CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04014/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sull’istanza per la correzione dell’ordinanza n. 23312/2024, depositata il 29 agosto 2024, relativa al giudizio iscritto al n. 23119/2023R.G., istanza proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore antistatario della controricorrente, rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell’art.86 c.p.c.,nel richiamato procedimento vertente fra AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente nel giudizio originario – [OSCURATO:PERSONA] a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente nel giudizio originario – nonché [OSCURATO:PERSONA] a r.l., in persona del curatore pro tempore –intimato – Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza n. 23312/2024 questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi €18.000,00 per compensi, oltre €200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; Nel controricorso la difesa della parte controricorrente aveva dichiarato di aver anticipato le spese e chiesto la distrazione in proprio favore quale procuratore antistatario; La controricorrente adduce che per mero errore materiale, nel dispositivo dell’ordinanza non è stata inserita la relativa statuizione; [OSCURATO:PERSONA] • La richiesta di distrazione delle spese è stata formulata dal difensore della società dichiarata fallita, mentre la procedura fallimentare è rimasta intimata; • sul piano cronologico, la vicenda processuale risulta così scandita: la sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Caserta n. 2264/06/2020 è stata depositata il 23 novembre 2020 e la successiva sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 4945/11/2023 reca la data del deposito del 4 settembre 2023, entrambe intervenute quando la società era ancora in bonis; la dichiarazione di fallimento è stata pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C.V. con sentenza n. 43/2023 del 27 luglio 2023, prima della notifica del ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2023 e anteriormente al deposito del controricorso della società del 29 dicembre 2023; • in chiave sistematica, la dichiarazione di fallimento determina il c.d. “spossessamento” del debitore (art. 42 L. fall., ora art. 142 CCII), implicando la correlata scissione tra titolarità e legittimazione, sicché la legittimazione processuale attiva e passiva sui rapporti compresi nella procedura viene riservata al curatore (art. 43 L. fall., ora art.143 CCII); • nondimeno, residua in capo al soggetto fallito una legittimazione suppletiva (di carattere straordinario) in ipotesi di oggettiva inerzia della curatela, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 11287/2023); • nel caso di specie, siffatta inerzia è documentalmente dimostrata dalla comunicazione del curatore, prodotta unitamente al controricorso, con la quale l’organo dichiarava di non voler proporre impugnazione, onde si è correttamente radicata la legittimazione della società a resistere in questa sede; • l’istanza di distrazione concerne le spese del giudizio di legittimità e attiene al rapporto professionale che intercorre tra la parte costituita, ossia la società fallita (e non la procedura concorsuale) e il suo difensore; • tali spese, disciplinate dagli artt. 91 ss. e 93 c.p.c., non hanno natura di crediti concorsuali e rimangono estranee alla dinamica del concorso, non essendo soggette né all’accertamento al passivo né alla ripartizione interna al fallimento; • pertanto, il difensore, avendo dichiarato di averle anticipate, conserva la legittimazione a chiederne la distrazione indipendentemente dalla sopravvenuta apertura del fallimento (ora della liquidazione giudiziale); • ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., l’omissione della statuizione sull’istanza del c.d. “antistatario” integra errore materiale emendabile (Cass. Sez. Un. n. 16037/2010; Cass. n. 5082/2024; Cass. n. 12437/2017). P.Q.M La Corte dispone la correzione dell’ordinanza n. 23312/2024, aggiungendo al dispositivo, dopo le parole «oltre accessori di legge», la seguente frase: «con distrazione delle spese in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore antistatario». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5,