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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05082/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12861/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] .

Giancarlo , difeso da sé stesso (p.e.c. indicata : [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , Condominio di Via L. Guercio, 207, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA].ni S.p.a.), [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – nonché sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] giudiziali civili - Distrazione delle spese - Richiesta presentata dal difensore -Omessa pronuncia -Rimedio esperibile— Correzione (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente incidentale– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Comune di Salerno, Condominio di Via L. Guercio, 207, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA].ni S.p.a.), [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso l’ordinanza n. 15726 /20 2 2 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17 maggio 2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis cod. proc. civ.; analoga istanza ha depositato [OSCURATO:PERSONA], per ministero del proprio difensore nel giudizio de quoAvv. [OSCURATO:PERSONA]; entrambi detti atti sono diretti ad ottenere la correzione della ordinanza n. 15726/2022, depositata il 17 maggio 2022, con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confronti, tra gli altri, del Comune di Salerno (difeso nel giudizio di cassazione dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) e d i [OSCURATO:PERSONA] (difesain quel giudizio, come detto, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), avverso sentenza della Corte di appello di Salernodepositata il 30 aprile 2018 ; gli errori di cui si dice affetta l’ordinanza sono, in tesi, contenuti nella parte in cui la S.C., nel pronunciare condanna degli allora ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all a rifusione dell e spese in favore sia del Comune di Salerno che di [OSCURATO:PERSONA],che avevano in quel giudizio depositato separati controricorsi, ha omesso di disporne la distrazione in favore dei predetti difensori, che ne avevanofatto entrambi richiesta nei rispettivi atti;il ricorso proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato a mezzo p.e.c. alle altre parti del giudizio; l’istanza di [OSCURATO:PERSONA], previa iscrizione d’ufficio disposta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] della Sezione, è stata comunicata dalla cancelleria alle altre parti a mezzo p.e.c., unitamente al decreto che tale iscrizione aveva disposto; gli intimati non hannosvolto attività difensiva in questa sede; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; ritenuto che: non osta all’esame della seconda istanza il fatto che la stessa sia stata presentata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non in proprio ma «nell’interesse» della propria assistita nel giudizio a quo , [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla richiesta di che trattasi non è dato distinguere, infatti, tra parte sostanziale e parte processuale (l’avvocato); in tal senso questa Corte ha già condivisibilmente affermato che «il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura» (Cass. Sez.

L Ordinanza n. 15302 del 31/05/2023, Rv. 667798 – 01 ; v. anche, in motivazione, Cass. n. 34033 del 05/12/2023); ciò precisato, deve riconoscersi che entrambe le richieste di correzione meritano accoglimento;risulta dagli atti del fascicolo della causa definita con l’ordinanza di cui si chiede la correzione che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , difensore dell’entecontroricorrente, aveva chiesto, nel controricorso, la distrazione exart. 93 cod. proc. civ., in suo favore, delle spese legali, dichiarandosi «antistatario»ed aveva iterato tale richiesta anche nella memoria; risulta altresì dal controricorso in quella sede depositato in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che fu con esso richiesta l’«attribuzione» delle spese in favore del di lei difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]; in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsicome domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. — che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese —consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez.

U. 07/07/2010, n. 16037; Cass. 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578); deve quindidisporsi la correzione dell’ordinanza de qua nei termini di cui al dispositivo; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez.

U. 27/06/2002, n. 9438; Cass. 0 4/05/2009, n. 10203; 17/09/2013, n. 21213); P.Q.M. dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 15726/2022, depositata il 17maggio 202 2 , sia corretto:a) sostituendo nel dispositivo , alle parole « a favore di [OSCURATO:PERSONA]», l’inciso « per l’attività svolta in difesa di [OSCURATO:PERSONA] , distrattein favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 cod. proc. civ. » ; b) sostituendo nel dispositivo , alle parole « a favore del Comune di Salerno», l’inciso « per l’attività svolta in difesa del Comune di Salerno , distratte in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 cod. proc. civ.».

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 c.p.c..

Così deciso in Roma, nella C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12861/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] . Giancarlo , difeso da sé stesso (p.e.c. indicata : [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , Condominio di Via L. Guercio, 207, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA].ni S.p.a.), [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – nonché sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] giudiziali civili - Distrazione delle spese - Richiesta presentata dal difensore -Omessa pronuncia -Rimedio esperibile— Correzione (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente incidentale– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Comune di Salerno, Condominio di Via L. Guercio, 207, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA].ni S.p.a.), [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso l’ordinanza n. 15726 /20 2 2 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17 maggio 2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis cod. proc. civ.; analoga istanza ha depositato [OSCURATO:PERSONA], per ministero del proprio difensore nel giudizio de quoAvv. [OSCURATO:PERSONA]; entrambi detti atti sono diretti ad ottenere la correzione della ordinanza n. 15726/2022, depositata il 17 maggio 2022, con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confronti, tra gli altri, del Comune di Salerno (difeso nel giudizio di cassazione dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) e d i [OSCURATO:PERSONA] (difesain quel giudizio, come detto, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), avverso sentenza della Corte di appello di Salernodepositata il 30 aprile 2018 ; gli errori di cui si dice affetta l’ordinanza sono, in tesi, contenuti nella parte in cui la S.C., nel pronunciare condanna degli allora ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all a rifusione dell e spese in favore sia del Comune di Salerno che di [OSCURATO:PERSONA],che avevano in quel giudizio depositato separati controricorsi, ha omesso di disporne la distrazione in favore dei predetti difensori, che ne avevanofatto entrambi richiesta nei rispettivi atti;il ricorso proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato a mezzo p.e.c. alle altre parti del giudizio; l’istanza di [OSCURATO:PERSONA], previa iscrizione d’ufficio disposta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] della Sezione, è stata comunicata dalla cancelleria alle altre parti a mezzo p.e.c., unitamente al decreto che tale iscrizione aveva disposto; gli intimati non hannosvolto attività difensiva in questa sede; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; ritenuto che: non osta all’esame della seconda istanza il fatto che la stessa sia stata presentata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non in proprio ma «nell’interesse» della propria assistita nel giudizio a quo , [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla richiesta di che trattasi non è dato distinguere, infatti, tra parte sostanziale e parte processuale (l’avvocato); in tal senso questa Corte ha già condivisibilmente affermato che «il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura» (Cass. Sez. L Ordinanza n. 15302 del 31/05/2023, Rv. 667798 – 01 ; v. anche, in motivazione, Cass. n. 34033 del 05/12/2023); ciò precisato, deve riconoscersi che entrambe le richieste di correzione meritano accoglimento;risulta dagli atti del fascicolo della causa definita con l’ordinanza di cui si chiede la correzione che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , difensore dell’entecontroricorrente, aveva chiesto, nel controricorso, la distrazione exart. 93 cod. proc. civ., in suo favore, delle spese legali, dichiarandosi «antistatario»ed aveva iterato tale richiesta anche nella memoria; risulta altresì dal controricorso in quella sede depositato in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che fu con esso richiesta l’«attribuzione» delle spese in favore del di lei difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]; in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsicome domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. — che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese —consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037; Cass. 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578); deve quindidisporsi la correzione dell’ordinanza de qua nei termini di cui al dispositivo; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. U. 27/06/2002, n. 9438; Cass. 0 4/05/2009, n. 10203; 17/09/2013, n. 21213); P.Q.M. dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 15726/2022, depositata il 17maggio 202 2 , sia corretto:a) sostituendo nel dispositivo , alle parole « a favore di [OSCURATO:PERSONA]», l’inciso « per l’attività svolta in difesa di [OSCURATO:PERSONA] , distrattein favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 cod. proc. civ. » ; b) sostituendo nel dispositivo , alle parole « a favore del Comune di Salerno», l’inciso « per l’attività svolta in difesa del Comune di Salerno , distratte in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 cod. proc. civ.». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 c.p.c.. Così deciso in Roma, nella C