rilevare in senso contrario l’assunto secondoil quale i lavoratori in questione avrebbero sempre svolto attività dimero supporto ai dipendenti comunali di ruolo o a tempo determinato,essendo ciò del tutto compatibile con l’art. 2094 c.c. Né vi era alcunaevidenza che essi avessero mai svolto attività estranee ai finiistituzionali dell’Ente.

Al contrario, dalla prova testimoniale esperitarisultavano indici univoci della condizione di subordinazione, a partiredall’impegno in diversificate esigenze sempre riconducibili all’attivitàordinaria dell’Ente.Né rilevava l’asserita assenza di colpa per conformazione alle leggiregionali che disciplinavano tale tipo di contratti, e l’asserita mancataprova del danno, perché in presenza di abuso in reiterazione il cd.“danno da precarizzazione” o “danno comunitario” era presunto, edNumero registro generale 16603/2023andava indennizzato/risarcito a prescindere dalla colpa, esNusmeenrod soez ionale 2052/2026Numero di raccolta generale 19941/2026imposto dal diritto dell’Unione per ragioni dissuasivo-sanzionatorie.Data pubblicazione 15/06/2026Disattendeva infine la censura sul criterio solidale della regolazionedelle spese, stante l’unicità processuale della parte attrice, checomportava che qualora il Comune fosse stato chiamato a pagarel’intero, ferma la possibilità del regresso ex art. 1299 c.c., «Nonpagherà le spese a favore dei dipendenti del Comune di Castelvetrano,ma estinguerà la propria obbligazione, frutto della pronunciacondannatoria, nei confronti della propria controparte processuale».Né, in caso di soccombenza reciproca, era censurabile la proporzionedella condanna parziale, comunque giustificata nella specie.La Corte rigettava anche l’appello proposto dai lavoratori.Premesso che essi avevano concluso in primo grado come segue: «Inogni caso, condannarsi i due convenuti a regolarizzare la posizioneretributiva e contributiva degli attori in base alla normativa contrattualecollettiva e previdenziale, adeguando il loro trattamento sotto i profiliindicati riparametrandoli a quelli dei loro colleghi dipendenti a tempoindeterminato presso lo stesso comune», la Corte affermava che ladomanda non si fondava sul principio di non discriminazione, masull’art. 2126 c.c., sicché non occorreva una allegazione e prova didiscriminazione, ma occorreva raffrontare non solo le mansioni svoltedai lavoratori in tutto il periodo di causa con quelli svolti dai dipendenticomunali di pari livello, ma anche i trattamenti retributivi percepiti daentrambe le categorie di lavoratori.

Il confronto non poteva tuttaviabasarsi sulla mera base dei livelli, ma anche delle mansioni e deitrattamenti in concreto, fatti rispetto ai quali non erano forniteallegazioni e prove sufficienti, essendosi i ricorrenti limitati ad indicarein mesi la durata dei rispettivi rapporti, senza indicare gli orari, leeventuali eccedenze rispetto agli orari contrattuali, le ferie godute, iltrattamento retributivo percepito.

In difetto, l’effettiva esistenza dicrediti retributivi non era verificabile, e restava quindi indimostrata.Non era infatti adeguata allo scopo la produzione, peraltro esperita soloNumero registro generale 16603/2023in sede di appello, degli importi erogabili al lavoratori ASU secoNnumdeoro sleez ionale 2052/2026Numero di raccolta generale 19941/2026circolari Inps dell’ultimo ventennio, dovendosi operare il raffronto inData pubblicazione 15/06/2026base ad elementi concreti e non meramente astratti; come reso palesedallo stesso art.8 del d.lgs. n. 468/97, nel prevedere variabilità di orari,e compensi legati alla presenze effettive.7.

Per la cassazione della sentenza ricorrono i lavoratori in epigrafe con8.

Il Comune di Vita ha proposto controricorso con ricorso incidentaleaffidato a cinque motivi, al quale i ricorrenti principali resistono concontroricorso.9.

Il Comune di Castelvetrano è rimasto intimato.10.

I ricorrenti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo del ricorso principale denuncia, in relazione al n.5 delprimo comma dell’art.360 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo.Si deduce in primo luogo che la Corte di merito avrebbe errato nelritenere rilevante, in sede di condanna generica, il raffronto tra lemansioni svolte dai ricorrenti e quelle svolte dal personale di ruolo,bastando allo scopo l’indicazione analitica delle mansioni svolte,mediante la quale, nel successivo giudizio quantificatorio, si sarebbepotuto procedere all’esatto inquadramento contrattuale in base alCCNL, prodotto e comunque conoscibile d’ufficio.

Peraltro, quanto airicorrenti che avevano lavorato per il Comune di Castelvetrano, lacategoria già risultava dai contratti.In secondo luogo, si assume che la Corte di merito avrebbe errato nelritenere rilevante il raffronto, perché sarebbe notorio che il sussidioInps è inferiore alla retribuzione ordinaria del lavoratorecontrattualizzato.In terzo luogo, si assume che il carattere deteriore del trattamentoeconomico rispetto al lavoratore contrattualizzato di qualunque livelloa pari orario era traibile dall’art.8, comma 3, del d.lgs. n.468/1997, edalle circolari Inps.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16603/20232.

Il motivo, come proposto, è inammissibile, da un lato, perchéN uiml etriop soez ionale 2052/2026Numero di raccolta generale 19941/2026di censura è precluso da doppia conforme secondo l’art.360, comma 4,Data pubblicazione 15/06/2026c.p.c.; dall’ altro, perché non ha la consistenza dell’omesso esame difatto decisivo, che dev’essere un fatto storico (ex pluris, Cass S.U.n.8053/2014, Cass. nn. 30827/2025).3.

Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primo commadell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza per motivazioneincomprensibile e contraddittoria.Si reitera l’assunto secondo il quale il raffronto tra le mansioni erairrilevante, visto che la domanda era di condanna generica, e che ilsussidio era stabilito per legge in modo indifferente rispetto allemansioni, almeno per le prime venti ore settimanali.Si censura ancora l’assunto secondo il quale i ricorrenti avrebberodovuto indicare la retribuzione complessivamente percepita anno peranno, bastando, da dare evidenza dell’esistenza del differenziale,l’inferiorità del sussidio previsto entro le 20 ore, a carico dell’Inps, altrattamento contrattuale, visto che il supero era equiparato per leggea quello del lavoratore omologo (anzi, senza 13^ e TFR).Ancora, si censura l’argomento svolto dalla Corte di merito riguardoalla quantità periodica del lavoro prestato, ed alle ferie godute, siccomeirrilevante in tema di condanna generica.Gli argomenti di reiezione sarebbero tanto inconferenti da nonconsentire di individuare il fondamento della decisione sul punto.4.

Anche tale motivo è inammissibile, perché il vizio di motivazioneapparente ricorre solo se la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, ed il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tra le ante,Cass. nn. 2598/2018, 7090/2022).

Nella specie la motivazione ècomprensibile e non intrinsecamente contradditoria, sicché la censuraNumero registro generale 16603/2023come svolta rientra nel campo del vizio motivazionale senza rispNeumtetrao rseez ionale 2052/2026Numero di raccolta generale 19941/2026il criterio posto dal n.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.Data pubblicazione 15/06/20265.

Il terzo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo comma dell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 8 del d.lgs.n.468/1997, in connessione con l’art. 2126 c.c.Si assume nuovamente che l’esame dell’art. 8 cit. renderebbe di per sépalese che almeno per le prime venti ore settimanali il trattamentoeconomico degli ASU è sempre inferiore a quello di un lavoratore diruolo comparabile.6.

Anche detto motivo è inammissibile, perché non coglie la ratiodecidendi della decisione impugnata, che nell’evocare la necessità di«operare in concreto un raffronto... anche fra il complessivotrattamento retributivo percepito annualmente in costanza di rapportoda entrambe le categorie di lavoratori», aveva fatto riferimento allapossibilità che i ricorrenti avessero percepito un trattamento economicosuperiore a quello tabellare.7.

Il quarto motivo denuncia, in relazione al n.5 del primo commadell’art. 360 c.p.c., di nuovo, omesso esame di fatto decisivo, inrelazione agli artt. 115 e 437 c.p.c.Si censura il fatto che le retribuzioni previste dal CCNL erano oggettodi conoscenza officiosa necessaria, sì che, almeno riguardo alle stesse,la Corte di appello aveva errato nel ritenere difetto di allegazione eprova.8.

