Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 08957/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

omec snc riceveva un avviso di accertamento ai fini Irap eIva per l’anno 2005, a seguito della contestazione di un maggiorNumero registro generale 29201/2017Numero sezionale 2518/2026Numero di raccolta generale 8957/2026reddito d’impresa calcolato tenendo conto a) di merci asseritamenteData pubblicazione 09/04/2026eliminate dal processo produttivo tramite cessione gratuita in quantonon più utilizzabili (euro 18.000,00); b) di un costo non inerentecorrispondente a un compenso professionale che l’impresaaffermava di aver detratto nell’anno in cui era diventato determinatoe di aver poi conteggiato l’anno successivo come sopravvenienza12.480,00).

Il maggior reddito d’impresa era stato imputato ai sociai fini Irpef in ragione delle rispettive quote di partecipazione.

Con ilsecondo avviso l’Ufficio accertava nei confronti della socia CarmelinaDe Luca, con una quota pari al 95%, una maggiore imposta Irpef eirrogava le corrispondenti sanzioni.2.

La CTP d’Isernia, con sentenza n. 521/2017, accoglievaparzialmente il ricorso dei contribuenti considerando che:- il modello concretamente utilizzato per la cessione gratuita eraentrato in commercio solo nel 2009 e il presunto cessionario avevacessato la propria attività di commercio all’ingrosso di rottamimetallici dieci anni prima della presunta cessione;- nel 2005 la società aveva ricevuto una “notula” con il costo dellaprestazione e in quello successivo registrato una sopravvenienzapoteva duplicarsi la tassazione della società.3.

Con la sentenza n. 521/2017, depositata il 20/9/2017, la CTR delMolise rigettava l’appello principale dei ricorrenti e accoglieval’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate.

Per gli appellantiprincipali i DDT dimostravano la cessione gratuita del materialeferroso.

Per l’appellante incidentale il costo della prestazioneprofessionale non era documentato da fattura e la sopravvenienza- con riferimento all’appello principale, che poteva prescindersi dallaquestione marginale riguardante l’esistenza o meno all’epoca deifatti del modello utilizzato per la dichiarazione di cessione.

La2 di 8Numero registro generale 29201/2017Numero sezionale 2518/2026cessione non era provata perché la cessione sarebbe avvenuta aNumero di raccolta generale 8957/2026favore di un’impresa da anni non operativa e, contrariamenDtaeta apu bobglicnaziio ne 09/04/2026logica aziendale, la società avrebbe ceduto gratuitamente materialeacquistato con un notevole esborso di denaro.

Considerandogiacenze iniziali e rimanenze finali, quel materiale doveva esserestato utilizzato nel processo produttivo;- con riferimento all’appello incidentale, che effettivamente il costodedotto non era documentato da una fattura né poteva ritenersiprovato che l’anno successivo fosse stata registrata unasopravvenienza di uguale valore.4.

I contribuenti hanno proposto ricorso con tre motivi.

Nonostantela notifica del 28/11/2017, l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.5.

Con nota 23/1/2026 il difensore dei ricorrenti ha depositato ledomande di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 118presentate dalla società e dal socio e chiesto che venga dichiaratal’estinzione del giudizio.6.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La richiesta di dichiarare estinto il giudizio a seguito di definizioneagevolata della controversia non può essere accolta.

L’art. 6 d.l. n.119 del 2018 (sulla “Definizione agevolata delle controversietributarie”) prevede, al comma 6, che “La definizione si perfezionacon la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con ilpagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o dellaprima rata entro il 31 maggio 2019”, fatta salva, nell’interesse delcontribuente, la possibilità di rateazione fino a venti rate trimestrali,l’ultima delle quali con scadenza nel febbraio 2024.

Tuttavia, ai finidegli esiti processuali, il successivo comma 10 prevede che il giudizioresti sospeso fino al 31 dicembre 2020 a fronte della produzione delladomanda e della prova del pagamento delle somme dovute (o dellaprima rata), mentre il successivo comma 13 ricollega alla stessa data3 di 8Numero registro generale 29201/2017Numero sezionale 2518/2026Numero di raccolta generale 8957/2026del 31 dicembre 2020 la declaratoria di estinzione (“In mancanza diData pubblicazione 09/04/2026istanza di trattazione”).

Ciò avviene dopo il decorso del termine perla valutazione da parte dell’Agenzia delle entrate delle domande didefinizione e l’adozione dei provvedimenti di diniego, da notificarsientro il 31 luglio 2020, e pertanto in presenza dell’accoglimentoesplicito o tacito della domanda, a prescindere dal compiuto eintegrale pagamento delle somme dovute e, anzi, in ipotesi dipagamento rateale, anche prima del compiuto adempimento.

Ildifensore ha depositato copia delle domande presentate dalla societàe dalla socia [OSCURATO:PERSONA] ma non la prova del pagamento,neanche della prima rata.2.

Con il primo motivo, rubricato «Violazione/falsa applicazione degliartt. 2727 e 2729 c.c., 1 D.P.R. 14/8/1996 n. 472, 21 e 53 DPR633/1972, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c .

Vizio di cui all'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.», i ricorrenti deducono che il giudice nonha considerato, senza spiegarne il motivo, le prove documentalidirette, specifiche e qualificate della consegna di beni a terzi,ritenendo marginale la questione riguardante i modelli.

I DDTcessazione formale dell’attività dell’impresa non escludeva che il suotitolare avesse continuato a lavorare.3.

Il primo motivo è inammissibile perché si risolve in una direttacensura contro la valutazione delle prove da parte del giudice disecondo grado, che si è soffermato sulla ragione per cui i DDT nonpotevano costituire prova della cessione a titolo gratuito delmateriale ferroso, tenuto conto di quanto era emerso con riferimentoalla condizione soggettiva del cessionario.

In tema di ricorso allepresunzioni e di valutazione degli elementi presuntivi, la violazioneo falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva può esserecensurata in sede di legittimità per "vizio di sussunzione" non per ilfatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modopiuttosto che in un altro, bensì solo quando questi pervenga al4 di 8Numero registro generale 29201/2017Numero sezionale 2518/2026Numero di raccolta generale 8957/2026giudizio di "gravità, precisione e concordanza" degli indizi violando ilData pubblicazione 09/04/2026corretto metodo di valutazione di tali concetti, il quale prevede che(I) si applichi il ragionamento probabilistico per valutare la gravità;(II) si stimi il grado di probabilità dell'ipotesi rispetto al fatto, pervalutare la precisione; (III) si metta in relazione ogni indizio con tuttigli altri, per valutare la concordanza (Cass. 21762/2025).

Conriferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di meritovalutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici,individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logicoe valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamentodi fatto che, qualora adeguatamente motivato, sfugge al sindacatodi legittimità.

Per le Sezioni Unite la critica del ragionamentopresuntivo non è consentita in sede di legittimità quando «si concretao in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanzefattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è statoenunciato dal giudice di merito avrebbero dovuto essere ricostruitein altro modo […], o nella mera prospettazione di una inferenzaprobabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicatadal giudice di merito» (Cass., sez.

U, 1758/2018).

La censura pervizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamentopresuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di unconvincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito,dovendo piuttosto fare emergere l'assoluta illogicità econtraddittorietà del ragionamento decisorio.

Deve anche escludersiche la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dareluogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo.

Neppure occorreche tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta edesclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto daprovare sia desumibile dal fatto noto come conseguenzaragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, vistoche la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deveessere probabilmente convincente, non oggettivamente5 di 8Numero registro generale 29201/2017Numero sezionale 2518/2026Numero di raccolta generale 8957/2026inconfutabile (Cass. 22366/2021, Cass. 14207/2024 e Cass.Data pubblicazione 09/04/202621762/2025).

Per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorredenunziare che il giudice, contraddicendo espressamente oimplicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, nonanche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti,abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttostoche ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.(Cass. 26769/2018).4.

Con il secondo motivo, rubricato «Violazione degli artt. 112 c.p.c.Vizio di cui all'art. 360, comma l, n. 4 c.p.c.», i ricorrenti eccepisconola violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciatopoiché la materia del contendere atteneva alla possibilità diun’impresa di dedurre il costo per una prestazione professionaleeseguita qualora il pagamento sia subordinato a un evento futuro eincerto.

La prestazione concerneva la predisposizione della domandadi finanziamento per il “contratto d’[OSCURATO:PERSONA] interno” ed era statostabilito che sarebbe stata emessa fattura al “buon esito delladomanda”.

Esorbitando dai propri poteri, la CTR aveva mutato lacausa petendi sostituendo, a quella cristallizzata con l’avviso diaccertamento, una nuova costituita dal fatto che il costo non erastato documentato con l’emissione di una fattura.5.

Il motivo è infondato.In materia di ricorso per cassazione, l’individuazione el’interpretazione del contenuto della domanda, attività riservate algiudice di merito, sono comunque sindacabili, come vizio di nullitàprocessuale ex art. 360, primo comma, c.p.c., ove l’inesattarilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinentealla individuazione del petitum, sotto il profilo della violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass.30770/2023).

Il requisito della competenza temporale risponde6 di 8Numero registro generale 29201/2017Numero sezionale 2518/2026Numero di raccolta generale 8957/2026all’esigenza di evitare che gli elementi reddituali vengano spostati aData pubblicazione 09/04/2026discrezione del contribuente da un periodo all’altro e presuppone aisensi dell’art. 109, primo comma, secondo periodo, t.u.i.r. ilconcorso dei requisiti della certezza degli elementi reddituali e dellaloro oggettiva determinabilità.

Non è consentito al contribuentescegliere di effettuare la detrazione di un costo in un eserciziodiverso da quello individuato dalla legge come esercizio dicompetenza, neppure al fine di bilanciare componenti attivi e passividel reddito e pur in assenza della configurabilità di un danno perl'erario, atteso che le regole sull'imputazione temporale deicomponenti negativi, dettate dall’art. 109 t.u.i.r, sono vincolanti siaper il contribuente che per l'erario e, per la loro inderogabilità, nonrichiedono né legittimano un qualche giudizio sull'esistenza o menodi un danno erariale, sicché appare irrilevante l'eventualeinsussistenza dello stesso nel caso concreto (Cass. 16093/2022 eCass. 20805/2017).

La mancanza di certezza e determinabilità delcosto nell’anno d’imposta 2005, rientrava nell’oggetto della pretesaerariale non essendosi ancora realizzate le condizioni previste dalcontratto per la remunerazione della prestazione del professionista.6.

Con il terzo motivo, rubricato «Violazione degli artt. 2727 e 2729c.c. in relazioni all'art. 88 DPR n.917/1986, 115 e 116 c.p.c.

Vizio dicui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c», i ricorrenti deducono che ilgiudice avrebbe dovuto ritenere dimostrata la registrazione di unasopravvenienza attiva nel 2006, poiché la società aveva allegato alricorso di primo grado il partitario “sopravvenienze ordinarie attive”con l’annotazione al [OSCURATO:DATA_NASCITA] “Ril. manc.

Approv.

Contr.

Area eSopravv.

Att su spese fattibilità” e il partitario “compensi aprofessionisti” ove si evinceva l’annotazione al 31712/2005 “Ril.Spese per studio fattibilità [OSCURATO:PERSONA]”.

In entrambe leannotazioni l’importo indicato era di euro 12.800,00.7.

Il motivo è inammissibile perché non prende in considerazione laratio decidendi.

Nel formulare il secondo motivo sono stati gli stessi7 di 8Numero registro generale 29201/2017Numero sezionale 2518/2026ricorrenti a sostenere che con riferimento alla deduzione del costoNumero di raccolta generale 8957/2026costituito dalla prestazione professionale la materia del coDnattae pnubdbelicraezio ne 09/04/202615) sicché l’eventuale registrazione di una sopravvenienza attivanell’anno successivo d’importo corrispondente al costoindebitamente detratto è inconferente anche in mancanza di unconcreto pregiudizio per l’erario.

Restava fermo il diritto della societàdi presentare una domanda di rimborso, per evitare la perdita deldiritto alla restituzione del maggior importo che avrebbe versato nel2006, con la registrazione della sopravvenienza attiva.7.

Il ricorso deve essere rigettato.

Essendo l’Agenzia delle entraterimasta intimata, non si provvede sulle spese di lite.

Sussistono ipresupposti processuali per imporre ai ricorrenti il pagamento del cd.doppio contributo unificato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 18/3/2026Il PresidenteValentino Lenoci8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
omec snc riceveva un avviso di accertamento ai fini Irap eIva per l’anno 2005, a seguito della contestazione di un maggiorNumero registro generale 29201/2017Numero sezionale 2518/2026Numero di raccolta generale 8957/2026reddito d’impresa calcolato tenendo conto a) di merci asseritamenteData pubblicazione 09/04/2026eliminate dal processo produttivo tramite cessione gratuita in quantonon più utilizzabili (euro 18.000,00); b) di un costo non inerentecorrispondente a un compenso professionale che l’impresaaffermava di aver detratto nell’anno in cui era diventato determinatoe di aver poi conteggiato l’anno successivo come sopravvenienza12.480,00). Il maggior reddito d’impresa era stato imputato ai sociai fini Irpef in ragione delle rispettive quote di partecipazione. Con ilsecondo avviso l’Ufficio accertava nei confronti della socia CarmelinaDe Luca, con una quota pari al 95%, una maggiore imposta Irpef eirrogava le corrispondenti sanzioni.2. La CTP d’Isernia, con sentenza n. 521/2017, accoglievaparzialmente il ricorso dei contribuenti considerando che:- il modello concretamente utilizzato per la cessione gratuita eraentrato in commercio solo nel 2009 e il presunto cessionario avevacessato la propria attività di commercio all’ingrosso di rottamimetallici dieci anni prima della presunta cessione;- nel 2005 la società aveva ricevuto una “notula” con il costo dellaprestazione e in quello successivo registrato una sopravvenienzapoteva duplicarsi la tassazione della società.3. Con la sentenza n. 521/2017, depositata il 20/9/2017, la CTR delMolise rigettava l’appello principale dei ricorrenti e accoglieval’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate. Per gli appellantiprincipali i DDT dimostravano la cessione gratuita del materialeferroso. Per l’appellante incidentale il costo della prestazioneprofessionale non era documentato da fattura e la sopravvenienza- con riferimento all’appello principale, che poteva prescindersi dallaquestione marginale riguardante l’esistenza o meno all’epoca deifatti del modello utilizzato per la dichiarazione di cessione. La2 di 8Numero registro generale 29201/2017Numero sezionale 2518/2026cessione non era provata perché la cessione sarebbe avvenuta aNumero di raccolta generale 8957/2026favore di un’impresa da anni non operativa e, contrariamenDtaeta apu bobglicnaziio ne 09/04/2026logica aziendale, la società avrebbe ceduto gratuitamente materialeacquistato con un notevole esborso di denaro. Considerandogiacenze iniziali e rimanenze finali, quel materiale doveva esserestato utilizzato nel processo produttivo;- con riferimento all’appello incidentale, che effettivamente il costodedotto non era documentato da una fattura né poteva ritenersiprovato che l’anno successivo fosse stata registrata unasopravvenienza di uguale valore.4. I contribuenti hanno proposto ricorso con tre motivi. Nonostantela notifica del 28/11/2017, l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.5. Con nota 23/1/2026 il difensore dei ricorrenti ha depositato ledomande di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 118presentate dalla società e dal socio e chiesto che venga dichiaratal’estinzione del giudizio.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La richiesta di dichiarare estinto il giudizio a seguito di definizioneagevolata della controversia non può essere accolta. L’art. 6 d.l. n.119 del 2018 (sulla “Definizione agevolata delle controversietributarie”) prevede, al comma 6, che “La definizione si perfezionacon la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con ilpagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o dellaprima rata entro il 31 maggio 2019”, fatta salva, nell’interesse delcontribuente, la possibilità di rateazione fino a venti rate trimestrali,l’ultima delle quali con scadenza nel febbraio 2024. Tuttavia, ai finidegli esiti processuali, il successivo comma 10 prevede che il giudizioresti sospeso fino al 31 dicembre 2020 a fronte della produzione delladomanda e della prova del pagamento delle somme dovute (o dellaprima rata), mentre il successivo comma 13 ricollega alla stessa data3 di 8Numero registro generale 29201/2017Numero sezionale 2518/2026Numero di raccolta generale 8957/2026del 31 dicembre 2020 la declaratoria di estinzione (“In mancanza diData pubblicazione 09/04/2026istanza di trattazione”). Ciò avviene dopo il decorso del termine perla valutazione da parte dell’Agenzia delle entrate delle domande didefinizione e l’adozione dei provvedimenti di diniego, da notificarsientro il 31 luglio 2020, e pertanto in presenza dell’accoglimentoesplicito o tacito della domanda, a prescindere dal compiuto eintegrale pagamento delle somme dovute e, anzi, in ipotesi dipagamento rateale, anche prima del compiuto adempimento. Ildifensore ha depositato copia delle domande presentate dalla societàe dalla socia [OSCURATO:PERSONA] ma non la prova del pagamento,neanche della prima rata.2. Con il primo motivo, rubricato «Violazione/falsa applicazione degliartt. 2727 e 2729 c.c., 1 D.P.R. 14/8/1996 n. 472, 21 e 53 DPR633/1972, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c . Vizio di cui all'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.», i ricorrenti deducono che il giudice nonha considerato, senza spiegarne il motivo, le prove documentalidirette, specifiche e qualificate della consegna di beni a terzi,ritenendo marginale la questione riguardante i modelli. I DDTcessazione formale dell’attività dell’impresa non escludeva che il suotitolare avesse continuato a lavorare.3. Il primo motivo è inammissibile perché si risolve in una direttacensura contro la valutazione delle prove da parte del giudice disecondo grado, che si è soffermato sulla ragione per cui i DDT nonpotevano costituire prova della cessione a titolo gratuito delmateriale ferroso, tenuto conto di quanto era emerso con riferimentoalla condizione soggettiva del cessionario. In tema di ricorso allepresunzioni e di valutazione degli elementi presuntivi, la violazioneo falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva può esserecensurata in sede di legittimità per "vizio di sussunzione" non per ilfatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modopiuttosto che in un altro, bensì solo quando questi pervenga al4 di 8Numero registro generale 29201/2017Numero sezionale 2518/2026Numero di raccolta generale 8957/2026giudizio di "gravità, precisione e concordanza" degli indizi violando ilData pubblicazione 09/04/2026corretto metodo di valutazione di tali concetti, il quale prevede che(I) si applichi il ragionamento probabilistico per valutare la gravità;(II) si stimi il grado di probabilità dell'ipotesi rispetto al fatto, pervalutare la precisione; (III) si metta in relazione ogni indizio con tuttigli altri, per valutare la concordanza (Cass. 21762/2025). Conriferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di meritovalutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici,individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logicoe valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamentodi fatto che, qualora adeguatamente motivato, sfugge al sindacatodi legittimità. Per le Sezioni Unite la critica del ragionamentopresuntivo non è consentita in sede di legittimità quando «si concretao in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanzefattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è statoenunciato dal giudice di merito avrebbero dovuto essere ricostruitein altro modo […], o nella mera prospettazione di una inferenzaprobabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicatadal giudice di merito» (Cass., sez. U, 1758/2018). La censura pervizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamentopresuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di unconvincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito,dovendo piuttosto fare emergere l'assoluta illogicità econtraddittorietà del ragionamento decisorio. Deve anche escludersiche la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dareluogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo. Neppure occorreche tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta edesclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto daprovare sia desumibile dal fatto noto come conseguenzaragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, vistoche la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deveessere probabilmente convincente, non oggettivamente5 di 8Numero registro generale 29201/2017Numero sezionale 2518/2026Numero di raccolta generale 8957/2026inconfutabile (Cass. 22366/2021, Cass. 14207/2024 e Cass.Data pubblicazione 09/04/202621762/2025). Per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorredenunziare che il giudice, contraddicendo espressamente oimplicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, nonanche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti,abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttostoche ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.(Cass. 26769/2018).4. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione degli artt. 112 c.p.c.Vizio di cui all'art. 360, comma l, n. 4 c.p.c.», i ricorrenti eccepisconola violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciatopoiché la materia del contendere atteneva alla possibilità diun’impresa di dedurre il costo per una prestazione professionaleeseguita qualora il pagamento sia subordinato a un evento futuro eincerto. La prestazione concerneva la predisposizione della domandadi finanziamento per il “contratto d’[OSCURATO:PERSONA] interno” ed era statostabilito che sarebbe stata emessa fattura al “buon esito delladomanda”. Esorbitando dai propri poteri, la CTR aveva mutato lacausa petendi sostituendo, a quella cristallizzata con l’avviso diaccertamento, una nuova costituita dal fatto che il costo non erastato documentato con l’emissione di una fattura.5. Il motivo è infondato.In materia di ricorso per cassazione, l’individuazione el’interpretazione del contenuto della domanda, attività riservate algiudice di merito, sono comunque sindacabili, come vizio di nullitàprocessuale ex art. 360, primo comma, c.p.c., ove l’inesattarilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinentealla individuazione del petitum, sotto il profilo della violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass.30770/2023). Il requisito della competenza temporale risponde6 di 8Numero registro generale 29201/2017Numero sezionale 2518/2026Numero di raccolta generale 8957/2026all’esigenza di evitare che gli elementi reddituali vengano spostati aData pubblicazione 09/04/2026discrezione del contribuente da un periodo all’altro e presuppone aisensi dell’art. 109, primo comma, secondo periodo, t.u.i.r. ilconcorso dei requisiti della certezza degli elementi reddituali e dellaloro oggettiva determinabilità. Non è consentito al contribuentescegliere di effettuare la detrazione di un costo in un eserciziodiverso da quello individuato dalla legge come esercizio dicompetenza, neppure al fine di bilanciare componenti attivi e passividel reddito e pur in assenza della configurabilità di un danno perl'erario, atteso che le regole sull'imputazione temporale deicomponenti negativi, dettate dall’art. 109 t.u.i.r, sono vincolanti siaper il contribuente che per l'erario e, per la loro inderogabilità, nonrichiedono né legittimano un qualche giudizio sull'esistenza o menodi un danno erariale, sicché appare irrilevante l'eventualeinsussistenza dello stesso nel caso concreto (Cass. 16093/2022 eCass. 20805/2017). La mancanza di certezza e determinabilità delcosto nell’anno d’imposta 2005, rientrava nell’oggetto della pretesaerariale non essendosi ancora realizzate le condizioni previste dalcontratto per la remunerazione della prestazione del professionista.6. Con il terzo motivo, rubricato «Violazione degli artt. 2727 e 2729c.c. in relazioni all'art. 88 DPR n.917/1986, 115 e 116 c.p.c. Vizio dicui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c», i ricorrenti deducono che ilgiudice avrebbe dovuto ritenere dimostrata la registrazione di unasopravvenienza attiva nel 2006, poiché la società aveva allegato alricorso di primo grado il partitario “sopravvenienze ordinarie attive”con l’annotazione al [OSCURATO:DATA_NASCITA] “Ril. manc. Approv. Contr. Area eSopravv. Att su spese fattibilità” e il partitario “compensi aprofessionisti” ove si evinceva l’annotazione al 31712/2005 “Ril.Spese per studio fattibilità [OSCURATO:PERSONA]”. In entrambe leannotazioni l’importo indicato era di euro 12.800,00.7. Il motivo è inammissibile perché non prende in considerazione laratio decidendi. Nel formulare il secondo motivo sono stati gli stessi7 di 8Numero registro generale 29201/2017Numero sezionale 2518/2026ricorrenti a sostenere che con riferimento alla deduzione del costoNumero di raccolta generale 8957/2026costituito dalla prestazione professionale la materia del coDnattae pnubdbelicraezio ne 09/04/202615) sicché l’eventuale registrazione di una sopravvenienza attivanell’anno successivo d’importo corrispondente al costoindebitamente detratto è inconferente anche in mancanza di unconcreto pregiudizio per l’erario. Restava fermo il diritto della societàdi presentare una domanda di rimborso, per evitare la perdita deldiritto alla restituzione del maggior importo che avrebbe versato nel2006, con la registrazione della sopravvenienza attiva.7. Il ricorso deve essere rigettato. Essendo l’Agenzia delle entraterimasta intimata, non si provvede sulle spese di lite. Sussistono ipresupposti processuali per imporre ai ricorrenti il pagamento del cd.doppio contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 18/3/2026Il PresidenteValentino Lenoci8 di 8