CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 41778/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], n. a Gattinara il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], n. a Trento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Aosta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria di replica unitariamente presentata dai difensori dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], che, nel caso di declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, hanno concluso chiedendo non disporsi la condanna alle spese e, nel caso di ritenuta ammissibilità, hanno insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, in via di principalità senza rinvio ed in subordine con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 dicembre 2019, il Tribunale di Aosta ha respinto le istanze di riesame proposte dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e, personalmente, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso i decreti di sequestro probatorio di una discarica di rifiuti speciali inerti gestita in Aymavilles dalla società e di perquisizione e sequestro adottati nei confronti delle predette persone fisiche, indagate nei procedimento in ordine ai reati di cui agli artt. 256, commi 2 e 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e 452 bis cod. pen. per aver gestito una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi contaminati da idrocarburi, metalli pesanti e mercurio (accettandone per circa 1.500 tonnellate, benché non consentiti ed incompatibili con la tipologia di discarica, nel sito di Aymavilles) e per aver conseguentemente cagionato un inquinamento ambientale. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione la società, quale terzo interessato titolare della discarica sottoposta a sequestro, e i suddetti due indagati, anche quanto ai decreti di perquisizione e sequestro nei loro confronti emessi ed eseguiti. 3. Con il primo motivo, tutti i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. per mancato rispetto del termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento degli atti per l'adozione della decisione. 3.1. Quanto al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il termine non era stato rispettato nonostante la proroga ex art. 309, comma 9 bis, cod. proc. pen. per il differimento dell'udienza di giorni sette disposto a seguito di richiesta dal medesimo presentata. Decorrendo il termine dal 4 dicembre 2019, considerando la menzionata proroga, nei suoi riguardi la decisione sarebbe dovuta intervenire, quantomeno con deposito del dispositivo, entro il 21 dicembre, mentre soltanto il successivo 24 dicembre era stata depositata l'ordinanza comprensiva di motivazione resa con riguardo alla tre richieste di riesame unitariamente trattate nell'udienza del 18 dicembre. 3.2. Con riguardo agli altri due ricorrenti - la società e l'indagato [OSCURATO:PERSONA] - la trasmissione degli atti che segna il dies a quo del termine perentorio di legge era invece avvenuta il 13 dicembre, sicché la decisione sarebbe dovuta intervenire, al più tardi, il successivo lunedì 23 dicembre. 4. Con il secondo motivo, la società ed il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - con doglianze di identico contenuto, salvo il profilo di cui più oltre si dirà - deducono la violazione degli artt. 253 cod. proc. pen., 110 e 452 bis cod. pen., 5, 10, 242, 256 d.lgs. 152 del 2006, nonché della tabella 1, all. 5, parte IV del medesimo decreto, anche per vizio di omessa o quantomeno apparente motivazione. In particolare, i ricorrenti lamentano che non era stata data risposta alle contestazioni da loro evidenziate circa il fatto che i rifiuti oggetto di addebito nella provvisoria imputazione (cod. CER 17.05.04) erano invece conformi all'autorizzazione in virtù della quale la [OSCURATO:SOCIETA] aveva gestito la discarica ed i relativi valori di CSC ([OSCURATO:PERSONA] di Contaminazione) erano stati indicati dalla stessa società, ai fini della quantificazione della ecotassa, nella relazione annuale presentata alla Regione Valle d'Aosta, senza che gli enti preposti ai controlli avessero avuto alcunché da eccepire. Il Tribunale del riesame, poi, aveva inammissibilmente integrato la contestazione mossa dal pubblico ministero con riguardo ad un'ulteriore ipotesi di accettazione di rifiuti asseritamente non conformi (scorie di fonderia non trattate di cui al cod. CER 10.02.02). Quanto al delitto, si lamenta che nell'ordinanza impugnata - come nel provvedimento di sequestro - non era in alcun modo argomentata la sussistenza del relativo fumus commissi delicti e, trattandosi di rifiuti legittimamente conferiti, non era neppure in astratto configurabile la fattispecie di inquinamento ambientale. 4.1. Con riguardo al ritenuto concorso del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la motivazione era inoltre apparente, non essendo neppure astrattamente ipotizzabile un concorso nell'illecita gestione della discarica per chi si era limitato, secondo la provvisoria imputazione, ad intraprendere iniziative di mediazione tra la cittadinanza di Aymavilles e la società [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo, lamenta violazione dell'art. 253 cod. proc. pen. e della legge penale con riguardo all'omessa autonoma valutazione in ordine ai presupposti fondanti il sequestro probatorio ed all'omessa motivazione (o apparenza della stessa) rispetto alle doglianze difensive rappresentante nel riesame circa l'insussistenza del fumus commissi delicti e la subordinata richiesta di restituzione di beni diversi dall'invaso del sito dedicato alla coltivazione della discarica. Si lamenta, in particolare, che il Tribunale abbia fondato la sussistenza degli illeciti su una abrogata disciplina normativa concernente il concetto di "contaminazione" (quella di cui al d.m. 3 agosto 2005), piuttosto che sul d.m. 27 settembre 2010, utilizzato invece nella predisposizione delle prescrizioni autorizzative, e che non sia stata data risposta alle doglianze prospettate con riguardo: all'esistenza di una situazione di completezza documentale ed informativa rispetto alla gestione della discarica; alla conseguente impossibilità per gli indagati di distruggere le prove delle proprie condotte di gestione; alla non pertinenzialità delle cose sequestrate al ricorrente e diverse dal luogo della discarica rispetto alla prova dei reati oggetto di indagine. 6. All'udienza del 17 novembre 2020, il procedimento, originariamente già fissato, è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa del deposito della motivazione della sent. S.U. n. 1626 del 24/09/2020, imp. Bottari, che ha definito un contrasto di giurisprudenza afferente a questione rilevante per la decisione del presente giudizio. All'esito si è quindi provveduto a fissare nuovamente il procedimento all'odierna udienza, trattata con il rito cartolare previsto dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, [OSCURATO:PERSONA] 1. Alla luce dei principi affermati nella decisione delle Sezioni unite poco sopra richiamata, i ricorsi di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] debbono essere dichiarati inammissibili perché tardivamente proposti. Ed invero, gli stessi sono stati depositati in data 8 gennaio 2020 presso l'ufficio impugnazioni del Tribunale di Torino e risultano pervenuti al Tribunale di Aosta il successivo 17 gennaio. Il termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza, notificata a tutti i legittimati all'impugnazione in data 24 dicembre 2019, scadeva però 1'8 gennaio 2020. Va dunque applicato il principio giusta il quale, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (S.U., n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021;imp. Bottari, Rv. 280167). In base al medesimo principio è invece da ritenersi tempestivo il ricorso personale di [OSCURATO:PERSONA], essendo stata l'impugnazione depositata al Tribunale di Milano, ma poi trasmessa al Tribunale di Aosta e là pervenuta il 7 gennaio 2020.2. Detto ricorso va peraltro ritenuto inammissibile, per difetto di legittimazione ed interesse, con riguardo alla restituzione dell'area su cui insiste la discarica sequestrata, che rientra nell'esclusiva titolarità della società [OSCURATO:SOCIETA], sicché non rileva la questione - segnalata nella memoria difensiva depositata dai ricorrenti in vista della decisione - circa la successiva sottoposizione del sito a sequestro preventivo. Nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidato il principio giusta il quale l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992, che, in applicazione del principio, ha ritenuto immune da censure l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo di una società a responsabilità limitata, presentata dall'indagato in proprio e non quale legale rappresentante della stessa mediante un difensore munito procura speciale; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan e aa., Rv. 271231; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713). Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non ha in alcun modo allegato quale sarebbe il suo personale, concreto ed attuale, interesse alla restituzione di beni di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] (v. anche Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545). Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dunque ritenuto ammissibile, ed esaminato, soltanto con riguardo alle doglianze afferenti al sequestro probatorio dei documenti e beni personali del medesimo, che nel caso di fondatezza dell'impugnazione cautelare dovrebbero essere a lui restituiti. Nei termini di cui si è appena detto, ad avviso del Collegio il ricorso è anche fondato in relazione al primo, assorbente, motivo, dovendo farsi applicazione, in un quadro giurisprudenziale non del tutto univoco, dei principi di seguito esposti. 3. Va innanzitutto osservato che, secondo un primo orientamento di questa Corte, la doglianza sarebbe inammissibile, sul rilievo che, in tema di sequestro, le cause che determinano la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone il vincolo, non intaccando l'intrinseca legittimità del provvedimento ma agendo sul piano della persistenza della misura, devono essere dedotte avanti al giudice di merito in un procedimento distinto da quello di impugnazione. Alle cautele reali non sarebbe applicabile il principio, talvolta affermato in materia di misure cautelari personali, giusta il quale, allorché la questione di inefficacia sia stata proposta con la richiesta di riesame o con il successivo ricorso per cassazione, ma insieme ad altre concernenti l'originaria legittimità del provvedimento, deve ritenersi attratta da queste e può quindi essere direttamente esaminata dal giudice del riesame o dalla Corte di cassazione (per quest'ultima affermazione, non incontroversa: Sez. 6, n. 6761 del 07/11/2013, deo. 2014, Calvigioni, Rv. 258994; Sez. 6, n. 42308 del 29/10/2009, Mansueto, Rv. 245479; contra: Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, Bianco, Rv. 267851; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266294). Tale "vis" attrattiva, che determina una rilevante deroga alla competenza funzionale della Corte di cassazione - si è detto - trova la sua giustificazione nella necessità che non sia ritardata la decisione "de libertate" che si sarebbe dovuta richiedere in altra sede, ma non potrebbe dispiegarsi in tema di misure cautelari reali, in relazione alle quali non è configurabile l'inderogabile urgenza della decisione che caratterizza i procedimenti incidentali sulla libertà personale (Sez. 3, n. 803 del 17/02/2000, Crescenza, Rv. 216064, che ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale si prospettava, insieme ad un vizio di legittimità, la perdita di efficacia del sequestro probatorio per non essere intervenuta la decisione del tribunale del riesame nel termine perentorio di cui agli artt. 324, comma 7, e 309, comma 10, cod. proc. pen.; negli stessi termini: Sez. 2, n. 35141 del 22/05/1997, Cacchioni, Rv. 208067; Sez. 6, n. 35104 del 26/06/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 226764; Sez. 4, n. 27328 del 08/02/2017, Ferrante, Rv. 271089, relativa, tuttavia, a fattispecie particolare). 3.1. In altre occasioni questa Corte ha invece ritenuto ammissibile la doglianza in sede d'impugnazione ex art. 324 cod. proc. pen. e ha affermato il principio secondo cui il termine di dieci giorni per la decisione, che decorre dal momento di ricezione degli atti processuali, è perentorio e non prorogabile, con conseguente inefficacia della misura in caso di inosservanza (Sez. 2, n. 53674 del 10/12/2014, Golino, Rv. 261856; Sez. 3, n. 26593 del 19/05/2009, Vainella, Rv. 244331; Sez. 3, n. 42963 del 04/10/2007, Mastrodicasa, Rv. 238099). 3.2. Reputa il Collegio di dover aderire a questo secondo orientamento, essendo il primo fondato su un equivoco. Ed invero, le decisioni ascrivibili a tale indirizzo non hanno considerato che il principio - come si è visto, non incontroverso - affermato in relazione alle misure cautelari personali e ritenuto non applicabile alle misure reali è stato elaborato non già in relazione ad errores in procedendo del procedimento di riesame produttivi di inefficacia, ma a differenti cause di inefficacia della misura, indipendenti dalla legittimità del provvedimento genetico (di regola il mancato interrogatorio di garanzia nel termine previsto dall'art. 294 cod. proc. pen.: v. già Sez. U, n. 26 del 05/07/1995, [OSCURATO:PERSONA]. 