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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 maggio 2024

Cassazione n. 24817/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29632-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L.; -intimata - [OSCURATO:PERSONA] cd. breve per impugnare Tempestività appello Notifica telematica della sentenza di primo grado ad amministrazione costituita a mezzo di funzionario R.G.N.29632/2019 Cron.

Rep.

Ud.28/05/2024 CC avverso la sentenza n. 574/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 566/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di L’Aquila dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali contro la sentenza del Tribunale di Chieti n. 595/2015, che, pronunciandosi sull’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l., all’ordinanza ingiunzione n. 14/2014 del 7.2.2014 (con la quale la DTL di Chieti aveva comminato sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di € 103.378,00, oltre accessori come per legge, in forza di verbale di accertamento notificato il 22.4.-26.4.2011), aveva dichiarato estinta l’obbligazione per la violazione dell’art. 14 L. n. 689/1981, sul presupposto che l’ordinanza fosse stata notificata oltre i 90 giorni,ed aveva condannato la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite.

2.1. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva che gli appellati in via preliminare avevano eccepito l’inammissibilità dell’appello per intervenuta decadenza dal potere di impugnare la sentenza di primo grado sul rilievo che il loro difensore aveva provveduto in data 28.10.2015 a notificare detta sentenza alla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Chieti-Pescara ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, come da documenti prodotti.2.2.

Dopo una serie di considerazioni volte a disattendere altrettante argomentazioni dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, la quale aveva assunto la difesa del Ministero appellante in secondo grado, la Corte giungeva ad escludere la possibilità di ricorrere validamente alla notifica presso l’indirizzo fisico che l’amministrazione opposta aveva indicato quale domicilio eletto nella propria comparsa di risposta in prime cure, ossia, in Chieti alla [OSCURATO:PERSONA] n. 42, con la quale essa si era costituita amezzo di propri funzionari.

2.3. Inoltre, la stessa Corte respingeva la tesi dell’appellante secondo la quale la notifica presso , ossia, un indirizzo diverso dal domicilio digitale indicato (in alternativa a quello c.d. fisico) nella già menzionata comparsa di costituzione e risposta in primo grado (e, cioè, ) fosse errata.

2.4. Pertanto, concludeva che doveva ritenersi validamente effettuata in data 28.10.2015 la notificazione della sentenza all’Ufficio territoriale costituito in primo grado, nella persona del direttore pro tempore, ai fini della decorrenza del termine breve per appellare, sicché ne conseguiva che al momento del deposito del ricorso in appello, avvenuto in data 18.04.2016, il termine breve di 30 giorni per l’impugnazione era definitivamente spirato, con inevitabile passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ex art. 325 c.p.c.

3. Avverso tale decisione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.4.

Ha resistito l’intimato [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e successiva memoria, mentre la società intimata è rimasta tale, non essendosi costituita in questa sede. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con unico motivo il ricorrente denuncia “Nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 156, 165, 170, 285, 326 e 330 c.p.c., 58 disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 16-ter e 16-sexies d.l. 179/2012, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.”.

2. Deduce che la sentenza è errata e va cassata in quanto, in buona sostanza, ritiene che l’elezione del domicilio digitale e fisico presso due determinati indirizzi non vale ad escludere la idoneità della notifica della sentenza a un indirizzo completamente diverso a far decorrere il termine breve.

3. Il riassunto motivo, diffusamente argomentato, è fondato.

4. Dagli atti e documenti a disposizione, di cui il Collegio, può prendere diretta cognizione, essendo dedotto error in procedendo, risulta quanto segue.

4.1. [OSCURATO:PERSONA] territoriale del lavoro di Chieti, in persona del proprio direttore pro tempore (dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di Muzio), si era costituita in prime cure con memoria difensiva depositata in Cancelleria il 24.6.2014, giusta l’art. 6, comma 9, d.lgs. n. 150/2011.

Nel medesimo atto vi era elezione di domicilio “presso il seguente indirizzo PEC: ovvero Chieti (CH)-[OSCURATO:PERSONA] n. 42”.La sentenza di primo grado del Tribunale di Chieti n. 595/2015 in data 28.10.2015 venne notificata, ad istanza degli opponenti vittoriosi, a detta amministrazione in persona del suo direttore presso l’indirizzo .

Il ricorso in appello dell’amministrazione, questa volta rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, venne depositato il 18.4.2016.

5. Tanto premesso, l’art. 170, comma terzo, c.p.c., nel testo tuttora vigente, prevede che: “Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto”.

Giusta l’art. 285 c.p.c., “La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione si fa, su istanza di parte, a norma dell’art. 170”.

E l’art. 326 c.p.c., ai fini della decorrenza dei termini stabiliti nell’articolo 325 c.p.c., fa riferimento alla “notificazione della sentenza”.

6. Occorre ora considerare che l’art. 16 ter d.l. n. 179/2012, conv. con mod. in L. n. 221/2012, come inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2), L. n. 228/2012, sotto la rubrica “Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni”, recita(va) nella sua originaria versione: “1.

A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall’articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall’articolo 6 bis del decreto legislativo 7 maggio 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia”.

Detto testo della norma (successivamente più volte novellato) era quello ancora vigente all’epoca della costituzione “personale” dell’amministrazione in primo grado (in data 24.6.2014, come già evidenziato).

