CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 maggio 2018
Cassazione n. 22834/2024
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17843/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V . [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] n. 2549 /201 8 depositatoil 03/05/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto parzialmente l’opposizione allo stato passivo d i Coopsette soc. coop. in L iquidazione coatta amministrativa , proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ammettendo al chirografo un’ulteriore somma a titolo di interessi moratori maturati ante procedura ex art. 1, comma 2, d.lgs. 231/02, ma respinge ndo la richiesta di riconoscimento della prededuzione sul credito, insinuato a titolo di subappalto, per la ritenuta non applicabilità dell'art. 118,comma 3, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici ) in caso di fallimento (o altra procedura analoga) del subcommittente, in quanto norma finalizzata non già a rafforzare l'interesse privato del subappaltatore, bensì l'interesse pubblico all'esecuzione dell'opera pubblica, che viene meno in caso di fallimento, stante la prevalenza della disciplina fallimentare. A tali argomentazioni giuridiche il tribunale ha aggiun to che , dalla lettera della stazione appaltante R ete F erroviaria I taliana (RFI) del 7/06/2017 (doc. 2, ritenuto ammissibile sebbene tardivo,in quanto di formazione successiva alla scadenza del termine del 5/06/2017) emerge chela stessa c ommittente aveva ritenuto che il pagamento del corrispettivo all’appaltatore Coopsette non fosse c ondizionato alla presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori, proprio a causa dell’intervenuta ammissione alla procedura di LCA. 2. –Sopravven uta la dichiarazione di fallimento di BSF s.r.l. , il curatore fallimentare ha propostoricorso per cassazione in cinque mezzi, cui Coopset t e soc.coop. in LCA ha resist ito con controricorso. Entrambe le partihanno prodotto memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. – Con il primo motivo, rubricato “ violazione e falsa applicazione degli articoli 81 e 111 l.f., 118 co. 3, d.lgs. 163/06, 115 cpc, 2697 cc e dei contratti inter partes (art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.)”, il Fallimento ricorrente deduce che l'art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006, espressamente richiamato nei contratti inter partes, sarebbe applicabile anche in caso di fallimento o LCA del committente, e che, essendo pacifica la conseguente sospensione dei pagamenti da parte del committente pubblico RFI in favore di Coopsette, ne deriverebbe anche la prededucibilità del credito ex art. 111 l.fall., ancorché di natura concorsuale, in quanto funzionale al migliorsoddisfacimento della massa dei creditori. 2.2.– Il secondo mez zo lamenta lo stesso errore denunziato col primo sotto il diverso profilo dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, e cioè la non contestata sospensione dei pagamenti da parte del committente pubblico in favore dell’appaltatore, che verrebbe per legge “sbloccata” proprio dal pagamento in prededuzione del subappaltatore, con conseguente vantaggio per la massa dei creditoridell’appaltatore in LCA. 2.3.– Il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per v iolazione dell’art. 99 , commi 6 e 7 , l.f all . e dell'art. 153 c.p.c., per avere il tribunale utilizzato ai fini della decisione il doc. 2 tardivamente prodotto di cui si è detto sopra, dopo aver erroneamente rimesso in termini Coopsette nonostanteil ritardo le fosse imputabile, per essersi attivata verso RFI solo pochi giorni prima della scadenza del termineper la relativa produzione. 2.4. – Il quarto mezzo, proposto in subordine al terzo, denuncia l’errore già prospettato col primo, sotto il diverso profilo della nullità della sentenza per violazione degli artt. 132,comma 2 , n. 4 c.p.c., 111 comma 6 Cost. e 115 c . p . c . , a fronte di una motivazione asseritamente inesistente o apparente, perché frutto del travisamento del contenuto della lettera di RFI del 7/06/2017 , che solo in via dubitativa si prospettava l’ipotesi che il pagamento del corrispettivo all’appaltatore non fosse subordinato a l pagamento del corrispettivo alsubappaltatore. 2.5.– Ancora in subordine rispetto al terzo motivo , e facendo valere lo stesso errore denunziato con il primo e il quarto, ilo quinto mezzo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 115e 116 c . p . c . , 2697 c . c . , 118 co mma 3 d.lgs. 163/06, 111 l.f all ., nonché “dei contratti inter partes”, per avere il tribunale travisato il contenuto della suddetta lettera di RFI del 7/06/2017 anche con riguardo all’asserita irrilevanza delle fatture quietanzate , fermo restando che mai il tribunale avrebbe potuto fondare la decisione sulle soluzioni ivi ipotizzate, in quanto contra legem. 3. – Il primo motivo è infondato , con assorbimento de i restanti quattro. 3.1. – L’ infondatezza emerge alla luce del sopravvenuto indirizzo nomofilattico in base al quale «in caso di fallimento dell’appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall’art. 118, comma 3 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell’appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest’ultimo al subappaltatore, deve ritenersi riferito all’ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un’impresa “in bonis” e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie; ne consegue che al curatore è dovuto dalla stazione appaltante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all’intervenuto scioglimento del contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell’appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della “par condicio creditorum” e dell'ordine delle cause di prelazione» (Cass. Sez. U, 5685/2020 ; conf. Cass. 24472/2021, 23522/2022, 23447/2022), senza che il ricorso offra ragioni per discostarsi datale orientamento, ormai consolidato. 3.2. – Nel quadro ermeneutico così ridelineato , risulta evidentemente irrilevante il fatto di cui, con il secondo motivo, si lamenta l’omesso esame. 3.3. – La censura veicolata dal terzo m ezzo risulta inconferente, poiché la decisione si fonda sulla ratio decidendi vanamente aggredita con il primo, rispetto alla quale l’ulteriore argomentazione che il tribunale ha tratto dal documento di cui si contesta l’utilizzabilità è del tutto secondaria, ed espressamente addotta a conforto della propria lettura in diritto, come visto poi avallata dalle Sezioni Unite di questa Corte. 3.4. – Analoga sorte spetta al quarto mezzo, che colpisce la stessa ratio decidendi aggredita col primo e si concentra sul documento inutilmente considerato nel terzo, facendo leva su un inesistente vizio della motivazione , che è invece palesemente esistente e al di sopra del cd. minimo costituzionale (Cass. Sez. U, 8053/2014), potendo dirsi apparente solo la motivazione che «pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (da ultimo, ex multis, Cass.5927/2023, 15135/2022, 37507/2022). 3.5. –Le stesse considerazioni valgono per il quinto ed ultimo mezzo, che condivide con il quarto anche l’inammissibilità della censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. per travisamento del contenuto della lettera di RTI del 7/06/2017, alla luce della recente sentenza n. 5792 del 2024 con cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno escluso che il cd. travisamento della prova sia denunciabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 115 c.p.c., laddove il vizio concerna non già il fatto probatorio in sé, bensì –come nel caso in esame – la riconducibilità ad esso dell’informazione probatoria che ne abbia tratto il giudice. 4. – Segue il rigetto del ricorso con compensazione delle spese del presente giudizio, poiché l’indirizzo nomofilatticosu cui si fonda la decisione si è venuto a consolidare dopo la proposizione del ricorso. 5. – Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione proposta, se dovuto, a norma del co mma 1 - bis dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 115/ 02 ( Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spesedel giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell