CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09572/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] LAVORI dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 11 / 03/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 14687 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 14687del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, Lo- renzo Mazzola rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 78B03 G999O) -ricorrente- controricorrente al ricorso incidentale - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Leonardo(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54A04 G131E ) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55M31 F949G) -controricorrente- ricorrente in via incidentale - [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 01333250320 ), in persona de i le- gali rappresentant i pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (CF: CLMMHL 64S30 E885X ) -controricorrenti- nonché ZOTTI Giuseppe (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 58A25 B542K) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2154/2020, pubblicatain data 25 novembre 2020; Ric. n. 14687/2021 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 16 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’11 marzo 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.– dopo lo svolgimento di un pro- cedimento di accertamento tecnicopreventivo ai sensi dell’ art.696 bis c.p.c. – ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo progettistae direttore dei lavori e il secondo esecutore materiale delle opere di costru- zionedi due immobili destinati a civile abitazione da essa com- missionate; ha chiestoil risarcimento dei danni subiti in conse- guenza di vizi di costruzionedei manufatti realizzati. [OSCURATO:PERSONA]- pieri, contestando il fondamento delle domande proposte nei suoi confronti,ha proposto domanda riconvenzionale per otte- nere il saldo delle proprie competenzeprofessionali e d ha, co- munque, chiamato giudizio la propria assicurat rice della re- sponsabilità civileAllianz [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) per essere garantito in caso di soccombenza. Il Tribunale di Prato, rigettate le domande proposte nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA], ha parzialmente accolto quelle propo- ste nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] , che ha condannato al paga- mento dell’importo di € 115.093,59 in favore della società at- trice; ha rigettato, invece, siala domanda riconvenzionale del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società attrice , sia la sua do- manda di garanzia nei confronti della propria assicuratrice della responsabilità civile. La Corte d’appello di Firenze, pronunciando sugli appelli propo- stidal [OSCURATO:PERSONA], in via principale, e dalla [OSCURATO:PERSONA]- zola S.r.l., in via incidentale,in riforma della decisione di primo grado, ha integralmente rigettato ogni domandaanche nei con- fronti del [OSCURATO:PERSONA] ed ha accolto la domanda riconvenzionale di quest’ultimo, confermandoil rigetto delle domande proposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della domanda di garanziapro- posta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].. Ric. n. 14687/2021 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 16 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA], che propone, a sua volta, ricorso incidentale, sulla base di due motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. r esiste , con ulteriore controricorso , sia al ricorso principale che al ricorso incidentale. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimat o Zotti. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Ricorso principale 1.1I primi due motivi del ricorso principale – aventi ad oggetto la responsabilità professionale del direttore dei lavori – sono logicamente e giuridicamente connessi e possono, quindi, es- sere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati. Con il primo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applica- zione di norme di dirittoex art. 360 c.p.c. n. 3, in relazione agli artt. 2229, 2230, 1176 comma 2 c.c.». La società ricorrente contesta la decisione impugnata«per aver ritenuto, il giudice di merito, che la mancata posa di una guaina impermeabilizzante in corrispondenza delle fondazioni di un edificio da realizzare in corrispondenza di una falda acquifera rappresenti una operazione di natura elementare imputabile esclusivamente all’impresa esecutrice e che non sia addebita- bile, invece, al direttore dei lavori un difetto di diligenza per non aver fornito direttive a riguardo o, comunque, per non aver vi- gilato e rilevato tale problematicain corso d’opera». Ric. n. 14687/2021 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 16 Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa appli- cazione di norme di dirittoex art. 360 c.p.c. n. 3, in relazione agli artt. 2229, 2230, 1176 comma 2 c.c., nonché all’art. 24 del D.P.R. 380/2001». La società ricorrente contesta la decisione impugnata«per aver ritenuto, il giudice di merito, che il direttore dei lavori, qualora la committenza svolga un ruolo attivo nell’esecuzione delle opere edili anche attraverso la nomina di un proprio direttore di cantiere, debba essere sollevato da ogni responsabilità per quanto attiene alla fase dell’esecuzione dei lavori, dovendo ri- spondere solo di eventuali errori progettuali». 