CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20703/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
npersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,1894 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 322/2023 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 24/04/2023 R.G.N. 601/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21524/2023Numero di raccolta generale 20703/20261. La Corte d’appello di Messina in accoglimento del gravamDeat a pubblicazione 18/06/2026proposto da INPS, ha respinto l’originario ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] volto a conseguire la reiscrizione nell’elenco deibraccianti agricoli per gli anni dal 2007 al 2010 previoaccertamento del rapporto agricolo svolto alle dipendenze dellaazienda [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale, in riforma della pronuncia del Tribunale,respinta la preliminare eccezione di inammissibilità per mancataindicazione degli estremi della sentenza impugnata avendone laparte allegato copia conforme, e respinta la richiesta di cessatamateria del contendere per avere l’INPS provveduto ad iscrivereil nominativo della lavoratrice nell’elenco dei braccianti agricoliin esecuzione della sentenza di primo grado, ha nel meritoaccolto l’appello rilevando la genericità delle deposizioni rese daitesti, due dei quali in difetto di attendibilità soggettiva peressere stati anch’essi raggiunti da provvedimenti dicancellazione di giornate di lavoro agricolo, e per il contrastocon le risultanze del verbale ispettivo dal quale erano emersi lafalsità del contratto di affitto dei terreni in cui la ricorrenteavrebbe esercitato attività bracciantile, ma anche lo stato diabbandono dei terreni rimasti incolti da circa dieci anni comeaffermato dal proprietario, la loro inidoneità a colture orticoleper la presenza di rocce e pietre, e la fatiscenza delle serre,elementi tutti convergenti verso la fittizietà dell’impiego dimanodopera retribuita.2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione la parte privataaffidandosi a tre motivi, a cui l’INPS resiste con controricorsocontestando la prospettata rivalutazione del materialeprobatorio liberamente apprezzato dal giudice di merito.Numero registro generale 21524/20233. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale deNl umero sezionale 1894/2026Numero di raccolta generale 20703/202616 aprile 2026. Data pubblicazione 18/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Premette la ricorrente, sul piano fattuale, che il suo datore dilavoro era stato assolto dal reato di truffa aggravata per leassunzioni di manodopera agricola negli anni oggetto di causa,con sentenza passata in giudicato dopo la proposizionedell’appello, e che la dichiarazione resa dal proprietario delfondo sulla falsità del contratto di affitto aveva costituito oggettodi ritrattazione in sede penale avendo il dichiarante precisatoche ne era sopravvenuta l’inefficacia per risoluzionecontrattuale; inoltre, il datore di lavoro era stato anche assoltodal reato di danneggiamento di piante presenti sul fondoaffittato essendo emerso il consenso del proprietario del fondoal loro taglio. Impugna pertanto la sentenza di secondo gradoper i seguenti motivi.2. Con il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n.3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115e 116 c.p.c. per avere la Corte d’appello considerato comefacenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico,elementi probatori soggetti a valutazione e, segnatamente, ledichiarazioni rese agli ispettori dell’INPS da un terzo, ilproprietario del fondo, sulla falsità del titolo contrattuale(l’affitto) giustificativo della detenzione dei terreni da parte deltitolare dell’azienda agricola, datore della ricorrente, e sulla noncoltivazione del fondo negli anni antecedenti l’ispezione; suldoluto acritico accertamento compiuto dal giudice di appello, laCorte aveva poi valutato negativamente l’univoca provatestimoniale acquisita perché in contrasto con le risultanzedell’accertamento ispettivo, invertendo l’ordine logico/giuridicoNumero registro generale 21524/2023dell’operazione valutativa della prova per avere attribuito valoreN umero sezionale 1894/2026Numero di raccolta generale 20703/2026di fatto accertato a quanto dichiarato dal terzo agli ispettori Data pubblicazione 18/06/20262.1 - Il motivo è infondato. Questa Corte ha osservato (Cass. n.9731/2025) che ricorre la violazione dell’art. 115 c.p.c. quandoil giudice di merito ha dichiarato espressamente di non doverosservare la regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicatosulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e ricorre laviolazione dell’art. 116 quando ha disatteso il principio dellalibera valutazione delle prove in assenza di una deroganormativamente prevista o ha valutato secondo prudenteapprezzamento una prova soggetta ad un diverso regime;inoltre, con sentenza n. 6774/22 è stato osservato che “In temadi ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione efalsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi peruna erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dalgiudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbiaposto a base della decisione prove non dedotte dalle parti,ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento,delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti pienaprova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi diprova soggetti invece a valutazione”.2.2 - Nel caso di specie, la Corte di merito non ha attribuitovalore di prova piena al verbale ispettivo ma ha valorizzato aifini probatori le dichiarazioni ivi riportate. Questa Corte haaffermato il libero apprezzamento (ed anche maggiorepregnanza) alle dichiarazioni rese innanzi agli ispettori riportatenel verbale ispettivo rispetto alle testimonianze in giudizio; alriguardo (si veda Cass. n.10634/2025) si è affermato che “INumero registro generale 21524/2023verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali eN umero sezionale 1894/2026Numero di raccolta generale 20703/2026assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova solDoat a pubblicazione 18/06/2026dei fatti che questi attestino avvenuti in loro presenza o da lorocompiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati(ad esempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamenteapprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessivavalutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuiremaggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzantinell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio,potendo financo considerarle prova sufficiente delle relativecircostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatoricontrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione”.2.3 - Peraltro, la valutazione delle risultanze delle prove ed ilgiudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggerela motivazione, “involgono apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito, il quale è libero di attingere il proprioconvincimento da quelle prove che ritenga più attendibili” (Cass.n. 11511/2014), e tale attività selettiva si estende all’effettivaidoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante afornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova (Cass. n. 16467/2017); anche di recente, poi, èstato affermato che “la valutazione delle prove raccoltecostituisce un’attività riservata in via esclusivaall’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cuiconclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale nonsono sindacabili in cassazione se non per il vizio, indicatonell’art. 360, co.1, n. 5, c.p.c., consistente nell’avere del tuttoomesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta,l’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,Numero registro generale 21524/2023che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti eN umero sezionale 1894/2026Numero di raccolta generale 20703/2026abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminatDia,t a pubblicazione 18/06/2026avrebbero determinato un esito diverso della controversia. Lavalutazione delle risultanze delle prove e il giudiziosull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanzeprobatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito, il quale è libero di attingere il proprioconvincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senzaessere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementiprobatori non accolti, anche se allegati dalle parti” (Cass. n.4970/2026).2.4 - Sul punto, l’impugnata sentenza è conforme ai principiinnanzi espressi, e il ricorso non offre elementi per confutare omutare l’orientamento della Corte.2.5 - Riguardo, infine, ai nuovi elementi introdotti nellaricostruzione del fatto (sentenze penali e ritrattazione sull’affittoinesistente), essi non sono valutabili nel giudizio di legittimità,se non attraverso una denuncia di omesso esame che tuttavia ilricorrente non illustra con specificità riguardo al dove, comequando questi elementi siano stati sottoposti all’attenzione delgiudicante nei precedenti gradi di merito.3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazioneall’art.360 co.1 n.3 e n.5 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115, 116, 246 c.p.c. e 2967 c.c. per avere la Corted’appello violato il principio di valutazione della prova secondoprudente apprezzamento, essendo sfociata in una valutazionedella prova secondo mero arbitrio; al riguardo, riporta ilcontenuto delle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado,Numero registro generale 21524/2023deducendo l’emersione di elementi descrittivi dellaN umero sezionale 1894/2026Numero di raccolta generale 20703/2026subordinazione. Data pubblicazione 18/06/20263.1 - Il motivo è inammissibile. È stato osservato da questaCorte (cfr. Cass. n. 32505/2023) che il ricorrente per cassazionenon può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove èsottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito diquest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutareil merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilologico formale e della correttezza giuridica, l'esame e lavalutazione del giudice di merito, a cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione. È evidente l’intento della ricorrente di introdurre,probatorio; ma deve ritenersi inammissibile il motivo diimpugnazione con cui la parte ricorrente in cassazione sostengaun'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur overisultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda lapropria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio dilegittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento delcomplesso istruttorio nel suo insieme (cfr. Cass. n.10927/2024).3.2 - Nel caso di specie, il giudice di secondo grado ha operatouna valutazione del materiale probatorio già raccolto inistruttoria, sottoponendolo a nuova valutazione critica,differente da quella del primo giudice, valorizzando per la provaNumero registro generale 21524/2023testimoniale la genericità dei riferimenti contenutistici delleN umero sezionale 1894/2026Numero di raccolta generale 20703/2026deposizioni in relazione alla concreta attività svolta, e per lDaat a pubblicazione 18/06/2026prova documentale aspetti tecnici e formali che ne impedivanodi fondare con certezza l’idoneità della coltivazione sui fondi neiquali l’azienda agricola datrice avrebbe dovuto svolgere lapropria attività di impresa. Si noti pure che il motivo di ricorsonon si confronta con il giudizio di genericità delle deposizioni edi inattendibilità dei dichiaranti; anzi, a pag. 16-17 del ricorso,nel riportare il contenuto delle dichiarazioni dei testi, emergonomolteplici segni di imprecisione e genericità delle deposizioni(sulle date di inizio e fine lavoro, sui periodi e condizioniclimatiche, su frequenze e occasioni di osservazione dellaricorrente al lavoro, sui periodi di lavoro nel corso dell’anno).3.3 - Sulla inattendibilità dei testi, la ricorrente non contesta cheessi non abbiano avuto controversie analoghe pendenti aseguito del disconoscimento dei loro rapporti, ma è senz’altroinfondata la censura di violazione della disposizione dell’art. 246c.p.c., dovendosi distinguere la inattendibilità del teste dallaincapacità di testimoniare, condizione riferibile a colui chepotrebbe essere parte o intervenire nel processo in cui èchiamato a testimoniare, distinta dall’interesse di mero fatto adun certo esito della controversia; sul punto, si veda quantoaffermato da questa Corte (Cass. n. 26044/2023) che hachiarito che “L'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c.,determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico,personale, concreto ed attuale che comporta o unalegittimazione principale a proporre l'azione ovvero unalegittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio giàproposto da altri cointeressati; non rileva, quindi, l'interesse dimero fatto che un testimone può avere a che venga decisa inun certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altreNumero registro generale 21524/2023parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggettoN, umero sezionale 1894/2026Numero di raccolta generale 20703/2026senza che assuma rilievo il fatto che quest'ultimo sia, a suDaat a pubblicazione 18/06/2026volta, parte del giudizio in cui dev'essere resa la testimonianza”.Occorre poi, per l’interesse incompatibile con il ruolo ditestimone, che l’interesse coinvolga la parte in un’altradomanda formulata, non ipoteticamente formulabile (cfr. pureCass. n. 167/2018 e Cass. n. 7171/2024).4. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente deduce, in relazioneall’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. l’omesso esame circa fatti decisiviper il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti,emergenti dal verbale ispettivo dell’INPS. In particolare laricorrente si lamenta che non sia stata valutata la circostanzache l’accertamento è intervenuto tre anni dopo l’interruzione delrapporto di lavoro della ricorrente nel 2010, e che anche neglianni antecedenti il terreno era detenuto dal datore LetiziaLeone; inoltre lamenta che non siano state considerate leulteriori circostanze relative all’accertamento di altre coltivazioni-mango e ortaggi di stagione-, alla non necessità di serre inSicilia, alla presenza di alberi sparsi per 90mila mq. cherichiedono numerosa manodopera nel periodo di raccolta.4.1 - Il motivo è inammissibile: la ricorrente non illustra nériporta il brano del verbale ispettivo in cui sono stati valutati ifatti accertati e dal quale risulterebbe l’omesso esame dellepredette circostanze; va poi rammentato che il vizio denunciatoai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. non può riguardare un elementoistruttorio, che il giudice può liberamente valutare se non èprova legale, ma un fatto storico. L'art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in