CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25732/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 25034 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] 8 [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in [OSCURATO:PERSONA] n. 9; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina n. 48/18/20, depositata in data 9 gennaio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sezione staccata di Latina, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti del Consorzio di Bonifica 8 Conca di Sora avverso la sentenza n. 1082/02/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone di rigetto del ricorso avverso avviso di intimazione n. 1420136247 con il quale il Consorzio aveva intimato alla società il pagamento del contributo consortile relativamente all'anno 2017; -il Consorzio resiste con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] - il primo motivo censura la pronuncia gravata per violazione dell'art.860 c.c. e dell'art. 10 r.d. n. 215 del 1933 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto dovuto il pagamento dei contributi consortili solo in virtù della circostanza che il terreno e il fabbricato industriale della società ricorrente fossero compresi nel piano di classifica pur in mancanza della prova ad opera del consorzio del beneficio specifico e diretto prodotto agli stessi dall'attività di bonifica; - il motivo è all'evidenza inammissibile; - è del tutto costante l'orientamento di questa Corte (tra le molte, Cass., sez. 6°-5, n. 8544 del 2022; Cass. sez. 6-5, ord. 6 marzo 2018, n. 5215; Cass. sez. 6-5, ord. 12 dicembre 2016, nn. 25448 -4- Ric. 2016 n. 05541 sez. MT - ud. 19-04-2018 e 25449; Cass. sez. 6-5, ord. 2 settembre 2016, n. 18891; Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23223, Cass. sez. 5, 11 giugno 2014, n. 13167; Cass. sez. 5, 24 febbraio 2012, n. 2831; Cass. sez. 5, 18 gennaio 2012, n 656 e 657, dopo gli interventi delle Sezioni Unite con le pronunce n. 26009 del 30 ottobre 2008 e n. 11722 del 14 maggio 2010), in ordine al riparto dell'onere della prova, secondo cui la ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza e la relativa valutazione nell'ambito di un piano di classifica impongono al contribuente un onere di specifica contestazione dello stesso, onde determinare il superamento della presunzione che i fondi ivi compresi abbiano goduto dei benefici diretti e specifici dalle opere realizzate e far sì che l'onere probatorio ricada, in tal caso, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 c.c., all'ente che richieda i contributi consortili; - si è quindi ben chiarito anche che non è necessario che detta contestazione sia svolta dinanzi al giudice amministrativo in termini di sindacato sulla generale legittimità dell'atto, ben potendo essere dedotta anche incidentalmente, purché in modo specifico, dinanzi al giudice tributario ove si controverte della debenza dei contributi consortili richiesti (tra le molte cfr. Cass. sez. 5, 8 ottobre 2014, n.21176); - il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art.112 c.p.c. e 132 n. 4 c.p.c. per avere il giudice dell'appello deciso in difformità a precedente sentenza passata in giudicato relativa all'anno 2010, senza aver pronunciato sulla relativa eccezione e senza aver fornito alcuna motivazione; - anche questo motivo è inammissibile; -in primo luogo, quanto alla censura svolta come violazione dell'art.112 c.p.c., avendo dato conto la sentenza della relativa eccezione nella parte espositiva, può ritenersi senz'altro che il giudice dell'appello abbia implicitamente rigettato tjl'eccezione medesima; quanto alla violazione di legge riguardo all'asserita violazione dell'art. 2909 c.c., come si evince dal fascicolo processuale, il motivo è carente di specificità perché non viene trascritta nè effettivamente allegata in atti la sentenza, con relativa attestazione del passaggio in giudicato, della pronuncia della CTR, della quale s'invoca l'autorità di giudicato esterno; - inoltre, come questa Corte ha chiarito sia in via generale (Cass. Sez. 5, sentenza n. 25516 del 10/10/2019), sia proprio, in termini, con riguardo alla materia dei contributi consortili (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25546 del 03/12/2014) una lite è coperta dall'efficacia di giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti qualora il giudizio introdotto per secondo investa un identico rapporto giuridico rispetto a quello che ha già formato oggetto del primo. Ne consegue che il giudicato non si estende al principio di diritto affermato in una diversa controversia, quantunque in forza di asseriti medesimi presupposti di fatto, ove siano investite singole questioni di fatto o di diritto; - in ultimo osserva la Corte che lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, c.p.c.; - ciò sebbene essa sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis c.p.c. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti"; - stante la decisione che precede in ordine alla inammissibilità dei motivi (in forza di Cass. SS.UU. n. 7155 del 2017) il ricorso va dichiarato inammissibile; P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese processuali che si liquidano in euro 510,00 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricor