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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01599/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12239/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio TRIFIRO' & [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] unitamente e disgiuntamente tra di loro; -ricorrente principale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente principale- ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1340/2019, depositata il 25/03/2019, R.G.N. 3082/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con la sentenza impugnata, adottata in sede di giudizio di rinvio, è stata dichiarata la nullità del licenziamento intimato, per avvenuto superamento del comporto, a [OSCURATO:PERSONA] dalla "[OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", e, per l'effetto, quest'ultima è stata condannata a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la "[OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi, cui ha replicato la menzionata società con controricorso; la "[OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A." ha presentato memoria; il P.G. non ha formulato richieste.

Considerato che: con il primo motivo, la ricorrente - denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18, terzo e quarto comma, della

I. n. 300 del 1970, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice del gravame abbia disposto l'ordine di reintegra, malgrado il lavoratore avesse esercitato, con lettera in data 12 marzo 2016 (dal seguente tenore: "Con la presente, facendo seguito al Vostro invito a riprendere servizio in esecuzione dell'ordinanza di reintegrazione del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, dello scorso 19 febbraio 2016, Vi comunico che il mio assistito Sig. [OSCURATO:PERSONA], che sottoscrive la presente per ratifica, preso atto della Vostra volontà di riammetterlo in svizio e comunque del mancato pagamento dell'indennità risarcitoria, e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali così come previsto dalla predetta ordinanza, dichiara di voler, ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970, optare per la relativa indennità sostitutiva di 15 mensilità di retribuzione globale di fatto, intendendo, con il pagamento della somma in questione, rinunciare alla prosecuzione del rapporto di lavoro"), l'opzione per il conseguimento dell'indennità sostitutiva a seguito del provvedimento di reintegra emesso in fase sommaria; lamenta, quindi, che il predetto giudice non abbia posto a fondamento della propria decisione un'inconfutabile prova fornita da essa ricorrente oltre che un fatto mai contestato da controparte nel corso dei vari giudizi; con il secondo motivo - denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale abbia riconosciuto al lavoratore il diritto di ottenere il pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura massima delle 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, omettendo di esaminare atti e documentazione (i.e.: memoria di costituzione nel giudizio di riassunzione nonché busta paga ed estratto del bonifico bancario allegati) da cui emergeva che detta indennità era stata già versata in ottemperanza al provvedimento giudiziale adottato in fase sommaria, senza motivare alcunché al riguardo; con il primo motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] - denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18, primo, quarto e settimo comma, della

I. n. 300 del 1970, con riferimento agli artt. 1418 c.c. e 2116 c.c., anche per effetto della questione di illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 24, 32, 35 e 41 Cost. - si duole che la predetta Corte abbia ricondotto le conseguenze sanzionatorie del vizio accertato nell'ambito della tutela reintegratoria cd.

"attenuata", non valorizzando una "interpretazione costituzionalmente orientata della nullità", avuto riguardo alla disparità di trattamento - eventualmente rimovibile mediante proposizione della questione di legittimità costituzionale dinanzi al Giudice delle leggi - intercorrente tra lavoratori di aziende medio- grandi il cui rapporto è assoggettato alla cd.

"legge Fornero" e quelli in servizio presso aziende minori o assunti nel regime del d.lgs. n. 23 del 2015, beneficiari della tutela reintegratoria cd.

"piena" in caso di declaratoria di nullità del licenziamento; con il secondo motivo - denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 92 c.p.c., 13 della

I. n. 247 del 2012 e 2233 c.c., in relazione agli artt. 2, 4 e 11 del D.M. n. 55 del 2014 - si duole che il giudice del gravame abbia liquidato le spese giudiziali delle diverse fasi e dei distinti gradi del giudizio in misura inferiore ai minimi di cui al citato D.M.

Ritenuto che: oLd <\-)CQj j ud2) '1,02g il primo motivo va accolto, poiché l'articolato rilievo della Corte d'Appello - secondo cui «Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla società datrice, potrebbe escludersi il diritto del Praticelli alla reintegrazione nel posto di lavoro in ragione della lettera in data 12/3/2016 con cui quest'ultimo avrebbe rinunciato "alla prosecuzione del rapporto di lavoro".

Trattasi infatti di atto qualificabile quale esercizio da parte del lavoratore della opzione per la indennità sostitutiva della reintegra prevista dall'art. 18, comma 3, L. 300/1970, opzione effettuata esclusivamente in via stragiudiziale (tale opzione non è mai stata invece esercitata nel presente giudizio né reiterata nelle conclusioni rassegnate nella presente fase di riassunzione), con la menzionata lettera del 12/3/2016, a fronte dell'ordinanza di reintegra del 15/12/2015 emessa dal Tribunale di Velletri all'esito della fase sommaria e che non può più ritenersi attuale a seguito della totale riforma di tale provvedimento effettuata dallo stesso Tribunale all'esito del giudizio di opposizione (il quale aveva integralmente rigettato l'impugnazione del licenziamento avanzata dal Patricelli).

Deve peraltro osservarsi che, in ogni caso, non potrebbero trarsi dalla menzionata lettera del 12/3/2016 le conseguenze volute dalla società datrice in ordine alla limitazione della tutela riconoscibile al Patricelli alla sola indennità risarcitoria di cui all'art. 18, comma 4, L. 300/1970 (escludendo pertanto la reintegra nel posto di lavoro).

Trattasi infatti di tutela, quella di cui alla norma testé menzionata, prevista con norma di carattere imperativo e che non potrebbe comunque essere oggetto di frazionamento prospettato dalla società resistente, essendo previsto dal legislatore esclusivamente l'esercizio da parte del lavoratore, in luogo della reintegra, dell'opzione per la indennità sostitutiva ex art. 18, comma 3, L. 300/1970» - non considera che l'opzione per il conseguimento dell'indennità sostitutiva, una volta esercitata, anche in via stragiudiziale, diviene irreversibile (consumando in via definitiva il diritto alla ricostituzione del rapporto), sicché mantiene la propria efficacia anche nell'ipotesi in cui la statuizione di condanna alla reintegra fosse riformata e, successivamente, nel corso del processo, nuovamente emessa, non essendovi alcuna ragione apprezzabile tale da legittimare, in tal caso, un ripensamento del lavoratore che abbia già manifestato la volontà di non essere più parte del rapporto di lavoro (cfr., per un caso analogo, Cass.27/02/2019, n. 5759, ove, sul presupposto che l'opzione è un atto negoziale autonomo nell'esercizio di un diritto potestativo derivante dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento, che non soggiace agli effetti espansivi della sentenza di riforma previsti dall'art. 336, comma 2, c.p.c., è stata confermata la sentenza della corte di appello che, in sede di revocazione, aveva ritenuto estinto il rapporto di lavoro di un dirigente che aveva esercitato l'opzione all'esito della fase sommaria del cd. rito Fornero, benché la pronuncia di nullità del licenziamento fosse stata riformata nel giudizio di opposizione prima di essere nuovamente dichiarata in sede di reclamo);del resto, la mancanza di una domanda giudiziale volta al conseguimento dell'indennità sostitutiva non porta automaticamente a considerare obbligata una pronuncia di reintegra, bensì una declaratoria di illegittimità del licenziamento non accompagnata da detta pronuncia, in presenza della avvenuta cessazione del rapporto di lavoro; /U (9,1-o toj il secondo motivo\(va del pari accolto, poiché, avuto riguardo al rilievo compiuto in sede di riassunzione (per come esattamente evidenziato nel ricorso per cassazione a p. 17), il fatto storico dell'avvenuto pagamento dell'indennità risarcitoria andava comunque esaminato nell'ambito del giudizio, potenzialmente incidendo in chiave negativa sulla debenza, in concreto, della somma indicata dal nuovo titolo; il primo motivo di ricorso incidentale va rigettato, attesa la chiara lettera della legge (che, appunto, sanziona, nel regime della cd.

"legge Fornero", il licenziamento intimato erroneamente per superamento del comporto con la tutela reintegratoria cd.

"attenuata"), non sospettabile di illegittimità costituzionale per la denunziata disparità di trattamento, in radice non configurabile nel regime della predetta "legge Fornero", essendo stato di recente affermato - da Cass. 16/09/2022, n. 27334 - che «Nel sistema delineato dall'art. 18 della

I. n. 300 del 1970, come modificato dalla

I. n. 92 del 2012, il licenziamento intimato in violazione dell'art. 2110, comma 2, c.c., è nullo e le sue conseguenze sono disciplinate, secondo un regime sanzionatorio speciale, dal comma 7, che a sua volta rinvia al comma 4, del medesimo art. 18, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro»; dovendo essere del resto evidenziato, quanto al raffronto con i cd.

"nuovi assunti" - e a prescindere dall'esattezza o meno del rilievo contenuto nel controricorso secondo cui il licenziamento intimato per avvenuto superamento del comporto prima del verificarsi di questo comporterebbe la tutela reintegratoria cd.

"piena" nel regime del d.lgs. n. 23 del 2015 -, che lo scorrere del tempo può giustificare differenziazioni di disciplina concepite dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità (cfr., tra le altre, Corte cost. 8/11/2018, n. 194); il secondo motivo è assorbito, dovendo il giudice del rinvio, in ragione dell'esito del presente procedimento, procedere nuovamente alla determinazione delle spese delle fasi di merito a conclusione del giudizio; la sentenza impugnata deve essere cassata, nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM accoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12239/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio TRIFIRO' & [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] unitamente e disgiuntamente tra di loro; -ricorrente principale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente principale- ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1340/2019, depositata il 25/03/2019, R.G.N. 3082/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata, adottata in sede di giudizio di rinvio, è stata dichiarata la nullità del licenziamento intimato, per avvenuto superamento del comporto, a [OSCURATO:PERSONA] dalla "[OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", e, per l'effetto, quest'ultima è stata condannata a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la "[OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi, cui ha replicato la menzionata società con controricorso; la "[OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A." ha presentato memoria; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivo, la ricorrente - denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18, terzo e quarto comma, della I. n. 300 del 1970, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice del gravame abbia disposto l'ordine di reintegra, malgrado il lavoratore avesse esercitato, con lettera in data 12 marzo 2016 (dal seguente tenore: "Con la presente, facendo seguito al Vostro invito a riprendere servizio in esecuzione dell'ordinanza di reintegrazione del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, dello scorso 19 febbraio 2016, Vi comunico che il mio assistito Sig. [OSCURATO:PERSONA], che sottoscrive la presente per ratifica, preso atto della Vostra volontà di riammetterlo in svizio e comunque del mancato pagamento dell'indennità risarcitoria, e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali così come previsto dalla predetta ordinanza, dichiara di voler, ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970, optare per la relativa indennità sostitutiva di 15 mensilità di retribuzione globale di fatto, intendendo, con il pagamento della somma in questione, rinunciare alla prosecuzione del rapporto di lavoro"), l'opzione per il conseguimento dell'indennità sostitutiva a seguito del provvedimento di reintegra emesso in fase sommaria; lamenta, quindi, che il predetto giudice non abbia posto a fondamento della propria decisione un'inconfutabile prova fornita da essa ricorrente oltre che un fatto mai contestato da controparte nel corso dei vari giudizi; con il secondo motivo - denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale abbia riconosciuto al lavoratore il diritto di ottenere il pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura massima delle 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, omettendo di esaminare atti e documentazione (i.e.: memoria di costituzione nel giudizio di riassunzione nonché busta paga ed estratto del bonifico bancario allegati) da cui emergeva che detta indennità era stata già versata in ottemperanza al provvedimento giudiziale adottato in fase sommaria, senza motivare alcunché al riguardo; con il primo motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] - denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18, primo, quarto e settimo comma, della I. n. 300 del 1970, con riferimento agli artt. 1418 c.c. e 2116 c.c., anche per effetto della questione di illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 24, 32, 35 e 41 Cost. - si duole che la predetta Corte abbia ricondotto le conseguenze sanzionatorie del vizio accertato nell'ambito della tutela reintegratoria cd. "attenuata", non valorizzando una "interpretazione costituzionalmente orientata della nullità", avuto riguardo alla disparità di trattamento - eventualmente rimovibile mediante proposizione della questione di legittimità costituzionale dinanzi al Giudice delle leggi - intercorrente tra lavoratori di aziende medio- grandi il cui rapporto è assoggettato alla cd. "legge Fornero" e quelli in servizio presso aziende minori o assunti nel regime del d.lgs. n. 23 del 2015, beneficiari della tutela reintegratoria cd. "piena" in caso di declaratoria di nullità del licenziamento; con il secondo motivo - denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 92 c.p.c., 13 della I. n. 247 del 2012 e 2233 c.c., in relazione agli artt. 2, 4 e 11 del D.M. n. 55 del 2014 - si duole che il giudice del gravame abbia liquidato le spese giudiziali delle diverse fasi e dei distinti gradi del giudizio in misura inferiore ai minimi di cui al citato D.M. Ritenuto che: oLd <\-)CQj j ud2) '1,02g il primo motivo va accolto, poiché l'articolato rilievo della Corte d'Appello - secondo cui «Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla società datrice, potrebbe escludersi il diritto del Praticelli alla reintegrazione nel posto di lavoro in ragione della lettera in data 12/3/2016 con cui quest'ultimo avrebbe rinunciato "alla prosecuzione del rapporto di lavoro". Trattasi infatti di atto qualificabile quale esercizio da parte del lavoratore della opzione per la indennità sostitutiva della reintegra prevista dall'art. 18, comma 3, L. 300/1970, opzione effettuata esclusivamente in via stragiudiziale (tale opzione non è mai stata invece esercitata nel presente giudizio né reiterata nelle conclusioni rassegnate nella presente fase di riassunzione), con la menzionata lettera del 12/3/2016, a fronte dell'ordinanza di reintegra del 15/12/2015 emessa dal Tribunale di Velletri all'esito della fase sommaria e che non può più ritenersi attuale a seguito della totale riforma di tale provvedimento effettuata dallo stesso Tribunale all'esito del giudizio di opposizione (il quale aveva integralmente rigettato l'impugnazione del licenziamento avanzata dal Patricelli). Deve peraltro osservarsi che, in ogni caso, non potrebbero trarsi dalla menzionata lettera del 12/3/2016 le conseguenze volute dalla società datrice in ordine alla limitazione della tutela riconoscibile al Patricelli alla sola indennità risarcitoria di cui all'art. 18, comma 4, L. 300/1970 (escludendo pertanto la reintegra nel posto di lavoro). Trattasi infatti di tutela, quella di cui alla norma testé menzionata, prevista con norma di carattere imperativo e che non potrebbe comunque essere oggetto di frazionamento prospettato dalla società resistente, essendo previsto dal legislatore esclusivamente l'esercizio da parte del lavoratore, in luogo della reintegra, dell'opzione per la indennità sostitutiva ex art. 18, comma 3, L. 300/1970» - non considera che l'opzione per il conseguimento dell'indennità sostitutiva, una volta esercitata, anche in via stragiudiziale, diviene irreversibile (consumando in via definitiva il diritto alla ricostituzione del rapporto), sicché mantiene la propria efficacia anche nell'ipotesi in cui la statuizione di condanna alla reintegra fosse riformata e, successivamente, nel corso del processo, nuovamente emessa, non essendovi alcuna ragione apprezzabile tale da legittimare, in tal caso, un ripensamento del lavoratore che abbia già manifestato la volontà di non essere più parte del rapporto di lavoro (cfr., per un caso analogo, Cass.27/02/2019, n. 5759, ove, sul presupposto che l'opzione è un atto negoziale autonomo nell'esercizio di un diritto potestativo derivante dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento, che non soggiace agli effetti espansivi della sentenza di riforma previsti dall'art. 336, comma 2, c.p.c., è stata confermata la sentenza della corte di appello che, in sede di revocazione, aveva ritenuto estinto il rapporto di lavoro di un dirigente che aveva esercitato l'opzione all'esito della fase sommaria del cd. rito Fornero, benché la pronuncia di nullità del licenziamento fosse stata riformata nel giudizio di opposizione prima di essere nuovamente dichiarata in sede di reclamo);del resto, la mancanza di una domanda giudiziale volta al conseguimento dell'indennità sostitutiva non porta automaticamente a considerare obbligata una pronuncia di reintegra, bensì una declaratoria di illegittimità del licenziamento non accompagnata da detta pronuncia, in presenza della avvenuta cessazione del rapporto di lavoro; /U (9,1-o toj il secondo motivo\(va del pari accolto, poiché, avuto riguardo al rilievo compiuto in sede di riassunzione (per come esattamente evidenziato nel ricorso per cassazione a p. 17), il fatto storico dell'avvenuto pagamento dell'indennità risarcitoria andava comunque esaminato nell'ambito del giudizio, potenzialmente incidendo in chiave negativa sulla debenza, in concreto, della somma indicata dal nuovo titolo; il primo motivo di ricorso incidentale va rigettato, attesa la chiara lettera della legge (che, appunto, sanziona, nel regime della cd. "legge Fornero", il licenziamento intimato erroneamente per superamento del comporto con la tutela reintegratoria cd. "attenuata"), non sospettabile di illegittimità costituzionale per la denunziata disparità di trattamento, in radice non configurabile nel regime della predetta "legge Fornero", essendo stato di recente affermato - da Cass. 16/09/2022, n. 27334 - che «Nel sistema delineato dall'art. 18 della I. n. 300 del 1970, come modificato dalla I. n. 92 del 2012, il licenziamento intimato in violazione dell'art. 2110, comma 2, c.c., è nullo e le sue conseguenze sono disciplinate, secondo un regime sanzionatorio speciale, dal comma 7, che a sua volta rinvia al comma 4, del medesimo art. 18, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro»; dovendo essere del resto evidenziato, quanto al raffronto con i cd. "nuovi assunti" - e a prescindere dall'esattezza o meno del rilievo contenuto nel controricorso secondo cui il licenziamento intimato per avvenuto superamento del comporto prima del verificarsi di questo comporterebbe la tutela reintegratoria cd. "piena" nel regime del d.lgs. n. 23 del 2015 -, che lo scorrere del tempo può giustificare differenziazioni di disciplina concepite dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità (cfr., tra le altre, Corte cost. 8/11/2018, n. 194); il secondo motivo è assorbito, dovendo il giudice del rinvio, in ragione dell'esito del presente procedimento, procedere nuovamente alla determinazione delle spese delle fasi di merito a conclusione del giudizio; la sentenza impugnata deve essere cassata, nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità. PQM accoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per l
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