Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2026

Cassazione n. 18343/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

enezia il 29/10/1964 (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] G. Bergamo (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).Numero registro generale 10517/2016Numero sezionale 4684/2026Numero di raccolta generale 18343/2026Data pubblicazione 07/06/2026-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n.1602/2015 depositata il 23/10/2015.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata e dagli atti delleparti si evince che, con quattro ricorsi, la Isola d’oro S.a.s. ed i suoi tresoci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano,rispettivamente, l’avviso di accertamento indirizzato alla prima, avente adoggetto maggiori redditi, nonché IVA ed IRAP per l’anno 2006 e quelliindirizzati ai soci per conseguente maggiore IRPEF per lo stesso anno, pervizi di motivazione e mancanza di prove a fondamento dell’accertamento.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Venezia, dopo aver riunito iricorsi, ne dichiarava l’inammissibilità, osservando che gli stessi eranostati notificati tramite il servizio postale e risultavano spediti il 3/2/2012,sicché da tale data - e non da quella successiva della ricezione - decorrevail termine di trenta giorni per la costituzione ai sensi dell’art. 22 d.lgs.546/1992.

Conseguentemente, il termine ultimo per la costituzione era il5/3/2012 (in quanto il 2012 era bisestile ed il 4 marzo era festivo),mentre la stessa era avvenuta il 6/3/2012.2.

I contribuenti proponevano appello al quale resisteval’Amministrazione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Veneto, con la sentenzaindicata in epigrafe, rigettava l’impugnazione, confermando la sentenza diprimo grado.3.

Avverso tale sentenza la società ed i soci hanno proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo illustrato con memoria ex art. 380bis.1 c.p.c.Numero registro generale 10517/2016Numero sezionale 4684/2026Numero di raccolta generale 18343/2026Data pubblicazione 07/06/2026L’Amministrazione ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con l’unico motivo di ricorso, è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 22 e 16, comma 5°, d.lgs. 546/1992.Dopo aver riassunto i termini della vicenda e rilevato che gli atti eranostati ricevuti dall’Agenzia delle Entrate l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], i ricorrenti hannosostenuto che da tale data decorreva il termine per la costituzione di cuiall’art. 22 d.lgs. 546/1992, come affermato in numerose pronunce diquesta Corte; ciò in quanto occorre tenere distinta la regola stabilitanell’art. 16, ultimo comma, d.lgs. 546/1992 - secondo la quale la notificatramite il servizio postale si considera eseguita al momento dellaspedizione - che è volta ad evitare che eventuali disservizi possanodeterminare una decadenza in danno della parte incolpevole, dalla diversaipotesi in cui il perfezionamento della notifica costituisce il momentoiniziale per la decorrenza di un termine, al quale non può applicarsi, in viaanalogica, il medesimo principio.1.2 Il motivo (che, più correttamente, andrebbe ricondotto all’ipotesi dicui all’art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c., trattandosi di error in procedendo)è fondato e deve essere accolto.Occorre osservare che, come risulta anche dalla difesadell’Amministrazione, che richiama altre pronunce di questa Corte in sensocontrario rispetto a quanto affermato dai ricorrenti, la questione in esameha dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale tra due diversiorientamenti: un primo, favorevole alla decorrenza dal termine di cuiall’art. 22 d.lgs. 546/1992 dalla data di spedizione del ricorso mediante ilservizio postale (inaugurato da Cass. n. 20262/2004, alla quale hannofatto seguito numerose altre pronunce, come Cass. n. 14246/2007, Cass.n. 1025/2008 e Cass. n. 7373/2011) ed un secondo, per il quale ilNumero registro generale 10517/2016Numero sezionale 4684/2026Numero di raccolta generale 18343/2026Data pubblicazione 07/06/2026medesimo termine decorre dalla ricezione del ricorso (cfr. Cass. n.12185/2008; Cass n. 12027/2014; Cass. n. 14183/2015; Cass. n.18296/2015, ed altre).Tale contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte che,dopo aver ripercorso la disciplina del computo dei termini per lacostituzione delle parti nel processo civile, amministrativo e contabile,hanno rilevato che l’art. 30 della legge delega n. 413/1991 stabiliva che sidovesse provvedere all’adeguamento delle norme del processo tributario aquelle del processo civile e che, secondo la giurisprudenza della CorteEDU, le sanzioni processuali devono essere ancorate a canoni diproporzionalità, chiarezza e prevedibilità; sulla base di tali considerazionihanno quindi affermato il seguente principio di diritto: «Nel processotributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio delricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la notificazione delservizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione direttadel ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dalgiorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento chela legge considera equipollente alla ricezione)» (Cass. Sez.

U. n.13452/2017; cfr. successivamente, nello stesso senso, Cass. n.19642/2018; Cass. n. 8124/2023).Alla luce di tale principio, che si ritiene assolutamente condivisibile, ilmotivo va accolto.2.

Va infine precisato che la ricorrente ha riportato «per scrupolo didifesa» (nelle pagine 16 – 33 del ricorso per cassazione) i motivi di ricorsosui quali dovrà pronunciarsi, ovviamente, il giudice del rinvio.La stessa ricorrente ha contestato altresì – senza però formularealcuno specifico motivo di ricorso – la condanna al pagamento delle speseprocessuali subita nei gradi di merito; anche su tale questione dovràdecidere il giudice del rinvio, in considerazione dell’esito complessivo dellalite.Numero registro generale 10517/2016Numero sezionale 4684/2026Numero di raccolta generale 18343/2026Data pubblicazione 07/06/20263.

In definitiva, va accolto l’unico motivo di ricorso; la sentenzaimpugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Veneto, in diversa composizione (benchél’inammissibilità sia stata inizialmente pronunciata dal giudice di primogrado, non si versa in una delle ipotesi che, ai sensi degli artt. 59 d.lgs.546/1992 e 383, comma 3°, c.p.c., impongono il rinvio a quest’ultimo),che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata inrelazione a tale motivo e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/5/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enezia il 29/10/1964 (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] G. Bergamo (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).Numero registro generale 10517/2016Numero sezionale 4684/2026Numero di raccolta generale 18343/2026Data pubblicazione 07/06/2026-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n.1602/2015 depositata il 23/10/2015.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata e dagli atti delleparti si evince che, con quattro ricorsi, la Isola d’oro S.a.s. ed i suoi tresoci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano,rispettivamente, l’avviso di accertamento indirizzato alla prima, avente adoggetto maggiori redditi, nonché IVA ed IRAP per l’anno 2006 e quelliindirizzati ai soci per conseguente maggiore IRPEF per lo stesso anno, pervizi di motivazione e mancanza di prove a fondamento dell’accertamento.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Venezia, dopo aver riunito iricorsi, ne dichiarava l’inammissibilità, osservando che gli stessi eranostati notificati tramite il servizio postale e risultavano spediti il 3/2/2012,sicché da tale data - e non da quella successiva della ricezione - decorrevail termine di trenta giorni per la costituzione ai sensi dell’art. 22 d.lgs.546/1992. Conseguentemente, il termine ultimo per la costituzione era il5/3/2012 (in quanto il 2012 era bisestile ed il 4 marzo era festivo),mentre la stessa era avvenuta il 6/3/2012.2. I contribuenti proponevano appello al quale resisteval’Amministrazione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Veneto, con la sentenzaindicata in epigrafe, rigettava l’impugnazione, confermando la sentenza diprimo grado.3. Avverso tale sentenza la società ed i soci hanno proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo illustrato con memoria ex art. 380bis.1 c.p.c.Numero registro generale 10517/2016Numero sezionale 4684/2026Numero di raccolta generale 18343/2026Data pubblicazione 07/06/2026L’Amministrazione ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con l’unico motivo di ricorso, è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 22 e 16, comma 5°, d.lgs. 546/1992.Dopo aver riassunto i termini della vicenda e rilevato che gli atti eranostati ricevuti dall’Agenzia delle Entrate l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], i ricorrenti hannosostenuto che da tale data decorreva il termine per la costituzione di cuiall’art. 22 d.lgs. 546/1992, come affermato in numerose pronunce diquesta Corte; ciò in quanto occorre tenere distinta la regola stabilitanell’art. 