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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 06894/2026

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eguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 16832-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di COMO, depositata il 09/07/2025 R.G.N. 891/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte.

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.16832/2025 Cron.

Rep.

Ud.28/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato avanti alla Sezione lavoro del Tribunale di Como, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il pagamento di vari importi a titolo di indennità e provvigioni in forza del contratto di agenzia instaurato (dopo un rapporto di lavoro subordinato durato l’arco temporale di un decennio) l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e risolto il 31.10.2023 (a seguito di mancata accettazione di modifica delle condizioni economiche) con la società [OSCURATO:SOCIETA].; deduceva che il settore in cui aveva operato era quello della Diagnostica in vitro, quale unico Agente per la Regione Lombardia, avvalendosi –dietro espressa richiesta della società -di quattro subagenti, e di aver gestito con profondo impegno e professionalità la propria attività di promozione delle vendite; trattandosi di rapporto di lavoro parasubordinato, il lavoratore individuava il giudice avanti al quale proporre l’azione giudiziaria in forza del criterio di competenza territoriale dettato dall’art. 413, quarto comma, c.p.c.

La società, con memoria depositata ex art. 416 c. p.c., eccepiva tempestivamente l’incompetenza per materia e territorio del giudice adito, deducendo lo svolgimento di carattere imprenditoriale del mandato da parte del Cappelletti e invocando l’applicazione dell’art. 10 del contratto di agenzia sottoscritto dalle parti (in base al quale, giudice competente per la controversia doveva ritenersi il Tribunale civile di Milano).

2. Con ordinanza depositata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Como ha ritenuto la propria competenza (rinviando, per la discussione sulle istanze istruttorie, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

4. Con ricorso tempestivamente notificato, la società sottolinea che l’attività svolta dal lavoratore aveva forma imprenditoriale ed era carente del requisito della personalità richiesto dall’art.409 c.p.c., con conseguente incompetenza territoriale e funzionale del giudice adito.

5. Il lavoratore si costituisce con memoria insistendo sulla natura c.d. parasubordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti (con i tipici caratteri della personalità, continuità e coordinamento), così come delineato nel ricorso introduttivo del giudizio.

6. Il Procuratore Generale ha reso le sue conclusioni nel senso del rigetto del regolamento di competenza, con conferma del Tribunale di Como quale ufficio giudiziario territorialmente (e funzionalmente) competente.

7. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Secondo le allegazioni contenute sia nel ricorso introduttivo del giudizio sia nella memoria del lavoratore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso al Tribunale di Como, Sezione lavoro, per il pagamento di importi maturati nell’ambito del contratto di agenzia stipulato con la società [OSCURATO:SOCIETA].: dalla prospettazione offerta dal lavoratore-ricorrente emerge che, pur avvalendosi di alcuni collaboratori, l’agente aveva diretti contatti con la società preponente sia con riguardo alle vendite sia con riguardo alle provvigioni.

2. Questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che la determinazione dellacompetenza, come stabilito dall’art.10 c.p.c., deve essere effettuata in base al contenuto della domanda giudiziale: ad essa deve farsi riferimento, salvo che nei casi in cui la prospettazione là contenuta appaia prima facie artificiosa e volta al solo fine di sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge.

Trattasi, invero, di una regola generale valevole per qualsiasi tipo di competenza e non soltanto per quella di valore: la domanda, infatti, fissa l'oggetto della controversia ed ha influenza pure ai fini dellacompetenza territoriale, poiché in relazione agli elementi della domanda va compiuta la scelta del criterio di collegamento che sotto il profiloterritoriale deve esistere tra la controversia ed il giudice.

3. Il principio innanzi esposto, secondo quanto è stato sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte, non può essere derogato dalle contestazioni del convenuto circa la sussistenza del rapporto, dovendo lacompetenza essere riscontrata in base alla domanda dell'attore, e non in base alle contestazioni sollevate dal convenuto sugli elementi posti a fondamento della domanda (cfr. Cass. n. 10188/1995, Cass. n. 10226/2001, Cass. n. 16404/2005, Cass. n. 8950/2006, Cass.n. 11415/2007).

