CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 luglio 2025
Cassazione n. 20558/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso SENTENZA della C.T.R della CAMPANIA n. 945/2019depositata il 06/02/2019.Numero registro generale 27037/2019Numero sezionale 1440/2025Numero di raccolta generale 20558/2025Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delData pubblicazione 22/07/202526/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza dellaC.T.R. della Campania, con cui è stato respinto l’appello dallamedesima proposto avverso la sentenza della C.T.P. di Napoli dirigetto della domanda di annullamento dell’avviso dicontestazione ed irrogazione della sanzione relativamenteall’omesso pagamento della TIA per il 2012.2. La C.T.R., richiamata la lettera dell’art. 66 d.lgs. 507del 1993, ha ritenuto rientrante nella discrezionalità dei singolicomuni l’introduzione di una disciplina di riduzione del tributoper le attività alberghiere aventi carattere stagionale,constatando, peraltro, l’assenza di una simile regolamentazioneda parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. A ciò, la C.T.R. ha aggiunto chesecondo la giurisprudenza di legittimità, al fine di ottenere lariduzione del tributo connessa con la stagionalità dell’attività,non è sufficiente la mera dichiarazione al Comune della chiusurainvernale, essendo necessario che le circostanze escludenti laproduttività siano allegate e documentate dal contribuente conla denuncia originaria o in quella in variazione.3. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] formula due motivi di ricorso.2. Con il primo fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod.proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 66,comma 3 e 62, comma 7 d.lgs. 507 del 1993, nonché dell’art.10 del regolamento comunale del 24 marzo 2005. Affermando divoler reiterare tutte le eccezioni formulate nel corso delprocesso, innanzitutto, rileva che l’art. 10 del regolamentocomunale stabilendo le esclusioni dall’obbligo di pagamento del2 di 11Numero registro generale 27037/2019Numero sezionale 1440/2025Numero di raccolta generale 20558/2025tributo vi fa rientrare anche i locali e le aree che ‘per ilData pubblicazione 22/07/2025particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultinoin obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno,non possono produrre rifiuti’. Assume che la ricorrente ha svolto‘tutti i passaggi per i quali ella ha potuto invocare la nonapplicabilità della tassa per l’intero anno solare’ ma solo per ilperiodo di effettiva apertura. D’altro canto, proprio il Comune diperiodo di chiusura invernale, come dimostra ‘la documentazionedepositata e le comunicazioni effettuate per i vari anni’. Sostieneche, dunque, la sentenza erra nella parte in cui aderisceall’interpretazione delle norme data dal Comune con l’avvisoimpugnato. E ciò, anche con riferimento all’art. 62, comma 7d.lgs. 507 del 1993, avendo la contribuente segnalato lavariazione relativa alla chiusura invernale, benché il Comune dinovembre 2011, con la quale, tuttavia, dà atto della denuncia daparte della ricorrente della chiusura temporanea. Sottolinea chenell’ipotesi di chiusura delle strutture alberghiere per stagionalitàdell’attività si applica la previsione di cui all’art. 62, comma 2d.lgs. 507 del 1993, posto che a fronte della relativacomunicazione, la riapertura sarebbe sanzionata e potrebbecondurre alla chiusura forzata dell’attività. Richiama lagiurisprudenza di legittimità secondo la quale la mera denunciadi chiusura invernale non è sufficiente per ottenere la riduzionedel tributo, dovendo il contribuente dare prova della concretainutilizzabilità, dimostrazione questa offerta dalla ricorrente amezzo delle schede contabili dei consumi energetici. Ciò avrebbedovuto imporre la riduzione della tassa, o quantomeno la suarimodulazione ad uso domestico.3. Con il secondo motivo denuncia, ex art. 360, comma 1n. 5 c.p.c., l’omessa insufficiente o contraddittoria motivazione3 di 11Numero registro generale 27037/2019Numero sezionale 1440/2025Numero di raccolta generale 20558/2025su uno o più punti decisivi della controversia. Ribadendo di volerData pubblicazione 22/07/2025reiterare tutte le eccezioni formulate nel corso del processo,rileva che sia la sentenza di primo grado, che la sentenza diappello hanno mancato di dare risposta alla doglianza con cui sicensurava l’assenza del previo invio dell’avviso bonario, avendoil Comune di [OSCURATO:PERSONA] notificato direttamente l’avviso dicontestazione ed irrogazione della sanzione. Osserva che ilregolamento adottato dal Comune per la TARI all’art. 30 prevedeche l’ente debba notificare al contribuente, che non paghi allescadenze, l’avviso bonario, con l’indicazione delle somme daversare nel termine di sessanta giorni e l’avvertimentodell’applicazione delle sanzioni in caso di inadempimento.Siffatto obbligo era già previsto ‘per la tassa oggetto delpresente processo’ ma ‘comunque essendo norma più favorevoleal contribuente dovrebbe applicarsi in ogni caso’, mentre ilComune di [OSCURATO:PERSONA] non ha provveduto in questo senso. Deduceche i giudici di merito non hanno neppure dato risposta almotivo con il quale si rappresentava che la contribuente avevaadempiuto ogni anno all’obbligo di presentare denuncia per ladeterminazione dell’importo della tassa sui rifiuti, ciò risultandoanche dalla lettera del Comune in data 28 novembre 2011,questo fatto implicando il diritto alla riduzione del tributo.Sostiene che l’assenza di risposta da parte della C.T.R. imponela cassazione con rinvio della sentenza impugnata.4. Il primo motivo ed il secondo profilo dedotto con ilsecondo motivo debbono essere trattati congiuntamente inquanto strettamente connessi.5. Vanno preliminarmente introdotte alcune precisazioni.6. Deve, innanzitutto, essere premesso che “In tema diTARSU, la riduzione tariffaria per la c.d. natura stagionaledell'attività esercitata dal contribuente richiede un'esplicitaprevisione regolamentare, poiché l'art. 66, comma 3 del d.lgs. n.4 di 11Numero registro generale 27037/2019Numero sezionale 1440/2025Numero di raccolta generale 20558/2025507 del 1993 è una disposizione derogatoria, la cui applicazioneData pubblicazione 22/07/2025è rimessa ad una facoltà discrezionale dell'ente locale” (Cass.Sez. 5, del 08/08/2024, n. 22420; Cass. Sez. 6, del07/12/2016).Va, inoltre, ricordato che la circostanza che consentel’applicazione della riduzione – in questo caso la stagionalitàdell’attività - deve essere comunicata all’ente, ai sensi dell’art.70 del medesimo d.lgs., con cui è stato introdotto il generaleobbligo di denuncia dei locali tassabili e delle variazionisuccessive che influiscano sull’applicazione del tributo.L’obbligo della denuncia e della variazione consegue allapresunzione iuris tantum di produttività delle aree e dei localirientranti nel territorio comunale, introdotta, con l’art. 62 d.lgs.507 del 1993, sicché la sussistenza di particolari condizioni diuso, di cui all’art. 66 cit. non possono che formare oggetto didichiarazione da parte del contribuente e debbono esseredimostrate o direttamente rilevabili.7. Ne deriva, da un lato che “nel caso di esercizialberghieri dotati di licenza annuale, essendo il presupposto deltributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali aqualsiasi uso adibiti, ai fini della esenzione dalla tassa non èsufficiente la sola denuncia di chiusura invernale ma occorreallegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura”(Cass. Sez. 5, 09/11/2016, n. 22756), dall’altro, che la denunciadella variazione, consistente nella chiusura per una partedell’anno -ovverosia nella stagionalità dell’attività- èpresupposto preliminare ed indispensabile per ottenere lariduzione del tributo.8. La ragione per la quale la riduzione non può checonseguire alla formale denuncia originaria o di variazioneall’ente impositore della sussistenza delle condizioni che lagiustificano, risiede nella necessità di consentire un’ordinata e5 di 11Numero registro generale 27037/2019Numero sezionale 1440/2025Numero di raccolta generale 20558/2025coerente previa acquisizione dei dati per la determinazione dellaData pubblicazione 22/07/2025tassa applicabile da parte del Comune. Non appare, altrimentipossibile garantire il controllo di cui all’art. 73 d.lgs. 507 del1993, posto a presidio dell’interesse comune al reperimentodelle risorse per il servizio reso alla collettività, attraverso laripartizione dell'onere sulle categorie sociali che ne sonoavvantaggiate, attesa la necessità per la mano pubblica diprovvedervi. Anche per la TIA (così come per la TARSU e per laTARI) va esclusa l’esistenza di un rapporto sinallagmatico tra laprestazione dalla quale scaturisce l'onere suddetto ed il beneficioche il singolo ne riceve (così anche Cass. Sez. 1, 14/06/2016, n.12275, in motivazione, in tema di applicazione del privilegio dicui all’art. 2752, comma 3 c.c.).Deve, altresì, ricordarsi che “il carattere stagionaledell'uso dei locali, ai fini della riduzione della tariffa, deve essereallegato e documentato dal contribuente in sede di denunciaoriginaria o in variazione dei presupposti della tassa ed, indifetto, la relativa circostanza non può essere fatta valere nelgiudizio di impugnazione dell'atto impositivo. (Cass. Sez. 5,23/05/2019, n. 14037). E questo, perché i temperamentidell’imposizione previsti dall’art. 66, comma 3 del d.lgs. 507 del1993 sono giustificati dalla presenza di una situazione cheimplica una minore utilizzazione del servizio. Ciò vale nel casodell'uso stagionale o non continuativo di cui alla lett. b), chedeve risultare dalla licenza rilasciata dai competenti organi perl'esercizio dell'attività (Cass. Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 31460, intema di avviso di pagamento emesso nei confronti di un'attivitàdi bar-ristorante e stabilimento in località balneare).L’effettiva presentazione della denuncia di cui all’art. 70d.lgs. 507 del 1993 su modelli predisposti dall’ente impositore,con la quale si rappresenti la stagionalità dell’attività alberghieracostituisce, dunque, presupposto indefettibile della sussistenza6 di 11Numero registro generale 27037/2019Numero sezionale 1440/2025Numero di raccolta generale 20558/2025del diritto alla riduzione, ove discrezionalmente prevista dalData pubblicazione 22/07/2025regolamento comunale. Non essendo essa surrogabiledall’acquisizione dei dati in forma diversa, in assenza di specificaprevisione, non possono assolvere all’onere di formalizzazionedella denuncia comunicazioni diverse, quali quelle indirizzate alcomune per indicare i periodi di chiusura dell’attività.9. Ora, al di là della contestata adozione di una specificanorma regolamentare da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA] in ordine allariduzione della tassa – che sia la sentenza, che ilcontroricorrente negano- vi è che la contribuente, per un verso,sembra far corrispondere la denuncia di cui all’art. 70 d.lgs. 507del 1993 alla mera comunicazione al Comune della chiusurastagionale dell’attività, per altro verso, dimentica di indicare,visto il tenore della sentenza, se ed in che fase processuale ladetta denuncia sia stata prodotta, così impedendo a questaCorte ogni verifica.Se non deve dimenticarsi l’insegnamento delle Sezioniunite di questa Corte, secondo cui “Il principio di autosufficienzadel ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6),c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succie altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essereinterpretato in modo eccessivamente formalistico, così daincidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non puòpertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizionedegli atti e documenti posti a fondamento del ricorso,insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato ilcontenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudiziodi merito. (Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950), tuttavia, nonpuò che constatarsi l’assenza di autosufficienza nel caso in cuinessuna indicazione sia contenuta nel ricorso per cassazione al7 di 11Numero registro generale 27037/2019Numero sezionale 1440/2025Numero di raccolta generale 20558/2025fine di consentire il reperimento degli atti che si assumonoData pubblicazione 22/07/2025ignorati dal giudice di merito.10. Nel caso di specie, per affrontare la questioneposta con la prima censura, inerente al diritto alla riduzione perla stagionalità dell’attività, sarebbe stato necessario consentire aquesta Corte di controllare se effettivamente il giudice di appello-che non vi fa alcun cenno- abbia omesso di prendere inconsiderazione la documentazione prodotta attestantel’intervenuta denuncia originaria o in variazione, come laricorrente pare dedurre con il secondo profilo della secondacensura. Ma, la parte ricorrente ha omesso ogni allegazione,anche nella forma della mera trascrizione dell’atto richiamato11. Le doglianze testé esaminate non possono,dunque, trovare accoglimento, essendo tanto inammissibili, perdifetto di autosufficienza, che infondate, sotto il profilo giuridico.12. Il primo profilo del secondo motivo di ricorso deveessere dichiarato inammissibile.13. La ricorrente, infatti, assume che il secondogiudice non abbia dato risposta al motivo con il quale sicensurava l’assenza del previo invio dell’avviso bonario,nonostante la previsione del regolamento comunale sulla TARI,da applicarsi anche alla TIA, perché norma più favorevole alcontribuente. Al di là della poco comprensibile precisazionesecondo la quale la disposizione regolamentare dettata per laTARI -che impone al Comune di far precedere all’avviso dicontestazione ed irrogazione delle sanzioni l’invio dell’avvisobonario- sarebbe stata prevista anche dalle disposizionicomunali relative alle tasse sui rifiuti previgenti l’introduzionedella TARI, ma egualmente sarebbe necessario applicare quelleriguardanti quest’ultima, vi è che dalla lettura dei motivi diappello trascritti nel ricorso per cassazione non è dato rinvenireuna simile doglianza. Essa, invece, appare formulata come8 di 11Numero registro generale 27037/2019Numero sezionale 1440/2025‘secondo motivo di opposizione’ nell’atto introduttivo delNumero di raccolta generale 20558/2025giudizio, anch’esso parzialmente riprodotto nel ricoDratsao pu bbpliceazrio ne 22/07/2025cassazione.Questa Sezione ha chiarito che “In tema di contenziosotributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specificidell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, deld.lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilitàdell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benchéformulato in modo sintetico, contenga una motivazioneinterpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi dispecificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'interole premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò inquanto l'articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, inconformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizioneeccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertantoconsentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa lavolontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività delsindacato sul merito dell'impugnazione” (Cass. Sez. 5,21/07/2020, n. 15519)14. Ora, ancorché il principio di specificità dei motiviappaia declinato in modo meno stringente nel processotributario, rispetto al rito civile, esso non pare consentire ilsemplice generico richiamo dell’atto di appello (peraltro nonallegato, e solo parzialmente riprodotto in questa sede) a quantodedotto con il ricorso introduttivo del giudizio, ‘da considerarsitrascritto’. D’altro canto, per consentire la verifica dell’implicitariproposizione dei motivi di impugnazione dell’atto oggetto delricorso, anche solo perché non affrontati dal primo giudice, ilricorrente avrebbe dovuto mettere il giudice di legittimità nellacondizione di leggere l’intero gravame proposto avverso lasentenza di primo grado, il che non è pacificamente accaduto.9 di 11Numero registro generale 27037/2019Numero sezionale 1440/2025Numero di raccolta generale 20558/2025Sicché deve ritenersi che, anche sotto questo profilo, il ricorsoData pubblicazione 22/07/2025per cassazione difetti di autosufficienza15. Ma vi è di più.16. Ed invero, anche volendo riqualificare ladoglianza come omessa pronuncia, sulla base dell’affermazionecontenuta nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità,secondo la quale ‘Nel ricorso in appello la sig. [OSCURATO:PERSONA] haintegralmente richiamato (pagina due punto quattro) econsiderato trascritto il ricorso presentato in primo grado. Inquesto ricorso, come secondo motivo di opposizione la ricorrenteha dedotto che si vuole sottolineare qui l’assoluta mancanzadell’avviso bonario di pagamento della T.I.A. da parte delComune di [OSCURATO:PERSONA], il quale, senza fare questo doveroso epropedeutico passaggio ha notificato l’avviso di contestazione eirrogazione di sanzioni in oggetto’ va rilevato che la ricorrenteomette di riprodurre o allegare il contenuto del regolamentocomunale che invoca.Peraltro, dalla narrativa del ricorso introduttivo delgiudizio, si ricava che con l’avviso di contestazione è statarichiesta la penale prevista dall’art. 16 del regolamento TIA,nella misura del 50%. Sicché trattandosi di una sanzione, unavolta confermata dalla sentenza la sussistenza della pretesaimpositiva, la pronuncia deve ritenersi oggettivamenteincompatibile con la tesi della parte sulla non debenza dellasanzione. Si tratterebbe, insomma, non di una omessapronuncia, ma di un rigetto implicito, certamente ammissibileladdove il giudice di appello fondi la decisione sua unacostruzione argomentativa incompatibile con la domanda ol’eccezione della parte, con la conseguenza che la medesima èsuperata e travolta dalla soluzione della questione, il cui esamesi pone come necessario antecedente logico-giuridico, da cuiscaturisce la sua irrilevanza o infondatezza. (da ultimo: Cass.10 di 11Numero registro generale 27037/2019Numero sezionale 1440/2025Sez. 2, 26/09/2024, n. 25710; Cass. Sez. 2, 13/08/2018, n.Numero di raccolta generale 20558/202520718; Cass. Sez. 5, 06/12/2017, n. 29191). Data pubblicazione 22/07/202517. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato conconseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spesedi lite di questo giudizio di legittimità, da liquidarsi in euro2.500,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettarionella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, in favore delComune di [OSCURATO:PERSONA].18. Sussistono, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsostesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese di lite di questo giudizio di legittimità, da liquidarsi ineuro 2.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 peresborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nellamisura del 15% ed altri accessori di legge, in favore del [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dàversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsostesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2025.Il PresidenteLiberato Paolitto11 di 11Numero registro generale 16671/2025Numero sezionale 8877/2025Numero di raccolta generale 10543/2026Data pubblicazione 21/04/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE- SEZIONE TRIBUTARIA -OGGETTOcomposta dai seguenti magistrati:CORREZIONE ERROREAngelo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] –DISTRAZIONE SPESEUgo [OSCURATO:PERSONA] Consigliere- rel.[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMarco [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAlessio [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd. [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha deliberato di pronunciare la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 16671/2025 del ruolo generale, propostoCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delSindaco pro tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] DiMeglio (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 52P23 A617 O).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 57H67 D702 J)– INTIMATA -per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n.20558/2025 della Corte di cassazione, depositata in data 22 luglio2025;Numero registro generale 16671/2025Numero sezionale 8877/2025Numero di raccolta generale 10543/2026Data pubblicazione 21/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, ex art. 391-bis c.p.c., istanza dicorrezione dell’errore materiale della suindicata ordinanza nella partein cui non ha disposto l’attribuzione delle spese al difensore, avv.[OSCURATO:PERSONA], che ne aveva avanzata specifica richiesta in sededi controricorso;[OSCURATO:PERSONA]:- non osta all’esame dell’istanza la circostanza che la stessa siastata presentata dal Comune e non dal difensore in proprio, giacchècon riferimento alla richiesta di cui trattasi non è dato distinguere traparte sostanziale e parte processuale (avvocato) (v., tra le tante,Cass. n. 5082/2024);- risulta dagli atti del fascicolo della causa definita con l’ordinanzadi cui si chiede la correzione che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensoredell’ente controricorrente, aveva chiesto, nel controricorso, ladistrazione ex art. 93 c.p.c. in suo favore delle spese legali, «peranticipo fattone»;- in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione dellespese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza diun'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento dicorrezione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. (v.Cass. n. 5082/2024, che richiama Cass., Sez. U., n. 16037/2010;Cass. n. 293/2011; Cass. n. 8578/2014)- deve quindi disporsi la correzione della menzionata ordinanzanei termini di cui al dispositivo;Numero registro generale 16671/2025Numero sezionale 8877/2025Numero di raccolta generale 10543/2026Data pubblicazione 21/04/2026- non vi è luogo a provvedere sulle spese del presenteprocedimento (v. tra le tante, Cass. n. 5082/2025 cit.; Cass., Sez. U.,n. 29432/2024);P.Q.M.dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 20558/2025, depositata il22 luglio 2025, sia corretta:a) aggiungendo alla pagina 11 (paragrafo n. 17) dopo la locuzione«Comune di [OSCURATO:PERSONA]», la dicitura «ed attribuzione a favore dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha reso la prescritta dichiarazione»;b) aggiungendo alla pagina 11, nel dispositivo, dopo la locuzione«Comune di [OSCURATO:PERSONA]», la dicitura «ed attribuzione a favore dell’avv.[OSCURATO:PERSONA]».Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a normadel secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] SOCCINumero registro generale 16671/2025Numero sezionale 8877/2025Numero di raccolta generale 10543/2026Data pubblicazione 21/04/2026Documento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.