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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 26044/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 939-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Oggetto R.G.N. 939/2019 Cron.

Rep.

Ud. 12/07/2023 CC Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 219/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 28/05/2018 R.G.N. 367/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con la sentenza impugnata, in riforma di quattro pronunzie del Tribunale di Alessandria, sono sta t e rideterminate le sanzioni amministrative di cui a ciascuna delle quattro ordinanze (nn. 88/2012, 89/2012, 90/2012 e 91/2012) con le quali era stato ingiunto ai sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, in via solidale, alla “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, di pagare l’importo di € 73.788,00 per violazioni varie inerenti all’impiegodi alcuni lavoratori; per la cassazione della decisione hannoproposto ricorso, affidato a sette motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno depositato memoria; il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Asti e Alessandria, ha resistito con controricorso; il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 12 luglio 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).Considerato che: con il primomotivo, i ricorrenti - denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c. - si dolgono che il giudice del gravame abbia ritenuto che l’interesse giuridico all’intervento per sostenere le ragioni dell’Ispettorato fosse ravvisabile, in capo a ciascun lavoratore, solo con riferimento alla propria posizione e non anche con riferimento a quella degli altri; con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.246 e 421 c.p.c., in relazione all’art.116 c.p.c. - lamentano che il predetto giudice - qu anto alle violazioni concernenti la mancata formazione di alcuni lavoratori apprendisti (i.e.: i sigg.ri Cavelli, Valnegri e Cartosio), la consegna di prospetti paga con indicazione di retribuzione diverse dai compensi effettivamente versati ad alcuni lavoratori (i.e.: Zunino e Cavelli), nonché le registrazioni infedeli sul “LUL” circa le ore lavorate con riferimento a determinati dipendenti(i.e.: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Zunino e Cavelli) - abbia deciso la causa unicamente sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori sulle proprie posizioni ex art. 421 c.p.c., senza alcun vaglio di credibilità delle dichiarazioni stesse in relazione ad altri elementi di prova; con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dellal. n. 25 del 1955, della l. n. 196 del 1997 e del d.lgs. n. 167 del 2011 -si dolgono che la Corte territoriale non abbia valutato, con riferimento alla violazione concernente la mancata formazione di alcuni lavoratori apprendisti, il rapporto di apprendistato nel suo complesso, atteso che, al momento dell’accesso ispettivo, lo stesso era ancora in corso; con il quarto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 689 del 1981 - si lamenta che la predetta Corte abbia condannato indistintamente tutti e quattro i soci della società in nome collettivo, con ciò violando il principio di personalità della sanzione amministrativa e di afflittività della stessa, per il quale ad essere colpito da sanzione amministrativa può essere soltanto l’autore materiale della violazione; con il quinto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., in relazione all’art. 116 c.p.c. -si dolgono che il giudice del gravame abbia dato prevalenza alle affermazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva , contrarie a quelle rese in sede di giudizio; con il sesto motivo - denunciando nullità della sentenza, “error in procedendo”, nonché anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante - lamentano che il prede tto giudice - nell’affermare che « Qualche considerazione più estesa è necessaria con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che, secondo l’accertamento ispettivo, è stato occupato in nero per 71 giorni, a decorrere dal 25.4.2010»e che «in sede di deposizione testimoniale in appello (…) ha (…) riferito che il suo rapporto era in regola (…) circostanza non confermata neppure dai soci sanzionati»- abbia omesso di considerare che tale ultima affermazione è contraria ad un dato di fatto reale, ossia al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ove era richiamata la documentazione attestante la assunzione del lavoratore esattamente nel giorno in cui è avvenuta la regolarizzazione; con il settimo motivo - denunciando violazione e fals a applicazione dell’art. 356 c.p.c. - si dolgono che la Corte territoriale, nel rinnovare l’istruttoria, abbia ascoltato, senza istanza di parte, anche il teste [OSCURATO:PERSONA], benché quest’ultimo non sia stato sentito in primo grado.

Ritenuto che:il primo motivo è da rigettare, poiché « L ’ interesse che determina l’incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l’azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressat i .

Tale interesse non si identifica con l’interesse di mero fatto che un testimonepuò avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso si a stato chiamato a deporr e , pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest ’ ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa.

Né l’eventuale riunione delle cause connesse (pe r identità di questioni) può far insorgere l’incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianz a , potendo tale situazione soltanto incidere sull ’ attendibilità dell e relative deposizioni»(così Cass. 21/10/2015, n. 21418); ciò posto, va condivisa l’impostazione seguita dal giudice del gravame, secondo cui, nel caso di specie, l’interesse all’intervento in giudizio per sostenere le ragioni dell’Ispettorato era da ritenersi ravvisabile solo con riferimento alla posizione di ciascun lavoratore, non essendovi ragione alcuna per estendere l’incapacità a testimoniare in relazione a fatti concernenti altri lavoratori; l’opposizione ad ordinanza ingiunzione contenente una contestazione riferita a più posizioni dà luogo, infatti, ad un giudizio complesso in cui la riunioneè determinata già alla fonte ed è ovviamente equiparabile a quella disposta in presenza di emanazione, ad opera del l’autorità procedente , diuna singola ordinanza per ogni posizione; pertanto, in tale ipotesi, conformemente all’indirizzo sopra menzionato, non vi è incapacità delle parti a rendersi reciproca testimonianz a , potendo tale situazion e soltanto incidere sull’attendibilità dellerelative deposizioni; anche il secondo motivo è da disattendere, dovendo richiamarsi l’orientamento, dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui «Nel rito del lavoro, le risposte rese dalle parti in sede di interrogatori o libero ex art. 420 c . p.c. sono liberamente utilizzabili dal giudice come elemento di convincimento, soprattutto se riguardino fatti che possono essere conosciuti solo dalle parti medesim e , o non siano contraddette da elementi probatori contrar i , e possono arrivare a costituire anche l’unica fonte di convincimento» (così Cass. 2/04/2009, n. 8066); senza contare che, nel caso in esame, quanto alle violazioni concernenti la mancata formazione di alcuni lavoratori apprendisti (i.e.: i sigg.ri Cavelli, Valnegri e Cartosio), il giudice del gravame ha ricavato il proprio convincimento anche dalla documentazione agli atti (cfr. il seguente passaggio della motivazione, a pag. 14: «In secondo luogo, con riferimento a tutte e cinque le posizioni sopra indicate le sottoscrizioni apposte sul piano formativo e sui fogli-presenza appaiono “ictu oculi” tra loro diverse e comunque difformi rispetto a sottoscrizioni “sicure” raccolte nel corso del giudizio - firma di procura al difensore e firme dei verbali delle deposizioni testimoniali-)»; il terzo motivo è inammissibile, non risultando che la questione, rimasta assorbita in primo grado, sia stata riproposta ritualmente in appello;del resto, in ricorso non è precisato - con conseguente violazione del principio di autosufficienza - come e quando i lavoratori avrebbero potuto essere destinatari della non ricevuta formazione, avuto riguardo alla diversità dei periodi di assunzione (compresi tra il giugno 2006 e l’ottobre 2010; cfr., sul punto, la pag. 13 della sentenza impugnata); senza contare, in ogni caso, che il giudice del gravame è pervenuto alla propria decisione estendendoil suo esame all’intero rapporto; il quarto motivo è del pari inammissibile, poiché non emerge dal ricorso che la questione dell’assenza di responsabilità in capo ai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], posta nell’atto introduttivo del giudizio e ritenuta assorbita in primo grado, sia stata dai ricorrenti ritualmente riproposta in appello; anche il quinto motivo è inammissibile, già sol perché lo stesso - nell’illustrare le parti della motivazione nelle quali sarebbe stata accordata prevalenza alle dichiarazioni rese agli ispettori piuttosto che a quelle fornite in sede di giudizio - non si confronta per intero con quanto emerge dalla integrale lettura della sentenza, nell’ambito della quale, in relazione alle posizioni dei lavoratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Piccapane, la mancata regolarizzazione del rapporto risulta sostanzialmente accertata sulla base della deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], e, in relazione alle posizioni dei lavoratori Cavelli e Bavastro, la mancata formazione non è desunta in via esclusiva da dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, bensì dalla divergenza delle sottoscrizioni apposte sul piano formativo rispetto a quelle raccolte nel corso del giudizio nonché dalle dichiarazioni rese nel giudizio di appello ( cfr. il seguente passaggio della motivazione : « Devono invece essere confermate le contestazioni relative alle posizioni dei lavoratori Cavelli, Valnegri, Cartosio e Bavastro.

I primi due, sentiti come testi in appello, hanno disconosciuto le firme apparentemente loro attribuibili apposte sul piano formativo e sui fogli presenza - il primo con certezza, il secondo in forma dubitativa - ed hanno negato di avere partecipato a corsi teorici e/o pratici di formazione - il Cavelli ha fatto riferimento a corsi antincendio e sulla sicurezza non sufficienti a configurare l’adempimento richiesto al datore di lavoro -.

Quanto alla posizione Cartosio, è pur vero che la lavoratrice, sentita come teste in appello, ha riconosciuto le sottoscrizioni apposte sulla documentazione di cui si è detto, ma permane totale incertezza in ordine all’effettività della formazione, dal momento che la teste dichiara che “ricorda vagamente di avere partecipato a corsi” e sia in sede ispettiva, sia deponendo in primo grado aveva negato di avere frequentato corsi relativi all’apprendistato.

Quanto infine al lavoratore Bavastro - che non si è potuto escutere in appello -, la sua posizione risulta chiarita tramite la deposizione di [OSCURATO:PERSONA].

La teste, all’epoca operante presso la reception e fidanzata del Bavastro, confermando le proprie dichiarazioni e quel le del Bavastro rese in primo grado, ha negato per quest’ultimo la partecipazione a corsi di formazione»); il sesto motivo è ancora inammissibile, giacché lo stesso non mette a fuoco in modo intelligibile la portata dell’anomalia motivazionale, avuto riguardo alla non coincidenza del periodo (ossia 71 giorni decorrenti dal 25 aprile 2010) cui si riferisce la contestazione di mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro del sig. [OSCURATO:PERSONA] con la data di assunzione (ossia il giorno 18 luglio 2010) riportata sul contratto trascritto in ricorso; il settimo motivo è inammissibile, in quanto lo stesso non evidenzia la decisività del profilo di doglianza, tenuto conto della ravvisata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel grado di appello dal sig. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. il seguente passaggio della motivazione: «Le dichiarazioni rese in questo grado da [OSCURATO:PERSONA] sono evidentemente inutilizzabili … soprattutto per l’intrinseca loro inattendibilità)»; le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d ei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensidell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attod ella sussistenza dei presupposti pr ocessuali per il versamento, da parte de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 939-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Oggetto R.G.N. 939/2019 Cron. Rep. Ud. 12/07/2023 CC Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 219/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 28/05/2018 R.G.N. 367/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata, in riforma di quattro pronunzie del Tribunale di Alessandria, sono sta t e rideterminate le sanzioni amministrative di cui a ciascuna delle quattro ordinanze (nn. 88/2012, 89/2012, 90/2012 e 91/2012) con le quali era stato ingiunto ai sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, in via solidale, alla “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, di pagare l’importo di € 73.788,00 per violazioni varie inerenti all’impiegodi alcuni lavoratori; per la cassazione della decisione hannoproposto ricorso, affidato a sette motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno depositato memoria; il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Asti e Alessandria, ha resistito con controricorso; il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 12 luglio 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).Considerato che: con il primomotivo, i ricorrenti - denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c. - si dolgono che il giudice del gravame abbia ritenuto che l’interesse giuridico all’intervento per sostenere le ragioni dell’Ispettorato fosse ravvisabile, in capo a ciascun lavoratore, solo con riferimento alla propria posizione e non anche con riferimento a quella degli altri; con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.246 e 421 c.p.c., in relazione all’art.116 c.p.c. - lamentano che il predetto giudice - qu anto alle violazioni concernenti la mancata formazione di alcuni lavoratori apprendisti (i.e.: i sigg.ri Cavelli, Valnegri e Cartosio), la consegna di prospetti paga con indicazione di retribuzione diverse dai compensi effettivamente versati ad alcuni lavoratori (i.e.: Zunino e Cavelli), nonché le registrazioni infedeli sul “LUL” circa le ore lavorate con riferimento a determinati dipendenti(i.e.: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Zunino e Cavelli) - abbia deciso la causa unicamente sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori sulle proprie posizioni ex art. 421 c.p.c., senza alcun vaglio di credibilità delle dichiarazioni stesse in relazione ad altri elementi di prova; con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dellal. n. 25 del 1955, della l. n. 196 del 1997 e del d.lgs. n. 167 del 2011 -si dolgono che la Corte territoriale non abbia valutato, con riferimento alla violazione concernente la mancata formazione di alcuni lavoratori apprendisti, il rapporto di apprendistato nel suo complesso, atteso che, al momento dell’accesso ispettivo, lo stesso era ancora in corso; con il quarto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 689 del 1981 - si lamenta che la predetta Corte abbia condannato indistintamente tutti e quattro i soci della società in nome collettivo, con ciò violando il principio di personalità della sanzione amministrativa e di afflittività della stessa, per il quale ad essere colpito da sanzione amministrativa può essere soltanto l’autore materiale della violazione; con il quinto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., in relazione all’art. 116 c.p.c. -si dolgono che il giudice del gravame abbia dato prevalenza alle affermazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva , contrarie a quelle rese in sede di giudizio; con il sesto motivo - denunciando nullità della sentenza, “error in procedendo”, nonché anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante - lamentano che il prede tto giudice - nell’affermare che « Qualche considerazione più estesa è necessaria con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che, secondo l’accertamento ispettivo, è stato occupato in nero per 71 giorni, a decorrere dal 25.4.2010»e che «in sede di deposizione testimoniale in appello (…) ha (…) riferito che il suo rapporto era in regola (…) circostanza non confermata neppure dai soci sanzionati»- abbia omesso di considerare che tale ultima affermazione è contraria ad un dato di fatto reale, ossia al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ove era richiamata la documentazione attestante la assunzione del lavoratore esattamente nel giorno in cui è avvenuta la regolarizzazione; con il settimo motivo - denunciando violazione e fals a applicazione dell’art. 356 c.p.c. - si dolgono che la Corte territoriale, nel rinnovare l’istruttoria, abbia ascoltato, senza istanza di parte, anche il teste [OSCURATO:PERSONA], benché quest’ultimo non sia stato sentito in primo grado. Ritenuto che:il primo motivo è da rigettare, poiché « L ’ interesse che determina l’incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l’azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressat i . Tale interesse non si identifica con l’interesse di mero fatto che un testimonepuò avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso si a stato chiamato a deporr e , pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest ’ ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Né l’eventuale riunione delle cause connesse (pe r identità di questioni) può far insorgere l’incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianz a , potendo tale situazione soltanto incidere sull ’ attendibilità dell e relative deposizioni»(così Cass. 21/10/2015, n. 21418); ciò posto, va condivisa l’impostazione seguita dal giudice del gravame, secondo cui, nel caso di specie, l’interesse all’intervento in giudizio per sostenere le ragioni dell’Ispettorato era da ritenersi ravvisabile solo con riferimento alla posizione di ciascun lavoratore, non essendovi ragione alcuna per estendere l’incapacità a testimoniare in relazione a fatti concernenti altri lavoratori; l’opposizione ad ordinanza ingiunzione contenente una contestazione riferita a più posizioni dà luogo, infatti, ad un giudizio complesso in cui la riunioneè determinata già alla fonte ed è ovviamente equiparabile a quella disposta in presenza di emanazione, ad opera del l’autorità procedente , diuna singola ordinanza per ogni posizione; pertanto, in tale ipotesi, conformemente all’indirizzo sopra menzionato, non vi è incapacità delle parti a rendersi reciproca testimonianz a , potendo tale situazion e soltanto incidere sull’attendibilità dellerelative deposizioni; anche il secondo motivo è da disattendere, dovendo richiamarsi l’orientamento, dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui «Nel rito del lavoro, le risposte rese dalle parti in sede di interrogatori o libero ex art. 420 c . p.c. sono liberamente utilizzabili dal giudice come elemento di convincimento, soprattutto se riguardino fatti che possono essere conosciuti solo dalle parti medesim e , o non siano contraddette da elementi probatori contrar i , e possono arrivare a costituire anche l’unica fonte di convincimento» (così Cass. 2/04/2009, n. 8066); senza contare che, nel caso in esame, quanto alle violazioni concernenti la mancata formazione di alcuni lavoratori apprendisti (i.e.: i sigg.ri Cavelli, Valnegri e Cartosio), il giudice del gravame ha ricavato il proprio convincimento anche dalla documentazione agli atti (cfr. il seguente passaggio della motivazione, a pag. 14: «In secondo luogo, con riferimento a tutte e cinque le posizioni sopra indicate le sottoscrizioni apposte sul piano formativo e sui fogli-presenza appaiono “ictu oculi” tra loro diverse e comunque difformi rispetto a sottoscrizioni “sicure” raccolte nel corso del giudizio - firma di procura al difensore e firme dei verbali delle deposizioni testimoniali-)»; il terzo motivo è inammissibile, non risultando che la questione, rimasta assorbita in primo grado, sia stata riproposta ritualmente in appello;del resto, in ricorso non è precisato - con conseguente violazione del principio di autosufficienza - come e quando i lavoratori avrebbero potuto essere destinatari della non ricevuta formazione, avuto riguardo alla diversità dei periodi di assunzione (compresi tra il giugno 2006 e l’ottobre 2010; cfr., sul punto, la pag. 13 della sentenza impugnata); senza contare, in ogni caso, che il giudice del gravame è pervenuto alla propria decisione estendendoil suo esame all’intero rapporto; il quarto motivo è del pari inammissibile, poiché non emerge dal ricorso che la questione dell’assenza di responsabilità in capo ai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], posta nell’atto introduttivo del giudizio e ritenuta assorbita in primo grado, sia stata dai ricorrenti ritualmente riproposta in appello; anche il quinto motivo è inammissibile, già sol perché lo stesso - nell’illustrare le parti della motivazione nelle quali sarebbe stata accordata prevalenza alle dichiarazioni rese agli ispettori piuttosto che a quelle fornite in sede di giudizio - non si confronta per intero con quanto emerge dalla integrale lettura della sentenza, nell’ambito della quale, in relazione alle posizioni dei lavoratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Piccapane, la mancata regolarizzazione del rapporto risulta sostanzialmente accertata sulla base della deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], e, in relazione alle posizioni dei lavoratori Cavelli e Bavastro, la mancata formazione non è desunta in via esclusiva da dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, bensì dalla divergenza delle sottoscrizioni apposte sul piano formativo rispetto a quelle raccolte nel corso del giudizio nonché dalle dichiarazioni rese nel giudizio di appello ( cfr. il seguente passaggio della motivazione : « Devono invece essere confermate le contestazioni relative alle posizioni dei lavoratori Cavelli, Valnegri, Cartosio e Bavastro. I primi due, sentiti come testi in appello, hanno disconosciuto le firme apparentemente loro attribuibili apposte sul piano formativo e sui fogli presenza - il primo con certezza, il secondo in forma dubitativa - ed hanno negato di avere partecipato a corsi teorici e/o pratici di formazione - il Cavelli ha fatto riferimento a corsi antincendio e sulla sicurezza non sufficienti a configurare l’adempimento richiesto al datore di lavoro -. Quanto alla posizione Cartosio, è pur vero che la lavoratrice, sentita come teste in appello, ha riconosciuto le sottoscrizioni apposte sulla documentazione di cui si è detto, ma permane totale incertezza in ordine all’effettività della formazione, dal momento che la teste dichiara che “ricorda vagamente di avere partecipato a corsi” e sia in sede ispettiva, sia deponendo in primo grado aveva negato di avere frequentato corsi relativi all’apprendistato. Quanto infine al lavoratore Bavastro - che non si è potuto escutere in appello -, la sua posizione risulta chiarita tramite la deposizione di [OSCURATO:PERSONA]. La teste, all’epoca operante presso la reception e fidanzata del Bavastro, confermando le proprie dichiarazioni e quel le del Bavastro rese in primo grado, ha negato per quest’ultimo la partecipazione a corsi di formazione»); il sesto motivo è ancora inammissibile, giacché lo stesso non mette a fuoco in modo intelligibile la portata dell’anomalia motivazionale, avuto riguardo alla non coincidenza del periodo (ossia 71 giorni decorrenti dal 25 aprile 2010) cui si riferisce la contestazione di mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro del sig. [OSCURATO:PERSONA] con la data di assunzione (ossia il giorno 18 luglio 2010) riportata sul contratto trascritto in ricorso; il settimo motivo è inammissibile, in quanto lo stesso non evidenzia la decisività del profilo di doglianza, tenuto conto della ravvisata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel grado di appello dal sig. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. il seguente passaggio della motivazione: «Le dichiarazioni rese in questo grado da [OSCURATO:PERSONA] sono evidentemente inutilizzabili … soprattutto per l’intrinseca loro inattendibilità)»; le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d ei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. PQM rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensidell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attod ella sussistenza dei presupposti pr ocessuali per il versamento, da parte de