L. n.134/2012, introduce nell'ordinamento un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esamedi un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza Nruimsuerolt rie gistro generale 21524/2023Numero sezionale 1894/2026dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheN umaebrob dii ara ccolta generale 20703/2026costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratterDeat a pubblicazione 18/06/2026decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigorosorispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il"fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testualeo extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il"quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualetra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazionedal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie. Il principio, espresso dalla sentenzadelle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, è stato più volte ripreso inaltre pronunce della Corte di cassazione (cfr. ad esempio Cass.n.27415/2018, n.17005/2024, 23931/2025); va peraltroescluso che tale omesso esame possa riguardarel'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesidifensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulleconseguenze di un certo fatto o di una determinata situazionegiuridica (Cass. n. 2961/2025) o che possa tradursi in unacensura sul “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delleprove non legali da parte del giudice di merito” (Cass. n.11892/2016), non inquadrabile nel paradigma dell'art. 360,co.1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti daltesto della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituitooggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivoNumero registro generale 21524/2023per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizioneN umero sezionale 1894/2026Numero di raccolta generale 20703/2026che -per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c.- dà rilievDoat a pubblicazione 18/06/2026unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante.4.2 - Ed ancora, questa Corte ha precisato che nel paradigmadel vizio denunciabile ai sensi del n.5 dell’art. 360 c.p.c. non èinquadrabile la censura concernente la omessa valutazione dideduzioni difensive (Cass. n. 14802/2017), e che il vizio deveessere riferito ad un fatto inteso quale specifico accadimentostorico-naturalistico (cfr. Cass. n. 24035/2018) la cui esistenzarisulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituitooggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo (cfr.Cass. n. 13024/2022).4.3 – Orbene, la censura mossa dal ricorrente alla pronuncia dimerito, invero, non indica in quali atti difensivi sia stata allegatala circostanza oggetto di censurato omesso esame, sia sotto ilprofilo della originaria valutazione della disponibilità dei terreninonostante le dichiarazioni ritrattate, sia della compatibilitàdelle colture praticate con la condizione dei terreni.4.4 - Infine, sul valore probatorio del verbale ispettivo e suolibero apprezzamento giudiziale, si rammenti quantoargomentato da questa Corte (cfr. Cass. n.5851/2024) secondocui nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivoviene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, dicui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di provaliberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.; eanche Cass. n. 23252/2024 secondo cui il verbale fa piena provasu provenienza e fatti accaduti in presenza di ispettori, ma restail libero apprezzamento giudiziale sulle altre circostanze di fattoche il verbalizzante segnali di aver accertato nel corsoNumero registro generale 21524/2023dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito adN umero sezionale 1894/2026Numero di raccolta generale 20703/2026ispezione di documenti. Nel caso in esame, gli elementi di fattDoat a pubblicazione 18/06/2026che il ricorrente dice di aver introdotto nella comparsa diappello, non sono illustrati sotto il profilo della loro eventualedecisività, nel senso che il ricorrente li offre in valutazione comeargomenti contrapposti o critici al verbale ispettivo ma nonprospetta la loro univoca rappresentatività ai fini dellaalternativa ricostruzione storica dei fatti, che ad ogni modo laCorte d’appello ha accertato e compiuto in senso contrario alleproprie aspettative di giudizio.5. All’esito della disamina sin qui compiuta, il ricorso vacomplessivamente respinto. Seguono la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate comein dispositivo, e le disposizioni sul contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle speseprocessuali liquidate complessivamente in € 3.000,00, oltreaccessori di rito ed € 200,00 per esborsi.Si sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 16 aprile 2026.Il PresidenteNumero registro generale 21524/2023Numero sezionale 1894/2026Numero di raccolta generale 20703/2026Data pubblicazione 18/06/2026