E in proposito si deve ricordare (come già considerato da questa Corte nella motivazione di Cass. n. 23445/2021), che l’art. 16 d.l. n. 29 novembre 2008, n. 185 (conv. con mod. in L. n. 2/2009), al comma 8, prevedeva che le pubbliche amministrazioni, qualora non avessero provveduto ai sensi dell’art. 47 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD), avrebbero istituito una casella (o un indirizzo) di posta elettronica certificata da comunicare al [OSCURATO:PERSONA] per l’Informatica nella [OSCURATO:PERSONA] (CNIPA), il quale avrebbe provveduto alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.

Pertanto, l’art. 1, comma 19, n. 2), L. n. 228/2012 già cit. nell’inserire l’art. 16 ter nel testo del d.l. n. 179/2012, recante, come si è visto e per quanto qui interessa, l’esplicito richiamo anche ai pubblici elenchi di cui all’ora cit. art. 16 d.l. n.185/2008 convertito in legge, aveva così incluso l’IndicePA tra i pubblici elenchi, rendendolo utilizzabile per tutte le notifiche.

Sia la Corte territoriale (cfr. §

7.2.3. a pag. 9 dell’impugnata sentenza) che, tuttora, le parti in causa riconoscono che l’indirizzo telematico indicato quale domicilio eletto dall’amministrazione in primo grado nella sua memoria di costituzione fosse ascrivibile al sito indicepa.gov.it, ossia, presente nel pubblico elenco IndicePA.

Dunque, tale elezione di domicilio (in alternativa a quella presso l’indicato domicilio c.d. fisico) era perfettamente conforme alla specifica normativa ratione temporisapplicabile all’atto della costituzione dell’amministrazione in primo grado.

7. Vero è che il quadro normativo di riferimento era ormai sensibilmente mutato all’epoca della notificazione della sentenza di primo grado (in data 28.10.2015).

7.1. Più nello specifico, l’art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012 era stato modificato dall’art. 47, comma 1, d.l. n. 90/2014, conv. con mod. in L. n. 114/2014 (ma anche in seguito è stato più volte modificato), nel senso che le amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto comunicare, entro il 30 novembre 2014, al Ministero della giustizia l’indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti, da inserire in un apposito elenco; anche se, come già evidenziato da questa Corte in fattispecie analoga a quella che qui ci occupa, tale specifica previsione “era, però, priva di sanzione” (cfr. in tal senso nella motivazione la già cit. Cass.n. 23445/2021).

7.2. L’art. 16 ter d.l. n. 179/2012 era stato modificato sempre dal d.l. n. 90/2014, art. 45-bis, comma 2, lett. a), n. 1), nel senso di non includere più tra gli elenchi rilevanti ai fini dell’estrazione degli indirizzi validi per la notificazione di atti processuali l’indicePA.

7.3. Inoltre, l’art. 52, comma 1, lett. b), dello stesso d.l. n. 90/2014 aveva inserito nel d.l. n. 179/2012 l’art. 16 sexies che, sotto la rubrica “Domicilio digitale”, recita(va): “Salvo quanto previsto dall’articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’articolo 6 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia” (in sigla ReGindE).

8. Ebbene, proprio in base a tale complesso normativo (entrato in vigore il 19.8.2014), valevole ratione temporis all’atto della notificazione della sentenza di primo grado (e, prescindendosi dal sopravvenuto ulteriore mutamento delle norme in subiecta materiache qui non rileva), tale notifica si appalesa nulla.

9. In particolare, in disparte l’indirizzo c.d. fisico eletto in alternativa a quello digitale dalla p.a., la sopravvenuta inidoneità di quest’ultimo ai fini della notificazione della sentenza, quando questa fu eseguita, in base appunto allo ius superveniens, non abilitava certamente la parte privata notificante ad avvalersi a tal fine di altro indirizzo PEC, che, come risulta ex actis, ed ha constatato la stessa Corte di merito, parimenti era stato tratto dal registro “IndicePA”.

Trattasi, infatti, di recapito telematico a più forte ragione inidoneo ad una valida notificazione in quel contesto temporale, perché la sua inidoneità non era sopravvenuta (come nel caso del domicilio digitale eletto in prime cure dalla DTL), ma attuale.9.1.

E, mentre rispetto ad un’ipotetica notificazione comunque eseguita presso uno dei due domicili eletti (anche quello fisico), e a fronte di una mancata comunicazione della p.a. del proprio indirizzo telematico al ReGindE (ove accertata), almeno a livello conoscitivo (sul rilievo che sia il domicilio virtuale che quello reale erano stati indicati dalla destinataria e quindi erano senz’altro noti ad essa), sarebbe stato al più predicabile che la stessa benché difforme dalla legge avesse raggiunto il suo scopo, tanto era ed è insostenibile rispetto alla notifica telematica nella specie operata.

9.2. Il controricorrente in questa sede ha dedotto che il Ministero ricorrente non teneva conto che “la DTL di Chieti, a seguito di accorpamento con quella di Pescara, aveva cambiato la propria denominazione in DTL Chieti-Pescara, sicché anche l’indirizzo pec risultante dal registro IPA era, al momento della notifica, diverso da quello indicato nell’atto di costituzione in primo grado, come risulta dalla stampa del registro IPA del 27.10.2015, giorno precedente quello della notifica della sentenza (cfr. doc. 4 del fascicoletto di Cassazione)”.

Osserva, tuttavia, il Collegio che – a prescindere dalla considerazione che trattasi di profilo non accertato, né considerato dalla Corte territoriale – ciò non toglie che l’indirizzo telematico di cui s’è avvalsa la parte privata non rientrava sul piano giuridico all’epoca della notificazione in un pubblico elenco utilizzabile a tal fine.