202015). Anche in materia di misure cautelari personali, del resto, constano pronunce di legittimità in cui è stato ritenuto ammissibile - e talvolta pure fondato - l'unico motivo di ricorso poggiante sul mancato rispetto del termine perentorio per la decisione (o il suo deposito) nel giudizio di riesame (cfr. Sez. 5, n. 40342 del 17/09/2015, Ricciardi, Rv. 264939). Trattandosi, infatti, di un error in procedendo del giudizio d'impugnazione - cui consegue una specifica sanzione di natura processuale - non v'è ragione di escludere la possibilità di farlo valere col ricorso ex art. 324 cod. proc. pen., anche perché la violazione di legge è riconducibile al novero dei casi previsti dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, nel consentire il ricorso per cassazione per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di decadenza, è certamente riferibile anche alla decadenza del potere di decidere il riesame laddove non sia rispettato il termine perentorio previsto per la decisione (cfr. art. 173, comma 1, cod. proc. pen.). 4. Passando all'esame della doglianza nel merito, va innanzitutto rammentato che in tema di misure cautelari reali, il termine di dieci giorni imposto, a pena di decadenza della misura, dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7 e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen. per la decisione del tribunale del riesame, decorre dal giorno della ricezione degli atti processuali e non dalla ricezione dell'istanza di riesame (Sez. U, n. 38670 del 21/07/2016, Culasso, Rv. 267593). Ciò premesso, reputa il Collegio che il rispetto del suddetto termine - stabilito come perentorio sin dall'originaria formulazione, ante 1995, dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., richiamato con rinvio recettizio dal successivo art. 324, comma 7, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266790) - impone nei dieci giorni quantomeno il deposito del dispositivo della decisione, altrimenti non valendo ad impedire l'inefficacia della misura il deposito della sola ordinanza successivamente alla decorrenza del termine. Ed invero, già in una risalente pronuncia emessa da questa Corte nella sua più autorevole composizione si legge che dal disposto di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. (nella versione antecedente le modifiche apportate con I. 16 aprile 2015, n. 47) «si desume inequivocabilmente (è) che, entro il termine di dieci giorni, deve, perentoriamente, deliberarsi, decidersi, il che altro non può voler dire se non che la decisione deve essere, in quel termine, constatabile all'esterno e, come tale, immodificabile...Consegue da ciò che l'espressione se la decisione non interviene nel termine prescritto, che si legge nell'articolo 309, comma 10. c.p.p., sta a significare che il tribunale, se, ovviamente, può fare intervenire e rendere visibile, entro quel termine, la decisione in entrambe le parti, del tutto autonome, - dispositivo e motivazione - nelle quali la stessa si materializza, può anche avvalersi della regola che gli permette di redigere la motivazione entro cinque giorni, provvedendo, peraltro, entro il termine perentorio di dieci giorni, alla decisione, cioè a decidere e, inoltre, a rendere visibile il decisum con il deposito del dispositivo, che della decisione è la sintesi» (Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205256, da cui è stata tratta la massima ufficiale giusta la quale la disposizione contenuta nell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., laddove prevede che l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, deve essere intesa nel senso che è necessario e sufficiente, perché non si produca l'automatico effetto caducatorio, che entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti il tribunale abbia deliberato in merito alla richiesta medesima ed abbia, inoltre, provveduto al deposito del dispositivo). Questo principio - nell'immediato contestato da qualche pronuncia e quindi ribadito da una di poco successiva decisione delle Sezioni unite (Sez. U, n. 11 del 25/03/1998, Manno e a., Rv. 210607) - è stato successivamente sempre seguito con riguardo al riesame delle misure cautelari coercitive e, stante il rinvio recettizio operato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. al disposto di cui all'art. 309, comma 10, è stato correttamente esteso al procedimento di riesame in materia di sequestri (più di recente: Sez. 3, n. 14603 del 24/03/2015, Ricci, Rv. 263334; Sez. 2, n. 23211 del 09/04/2014, Morinelli e a., Rv. 259652; contra, rimanendo tuttavia isolata, Sez. 3, n. 4296 del 13/12/1996, dep. 1997, Quitadamo, Rv. 207500). La conclusione è rafforzata dall'attuale formulazione dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., come detto non applicabile ai giudizi di riesame in materia di sequestri, stante la natura di rinvio recettizio da riconoscersi al disposto di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., ma dalla quale possono certamente trarsi spunti interpretativi sul significato di certe locuzioni utilizzate dal legislatore. La vigente disposizione, infatti, distingue nettamente, proprio ai fini dell'inefficacia della misura come "sanzione processuale" per il mancato rispetto dei termini perentori imposti al giudice, tra «decisione sulla richiesta di riesame» e «deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria». E la «decisione» va necessariamente riferita all'atto processuale con cui si estrinseca il dictum del giudice, vale a dire la pronuncia del dispositivo, che - secondo le regole generali - viene ad esistenza o con la lettura in udienza, ovvero con il deposito dello stesso in cancelleria, completo o meno delle motivazioni del provvedimento. Il richiamo operato dall'art. 324, comma 6, cod. proc. pen. (come pure dall'analoga previsione di cui all'art. 309, comma 8) al fatto che il procedimento di riesame «si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127» non concerne la fase decisoria quale delineata nel settimo comma di tale ultima previsione, proprio perché la stessa è autonomamente, e diversamente, disciplinata dalle disposizioni che specificamente regolano le due forme di procedimento di riesame. Né può ritenersi che il rispetto del termine perentorio previsto per la decisione possa ricavarsi ex post dal fatto che l'ordinanza completa di motivazione, depositata in cancelleria successivamente al decorso del termine perentorio di dieci giorni previsto per la decisione, attesti che la deliberazione è stata assunta in una camera di consiglio tenutasi nel rispetto del previsto termine, ad es., come nel caso di specie, lo stesso giorno in cui era si era tenuta l'udienza di discussione avanti al tribunale del riesame. 5. Applicando al caso di specie gli enunciati principi, osserva il Collegio che l'analisi degli atti - imposta dalla natura processuale della doglianza - ha consentito di verificare che il dispositivo non risulta essere stato separatamente redatto e depositato nel termine perentorio prescritto, con conseguente decadenza del potere decisionale del tribunale del riesame ed inefficacia del provvedimento di sequestro adottato nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Ed invero, come esattamente osservato in ricorso, decorrendo il termine in parola dal 4 dicembre 2019, considerandosi la proroga ex art. 309, comma 9 bis, cod. proc. pen. per il differimento dell'udienza di giorni sette disposto a seguito di richiesta dal medesimo presentata - proroga da intendersi effettuata negli stessi termini - in relazione all'istanza di riesame proposta in proprio da [OSCURATO:PERSONA] la decisione sarebbe dovuta intervenire, quantomeno con deposito del dispositivo, entro il 21 dicembre 2019, mentre soltanto il successivo 24 dicembre è stata depositata l'ordinanza comprensiva di motivazione resa con riguardo alle tre richieste di riesame unitariamente trattate nell'udienza del 18 dicembre. 6. Limitatamente ai beni personali di [OSCURATO:PERSONA] sottoposti a sequestro, l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, unitamente al decreto di sequestro probatorio emesso nei confronti del medesimo il 12 novembre 2019 dal pubblico ministero, e deve disporsi ai sensi dell'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. per la conseguente esecuzione con restituzione dei beni all'avente diritto. Per quanto sopra detto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato nel resto inammissibile e vanno del pari dichiarati inammissibili per tardività i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]. Con riguardo a questi ultimi va soltanto precisato che non può nella specie trovare applicazione il disposto di cui all'art. 587, comma 3, cod. proc. pen., perché la violazione della legge processuale dipende dalla tardività o meno della decisione delle richieste di riesame, che sono state presentate in differenti date e riunite soltanto per la trattazione camerale, sì che occorrerebbe verificare l'eventuale tempestività della decisione con riguardo a quelle distinte richieste di riesame, ciò che l'inammissibilità dei ricorsi impedisce di fare. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n.186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente al rigetto della richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ai propri beni personali, e dichiara l'inefficacia del decreto di sequestro probatorio emesso nei confronti del