CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13711/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difesodagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroMentasti Andrea, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 57/2024 pubblicatain data 05/03/2024, n.r.g. 100/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/03/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze della Bottega di Adòs.r.l. fino al 16/10/2019 quando era stato licenziato senza preavviso, ai sensidegli artt. 53 e 54 CCNL, per ragioni disciplinari (“negligenza ripetuta sullavoro, disinteresse generale verso l’azienda ed i colleghi di lavoro,superficialità ed insubordinazione costante nell’espletamento delle proprieNumero registro generale 16862/2024Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 13711/2026Data pubblicazione 11/05/2026mansioni, mancata disponibilità nella flessibilità dell’orario di lavoro …nonostante i numerosi richiami verbali … non ha mostrato segnali dicambiamento”).Adìva il Tribunale di Massa chiedendo la declaratoria di nullità e/o diillegittimità del licenziamento, nonché la condanna della società a reintegrarlonel posto di lavoro e a pagargli tutte le retribuzioni o l’indennità risarcitoria dilegge.2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata istruttoria nonché consulenzatecnica d’ufficio anche sul requisito dimensionale della società, il Tribunale,esclusa la natura discriminatoria e ritorsiva del licenziamento, lo dichiaravanullo per difetto di motivazione, equiparandolo ad un licenziamento orale, equindi accordava la tutela c.d. reale piena di cui all’art. 18, co. 1, L. n.300/1970.A seguito dell’opposizione della società, il Tribunale dichiarava illegittimo,e non nullo, il licenziamento sia perché fondato su contestazione disciplinaregenerica, in violazione dell’art. 7 L. n. 300/1970, sia perché sproporzionato;accertata l’insussistenza del requisito dimensionale, accordava la tutela c.d.obbligatoria di cui all’art. 8 L. n. 604/1966 e condannava la società ariassumere il dipendente o a risarcirgli il danno, liquidato in misura pari a seimensilità della retribuzione globale di fatto di euro 1.630,52, esclusa la naturadiscriminatoria o ritorsiva del recesso datoriale.3.- Con la sentenza n. 57/2024 la Corte d’Appello accoglieva il gravameprincipale interposto dal Mentasti e, rigettato quello incidentale della società,dichiarava nullo il licenziamento, ordinava la reintegrazione del lavoratore nelposto di lavoro e condannava la società a risarcirgli il danno mediantel’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dallicenziamento fino all’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito perlo svolgimento di altra attività lavorative come risultanti dalle dichiarazionireddituali, nonché al versamento dei corrispondenti contributi previdenzialied assistenziali.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:Numero registro generale 16862/2024Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 13711/2026Data pubblicazione 11/05/2026a) ove venga lamentata la natura ritorsiva del licenziamento, ossia fondatosu motivo illecito, è il lavoratore che deve dare la prova che quel motivoha rappresentato l’unica ragione del recesso datoriale;b) a tal fine l’insussistenza della ragione addotta può costituire un indiziodella pretestuosità del licenziamento e della sua natura ritorsiva, chespetta pur sempre al lavoratore dimostrare, sia pure per presunzioni;c) i motivi del reclamo principale e di quello incidentale vanno esaminatisecondo un ordine logico-giuridico, sicché dapprima è il datore di lavoroa dover dimostrare la sussistenza della giusta causa di licenziamento, eladdove tale prova non sia data spetterà poi al lavoratore dimostrare ilmotivo illecito di natura ritorsiva;d) entrambi i giudici delle due fasi del primo grado hanno ritenuto genericala contestazione disciplinare e tale valutazione viene condivisa daquesto collegio, poiché manca qualunque riferimento a condottespecifiche del lavoratore;e) a tale vizio formale corrisponde un vizio sostanziale del licenziamento,dal momento che le condotte di “negligenza ripetuta” e di “superficialitàcostante” sarebbero comunque passibili al più di sanzione conservativaai sensi dell’art. 53 CCNL; il “disinteresse generale verso l’azienda ed icolleghi di lavoro” non integra uno specifico inadempimento agli obblighiderivanti dal rapporto di lavoro; la “insubordinazione costante” ècontestata in modo talmente generico, da minare la possibilità diapprezzare l’effettività di un asserito inadempimento del lavoratore;f) dall’istruttoria espletata non sono emerse situazioni idonee agiustificare il licenziamento;g) quanto alla “mancata disponibilità nella flessibilità dell’orario di lavoro”,dal procedimento avviato dall’ITL di Lucca-[OSCURATO:PERSONA] a seguito delladenuncia del Mentasti risulta che la società è stata sanzionata perchéalcuni lavoratori hanno effettuato nell’anno 2019 lavoro straordinarioda un minimo di 359,92 ad un massimo di 496,27 ore e dunque benoltre il limite legale massimo di 250 ore annue, innalzato a 280 dalCCNL;h) è incontestato che il Mentasti nell’anno in questione ha effettuato circa200 ore di lavoro straordinario;Numero registro generale 16862/2024Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 13711/2026Data pubblicazione 11/05/2026i) dunque va condivisa la valutazione del Tribunale circa un uso esageratodel lavoro straordinario da parte aziendale, valutazione peraltrosuffragata dalla CTU;j) a questo riguardo, contrariamente all’assunto del Tribunale (secondocui al lavoratore era stato richiesto lavoro straordinario, ma non vi erastato costretto), dalle trascrizioni delle conversazioni in atti emergechiaramente che l’azienda pretendeva piena disponibilità del lavoratore,ponendola addirittura come condizione per la prosecuzione del rapportodi lavoro;k) nell’incontro durante il quale è stato comunicato l’invio dellaraccomandata con la contestazione disciplinare, al lavoratore è stataesplicitata l’esigenza aziendale di poter contare su persone che noncreano problemi ad effettuare lavoro straordinario, sicché la decisionedel licenziamento è stata senza dubbio presa a fronte dellerivendicazioni del lavoratore, che aveva dichiarato di non essere piùdisponibile al lavoro straordinario;l) tanto risulta sia dall’inequivocabile contenuto delle conversazioniintervenute fra il lavoratore ed i titolari dell’impresa, sia dallatestimonianza del collega Biz, che ha dichiarato di aver replicato allelamentele del Mentasti dichiarando: “se non ci stai bene la porta èquella”;m) ai fini della natura ritorsiva del licenziamento va altresì evidenziato chele rivendicazioni del lavoratore erano tutte legittime;n) infatti, ai sensi dell’art. 24 CCNL il lavoro straordinario deve far frontead evenienze non programmabili e, in difetto di una diversa previsionedel contratto collettivo, lo straordinario può essere svolto solo previoaccordo fra datore di lavoro e lavoratore per un massimo di 250 oreannue ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 66/2003;o) il CCNL area alimentazione e panificazione prevede che il ricorso allavoro straordinario sia di carattere eccezionale e solo per specifichecausali;p) il Tribunale, pur avendo individuato le caratteristiche del lavorostraordinario e pure avendo accertato un uso esagerato dellostraordinario da parte aziendale per sopperire ad esigenze continuative,Numero registro generale 16862/2024Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 13711/2026Data pubblicazione 11/05/2026non ne ha tratto la corretta conclusione, ossia che tale pretesa datorialeera inesigibile;q) inoltre pur avendo i testimoni dichiarato che il Mentasti si lamentavadel lavoro straordinario che gli veniva richiesto, nondimeno lo prestava;r) dall’istruttoria è altresì emerso che queste lamentele e questerivendicazioni del Mentasti hanno reato disappunto nei vertici aziendali;s) considerata che la sanzione espulsiva è stata irrogata all’esito di unacontestazione oltremodo generica, con sospensione cautelare dallavoro, per pretesi inadempimenti risultati insussistenti, ed emergendodagli atti l’insofferenza della datrice di lavoro rispetto alle richieste delMentasti volte al rispetto delle previsioni del CCNL relative allostraordinario, può ritenersi provato che il licenziamento è stataun’illegittima reazione datoriale, finalizzata a disfarsi di un lavoratoresgradito.4.- Sospeso il termine per proporre ricorso per cassazione, con sentenzan. 