9.3. La Corte territoriale ha sottolineato che “il Ministero non ha peraltro neppure indicato quale sarebbe il diverso indirizzo di posta elettronica che l’amministrazione avrebbe comunicato al Ministero della Giustizia per le finalità indicate dalla normativa, cosicché allo stato è ignoto perfino se la Direzione del Lavoro di Chieti abbia in effetti comunicato il proprio indirizzo di posta dal ReGindE, di cui al D.M. n. 44- 2011, gestito dal Ministero della Giustizia, diverso da quello - consultabile dall’elenco indicepa.gov.it (elenco PA) –al quale, nella fattispecie, è stata indirizzata la notifica”.

9.4. Nota il Collegio a proposito di questi rilievi che la Corte di merito non ha, in realtà, constatato (come ben avrebbe potuto fare anche d’ufficio, quale appunto giudice di merito) l’effettiva mancanza dell’inserimento di un indirizzo telematico nel ReGindE, ma ha dato tale adempimento come processualmente “ignoto”.

Non risulta ex actis, peraltro, che la parte privata, eccipiente l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, avesse allegato, prima che dimostrato, che la controparte pubblica non avesse appunto inserito un proprio indirizzo del genere nel ReGindE.

Nondimeno, la stessa Corte ha mostrato di aderire ad un indirizzo espresso dal Consiglio di Stato (in Sez.

V, sent. 31.1.2019, n. 7026), che riguardava caso in cui quel giudice amministrativo aveva invece in positivo constatato l’inadempimento della p.a. rispetto “all’obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia”.

9.5. Comunque, osserva in contrario il Collegio che la già più volte cit. Cass. n. 23445/2021, in caso analogo a quello in esame, ha rilevato, a proposito dell’inevaso adempimento di comunicare il proprio indirizzo telematico al ReGindE, “che quando la legge prevede che, ai fini dello svolgimento della tutela giurisdizionale, sia necessario espletare un adempimento, che rilevi anche per la controparte, quando la norma non individua uno specifico comportamento processuale a carico della controparte, in mancanza di adempimento, troveranno applicazione le regole generali vigenti per l’espletamento di tale adempimento”, e che “Le norme prevedevano una rituale modalità alternativa di notificazione che, nel caso di specie, non è stata espletata”.

Ha, inoltre, ribadito “il principio della nullità della notifica per violazione delle disposizioni che, ai fini della validità delle notificazioni telematiche degli atti attribuiscono valenza soltanto ad alcuni elenchi, con la conseguenza che, ogni differente recapito informatico, ancorché effettivamente collegato all’amministrazione destinataria, non costituisce l’indirizzo ritenuto dal legislatore idoneo al perfezionamento della notificazione”.

Ha aggiunto che “il profilo del collegamento dell’indirizzo all’amministrazione destinataria rileva al (diverso) fine dell’eventuale sanatoria del vizio di nullità, attraverso lacostituzione.

Ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la nullità della notifica telematica avvenuta presso altro indirizzo PEC dell’amministrazione, è sanabile esclusivamente con la costituzione in giudizio del destinatario della notificazione, secondo il principio del raggiungimento dello scopo previsto dall’art. 156 c.p.c., comma 3”; il che non era avvenuto in quel caso.

E, sulla base di precedenti diffusi rilievi (che hanno tenuto in considerazione sul terreno esegetico anche la normativa più recente, sebbene non applicabile ratione temporisal caso), la cit. ordinanza ha rigettato il ricorso per cassazione di una parte privata contro la decisione della corte territoriale che aveva dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale (rimettendo la causa al primo giudice), perché aveva ritenuto nulla la notifica telematica dell’atto di citazione di primo grado (in data 20.1.2015) ad un Comune in quanto non effettuata ad alcuno degli indirizzi risultanti dai pubblici elenchi previsti dall’art. 16 ter d.l. n. 179 del 2012, ma ad un indirizzo estratto dall’indice PA (o IPA) che non avrebbe potuto considerarsi pubblico elenco, valido ai fini della notificazione degli atti in materia civile.

9.6. A sua volta, questa Sezione ha ritenuto che, nei giudizi di lavoro, le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio mediante propri dipendenti, aventi per oggetto i provvedimenti finali del giudizio di primo grado e successive alla data di entrata in vigore dell’art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012 (pur nel testo ora integrato dall’art. 289, comma 1, lett. a) del d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 120 del 2020), vanno eseguite esclusivamente per via telematica agli indirizzi di posta elettronica comunicati ai sensi del comma 12 dell’art. 16 citato, senza che, ove effettuate al funzionario delegato con altre modalità, possa operare la sanatoria per il raggiungimento dello scopo, in quanto la necessità di interpretare restrittivamente le norme in materia di decadenza dall’impugnazione esclude la possibilità di individuare un momento di decorrenza del termine breve diverso da quello che scaturisce da una comunicazione effettuata nel rispetto delle forme telematiche specificamente individuate dalla legge (così Cass., sez. lav., sent. 24.5.2021, n. 14195, in fattispecie in cui questa Corte ha cassato la sentenza della corte d’appello che, avendo calcolato la decorrenza del termine per l’impugnazione della sentenza di primo grado conclusiva del cd. rito Fornero dalla comunicazione del provvedimento al funzionario incaricato, presso la Cancelleria, aveva dichiarato inammissibile perché tardivo il reclamo ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, proposto dall’Amministrazione soccombente).

