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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 17 maggio 2026

Cassazione n. 14572/2026

Testo disponibile della fonte

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fellotto (pec:[OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona delPresidente pro-tempore;- intimata -e contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20731/2025Numero sezionale 204/2026Numero di raccolta generale 14572/2026Data pubblicazione 17/05/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudiziopendente dinanzi al Giudice di pace di Roma, iscritto al n. 47048/2024R.G.;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:- con ricorso proposto dinanzi Giudice di pace di Roma, iscritto aln. 47048/2024 R.G., l’avv. [OSCURATO:PERSONA] impugnava due cartelledi pagamento emesse e notificategli dall’Agenzia delle entrate –Riscossione recanti l’iscrizione a ruolo delle spese processuali liquidatein favore dell’Agenzia delle entrate nel primo e secondo grado digiudizio celebratisi dinanzi alle allora Commissioni tributarie,provinciale e regionale, che lo stesso sostiene di aver proposto qualeamministratore di sostegno straordinario per conto e in rappresentanzadell’amministrato;- si costituiva in giudizio la sola Agenzia delle entrate – Riscossioneeccependo il difetto in capo al giudice ordinario della giurisdizione, chesosteneva spettante, invece, al giudice tributario;- il ricorrente ha proposto, quindi, regolamento preventivo digiurisdizione chiedendo a questa Suprema Corte di cassazione didichiarare la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulrilievo che la questione dedotta in giudizio non atteneva all’an o alquantum delle spese liquidate, ma alla legittimazione passivadell’amministratore giudiziale a rispondere delle spese processuali inun giudizio proposto per conto dell’amministrato;- l’agente della riscossione è rimasto intimato mentre si è costituitain giudizio l’Agenzia delle entrate che, dopo aver precisato di nonNumero registro generale 20731/2025Numero sezionale 204/2026Numero di raccolta generale 14572/2026Data pubblicazione 17/05/2026essersi costituita nel giudizio di merito dinanzi al giudice di pace peresserle stata notificato tardivamente l’atto introduttivo di quel giudizio,ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario;- il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scrittechiedendo affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.Considerato che:- è ammissibile la proposizione del regolamento di giurisdizioneancorché il giudizio al quale si riferisce (R.G. n. 47048/2024 iscrittodinanzi al Giudice di pace di Roma) sia stato promosso dalla stessaodierna parte ricorrente, la cui iniziativa trova plausibile giustificazionenei dubbi insorti in ordine alla correttezza della scelta da essa compiutamediante la proposizione della domanda dinanzi al giudice ordinariostante l’eccezione di difetto di giurisdizione di quest’ultimo in quellasede sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass. Sez.

U n. 20088/2024, n.15122/2022, n. 32727/2018);- ciò precisato, ritiene il Collegio di dover dare continuità al principioaffermato da Cass. Sez.

U n. 14554/2015 secondo cui rientra nellagiurisdizione tributaria la controversia sulle somme liquidate dallecommissioni tributarie a titolo di spese processuali, poiché, ai sensidell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alla giurisdizionetributaria appartengono tutte le controversie relative ai tributi, di ognigenere e specie, con "ogni accessorio", «dovendo ritenersi che leespressioni utilizzate dal Legislatore, quali "ogni altro accessorio" o"altri accessori" per la loro latitudine, ricomprendano, senz'altro, lespese processuali»;- il principio è stato ribadito da Cass. Sez.

U n. 25938/2018 che,proprio sulla scorta dell’interpretazione del disposto di cui al citato art.2, dato dal precedente nomofilattico, in particolare di ciò che deveessere ricompreso nella dizione di «ogni altro accessorio», ha posto ladistinzione tra controversie aventi ad oggetto le somme liquidate dalleNumero registro generale 20731/2025Numero sezionale 204/2026Numero di raccolta generale 14572/2026Data pubblicazione 17/05/2026commissioni tributarie a titolo di spese processuali ed il creditoprofessionale vantato dall’avvocato nei confronti del cliente perprestazioni rese innanzi al giudice tributario, su cui ha giurisdizione ilgiudice ordinario, in quanto «contenzioso eterogeneo rispetto allamateria attribuita a quest'ultimo ex art. 2 del d.lgs. n. 546 del 2002, enon potendo trovare applicazione né l'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011,che è norma sulla competenza e non sulla giurisdizione, relativa allesole attività professionali svolte nel processo civile, con esclusione diquello penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali, né l'art. 2del d.lgs. n. 546 del 1992, nel quale rientra la diversa ipotesi in cuisiano reclamate somme liquidate dalle commissioni tributarie a titolodi spese processuali»;- del tutto irrilevante ai fini del riparto di giurisdizione è la questionedi merito dedotta in giudizio, nella specie, in particolare, il difetto dilegittimazione passiva dell’amministratore di sostegno per le speseliquidate in un giudizio promosso per conto dell’amministrato, come sideduce nel ricorso, trattandosi di eccezione su cui ben potrà ed anzidovrà pronunciare il giudice tributario;- va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice tributariodinanzi al quale la parte che vi ha interesse riassumerà la causa e cheall’esito provvederà anche sulle spese processuali del presenteregolamento; P.Q.Mdichiara la giurisdizione del giudice tributario davanti al quale variassunta la causa e a cui demanda di provvedere anche sulle spese delpresente giudizio di regolamento.Così deciso in Roma in data 12 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA] FRASCA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fellotto (pec:[OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona delPresidente pro-tempore;- intimata -e contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20731/2025Numero sezionale 204/2026Numero di raccolta generale 14572/2026Data pubblicazione 17/05/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudiziopendente dinanzi al Giudice di pace di Roma, iscritto al n. 47048/2024R.G.;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:- con ricorso proposto dinanzi Giudice di pace di Roma, iscritto aln. 47048/2024 R.G., l’avv. [OSCURATO:PERSONA] impugnava due cartelledi pagamento emesse e notificategli dall’Agenzia delle entrate –Riscossione recanti l’iscrizione a ruolo delle spese processuali liquidatein favore dell’Agenzia delle entrate nel primo e secondo grado digiudizio celebratisi dinanzi alle allora Commissioni tributarie,provinciale e regionale, che lo stesso sostiene di aver proposto qualeamministratore di sostegno straordinario per conto e in rappresentanzadell’amministrato;- si costituiva in giudizio la sola Agenzia delle entrate – Riscossioneeccependo il difetto in capo al giudice ordinario della giurisdizione, chesosteneva spettante, invece, al giudice tributario;- il ricorrente ha proposto, quindi, regolamento preventivo digiurisdizione chiedendo a questa Suprema Corte di cassazione didichiarare la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulrilievo che la questione dedotta in giudizio non atteneva all’an o alquantum delle spese liquidate, ma alla legittimazione passivadell’amministratore giudiziale a rispondere delle spese processuali inun giudizio proposto per conto dell’amministrato;- l’agente della riscossione è rimasto intimato mentre si è costituitain giudizio l’Agenzia delle entrate che, dopo aver precisato di nonNumero registro generale 20731/2025Numero sezionale 204/2026Numero di raccolta generale 14572/2026Data pubblicazione 17/05/2026essersi costituita nel giudizio di merito dinanzi al giudice di pace peresserle stata notificato tardivamente l’atto introduttivo di quel giudizio,ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario;- il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scrittechiedendo affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.Considerato che:- è ammissibile la proposizione del regolamento di giurisdizioneancorché il giudizio al quale si riferisce (R.G. n. 47048/2024 iscrittodinanzi al Giudice di pace di Roma) sia stato promosso dalla stessaodierna parte ricorrente, la cui iniziativa trova plausibile giustificazionenei dubbi insorti in ordine alla correttezza della scelta da essa compiutamediante la proposizione della domanda dinanzi al giudice ordinariostante l’eccezione di difetto di giurisdizione di quest’ultimo in quellasede sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass. Sez. U n. 20088/2024, n.15122/2022, n. 32727/2018);- ciò precisato, ritiene il Collegio di dover dare continuità al principioaffermato da Cass. Sez. U n. 14554/2015 secondo cui rientra nellagiurisdizione tributaria la controversia sulle somme liquidate dallecommissioni tributarie a titolo di spese processuali, poiché, ai sensidell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alla giurisdizionetributaria appartengono tutte le controversie relative ai tributi, di ognigenere e specie, con "ogni accessorio", «dovendo ritenersi che leespressioni utilizzate dal Legislatore, quali "ogni altro accessorio" o"altri accessori" per la loro latitudine, ricomprendano, senz'altro, lespese processuali»;- il principio è stato ribadito da Cass. Sez. U n. 25938/2018 che,proprio sulla scorta dell’interpretazione del disposto di cui al citato art.2, dato dal precedente nomofilattico, in particolare di ciò che deveessere ricompreso nella dizione di «ogni altro accessorio», ha posto ladistinzione tra controversie aventi ad oggetto le somme liquidate dalleNumero registro generale 20731/2025Numero sezionale 204/2026Numero di raccolta generale 14572/2026Data pubblicazione 17/05/2026commissioni tributarie a titolo di spese processuali ed il creditoprofessionale vantato dall’avvocato nei confronti del cliente perprestazioni rese innanzi al giudice tributario, su cui ha giurisdizione ilgiudice ordinario, in quanto «contenzioso eterogeneo rispetto allamateria attribuita a quest'ultimo ex art. 2 del d.lgs. n. 546 del 2002, enon potendo trovare applicazione né l'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011,che è norma sulla competenza e non sulla giurisdizione, relativa allesole attività professionali svolte nel processo civile, con esclusione diquello penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali, né l'art. 2del d.lgs. n. 546 del 1992, nel quale rientra la diversa ipotesi in cuisiano reclamate somme liquidate dalle commissioni tributarie a titolodi spese processuali»;- del tutto irrilevante ai fini del riparto di giurisdizione è la questionedi merito dedotta in giudizio, nella specie, in particolare, il difetto dilegittimazione passiva dell’amministratore di sostegno per le speseliquidate in un giudizio promosso per conto dell’amministrato, come sideduce nel ricorso, trattandosi di eccezione su cui ben potrà ed anzidovrà pronunciare il giudice tributario;- va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice tributariodinanzi al quale la parte che vi ha interesse riassumerà la causa e cheall’esito provvederà anche sulle spese processuali del presenteregolamento; P.Q.Mdichiara la giurisdizione del giudice tributario davanti al quale variassunta la causa e a cui demanda di provvedere anche sulle spese delpresente giudizio di regolamento.Così deciso in Roma in data 12 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA] FRASCA
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