158/2024 la Corte d’appello, in parziale accoglimento del ricorso perrevocazione proposto dalla società, revocava la sentenza n. 57/2024limitatamente all’ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro,alla condanna de [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento dell’indennità risarcitoriaper il periodo successivo all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e al versamento dei corrispondenticontributi previdenziali ed assistenziali.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) l’errore di fatto denunziato dalla società è rappresentatodall’intervenuta opzione, da parte del Mentasti, per l’indennitàsostitutiva della reintegrazione, avvenuta con raccomandatadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] a seguito dell’ordinanza conclusiva della fase c.d.sommaria del giudizio di primo grado;b) la società assume che tale fatto, se considerato, avrebbe precluso lasua condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimentodel danno per il periodo successivo all’opzione;c) tale tesi è fondata, poiché il fatto è pacifico e, ai sensi dell’art. 18, co.3, L. n. 300/1970, la richiesta dell’indennità sostitutiva dellaNumero registro generale 16862/2024Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 13711/2026Data pubblicazione 11/05/2026reintegrazione, da parte del lavoratore, “determina la risoluzione delrapporto di lavoro”;a) in quanto espressione di una facoltà di scelta negoziale che produce exse la cessazione del rapporto, l’opzione non è condizionata dalle vicendeprocessuali che riguardano l’ordine di reintegrazione e si sottrae aglieffetti espansivi, ex art. 336, comma 2, c.p.c., dell’eventuale riforma ditale ordine nel successivo giudizio di impugnazione, consumando in viadefinitiva il diritto alla ricostituzione del rapporto (Cass. n. 1599/2023,Cass. n. 16024/2018, Cass. n. 203/2016);b) si è trattato di un errore di percezione e non di valutazione, posto chenella sentenza revocanda non vi è proprio cenno all’intervenuta opzionedel lavoratore, pur risultando dagli atti di causa e pur essendo stataeccepita dalla società nella sua memoria difensiva di reclamo.4.- Avverso la sentenza n. 57/2024, come risultante a seguito dellasentenza di revocazione parziale n. 158/2024, [OSCURATO:SOCIETA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.6.- Le parti hanno depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la società ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 18,co. 1, L. n. 300/1970, 1343, 1345, 1418 e 2697 c.c. per avere la Corteterritoriale ritenuta dimostrata la natura ritorsiva del licenziamento.Il motivo è inammissibile, perché – come riconosce la stessa ricorrente (v.ricorso per cassazione, pp. 7-8) – articolato solo in termini di criticaall’asserito “sillogismo” svolto dai Giudici del reclamo, che avrebbero desuntoil carattere ritorsivo del recesso datoriale da genericità della contestazionedisciplinare, mancata dimostrazione di condotte del dipendente idonee adintegrare giusta causa ed insofferenza datoriale a legittime pretese deldipendente.E’ invece evidente che la Corte territoriale ha utilizzato i predetti fattoricome elementi indiziari, ritenuti idonee ad integrare una presunzione semplice(art. 2727 c.c.). Quest’ultima è un mezzo di prova di pari dignità rispetto aNumero registro generale 16862/2024Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 13711/2026Data pubblicazione 11/05/2026tutte le altre prove libere, sicché è legittimo ritenere in tal modo assoltol’onere probatorio del lavoratore. Al riguardo questa Corte ha già affermatoche in tema di licenziamento per ritorsione, l'onere di provare l'efficaciadeterminativa esclusiva del motivo ritorsivo grava sul lavoratore, il quale puòassolverlo anche a mezzo di presunzioni; a tal fine, in casodi licenziamento irrogato per condotta disciplinarmente rilevante in astratto,la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto alla gravità dell'addebito puòavere rilievo presuntivo, tenuto conto anche della scala valoriale espressadalla contrattazione collettiva, della ricorrenza del motivo ritorsivo, qualefattore unico e determinante del recesso, se la ragione addotta a suofondamento risulta meramente formale, apparente o, comunque,pretestuosa, fermo restando che tale fattore non è desumibile solo dallamancata integrazione, per difetto di proporzionalità, dei parametri normatividella giusta causa (Cass. ord. n. 17266/2024). Nella stessa prospettiva si èpure affermato che ben può il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto ilcomplesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già consideratiper escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi,da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globaleconsentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova delcarattere ritorsivo del recesso (Cass. n. 23583/2019).La Corte territoriale si è conformata a questi principi di diritto e, all’esitodell’accertamento di una pluralità di fatti, da questi ha ritenuto in viapresuntiva che l’intento ritorsivo avesse avuto ruolo esclusivo e determinante(Cass. ord. n. 6838/2023), ricavando tale convincimento proprio dall’insiemedi quegli elementi indiziari, valutati complessivamente e ritenuti a tal fineglobalmente significativi.Trattasi di un apprezzamento di merito, come tale insindacabile in sede dilegittimità qualora – come nella specie – adeguatamente motivato.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e4), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt.5 d.lgs. n. 66/2003, 2103 c.c., 24, 25 e 35 CCNL, nonché 132 c.p.c. per averela Corte territoriale ritenuto legittime le pretese e le rivendicazioni delMentasti di non svolgere lavoro straordinario né di essere adibito alleconsegne in quanto attività esulante dalle proprie mansioni.Numero registro generale 16862/2024Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 13711/2026Data pubblicazione 11/05/2026Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.E’ infondato laddove trascura di considerare che, come aveva già accertatoil Tribunale, la Corte territoriale ha ritenuto che la società avesse fatto un “usoesagerato” del lavoro straordinario, per “sopperire ad esigenze continuative”,quindi in violazione dell’art. 24 CCNL, che, come riportato dai Giudici d’appellosul punto non censurati dalla ricorrente, prevedeva il ricorso al lavorostraordinario solo per necessità imprescindibili, indifferibili e di duratatemporanea.E’ poi inammissibile, laddove non spiega in cosa consisterebbe la violazionedella disciplina legale dell’orario di lavoro contenuta nell’art. 5 d.lgs n.66/2003, né quale sarebbe il grave vizio motivazionale, in violazione dell’art.132 c.p.c. La ricorrente si limita a riportare passaggi essenziali dellamotivazione della sentenza di primo grado, ritenute condivisibili, e non siperita di criticare – sul piano strettamente giuridico – la decisione di secondogrado impugnata, come invece era suo onere.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la ricorrente lamenta violazione degli artt. 112, 115, 132, 134, 244, 253, 414,416, 420, 421, 434 e 437 c.p.c., 2712 c.c. e 1, commi 51, 57, 58 e 59 L. n.92/2012, nonché 24 e 111 Cost. per avere la Corte territoriale:a) rigettato l’eccezione di inammissibilità del reclamo principale dellavoratore,b) omesso di pronunziarsi sul punto settimo del secondo motivo delreclamo incidentale condizionato da essa proposto,c) omesso di pronunziarsi sulle istanze istruttorie riproposte dalla società,d) ritenuto che dall’istruttoria orale non fossero emerse situazioni idonee agiustificare il licenziamento.Il motivo è infondato con riguardo all’asserita violazione dell’art. 434 c.p.c.per rigetto dell’eccezione di inammissibilità del reclamo principale dellavoratore (sub a), perché la valutazione della sufficiente specificità dei motiviè stata correttamente compiuta dalla Corte territoriale sulla base della loroenucleazione (v. sentenza impugnata, p. 4 ss.).Il motivo è poi inammissibile in punto di rigetto delle ulteriori istanzeistruttorie avanzate dalla società: il vizio di omessa pronuncia che determinala nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai fini diNumero registro generale 16862/2024Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 13711/2026Data pubblicazione 11/05/2026cui all'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. si configura esclusivamente con riferimentoa domande attinenti al merito e non anche in relazionead istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto ilprofilo del vizio di motivazione (Cass. ord. n. 13716/2016; Cass. n.6715/2013); Cass. sez. un. n. 15982/2001). Inoltre la ricorrente omette ditrascrivere i capitoli di prova e di dimostrarne la decisività (Cass ord. n.23194/2017), ossia che l’esito della prova testimoniale sarebbe stato tale dadeterminare con certezza una decisione