4. Con riguardo alla individuazione del giudice funzionalmente e territorialmente competente in materia di contratti di agenzia, questa Corte ha precisato che il carattere della personalità dell’attività manca (con conseguente esclusione dell'applicazione del rito del lavoro) nel caso in cui l'agente sia una società di persone o di capitali, una società di fatto o irregolare, ovvero abbia organizzato la propria attività con criteri imprenditoriali, tali da far concludere che si limiti ad organizzare e dirigere i suoi collaboratori, non realizzando una collaborazione meramente ausiliaria dell'attività altrui, ma gestendo un'impresa autonoma propria, in quanto è proprio la creazione di un autonomo centro di imputazione quale costituito dalla società, anche di persone, ad escludere il carattere del rapporto che ne consentirebbe l’inclusione nel novero di quelli disciplinati dall’art. 409 n. 3 c.p.c. (da ultimo Cass. n. 9931/2023 e Cass. n.26722/2024).

5. E’ stato altresì affermato che, ove si tratti di un agente persona fisica, opera una presunzione che induce a propendere per la conclusione che la prestazione sia resa in maniera continuativa e coordinata, ricorrendo quindi i presupposti del rapporto di cd. parasubordinazione, che appunto radica la competenza del giudice del lavoro (da ultimo Cass. n. 6803/2024).

6. La controversia instaurata dal Cappelletti rientra fra le cause comprese nella competenza del giudice del lavoro, avendo il lavoratore prospettato, con articolazione di argomenti, lo svolgimento di una collaborazione personale, coordinatae continuativa a favore della società, nell’ambito della quale lo stesso agente persona fisica organizzava le attività di vendita e intratteneva i rapporti con la società preponente, avvalendosi di collaboratori in funzione meramente ausiliaria.

5. Il criterio di collegamento territoriale deve, pertanto, ravvisarsi con il Tribunale di Como, ex art. 413, quarto comma, c.p.c., nella cui circoscrizione ricade il luogo di domicilio del lavoratore, Tribunale dinanzi al quale va riassunto il giudizio.

6. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza promosso dalla società e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Como, in funzione di giudice del Lavoro, innanzi al quale rimette le parti, anche per la regolazione delle spese di lite; assegna alle parti il termine di mesi tre dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione della causa.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previst

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 16832-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di COMO, depositata il 09/07/2025 R.G.N. 891/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.16832/2025 Cron. Rep. Ud.28/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato avanti alla Sezione lavoro del Tribunale di Como, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il pagamento di vari importi a titolo di indennità e provvigioni in forza del contratto di agenzia instaurato (dopo un rapporto di lavoro subordinato durato l’arco temporale di un decennio) l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e risolto il 31.10.2023 (a seguito di mancata accettazione di modifica delle condizioni economiche) con la società [OSCURATO:SOCIETA].; deduceva che il settore in cui aveva operato era quello della Diagnostica in vitro, quale unico Agente per la Regione Lombardia, avvalendosi –dietro espressa richiesta della società -di quattro subagenti, e di aver gestito con profondo impegno e professionalità la propria attività di promozione delle vendite; trattandosi di rapporto di lavoro parasubordinato, il lavoratore individuava il giudice avanti al quale proporre l’azione giudiziaria in forza del criterio di competenza territoriale dettato dall’art. 413, quarto comma, c.p.c. La società, con memoria depositata ex art. 416 c. p.c., eccepiva tempestivamente l’incompetenza per materia e territorio del giudice adito, deducendo lo svolgimento di carattere imprenditoriale del mandato da parte del Cappelletti e invocando l’applicazione dell’art. 10 del contratto di agenzia sottoscritto dalle parti (in base al quale, giudice competente per la controversia doveva ritenersi il Tribunale civile di Milano). 2. Con ordinanza depositata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Como ha ritenuto la propria competenza (rinviando, per la discussione sulle istanze istruttorie, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 4. Con ricorso tempestivamente notificato, la società sottolinea che l’attività svolta dal lavoratore aveva forma imprenditoriale ed era carente del requisito della personalità richiesto dall’art.409 c.p.c., con conseguente incompetenza territoriale e funzionale del giudice adito. 5. Il lavoratore si costituisce con memoria insistendo sulla natura c.d. parasubordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti (con i tipici caratteri della personalità, continuità e coordinamento), così come delineato nel ricorso introduttivo del giudizio. 6. Il Procuratore Generale ha reso le sue conclusioni nel senso del rigetto del regolamento di competenza, con conferma del Tribunale di Como quale ufficio giudiziario territorialmente (e funzionalmente) competente. 7. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Secondo le allegazioni contenute sia nel ricorso introduttivo del giudizio sia nella memoria del lavoratore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso al Tribunale di Como, Sezione lavoro, per il pagamento di importi maturati nell’ambito del contratto di agenzia stipulato con la società [OSCURATO:SOCIETA].: dalla prospettazione offerta dal lavoratore-ricorrente emerge che, pur avvalendosi di alcuni collaboratori, l’agente aveva diretti contatti con la società preponente sia con riguardo alle vendite sia con riguardo alle provvigioni. 2. Questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che la determinazione dellacompetenza, come stabilito dall’art.10 c.p.c., deve essere effettuata in base al contenuto della domanda giudiziale: ad essa deve farsi riferimento, salvo che nei casi in cui la prospettazione là contenuta appaia prima facie artificiosa e volta al solo fine di sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge. Trattasi, invero, di una regola generale valevole per qualsiasi tipo di competenza e non soltanto per quella di valore: la domanda, infatti, fissa l'oggetto della controversia ed ha influenza pure ai fini dellacompetenza territoriale, poiché in relazione agli elementi della domanda va compiuta la scelta del criterio di collegamento che sotto il profiloterritoriale deve esistere tra la controversia ed il giudice. 3. Il principio innanzi esposto, secondo quanto è stato sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte, non può essere derogato dalle contestazioni del convenuto circa la sussistenza del rapporto, dovendo lacompetenza essere riscontrata in base alla domanda dell'attore, e non in base alle contestazioni sollevate dal convenuto sugli elementi posti a fondamento della domanda (cfr. Cass. n. 10188/1995, Cass. n. 10226/2001, Cass. n. 16404/2005, Cass. n. 8950/2006, Cass.n. 11415/2007). 4. Con riguardo alla individuazione del giudice funzionalmente e territorialmente competente in materia di contratti di agenzia, questa Corte ha precisato che il carattere della personalità dell’attività manca (con conseguente esclusione dell'applicazione del rito del lavoro) nel caso in cui l'agente sia una società di persone o di capitali, una società di fatto o irregolare, ovvero abbia organizzato la propria attività con criteri imprenditoriali, tali da far concludere che si limiti ad organizzare e dirigere i suoi collaboratori, non realizzando una collaborazione meramente ausiliaria dell'attività altrui, ma gestendo un'impresa autonoma propria, in quanto è proprio la creazione di un autonomo centro di imputazione quale costituito dalla società, anche di persone, ad escludere il carattere del rapporto che ne consentirebbe l’inclusione nel novero di quelli disciplinati dall’art. 409 n. 3 c.p.c. (da ultimo Cass. n. 9931/2023 e Cass. n.26722/2024). 5. E’ stato altresì affermato che, ove si tratti di un agente persona fisica, opera una presunzione che induce a propendere per la conclusione che la prestazione sia resa in maniera continuativa e coordinata, ricorrendo quindi i presupposti del rapporto di cd. parasubordinazione, che appunto radica la competenza del giudice del lavoro (da ultimo Cass. n. 6803/2024). 6. La controversia instaurata dal Cappelletti rientra fra le cause comprese nella competenza del giudice del lavoro, avendo il lavoratore prospettato, con articolazione di argomenti, lo svolgimento di una collaborazione personale, coordinatae continuativa a favore della società, nell’ambito della quale lo stesso agente persona fisica organizzava le attività di vendita e intratteneva i rapporti con la società preponente, avvalendosi di collaboratori in funzione meramente ausiliaria. 5. Il criterio di collegamento territoriale deve, pertanto, ravvisarsi con il Tribunale di Como, ex art. 413, quarto comma, c.p.c., nella cui circoscrizione ricade il luogo di domicilio del lavoratore, Tribunale dinanzi al quale va riassunto il giudizio. 6. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza promosso dalla società e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Como, in funzione di giudice del Lavoro, innanzi al quale rimette le parti, anche per la regolazione delle spese di lite; assegna alle parti il termine di mesi tre dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione della causa. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previst