Anche detto motivo è inammissibile, sia perché non rientra nellafattispecie dell’omesso esame di fatto (storico) decisivo, peraltropreclusa, sia perché comunque non attacca in modo sufficiente edecisivo la ratio decidendi fondata su rilievo che in assenza diallegazioni sull’effettivo percepito l’esistenza di differenze restava nondimostrabile.9.

Il quinto motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione dell’art. 437 comma 2, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16603/2023Si censura il fatto che, pur essendo stati di certo introdotti prinNcumìperio sdeiz ionale 2052/2026Numero di raccolta generale 19941/2026prova riguardo all’an di differenze retributive, nell’improbabileData pubblicazione 15/06/2026incertezza, la Corte di merito sia venuta meno al dovere di esercitare ipropri poteri istruttori d’ufficio ove indispensabili ai fini del decidere.10.

Anche tale motivo è inammissibile, perché la denuncia diviolazione dell’art. 437 c.p.c. ha ad oggetto un error in procedendo(Cass. n. 1277/2016), non denunciabile in termini di violazione di leggesenza far riferimento espresso alla nullità della sentenza (Cass.

SU n.17931/2013).Peraltro, questa Corte ha affermato che il ricorrente che denunciin cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nelgiudizio di merito deve allegare (e mostrare) di avere espressamente especificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio (Cass. n.22628/2019).11.

Per quanto precede, il ricorso principale va dichiaratoinammissibile; circostanza che esime questa Corte dall’assumere iprovvedimenti conseguenti alla nullità della notifica del ricorso alComune di Castevetrano derivante dal fatto, risultante dalla relata, chela notifica risulta eseguita presso un [OSCURATO:PERSONA] tratto dall’ Indice PA,che non è più, da tempo, un pubblico elenco utile allo scopo (Cass. n.24817/2024).12.

Si è infatti affermato che la Corte di cassazione, ove sussistanocause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, inapplicazione del principio della "ragione più liquida", dall'esaminare lequestioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio oquelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle partipoiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loroeffettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevoledurata del processo (Cass. n. 10839/2019).13.

Il primo motivo di ricorso incidentale denuncia, in relazione aln.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazionedelle LL.RR.

Sicilia nn. 31/2003 e 17/2004.Si reitera, in dichiarato dissenso con Cass. n. 25672/201N7u,m elr’oa rsegsisutrno gteon erale 16603/2023Numero sezionale 2052/2026secondo il quale le leggi regionali in questione non consentirebberoNumero di raccolta generale 19941/2026l’applicazione, ai rapporti in questione, del d.lgs. n.368/20D0at1a pupbbelicra zione 15/06/2026specialità data dalla finalità politico-sociale di superamento, tramiteriqualificazione, del rapporto assistenziale, e come tali rientrantinell’esclusione di cui alla Clausola 2 dell’[OSCURATO:PERSONA].14.

Il secondo motivo di ricorso incidentale denuncia, in relazioneal n.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsaapplicazione degli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 468/1997, dell’art.30, comma5, della L.R.

Sicilia n. 5/2014, dell’art.4, comma 1, della L.R.

Sicilian.27/2016, del’art.11, commi 7 e 8, della L.R.

Sicilia n. 8/2017, edell’art. 26, comma 3, del d.lgs. n.150/2015.Si reiterano tutte le allegazioni in fatto e deduzioni in diritto sulla basedei quali si era negata, nei due gradi del giudizio, la natura subordinatadel rapporto, contestando in particolare l’assunto della riqualificabilitàdei rapporti qualificati dalla legge come non-rapporti di lavoro.15.

Il terzo motivo di ricorso incidentale denuncia, in relazione aln.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione /falsa applicazionedell’art. 2967 c.c..Si censura che la Corte di merito da un lato abbia ritenuto provata lasubordinazione in base a prove indiziarie, dall’altro abbia indebitamentevalorizzato la mancata prova di percorsi di formazione professionale edi impiego in attività estranee all’ordinaria attività dell’Ente e dato perinadeguatamente contestata la condizione di subordinazione.16.

Il quarto motivo di ricorso incidentale denuncia, sempre inrelazione al n.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsaapplicazione degli artt. 1223 e 2043 c.c.La sentenza impugnata è censurata per avere disatteso il motivo diappello fondato sul rilievo che senza accertamento di colpa, essendosiil Comune conformato alla legge, e prova di danno, nessun risarcimentoera dovuto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16603/202317.

Il quinto motivo del ricorso incidentale denuncia, in relNauzmieoron seez ionale 2052/2026Numero di raccolta generale 19941/2026al n.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsaData pubblicazione 15/06/2026applicazione degli artt. 1292 c.c. e 91 c.p.c.Si contesta il mancato accoglimento del motivo di appello col quale siera censurato il fatto che il Comune ricorrente fosse stato condannatoin solido con quello di Castelvetrano per le spese dell’intero giudizio,malgrado fosse estraneo ai rapporti intrattenuti da alcuni dei ricorrenticon quest’ultimo Comune, così esponendolo alla rifusione delle spesein favore di soggetti coi quali non aveva alcun rapporto processuale.18.

Il ricorso incidentale risulta proposto tardivamente, rispetto altermine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c., posto che la sentenzaimpugnata risulta pubblicata il 8/2/2023, ed il ricorso incidentaledepositato ed iscritto il 11/9/2023.

Dalla declaratoria di inammissibilitàdel ricorso principale segue, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c.,l’inefficacia di quello incidentale.19.

In conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile;quello incidentale inefficace.20.

Quanto alle spese del giudizio di legittimità, vanno regolatecome da dispositivo secondo la soccombenza, quanto al rapportoprocessuale tra il solo controricorrente Comune di Vita ed i ricorrentiche hanno agìto contro questo.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; inefficace quelloincidentale. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, infavore del Comune di Vita, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in €. 4.500,00 per compensi, €. 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrentiprincipali e della controricorrente incidentale, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoNumero registro generale 16603/2023principale ed incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso aNrutmiecroo sloez ionale 2052/2026Numero di raccolta generale 19941/202613, se dovuto.Data pubblicazione 15/06/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 23 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 16603/2023Numero sezionale 2052/2026Numero di raccolta generale 19941/2026Data pubblicazione 15/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FROSINACATERINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GUCCIARDIGIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], ITALIA ROSANNA, MANISCALCO2026 CATERINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SALVO2052 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'ELIA;- ricorrenti principali -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentNaumleer o– re gistro generale 16603/2023Numero sezionale 2052/2026nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19941/2026BUFFA PAOLO, [OSCURATO:PERSONA], BERBIGLIDAat a pubblicazione 15/06/2026VINCENZA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CACIOPPOMARIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FROSINACATERINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GUCCIARDIGIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], ITALIA ROSANNA, MANISCALCOCATERINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SALVOELVIRA;- ricorrenti principali - controricorrenti incidentali -nonché controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 63/2023 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 08/02/2023 R.G.N. 312/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Palermoconfermava la sentenza del Tribunale di Marsala del 22/9/2020.2. [OSCURATO:PERSONA] e altri avevano agìto in giudizio, alcuni nei confronti delComune di Castelvetrano, altri nei confronti del Comune di Vita, per iquali lavoravano come LSU con contratti stipulati dal 1999 al 2005,mediante contratti annuali, per il riconoscimento della naturasubordinata dei rapporti, le conseguenti differenze retributive,l’illegittimità delle clausole del termine, il risarcimento del danno daabuso in reiterazione.3. Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, giudicati i rapportidi natura subordinata, aveva condannato i due Comuni, per quanto diNumero registro generale 16603/2023ragione, al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, Nduim euron saez ionale 2052/2026Numero di raccolta generale 19941/2026indennità risarcitoria pari a dieci mensilità di retribuzione.Data pubblicazione 15/06/20264. Il Comune di Vita aveva proposto appello per l’erronea applicazionedel d.lgs. n.368/2001, sull’assunto trattarsi di contratti stipulati peresigenze di politica sociale, volti a superare il rapporto assistenzialemediante riqualificazione degli LSU; per la propria assenza di colpa,avendo fatto applicazione di leggi regionali; per la mancanza di provadel danno. Aveva altresì censurato la condanna solidale con l’altroComune ai due terzi delle spese.5. Gli originari ricorrenti interessati, con l’ eccezione di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano resistito, e propostoappello incidentale censurando il mancato riconoscimento dellereclamate differenze retributive «... dovute rispetto ad un lavoratorecomparabile per livello e orario di lavoro», fondato nella sentenza diprimo grado sull’impossibilità di accertare la discriminazione in difettodelle allegazioni necessarie in punto di mansioni e posizioni contrattualidei primi e dei secondi, delle disposizioni del contratto collettivo inipotesi applicabile, e dell’allegazione e prova della consistenza deterioredel trattamento riconosciuto. Al riguardo, avevano assunto che ladisparità negativa di trattamento rispetto agli omologhi ai quali siapplicava il CCNL [OSCURATO:PERSONA] doveva ascriversi al notorio, alla lucedell’art. 8, commi 2 e 3, del d.lgs. n.468/97.6. La Corte di Appello, rilevata la contumacia del Comune diCastelvetrano nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e VincenzaIngrasciotta, rigettava il gravame proposto dal Comune di Vita perché(in sintesi):a) questa Corte aveva affermato, in particolare nella sentenza n.25672/2017, in caso sovrapponibile, che l’applicabilità ai contratti atermine in questione, quali previsti da leggi regionali volte allapromozione della stabilizzazione degli ex LSU, della Clausola 5dell’Accordo quadro recepito nella Direttiva n.99/70 CE, non potevaessere esclusa in mera ragione delle finalità di politica socialeNumero registro generale 16603/2023perseguite, dovendosi verificare la reale natura dei rapporti sullNau mbearos seez ionale 2052/2026Numero di raccolta generale 19941/2026dell’esame dei contratti e del concreto connotarsi dei rapporti, inData pubblicazione 15/06/2026rapporto alla esenzione prevista dalla Clausola 2, punto 2 dell’Accordo;b) nella specie, il Tribunale aveva accertato, in modo condiviso dallaCorte, che nei contratti in questione il riferimento a progetti di utilitàcollettiva, neppure sempre presente, si concretizzava in un mero eformale rinvio alla fonte normativa, posto che non vi si riscontravaalcuna previsione di specifici percorsi di formazione, inserimento eriqualificazione professionale, e per converso si richiamavano le«ordinarie esigenze dell'attività amministrativa dell'ente... Attività che,come pure emerso dalla prova testimoniale assunta, ha semprecostituito l'oggetto concreto della prestazione dei ricorrenti, di volta involta destinati ai più diversi settori dell'amministrazione». Inoltre, icontratti attribuivano ai lavoratori qualifiche rinvenibili nelledeclaratorie del CCNL Enti locali, prevedendo l’applicazione di questoultimo al rapporto, seppure nei limiti della compatibilità; riconoscevanoai lavoratori copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro, ferie,assegno per le malattie, diritto al congedo parentale, permessi perl’assistenza a disabili, diritti sindacali, obbligo di osservanza di oraripredeterminati. Né poteva rilevare in senso contrario l’assunto secondoil quale i lavoratori in questione avrebbero sempre svolto attività dimero supporto ai dipendenti comunali di ruolo o a tempo determinato,essendo ciò del tutto compatibile con l’art. 2094 c.c. Né vi era alcunaevidenza che essi avessero mai svolto attività estranee ai finiistituzionali dell’Ente. Al contrario, dalla prova testimoniale esperitarisultavano indici univoci della condizione di subordinazione, a partiredall’impegno in diversificate esigenze sempre riconducibili all’attivitàordinaria dell’Ente.Né rilevava l’asserita assenza di colpa per conformazione alle leggiregionali che disciplinavano tale tipo di contratti, e l’asserita mancataprova del danno, perché in presenza di abuso in reiterazione il cd.“danno da precarizzazione” o “danno comunitario” era presunto, edNumero registro generale 16603/2023andava indennizzato/risarcito a prescindere dalla colpa, esNusmeenrod soez ionale 2052/2026Numero di raccolta generale 19941/2026imposto dal diritto dell’Unione per ragioni dissuasivo-sanzionatorie.Data pubblicazione 15/06/2026Disattendeva infine la censura sul criterio solidale della regolazionedelle spese, stante l’unicità processuale della parte attrice, checomportava che qualora il Comune fosse stato chiamato a pagarel’intero, ferma la possibilità del regresso ex art. 1299 c.c., «Nonpagherà le spese a favore dei dipendenti del Comune di Castelvetrano,ma estinguerà la propria obbligazione, frutto della pronunciacondannatoria, nei confronti della propria controparte