diversa da quella impugnata; lariduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un poteretipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corsodell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tuttii testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflual'ulteriore assunzione della prova, con giudizio che si sottrae al sindacato dilegittimità se congruamente motivato anche per implicito dal complesso dellamotivazione (Cass. n. 11810/2016), come nella specie.Quanto, poi, all’asserita omessa pronunzia sul settimo punto del secondomotivo del reclamo incidentale condizionato, con cui la società si era dolutadell’omessa decisione del Tribunale sulle sue istanze istruttorie, il motivo èinfondato, perché nella decisione impugnata, complessivamente considerata,va ravvisato piuttosto un rigetto implicito di quella doglianza. Trattasi infattidi una inevitabile conseguenza decisoria della ritenuta genericità assoluta deifatti oggetto di contestazione disciplinare, sicché neppure potevano ritenersimeritevoli di un accertamento mediante prova (testimoniale). Al riguardoquesta Corte ha già affermato che ad integrare gli estremi del viziodi omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione delgiudice, essendo necessario la totale pretermissione del provvedimento chesi palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto,non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fattavalere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenzadi una specifica argomentazione (Cass. n. 2151/2021;E’ poi inammissibile la censura di violazione degli artt. 2712 c.c. e 115c.p.c. sia per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente precisato inquale atto ed in quale fase processuale abbia operato il disconoscimento dellatrascrizione delle conversazioni fra il lavoratore ed i colleghi di lavoro o iNumero registro generale 16862/2024Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 13711/2026Data pubblicazione 11/05/2026superiori, prodotte in giudizio dal Mentasti, sia perché la decisione impugnatacomunque si fonda non solo e non tanto sulle trascrizioni di quelleconversazioni, quanto e soprattutto sui riscontri testimoniali ritenuti specificie concordanti.Inammissibile è altresì la dedotta violazione degli artt. 115, 132, 134, 244,253, 414, 416, 420, 421, 434 e 437 c.p.c. e 1, commi 51, 57, 58 e 59 L. n.92/2012, per essere mancata un’istruttoria testimoniale completa propriadella fase a cognizione piena introdotta con l’opposizione nel giudizio di primogrado. In questa parte il motivo difetta gravemente di autosufficienza, nonavendo la ricorrente riportato i capitoli di prova testimoniale né dimostrato laloro decisività.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.la ricorrente lamenta l’omesso esame di “fatti decisivi” per il giudizio e oggettodi discussione fra le parti per avere, fra l’altro, la Corte territoriale trascuratodel tutto le dichiarazioni provenienti dall’allora legale rappresentantedell’ente.Il motivo è inammissibile, perché le dichiarazioni rese dal legalerappresentante della società non integrano un “fatto storico” nel sensorecepito nell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c., ma semmai di un elementoistruttorio, la cui valutazione rientra nel “prudente apprezzamento” del giudicedi merito ai fini della formazione del proprio convincimento e, come tale,insindacabile in sede di legittimità, qualora – come nella specie –adeguatamente motivato.Il motivo è altresì inammissibile per la pluralità dei fatti di cui sarebbe statoomesso l’esame, pluralità che per definizione ne esclude la decisività diciascuno.Infine il motivo è inammissibile, perché tende a sollecitare a questa Corteun nuovo apprezzamento di determinate circostanze di fatto (ad esempio ilnumero di ore di lavoro straordinario asseritamente svolto dal Mentasti neglianni 2018 e 2019: v. ricorso per cassazione, p. 28 ss.), interdetto in sede dilegittimità, in quanto riservato al giudice di merito.5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MNumero registro generale 16862/2024Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 13711/2026Data pubblicazione 11/05/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alcontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data04/03/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]