CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15399/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dall’[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Ligurian. 268/2021 depositata il 29/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del30/04/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.In data 4 ottobre 2012, la [OSCURATO:SOCIETA] presentava la praticaDocfa per nuova costruzione di unità immobiliare costituita come cabinaNumero registro generale 26494/2021Numero sezionale 3737/2026Numero di raccolta generale 15399/2026Data pubblicazione 20/05/2026elettrica proponendo l'attribuzione della categoria E/3 e rendita catastaleeuro 1.022, trattandosi di unità immobiliare a destinata speciale peresigenza di pubblica utilità ai sensi dell'art. 2 comma 40 legge 24novembre 2006, n. 286 ovvero cabina elettrica a servizio dell’autostradaA-10. L'ufficio rettificava il classamento proposto attribuendo ilclassamento in categoria D/1) con un avviso di accertamento che venivaimpugnato dalla società ricorrente.1.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Imperia respingeval'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato, maaccoglieva nel merito il ricorso della società, qualificando l'unitàimmobiliare priva di autonomia funzionale e reddituale.1.2. Sull'appello dell'amministrazione finanziaria, la Commissionetributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 268 del 2021, non sipronunciava sulla questione relativa al difetto di motivazione dell'attoimpugnato rigettata dai primi giudici e riproposta dalla società resistente,ma, decidendo nel merito, affermava che il bene oggetto dell’avviso nonpresentava né autonomia funzionale, essendo strettamente correlato allapresenza di un bene di pubblica utilità, né autonomia reddituale perchéprivo di funzione economica.1.3.Per la cassazione della summenzionata sentenza ricorrel'amministrazione sulla base di tre motivi.Replica con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA], che hadepositato memorie difensive in prossimità dell’udienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso,dedotta dalla società, sul rilievo che l’Agenzia delle Entrate non offrirebbealcun elemento idoneo a smentire l’elaborazione giurisprudenziale inmateria. limitandosi a ribadire tralatiziamente, le stesse suppostepatologie lamentate nei precedenti propri ricorsi, tutti rigettati , inNumero registro generale 26494/2021Numero sezionale 3737/2026Numero di raccolta generale 15399/2026Data pubblicazione 20/05/2026quanto, al contrario, il ricorso attinge specificamente le statuizioni dellasentenza d’appello.2. Con il primo motivo di ricorso - proposto ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. - si denuncia la violazione dell'art. 5 r.d.l. 13 aprile1939, n. 652, nonché degli artt. 40 d.P.R. primo dicembre del 1949, n.1149 e 2, comma 1, d.m. 20/08/1998; per avere i giudici regionaliincluso nella categoria E) la cabina elettrica, violando i principi di dirittostabiliti nel nostro ordinamento. Difatti l'art. 10 del r.d.l. 13 aprile 1939,n. 652 prevede che la rendita catastale delle unità immobiliari costituiteda opifici costruiti per esigenze speciali di un'attività industriale èdeterminata con stima diretta per ogni singola unità. Dalle disposizionirubricate ne deriverebbe, ad avviso dell’amministrazione, un principio ditassatività delle ipotesi di qualificazione degli immobili nel gruppo E) e delconseguente limite all'estensione analogica di tale categoria catastale, inquanto tale principio trova conferma anche nell'intervento del legislatorecon il d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 finalizzato a razionalizzare il sistema diinventariazione e accertamento delle unità immobiliari appartenenti algruppo.Si osserva che il quadro normativo descritto delineerebbe un'elencazionetassativa degli immobili classificabili in categoria E) che non consenteun'estensione analogica ad immobili diversi, nemmeno agli immobili dirilevanza pubblica.3.La seconda doglianza – proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. - deduce la violazione degli artt. 2, 5 e 10 del r.d.l. n. 652 del1939, nonché degli artt. 6, 8 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949 e 2,comma 40 d.l. n. 262 del 2006. Si afferma che la sentenza impugnata èerrata laddove si ritiene che il bene oggetto di controversia non abbia néautonomia funzionale né autonomia reddituale. Si sostiene che lastrumentalità del bene ai servizi autostradali è un elemento del tuttoirrilevante ai fini della corretta individuazione della categoria catastale inNumero registro generale 26494/2021Numero sezionale 3737/2026Numero di raccolta generale 15399/2026Data pubblicazione 20/05/2026quanto la normativa rubricata non richiama in alcun modo la strumentalitàdel bene o del soggetto ospitato ma individua l'autonomia reddituale delcespite come idonea ad escluderne l'attribuzione delle categorie catastaliE): dunque i giudici d'appello hanno erroneamente interpretato il concettodi funzionalità riferendolo alla destinazione contingente.3. Le prime due censure, concernendo la medesima questione di diritto,possono essere congiuntamente divisate. Esse sono destituite difondamento.3.1.E’ noto che, in tema di classamento, ai sensi dell'articolo 2, comma40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n.286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1,E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili oporzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficioprivato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomiafunzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degliarticoli 5 del r.d.l. n. 652 del 1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949, sianoimmobili per sè stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche seutilizzati per le finalità istituzionali dell'ente titolare (Cass., Sez. 5, n.20026 del 7 ottobre 2015). Orbene, anche di recente questa Sezione haribadito che la cabina di trasformazione, per la somministrazionedell'energia elettrica occorrente all'illuminazione e al funzionamento degliapparati dell'infrastruttura costituisce "unità immobiliare a destinazioneparticolare" compresa nel gruppo E delle categorie catastali e nonpresenta autonomia funzionale e reddituale rispetto all'immobile principale(Cass. n. 3800/2025; Cass. Sentenza n. 6705 del 10/03/2020; conf. Cass.n. 23342/2022).3.2.Del resto, l’Agenzia non ha neppure dedotto che l'attività svolta per iltramite della cabina venga esercitata secondo parametri imprenditoriali.Del resto, l’autonomia funzionale e reddituale della cabina elettrica è statadedotta in termini ipotetici dall’Agenzia, laddove la stessa dovrebbe essereNumero registro generale 26494/2021Numero sezionale 3737/2026Numero di raccolta generale 15399/2026Data pubblicazione 20/05/2026specificamente accertata con riferimento alla destinazione d’uso di unitàimmobiliari rispetto alle quali sussiste detta autonomia funzionale ereddituale (la cabina a servizio di un impianto di lavorazione industriale, odi una attività commerciale) (v. Cass. 29 luglio 2025, n. 21768).3.3.Senza tralasciare che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio diviolazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, daparte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dauna norma di legge ed implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa, laddove, come nel motivo in disamina,l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma einerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacatodi legittimità, e che, nel caso di specie, si è in presenza di una cd. doppiaconforme, né la ricorrente ha dedotto che le decisioni di merito sifondassero su differenti ragioni inerenti ai fatti.4.Il terzo strumento di ricorso denuncia l'omesso esame di un puntodecisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., avendo i giudici regionali valutato solo alcune disposizioni dellaCircolare n. 4 del 2006 adattandola alla propria motivazione. In realtà, siafferma che la circolare evidenzia come la finalizzazione ad attivitàindustriale contenuta nella normativa catastale abbia influenzatol'adozione di prassi tese ad individuare nell'esistenza o meno di un fine dilucro spesso correlato alla natura del soggetto il criterio discriminanteanche per il classamento nelle categorie del gruppo D) ovvero in quello delgruppo E).4.1. Il motivo si rivela inammissibile, in quanto il ricorrente, poi, evocaesplicitamente il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360, primo comma, c.p.c., inun’ipotesi chiaramente preclusa, atteso che quest'ultima disposizione nonpuò essere denunciata con ricorso per cassazione avverso la sentenzadella [OSCURATO:PERSONA] che confermi la decisione di primoNumero registro generale 26494/2021Numero sezionale 3737/2026Numero di raccolta generale 15399/2026Data pubblicazione 20/05/2026grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudicidi primo e di secondo grado (art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base alquale il vizio di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in casodi impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v. Cass. n. 23021 del2014).4.2.Occorre, infatti, ricordare che, per questa Corte, ricorre l'ipotesi di c.d."doppia conforme", ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., conconseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fattidecisivi ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., non solo quando ladecisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primogrado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimoiter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto dellacausa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomentiulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primogiudice (in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. VI, 9.3.2022, n. 7724). Inquesto caso, le decisioni presentano le medesime argomentazioni.4.3.D’altra parte, per risultare rilevante, l'omesso esame di un fattodecisivo sotto l’intitolazione di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma,c.p.c. deve consistere in un difetto di attività del giudice di merito che siverifica soltanto se vi sia traccia evidente (Cass. 22 marzo 2007, n. 7065;Cass. 8 giugno 2007, n. 13426; Cass. 9 agosto 2007, n. 17477; Cass. 8giugno 2009, n. 13157; Cass. n.2961/2025) che egli abbia trascurato nongià la deduzione o l'argomentazione che la parte ritiene rilevante per lasua tesi, bensì una circostanza obiettiva acquisita alla causa medianteprova scritta od orale, idonea di per sé, qualora fosse stata presa inconsiderazione, a condurre con giudizio di certezza e non di meraprobabilità ad una decisione diversa da quella adottata (Cass. 3 febbraio2000, n. 1203; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19679). Sostituito al “punto” il“fatto” decisivo, secondo la nota evoluzione normativa che ha avuto l’art.360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame cui si riferisce dettaNumero registro generale 26494/2021Numero sezionale 3737/2026Numero di raccolta generale 15399/2026Data pubblicazione 20/05/2026norma non si identifica con l’argomentazione della parte la quale,svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il propriopensiero sulle conseguenze derivanti da un certo fatto o da unadeterminata situazione giuridica né con l’interpretazione che la Corted’appello ha dato alla circolare dell’amministrazione. Come dianziillustrato, l'omesso esame di un fatto decisivo previsto dall'art.360, primocomma, n.5 c.p.c. è costituito dal quel difetto di attività del giudice delmerito che si verifica tutte le volte in cui egli abbia trascurato unacircostanza obiettiva acquisita alla causa idonea di per sé, qualora fossestata presa in considerazione a condurre con certezza ad una decisionediversa da quella adottata, e ad integrare il predetto difetto occorre,pertanto, non solo che il fatto sia stato totalmente trascurato dal giudicema anche che il fatto in questione per la sua diretta inerenza al rapportoin contestazione sia dotato di una intrinseca valenza tale da non potereessere escluso dal novero delle emergenze processuali decisive per unacorretta soluzione della lite.5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita diessere accolto.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso; condanna l’amministrazione ricorrente alla refusionedelle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro5.000,00, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessoricome per legge.Così deciso della camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte diCassazione il 30 aprile 2026 .Il PresidenteGiacomo Maria StallaNumero registro generale 26494/2021Numero sezionale 3737/2026Numero di raccolta generale 15399/2026Data pubblicazione 20/05/2026