CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 maggio 2024
Cassazione n. 14542/2024
Testo integrale del provvedimentoAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in virtù di distinte procure speciali rilasciate su separati fogli materialmente allegati al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 30; -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso i suoi Uffici domiciliato, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 2058/2022 (depositato il 30 giugno 2022) della Corte di appello di Napoli, in composizione collegiale; R.G.N. 985/2023 C.C. 10/05/2024 [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10 maggio 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I soggetti indicati in intestazione hanno proposto ricorso per cassazione – affidato ad un unico motivo - avverso il decreto collegiale n. cronol. 2058/2022 della Corte di Napoli, in composizione collegiale, con il quale – in esito all’opposizione formulata dal Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 5-ter della l. n. 89/2001 ed in parziale revoca del decreto monocratico impugnato – sono stati liquidati, in favore dei ricorrenti, separate somme a titolo di equo indennizzo, limitando le stesse alla parte dei distinti crediti insinuati al passivo fallimentare rimasta insoddisfatta a seguito dei pagamenti parziali ad opera del Fondo di garanzia istituito presso l’INPS. Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il proposto motivo i ricorrenti hanno denunciato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e mancata applicazione dell’art. 2-bis, comma 3, della l. n. 89/2001, in relazione all’art. 10 c.p.c., censurando il decreto impugnato nella parte in cui, ai fini della determinazione del valore del giudizio presupposto con riferimento alle procedure fallimentari, non aveva applicato il criterio fissato dall’art. 10 e segg. c.p.c., in virtù del quale si sarebbe dovuto porre riferimento ai crediti oggetto delle domande di insinuazione al passivo. 2. Il motivo è fondato. Questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare, con orientamento che si condivide, che, nel caso in cui il giudizio nel quale si è verificata la violazione del principio della ragionevole durata consista in una procedura fallimentare, ai fini della applicazione dell’art. 2-bis, comma 3, della legge n. 89/2001, secondo cui l’ammontare dell’indennizzo non può essere superiore al valore della causa o, se inferiore, al diritto accertato dal giudice, occorre fare rifermento, in via di interpretazione analogica, al criterio fissato dagli artt. 10 e ss. c.p.c., e quindi all'importo richiesto con la domanda proposta dal creditore nella procedura. Va respinta, perciò, esplicitamente la tesi secondo cui, a tal fine, deve aversi riguardo all'importo ammesso al passivo o assegnato al creditore in sede di riparto, rilevandosi che l’ancoraggio dell’indennizzo a tale ammontare appare, per un verso, del tutto sfornito di basi normative e, per altro verso, intrinsecamente irrazionale, giacché l'entità di detto importo dipende da variabili molteplici e totalmente indipendenti sia dalla natura ed entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore (Cass. Cass. n. 4620/2024; Cass. n. 5757/2023; Cass. n. 22373/2023; Cass. n. 35319/2022; Cass. n. 11372/2019; Cass. n. 24362/2018). La Corte di appello non si è, quindi, attenuta al principio prima richiamato, determinando il valore della domanda avanzata nel giudizio presupposto dagli odierni ricorrenti con riferimento all’ammontare, inferiore, circoscritto alla parte dei crediti insinuati al passivo fallimentare rimasta insoddisfatta a seguito del pagamento parziale da parte del Fondo di garanzia presso l’INPS. Il ricorso va, pertanto, accolto, con la conseguente cassazione del decreto impugnato ed il derivante rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione collegiale, che, oltre ad uniformarsi al principio di diritto sopra esposto, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione collegiale. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 10 maggio 2024. [OSCURATO:PERSONA]