1.2Si premette che la corte d’appello ha accertato, in fatto, che i vizi(risalita di umidità) riscontrati negli immobili realizzati su commissione della società attrice, causa dei danni lamentati da quest’ultima, sonoimputabili ad una tecnica costruttiva non idonea. Precisamente,tali vizi si sono verificati perché « non era stata realizzata alcuna protezione della platea di fondazione, esatta- mente dell’intradosso\estradosso del solaio di fondazione e delle tramezzature interne per evitare la risalita di umidità, uti- lizzando idonee tecniche costruttive (una idonea guaina protet- tiva antiumido)». Nella stessa sentenza impugnata si precisa, in proposito, che «il CTU ha però rilevato che in assenza di un registro di cantiere non si possiedono elementi documentali per stabilire se tali di- fetti costruttivi ab origine derivassero da carenze di direttive tecniche da parte del D.L., da errori dell’impresa esecutrice in fase di posa in opera dei materiali, o siano invece ascrivibili esclusivamente a scelte operate dalla committenza che curava di persona l’acquisto dei materiali impiegati nella costruzione dei fabbricati così come prescritto nel contratto con la ditta ese- cutrice Zotti». Ric. n. 14687/2021 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 16 Sulla base di tali premesse, la corte d’appello haaffermato che: a) «la necessità di stendere una guaina protettiva su una platea di un edificio realizzato su una falda acquifera freatica costitui- sce una tecnica elementare del buon costruire imputabile in astratto all’impresa»; b) «l’impresa Zotti ha effettivamente agito sotto direttive stringenti della Edilcostruzioni trattandosi, documentalmente, e in forza delle prove acquisite, di un ap- palto “a regia”»; c) «la Edilcostruzioni era tenuta all’acquisto della guaina protettiva»; d) «i tre soggetti coinvolti nella vi- cenda –il direttore lavori, la Zotti, esecutrice delle opere strut- turali e l’impresa committente - hanno interagito tra loro con una modalità che vedeva senz’altro protagonista di tutte le scelte che implicavano costi per la committente, nel senso della preponderante direzione dell’impresa Edilcostruzioni». Ne ha fatto discendereche la società committente « s cegliendo di operare una soluzione più economica per sé stessa, decli- nando un’elementare regola tecnica del buon costruire (di cui essa era e doveva essere consapevole in quanto sostanzial- mente costruttrice in proprio delle villette) si è assunta al con- tempo in proprio il rischio che il lavoro non rispondesse alle regole dell’arte quindi né può invocare omissioni della Zotti né omissioni del Direttore dei Lavori, in quanto questi, anche usando la vigilanza in concreto giorno per giorno del cantiere, se il direttore di cantiere (propagazione della committente) aveva scelto di omettere di far posare la guaina protettiva non fornendola, non è dimostrabile che la direttiva impartita dal D.L. avrebbe sortito l’effetto contrario»; ciò in quanto «il diret- tore dei lavori costituisce un organo di controllo di una impresa appaltatrice che agisce in piena autonomia e raccorda attra- verso il direttore di cantiere le esigenze dell’impresa con la committenza. Ma, se, come nel caso di specie, era la stessa committenza ad ingerirsi nella costruzione dell’immobile ivi operando attraverso la scelta e l’acquisto della tipologia dei Ric. n. 14687/2021 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 16 materiali e attraverso le direttive stringenti del direttore di can- tiere, è del tutto evidente che il Direttore dei lavori non possa rispondere di scelte operative fatte dalla stessa committenza, ma solo ed eventualmente di errori di progettazione che hanno determinato problematiche costruttive». 1.3La decisione impugnata non risulta conforme ai principi di diritto che disciplinano l’oggetto della prestazione professionale che assume il direttore dei lavorinei confronti del committente e la sua conseguente responsabilità per vizi o difformità dell’opera da realizzare ; essa è , inoltre, insanabilmente con- traddittoria sul piano logico prima ancora che giuridico. 1.3.1Sotto il primo dei profili appena indicati, va nno ribadit i i consolidati principi di diritto enunciati da questa Corte – che sono, per la verità,richiamati e sembrano condivis i, in astratto, anche dalla corte territoriale nella sentenza impugnata – se- condo i quali «in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chia- mato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’im- piego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le pro- prie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativa- mente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il com- mittente – preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”; rientrano pertanto nelle obbligazioni del di- rettore dei lavori l’accertamento della conformità sia della pro- gressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi; pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che Ric. n. 14687/2021 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 16 ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al ri- guardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’ap- paltatore ed, in difetto, di riferirne al committente» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15255 del 20/07/2005, Rv. 582747 –01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4366 del 27/02/2006, Rv. 587542 –01, in cui si specifica altresì che «l’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giorna- liera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura ele- mentare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sua varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di ve- rificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli or- gani tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corri- spondenza dei materiali impiegati», in un casorelativo proprio ad infiltrazioni d ’ acqua risalenti per capillarità dal sott osuolo, che ha condotto allaconferma del la sentenza di merito con la quale era stata riconosciutala responsabilità del professionista, essendo risultato che il fenomeno derivava da cattiva qualità dei materiali e omessa posa in opera di prodotti impermeabiliz- zanti, nonostante le previsioni contrattuali;conf.: Sez. 2, Sen- tenza n. 16361 del 24/07/2007;Sez. 2, Sentenza n. 10728 del 24/04/2008, Rv. 603056 – 01 ; Sez. 2, Sentenza n. 8700 del 03/05/2016, Rv. 639746 –01, in cui si precisa che «il principio dell’esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini, quale “nudus minister”, non si applica al direttore dei lavori, per le sue peculiari capacità tecniche»; Sez. 2, Ordinanza n. 2913 del 07/02/2020, Rv. 657092 -01). Risulta, inoltre , di intuitiva eviden za che la posa in opera ( o meno) di una guaina protettiva sulla platea di fondazione dell’edificio e sui tramezzi internidi un edificio non è certamente una operazione elementare sempre e comunque Ric. n. 14687/2021 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 16 indefettibilmente connaturata alle regole dell’arte, ma è og- getto diuna opzione alternativa di tecnica costruttiva che im- plica, in generale –e,in particolare , implicava nel caso di specie –una scelta di carattere tecnico-professionale, da operarsi in base alle caratteristiche degli edificida realizzare e d alle carat- teristiche (anche geologiche)del sottostante terreno . Tale scelta certamente rientra nella competenza del dire ttore dei lavorie costituisce oggetto della sua obbligazione profes- sionale, che consiste, tra l’altro, nel disporre l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi. Ciò, del resto, emerge dalla stessa sentenza impugnata. La corte d’appello afferma espressamente che la necessità dell’applicazionedi una guaina protettiva sulla platea di fonda- zione e sui tramezzi internidegli edifici in costruzione derivava, nella specie, dalla circostanza che tali edifici si trovavano su una falda acquifera freatica: essa, quindi, implicitamente , ma inequivocabilmente, dà atto che non si trattadi una operazione di natura elementare indefettibilmente connaturata alle regole dell’artee della tecnica di costruzione, ma di una opzione con- seguentead una specifica valutazione delle peculiarità della si- tuazione dei luoghi,di carattere tecnico-scientifico , che , come tale,rientra a pieno titolo nella competenza professionale del direttore dei lavori. Anche le conclusioni della relazione del consulente tecnico di ufficio,espressamente richiamate nella motivazione della sen- tenzaimpugnata, depongono nel medesimo senso . Il consulente, nell’indicare le possibili cause dell’errore tecnico che aveva determinato i vizi costruttivi dei manufatti,ha infatti ipotizzato, in primo luogo, proprio una possibile “carenza di di- rettive tecniche da parte del direttore dei lavori”, pur non es- sendo in grado di escludere (in mancanza del registro di can- tiere) che vi fosse stato, invece, un errore dell’impresa Ric. n. 14687/2021 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 16 esecutrice dei lavori in fase di posa in opera ovvero che fosse intervenuta una deliberata scelta contraria della committenza. È, peraltro,evidente che tali due ultime ipotesi (errore esecu- tivo da parte dell’impresa o deliberata scelta contraria della committenza), nell’ottica fatta propria dal consulente, presup- pongono entrambe, in ipotesi,l’avvenuta emanazione delle do- vute direttive tecniche da parte del direttore dei lavoriin ordine alla necessità di applicazione della guaina protettiva e sono en- trambe riferite alla eventuale mancata applicazione , in con- creto,di tali direttive da parte dell’impresa esecutrice o della committenza. In definitiva, dunque, non può in alcun modo dubitarsi che fosse compito del direttore dei lavori impartire al direttore di cantiere ed all’impresa esecutricedegli stessi l’espressa diret- tiva tecnica relativa alla necessità di applicare una guaina pro- tettivasul solaio di fondazione e sui tramezzi interni dei fabbri- catiin costruzione , in considerazione delle peculiarità della si- tuazione dei luoghi(e, deve aggiungersi, di verificare successi- vamente che detta guaina fosse stata effettivamente e corret- tamente applicata), eventualmente correggendo una diversa indicazione del direttore di cantiere o della stessa società com- mittente in proposito. Inoltre, in caso di mancata conformazione a tale direttiva dell’impresa esecutrice dei lavori o di omesso acquisto dei ne- cessari materiali da parte della stessa committente, era comun- que onere del direttore dei lavori farlo rilevare espressamente e,finanche, dispo rre , in mancanza, la sospensione dei lavori stessi (ovvero rifiutarsidi proseguire ne l proprio incarico ) . La decisione impugnata è, pertanto, certamente viziata da falsa applicazione dei principi di diritto in tema di responsabilità pro- fessionale del direttore dei lavori conseguente a vizi o difformità dell’operada realizzare, nella parte in cui è stato ritenuto che non fosse necessario che lo stessofornisse una siffatta specifica Ric. n. 14687/2021 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 16 direttiva tecnicae che, al contrario, la scelta in ordine alla ne- cessità di applicare o meno la guaina protettiva sulla platea di fondazione e sui tramezzi interni, costituendouna “tecnica ele- mentare del buon costruire”,fosse in realtà (almeno in astratto) una operazione elementare e marginale, imputabile esclusiva- mente all’impresa esecutrice de i lavori , mentre il direttore dei lavori poteva rispondere esclusivamente di eventualierrori di progettazione. 1.3.2Sotto il secondo dei profili più sopra indicati, risulta, poi, evidentela contraddittorietà logica d ell’affermazione della corte territoriale per cui sarebbe da escludere la responsabilità del direttore dei lavori per avere omesso di impartire la corretta direttiva tecnica sulla necessità di applicare una guaina protet- tiva alla platea di fondazioneed ai tramezzi interni degli edifici in costruzione,per non essere “dimostrabile ” che, se anche lo avesse fatto, tale direttiva sarebbe stata seguita e non disat- tesa dalla committente, anche per il tramite del direttore di cantiere, emanazionedella medesima. L’affermazione è apoditticae contraddittoria: non sono indicati concreti elementi che avrebbero potuto indurre a ritenere che le direttive tecniche impartite dal direttore dei lavori, nel caso di specie,non sarebbero state seguite da ll’impresa esecutrice e/o sarebbero state addirittura deliberatamente disattese dalla committente ( mentre, al contrario, deve presumersi che , di norma, laddove il committente nomini un direttore dei lavori, le direttive impartite da quest’ultimoal fine di garantire la corretta realizzazione dell’opera, senza vizi costruttivi, siano poi rego- larmente seguiti). In ogni caso, come già chiarito, nel caso in cui le direttive tec- niche da lui impartite non vengano correttamente seguite , il direttore dei lavoriha certamente la facoltà e, al tempo stesso, l’onere di farlo espressamente rilevare, sospendendo la prose- cuzione delle opere fino a che l’impresa esecutrice e la Ric. n. 14687/2021 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 11 di 16 committenza non vi si conformino, ovvero finanche di rifiutarsi eventualmente di proseguire nella propria prestazione profes- sionale. 1.4In definitiva, la corte d’appello, pur avendo enunciato cor- rettamente i principi di diritto che regolano le obbligazioni pro- fessionali del direttore dei lavori e la suaresponsabilità conse- guente a vizi o difformità dell’opera appaltata, in base ai quali tale responsabilità sussiste in caso di omessa emanazionedelle direttive tecniche relative alla modalità di realizzazione delle opere e va invece esclusa per gli aspetti materiali marginali e meramente operativi dell’esecuzione delle stesse,ha poi erro- neamente applicato tali principi, escludendo la responsabilità del direttore del lavori convenuto nel presente giudizio in un caso che rientrava nella prima ipotesi e non nella seconda. Poichéla scelta di applicare o meno una guaina protettiva sulla platea di fondazione e sui tramezzi internicostituisce una op- zione valutativa di carattere tecnico che deve essere certa- mente oggetto di una direttiva espressa e specifica da parte del direttore dei lavori, l’onere di provare che tale direttiva fosse stata, nel caso di specie,effettivamente impartita, cioè che la prestazione contrattuale dovuta erastata correttamente adem- piuta, ricadevasullo stesso direttore dei lavori, quale obbligato alla prestazione contrattuale:sotto tale aspetto, anche l’even- tuale mancanza di precise indicazioniin proposito nel registro di cantiereavrebbe dovuto risolversi in suo danno. D’altra parte, l’eventuale mancata emissione di tale direttiva non avrebbe potuto essere ritenuta, del tutto illogicamente , come una prova della inutilità della stessa; al contrario, tale omissionenon solo costituisce di per sé un inadempimento de l direttore dei lavori alla propria obbligazione professionale ma fa, altresì, presumere che lo stesso possa avere avallato una eventuale diversa e contraria indicazionedella committenza e/o Ric. n. 14687/2021 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 12 di 16 non abbia diligentemente verificato la corretta osservanza delle proprie indicazioni da parte dell’impresa esecutrice dei lavori. Applicando i principi di diritto che essa stessa aveva in astratto enunciato,la corte territoriale avrebbe , in realtà, dovuto accer- tare,ai fini della valutazione della responsabilità professionale del direttore dei lavori convenuto nel presente giudizio , se, in concreto, quest’ultimoavesse effettivamente fornito la prova di avere impartito la corretta direttiva tecnica in ordine alla ne- cessità di applicarela guaina protettiva alla platea di fondazione e ai tramezzi interni degli edifici in costruzione ( prova il cui onere grava evidentemente su di lui, quale soggetto tenuto al corretto adempimento della propriaobbligazione professionale) e, solo in caso affermativo, avrebbe dovuto considerare se, no- nostante ciò, tale direttiva fosse stata volontariamente disat- tesa dalla committente che, eventualmente, non proced endo all’acquisto della guainadi cui era stata disposta l’applicazione (come previsto per contratto ) , aveva di fatto impedito anche all’impresa esecutricedi darvi seguito. A taliaccertamenti dovrà , quindi, provvede rsi in sede di rinvio , previa cassazione della decisione impugnata con riguardo alla domanda proposta dalla società attrice nei confronti del Mastro- pieri. 1.5Con il terzo motivo del ricorso principale si denunzia « Vio- lazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. n. 3, in relazione agli artt. 1655, 1658, 1661, 1662 e 1663 c.c.». La società ricorrente contesta la decisione impugnata «per aver ritenuto, il giudice di merito, sussistenti nel caso di specie i pre- supposti di un c.d. appalto a regia e, quindi, per la qualifica- zione dell’impresa esecutrice nel senso di mero nudus minister della committenza (con conseguente esclusione di una sua re- sponsabilità), sebbene i fatti ritenuti accertati e provati, come Ric. n. 14687/2021 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 13 di 16 richiamati nella sentenza impugnata,non siano idonei a confi- gurare una tale fattispecie normativa». Il motivodi ricorso in esame – che ha ad oggetto la domanda proposta dalla società attrice nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] , titolare dell’impresa esecutrice materiale dei lavori – è infon- dato. La corte d’appello, sulla base della valutazione delle condizioni contrattuali (in cui era, tra l’altro, riservato al committente di introdurre ogni possibile variante al progetto, nonché di sce- gliere, acquistare e fornire all’impresa i materiali necessari) e di tutti gli ulteriori elementi di prova disponibili (tra i quali la nomina di un direttore di cantiere che costituiva “diretta ema- nazione” della stessa società committente), ha ritenuto che, nella specie, non fosse ravvisabile un vero e proprio contratto di appalto, ma una “mera prestazione di manodopera”, in quanto l’esecutore dei lavori era in concreto soggetto alle diret- tive stringenti della società committente, anche per il tramite del direttore di cantiere, sua diretta emanazione, al punto da non avere alcuna effettiva autonomia operativa. Si tratta di un accertamento di fatto relativo all’interpretazione della volontà contrattuale e al concreto atteggiarsi dei rapporti tra la committente (anche per il tramite del direttore di cantiere da questa nominato)e l’esecutore dei lavori . Tale accertamento di fatto risulta fondato sulla prudente valu- tazione delle prove ed è sostenuto da motivazione adeguata, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede. Le censuredi cui al motivo di ricorso in esame si risolvono , in sostanza, nella contestazione di tale accertamento di fatto e nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. Con riguardo alla pretesa responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], pare, d’altra parte, potersi attribuire decisivo rilievo, in particolare, Ric. n. 14687/2021 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 14 di 16 alla circostanza, espressamente evidenziata dalla corte d’ap- pello, per cui, avendo la committente l’obbligo contrattuale di acquistare e fornire all’impresa tutti i materiali necessari per l’esecuzione delle opere, il (pacifico) mancato acquisto e la mancata fornitura del la guaina protettiva determina l’esclu- sione della responsabilità della stessa impresa per l a sua omessa posa in opera. 2. Ricorso incidentale 2.1Con il primo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa appli- cazione dell’ art. 2952 c.c. ex art. 360 I comma n. 3 c.p.c. » , deducendosi «Erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ri- conosciuto infondato il motivo di appello che contestava l’inter- venuta prescrizione del diritto dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA] ad essere manlevato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.». La domanda di garanziaproposta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della propria assicuratrice della responsabilità civile avrebbe dovuto essere dichiarata assorbita dalla corte d’appello, in con- seguenza del rigetto della domanda principale, che determina –ovviamente – il venir meno dell’interesse delle parti ad una pronuncia su di essa: ciò comporta , inevitabilmente , la cassa- zione (anche di ufficio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.) della decisione impugnata in ordine a tale domanda, con assor- bimento delle censure,aventi ad oggetto il merito della stessa, formulate con il motivo di ricorso in esame. Va, peraltro, precisato che, dovendo essere accolto il ricorso principale, con conseguente cassa zione con rinvio del la deci- sione impugnatain relazione alla domanda principale proposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], anche la cassazione della deci- sione relativa alla domanda di garanzia da quest’ultimopropo- sta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. deve avvenire con rinvio, in quantova rimessa alla corte d’appello, in sede di rinvio, la rin- novata valutazione in ordine a tale domanda di garanzia, Ric. n. 14687/2021 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 15 di 16 ovviamentenel solo caso in cui venga infineaccolta la domanda della società attrice nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. 2.2Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa ap- plicazionedell’ art. 91 c.p.c. ex art. 360 I comma n. 3 c.p.c. » deducendosi «erroneità della pronuncia nella parte in cui ha condannato alle spese di lite l’Ing. [OSCURATO:PERSONA] a favore di Al- lianz. S.p.A. sulla base della ritenuta infondatezza del motivo di appello che contestava l’intervenuta prescrizione del diritto dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA] ad essere manlevato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.». Anche il motivo di ricorso in esame resta assorbito in conse- guenza dell’accoglimento del ricorso principale: in base a quanto fin qui esposto, infatti, in sede di rinvio dovrà nuova- mente valutarsi sia la domanda risarcitoria proposta dalla so- cietà attrice nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], sia (nel solo caso di accoglimento di taledomanda) la fondatezza della domanda di garanziaproposta da quest’ultimo nei confronti della sua assi- curatrice della responsabilità civileAllianz S.p.A.: le spese pro- cessuali sostenute dalla compagnia assicuratrice chiamata in causa dovranno, dunque,essere regolate di conseguenza ( se- gnatamente, in base ai principi di diritto affermati da questa Corte, esse dovranno essere poste a carico della società attrice, se la sua domanda fosse rigettata con assorbimento di quella di garanzia, salvo il caso di chiamata in giudizio del tutto arbi- traria e priva di una logica connessione con la domanda princi- pale, tale da configurare un vero e proprio abuso dello stru- mento processuale, situazione che, peraltro, non pare poter ri- correre nel caso di specie, di chiamata in garanzia dell’assicu- ratore della responsabilità civile in base ad una polizza esi- stente: cfr. sul punto Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, Rv. 655979 –02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021, Rv. 661752 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023, Rv. 667650 –01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. Ric. n. 14687/2021 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 16 di 16 6144 del7/03/2024; le predette spese dovranno, invece , es- sere postea carico del convenuto chiamante , se quest’ultimo fosse ritenuto responsabile nei confronti dell’attrice e la sua do- manda di garanzia fosse, invece, rigettata; ciò fatta sempre salva la possibilità di una eventuale compensazione, ricorren- done i presupposti di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c.). 3.[OSCURATO:PERSONA] accolti il primo ed il secondo motivo del ricorsoprincipale, rigettatoil terzo motivo ; è dichiarato assorbito il ricorso inci- dentale;la sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e, comunque, in relazione alla domanda di garanzia pro- posta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., con rinvio alla Corte d’appell