CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05927/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15830/2016R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e lo difendono -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, Sez. staccata di Salerno, n. 3246/04/2016pronunciata il Oggetto: Tributi 26– 1 5830 - 2016 – 21/02/2023 MMF 15 febbraio 2016,depositata il 07 aprile 2016 e notificata in data 26 aprile 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023dal Cons. Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.Il contribuente veniva attinto da un avviso di accertamento emesso dall’Ufficio ai sensi degli artt. 32e 41 bis d.P.R. n. 600/1973 all’esito di indagini bancarie. Segnatamente l’ufficio accertava un maggior reddito a fronte di versamenti non giustificati per euro 224.491,75 in relazione all’anno d’imposta 2007. Adito il giudice di prossimità, la decisione di rigetto di primo grado veniva però riformata dalla CTR, che riteneva fornita la prova contraria da parte del contribuente. 2.Ricorre per la cassazione l’Agenzia delle entrate che svolge due motivi di ricorso cui resiste il contribuente con tempestivo controricorso. In prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato memoria. CONSIDERATO 1.Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la parte contribuente ha rappresentato essere passata in giudicato la sentenza della CTR Campania – Salerno n. 9355/2016 relativa al parallelo accertamento a carico della coniuge, con riguardo alle medesime 17 operazioni bancarie. Reso a seguito di CTU analitica sui predetti movimenti, il giudi zio si è concluso con l’annullamento della ripresa atassazione e la sentenza sarebbe passata in giudicato . Donde il patrono di parte contribuente assume essersi formato giudicato esterno, vertendosi sulle medesime circostanze, cioè i movimenti bancari sul conto cointestato al contribuente qui controricorrente e la consorte da cui hanno preso scaturigine i due avvisi di accertamento, l’uno che ha originato il presente giudizio e l’altro definito con la prefata sentenza n. 9355/2016.Sennonché, la predetta sentenza non è stata versata in atti, con la dovuta 26– 1 5830 - 2016 – 21/02/2023 MMF attestazione di passaggio in giudicato, né può altrimenti essere conosciuta da questa Corte che può accedere d’ufficio solo alle proprie pronunce. 2. Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza ai sensi degli artt. 36, co. 2, d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. In sostanza, lamenta che la de cisione di riforma impugnata sarebbe illegittima perché affetta da motivazione meramente apparente essendosi la CTR limitata ad affermare che il contribuente aveva “dettagliatamente documentato la provenienza formale delle singole operazioni giustificando documentalmente la fonte”. Il motivo merita accoglimento. 2.1 Questa Corte ha stabilito che «si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (Cfr. Cass., V, n. 15135/2022; VI, n. 37507/2022). Nella fattispecie in esame la motivazione addotta è talmente laconica che non è dato comprendere il ragionamento logico seguito dalla CTR nel rigettare l'eccezione svolta dal patrono erariale. Infatti, il Collegio non ha indicato né quali documenti sono stati offerti a titolo di prova contraria dal contribuente né ha argomentato sull’accertata provenienza dei versamenti contestati. 3. Con il secondo motivo l’Avvocatura generale dello Stato lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 L. n. 724/1994, dell’art. 32, co. 5, d.P.R. n. 917/1986, dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 51, co. 2, d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c. 26– 1 5830 - 2016 – 21/02/2023 MMF in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per non aver la CTR fatto buon governo delle norme vigenti in tema di accertamenti.Il motivo resta assorbito dall’accoglimento della precedente censura. 4. Conclusiv amente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al collegio d’appello , in diversa composizione,che provvederà a nuova valutazione delle questioni di merito, fornendo adeguata e congrua motivazione, nonché alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Campania, Sez. staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provved