16, ultimo comma, d.lgs. 546/1992 - secondo la quale la notificatramite il servizio postale si considera eseguita al momento dellaspedizione - che è volta ad evitare che eventuali disservizi possanodeterminare una decadenza in danno della parte incolpevole, dalla diversaipotesi in cui il perfezionamento della notifica costituisce il momentoiniziale per la decorrenza di un termine, al quale non può applicarsi, in viaanalogica, il medesimo principio.1.2 Il motivo (che, più correttamente, andrebbe ricondotto all’ipotesi dicui all’art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c., trattandosi di error in procedendo)è fondato e deve essere accolto.Occorre osservare che, come risulta anche dalla difesadell’Amministrazione, che richiama altre pronunce di questa Corte in sensocontrario rispetto a quanto affermato dai ricorrenti, la questione in esameha dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale tra due diversiorientamenti: un primo, favorevole alla decorrenza dal termine di cuiall’art. 22 d.lgs. 546/1992 dalla data di spedizione del ricorso mediante ilservizio postale (inaugurato da Cass. n. 20262/2004, alla quale hannofatto seguito numerose altre pronunce, come Cass. n. 14246/2007, Cass.n. 1025/2008 e Cass. n. 7373/2011) ed un secondo, per il quale ilNumero registro generale 10517/2016Numero sezionale 4684/2026Numero di raccolta generale 18343/2026Data pubblicazione 07/06/2026medesimo termine decorre dalla ricezione del ricorso (cfr. Cass. n.12185/2008; Cass n. 12027/2014; Cass. n. 14183/2015; Cass. n.18296/2015, ed altre).Tale contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte che,dopo aver ripercorso la disciplina del computo dei termini per lacostituzione delle parti nel processo civile, amministrativo e contabile,hanno rilevato che l’art. 30 della legge delega n. 413/1991 stabiliva che sidovesse provvedere all’adeguamento delle norme del processo tributario aquelle del processo civile e che, secondo la giurisprudenza della CorteEDU, le sanzioni processuali devono essere ancorate a canoni diproporzionalità, chiarezza e prevedibilità; sulla base di tali considerazionihanno quindi affermato il seguente principio di diritto: «Nel processotributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio delricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la notificazione delservizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione direttadel ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dalgiorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento chela legge considera equipollente alla ricezione)» (Cass. Sez. U. n.13452/2017; cfr. successivamente, nello stesso senso, Cass. n.19642/2018; Cass. n. 8124/2023).Alla luce di tale principio, che si ritiene assolutamente condivisibile, ilmotivo va accolto.2. Va infine precisato che la ricorrente ha riportato «per scrupolo didifesa» (nelle pagine 16 – 33 del ricorso per cassazione) i motivi di ricorsosui quali dovrà pronunciarsi, ovviamente, il giudice del rinvio.La stessa ricorrente ha contestato altresì – senza però formularealcuno specifico motivo di ricorso – la condanna al pagamento delle speseprocessuali subita nei gradi di merito; anche su tale questione dovràdecidere il giudice del rinvio, in considerazione dell’esito complessivo dellalite.Numero registro generale 10517/2016Numero sezionale 4684/2026Numero di raccolta generale 18343/2026Data pubblicazione 07/06/20263. In definitiva, va accolto l’unico motivo di ricorso; la sentenzaimpugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Veneto, in diversa composizione (benchél’inammissibilità sia stata inizialmente pronunciata dal giudice di primogrado, non si versa in una delle ipotesi che, ai sensi degli artt. 59 d.lgs.546/1992 e 383, comma 3°, c.p.c., impongono il rinvio a quest’ultimo),che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata inrelazione a tale motivo e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/5/2026.Il Presidente