CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08124/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cassino, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo “[OSCURATO:PERSONA]”, al largo Sarti n. 4 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata – avverso la sentenza n. 3132, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 9.7.2015; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Incaricato per la riscossione, [OSCURATO:PERSONA] notificava ad [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 068 2012 0152098172 000, avente ad oggetto il tributo dell’Irpef, ed Oggetto: Notificazione del ricorso - Decorrenza del termine utile per il deposito - Dalla spedizione -Esclusione - Decorre dalla ricezione. accessori, in relazione all’anno 2005, per un valore dichiarato di Euro 3.031,61. 2. Il contribuente proponeva ricorso avverso l’atto esattivo, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, proponendo plurime censure e lamentando, tra l’altro, l’inesistenza della notificazione dell’atto esattivo, il suo vizio di motivazione, e comunque la tardività della notificazione della cartella di pagamento. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva replicando alle contestazioni del ricorrente, ed affermava pure l’inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] perché depositato presso la CTP oltre trenta giorni dopo la sua spedizione. La CTP rigettava l’impugnazione proposta dal contribuente, ritenendo comunque che il suo ricorso non fosse inammissibile, perché depositato entro trenta giorni dalla ricezione dell’atto da parte di Equitalia. 3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita dalla CTP, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, rinnovando le proprie contestazioni. La CTR riteneva che il ricorso in primo grado proposto dal contribuente dovesse ritenersi inammissibile, perché era stato spedito all’Incaricato per la riscossione il 14.11.2013, e depositato presso la CTP il 20.12.2013. 4. Avverso la decisione assunta dalla CTR della Lombardia ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a due strumenti di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto notificazione del ricorso il 13.1.2016, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in combinato disposto con l’art. 165 cod. proc. civ., in cui è incorsa la CTR perché, nel processo tributario, il termine per il deposito del ricorso decorre dalla data in cui esso è ricevuto dal destinatario, e non da quello in cui l’atto di impugnazione gli è stato spedito. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, perché “quando in un atto impositivo si fa riferimento ad altri atti, questi ultimi non allegati, in particolare quando non conosciuti perché mai ricevuti, si configura oltre alla nullità della cartella per omessa notifica dell’atto presupposto (l’accertamento) anche la nullità per omessa allegazione dell’atto richiamato” (ric., p. 7). 3. Con il suo primo mezzo d’impugnazione il ricorrente contesta l’erroneità della decisione assunta dalla CTR che, riformando sul punto la decisione dei giudici di primo grado, ha ritenuto la tardività del deposito del ricorso presso la CTP, e pertanto l’inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente nel primo grado del giudizio. La questione dell’inammissibilità del ricorso a causa della tardività del deposito, ne dà atto la CTR, era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] nel primo grado del giudizio, ed era stata respinta dalla CTP. In sede di appello, segnala la CTR, era stata riproposta dall’Incaricato per la riscossione sostenendo che il termine per il deposito del ricorso decorre dalla sua spedizione alla controparte, e non dalla sua ricezione. 3.1. Il giudice dell’appello ha rilevato che “esaminando l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] spa … erroneamente i Giudici di primo grado abbiano ritenuto come i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente con il deposito della copia del ricorso … iniziassero a decorrere dal momento di perfezionamento della notifica dell’impugnazione a controparte … il Collegio, esaminando congiuntamente le norme di cui agli art. 20 “Proposizione del ricorso” e 22 “Costituzione in giudizio del ricorrente” evidenzia come il ricorso s’intenda proposto nel momento della spedizione, se tramite posta come nella fattispecie … tanto esposto, il Collegio rileva come il ricorso introduttivo del giudizio sia stato proposto con spedizione per raccomandata in data 14.11.2013 per cui il termine per il deposito della copia in Ctp scadeva il 16.12.2013, essendo il 14 ed il 15 rispettivamente sabato e domenica, ma avendo adempiuto tale obbligo il giorno 20.12.2014 ne consegue la sua inammissibilità” (sent. CTR, p. 3). 4. Risulta quindi pacifico che il ricorso è stato notificato dal contribuente a mezzo posta ad [OSCURATO:PERSONA], ed è stato ricevuto da quest’ultima il 20.11.2013. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato il ricorso presso la CTR il 20.12.2014, pertanto nei termini di legge. La valutazione espressa dal giudice dell’appello non risulta infatti condivisibile. 4.1. Questa Corte regolatrice ha già da tempo chiarito, invero, che “in tema di contenzioso tributario, qualora la notificazione del ricorso introduttivo abbia avuto luogo mediante spedizione a mezzo posta, il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dev'essere effettuato il deposito presso la segreteria della commissione tributaria decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell'atto da parte del destinatario: la regola, desumibile dall'art. 16, ultimo comma, secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata al momento della spedizione, in quanto volta ad evitare che eventuali disservizi postali possano determinare decadenze incolpevoli a carico del notificante, si riferisce infatti ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire, ed avendo carattere eccezionale non può essere estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario”, Cass. sez. V, 15.5.2008, n. 12185 (evidenza aggiunta). Il principio è stato quindi confermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, statuendo che “nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”, Cass. SU, 29.5.2017, n. 13452. 5. Non si è attenuta ai riassunti principi l’impugnata CTR, ed il ricorso proposto dal contribuente deve essere pertanto accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che procederà a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti, e provvederà anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità. Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito. La Corte, P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia innanzi alla Corte Tributaria di secondo grado della Lombardia perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizi