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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09931/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29539/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] generalizia Pia società torinese di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via Cola di Rienzo n. 212; –ricorrente – contro Comune di Lucera, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 7; –controricorrente– e Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 –resistente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 1890/19 depositata il 14 giugno 2019; Udita la relazione svolta nella udienza del 1° marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Ici RITENUTOCHE -la controversia ha ad oggetto due avvisi di accertamento (n. 2395 e 2396 del 2010) relativi all’ICI per gli anni 2005 e 2006 riguardanti il mancato riconoscimento dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. del30 dicembre 1992 , n. 504 , relativamente ad alcuni immobili della Casa generalizia Pia società torinese di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrente); -la CTP ha rigettato il ricors o ; -la CTR ha ritenuto, in relazione ai diversi beni immobili, che: • andava dichiarata la cessata materia del contendere relativamente unità immobiliare foglio 28 particella n. 313 del comune di Lucera; • l’immobile di cui al foglio n. 28 particella n. 555, non poteva usufruire dell'esenzione fiscale, risultando parzialmente locato e , dunque , non essendo stato utilizzato dall'ente religioso per esclusivi fini istituzionali; • gli altri cespiti sono stati ritenuti esenti e non sono stati proprio considerati negli avvisi di accertamento impugnati; • con riferimento ai terreni (non meglio identificati) « i motivi di esenzione non risultano puntualmente circostanziati e, soprattutto, provati»; - la ricorrente propone tre motivi di impugnazione, il controricorrent e si è costituito con controricorso, l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all'udienza di discussione, mentre la ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATOCHE

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 4 cod. prov. civ. l 'omessa pronuncia sulla richiesta di esenzione riguardante gli immobili censiti al foglio 28 particelle nn. 184 e 482 (via G. Bruno) e al foglio 29 particella n. 2767 (via Indipendenza).

S i duole , in particolare , che la sentenza impugnata abbia escluso l'esenzione per le unità immobiliari sopra indicate , nonostante queste fossero utilizzate, come non contestato neanche d al comune, per finalità istituzionali dell'ente , quali l'esercizio di attività di assistenza sociale,svolta senza finalità di lucro , destinata all'accoglienza di soggetti bisognosi ( casa famiglia ).

Deduce in proposito che , contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, l'amministrazione comunale abbia precisato solo che gli avvisi di accertamento non erano riferiti agli immobili di cui al foglio 18 particella 223sub 1 e sub 2, ma che nulla abbia specificato in ordine agli immobili di via G. Bruno e di via Indipendenza.

2. Il primo motivo è infondato.

L a parte assume che, nella scheda allegata agli avvisi di accertamento, c’erano altre unità immobiliari, rispetto alle quali era evidenziata la debenza dell’ICI.

Si tratterebbe , in particolare, delle seguenti, così censite in catasto : fo g l io 28, particelle 184 e 482; foglio29, particella 2767.

La sentenza impugnata ha: a) riconosciuto l'esenzione per l'unità immobiliare di cui al foglio 28 particella 313, in virtù di un accordo conciliativo intervenuto tra la ricorrente e l'Agenzia delle Entrate; b) escluso esplicitamente l'esenzione per l'immobile di cui al foglio 28, particella 555, in quanto parzialmente locato, « non essendo stato utilizzato dall'ente religioso per esclusivi fini istituzionali»; c) accertato, per quanto riguarda gli altri cespiti, che i fabbricati sono stati utilizzati per fini propri istituzionali e che sono stati ritenuti esenti dall'imposizione tributaria e, pertanto, non sono stati compresi negli avvisi di accertamento impugnati.

Deve essere, dunque, esclusa la doglianza di cui al primo motivo, avendo la sentenza impugnata motivato esplicitamente in ordine agli altri cespiti, pur non avendoli distinti con le specifiche indicazioni catastali.

Si rileva, infatti, che, siala CTP, sia la CTR abbiano esaminato le unità immobiliari in contestazione tra le parti, affermando che per le altre ricorrevano condizioni di esenzione e che rimanevano in contestazione solo: i terreni, non meglio identificati,le unità immobiliari di cui al fogl io 28, particella313, e al foglio 28, particella 555 .Si tratta di un accertamento di fatto che non può essere posto in discussione in questa sedee, in quanto non impugnato dal Comune , deve ritenersipassato in giudicato perché non contestato.

La CTP ha espressamente motivato ch e il comune di Lucera ha chiaramente attestato che gli immobili utilizzati per fini assistenziali e religiosi non sarebbero stati considerati nel calcolo dell’imposta indicata negli avvisi di accertamento impugnati (v. ricorso pag. 7).

3. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. prov. civ. l'omessa pronuncia sulla richiesta di esenzione riguardante per il secondo semestre, relativamente all'immobile di cui al foglio 28 particella n. 555 (piazza del Murialdo), posto il venire meno del contratto di locazione e il suo conseguente totale utilizzo per finalità assistenziali con lo svolgimento in esso di attività di ricezione di persone bisognose(casa famiglia). 3.1 Il secondo motivo è inammissibile.

La stessa ricorrente ha dato atto nel ricorso per Cassazione che nell'originario atto introduttivo e nell'atto di appello aveva chiesto il riconoscimento dell'esenzione per il 50% con riguardo all'immobile locato.

Con il presente motivo, invece, ha eccepito la cessazione del rapporto di locazione con conseguente richiesta del riconoscimento dell'esenzione integrale per il successivo semestre.

Con riguardo al profilo dell’inammissibilità, si deve qui ribadire che nel processo tributario d'appello, la nuova difesa del contribuente, ove non sia riconducibile all'originaria causa petendi e si fondi su fatti diversi daquelli dedotti in primo grado, che ampliano l'indagine giudiziaria ed allargano la materia del contendere, non integra un'eccezione, ma si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez. 5, n. 32390/2022, Rv. 666387 -01).

Sotto un diverso profilo il motivo è altresì inammissibile, perché la censura di omesso esame tende, in realtà, ad una revisione dell’accertamento in fatto (cessazione della locazione).Il giudice del gravame, in realtà, ha esaminato il motivo di appello e ne ha escluso la fondatezza.

Sulla durata del contratto di locazione non c’è, pertanto, alcun erroneo accertamento.

Ora, con il motivo in esame si vorrebbe che tale accertamento venisse rivisitato perché la locazione era cessata dal giugno 2006, attività preclusa in sede di legittimità.

4. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.la violazione dell’art. 115 cod. prov. civ.e videnzia che nelle sue difese il comune di Lucera abbia fatto esplicito riferimento a determinate unità immobiliari (l’immobile di cui al foglio 18 particella 223 sub 1 e sub 2, a cui era stata applicata l’esenzione; l’immobile di cui al foglio n. 28 particella 555 per il quale non era stata riconosciuta esenzione, in quanto locato; la rendita dell’immobile di cui al foglio 28, particella 313 era stata correttamente attribuita, ora non più oggetto di contendere per dichiarata cessazione del contendere), mentre nulla abbia specificato in ordine agli immobili di cui al foglio 28 particelle nn. 184 e 482 (via G. Bruno) e al foglio 29 particella n. 2767 (via Indipendenza).

Si duole dell’erroneità della sentenza impugnata che non ha dato conto della mancata contestazione del diritto all’esenzione da parte del comune su tali ultimi immobili.

Tale circostanza avrebbe diversamente condotto per essi all’accoglimento dell’istanza di esenzione.

Il terzo motivo resta assorbito in forza del rigetto del primo motivo di impugnazione.