processuale».Né, in caso di soccombenza reciproca, era censurabile la proporzionedella condanna parziale, comunque giustificata nella specie.La Corte rigettava anche l’appello proposto dai lavoratori.Premesso che essi avevano concluso in primo grado come segue: «Inogni caso, condannarsi i due convenuti a regolarizzare la posizioneretributiva e contributiva degli attori in base alla normativa contrattualecollettiva e previdenziale, adeguando il loro trattamento sotto i profiliindicati riparametrandoli a quelli dei loro colleghi dipendenti a tempoindeterminato presso lo stesso comune», la Corte affermava che ladomanda non si fondava sul principio di non discriminazione, masull’art. 2126 c.c., sicché non occorreva una allegazione e prova didiscriminazione, ma occorreva raffrontare non solo le mansioni svoltedai lavoratori in tutto il periodo di causa con quelli svolti dai dipendenticomunali di pari livello, ma anche i trattamenti retributivi percepiti daentrambe le categorie di lavoratori. Il confronto non poteva tuttaviabasarsi sulla mera base dei livelli, ma anche delle mansioni e deitrattamenti in concreto, fatti rispetto ai quali non erano forniteallegazioni e prove sufficienti, essendosi i ricorrenti limitati ad indicarein mesi la durata dei rispettivi rapporti, senza indicare gli orari, leeventuali eccedenze rispetto agli orari contrattuali, le ferie godute, iltrattamento retributivo percepito. In difetto, l’effettiva esistenza dicrediti retributivi non era verificabile, e restava quindi indimostrata.Non era infatti adeguata allo scopo la produzione, peraltro esperita soloNumero registro generale 16603/2023in sede di appello, degli importi erogabili al lavoratori ASU secoNnumdeoro sleez ionale 2052/2026Numero di raccolta generale 19941/2026circolari Inps dell’ultimo ventennio, dovendosi operare il raffronto inData pubblicazione 15/06/2026base ad elementi concreti e non meramente astratti; come reso palesedallo stesso art.8 del d.lgs. n. 468/97, nel prevedere variabilità di orari,e compensi legati alla presenze effettive.7. Per la cassazione della sentenza ricorrono i lavoratori in epigrafe con8. Il Comune di Vita ha proposto controricorso con ricorso incidentaleaffidato a cinque motivi, al quale i ricorrenti principali resistono concontroricorso.9. Il Comune di Castelvetrano è rimasto intimato.10. I ricorrenti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia, in relazione al n.5 delprimo comma dell’art.360 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo.Si deduce in primo luogo che la Corte di merito avrebbe errato nelritenere rilevante, in sede di condanna generica, il raffronto tra lemansioni svolte dai ricorrenti e quelle svolte dal personale di ruolo,bastando allo scopo l’indicazione analitica delle mansioni svolte,mediante la quale, nel successivo giudizio quantificatorio, si sarebbepotuto procedere all’esatto inquadramento contrattuale in base alCCNL, prodotto e comunque conoscibile d’ufficio. Peraltro, quanto airicorrenti che avevano lavorato per il Comune di Castelvetrano, lacategoria già risultava dai contratti.In secondo luogo, si assume che la Corte di merito avrebbe errato nelritenere rilevante il raffronto, perché sarebbe notorio che il sussidioInps è inferiore alla retribuzione ordinaria del lavoratorecontrattualizzato.In terzo luogo, si assume che il carattere deteriore del trattamentoeconomico rispetto al lavoratore contrattualizzato di qualunque livelloa pari orario era traibile dall’art.8, comma 3, del d.lgs. n.468/1997, edalle circolari Inps.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16603/20232. Il motivo, come proposto, è inammissibile, da un lato, perchéN uiml etriop soez ionale 2052/2026Numero di raccolta generale 19941/2026di censura è precluso da doppia conforme secondo l’art.360, comma 4,Data pubblicazione 15/06/2026c.p.c.; dall’ altro, perché non ha la consistenza dell’omesso esame difatto decisivo, che dev’essere un fatto storico (ex pluris, Cass S.U.n.8053/2014, Cass. nn. 30827/2025).3. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primo commadell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza per motivazioneincomprensibile e contraddittoria.Si reitera l’assunto secondo il quale il raffronto tra le mansioni erairrilevante, visto che la domanda era di condanna generica, e che ilsussidio era stabilito per legge in modo indifferente rispetto allemansioni, almeno per le prime venti ore settimanali.Si censura ancora l’assunto secondo il quale i ricorrenti avrebberodovuto indicare la retribuzione complessivamente percepita anno peranno, bastando, da dare evidenza dell’esistenza del differenziale,l’inferiorità del sussidio previsto entro le 20 ore, a carico dell’Inps, altrattamento contrattuale, visto che il supero era equiparato per leggea quello del lavoratore omologo (anzi, senza 13^ e TFR).Ancora, si censura l’argomento svolto dalla Corte di merito riguardoalla quantità periodica del lavoro prestato, ed alle ferie godute, siccomeirrilevante in tema di condanna generica.Gli argomenti di reiezione sarebbero tanto inconferenti da nonconsentire di individuare il fondamento della decisione sul punto.4. Anche tale motivo è inammissibile, perché il vizio di motivazioneapparente ricorre solo se la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, ed il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tra le ante,Cass. nn. 2598/2018, 7090/2022). Nella specie la motivazione ècomprensibile e non intrinsecamente contradditoria, sicché la censuraNumero registro generale 16603/2023come svolta rientra nel campo del vizio motivazionale senza rispNeumtetrao rseez ionale 2052/2026Numero di raccolta generale 19941/2026il criterio posto dal n.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.Data pubblicazione 15/06/20265. Il terzo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo comma dell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 8 del d.lgs.n.468/1997, in connessione con l’art. 2126 c.c.Si assume nuovamente che l’esame dell’art. 8 cit. renderebbe di per sépalese che almeno per le prime venti ore settimanali il trattamentoeconomico degli ASU è sempre inferiore a quello di un lavoratore diruolo comparabile.6. Anche detto motivo è inammissibile, perché non coglie la ratiodecidendi della decisione impugnata, che nell’evocare la necessità di«operare in concreto un raffronto... anche fra il complessivotrattamento retributivo percepito annualmente in costanza di rapportoda entrambe le categorie di lavoratori», aveva fatto riferimento allapossibilità che i ricorrenti avessero percepito un trattamento economicosuperiore a quello tabellare.7. Il quarto motivo denuncia, in relazione al n.5 del primo commadell’art. 360 c.p.c., di nuovo, omesso esame di fatto decisivo, inrelazione agli artt. 115 e 437 c.p.c.Si censura il fatto che le retribuzioni previste dal CCNL erano oggettodi conoscenza officiosa necessaria, sì che, almeno riguardo alle stesse,la Corte di appello aveva errato nel ritenere difetto di allegazione eprova.8. Anche detto motivo è inammissibile, sia perché non rientra nellafattispecie dell’omesso esame di fatto (storico) decisivo, peraltropreclusa, sia perché comunque non attacca in modo sufficiente edecisivo la ratio decidendi fondata su rilievo che in assenza diallegazioni sull’effettivo percepito l’esistenza di differenze restava nondimostrabile.9. Il quinto motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione dell’art. 437 comma 2, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16603/2023Si censura il fatto che, pur essendo stati di certo introdotti prinNcumìperio sdeiz ionale 2052/2026Numero di raccolta generale 19941/2026prova riguardo all’an di differenze retributive, nell’improbabileData pubblicazione 15/06/2026incertezza, la Corte di merito sia venuta meno al dovere di esercitare ipropri poteri istruttori d’ufficio ove indispensabili ai fini del decidere.10. Anche tale motivo è inammissibile, perché la denuncia diviolazione dell’art. 437 c.p.c. ha ad oggetto un error in procedendo(Cass. n. 1277/2016), non denunciabile in termini di violazione di leggesenza far riferimento espresso alla nullità della sentenza (Cass. SU n.17931/2013).Peraltro, questa Corte ha affermato che il ricorrente che denunciin cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nelgiudizio di merito deve allegare (e mostrare) di avere espressamente especificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio (Cass. n.22628/2019).11. Per quanto precede, il ricorso principale va dichiaratoinammissibile; circostanza che esime questa Corte dall’assumere iprovvedimenti conseguenti alla nullità della notifica del ricorso alComune di Castevetrano derivante dal fatto, risultante dalla relata, chela notifica risulta eseguita presso un [OSCURATO:PERSONA] tratto dall’ Indice PA,che non è più, da tempo, un pubblico elenco utile allo scopo (Cass. n.24817/2024).12. Si è infatti affermato che la Corte di cassazione, ove sussistanocause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, inapplicazione del principio della "ragione più liquida", dall'esaminare lequestioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio oquelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle partipoiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loroeffettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevoledurata del processo (Cass. n. 10839/2019).13. Il primo motivo di ricorso incidentale denuncia, in relazione aln.