CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2025
Cassazione n. 34978/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13607/2025 R.G. promosso d’ufficio con de- creto presidenziale del 27/06/2025, nel procedimento tra le parti MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,difeso dall ’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -già ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- COMO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -già controricorrenti - relativamente alla pronuncia ordinanza di [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] n. 14907/2025, pubblicatail 4 giugno 2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ha chiesto la correzione dell'ordinanza in epigrafe l 'avv. [OSCURATO:PERSONA] nando [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] e altri nel ri- corsoiscritto al n. 15550 del Ruolo generale per l'anno 2023, propo- sto dal Ministero della Giustizia, definito da questa Corte nel senso della improcedibilità con la predetta ordinanza n. 14907 del 2025, pubblicata il 4 giugno 2025.Si lamenta che la Corte, nel condanna re il ricorrente al pagamento delle spese di lite, abbia omesso di di- sporne la richiesta distrazione in favore dello stesso, quale difensore dei controricorrenti, e abbia altresì indicato erroneamente nell'epi- grafe l’indirizzo del domicilio elettodai controricorrenti presso il me- desimodifensore. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. Con il decretopresidenziale in epigrafe, è stata fissat a l'adunanza della camera di consiglioper provvedere. Si osserva che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distra- zione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile se- condo la giurisprudenza di questa Corte, in assenza di un'espressa indicazione legislativa e sulla base di un’interpretazione orientata alle conseguenze, è il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c. Infatti, nel prevedere l’istanza di distra- zione, l’art. 93 c.p.c. facoltizza l’avvocato a chiedere al giudice di indicarlo ex art. 1188 c.c. come destinatario del pagamento delle spese processuali. Si tratta, quindi , di un mero accessorio rispetto alla domanda di condanna alle spese. Inoltre, il procedimento di cor- rezione, oltre ad essere in armonia con l’art. 93 co. 2 c.p.c., che lo richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore, consente di conciliare nel modo migliore la ra- gionevole durata del processo con il rispetto del principio del con- traddittorio, garantendo con maggiore rapidità la soddisfazione dell’interesse del difensore distrattario ad ottenere un titolo esecu- tivo. Infine, esso è un rimedio applicabile ex art. 391-bis c.p.c. anche alle pronunce della Corte di cassazione (Cass. SU n. 16037/2010, Cass. n. 12437/2017; Cass. n. 5082/2024). Parimenti è emendabile con la procedura di correzione l'errore contenuto nell'intestazione del provvedimento relativo all'indicazione del domicilio eletto, trattandosi di mera svista. In considerazione di ciò, l'istanza di correzione è ammissibile e nel caso di specie è da accogliere, poiché nel controricorso il difensore aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore e risulta dagli atti l'errore nell'indicazione del domicilio. Va, quindi,disposto che nell’ordinanza di questa Corte n. 14907 del 2025, pubblicata il 4 giugno 2025, siano apportate le seguenti correzioni: - nell'intestazione, ove è indicato il domicilio dei controricorrenti, sia inserito l'indirizzo corretto del difensore: «Roma, [OSCURATO:PERSONA]- rolis n. 101»; -nel dispositivo, a pag. 3, dopo il punto di interpunzione che segue alla parola «accessori di legge», sia aggiunta la frase: «da corrispon- dere al difensore dei controricorrenti avv. [OSCURATO:PERSONA], distrattario». P.Q.M La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 14907 del 2025, pubblicata il 4 giugno 2025, siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: - nell'intestazione, ove è indicato il domicilio dei controricorrenti, sia inserito l'indirizzocorretto del difensore: «Roma, [OSCURATO:PERSONA]- rolis n. 101»; -nel dispositivo, a pag. 3, dopo il punto di interpunzione che segue alla parola «accessori di legge», sia aggiunta la frase: «da corrispon- dere al difensore dei controricorrenti avv. [OSCURATO:PERSONA], distrattario». Ordina, in