5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore della parte controricorrente.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il primo motivo, assorbito il terzo e dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso.Condanna la ricorrente a pagare, in favore del controricorrente, le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 2.400,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29539/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] generalizia Pia società torinese di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via Cola di Rienzo n. 212; –ricorrente – contro Comune di Lucera, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 7; –controricorrente– e Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 –resistente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 1890/19 depositata il 14 giugno 2019; Udita la relazione svolta nella udienza del 1° marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Ici RITENUTOCHE -la controversia ha ad oggetto due avvisi di accertamento (n. 2395 e 2396 del 2010) relativi all’ICI per gli anni 2005 e 2006 riguardanti il mancato riconoscimento dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. del30 dicembre 1992 , n. 504 , relativamente ad alcuni immobili della Casa generalizia Pia società torinese di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrente); -la CTP ha rigettato il ricors o ; -la CTR ha ritenuto, in relazione ai diversi beni immobili, che: • andava dichiarata la cessata materia del contendere relativamente unità immobiliare foglio 28 particella n. 313 del comune di Lucera; • l’immobile di cui al foglio n. 28 particella n. 555, non poteva usufruire dell'esenzione fiscale, risultando parzialmente locato e , dunque , non essendo stato utilizzato dall'ente religioso per esclusivi fini istituzionali; • gli altri cespiti sono stati ritenuti esenti e non sono stati proprio considerati negli avvisi di accertamento impugnati; • con riferimento ai terreni (non meglio identificati) « i motivi di esenzione non risultano puntualmente circostanziati e, soprattutto, provati»; - la ricorrente propone tre motivi di impugnazione, il controricorrent e si è costituito con controricorso, l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all'udienza di discussione, mentre la ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATOCHE 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 4 cod. prov. civ. l 'omessa pronuncia sulla richiesta di esenzione riguardante gli immobili censiti al foglio 28 particelle nn. 184 e 482 (via G. Bruno) e al foglio 29 particella n. 2767 (via Indipendenza). S i duole , in particolare , che la sentenza impugnata abbia escluso l'esenzione per le unità immobiliari sopra indicate , nonostante queste fossero utilizzate, come non contestato neanche d al comune, per finalità istituzionali dell'ente , quali l'esercizio di attività di assistenza sociale,svolta senza finalità di lucro , destinata all'accoglienza di soggetti bisognosi ( casa famiglia ). Deduce in proposito che , contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, l'amministrazione comunale abbia precisato solo che gli avvisi di accertamento non erano riferiti agli immobili di cui al foglio 18 particella 223sub 1 e sub 2, ma che nulla abbia specificato in ordine agli immobili di via G. Bruno e di via Indipendenza. 2. Il primo motivo è infondato. L a parte assume che, nella scheda allegata agli avvisi di accertamento, c’erano altre unità immobiliari, rispetto alle quali era evidenziata la debenza dell’ICI. Si tratterebbe , in particolare, delle seguenti, così censite in catasto : fo g l io 28, particelle 184 e 482; foglio29, particella 2767. La sentenza impugnata ha: a) riconosciuto l'esenzione per l'unità immobiliare di cui al foglio 28 particella 313, in virtù di un accordo conciliativo intervenuto tra la ricorrente e l'Agenzia delle Entrate; b) escluso esplicitamente l'esenzione per l'immobile di cui al foglio 28, particella 555, in quanto parzialmente locato, « non essendo stato utilizzato dall'ente religioso per esclusivi fini istituzionali»; c) accertato, per quanto riguarda gli altri cespiti, che i fabbricati sono stati utilizzati per fini propri istituzionali e che sono stati ritenuti esenti dall'imposizione tributaria e, pertanto, non sono stati compresi negli avvisi di accertamento impugnati. Deve essere, dunque, esclusa la doglianza di cui al primo motivo, avendo la