Nella motivazione di questa decisione è stato ritenuto che: “Non vi è dubbio che le comunicazioni interne al grado processuale, se effettuate con altre modalità presso il funzionario delegato alla difesa della P.A., consentono la sanatoria per il raggiungimento dello scopo, ogni qual volta risulti la piena conoscenza del contenuto dell’atto da parte del medesimo.

Ciò in quanto esse hanno riguardo ad un’attività da svolgere a cura del medesimo dipendente, sicché non avrebbe senso opinare altrimenti.

Tale conclusione non può invece valere per le comunicazioni (o notificazioni) riguardanti il provvedimento finale di un processo di primo grado, per cui sia consentita la difesa a mezzo funzionari, che abbiano effetto riguardo alla impugnativa di tale provvedimento, in quanto essa non può essere condotta dai funzionari”.

Tale sentenza (accolta con favore da parte della dottrina) è espressiva di un indirizzo di questa Corte che, sia pure in relazione a casi nei quali non venivano ancora in considerazione notifiche telematiche alla p.a., aveva già messo in luce il giustificato rigore con il quale deve apprezzarsi la idoneità della notificazione della sentenza a far decorrere il termine breve di cui all’art. 326, comma primo, c.p.c. (cfr., tra le altre, Sez. un., 30.9.2020, n. 20866; Cass.n. 20684/2009).

E questa linea interpretativa si raccomanda a maggior ragione a fronte di una precipua disciplina (definita “farraginosa” nella motivazione di Cass. n. 2460/2021), all’evidenza di rilevante incidenza sui diritti processuali delle parti (come nel caso del diritto d’impugnare nel termine breve), ma in cui il legislatore, quasi sempre all’origine a mezzo della decretazione d’urgenza (come risulta dal quadro sopra tratteggiato), si è prodotto in una serie di frequenti “novelle” in ristretto arco temporale, e non esauritasi fino a tempi recenti.

10. Tutto ciò considerato, occorre adesso sottolineare che, come nel caso esaminato da Cass. n. 23445/2021, la parte privata notificante, anche nell’ottica della sopravvenuta caducazione delle elezioni di domicilio fatte dalla p.a. in primo grado (per effetto dello ius superveniens ), disponeva certamente di una rituale modalità alternativa di notificazione.

In particolare, ove si ritenga che il funzionario che aveva assunto la difesa dell’amministrazione in prime cure sia equiparabile “al difensore” cui si riferisce l’art. 16 sexies d.l. n. 179/2012, ai fini della notifica degli atti in materia civile in generale, ad istanza di parte, e quindi anche della notificazione della sentenza in base al combinato disposto degli artt. 285 e 326, comma primo, c.p.c., e, pur ritenendosi imputabile all’amministrazione destinataria della notifica l’impossibilità di eseguirela notificazione presso un indirizzo PEC risultante dagli elenchi ivi specificati, la parte privata avrebbe potuto notificare la sentenza presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario di primo grado.

10.1. Ma a identiche conclusioni si perviene pur escludendosi che anche il funzionario delegato per la difesa personale dell’amministrazione sia il “difensore” menzionato nell’art. 16 sexies d.l. n. 179/2012.Invero, l’art. 16, comma 7, secondo periodo, di tale decreto con disposizione in sé rimasta (singolarmente) immutata, prevedeva che: “Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12”.

Tuttavia, il precedente comma 6 del medesimo articolo già contemplava il “rimedio” per ovviare all’impossibilità di percorrere quest’ultimo modus procedendi; vi era (e vi è) previsto, difatti, che: “Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti … per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario”.

Ergo, gli opponenti vittoriosi in primo grado, considerata l’impraticabilità degli indirizzi eletti in primo grado dalla p.a. e stante la mancata istituzione o comunicazione di diversi indirizzi di PEC da parte di quest’ultima contemplati dalla normativa su illustrata all’epoca vigente (se constatata), ben avrebbero potuto comunque eseguire la notificazione “mediante deposito in cancelleria”.

10.2. Né a tali conclusioni potrebbe obiettarsi che delineano il poter e dover percorrere la strada di una notificazione “formale” quanto “virtuale” piuttosto che quella di una notificazione telematica non conforme a legge, ma che presenti comunque un qualche collegamento con l’amministrazione destinataria.

Invero, a tale obiezione è agevole ribattere che, pur se la mancata comunicazione di indirizzi previsti ex art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, nel testo vigente all’epoca della notificazione, era priva di sanzione in senso stretto, come già notato, l’amministrazione destinataria in persona del funzionario che l’aveva difesa in primo grado (ma non abilitato in sé ad ulteriore difesa legata all’eventuale impugnazione della decisione di quel grado) proprio per questo suo “inadempimento” poteva attendersi un’eventuale notificazione della sentenza presso la cancelleria del giudice a quo.

11. Resta, perciò, confermato che la notificazione eseguita presso il differente indirizzo PEC optato dai notificanti, non solo non era idonea a far decorrere il termine breve per appellare, ma era da reputarsi nulla in quanto difforme, sotto ogni profilo, dal modello legale all’epoca da seguire.

11.2. Infine, per le ragioni sopra illustrate, e diversamente da quanto opinato dalla Corte territoriale, la notifica in questione non aveva raggiunto il suo scopo ex art. 156, comma terzo, c.p.c.

12. In definitiva, la sentenza d’appello dev’essere cassata con rinvio alla medesima Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29632-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L.; -intimata - [OSCURATO:PERSONA] cd. breve per impugnare Tempestività appello Notifica telematica della sentenza di primo grado ad amministrazione costituita a mezzo di funzionario R.G.N.29632/2019 Cron. Rep. Ud.28/05/2024 CC avverso la sentenza n. 574/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 566/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di L’Aquila dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali contro la sentenza del Tribunale di Chieti n. 595/2015, che, pronunciandosi sull’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l., all’ordinanza ingiunzione n. 14/2014 del 7.2.2014 (con la quale la DTL di Chieti aveva comminato sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di € 103.378,00, oltre accessori come per legge, in forza di verbale di accertamento notificato il 22.4.-26.4.2011), aveva dichiarato estinta l’obbligazione per la violazione dell’art. 14 L. n. 689/1981, sul presupposto che l’ordinanza fosse stata notificata oltre i 90 giorni,ed aveva condannato la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite. 2.1. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva che gli appellati in via preliminare avevano eccepito l’inammissibilità dell’appello per intervenuta decadenza dal potere di impugnare la sentenza di primo grado sul rilievo che il loro difensore aveva provveduto in data 28.10.2015 a notificare detta sentenza alla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Chieti-Pescara ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, come da documenti prodotti.2.2. Dopo una serie di considerazioni volte a disattendere altrettante argomentazioni dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, la quale aveva assunto la difesa del Ministero appellante in secondo grado, la Corte giungeva ad escludere la possibilità di ricorrere validamente alla notifica presso l’indirizzo fisico che l’amministrazione opposta aveva indicato quale domicilio eletto nella propria comparsa di risposta in prime cure, ossia, in Chieti alla [OSCURATO:PERSONA] n. 42, con la quale essa si era costituita amezzo di propri funzionari. 2.3. Inoltre, la stessa Corte respingeva la tesi dell’appellante secondo la quale la notifica presso , ossia, un indirizzo diverso dal domicilio digitale indicato (in alternativa a quello c.d. fisico) nella già menzionata comparsa di costituzione e risposta in primo grado (e, cioè, ) fosse errata. 2.4. Pertanto, concludeva che doveva ritenersi validamente effettuata in data 28.10.2015 la notificazione della sentenza all’Ufficio territoriale costituito in primo grado, nella persona del direttore pro tempore, ai fini della decorrenza del termine breve per appellare, sicché ne conseguiva che al momento del deposito del ricorso in appello, avvenuto in data 18.04.2016, il termine breve di 30 giorni per l’impugnazione era definitivamente spirato, con inevitabile passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ex art. 325 c.p.c. 3. Avverso tale decisione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.4. Ha resistito l’intimato [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e successiva memoria, mentre la società intimata è rimasta tale, non essendosi costituita in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo il ricorrente denuncia “Nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 156, 165, 170, 285, 326 e 330 c.p.c., 58 disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 16-ter e 16-sexies d.l. 179/2012, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.”. 2. Deduce che la sentenza è errata e va cassata in quanto, in buona sostanza, ritiene che l’elezione del domicilio digitale e fisico presso due determinati indirizzi non vale ad escludere la idoneità della notifica della sentenza a un indirizzo completamente diverso a far decorrere il termine breve. 3. Il riassunto motivo, diffusamente argomentato, è fondato. 4. Dagli atti e documenti a disposizione, di cui il Collegio, può prendere diretta cognizione, essendo dedotto error in procedendo, risulta quanto segue. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] territoriale del lavoro di Chieti, in persona del proprio direttore pro tempore (dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di Muzio), si era costituita in prime cure con memoria difensiva depositata in Cancelleria il 24.6.2014, giusta l’art. 6, comma 9, d.lgs. n. 150/2011. Nel medesimo atto vi era elezione di domicilio “presso il seguente indirizzo PEC: ovvero Chieti (CH)-[OSCURATO:PERSONA] n. 42”.La sentenza di primo grado del Tribunale di Chieti n. 595/2015 in data 28.10.2015 venne notificata, ad istanza degli opponenti vittoriosi, a detta amministrazione in persona del suo direttore presso l’indirizzo . Il ricorso in appello dell’amministrazione, questa volta rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, venne depositato il 18.4.2016. 5. Tanto premesso, l’art. 170, comma terzo, c.p.c., nel testo tuttora vigente, prevede che: “Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto”. Giusta l’art. 285 c.p.c., “La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione si fa, su istanza di parte, a norma dell’art. 170”. E l’art. 326 c.p.c., ai fini della decorrenza dei termini stabiliti nell’articolo 325 c.p.c., fa riferimento alla “notificazione della sentenza”. 6. Occorre ora considerare che l’art. 16 ter d.l. n. 179/2012, conv. con mod. in L. n. 221/2012, come inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2), L. n. 228/2012, sotto la rubrica “Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni”, recita(va) nella sua originaria versione: “1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall’articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall’articolo 6 bis del decreto legislativo 7 maggio 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia”. Detto testo della norma (successivamente più volte novellato) era quello ancora vigente all’epoca della costituzione “personale” dell’amministrazione in primo grado (in data 24.6.2014, come già evidenziato). E in proposito si deve ricordare (come già considerato da questa Corte nella motivazione di Cass. n. 23445/2021), che l’art. 16 d.l. n. 29 novembre 2008, n. 185 (conv. con mod. in L. n. 2/2009), al comma 8, prevedeva che le pubbliche amministrazioni, qualora non avessero provveduto ai sensi dell’art. 47 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD), avrebbero istituito una casella (o un indirizzo) di posta elettronica certificata da comunicare al [OSCURATO:PERSONA] per l’Informatica nella [OSCURATO:PERSONA] (CNIPA), il quale avrebbe provveduto alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Pertanto, l’art. 1, comma 19, n. 2), L. n. 228/2012 già cit. nell’inserire l’art. 16 ter nel testo del d.l. n. 179/2012, recante, come si è visto e per quanto qui interessa, l’esplicito richiamo anche ai pubblici elenchi di cui all’ora cit. art. 16 d.l. n.185/2008 convertito in legge, aveva così incluso l’IndicePA tra i pubblici elenchi, rendendolo utilizzabile per tutte le notifiche. Sia la Corte territoriale (cfr. § 7.2.3. a pag. 9 dell’impugnata sentenza) che, tuttora, le parti in causa riconoscono che l’indirizzo telematico indicato quale domicilio eletto dall’amministrazione in primo grado nella sua memoria di costituzione fosse ascrivibile al sito indicepa.gov.it, ossia, presente nel pubblico elenco IndicePA. Dunque, tale elezione di domicilio (in alternativa a quella presso l’indicato domicilio c.d. fisico) era perfettamente conforme alla specifica normativa ratione temporisapplicabile all’atto della costituzione dell’amministrazione in primo grado. 7. Vero è che il quadro normativo di riferimento era ormai sensibilmente mutato all’epoca della notificazione della sentenza di primo grado (in data 28.10.2015). 7.1. Più nello specifico, l’art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012 era stato modificato dall’art. 47, comma 1, d.l. n. 90/2014, conv. con mod. in L. n. 114/2014 (ma anche in seguito è stato più volte modificato), nel senso che le amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto comunicare, entro il 30 novembre 2014, al Ministero della giustizia l’indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti, da inserire in un apposito elenco; anche se, come già evidenziato da questa Corte in fattispecie analoga a quella che qui ci occupa, tale specifica previsione “era, però, priva di sanzione” (cfr. in tal senso nella motivazione la già cit. Cass.n. 23445/2021). 7.2. L’art. 16 ter d.l. n. 179/2012 era stato modificato sempre dal d.l. n. 90/2014, art. 45-bis, comma 2, lett. a), n. 1), nel senso di non includere più tra gli elenchi rilevanti ai fini dell’estrazione degli indirizzi validi per la notificazione di atti processuali l’indicePA. 7.3. Inoltre, l’art. 52, comma 1, lett. b), dello stesso d.l. n. 90/2014 aveva inserito nel d.l. n. 179/2012 l’art. 16 sexies che, sotto la rubrica “Domicilio digitale”, recita(va): “Salvo quanto previsto dall’articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’articolo 6 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia” (in sigla ReGindE). 8. Ebbene, proprio in base a tale complesso normativo (entrato in vigore il 19.8.2014), valevole ratione temporis all’atto della notificazione della sentenza di primo grado (e, prescindendosi dal sopravvenuto ulteriore mutamento delle norme in subiecta materiache qui non rileva), tale notifica si appalesa nulla. 9. In particolare, in disparte l’indirizzo c.d. fisico eletto in alternativa a quello digitale dalla p.a., la sopravvenuta inidoneità di quest’ultimo ai fini della notificazione della sentenza, quando questa fu eseguita, in base appunto allo ius superveniens, non abilitava certamente la parte privata notificante ad avvalersi a tal fine di altro indirizzo PEC, che, come risulta ex actis, ed ha constatato la stessa Corte di merito, parimenti era stato tratto dal registro “IndicePA”. Trattasi, infatti, di recapito telematico a più forte ragione inidoneo ad una valida notificazione in quel contesto temporale, perché la sua inidoneità non era sopravvenuta (come nel caso del domicilio digitale eletto in prime cure dalla DTL), ma attuale.9.1. E, mentre rispetto ad un’ipotetica notificazione comunque eseguita presso uno dei due domicili eletti (anche quello fisico), e a fronte di una mancata comunicazione della p.a. del proprio indirizzo telematico al ReGindE (ove accertata), almeno a livello conoscitivo (sul rilievo che sia il domicilio virtuale che quello reale erano stati indicati dalla destinataria e quindi erano senz’altro noti ad essa), sarebbe stato al più predicabile che la stessa benché difforme dalla legge avesse raggiunto il suo scopo, tanto era ed è insostenibile rispetto alla notifica telematica nella specie operata. 9.2. Il controricorrente in questa sede ha dedotto che il Ministero ricorrente non teneva conto che “la DTL di Chieti, a seguito di accorpamento con quella di Pescara, aveva cambiato la propria denominazione in DTL Chieti-Pescara, sicché anche l’indirizzo pec risultante dal registro IPA era, al momento della notifica, diverso da quello indicato nell’atto di costituzione in primo grado, come risulta dalla stampa del registro IPA del 27.10.2015, giorno precedente quello della notifica della sentenza (cfr. doc. 4 del fascicoletto di Cassazione)”. Osserva, tuttavia, il Collegio che – a prescindere dalla considerazione che trattasi di profilo non accertato, né considerato dalla Corte territoriale – ciò non toglie che l’indirizzo telematico di cui s’è avvalsa la parte privata non rientrava sul piano giuridico all’epoca della notificazione in un pubblico elenco utilizzabile a tal fine. 9.3. La Corte territoriale ha sottolineato che “il Ministero non ha peraltro neppure indicato quale sarebbe il diverso indirizzo di posta elettronica che l’amministrazione avrebbe comunicato al Ministero della Giustizia per le finalità indicate dalla normativa, cosicché allo stato è ignoto perfino se la Direzione del Lavoro di Chieti abbia in effetti comunicato il proprio indirizzo di posta dal ReGindE, di cui al D.M. n. 44- 2011, gestito dal Ministero della Giustizia, diverso da quello - consultabile dall’elenco indicepa.gov.it (elenco PA) –al quale, nella fattispecie, è stata indirizzata la notifica”. 9.4. Nota il Collegio a proposito di questi rilievi che la Corte di merito non ha, in realtà, constatato (come ben avrebbe potuto fare anche d’ufficio, quale appunto giudice di merito) l’effettiva mancanza dell’inserimento di un indirizzo telematico nel ReGindE, ma ha dato tale adempimento come processualmente “ignoto”. Non risulta ex actis, peraltro, che la parte privata, eccipiente l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, avesse allegato, prima che dimostrato, che la controparte pubblica non avesse appunto inserito un proprio indirizzo del genere nel ReGindE. Nondimeno, la stessa Corte ha mostrato di aderire ad un indirizzo espresso dal Consiglio di Stato (in Sez. V, sent. 31.1.2019, n. 7026), che riguardava caso in cui quel giudice amministrativo aveva invece in positivo constatato l’inadempimento della p.a. rispetto “all’obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia”. 9.5. Comunque, osserva in contrario il Collegio che la già più volte cit. Cass. n. 23445/2021, in caso analogo a quello in esame, ha rilevato, a proposito dell’inevaso adempimento di comunicare il proprio indirizzo telematico al ReGindE, “che quando la legge prevede che, ai fini dello svolgimento della tutela giurisdizionale, sia necessario espletare un adempimento, che rilevi anche per la controparte, quando la norma non individua uno specifico comportamento processuale a carico della controparte, in mancanza di adempimento, troveranno applicazione le regole generali vigenti per l’espletamento di tale adempimento”, e che “Le norme prevedevano una rituale modalità alternativa di notificazione che, nel caso di specie, non è stata espletata”. Ha, inoltre, ribadito “il principio della nullità della notifica per violazione delle disposizioni che, ai fini della validità delle notificazioni telematiche degli atti attribuiscono valenza soltanto ad alcuni elenchi, con la conseguenza che, ogni differente recapito informatico, ancorché effettivamente collegato all’amministrazione destinataria, non costituisce l’indirizzo ritenuto dal legislatore idoneo al perfezionamento della notificazione”. Ha aggiunto che “il profilo del collegamento dell’indirizzo all’amministrazione destinataria rileva al (diverso) fine dell’eventuale sanatoria del vizio di nullità, attraverso lacostituzione. Ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la nullità della notifica telematica avvenuta presso altro indirizzo PEC dell’amministrazione, è sanabile esclusivamente con la costituzione in giudizio del destinatario della notificazione, secondo il principio del raggiungimento dello scopo previsto dall’art. 156 c.p.c., comma 3”; il che non era avvenuto in quel caso. E, sulla base di precedenti diffusi rilievi (che hanno tenuto in considerazione sul terreno esegetico anche la normativa più recente, sebbene non applicabile ratione temporisal caso), la cit. ordinanza ha rigettato il ricorso per cassazione di una parte privata contro la decisione della corte territoriale che aveva dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale (rimettendo la causa al primo giudice), perché aveva ritenuto nulla la notifica telematica dell’atto di citazione di primo grado (in data 20.1.2015) ad un Comune in quanto non effettuata ad alcuno degli indirizzi risultanti dai pubblici elenchi previsti dall’art. 16 ter d.l. n. 179 del 2012, ma ad un indirizzo estratto dall’indice PA (o IPA) che non avrebbe potuto considerarsi pubblico elenco, valido ai fini della notificazione degli atti in materia civile. 9.6. A sua volta, questa Sezione ha ritenuto che, nei giudizi di lavoro, le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio mediante propri dipendenti, aventi per oggetto i provvedimenti finali del giudizio di primo grado e successive alla data di entrata in vigore dell’art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012 (pur nel testo ora integrato dall’art. 289, comma 1, lett. a) del d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 120 del 2020), vanno eseguite esclusivamente per via telematica agli indirizzi di posta elettronica comunicati ai sensi del comma 12 dell’art. 16 citato, senza che, ove effettuate al funzionario delegato con altre modalità, possa operare la sanatoria per il raggiungimento dello scopo, in quanto la necessità di interpretare restrittivamente le norme in materia di decadenza dall’impugnazione esclude la possibilità di individuare un momento di decorrenza del termine breve diverso da quello che scaturisce da una comunicazione effettuata nel rispetto delle forme telematiche specificamente individuate dalla legge (così Cass., sez. lav., sent. 24.5.2021, n. 14195, in fattispecie in cui questa Corte ha cassato la sentenza della corte d’appello che, avendo calcolato la decorrenza del termine per l’impugnazione della sentenza di primo grado conclusiva del cd. rito Fornero dalla comunicazione del provvedimento al funzionario incaricato, presso la Cancelleria, aveva dichiarato inammissibile perché tardivo il reclamo ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, proposto dall’Amministrazione soccombente). Nella motivazione di questa decisione è stato ritenuto che: “Non vi è dubbio che le comunicazioni interne al grado processuale, se effettuate con altre modalità presso il funzionario delegato alla difesa della P.A., consentono la sanatoria per il raggiungimento dello scopo, ogni qual volta risulti la piena conoscenza del contenuto dell’atto da parte del medesimo. Ciò in quanto esse hanno riguardo ad un’attività da svolgere a cura del medesimo dipendente, sicché non avrebbe senso opinare altrimenti. Tale conclusione non può invece valere per le comunicazioni (o notificazioni) riguardanti il provvedimento finale di un processo di primo grado, per cui sia consentita la difesa a mezzo funzionari, che abbiano effetto riguardo alla impugnativa di tale provvedimento, in quanto essa non può essere condotta dai funzionari”. Tale sentenza (accolta con favore da parte della dottrina) è espressiva di un indirizzo di questa Corte che, sia pure in relazione a casi nei quali non venivano ancora in considerazione notifiche telematiche alla p.a., aveva già messo in luce il giustificato rigore con il quale deve apprezzarsi la idoneità della notificazione della sentenza a far decorrere il termine breve di cui all’art. 326, comma primo, c.p.c. (cfr., tra le altre, Sez. un., 30.9.2020, n. 20866; Cass.n. 20684/2009). E questa linea interpretativa si raccomanda a maggior ragione a fronte di una precipua disciplina (definita “farraginosa” nella motivazione di Cass. n. 2460/2021), all’evidenza di rilevante incidenza sui diritti processuali delle parti (come nel caso del diritto d’impugnare nel termine breve), ma in cui il legislatore, quasi sempre all’origine a mezzo della decretazione d’urgenza (come risulta dal quadro sopra tratteggiato), si è prodotto in una serie di frequenti “novelle” in ristretto arco temporale, e non esauritasi fino a tempi recenti. 10. Tutto ciò considerato, occorre adesso sottolineare che, come nel caso esaminato da Cass. n. 23445/2021, la parte privata notificante, anche nell’ottica della sopravvenuta caducazione delle elezioni di domicilio fatte dalla p.a. in primo grado (per effetto dello ius superveniens ), disponeva certamente di una rituale modalità alternativa di notificazione. In particolare, ove si ritenga che il funzionario che aveva assunto la difesa dell’amministrazione in prime cure sia equiparabile “al difensore” cui si riferisce l’art. 16 sexies d.l. n. 179/2012, ai fini della notifica degli atti in materia civile in generale, ad istanza di parte, e quindi anche della notificazione della sentenza in base al combinato disposto degli artt. 285 e 326, comma primo, c.p.c., e, pur ritenendosi imputabile all’amministrazione destinataria della notifica l’impossibilità di eseguirela notificazione presso un indirizzo PEC risultante dagli elenchi ivi specificati, la parte privata avrebbe potuto notificare la sentenza presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario di primo grado. 10.1. Ma a identiche conclusioni si perviene pur escludendosi che anche il funzionario delegato per la difesa personale dell’amministrazione sia il “difensore” menzionato nell’art. 16 sexies d.l. n. 179/2012.Invero, l’art. 16, comma 7, secondo periodo, di tale decreto con disposizione in sé rimasta (singolarmente) immutata, prevedeva che: “Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12”. Tuttavia, il precedente comma 6 del medesimo articolo già contemplava il “rimedio” per ovviare all’impossibilità di percorrere quest’ultimo modus procedendi; vi era (e vi è) previsto, difatti, che: “Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti … per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario”. Ergo, gli opponenti vittoriosi in primo grado, considerata l’impraticabilità degli indirizzi eletti in primo grado dalla p.a. e stante la mancata istituzione o comunicazione di diversi indirizzi di PEC da parte di quest’ultima contemplati dalla normativa su illustrata all’epoca vigente (se constatata), ben avrebbero potuto comunque eseguire la notificazione “mediante deposito in cancelleria”. 10.2. Né a tali conclusioni potrebbe obiettarsi che delineano il poter e dover percorrere la strada di una notificazione “formale” quanto “virtuale” piuttosto che quella di una notificazione telematica non conforme a legge, ma che presenti comunque un qualche collegamento con l’amministrazione destinataria. Invero, a tale obiezione è agevole ribattere che, pur se la mancata comunicazione di indirizzi previsti ex art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, nel testo vigente all’epoca della notificazione, era priva di sanzione in senso stretto, come già notato, l’amministrazione destinataria in persona del funzionario che l’aveva difesa in primo grado (ma non abilitato in sé ad ulteriore difesa legata all’eventuale impugnazione della decisione di quel grado) proprio per questo suo “inadempimento” poteva attendersi un’eventuale notificazione della sentenza presso la cancelleria del giudice a quo. 11. Resta, perciò, confermato che la notificazione eseguita presso il differente indirizzo PEC optato dai notificanti, non solo non era idonea a far decorrere il termine breve per appellare, ma era da reputarsi nulla in quanto difforme, sotto ogni profilo, dal modello legale all’epoca da seguire. 11.2. Infine, per le ragioni sopra illustrate, e diversamente da quanto opinato dalla Corte territoriale, la notifica in questione non aveva raggiunto il suo scopo ex art. 156, comma terzo, c.p.c. 12. In definitiva, la sentenza d’appello dev’essere cassata con rinvio alla medesima Corte
Sentenza Cassazione n. 24817/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris