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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 08410/2026

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pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoGiancarlo Puglisi;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 255/2018,depositata il 18 gennaio 2018.Numero registro generale 26264/2018Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 8410/2026Data pubblicazione 03/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – L'Agenzia delle entrate notificava alla LAIC Lavanderiaautomatica industriale catanese s.r.l. una cartella di pagamentodell'importo complessivo di euro 92.384,58 scaturente dallaliquidazione ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis deld.P.R. n. 633/1972 della dichiarazione dei redditi ModelloUnico/2007 relativa all'anno d'imposta 2006 per tardivi versamentidell’IVA dovuta nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre,ottobre e novembre 2006, effettuati solo in data 13.09.2007,28.09.2007, 26.10.2007 e 6.12.2007.La società ricorreva avverso la cartella esattoriale dinanzi laCommissione tributaria provinciale, assumendone l'erroneità,poiché la società si era avvalsa dell'istituto del ravvedimentooperoso di cui all'art. 13 d.lgs. n. 472/97.L'Ufficio si costituiva in giudizio, rilevando il mancatoperfezionamento del ravvedimento operoso e, riconoscendo iversamenti eseguiti, provvedeva a uno sgravio parziale dellacartella, chiedendo la conferma della cartella per la restante parte.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, con sentenza n.349/09/2012, accoglieva il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia, l'Agenzia delle entrate proponevaappello.La società si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delgravame.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, sezionestaccata di Catania, con sentenza n. 255/2018, depositata il 18gennaio 2018, ha accolto l'impugnazione.Numero registro generale 26264/2018Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 8410/2026Data pubblicazione 03/04/20263. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi.L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si deduce la violazione di legge peromessa pronuncia della inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.53, comma 2, per il richiamo all'art. 22, comma 1, d.lgs. n.546/92, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

Partericorrente rileva l’inammissibilità dell’appello principale, atteso chel’atto è stato notificato dall’Agenzia delle entrate in data14.12.2012 e ricevuto dalla società ricorrente il 19.12.2012, per cuila costituzione in giudizio dell’Ufficio doveva avvenire, a pena diinammissibilità, nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 22,comma 1, del d.lgs. 546/92, ovvero, in data 14.01.2013 cadendo il13.01.2013 di domenica, mentre l’Ufficio ha depositato l’atto diappello nella segreteria della Commissione tributaria regionale diCatania in data 15.01.2013, ovvero, di martedì, con un giorno diritardo.

Tale violazione ai sensi dell’art. 22, comma 2, d.lgs.546/92, sarebbe rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado delgiudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell’art.23 d.lgs. 546/92, come nel caso in ispecie, mentre la Commissionetributaria regionale non ne ha tenuto conto né, tantomeno, hafornito alcuna motivazione.1.1. – Il motivo è infondato.Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per lacostituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante), che siavvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorrenon dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo diNumero registro generale 26264/2018Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 8410/2026Data pubblicazione 03/04/2026raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno dellaricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che lalegge considera equipollente alla ricezione) (Cass. n. 8124/2023;Cass., Sez.

Un., n. 13452/2017).Nel caso di specie, l'appello è stato ricevuto in data19.12.2012 e l'Agenzia delle entrate ha provveduto a depositarel'atto notificato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], entro i 30 giorni dalla ricezione.2. – Con il secondo motivo si prospetta la violazione di leggeper mancato riconoscimento del ravvedimento operoso, dellatenuta della contabilità presso terzi e del pagamento integrale degliinteressi ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 472/97, dell’art. 1, comma3, del d.P.R. 100/98 e dell’art. 20 del d.P.R. 602/73, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Parte ricorrente evidenzia di averpagato l’IVA a debito delle liquidazioni di settembre e novembre2006 avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cuiall’art. 13 del d.lgs. 472/97, effettuando versamenti per euro93.303,86 e 38.884,47 - fatto non oggetto di contestazione daparte dell’Ufficio - rispettivamente in data 13.09.2007 e28.09.2007, entro il termine di presentazione della dichiarazionedel 1.10.2007, per cui non dovevano essere irrogate le sanzioni nétantomeno gli interessi riportati erroneamente nella cartella dipagamento.