sentenza impugnata motivato esplicitamente in ordine agli altri cespiti, pur non avendoli distinti con le specifiche indicazioni catastali. Si rileva, infatti, che, siala CTP, sia la CTR abbiano esaminato le unità immobiliari in contestazione tra le parti, affermando che per le altre ricorrevano condizioni di esenzione e che rimanevano in contestazione solo: i terreni, non meglio identificati,le unità immobiliari di cui al fogl io 28, particella313, e al foglio 28, particella 555 .Si tratta di un accertamento di fatto che non può essere posto in discussione in questa sedee, in quanto non impugnato dal Comune , deve ritenersipassato in giudicato perché non contestato. La CTP ha espressamente motivato ch e il comune di Lucera ha chiaramente attestato che gli immobili utilizzati per fini assistenziali e religiosi non sarebbero stati considerati nel calcolo dell’imposta indicata negli avvisi di accertamento impugnati (v. ricorso pag. 7). 3. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. prov. civ. l'omessa pronuncia sulla richiesta di esenzione riguardante per il secondo semestre, relativamente all'immobile di cui al foglio 28 particella n. 555 (piazza del Murialdo), posto il venire meno del contratto di locazione e il suo conseguente totale utilizzo per finalità assistenziali con lo svolgimento in esso di attività di ricezione di persone bisognose(casa famiglia). 3.1 Il secondo motivo è inammissibile. La stessa ricorrente ha dato atto nel ricorso per Cassazione che nell'originario atto introduttivo e nell'atto di appello aveva chiesto il riconoscimento dell'esenzione per il 50% con riguardo all'immobile locato. Con il presente motivo, invece, ha eccepito la cessazione del rapporto di locazione con conseguente richiesta del riconoscimento dell'esenzione integrale per il successivo semestre. Con riguardo al profilo dell’inammissibilità, si deve qui ribadire che nel processo tributario d'appello, la nuova difesa del contribuente, ove non sia riconducibile all'originaria causa petendi e si fondi su fatti diversi daquelli dedotti in primo grado, che ampliano l'indagine giudiziaria ed allargano la materia del contendere, non integra un'eccezione, ma si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez. 5, n. 32390/2022, Rv. 666387 -01). Sotto un diverso profilo il motivo è altresì inammissibile, perché la censura di omesso esame tende, in realtà, ad una revisione dell’accertamento in fatto (cessazione della locazione).Il giudice del gravame, in realtà, ha esaminato il motivo di appello e ne ha escluso la fondatezza. Sulla durata del contratto di locazione non c’è, pertanto, alcun erroneo accertamento. Ora, con il motivo in esame si vorrebbe che tale accertamento venisse rivisitato perché la locazione era cessata dal giugno 2006, attività preclusa in sede di legittimità. 4. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.la violazione dell’art. 115 cod. prov. civ.e videnzia che nelle sue difese il comune di Lucera abbia fatto esplicito riferimento a determinate unità immobiliari (l’immobile di cui al foglio 18 particella 223 sub 1 e sub 2, a cui era stata applicata l’esenzione; l’immobile di cui al foglio n. 28 particella 555 per il quale non era stata riconosciuta esenzione, in quanto locato; la rendita dell’immobile di cui al foglio 28, particella 313 era stata correttamente attribuita, ora non più oggetto di contendere per dichiarata cessazione del contendere), mentre nulla abbia specificato in ordine agli immobili di cui al foglio 28 particelle nn. 184 e 482 (via G. Bruno) e al foglio 29 particella n. 2767 (via Indipendenza). Si duole dell’erroneità della sentenza impugnata che non ha dato conto della mancata contestazione del diritto all’esenzione da parte del comune su tali ultimi immobili. Tale circostanza avrebbe diversamente condotto per essi all’accoglimento dell’istanza di esenzione. Il terzo motivo resta assorbito in forza del rigetto del primo motivo di impugnazione. 5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore della parte controricorrente. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte, rigetta il primo motivo, assorbito il terzo e dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso.Condanna la ricorrente a pagare, in favore del controricorrente, le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 2.400,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo un
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