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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 16093/2022

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ricollegabile all'adozione del decreto di espropriazione, adottato il 5.4.2005.

8. Va infatti reiterato anche nel caso in esame che, in tema di reddito d'impresa, non è consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, neppure al dichiarato fine di bilanciare componenti attivi e passivi del reddito e pur in assenza della configurabilità di un danno per l'erario, atteso che le regole sul- l'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via gene- rale dall'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono vincolanti sia per il contribuente che per l' erario e, per la loro inderogabilità, non richiedono né legittimano un qualche giudizio sull' esistenza o meno di un danno erariale, per modo che appare decisamente irrile- vante l' eventuale (anche effettiva) insussistenza dello stesso nel caso concreto (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1648 del 24/01/2013, Rv. 624987 - 01; conforme, Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 20805 del 06/09/2017, Rv. 645300 - 01).

9. Accolto il primo motivo del ricorso e assorbito il secondo, la sen- tenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquida- zione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito, il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composi- zione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

Roma, Così deciso in data 8 febbraio 2022 ( I Relatore Il Presidente ierpaolo

ricollegabile all'adozione del decreto di espropriazione, adottato il 5.4.2005. 8. Va infatti reiterato anche nel caso in esame che, in tema di reddito d'impresa, non è consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, neppure al dichiarato fine di bilanciare componenti attivi e passivi del reddito e pur in assenza della configurabilità di un danno per l'erario, atteso che le regole sul- l'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via gene- rale dall'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono vincolanti sia per il contribuente che per l' erario e, per la loro inderogabilità, non richiedono né legittimano un qualche giudizio sull' esistenza o meno di un danno erariale, per modo che appare decisamente irrile- vante l' eventuale (anche effettiva) insussistenza dello stesso nel caso concreto (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1648 del 24/01/2013, Rv. 624987 - 01; conforme, Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 20805 del 06/09/2017, Rv. 645300 - 01). 9. Accolto il primo motivo del ricorso e assorbito il secondo, la sen- tenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquida- zione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito, il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composi- zione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. Roma, Così deciso in data 8 febbraio 2022 ( I Relatore Il Presidente ierpaolo
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