Altra violazione di legge consisterebbe nel mancatoriconoscimento in sentenza del termine di versamento prorogato diun mese per i contribuenti con contabilità presso terzi, i qualieffettuano i versamenti il mese successivo alla scadenza naturaleex art. 1, comma 3, del d.P.R. 100/98, per cui gli interessi sonocomputati a partire dal mese successivo.

Pertanto, i ravvedimentiafferenti quei pagamenti sarebbero da considerarsi legittimi e nonparziali, per come erroneamente indicato nella stringata partemotiva della sentenza.

Ulteriore violazione di legge riguarderebbe ilNumero registro generale 26264/2018Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 8410/2026Data pubblicazione 03/04/2026mancato riconoscimento del pagamento degli interessi suiversamenti delle liquidazioni dell’IVA a debito dei mesi giugno,luglio, agosto e ottobre, che sono stati pagati in ritardo senzaeffettuare il ravvedimento, pagando comunque gli interessi dovuti(codice tributo 1991) sino alla data del pagamento, per cui nellacartella di pagamento impugnata avrebbe dovuto essere irrogatasolamente la sanzione e non anche gli interessi, in violazionedell’art. 20 del d.P.R. 602/73.2.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.In tema di sanzioni amministrative per violazioni di normetributarie, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 472 del1997, è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quantola norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecietanto la regolarizzazione dell'obbligo tributario, quanto ilversamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta,con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento ditrenta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguitadall'Amministrazione finanziaria (Cass. n. 22330/2018)Per effetto dell'art. 13-bis, d.lgs. n. 472 del 1997 (introdottodall'art. 4-decies, d.l. n. 34 del 2019, conv., con modif., in l. n. 58del 2019) - norma di interpretazione autentica dell'art. 13 del d.lgs.n. 472 cit., come tale dotata di efficacia retroattiva e suscettibile didiretta applicazione, d'ufficio, in sede di legittimità - ilravvedimento operoso è ammissibile anche in caso di versamentofrazionato dell'imposta dovuta, potendosi perfezionare in relazioneanche ad una sola parte dell'imposta dovuta o in relazione aversamenti tardivi effettuati con scadenze differenti, sempre chesiano stati corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla parte oalle singole frazioni di debito d'imposta tardivamente versato(Cass. n. 26523/2021).Numero registro generale 26264/2018Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 8410/2026Data pubblicazione 03/04/2026Nel caso di specie, si evidenzia – in primis – un difetto dispecificità rispetto agli aspetti evidenziati nel motivo di censura,che determinano una ricostruzione in fatto carente e che nonpermette di ricondurla alla novella sul frazionamento tardivo.Peraltro, nella fattispecie sono stati accertati degli omessiversamenti, per cui non sussistono i presupposti per l'applicazionedella norma di interpretazione autentica.

Il motivo, inoltre, non siconfronta con la ratio decidendi, secondo la quale il ravvedimentooperoso non si perfeziona con il pagamento parziale.3. – Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge —motivazione apparente della sentenza ex art. 36 d.lgs. n. 546/92,in relazione all'art. 360, comma 1 n., 4 c.p.c.

Si deduce che laCommissione tributaria regionale avrebbe errato nel valutare leprove offerte, senza fornire una sufficiente motivazione atta adesternare l’iter logico-giuridico che ha supportato la decisioneimpugnata.3.1. – Il motivo è inammissibile.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaNumero registro generale 26264/2018Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 8410/2026Data pubblicazione 03/04/2026impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie, non si ravvisa alcuna motivazioneapparente, né sussiste la violazione del “minimo costituzionale”,così come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Laparte, invero, mira a conseguire una inammissibile rivalutazione delmerito.In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibileil motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostengaun'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultinoallegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propriadiversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimitàun vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927/2024).

In tema discrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato delgiudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - inquanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibilicontenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per suanatura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione delgiudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativadel giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C.(con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso percassazione come vizio della decisione di merito), restandototalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede dilegittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sonostate compiute le predette valutazioni4. – Il ricorso va dunque rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.Numero registro generale 26264/2018Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 8410/2026Data pubblicazione 03/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida infavore dell’Agenzia delle entrate in euro 5.900,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 13 gennaio 2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoGiancarlo Puglisi;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 255/2018,depositata il 18 gennaio 2018.Numero registro generale 26264/2018Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 8410/2026Data pubblicazione 03/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – L'Agenzia delle entrate notificava alla LAIC Lavanderiaautomatica industriale catanese s.r.l. una cartella di pagamentodell'importo complessivo di euro 92.384,58 scaturente dallaliquidazione ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis deld.P.R. n. 633/1972 della dichiarazione dei redditi ModelloUnico/2007 relativa all'anno d'imposta 2006 per tardivi versamentidell’IVA dovuta nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre,ottobre e novembre 2006, effettuati solo in data 13.09.2007,28.09.2007, 26.10.2007 e 6.12.2007.La società ricorreva avverso la cartella esattoriale dinanzi laCommissione tributaria provinciale, assumendone l'erroneità,poiché la società si era avvalsa dell'istituto del ravvedimentooperoso di cui all'art. 13 d.lgs. n. 472/97.L'Ufficio si costituiva in giudizio, rilevando il mancatoperfezionamento del ravvedimento operoso e, riconoscendo iversamenti eseguiti, provvedeva a uno sgravio parziale dellacartella, chiedendo la conferma della cartella per la restante parte.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, con sentenza n.349/09/2012, accoglieva il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia, l'Agenzia delle entrate proponevaappello.La società si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delgravame.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, sezionestaccata di Catania, con sentenza n. 255/2018, depositata il 18gennaio 2018, ha accolto l'impugnazione.Numero registro generale 26264/2018Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 8410/2026Data pubblicazione 03/04/20263. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi.L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si deduce la violazione di legge peromessa pronuncia della inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.53, comma 2, per il richiamo all'art. 22, comma 1, d.lgs. n.546/92, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Partericorrente rileva l’inammissibilità dell’appello principale, atteso chel’atto è stato notificato dall’Agenzia delle entrate in data14.12.2012 e ricevuto dalla società ricorrente il 19.12.2012, per cuila costituzione in giudizio dell’Ufficio doveva avvenire, a pena diinammissibilità, nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 22,comma 1, del d.lgs. 546/92, ovvero, in data 14.01.2013 cadendo il13.01.2013 di domenica, mentre l’Ufficio ha depositato l’atto diappello nella segreteria della Commissione tributaria regionale diCatania in data 15.01.2013, ovvero, di martedì, con un giorno diritardo. Tale violazione ai sensi dell’art. 22, comma 2, d.lgs.546/92, sarebbe rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado delgiudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell’art.23 d.lgs. 546/92, come nel caso in ispecie, mentre la Commissionetributaria regionale non ne ha tenuto conto né, tantomeno, hafornito alcuna motivazione.1.1. – Il motivo è infondato.Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per lacostituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante), che siavvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorrenon dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo diNumero registro generale 26264/2018Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 8410/2026Data pubblicazione 03/04/2026raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno dellaricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che lalegge considera equipollente alla ricezione) (Cass. n. 8124/2023;Cass., Sez. Un., n. 13452/2017).Nel caso di specie, l'appello è stato ricevuto in data19.12.2012 e l'Agenzia delle entrate ha provveduto a depositarel'atto notificato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], entro i 30 giorni dalla ricezione.2. – Con il secondo motivo si prospetta la violazione di leggeper mancato riconoscimento del ravvedimento operoso, dellatenuta della contabilità presso terzi e del pagamento integrale degliinteressi ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 472/97, dell’art. 1, comma3, del d.P.R. 100/98 e dell’art. 20 del d.P.R. 602/73, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Parte ricorrente evidenzia di averpagato l’IVA a debito delle liquidazioni di settembre e novembre2006 avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cuiall’art. 13 del d.lgs. 472/97, effettuando versamenti per euro93.303,86 e 38.884,47 - fatto non oggetto di contestazione daparte dell’Ufficio - rispettivamente in data 13.09.2007 e28.09.2007, entro il termine di presentazione della dichiarazionedel 1.10.2007, per cui non dovevano essere irrogate le sanzioni nétantomeno gli interessi riportati erroneamente nella cartella dipagamento. Altra violazione di legge consisterebbe nel mancatoriconoscimento in sentenza del termine di versamento prorogato diun mese per i contribuenti con contabilità presso terzi, i qualieffettuano i versamenti il mese successivo alla scadenza naturaleex art. 1, comma 3, del d.P.R. 100/98, per cui gli interessi sonocomputati a partire dal mese successivo. Pertanto, i ravvedimentiafferenti quei pagamenti sarebbero da considerarsi legittimi e nonparziali, per come erroneamente indicato nella stringata partemotiva della sentenza. Ulteriore violazione di legge riguarderebbe ilNumero registro generale 26264/2018Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 8410/2026Data pubblicazione 03/04/2026mancato riconoscimento del pagamento degli interessi suiversamenti delle liquidazioni dell’IVA a debito dei mesi giugno,luglio, agosto e ottobre, che sono stati pagati in ritardo senzaeffettuare il ravvedimento, pagando comunque gli interessi dovuti(codice tributo 1991) sino alla data del pagamento, per cui nellacartella di pagamento impugnata avrebbe dovuto essere irrogatasolamente la sanzione e non anche gli interessi, in violazionedell’art. 20 del d.P.R. 602/73.2.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.In tema di sanzioni amministrative per violazioni di normetributarie, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 472 del1997, è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quantola norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecietanto la regolarizzazione dell'obbligo tributario, quanto ilversamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta,con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento ditrenta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguitadall'Amministrazione finanziaria (Cass. n. 22330/2018)Per effetto dell'art. 13-bis, d.lgs. n. 472 del 1997 (introdottodall'art. 4-decies, d.l. n. 34 del 2019, conv., con modif., in l. n. 58del 2019) - norma di interpretazione autentica dell'art. 13 del d.lgs.n. 472 cit., come tale dotata di efficacia retroattiva e suscettibile didiretta applicazione, d'ufficio, in sede di legittimità - ilravvedimento operoso è ammissibile anche in caso di versamentofrazionato dell'imposta dovuta, potendosi perfezionare in relazioneanche ad una sola parte dell'imposta dovuta o in relazione aversamenti tardivi effettuati con scadenze differenti, sempre chesiano stati corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla parte oalle singole frazioni di debito d'imposta tardivamente versato(Cass. n. 26523/2021).Numero registro generale 26264/2018Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 8410/2026Data pubblicazione 03/04/2026Nel caso di specie, si evidenzia – in primis – un difetto dispecificità rispetto agli aspetti evidenziati nel motivo di censura,che determinano una ricostruzione in fatto carente e che nonpermette di ricondurla alla novella sul frazionamento tardivo.Peraltro, nella fattispecie sono stati accertati degli omessiversamenti, per cui non sussistono i presupposti per l'applicazionedella norma di interpretazione autentica. Il motivo, inoltre, non siconfronta con la ratio decidendi, secondo la quale il ravvedimentooperoso non si perfeziona con il pagamento parziale.3. – Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge —motivazione apparente della sentenza ex art. 36 d.lgs. n. 546/92,in relazione all'art. 360, comma 1 n., 4 c.p.c. Si deduce che laCommissione tributaria regionale avrebbe errato nel valutare leprove offerte, senza fornire una sufficiente motivazione atta adesternare l’iter logico-giuridico che ha supportato la decisioneimpugnata.3.1. – Il motivo è inammissibile.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaNumero registro generale 26264/2018Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 8410/2026Data pubblicazione 03/04/2026impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie, non si ravvisa alcuna motivazioneapparente, né sussiste la violazione del “minimo costituzionale”,così come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte. Laparte, invero, mira a conseguire una inammissibile rivalutazione delmerito.In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibileil motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostengaun'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultinoallegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propriadiversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimitàun vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927/2024). In tema discrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato delgiudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - inquanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibilicontenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per suanatura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione delgiudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativadel giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C.(con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso percassazione come vizio della decisione di merito), restandototalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede dilegittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sonostate compiute le predette valutazioni4. – Il ricorso va dunque rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.Numero registro generale 26264/2018Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 8410/2026Data pubblicazione 03/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida infavore dell’Agenzia delle entrate in euro 5.900,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 13 gennaio 2026.La PresidenteTania Hmeljak
Sentenza Cassazione n. 08410/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris