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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 08213/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PEC: [OSCURATO:EMAIL].it--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alla PEC:[OSCURATO:EMAIL].it--controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,-intimata-Numero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 2013/2020depositata il 20/11/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del11/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per rigetto del ricorso.Uditi per il ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per delega del difensore delcontroricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di via Enna n. 1 in Lentiniaveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di appaltatrice, e [OSCURATO:PERSONA], quale direttoredei lavori: l’attore aveva premesso di aver affidato all’impresa convenuta,con la direzione dei lavori di [OSCURATO:PERSONA], l’intervento di ristrutturazionedegli edifici condominiali, lamentando che nei lavori eseguiti eranopresenti vizi e difetti di cui chiedeva l’eliminazione.L’introduzione del giudizio ordinario era stata precedutadall’esperimento di un accertamento tecnico preventivo.Instauratosi il contraddittorio, all’esito dell’esperita istruttoria ilTribunale di Siracusa aveva – con la sentenza n. 1974/2018 - accoltoparzialmente la domanda del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’appaltatrice erespinto la domanda nei riguardi del direttore dei lavori, regolando lespese.Proposta impugnazione dal [OSCURATO:PERSONA] , conformulazione di appello incidentale da parte dell’appaltatrice, la Corted’Appello di Catania aveva – con la sentenza 2013/2020 - accoltoparzialmente l’appello principale e respinto quello incidentale per iseguenti motivi (che qui si sintetizzano per quanto ancora di interesse):- i vizi lamentati dal [OSCURATO:PERSONA] erano stati riscontrati ed erano staticonsiderati attinenti a gravi difetti di costruzione, rilevanti ex art. 1669Numero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026c.c., poiché i lavori di ristrutturazione avevano determinato la rovina o ilpericolo di rovina di intere parti degli edifici condominiali; le risultanzedella consulenza tecnica d’ufficio, espletata nel contraddittorio delle partinel procedimento previsto dall’art. 696-bis c.p.c. e acquisita agli atti,erano inequivoche e utilizzabili come materiale probatorio;- in particolare il Tecnico d’Ufficio aveva accertato per i danni riferibiliad opere condominiali che la fessurazione dell’intonaco sui parapettidelle terrazze è conseguita ad un ripristino molto superficiale delle operedi cemento armato senza alcun elemento consolidante ed elastico, che la fessurazione e il distacco dell’intonaco sugli intradossi dei ballatoi enei frontalini degli stessi sono dovuti sia ad una mancata asportazionedella ruggine dell’armatura, sia al mancato trattamento della stessa conmalta passivante, con conseguente aumento della carbonatazioneall’interno delle opere di cemento armato , che quanto all’aggetto dicoronamento della terrazza i vizi sono la conseguenza della nonadeguata impermeabilizzazione dell’estradosso e che dall’analisi deiprezzi riportati nel computo metrico è dato desumere che le opere previstenel computo di progetto erano complete e certamente esaustive per ilrisanamento del fabbricato, ma non sono corrispondenti a quantorealmente eseguito nella prestazione ; del resto, il Tecnico d’Ufficioaveva esaurientemente risposto alle osservazioni delle parti nella suarelazione finale, confermando le conclusioni già formulate in punto andebeatur; le contestazioni delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio non appaiono concretamente idonee a escludere né l’effettivasussistenza dei gravi vizi lamentati dal [OSCURATO:PERSONA] committente, né lariferibilità di tali vizi a difetti dei lavori di ristrutturazione dell’edificiocondominiale eseguiti dalla società appaltatrice, né, infine, lariconducibilità degli stessi vizi , incidenti sulla funzionalità e sulgodimento del fabbricato, all’ambito della responsabilità extracontrattualeex art. 1669 c.c.;Numero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026- il [OSCURATO:PERSONA] si era lamentato del rigetto della domanda risarcitoriasvolta nei confronti del direttore dei lavori, affermando la suacorresponsabilità nei vizi dell’opera e fondandola su base contrattuale,come inadempimento della prestazione concorrente, ex art. 2055 c.c., conla responsabilità ex art.1669 c.c. a carico dell’impresa nella causazione deidanni subiti dal [OSCURATO:PERSONA]; secondo l’appellante, poiché erano statiprospettati inadempimenti agli obblighi emergenti dagli art. 1176 e 2229 ess. c.c., si doveva ritenere sufficiente la loro allegazione, dovendo ilprofessionista dimostrare l’avvenuto corretto adempimento delleobbligazioni a proprio carico; a fronte dei gravi difetti delle opere, eraemerso che il direttore nel corso dell’esecuzione dell’opera non ottemperòagli obblighi di controllo, vigilanza e segnalazione che gli incombevano,con conseguente sua corresponsabilità con l’impresa appaltatrice(l’affermazione di responsabilità del direttore dei lavori viene esplicitatadalla Corte di merito come effettuata in accoglimento sia del motivo diappello principale che di quello incidentale dell’impresa sul punto); lanatura extracontrattuale della responsabilità considerata dalla norma …dell’art. 1669 c.c., che mira a garantire la sicurezza dell’attivitàcostruttiva, consente di avvincere nel vincolo della solidarietà, secondoquanto previsto dall’art. 2055 c.c., tutti quei soggetti - ulteriori rispettoall’appaltatore - che, svolgendo a vario titolo la loro attivitànell’esecuzione dell’opera e sia pure in forza di rapporti contrattualidiversi, abbiano comunque contribuito, per colpa professionale, alladeterminazione dell’evento dannoso, costituito dall’insorgenza dei vizi ; inoltre, trattandosi appunto di responsabilità extracontrattuale, traenteuna sua specifica disciplina dal citato art. 1669 c.c., non assumono rilievole previsioni contemplate dall’art. 2236 c.c. […], mentre, in tema di prova,il committente potrà avvalersi della già menzionata presunzione iuristantum di responsabilità, operante, secondo la giurisprudenza, in presenzadi fattispecie sottoposta alla disciplina dello stesso art.1669 c.c. ,Numero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026presunzione comunque operante anche sul versante della responsabilitàcontrattuale in virtù del principio generale enucleato da Cass. a SUn.13533/2001; nella specie, il [OSCURATO:PERSONA] committente ha provatol’assunzione (e l’effettivo svolgimento), da parte dell’ing. [OSCURATO:PERSONA],dell’incarico professionale di direzione dei lavori […] di ristrutturazionedell’edificio condominiale, e ha allegato l’inadempimento (sub specie diculpa in vigilando) dello stesso direttore dei lavori in ordine agliobblighi su di lui gravanti in forza dell’intercorso contratto diprestazione d’opera intellettuale inter partes , e il professionista nonaveva provato di aver diligentemente eseguito la prestazione, consistente nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendola presenza continua e giornaliera sul cantiere, né il compimento dioperazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo dellarealizzazione dell’opera nelle sue fasi e, pertanto, l’obbligo delprofessionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretticon gli organi tecnici dell’impresa, se sono state osservate le regoledell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati .Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolandolo in seimotivi.Solo il [OSCURATO:PERSONA] ha depositatocontroricorso.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimataIl PG ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorsoed entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative.Alla pubblica udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo la relazione delConsigliere, il [OSCURATO:PERSONA] harichiamato e illustrato le conclusioni già depositate; l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cataldo, per il ricorrente, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione condelega scritta dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il CondominioNumero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026 [OSCURATO:PERSONA] , presenti all’udienza, hanno richiamato eillustrato le rispettive difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospetta la Nullitàdella sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1176, c. 2 e 1669 c.c.,avendo la Corte di Appello di Catania fatto un’errata applicazione delprincipio di allegazione dell’inadempimento .Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe qualificato la dedottaresponsabilità del direttore dei lavori come extracontrattuale, per poivalutarla applicando i principi in tema di responsabilità contrattuale sulpresupposto che fosse stata allegata anche una responsabilità per culpa invigilando sulle modalità di esecuzione dei lavori e sull’effettiva conformitàdi essi alle previsioni di progetto e alla regola dell’arte; tale pronuncia nonsarebbe conforme al principio di allegazione perché non terrebbe contoche, nel caso di specie, non era stato allegato l’inadempimentocontrattuale qualificato, astrattamente idoneo a provocare il danno; soloove fosse stato correttamente e tempestivamente allegato tale tipo diinadempimento sarebbe divenuto effettivo, a carico del debitore, l’onere diprovare l’intervenuto adempimento. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe invece soloaffermato, nella memoria ex art. 183 co. 6 n.1 c.p.c., che quantoall’azione esperita nei confronti del direttore dei lavori si ribadisce cheessa è da ricondurre alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale,ex art. 1669 o, in alternativa, ex art.2 043 c.c. , per violazione degliobblighi assunti e per violazione del principio del neminem ledere, sulpresupposto che il professionista avesse omesso, genericamente, diapprestare la dovuta diligenza nell’esecuzione della prestazione a propriocarico - quindi non un inadempimento qualificato, costituito da una azioneo omissione, collegabile ad un profilo di responsabilità relativo alla sferaprofessionale, intellettiva o tecnica, a carico del direttore dei lavori néNumero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026tantomeno una culpa in vigilando -: la totale genericità della domandasvolta avrebbe determinato, appunto, la violazione dell’onere diallegazione, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo al contratto diprestazione d’opera professionale e ai vizi delle opere senza uncollegamento causale di questi ad un inadempimento qualificato.1.1.

Il motivo è infondato.Occorre prima di tutto chiarire che la Corte d’Appello di Catania non haritenuto esistente una responsabilità extracontrattuale del direttore deilavori ma, rilevata la responsabilità extracontrattuale dell’impresaappaltatrice ai sensi dell’art. 1669 c.c., ha ritenuto che con la stessapotesse concorrere, ex art. 2055 c.c., la responsabilità contrattuale diLuigi Messina se ed in quanto questi avesse contribuito, con il suocomportamento inadempiente, alla determinazione dell’evento dannosocostituito dall’insorgenza dei vizi.

In questo contesto la Corte ha, prima ditutto, affermato l’intervenuta allegazione da parte del Condominiocommittente dell’inadempimento del direttore dei lavori sub specie diculpa in vigilando in relazione agli obblighi assunti con il contratto diprestazione d’opera professionale, e quindi, da un lato, ha ritenutooperante sotto il profilo della prova, a favore del committente, lapresunzione iuris tantum di responsabilità emergente dall’art. 1669 c.c.tale da rendere irrilevanti nei suoi confronti le previsioni contemplatenell’art. 2236 c.c. (di limitazione della responsabilità del professionista alleipotesi di dolo o colpa grave in caso di soluzione di problemi di particolarerilevanza tecnica), dall’altro ha precisato che la stessa presunzione operaanche sul versante della responsabilità contrattuale perché rispetto adessa, a fronte dell’onere del committente della sola prova del contratto edell’inadempimento, la dimostrazione dell’adempimento diligente idoneoad escludere responsabilità è a carico del professionista.La Corte di merito ha, quindi, affermato l’adeguatezza dell’allegazionedell’inadempimento del professionista ad opera del [OSCURATO:PERSONA], effettuataNumero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026 qualificati ex art. 1176 co. 2 c.c., perché da valutare conriguardo alla natura dell’attività esercitata , e che la Corte di appelloidentifica nell’omissione di culpa in vigilando - caratterizzantispecificamente la prestazione professionale a carico del direttore dei lavori- dei quali gli obblighi di vigilanza e di controllo fanno naturalmente partee non richiedono una particolare articolazione da parte del committente -e ritenuti, in concreto, causalmente idonei a giustificare la presenza deivizi e difetti dell’opera costituenti il danno derivato al Condominiocommittente - diversa questione è quella riguardante l’articolazione inconcreto degli obblighi richiamati, in relazione all’oggetto dell’attivitàappaltata, che riguarda non l’allegazione ma la verifica di effettivitàdell’inadempimento allegato e della rilevanza causale ad esso attribuita -.Lo stesso ricorrente rileva che, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., ilCondominio aveva ribadito l’inadempimento, funzionale rispetto ai vizi edifetti lamentati, anche del direttore dei lavori avendo omesso diapprestare la dovuta diligenza nell’esecuzione della prestazione a suocarico .Il ricorrente richiama la sentenza n. 577/2008 delle Sezioni Unite diquesta Corte (pronunciata in un’ipotesi di responsabilità medica) per farnederivare la necessità di un’allegazione più articolata dell’inadempimentonell’ipotesi di prestazioni professionali inquadrabili - secondo unadicotomia più volte sottoposta a revisione in dottrina e in giurisprudenzasia sotto il profilo del suo rilievo per l’identificazione dell’inadempimento,sia sotto il profilo dell’identificazione degli oneri probatori: cfr. l’articolatadisamina contenuta nella motivazione della sentenza richiamata -nell’ambito delle cd obbligazioni di mezzi.Nella motivazione della citata sentenza n. 577/2008, fermo ilriferimento all’articolazione degli oneri probatori già delineato dallasentenza delle SU n. 13533/2001, si osserva però che: il meccanismoNumero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materiadi responsabilità contrattuale (in conformità a criteri di ragionevolezza peridentità di situazioni probatorie, di riferibilità in concreto dell'onereprobatorio alla sfera di azione dei singoli soggetti e di distinzionestrutturale tra responsabilità contrattuale e da fatto illecito) è identico, siache il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale,ex art. 1218 c.c., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione traobbligazioni di mezzi e di risultato ; prestata quindi piena adesione alprincipio espresso, in materia di articolazione degli oneri probatori, da SUn. 13533/2001, l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione diresponsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette dicomportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello checostituisce causa (o concausa) efficiente del danno.

Ciò comporta chel'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento,qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, ecioè astrattamente efficiente alla produzione del danno.

Competerà aldebitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio statoovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa deldanno .Ora, alla luce delle considerazioni sopra svolte, la Corte di merito hacorrettamente applicato il principio di diritto emergente dalla suddettasentenza delle Sezioni unite n. 577/2008, perché ha ritenutoeffettivamente allegato in modo corretto l’inadempimento delprofessionista, qualificato in rapporto agli oneri di diligenza a suo carico -comprendenti l’obbligo di vigilanza, l’inadempimento del quale è statoconsiderato sostanzialmente valorizzato dal committente per leconseguenze ascritte anche al professionista- posti in relazione ai vizidell’opera dell’appaltatrice sotto il profilo causale: ciò soddisfa laNumero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026 qualificazione del comportamento inadempiente per il suo costituireconcausa astrattamente efficiente alla determinazione dei vizi riscontrati.A questo punto, diventa irrilevante l’affermazione della Corte d’Appellosecondo cui trattandosi appunto di responsabilità extracontrattuale,traente una sua specifica disciplina dal citato art. 1669 c.c., non assumonorilievo le previsioni contemplate dall’art. 2236 c.c. […], mentre, in tema diprova, il committente potrà avvalersi della già menzionata presunzioneiuris tantum di responsabilità, operante, secondo la giurisprudenza, inpresenza di fattispecie sottoposta alla disciplina dello stesso art. 1669c.c. .Si tratta infatti di affermazione che è corretta se intesa nel senso che,nei confronti del committente, non può avere rilievo al fine di escludere olimitare la responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c., presunta anchesotto il profilo del nesso causale, il ricorrere per il direttore dei lavori diipotesi rientranti nell’ambito del disposto dell’art. 2236 c.c.: in relazionealla posizione del direttore dei lavori nei confronti del committente (e neirapporti interni con l’appaltatore, ex art. 2055 c.c.) la valutazione diresponsabilità deve essere comunque effettuata sulla base del rapportocontrattuale intercorso, anche se in ipotesi di ritenuta sussistenza diresponsabilità, e quindi nel caso di ravvisata sussistenza di uninadempimento in nesso causale con i vizi rilevati, anche il professionistasarà tenuto nei confronti del committente per l’intero - cfr., con particolare9969/2025, volta a sottolineare come l'art. 2055, co. 1, c.c., sia normasulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., e richiedasolo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche in presenzadi condotte lesive fra loro autonome e/o fondate su diversi titoli diresponsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, in quanto consideraessenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità al solodanneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridicheNumero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso dicausalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se auno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienzadeterminante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannosoe gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni-.L’irrilevanza della considerazione riportata deriva dal fatto che,comunque, la Corte d’Appello di Catania ha valutato la posizione di LuigiMessina nell’ambito della dedotta responsabilità contrattuale perinadempimento a suo carico, con individuazione e applicazione corretta deiprincipi in materia di onere della prova espressi nella sentenza a SU n.13533/2001, ribaditi e precisati, quanto al contratto di prestazioned’opera, nella sentenza a SU n. 577/2008 nei termini di cui sopra.Non è pertanto rinvenibile nella motivazione della Corte d’Appello diCatania alcuna violazione delle norme richiamate dal ricorrente, anzicorrettamente applicate con specifico riferimento alla allegazione, da partedel [OSCURATO:PERSONA], dell’inadempimento ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e alleconseguenze da trarne sull’assetto degli oneri probatori in relazione allanatura giuridica delle responsabilità risarcitorie fatte valere.2.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la Nullità della sentenzaimpugnata, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., avendo la Corte di Appello di Cataniaribaltato il principio dell’onere della prova .[OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte d’Appello di Catania avrebbeviolato la disciplina sulla ripartizione dell’onere della prova dato che, nonessendo stato allegato un inadempimento qualificato da parte delCondominio, non avrebbe potuto essere rilevato alcun onere delprofessionista di dimostrare ciò che non era entrato a far partedell’oggetto del processo.

In mancanza di una puntuale deduzione oallegazione circa l’inadempimento riferito all’attività del Direttore deilavori, la prova … avrebbe dovuto spaziare dalla dimostrazione dellaNumero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026presenza, al controllo continuo e quotidiano, in tutte le fasi del cantiere(durato due anni), in tutte le molteplici e anche simultanee lavorazioni diristrutturazione effettuate dagli operai edili della ditta appaltatricedistribuiti in tutti e tre gli edifici condominiali, ecc. ecc.; senza poter maiessere certi che la responsabilità, esclusa sotto un profilo, non venga poicontestata sotto altro aspetto (“probatio diabolica”) .

Anche lapresunzione di inadempimento a carico del debitore avrebbe potuto essereinvocata solo se al medesimo debitore fosse stato attribuito uninadempimento qualificato.2.1.

Il motivo è infondato.In proposito si richiamano le considerazioni svolte sopra per ribadireche la Corte d’Appello di Catania ha correttamente individuato gli oneri diprova a carico delle parti in causa in relazione alle domande ed eccezionisvolte, riconoscendo a carico del professionista, il cui inadempimento èstato prospettato come in relazione causale con i vizi in concretoriscontrati (non più in contestazione quanto ad esistenza ed entità),l’onere di dimostrare di aver diligentemente svolto la prestazione a suocarico.I rilievi del ricorrente in ordine alla difficoltà di prova quanto allacontinuità della presenza in cantiere e all’esercizio del controllo continuo equotidiano sul cantiere durato due anni, anche in considerazione dellaristrutturazione simultanea dei tre edifici condominiali, non sonosignificativi per l’individuazione degli oneri probatori e non rendevanoimpossibile la prova in capo all’onerato ma spostano la valutazione sulmerito e cioè sulla verifica, in concreto, dello svolgimento dei compiti delprofessionista nel contesto dell’opera appaltata, sottoposta alla suavigilanza, tenendo conto della complessità dell’intervento da realizzare,delle particolari attività causative dei vizi lamentati e dell’articolarsi degliobblighi di vigilanza e di controllo del direttore dei lavori rispetto ad essenell’ambito della prestazione professionale assunta.Numero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026Il discorso si sposta, quindi, sulla interpretazione e valutazione delmateriale istruttorio che è prerogativa dei Giudici del merito e che puòessere censurata in sede di legittimità nei limiti di cui all’art. 360 co. 1 n.4(in ipotesi di motivazione omessa o apparente, in violazione del minimocostituzionale richiesto dall’art. 111 Cost.) o di cui all’art. 360 co. 1 n. 5c.p.c., circa il mancato esame di un fatto decisivo per la risoluzione dellacontroversia (cfr., al riguardo, per tutte, Cass. a SU n. 8053/2014).3.

Il terzo motivo di critica censura ancora la sentenza d’appello sottoil profilo della sua nullità, per violazione e/o falsa applicazione degliartt. 40 e 41 c.p. in relazione agli artt. 1218, 1669 e 2055 c.c., inrelazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., avendo la Corte di Appello di Cataniaviolato e/o falsamente applicato i principi in tema di nesso di causalità inmerito alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del direttoredei lavori .Il ricorrente ribadisce che allegare l’inadempimento non significacomunque allegare anche il danno-evento, che potrebbe esserericonducibile ad una causa diversa dall’inadempimento prospettato e chedeve essere provato dal creditore, non avendo di per sé la violazione delleregole professionali da parte del soggetto debitore della prestazionel’esistenza di difetti non comporta necessariamente l’esistenza di un nessoeziologico tra questi e l’inadempimento: l’onere di dimostrare lasussistenza di una connessione causale è a carico del creditore e quindi,nel caso di specie, del [OSCURATO:PERSONA] che, nella prospettazione del ricorrente,non lo avrebbe adempiuto prima di tutto in ragione del fatto che lapretesa omissione della necessaria vigilanza da parte del professionistasarebbe stata del tutto inventata, perché mai allegata.

La sentenzaoggetto di ricorso sarebbe pertanto illegittima nella parte in cui affermacome dimostrata l’esistenza del nesso di causalità tra un mai allegatoNumero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026inadempimento e i vizi riscontrati in sede di accertamento tecnicopreventivo.3.1.

Anche questo motivo è infondato.La Corte d’Appello di Catania ha ritenuto che, rimasta insuperata la presunzione di inadempimento del direttore dei lavori (in ordineall’obbligazione di diligente svolgimento dei suoi compiti di altasorveglianza) , sussiste la sua corresponsabilità per gli stessi gravidifetti accertati, stante la piena configurabilità del necessario nesso dicausalità tra tale inadempimento e i danni subiti dal Condominiocommittente in conseguenza di tali difetti , evitabili con la dovutadiligenza professionale del direttore dei lavori, che ha peraltro emesso icertificati di pagamento e la relazione sul conto finale dei lavori,presupponenti l’effettiva conformità dei lavori al progetto, esclusa invecedalle risultanze processuali .La Corte di merito ha, quindi, valorizzato l’inadempimento delprofessionista alla obbligazione di diligente svolgimento dei suoicompiti di alta sorveglianza - allegato, per quanto sopra detto, dalcommittente, considerato dal Giudice d’appello con riguardo al controllodella realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e alla verifica periodicadei lavori eseguiti e rispetto al quale [OSCURATO:PERSONA] non ha provatol’adempimento -, l’esistenza dei vizi riscontrati in sede di accertamentotecnico preventivo nelle opere eseguite da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., larelazione causale riconoscibile tra il comportamento inadempiente delricorrente e i vizi degli interventi eseguiti dall’appaltatrice, alla cuiverificazione ha significativamente contribuito anche l’omissione dellanecessaria vigilanza sull’esecuzione delle opere da parte del direttoredei lavori - che aveva pure svolto le attività necessarie per l’effettuazionedei pagamenti, compresa la relazione sul conto finale dei lavori, tutteesclusa in concreto all’esito dell’accertamento tecnico esperito -.Numero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026Riconfermate le considerazioni sopra svolte sulla corretta allegazionedell’inadempimento del professionista e sulla esatta identificazione deglioneri di prova a carico delle parti - si richiama anche Cass. n. 9969/2025sulla rilevanza autonoma delle diverse condotte causative dell’unicodanno, ex art. 2055 c.c. e sulle conseguenze in materia di nesso dicausalità -, si rileva che la Corte di merito ha affermato non solo che erapresunto l’inadempimento -rectius, che il professionista non avevadimostrato di essere stato adempiente - e che era stata in concretotecnicamente riscontrata l’esistenza dei vizi in sede di accertamentotecnico preventivo, ma ha affermato, previo accertamento della stessa, lasussistenza della relazione causale - non solo tra l’attività dell’appaltatrice,ma - anche tra l’omissione della necessaria vigilanza che avrebbe dovutoesercitare [OSCURATO:PERSONA] e i vizi accertati, sottolineando come lo stessoavesse emesso i certificati di pagamento e provveduto a redigere larelazione sul conto finale che presupponevano l’effettiva conformità deilavori al progetto, esclusa invece dalle risultanze processuali.4.

Il quarto motivo deduce la nullità della sentenza impugnata inrelazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (vizidi esecuzione posti in essere dall’appaltatore esclusi dalle competenze deldirettore dei lavori) .In via subordinata, il ricorrente prospetta che i vizi nell’esecuzione deilavori posti in essere dall’appaltatrice rientrano in tipologie che sarebberoal di fuori della competenza del direttore dei lavori, trattandosi di cattiveed erronee esecuzioni delle opere - come già rilevato dal Tribunale diSiracusa e come emergente dalla relazione che ha concluso l’accertamentotecnico preventivo -.

A parte le opere di impermeabilizzazione, i viziriscontrati consistevano: nella fessurazione dell’intonaco sui parapettidelle terrazze , conseguenza di un ripristino molto superficiale delleopere in cemento armato senza posa in opera di alcun elementoNumero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026consolidante ed elastico tale da ricostituire la continuità della superficie;nella fessurazione e distacco degli intonaci sugli intradossi dei ballatoi enei frontalini degli stessi, dovuta all’assenza di una corretta asportazionedella ruggine dell’armatura con spazzolatura della stessa e dall’assenza deltrattamento successivo con malta passivante.

Si sarebbe trattato dioperazioni manuali rientranti nella esecuzione libera ed autonomadell’appaltatore ed estranee alla direzione dei lavori, come confermerebbeil fatto che non tutte le parti di intervento presentavano vizi.

La presenzadi difetti dell’opera potrebbe essere addebitata al direttore dei lavori soloquando derivi da inosservanza dei suoi doveri di sorveglianza, i quali noncomprenderebbero le operazioni più semplici e di mera esecuzione posti inessere dall’appaltatore (salvo che sia eliminata, nel contratto di appaltoogni sua autonomia: ma non è il caso di specie).

Il direttore dei lavoridovrebbe cioè vigilare sulle attività rispetto alle quali le sue direttive e lapresenza del medesimo hanno una valenza, non anche sulle operazionimanuali che dovrebbero rientrare nel patrimonio delle conoscenzedell’appaltatore e dei suoi operai e per le quali alcun tipo di direttivasarebbe necessario.

I danni emersero del resto solo dopo cinque anni dallaconsegna.4.1.

Il motivo è inammissibile.Il ricorrente individua come fatto omesso, discusso, di caratteredecisivo, i vizi di esecuzione posti in essere dall’appaltatore esclusidalle competenze del direttore dei lavori : ma quella che il ricorrentevuole evidenziare non è l’omessa considerazione di un fatto storico - il fatto omesso deve consistere in un fatto storico precisamenteindividuato: cfr., per tutte, Cass. a SU n. 8053/2014, alla quale si sonoadeguate tutte le pronunce successive-, ma l’interpretazione e valutazionedella rilevanza da attribuire ai vizi riscontrati operata dalla Corte di meritonel complesso degli elementi istruttori acquisiti per escludere valenza, aiNumero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026fini della responsabilità da inadempimento del professionista, al caratterein sé elementare delle operazioni erroneamente eseguite dall’appaltatrice.La Corte d’Appello di Catania ha considerato i vizi riscontrati nell’opera-anche quelli sopra riportati sono elencati alle pagg. 8 e 9 dellamotivazione della sentenza -, non considerando autonomamente per lavalutazione della natura elementare degli interventi le singole operazionidescritte ma il loro complesso, sul presupposto che l’alta sorveglianzadelle opere propria del direttore dei lavori, pur non richiedendo unapresenza continua e giornaliera in cantiere, comporta comunque ilcontrollo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e, pertanto,l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite econtatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, se sono state osservatele regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.

Inparticolare, tra i compiti del direttore dei lavori (di cui non risultacomprovato l’effettivo adempimento) rientrano la segnalazione dellesituazioni anomale riscontrate e l’adozione degli accorgimenti volti agarantire che l’opera risulti immune da difetti costruttivi, nonchél’emanazione delle disposizioni e delle istruzioni che si rilevino necessarieaffinché l’opera venga realizzata conformemente alle aspettative delcommittente, nonché a verificarne l’ottemperanza da parte dei soggetti aiquali esse sono indirizzate .La Corte di merito è, quindi, partita dalla concretezza dei viziriscontrati ed ha ritenuto, nell’esercizio di un’attività valutativa delcomplesso delle emergenze istruttorie volta alla decisione, che,nonostante essi fossero la conseguenza di operazioni esecutive noncomplesse, denotassero nel loro insieme la totale assenza di verificheperiodiche sull’andamento dei lavori nella loro globalità, pretendibile daldirettore dei lavori, e quindi non ne permettessero l’esonero daresponsabilità - non discostandosi dalle indicazioni emergenti dallagiurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. n. 7336/2019, Cass. n.Numero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/202627045/2024, Cass. n. 9572/2024, Cass. n. 2913/2020, Cass. n.10728/2008 -.In concreto, i singoli vizi sono stati perciò tenuti in considerazionenella loro materialità ma, nell’ambito del contesto dell’istruttoria esperita,la Corte di merito non ha ritenuto che la semplicità esecutiva delleoperazioni nel cui ambito erano emersi esonerasse il direttore dei lavoridall’obbligo di vigilanza nei termini sopra esposti.Alla luce delle considerazioni svolte, il motivo si pone al di fuoridell’ambito di operatività del disposto dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. e mirapiù propriamente a provocare, ma inammissibilmente in sede dilegittimità, una rinnovazione dell’attività di interpretazione e valutazionedel materiale probatorio operata dal Giudice di merito, al fine di ottenerneuna valorizzazione diversa, coerente con le tesi del ricorrente.5.

Con il quinto motivo di critica [OSCURATO:PERSONA] si duole della Nullitàdella sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti (l’impermeabilizzazione degli aggetti dicoronamento degli edifici condominiali non era oggetto di contratto diappalto) .;Si deduce che nella sentenza impugnata non si esamina totalmenteil fatto che la ristrutturazione degli aggetti del coronamento dei tre edificiche compongono il [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” non era prevista nelcontratto di appalto del 23.3.2001 e nel computo metrico ad essoallegato .

Questo fatto omesso sarebbe decisivo perché, se i lavoriindicati non dovevano essere eseguiti, non potevano nemmeno essereconteggiati e non potevano fondare alcun tipo di responsabilità in capo aldirettore dei lavori.

La mancata ricomprensione dei lavori nel contratto diappalto emergerebbe dalla relazione tecnica redatta in sede diaccertamento tecnico preventivo, ove si legge che l’impermeabilizzazione delle pensiline non è un intervento compresoNumero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026nel computo metrico estimativo presente agli atti, ma un intervento che siritiene necessario onde poter ripristinare a regola d’arte le opere .5.1.

Il motivo di ricorso presenta profili di inammissibilità ed è,comunque, infondato.Richiamate le considerazioni svolte nell’esaminare il precedente motivodi ricorso sull’individuazione del fatto omesso rilevante ex art. 360co. 1 n. 5 c.p.c., si osserva che il ricorrente: deduce l’estraneità dei lavoridi cui si discute rispetto al contratto di appalto non dall’interpretazione delcontenuto di questo ma dalle considerazioni svolte in sede diaccertamento tecnico preventivo dal Tecnico nominato; non riporta,nemmeno in sintesi, il contenuto del contratto di appalto né indica daquale clausola o da quale parte di esso si desuma la mancataricomprensione dei lavori descritti nell’intervento di ristrutturazione degliedifici condominiali appaltato dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;rileva, inoltre, di aver evidenziato l’estraneità dei lavori nella comparsa dirisposta per il primo grado e poi nella comparsa conclusionale in appello,senza nulla dire sulla decisione del primo Giudice al riguardo e sullariproposizione della questione nel giudizio di appello, che avrebbe dovutoessere effettuata ai sensi dell’art. 346 c.p.c. nella comparsa di risposta -essendo stato [OSCURATO:PERSONA] totalmente vittorioso in primo grado -.Agli evidenti profili di inammissibilità, ex art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c., cheil motivo presenta, si aggiunge che: risulta dalla sentenza d’appello che ilTribunale di Siracusa aveva considerato responsabile l’impresaappaltatrice anche per i vizi che, nella parte intradossale dell’aggetto dicoronamento della terrazza, … sono la conseguenza della non adeguataimpermeabilizzazione dell’estradosso - così a pag.9 della sentenzaimpugnata -; la Corte di merito ha deciso in modo conforme alla sentenzadi primo grado quanto all’identificazione dei vizi operata dal primo Giudicee all’attribuzione della responsabilità per la loro esecuzione all’impresaNumero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026appaltatrice, considerandoli quindi rientranti nell’ambito del contrattoconcluso tra la stessa e il [OSCURATO:PERSONA].Ne consegue che la Corte di appello - e, prima, il Tribunale - non haomesso di considerare che il Tecnico d’Ufficio aveva sollevato dubbi sullaricomprensione dell’intervento nel contratto di appalto ma, attribuendo laresponsabilità all’impresa esecutrice per lo stesso intervento, maleseguito, ha considerato implicitamente, nello svolgimento di un’attivitàinterpretativa del contratto che compete al Giudice e non al consulentetecnico d’ufficio (al quale quindi non era necessario rispondere), che dettointervento facesse parte delle opere appaltate - che, in quanto relativeall’impermeabilizzazione, non potevano essere certamente considerateprive di rilevanza esecutiva, a prescindere dalle caratteristiche dellesingole fasi di lavoro: si richiamano le pronunce sopra indicate e, inparticolare, Cass. n. 9572/2024 -.Le considerazioni svolte sono sufficienti a giustificare il rigetto delmotivo in esame, senza necessità di ulteriori approfondimenti.6.

Il sesto motivo di censura della sentenza impugnata è riferito all’art.360, n. 4, c.p.c. e lamenta la nullità della sentenza e del procedimentoper violazione dell’art. 345 c.p.c.

Si allega che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva svolto nel giudizio diprimo grado alcuna domanda nei confronti del direttore dei lavori e, diconseguenza, il quarto motivo di appello incidentale proposto dallasocietà, volto a contestare l’esclusione di responsabilità in capo a LuigiMessina all’esito del giudizio di primo grado, non avrebbe potuto essereutilmente esaminato per il divieto derivante dall’art.345 c.p.c.6.1.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.La Corte d’Appello di Catania ha accolto l’appello principale delCondominio [OSCURATO:PERSONA] , volto a fondare la responsabilitàrisarcitoria anche di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di direttore dei lavori neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] committente; la Corte ha ritenutoNumero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026 conseguentemente fondato anche lo specifico motivo dell’appelloincidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (formulato nei confronti di MessinaLuigi), con il quale, in via subordinata, la stessa società censura parimentiil capo dell’impugnata sentenza che ha escluso la corresponsabilità solidaledel direttore dei lavori .La qualificazione come appello incidentale della doglianza della societàappaltatrice in ordine al mancato riconoscimento della corresponsabilitàsolidale del direttore dei lavori non si ritiene, però, che sia statacorrettamente effettuata dal Giudice d’appello.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva svolto alcuna domanda neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e non aveva chiesto, in particolare, alcunaripartizione delle rispettive responsabilità nei confronti del Condominiocommittente; in ogni caso, la condanna al risarcimento dei danni anche diLuigi Messina non avrebbe in alcun modo diminuito la responsabilitàrisarcitoria dell’impresa per l’intero ma avrebbe aggiunto un ulterioreobbligato a favore del [OSCURATO:PERSONA] creditore.La doglianza per il mancato riconoscimento della responsabilitàanche in capo al direttore dei lavori non era pertanto fondata su unaposizione di soccombenza rispetto a [OSCURATO:PERSONA] ma su un interesse difatto a concorrere per lo stesso importo assieme ad un altro debitore neiconfronti dell’unico creditore, il [OSCURATO:PERSONA].In concreto, con la critica al decisum del Tribunale di Siracusa inordine alla esclusione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. ha semplicemente aderito, in via subordinata per il casodi mancato accoglimento dei motivi di appello incidentale volti acontestare l’esistenza di responsabilità a proprio carico, al motivo diappello principale proposto dal [OSCURATO:PERSONA], senza far valere posizioniproprie rispetto al direttore dei lavori - mai azionate in giudizio -.Poiché dalla qualificazione come appello incidentale dell’adesionedell’impresa all’appello principale del [OSCURATO:PERSONA] quanto al riconoscimentoNumero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026di responsabilità risarcitoria in capo al direttore dei lavori, non è derivataconseguenza alcuna nemmeno in punto spese, è sufficiente correggere lamotivazione della sentenza impugnata al riguardo, nel senso della nonqualificabilità come appello incidentale del quarto motivo di critica diGenerale [OSCURATO:SOCIETA]. quanto alla corresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA]:la società ha sostanzialmente aderito all’appello principale proposto dalCondominio [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].7.

In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.8.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come in dispositivo nei rapporti tra le particostituite; nulla deve essere disposto quanto alla posizione di [OSCURATO:SOCIETA]., rimasta intimata.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per laproposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese processuali relative al presente giudizio dilegittimità a favore del [OSCURATO:PERSONA] di Catania, inpersona dell’amministratore pro tempore, liquidate in complessivi €6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi nella misura di € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi ivae cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Numero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 11 dicembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteTiziana [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PEC: [OSCURATO:EMAIL].it--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alla PEC:[OSCURATO:EMAIL].it--controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,-intimata-Numero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 2013/2020depositata il 20/11/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del11/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per rigetto del ricorso.Uditi per il ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per delega del difensore delcontroricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di via Enna n. 1 in Lentiniaveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di appaltatrice, e [OSCURATO:PERSONA], quale direttoredei lavori: l’attore aveva premesso di aver affidato all’impresa convenuta,con la direzione dei lavori di [OSCURATO:PERSONA], l’intervento di ristrutturazionedegli edifici condominiali, lamentando che nei lavori eseguiti eranopresenti vizi e difetti di cui chiedeva l’eliminazione.L’introduzione del giudizio ordinario era stata precedutadall’esperimento di un accertamento tecnico preventivo.Instauratosi il contraddittorio, all’esito dell’esperita istruttoria ilTribunale di Siracusa aveva – con la sentenza n. 1974/2018 - accoltoparzialmente la domanda del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’appaltatrice erespinto la domanda nei riguardi del direttore dei lavori, regolando lespese.Proposta impugnazione dal [OSCURATO:PERSONA] , conformulazione di appello incidentale da parte dell’appaltatrice, la Corted’Appello di Catania aveva – con la sentenza 2013/2020 - accoltoparzialmente l’appello principale e respinto quello incidentale per iseguenti motivi (che qui si sintetizzano per quanto ancora di interesse):- i vizi lamentati dal [OSCURATO:PERSONA] erano stati riscontrati ed erano staticonsiderati attinenti a gravi difetti di costruzione, rilevanti ex art. 1669Numero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026c.c., poiché i lavori di ristrutturazione avevano determinato la rovina o ilpericolo di rovina di intere parti degli edifici condominiali; le risultanzedella consulenza tecnica d’ufficio, espletata nel contraddittorio delle partinel procedimento previsto dall’art. 696-bis c.p.c. e acquisita agli atti,erano inequivoche e utilizzabili come materiale probatorio;- in particolare il Tecnico d’Ufficio aveva accertato per i danni riferibiliad opere condominiali che la fessurazione dell’intonaco sui parapettidelle terrazze è conseguita ad un ripristino molto superficiale delle operedi cemento armato senza alcun elemento consolidante ed elastico, che la fessurazione e il distacco dell’intonaco sugli intradossi dei ballatoi enei frontalini degli stessi sono dovuti sia ad una mancata asportazionedella ruggine dell’armatura, sia al mancato trattamento della stessa conmalta passivante, con conseguente aumento della carbonatazioneall’interno delle opere di cemento armato , che quanto all’aggetto dicoronamento della terrazza i vizi sono la conseguenza della nonadeguata impermeabilizzazione dell’estradosso e che dall’analisi deiprezzi riportati nel computo metrico è dato desumere che le opere previstenel computo di progetto erano complete e certamente esaustive per ilrisanamento del fabbricato, ma non sono corrispondenti a quantorealmente eseguito nella prestazione ; del resto, il Tecnico d’Ufficioaveva esaurientemente risposto alle osservazioni delle parti nella suarelazione finale, confermando le conclusioni già formulate in punto andebeatur; le contestazioni delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio non appaiono concretamente idonee a escludere né l’effettivasussistenza dei gravi vizi lamentati dal [OSCURATO:PERSONA] committente, né lariferibilità di tali vizi a difetti dei lavori di ristrutturazione dell’edificiocondominiale eseguiti dalla società appaltatrice, né, infine, lariconducibilità degli stessi vizi , incidenti sulla funzionalità e sulgodimento del fabbricato, all’ambito della responsabilità extracontrattualeex art. 1669 c.c.;Numero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026- il [OSCURATO:PERSONA] si era lamentato del rigetto della domanda risarcitoriasvolta nei confronti del direttore dei lavori, affermando la suacorresponsabilità nei vizi dell’opera e fondandola su base contrattuale,come inadempimento della prestazione concorrente, ex art. 2055 c.c., conla responsabilità ex art.1669 c.c. a carico dell’impresa nella causazione deidanni subiti dal [OSCURATO:PERSONA]; secondo l’appellante, poiché erano statiprospettati inadempimenti agli obblighi emergenti dagli art. 1176 e 2229 ess. c.c., si doveva ritenere sufficiente la loro allegazione, dovendo ilprofessionista dimostrare l’avvenuto corretto adempimento delleobbligazioni a proprio carico; a fronte dei gravi difetti delle opere, eraemerso che il direttore nel corso dell’esecuzione dell’opera non ottemperòagli obblighi di controllo, vigilanza e segnalazione che gli incombevano,con conseguente sua corresponsabilità con l’impresa appaltatrice(l’affermazione di responsabilità del direttore dei lavori viene esplicitatadalla Corte di merito come effettuata in accoglimento sia del motivo diappello principale che di quello incidentale dell’impresa sul punto); lanatura extracontrattuale della responsabilità considerata dalla norma …dell’art. 1669 c.c., che mira a garantire la sicurezza dell’attivitàcostruttiva, consente di avvincere nel vincolo della solidarietà, secondoquanto previsto dall’art. 2055 c.c., tutti quei soggetti - ulteriori rispettoall’appaltatore - che, svolgendo a vario titolo la loro attivitànell’esecuzione dell’opera e sia pure in forza di rapporti contrattualidiversi, abbiano comunque contribuito, per colpa professionale, alladeterminazione dell’evento dannoso, costituito dall’insorgenza dei vizi ; inoltre, trattandosi appunto di responsabilità extracontrattuale, traenteuna sua specifica disciplina dal citato art. 1669 c.c., non assumono rilievole previsioni contemplate dall’art. 2236 c.c. […], mentre, in tema di prova,il committente potrà avvalersi della già menzionata presunzione iuristantum di responsabilità, operante, secondo la giurisprudenza, in presenzadi fattispecie sottoposta alla disciplina dello stesso art.1669 c.c. ,Numero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026presunzione comunque operante anche sul versante della responsabilitàcontrattuale in virtù del principio generale enucleato da Cass. a SUn.13533/2001; nella specie, il [OSCURATO:PERSONA] committente ha provatol’assunzione (e l’effettivo svolgimento), da parte dell’ing. [OSCURATO:PERSONA],dell’incarico professionale di direzione dei lavori […] di ristrutturazionedell’edificio condominiale, e ha allegato l’inadempimento (sub specie diculpa in vigilando) dello stesso direttore dei lavori in ordine agliobblighi su di lui gravanti in forza dell’intercorso contratto diprestazione d’opera intellettuale inter partes , e il professionista nonaveva provato di aver diligentemente eseguito la prestazione, consistente nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendola presenza continua e giornaliera sul cantiere, né il compimento dioperazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo dellarealizzazione dell’opera nelle sue fasi e, pertanto, l’obbligo delprofessionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretticon gli organi tecnici dell’impresa, se sono state osservate le regoledell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati .Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolandolo in seimotivi.Solo il [OSCURATO:PERSONA] ha depositatocontroricorso.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimataIl PG ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorsoed entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative.Alla pubblica udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo la relazione delConsigliere, il [OSCURATO:PERSONA] harichiamato e illustrato le conclusioni già depositate; l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cataldo, per il ricorrente, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione condelega scritta dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il CondominioNumero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026 [OSCURATO:PERSONA] , presenti all’udienza, hanno richiamato eillustrato le rispettive difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospetta la Nullitàdella sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1176, c. 2 e 1669 c.c.,avendo la Corte di Appello di Catania fatto un’errata applicazione delprincipio di allegazione dell’inadempimento .Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe qualificato la dedottaresponsabilità del direttore dei lavori come extracontrattuale, per poivalutarla applicando i principi in tema di responsabilità contrattuale sulpresupposto che fosse stata allegata anche una responsabilità per culpa invigilando sulle modalità di esecuzione dei lavori e sull’effettiva conformitàdi essi alle previsioni di progetto e alla regola dell’arte; tale pronuncia nonsarebbe conforme al principio di allegazione perché non terrebbe contoche, nel caso di specie, non era stato allegato l’inadempimentocontrattuale qualificato, astrattamente idoneo a provocare il danno; soloove fosse stato correttamente e tempestivamente allegato tale tipo diinadempimento sarebbe divenuto effettivo, a carico del debitore, l’onere diprovare l’intervenuto adempimento. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe invece soloaffermato, nella memoria ex art. 183 co. 6 n.1 c.p.c., che quantoall’azione esperita nei confronti del direttore dei lavori si ribadisce cheessa è da ricondurre alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale,ex art. 1669 o, in alternativa, ex art.2 043 c.c. , per violazione degliobblighi assunti e per violazione del principio del neminem ledere, sulpresupposto che il professionista avesse omesso, genericamente, diapprestare la dovuta diligenza nell’esecuzione della prestazione a propriocarico - quindi non un inadempimento qualificato, costituito da una azioneo omissione, collegabile ad un profilo di responsabilità relativo alla sferaprofessionale, intellettiva o tecnica, a carico del direttore dei lavori néNumero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026tantomeno una culpa in vigilando -: la totale genericità della domandasvolta avrebbe determinato, appunto, la violazione dell’onere diallegazione, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo al contratto diprestazione d’opera professionale e ai vizi delle opere senza uncollegamento causale di questi ad un inadempimento qualificato.1.1. Il motivo è infondato.Occorre prima di tutto chiarire che la Corte d’Appello di Catania non haritenuto esistente una responsabilità extracontrattuale del direttore deilavori ma, rilevata la responsabilità extracontrattuale dell’impresaappaltatrice ai sensi dell’art. 1669 c.c., ha ritenuto che con la stessapotesse concorrere, ex art. 2055 c.c., la responsabilità contrattuale diLuigi Messina se ed in quanto questi avesse contribuito, con il suocomportamento inadempiente, alla determinazione dell’evento dannosocostituito dall’insorgenza dei vizi. In questo contesto la Corte ha, prima ditutto, affermato l’intervenuta allegazione da parte del Condominiocommittente dell’inadempimento del direttore dei lavori sub specie diculpa in vigilando in relazione agli obblighi assunti con il contratto diprestazione d’opera professionale, e quindi, da un lato, ha ritenutooperante sotto il profilo della prova, a favore del committente, lapresunzione iuris tantum di responsabilità emergente dall’art. 1669 c.c.tale da rendere irrilevanti nei suoi confronti le previsioni contemplatenell’art. 2236 c.c. (di limitazione della responsabilità del professionista alleipotesi di dolo o colpa grave in caso di soluzione di problemi di particolarerilevanza tecnica), dall’altro ha precisato che la stessa presunzione operaanche sul versante della responsabilità contrattuale perché rispetto adessa, a fronte dell’onere del committente della sola prova del contratto edell’inadempimento, la dimostrazione dell’adempimento diligente idoneoad escludere responsabilità è a carico del professionista.La Corte di merito ha, quindi, affermato l’adeguatezza dell’allegazionedell’inadempimento del professionista ad opera del [OSCURATO:PERSONA], effettuataNumero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026 qualificati ex art. 1176 co. 2 c.c., perché da valutare conriguardo alla natura dell’attività esercitata , e che la Corte di appelloidentifica nell’omissione di culpa in vigilando - caratterizzantispecificamente la prestazione professionale a carico del direttore dei lavori- dei quali gli obblighi di vigilanza e di controllo fanno naturalmente partee non richiedono una particolare articolazione da parte del committente -e ritenuti, in concreto, causalmente idonei a giustificare la presenza deivizi e difetti dell’opera costituenti il danno derivato al Condominiocommittente - diversa questione è quella riguardante l’articolazione inconcreto degli obblighi richiamati, in relazione all’oggetto dell’attivitàappaltata, che riguarda non l’allegazione ma la verifica di effettivitàdell’inadempimento allegato e della rilevanza causale ad esso attribuita -.Lo stesso ricorrente rileva che, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., ilCondominio aveva ribadito l’inadempimento, funzionale rispetto ai vizi edifetti lamentati, anche del direttore dei lavori avendo omesso diapprestare la dovuta diligenza nell’esecuzione della prestazione a suocarico .Il ricorrente richiama la sentenza n. 577/2008 delle Sezioni Unite diquesta Corte (pronunciata in un’ipotesi di responsabilità medica) per farnederivare la necessità di un’allegazione più articolata dell’inadempimentonell’ipotesi di prestazioni professionali inquadrabili - secondo unadicotomia più volte sottoposta a revisione in dottrina e in giurisprudenzasia sotto il profilo del suo rilievo per l’identificazione dell’inadempimento,sia sotto il profilo dell’identificazione degli oneri probatori: cfr. l’articolatadisamina contenuta nella motivazione della sentenza richiamata -nell’ambito delle cd obbligazioni di mezzi.Nella motivazione della citata sentenza n. 577/2008, fermo ilriferimento all’articolazione degli oneri probatori già delineato dallasentenza delle SU n. 13533/2001, si osserva però che: il meccanismoNumero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materiadi responsabilità contrattuale (in conformità a criteri di ragionevolezza peridentità di situazioni probatorie, di riferibilità in concreto dell'onereprobatorio alla sfera di azione dei singoli soggetti e di distinzionestrutturale tra responsabilità contrattuale e da fatto illecito) è identico, siache il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale,ex art. 1218 c.c., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione traobbligazioni di mezzi e di risultato ; prestata quindi piena adesione alprincipio espresso, in materia di articolazione degli oneri probatori, da SUn. 13533/2001, l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione diresponsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette dicomportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello checostituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta chel'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento,qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, ecioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà aldebitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio statoovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa deldanno .Ora, alla luce delle considerazioni sopra svolte, la Corte di merito hacorrettamente applicato il principio di diritto emergente dalla suddettasentenza delle Sezioni unite n. 577/2008, perché ha ritenutoeffettivamente allegato in modo corretto l’inadempimento delprofessionista, qualificato in rapporto agli oneri di diligenza a suo carico -comprendenti l’obbligo di vigilanza, l’inadempimento del quale è statoconsiderato sostanzialmente valorizzato dal committente per leconseguenze ascritte anche al professionista- posti in relazione ai vizidell’opera dell’appaltatrice sotto il profilo causale: ciò soddisfa laNumero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026 qualificazione del comportamento inadempiente per il suo costituireconcausa astrattamente efficiente alla determinazione dei vizi riscontrati.A questo punto, diventa irrilevante l’affermazione della Corte d’Appellosecondo cui trattandosi appunto di responsabilità extracontrattuale,traente una sua specifica disciplina dal citato art. 1669 c.c., non assumonorilievo le previsioni contemplate dall’art. 2236 c.c. […], mentre, in tema diprova, il committente potrà avvalersi della già menzionata presunzioneiuris tantum di responsabilità, operante, secondo la giurisprudenza, inpresenza di fattispecie sottoposta alla disciplina dello stesso art. 1669c.c. .Si tratta infatti di affermazione che è corretta se intesa nel senso che,nei confronti del committente, non può avere rilievo al fine di escludere olimitare la responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c., presunta anchesotto il profilo del nesso causale, il ricorrere per il direttore dei lavori diipotesi rientranti nell’ambito del disposto dell’art. 2236 c.c.: in relazionealla posizione del direttore dei lavori nei confronti del committente (e neirapporti interni con l’appaltatore, ex art. 2055 c.c.) la valutazione diresponsabilità deve essere comunque effettuata sulla base del rapportocontrattuale intercorso, anche se in ipotesi di ritenuta sussistenza diresponsabilità, e quindi nel caso di ravvisata sussistenza di uninadempimento in nesso causale con i vizi rilevati, anche il professionistasarà tenuto nei confronti del committente per l’intero - cfr., con particolare9969/2025, volta a sottolineare come l'art. 2055, co. 1, c.c., sia normasulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., e richiedasolo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche in presenzadi condotte lesive fra loro autonome e/o fondate su diversi titoli diresponsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, in quanto consideraessenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità al solodanneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridicheNumero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso dicausalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se auno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienzadeterminante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannosoe gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni-.L’irrilevanza della considerazione riportata deriva dal fatto che,comunque, la Corte d’Appello di Catania ha valutato la posizione di LuigiMessina nell’ambito della dedotta responsabilità contrattuale perinadempimento a suo carico, con individuazione e applicazione corretta deiprincipi in materia di onere della prova espressi nella sentenza a SU n.13533/2001, ribaditi e precisati, quanto al contratto di prestazioned’opera, nella sentenza a SU n. 577/2008 nei termini di cui sopra.Non è pertanto rinvenibile nella motivazione della Corte d’Appello diCatania alcuna violazione delle norme richiamate dal ricorrente, anzicorrettamente applicate con specifico riferimento alla allegazione, da partedel [OSCURATO:PERSONA], dell’inadempimento ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e alleconseguenze da trarne sull’assetto degli oneri probatori in relazione allanatura giuridica delle responsabilità risarcitorie fatte valere.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la Nullità della sentenzaimpugnata, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., avendo la Corte di Appello di Cataniaribaltato il principio dell’onere della prova .[OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte d’Appello di Catania avrebbeviolato la disciplina sulla ripartizione dell’onere della prova dato che, nonessendo stato allegato un inadempimento qualificato da parte delCondominio, non avrebbe potuto essere rilevato alcun onere delprofessionista di dimostrare ciò che non era entrato a far partedell’oggetto del processo. In mancanza di una puntuale deduzione oallegazione circa l’inadempimento riferito all’attività del Direttore deilavori, la prova … avrebbe dovuto spaziare dalla dimostrazione dellaNumero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026presenza, al controllo continuo e quotidiano, in tutte le fasi del cantiere(durato due anni), in tutte le molteplici e anche simultanee lavorazioni diristrutturazione effettuate dagli operai edili della ditta appaltatricedistribuiti in tutti e tre gli edifici condominiali, ecc. ecc.; senza poter maiessere certi che la responsabilità, esclusa sotto un profilo, non venga poicontestata sotto altro aspetto (“probatio diabolica”) . Anche lapresunzione di inadempimento a carico del debitore avrebbe potuto essereinvocata solo se al medesimo debitore fosse stato attribuito uninadempimento qualificato.2.1. Il motivo è infondato.In proposito si richiamano le considerazioni svolte sopra per ribadireche la Corte d’Appello di Catania ha correttamente individuato gli oneri diprova a carico delle parti in causa in relazione alle domande ed eccezionisvolte, riconoscendo a carico del professionista, il cui inadempimento èstato prospettato come in relazione causale con i vizi in concretoriscontrati (non più in contestazione quanto ad esistenza ed entità),l’onere di dimostrare di aver diligentemente svolto la prestazione a suocarico.I rilievi del ricorrente in ordine alla difficoltà di prova quanto allacontinuità della presenza in cantiere e all’esercizio del controllo continuo equotidiano sul cantiere durato due anni, anche in considerazione dellaristrutturazione simultanea dei tre edifici condominiali, non sonosignificativi per l’individuazione degli oneri probatori e non rendevanoimpossibile la prova in capo all’onerato ma spostano la valutazione sulmerito e cioè sulla verifica, in concreto, dello svolgimento dei compiti delprofessionista nel contesto dell’opera appaltata, sottoposta alla suavigilanza, tenendo conto della complessità dell’intervento da realizzare,delle particolari attività causative dei vizi lamentati e dell’articolarsi degliobblighi di vigilanza e di controllo del direttore dei lavori rispetto ad essenell’ambito della prestazione professionale assunta.Numero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026Il discorso si sposta, quindi, sulla interpretazione e valutazione delmateriale istruttorio che è prerogativa dei Giudici del merito e che puòessere censurata in sede di legittimità nei limiti di cui all’art. 360 co. 1 n.4(in ipotesi di motivazione omessa o apparente, in violazione del minimocostituzionale richiesto dall’art. 111 Cost.) o di cui all’art. 360 co. 1 n. 5c.p.c., circa il mancato esame di un fatto decisivo per la risoluzione dellacontroversia (cfr., al riguardo, per tutte, Cass. a SU n. 8053/2014).3. Il terzo motivo di critica censura ancora la sentenza d’appello sottoil profilo della sua nullità, per violazione e/o falsa applicazione degliartt. 40 e 41 c.p. in relazione agli artt. 1218, 1669 e 2055 c.c., inrelazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., avendo la Corte di Appello di Cataniaviolato e/o falsamente applicato i principi in tema di nesso di causalità inmerito alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del direttoredei lavori .Il ricorrente ribadisce che allegare l’inadempimento non significacomunque allegare anche il danno-evento, che potrebbe esserericonducibile ad una causa diversa dall’inadempimento prospettato e chedeve essere provato dal creditore, non avendo di per sé la violazione delleregole professionali da parte del soggetto debitore della prestazionel’esistenza di difetti non comporta necessariamente l’esistenza di un nessoeziologico tra questi e l’inadempimento: l’onere di dimostrare lasussistenza di una connessione causale è a carico del creditore e quindi,nel caso di specie, del [OSCURATO:PERSONA] che, nella prospettazione del ricorrente,non lo avrebbe adempiuto prima di tutto in ragione del fatto che lapretesa omissione della necessaria vigilanza da parte del professionistasarebbe stata del tutto inventata, perché mai allegata. La sentenzaoggetto di ricorso sarebbe pertanto illegittima nella parte in cui affermacome dimostrata l’esistenza del nesso di causalità tra un mai allegatoNumero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026inadempimento e i vizi riscontrati in sede di accertamento tecnicopreventivo.3.1. Anche questo motivo è infondato.La Corte d’Appello di Catania ha ritenuto che, rimasta insuperata la presunzione di inadempimento del direttore dei lavori (in ordineall’obbligazione di diligente svolgimento dei suoi compiti di altasorveglianza) , sussiste la sua corresponsabilità per gli stessi gravidifetti accertati, stante la piena configurabilità del necessario nesso dicausalità tra tale inadempimento e i danni subiti dal Condominiocommittente in conseguenza di tali difetti , evitabili con la dovutadiligenza professionale del direttore dei lavori, che ha peraltro emesso icertificati di pagamento e la relazione sul conto finale dei lavori,presupponenti l’effettiva conformità dei lavori al progetto, esclusa invecedalle risultanze processuali .La Corte di merito ha, quindi, valorizzato l’inadempimento delprofessionista alla obbligazione di diligente svolgimento dei suoicompiti di alta sorveglianza - allegato, per quanto sopra detto, dalcommittente, considerato dal Giudice d’appello con riguardo al controllodella realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e alla verifica periodicadei lavori eseguiti e rispetto al quale [OSCURATO:PERSONA] non ha provatol’adempimento -, l’esistenza dei vizi riscontrati in sede di accertamentotecnico preventivo nelle opere eseguite da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., larelazione causale riconoscibile tra il comportamento inadempiente delricorrente e i vizi degli interventi eseguiti dall’appaltatrice, alla cuiverificazione ha significativamente contribuito anche l’omissione dellanecessaria vigilanza sull’esecuzione delle opere da parte del direttoredei lavori - che aveva pure svolto le attività necessarie per l’effettuazionedei pagamenti, compresa la relazione sul conto finale dei lavori, tutteesclusa in concreto all’esito dell’accertamento tecnico esperito -.Numero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026Riconfermate le considerazioni sopra svolte sulla corretta allegazionedell’inadempimento del professionista e sulla esatta identificazione deglioneri di prova a carico delle parti - si richiama anche Cass. n. 9969/2025sulla rilevanza autonoma delle diverse condotte causative dell’unicodanno, ex art. 2055 c.c. e sulle conseguenze in materia di nesso dicausalità -, si rileva che la Corte di merito ha affermato non solo che erapresunto l’inadempimento -rectius, che il professionista non avevadimostrato di essere stato adempiente - e che era stata in concretotecnicamente riscontrata l’esistenza dei vizi in sede di accertamentotecnico preventivo, ma ha affermato, previo accertamento della stessa, lasussistenza della relazione causale - non solo tra l’attività dell’appaltatrice,ma - anche tra l’omissione della necessaria vigilanza che avrebbe dovutoesercitare [OSCURATO:PERSONA] e i vizi accertati, sottolineando come lo stessoavesse emesso i certificati di pagamento e provveduto a redigere larelazione sul conto finale che presupponevano l’effettiva conformità deilavori al progetto, esclusa invece dalle risultanze processuali.4. Il quarto motivo deduce la nullità della sentenza impugnata inrelazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (vizidi esecuzione posti in essere dall’appaltatore esclusi dalle competenze deldirettore dei lavori) .In via subordinata, il ricorrente prospetta che i vizi nell’esecuzione deilavori posti in essere dall’appaltatrice rientrano in tipologie che sarebberoal di fuori della competenza del direttore dei lavori, trattandosi di cattiveed erronee esecuzioni delle opere - come già rilevato dal Tribunale diSiracusa e come emergente dalla relazione che ha concluso l’accertamentotecnico preventivo -. A parte le opere di impermeabilizzazione, i viziriscontrati consistevano: nella fessurazione dell’intonaco sui parapettidelle terrazze , conseguenza di un ripristino molto superficiale delleopere in cemento armato senza posa in opera di alcun elementoNumero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026consolidante ed elastico tale da ricostituire la continuità della superficie;nella fessurazione e distacco degli intonaci sugli intradossi dei ballatoi enei frontalini degli stessi, dovuta all’assenza di una corretta asportazionedella ruggine dell’armatura con spazzolatura della stessa e dall’assenza deltrattamento successivo con malta passivante. Si sarebbe trattato dioperazioni manuali rientranti nella esecuzione libera ed autonomadell’appaltatore ed estranee alla direzione dei lavori, come confermerebbeil fatto che non tutte le parti di intervento presentavano vizi. La presenzadi difetti dell’opera potrebbe essere addebitata al direttore dei lavori soloquando derivi da inosservanza dei suoi doveri di sorveglianza, i quali noncomprenderebbero le operazioni più semplici e di mera esecuzione posti inessere dall’appaltatore (salvo che sia eliminata, nel contratto di appaltoogni sua autonomia: ma non è il caso di specie). Il direttore dei lavoridovrebbe cioè vigilare sulle attività rispetto alle quali le sue direttive e lapresenza del medesimo hanno una valenza, non anche sulle operazionimanuali che dovrebbero rientrare nel patrimonio delle conoscenzedell’appaltatore e dei suoi operai e per le quali alcun tipo di direttivasarebbe necessario. I danni emersero del resto solo dopo cinque anni dallaconsegna.4.1. Il motivo è inammissibile.Il ricorrente individua come fatto omesso, discusso, di caratteredecisivo, i vizi di esecuzione posti in essere dall’appaltatore esclusidalle competenze del direttore dei lavori : ma quella che il ricorrentevuole evidenziare non è l’omessa considerazione di un fatto storico - il fatto omesso deve consistere in un fatto storico precisamenteindividuato: cfr., per tutte, Cass. a SU n. 8053/2014, alla quale si sonoadeguate tutte le pronunce successive-, ma l’interpretazione e valutazionedella rilevanza da attribuire ai vizi riscontrati operata dalla Corte di meritonel complesso degli elementi istruttori acquisiti per escludere valenza, aiNumero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026fini della responsabilità da inadempimento del professionista, al caratterein sé elementare delle operazioni erroneamente eseguite dall’appaltatrice.La Corte d’Appello di Catania ha considerato i vizi riscontrati nell’opera-anche quelli sopra riportati sono elencati alle pagg. 8 e 9 dellamotivazione della sentenza -, non considerando autonomamente per lavalutazione della natura elementare degli interventi le singole operazionidescritte ma il loro complesso, sul presupposto che l’alta sorveglianzadelle opere propria del direttore dei lavori, pur non richiedendo unapresenza continua e giornaliera in cantiere, comporta comunque ilcontrollo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e, pertanto,l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite econtatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, se sono state osservatele regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. Inparticolare, tra i compiti del direttore dei lavori (di cui non risultacomprovato l’effettivo adempimento) rientrano la segnalazione dellesituazioni anomale riscontrate e l’adozione degli accorgimenti volti agarantire che l’opera risulti immune da difetti costruttivi, nonchél’emanazione delle disposizioni e delle istruzioni che si rilevino necessarieaffinché l’opera venga realizzata conformemente alle aspettative delcommittente, nonché a verificarne l’ottemperanza da parte dei soggetti aiquali esse sono indirizzate .La Corte di merito è, quindi, partita dalla concretezza dei viziriscontrati ed ha ritenuto, nell’esercizio di un’attività valutativa delcomplesso delle emergenze istruttorie volta alla decisione, che,nonostante essi fossero la conseguenza di operazioni esecutive noncomplesse, denotassero nel loro insieme la totale assenza di verificheperiodiche sull’andamento dei lavori nella loro globalità, pretendibile daldirettore dei lavori, e quindi non ne permettessero l’esonero daresponsabilità - non discostandosi dalle indicazioni emergenti dallagiurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. n. 7336/2019, Cass. n.Numero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/202627045/2024, Cass. n. 9572/2024, Cass. n. 2913/2020, Cass. n.10728/2008 -.In concreto, i singoli vizi sono stati perciò tenuti in considerazionenella loro materialità ma, nell’ambito del contesto dell’istruttoria esperita,la Corte di merito non ha ritenuto che la semplicità esecutiva delleoperazioni nel cui ambito erano emersi esonerasse il direttore dei lavoridall’obbligo di vigilanza nei termini sopra esposti.Alla luce delle considerazioni svolte, il motivo si pone al di fuoridell’ambito di operatività del disposto dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. e mirapiù propriamente a provocare, ma inammissibilmente in sede dilegittimità, una rinnovazione dell’attività di interpretazione e valutazionedel materiale probatorio operata dal Giudice di merito, al fine di ottenerneuna valorizzazione diversa, coerente con le tesi del ricorrente.5. Con il quinto motivo di critica [OSCURATO:PERSONA] si duole della Nullitàdella sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti (l’impermeabilizzazione degli aggetti dicoronamento degli edifici condominiali non era oggetto di contratto diappalto) .;Si deduce che nella sentenza impugnata non si esamina totalmenteil fatto che la ristrutturazione degli aggetti del coronamento dei tre edificiche compongono il [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” non era prevista nelcontratto di appalto del 23.3.2001 e nel computo metrico ad essoallegato . Questo fatto omesso sarebbe decisivo perché, se i lavoriindicati non dovevano essere eseguiti, non potevano nemmeno essereconteggiati e non potevano fondare alcun tipo di responsabilità in capo aldirettore dei lavori. La mancata ricomprensione dei lavori nel contratto diappalto emergerebbe dalla relazione tecnica redatta in sede diaccertamento tecnico preventivo, ove si legge che l’impermeabilizzazione delle pensiline non è un intervento compresoNumero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026nel computo metrico estimativo presente agli atti, ma un intervento che siritiene necessario onde poter ripristinare a regola d’arte le opere .5.1. Il motivo di ricorso presenta profili di inammissibilità ed è,comunque, infondato.Richiamate le considerazioni svolte nell’esaminare il precedente motivodi ricorso sull’individuazione del fatto omesso rilevante ex art. 360co. 1 n. 5 c.p.c., si osserva che il ricorrente: deduce l’estraneità dei lavoridi cui si discute rispetto al contratto di appalto non dall’interpretazione delcontenuto di questo ma dalle considerazioni svolte in sede diaccertamento tecnico preventivo dal Tecnico nominato; non riporta,nemmeno in sintesi, il contenuto del contratto di appalto né indica daquale clausola o da quale parte di esso si desuma la mancataricomprensione dei lavori descritti nell’intervento di ristrutturazione degliedifici condominiali appaltato dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;rileva, inoltre, di aver evidenziato l’estraneità dei lavori nella comparsa dirisposta per il primo grado e poi nella comparsa conclusionale in appello,senza nulla dire sulla decisione del primo Giudice al riguardo e sullariproposizione della questione nel giudizio di appello, che avrebbe dovutoessere effettuata ai sensi dell’art. 346 c.p.c. nella comparsa di risposta -essendo stato [OSCURATO:PERSONA] totalmente vittorioso in primo grado -.Agli evidenti profili di inammissibilità, ex art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c., cheil motivo presenta, si aggiunge che: risulta dalla sentenza d’appello che ilTribunale di Siracusa aveva considerato responsabile l’impresaappaltatrice anche per i vizi che, nella parte intradossale dell’aggetto dicoronamento della terrazza, … sono la conseguenza della non adeguataimpermeabilizzazione dell’estradosso - così a pag.9 della sentenzaimpugnata -; la Corte di merito ha deciso in modo conforme alla sentenzadi primo grado quanto all’identificazione dei vizi operata dal primo Giudicee all’attribuzione della responsabilità per la loro esecuzione all’impresaNumero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026appaltatrice, considerandoli quindi rientranti nell’ambito del contrattoconcluso tra la stessa e il [OSCURATO:PERSONA].Ne consegue che la Corte di appello - e, prima, il Tribunale - non haomesso di considerare che il Tecnico d’Ufficio aveva sollevato dubbi sullaricomprensione dell’intervento nel contratto di appalto ma, attribuendo laresponsabilità all’impresa esecutrice per lo stesso intervento, maleseguito, ha considerato implicitamente, nello svolgimento di un’attivitàinterpretativa del contratto che compete al Giudice e non al consulentetecnico d’ufficio (al quale quindi non era necessario rispondere), che dettointervento facesse parte delle opere appaltate - che, in quanto relativeall’impermeabilizzazione, non potevano essere certamente considerateprive di rilevanza esecutiva, a prescindere dalle caratteristiche dellesingole fasi di lavoro: si richiamano le pronunce sopra indicate e, inparticolare, Cass. n. 9572/2024 -.Le considerazioni svolte sono sufficienti a giustificare il rigetto delmotivo in esame, senza necessità di ulteriori approfondimenti.6. Il sesto motivo di censura della sentenza impugnata è riferito all’art.360, n. 4, c.p.c. e lamenta la nullità della sentenza e del procedimentoper violazione dell’art. 345 c.p.c. Si allega che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva svolto nel giudizio diprimo grado alcuna domanda nei confronti del direttore dei lavori e, diconseguenza, il quarto motivo di appello incidentale proposto dallasocietà, volto a contestare l’esclusione di responsabilità in capo a LuigiMessina all’esito del giudizio di primo grado, non avrebbe potuto essereutilmente esaminato per il divieto derivante dall’art.345 c.p.c.6.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.La Corte d’Appello di Catania ha accolto l’appello principale delCondominio [OSCURATO:PERSONA] , volto a fondare la responsabilitàrisarcitoria anche di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di direttore dei lavori neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] committente; la Corte ha ritenutoNumero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026 conseguentemente fondato anche lo specifico motivo dell’appelloincidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (formulato nei confronti di MessinaLuigi), con il quale, in via subordinata, la stessa società censura parimentiil capo dell’impugnata sentenza che ha escluso la corresponsabilità solidaledel direttore dei lavori .La qualificazione come appello incidentale della doglianza della societàappaltatrice in ordine al mancato riconoscimento della corresponsabilitàsolidale del direttore dei lavori non si ritiene, però, che sia statacorrettamente effettuata dal Giudice d’appello.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva svolto alcuna domanda neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e non aveva chiesto, in particolare, alcunaripartizione delle rispettive responsabilità nei confronti del Condominiocommittente; in ogni caso, la condanna al risarcimento dei danni anche diLuigi Messina non avrebbe in alcun modo diminuito la responsabilitàrisarcitoria dell’impresa per l’intero ma avrebbe aggiunto un ulterioreobbligato a favore del [OSCURATO:PERSONA] creditore.La doglianza per il mancato riconoscimento della responsabilitàanche in capo al direttore dei lavori non era pertanto fondata su unaposizione di soccombenza rispetto a [OSCURATO:PERSONA] ma su un interesse difatto a concorrere per lo stesso importo assieme ad un altro debitore neiconfronti dell’unico creditore, il [OSCURATO:PERSONA].In concreto, con la critica al decisum del Tribunale di Siracusa inordine alla esclusione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. ha semplicemente aderito, in via subordinata per il casodi mancato accoglimento dei motivi di appello incidentale volti acontestare l’esistenza di responsabilità a proprio carico, al motivo diappello principale proposto dal [OSCURATO:PERSONA], senza far valere posizioniproprie rispetto al direttore dei lavori - mai azionate in giudizio -.Poiché dalla qualificazione come appello incidentale dell’adesionedell’impresa all’appello principale del [OSCURATO:PERSONA] quanto al riconoscimentoNumero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026di responsabilità risarcitoria in capo al direttore dei lavori, non è derivataconseguenza alcuna nemmeno in punto spese, è sufficiente correggere lamotivazione della sentenza impugnata al riguardo, nel senso della nonqualificabilità come appello incidentale del quarto motivo di critica diGenerale [OSCURATO:SOCIETA]. quanto alla corresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA]:la società ha sostanzialmente aderito all’appello principale proposto dalCondominio [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].7. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.8. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come in dispositivo nei rapporti tra le particostituite; nulla deve essere disposto quanto alla posizione di [OSCURATO:SOCIETA]., rimasta intimata.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per laproposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese processuali relative al presente giudizio dilegittimità a favore del [OSCURATO:PERSONA] di Catania, inpersona dell’amministratore pro tempore, liquidate in complessivi €6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi nella misura di € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi ivae cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Numero registro generale 14771/2021Numero sezionale 3047/2025Numero di raccolta generale 8213/2026Data pubblicazione 02/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 11 dicembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteTiziana [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08213/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris