CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 05757/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30735/2021, proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliatoin Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso l’ordinanza della [OSCURATO:PERSONA] POTENZAn.604/2019, depositata il27/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ag iva nel 2019 dinanzi al la Corte di a ppello di Potenza per l’equo indennizzo ex l . 89/2001 per la non ragionevole 2di 4 – RG 30735/2021 – S2 – CC 28/11/2022 (24) – Caponi est. durata della procedura fallimentare a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. iniziata nel 19 95 con sentenza dichiarativa di fal limento del Tribunale di Lagonegro e definita nel 2019 con riparto finale dell'attivo. La ricorrente allegava d i aver partecipato a tale procedura con un credito di lavoro insinuato ed a mmesso al privilegio di circa 2 1 . 000 euro. A fro nte di un indennizzo l iquidabile secondo i criteri ordinari in 7.200 euro (400 e uro all’anno per 18 anni di ritardo ), il decreto monocratico riduceva l’indennizzo a 1. 642 ,00 e uro ex art . 2 - b is, co. 3 l. 89/2001, cioè all'importo riconosciuto alla Cosentino in sede di riparto finale nella procedura fallimentare. La Corte di appello di Potenzaha rigettato l’opposizione. Ricorre in cassazione la Cosentino, con tre motivi, illustrati da memoria,per un valore di 7.200,00 e uro. Resis te con controricorso il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con il primo motivo, ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2-bis, co. 1 e 3 l. 89/2001 per avere la Corte di appello rapportato il val ore della causa in materia di ammissione di crediti al passivo fallimentare - ai fini della quantificazione dell’equo indennizzo per la non ragionevole durata del processo -al diritto riconosciuto dal giudice in sede di riparto e non già al valore del credito ammesso. Con il secondo motivo, ex art. 360, n. 5 c.p.c., si deduce omesso esame circa un fatto decisivo, per avere la Corte di appello omesso di esaminare correttamente il nuovo riparto finale con allega to il prospetto somme spettanti; il che le avrebbe consentito di riconoscere quantomeno la somma di 6.351,43 euro quale diritto accertato spettante all’attrice. 3di 4 – RG 30735/2021 – S2 – CC 28/11/2022 (24) – Caponi est. Con il terzo motivo, ex art. 360, n. 3, 4 e 5 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 91 c.p.c., per avere la Corte di appello statuito che nulla è dovuto per le spese di lite, nonostante la soccombenza, in quanto il Ministero della Giustizia è rimasto contumace. 2. –Il primo motivo è fondato. La Corte di appello osserva che laricorrente, nella sua qualità di ex dipendente della società, era stata ammessa al passivo fallimentare per una somma di circa 21.221,637 euro,ma in sede di piano di riparto, le era stata attribuita solo la somma di 1.642,27euro. Ritiene poi che , ove siapplicassero i parametri di cui all’art. 2- bis, co. 1 l. 89/2001, l a misura dell'indennizzo dovrebbe essere pari a 7.200,00 euro. P oiché tale somma risulta superiore all'accertamento in sede giudiziale , la Corte conclude che, in virtù dell’art. 2 - bis, co. 3 l. cit., la mi sura dell'indennizzo non può che essere pari al quantum in tale sede accertato e che pertanto l’entità dell’indennizzo debba ancorarsi alla somma di cui al piano di riparto divenuto esecutivo e non a quella originariamente ammessa al passivo. Tale argomentazione non è condivisa da questa Corte. L’art. 2-bis, co. 3 l. cit. , nel prevedere che l a misura dell'indennizzo, anch e in deroga al comma 1, non possa inogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, aquello de l diritto accertato in giudizio , non impone le conclusioni a cui è giunta la Corte di appello . Infatti, in materia di processo fallimentare, l’a ncoraggio dell’ indennizzo all'importo ricevuto dal creditore in sede di riparto è privo di ba si normative solide e di argomenti interamente convincenti , poiché l'entità di tale importo dipendeda variabili molteplici e indipendenti sia dalla natura ed e ntità del credito azionato, che dalla situazione soggettiva del creditore. A i fini dell'equa riparazione del danno da 4di 4 – RG 30735/2021 – S2 – CC 28/11/2022 (24) – Caponi est. durata non ragionevole del processo fallimentare, tale incongruenza suggerisce di riferire ilvalore della causa di cui parla l ’art. 2 - bis, co. 3 l. 89/2001 alvalore del credito ammesso al passivo fallimentare (nello stesso senso,Cass. 11372/2019). In questi termini, il primo motivo è accolto. 3. - Gli altri due motivi di ricorso sono dichiarati assorbiti. Il provvedimento è cassato e la causa è rinviata alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa il provvedimento impugnato; rinvia la causa alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la liquidaz