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazionedelle LL.RR. Sicilia nn. 31/2003 e 17/2004.Si reitera, in dichiarato dissenso con Cass. n. 25672/201N7u,m elr’oa rsegsisutrno gteon erale 16603/2023Numero sezionale 2052/2026secondo il quale le leggi regionali in questione non consentirebberoNumero di raccolta generale 19941/2026l’applicazione, ai rapporti in questione, del d.lgs. n.368/20D0at1a pupbbelicra zione 15/06/2026specialità data dalla finalità politico-sociale di superamento, tramiteriqualificazione, del rapporto assistenziale, e come tali rientrantinell’esclusione di cui alla Clausola 2 dell’[OSCURATO:PERSONA].14. Il secondo motivo di ricorso incidentale denuncia, in relazioneal n.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsaapplicazione degli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 468/1997, dell’art.30, comma5, della L.R. Sicilia n. 5/2014, dell’art.4, comma 1, della L.R. Sicilian.27/2016, del’art.11, commi 7 e 8, della L.R. Sicilia n. 8/2017, edell’art. 26, comma 3, del d.lgs. n.150/2015.Si reiterano tutte le allegazioni in fatto e deduzioni in diritto sulla basedei quali si era negata, nei due gradi del giudizio, la natura subordinatadel rapporto, contestando in particolare l’assunto della riqualificabilitàdei rapporti qualificati dalla legge come non-rapporti di lavoro.15. Il terzo motivo di ricorso incidentale denuncia, in relazione aln.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione /falsa applicazionedell’art. 2967 c.c..Si censura che la Corte di merito da un lato abbia ritenuto provata lasubordinazione in base a prove indiziarie, dall’altro abbia indebitamentevalorizzato la mancata prova di percorsi di formazione professionale edi impiego in attività estranee all’ordinaria attività dell’Ente e dato perinadeguatamente contestata la condizione di subordinazione.16. Il quarto motivo di ricorso incidentale denuncia, sempre inrelazione al n.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsaapplicazione degli artt. 1223 e 2043 c.c.La sentenza impugnata è censurata per avere disatteso il motivo diappello fondato sul rilievo che senza accertamento di colpa, essendosiil Comune conformato alla legge, e prova di danno, nessun risarcimentoera dovuto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16603/202317. Il quinto motivo del ricorso incidentale denuncia, in relNauzmieoron seez ionale 2052/2026Numero di raccolta generale 19941/2026al n.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsaData pubblicazione 15/06/2026applicazione degli artt. 1292 c.c. e 91 c.p.c.Si contesta il mancato accoglimento del motivo di appello col quale siera censurato il fatto che il Comune ricorrente fosse stato condannatoin solido con quello di Castelvetrano per le spese dell’intero giudizio,malgrado fosse estraneo ai rapporti intrattenuti da alcuni dei ricorrenticon quest’ultimo Comune, così esponendolo alla rifusione delle spesein favore di soggetti coi quali non aveva alcun rapporto processuale.18. Il ricorso incidentale risulta proposto tardivamente, rispetto altermine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c., posto che la sentenzaimpugnata risulta pubblicata il 8/2/2023, ed il ricorso incidentaledepositato ed iscritto il 11/9/2023. Dalla declaratoria di inammissibilitàdel ricorso principale segue, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c.,l’inefficacia di quello incidentale.19. In conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile;quello incidentale inefficace.20. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, vanno regolatecome da dispositivo secondo la soccombenza, quanto al rapportoprocessuale tra il solo controricorrente Comune di Vita ed i ricorrentiche hanno agìto contro questo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; inefficace quelloincidentale. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, infavore del Comune di Vita, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in €. 4.500,00 per compensi, €. 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrentiprincipali e della controricorrente incidentale, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoNumero registro generale 16603/2023principale ed incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso aNrutmiecroo sloez ionale 2052/2026Numero di raccolta generale 19941/202613, se dovuto.Data pubblicazione 15/06/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 23 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 16603/2023Numero sezionale 2052/2026Numero di raccolta generale 19941/2026Data pubblicazione 15/06/2026
Sentenza Cassazione n. 19941/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris