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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 aprile 2021

Cassazione n. 22373/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27838-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte elettivamente domiciliate in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA], N. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], tutte rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D E IACOVO; -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -resistente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositatoil 26/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2021 n. 27838 sez.

S2 -ud. 19-06-2023 - 2 -

1. Con separati ricorsi, le odierne ricorrenti chiedevano alla Corte d'Appello di Potenza ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento in favore di ciascuna di loro del danno non patrimoniale ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 («legge Pinto») per eccessiva durata del procedimento fallimentare presupposto, iniziato a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel 1995 con sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Lagonegro e definita nel 2019 con riparto finale dell'attivo.

1.1. In fase monitoria, il Consigliere designato della Corte d’Appello di Potenza accoglieva parzialmente le domande azionate: accertata l’irragionevole durata complessiva pari adanni 18, limitava l’indennizzo alle somme riconosciute a ciascuna creditrice in sede di adozione del relativo piano di riparto finale (€1.637,43, pari al 33,58% della somma di partecipazione al riparto).

1.2. Avverso detti decreti le odierne ricorrenti proponevano separate opposizioni, ai sensi dell'art. 5-terlegge Pinto.

2. Preliminarmente disposta la riunione dei giudizi pendenti, la Corte d'Appello di Potenza in sede di opposizione, revocati i decreti ingiuntivi opposti, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore delle odierne ricorrenti delle stesse somme di cui agli opposti decreti.

La Corte territoriale determinava la somma riconosciuta a titolo di equo indennizzo sulla scorta del disposto di cui all’art. 2-bis, comma 3, legge n. 89/2001, osservando che l’importo che poteva essere astrattamente riconosciuto (€7.200,00, e cioè €400,00 per ciascuno dei 18 anni di superamento della durata ragionevole), in quanto inferiore al valore della causa (€10.000,00 per ciascuna creditrice), doveva es sere ricondotto all’entità del «diritto accertato dal giudice», dovendosi riferire tale locuzione alle Ric. 2021 n. 27838 sez.

S2 -ud. 19-06-2023 - 3 - somme concretamente ricevute dalle opponenti in sede di riparto divenuto esecutivo.

3. Avverso il decreto della Corte d'Appello di Potenza in composizione collegiale proponevano ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi.

Resisteva il Ministero della Giustizia depositando atto di costituzione.

In prossimità dell’udienza le ricorrenti facevano pervenire memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si deduce violazione ed errata applicazione ed interpretazione, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. delle seguenti norme di diritto: art. 2-bis, commi 1 e 3, legge n. 89 del 2001; artt. 51, 93, 96 legge 16 marzo 1942, n. 267 (e ss.mm., ‘legge fall.’), art. 14 cod. proc. civ.

Nella prospettazione delle ricorrenti, il valore della domanda ex art. 14 cod. proc. civ., corrispondente al diritto di credito azionato ex art 93 l. fall., non può e non deve essere rapportato alla somma netta corrisposta alle ricorrenti in sede di riparto (pari al 33,58% della somma di partecipazione al riparto), come erroneamente ha fatto il giudice nell'individuazione della nozione di valore di causa.

Diversamente, deve farsi ricorso al valore del credito come ammesso dal giudice della procedura ai sensi della l. fall., artt. 93 ss.

1.1. Il motivo è fondato.

Nel ritenere che la locuzione «diritto accertato dal giudice» di c ui all’art. 2 - bis , comma 3, L. 89/2001, dovesse essere riferita alla somma oggetto del riparto finaledivenuto esecutivo, la Corte territoriale si è discostata dal principio, Ric. 2021 n. 27838 sez.

S2 -ud. 19-06-2023 - 4 - reiteratamente affermato da questa Corte, per cui nell'individuazione della nozione di «valore della causa»ex art. 2 bis , comma 3, legge n. 89del 2001 e, in generale, tutte le volte che si debba avere riguardo a tale valore ai fini dell'equa riparazione del danno da durata non ragionevole del processo, deve farsi ricorso, in via di interpretazione analogica, al criterio fissato dagli artt. 10 e ss. cod. p roc . c iv . , e quindi all'importo richiesto con la domanda proposta nel processo presupposto, mentre non viene in considerazione né la somma per la quale il creditore sia stato ammesso al riparto, né l'importo attribuito in sede concorsuale (v. di recente: Cass. Sez. 2, n. 5757 del 24.02.2023; Cass. Sez. 2, n. 35319 del 30.11.2022; Cass. Sez. 2, n. 25181 del 17.09.2021 - Rv. 662165 – 01).

Come già osservato da questa Corte, in materia di processo fallimentare, l’ancoraggio della nozione di « valore della causa » « all'importo che il creditore concretamente finisce con il ricavare dall'esecuzione appare, per un verso, del tutto sfornito di basi normative e, per altro verso, intrinsecamente irrazionale giacché l'entità di detto importo dipende da variabili molteplici e totalmente indipendenti sia dalla natura ed entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore»(Cass. Sez. 2, n. 11372 del 2019).

2. Con il secondo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc. civ.

Le ricorrenti lamentano che il giudice dell'opposizione non avrebbe correttamente esaminato il piano di riparto dal quale risultano somme ammesse al passivo ben più alte di quelle percepite dalle ricorrenti al netto dell’aliquota di riparto (33,58%), alle quali, invece, detto giudice ha ancorato la misura dell’indennizzo per ciascuna di loro.

2.1. Avendo accolto il primo motivo, il secondo resta assorbito.

Ric. 2021 n. 27838 sez.

S2 -ud. 19-06-2023 - 5 -

3. In definitiva, in accoglimento del primo motivo del ricorso, il Collegio cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla stessa Corte d’Appello in diversa composizione, affinché determini l’equa riparazione per ciascuna delle ricorrenti nei termini sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accoltoe rinvia alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione, che deciderà anche sulle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27838-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte elettivamente domiciliate in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA], N. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], tutte rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D E IACOVO; -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -resistente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositatoil 26/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2021 n. 27838 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 2 - 1. Con separati ricorsi, le odierne ricorrenti chiedevano alla Corte d'Appello di Potenza ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento in favore di ciascuna di loro del danno non patrimoniale ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 («legge Pinto») per eccessiva durata del procedimento fallimentare presupposto, iniziato a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel 1995 con sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Lagonegro e definita nel 2019 con riparto finale dell'attivo. 1.1. In fase monitoria, il Consigliere designato della Corte d’Appello di Potenza accoglieva parzialmente le domande azionate: accertata l’irragionevole durata complessiva pari adanni 18, limitava l’indennizzo alle somme riconosciute a ciascuna creditrice in sede di adozione del relativo piano di riparto finale (€1.637,43, pari al 33,58% della somma di partecipazione al riparto). 1.2. Avverso detti decreti le odierne ricorrenti proponevano separate opposizioni, ai sensi dell'art. 5-terlegge Pinto. 2. Preliminarmente disposta la riunione dei giudizi pendenti, la Corte d'Appello di Potenza in sede di opposizione, revocati i decreti ingiuntivi opposti, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore delle odierne ricorrenti delle stesse somme di cui agli opposti decreti. La Corte territoriale determinava la somma riconosciuta a titolo di equo indennizzo sulla scorta del disposto di cui all’art. 2-bis, comma 3, legge n. 89/2001, osservando che l’importo che poteva essere astrattamente riconosciuto (€7.200,00, e cioè €400,00 per ciascuno dei 18 anni di superamento della durata ragionevole), in quanto inferiore al valore della causa (€10.000,00 per ciascuna creditrice), doveva es sere ricondotto all’entità del «diritto accertato dal giudice», dovendosi riferire tale locuzione alle Ric. 2021 n. 27838 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 3 - somme concretamente ricevute dalle opponenti in sede di riparto divenuto esecutivo. 3. Avverso il decreto della Corte d'Appello di Potenza in composizione collegiale proponevano ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi. Resisteva il Ministero della Giustizia depositando atto di costituzione. In prossimità dell’udienza le ricorrenti facevano pervenire memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione ed errata applicazione ed interpretazione, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. delle seguenti norme di diritto: art. 2-bis, commi 1 e 3, legge n. 89 del 2001; artt. 51, 93, 96 legge 16 marzo 1942, n. 267 (e ss.mm., ‘legge fall.’), art. 14 cod. proc. civ. Nella prospettazione delle ricorrenti, il valore della domanda ex art. 14 cod. proc. civ., corrispondente al diritto di credito azionato ex art 93 l. fall., non può e non deve essere rapportato alla somma netta corrisposta alle ricorrenti in sede di riparto (pari al 33,58% della somma di partecipazione al riparto), come erroneamente ha fatto il giudice nell'individuazione della nozione di valore di causa. Diversamente, deve farsi ricorso al valore del credito come ammesso dal giudice della procedura ai sensi della l. fall., artt. 93 ss. 1.1. Il motivo è fondato. Nel ritenere che la locuzione «diritto accertato dal giudice» di c ui all’art. 2 - bis , comma 3, L. 89/2001, dovesse essere riferita alla somma oggetto del riparto finaledivenuto esecutivo, la Corte territoriale si è discostata dal principio, Ric. 2021 n. 27838 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 4 - reiteratamente affermato da questa Corte, per cui nell'individuazione della nozione di «valore della causa»ex art. 2 bis , comma 3, legge n. 89del 2001 e, in generale, tutte le volte che si debba avere riguardo a tale valore ai fini dell'equa riparazione del danno da durata non ragionevole del processo, deve farsi ricorso, in via di interpretazione analogica, al criterio fissato dagli artt. 10 e ss. cod. p roc . c iv . , e quindi all'importo richiesto con la domanda proposta nel processo presupposto, mentre non viene in considerazione né la somma per la quale il creditore sia stato ammesso al riparto, né l'importo attribuito in sede concorsuale (v. di recente: Cass. Sez. 2, n. 5757 del 24.02.2023; Cass. Sez. 2, n. 35319 del 30.11.2022; Cass. Sez. 2, n. 25181 del 17.09.2021 - Rv. 662165 – 01). Come già osservato da questa Corte, in materia di processo fallimentare, l’ancoraggio della nozione di « valore della causa » « all'importo che il creditore concretamente finisce con il ricavare dall'esecuzione appare, per un verso, del tutto sfornito di basi normative e, per altro verso, intrinsecamente irrazionale giacché l'entità di detto importo dipende da variabili molteplici e totalmente indipendenti sia dalla natura ed entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore»(Cass. Sez. 2, n. 11372 del 2019). 2. Con il secondo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc. civ. Le ricorrenti lamentano che il giudice dell'opposizione non avrebbe correttamente esaminato il piano di riparto dal quale risultano somme ammesse al passivo ben più alte di quelle percepite dalle ricorrenti al netto dell’aliquota di riparto (33,58%), alle quali, invece, detto giudice ha ancorato la misura dell’indennizzo per ciascuna di loro. 2.1. Avendo accolto il primo motivo, il secondo resta assorbito. Ric. 2021 n. 27838 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 5 - 3. In definitiva, in accoglimento del primo motivo del ricorso, il Collegio cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla stessa Corte d’Appello in diversa composizione, affinché determini l’equa riparazione per ciascuna delle ricorrenti nei termini sopra enunciati. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accoltoe rinvia alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione, che deciderà anche sulle spe