CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10543/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] DiMeglio (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 52P23 A617 O).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 57H67 D702 J)– INTIMATA -per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n.20558/2025 della Corte di cassazione, depositata in data 22 luglio2025;Numero registro generale 16671/2025Numero sezionale 8877/2025Numero di raccolta generale 10543/2026Data pubblicazione 21/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:il Comune di Forio ha proposto, ex art. 391-bis c.p.c., istanza dicorrezione dell’errore materiale della suindicata ordinanza nella partein cui non ha disposto l’attribuzione delle spese al difensore, avv.[OSCURATO:PERSONA], che ne aveva avanzata specifica richiesta in sededi controricorso;[OSCURATO:PERSONA]:- non osta all’esame dell’istanza la circostanza che la stessa siastata presentata dal Comune e non dal difensore in proprio, giacchècon riferimento alla richiesta di cui trattasi non è dato distinguere traparte sostanziale e parte processuale (avvocato) (v., tra le tante,Cass. n. 5082/2024);- risulta dagli atti del fascicolo della causa definita con l’ordinanzadi cui si chiede la correzione che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensoredell’ente controricorrente, aveva chiesto, nel controricorso, ladistrazione ex art. 93 c.p.c. in suo favore delle spese legali, «peranticipo fattone»;- in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione dellespese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza diun'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento dicorrezione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. (v.Cass. n. 5082/2024, che richiama Cass., Sez. U., n. 16037/2010;Cass. n. 293/2011; Cass. n. 8578/2014)- deve quindi disporsi la correzione della menzionata ordinanzanei termini di cui al dispositivo;Numero registro generale 16671/2025Numero sezionale 8877/2025Numero di raccolta generale 10543/2026Data pubblicazione 21/04/2026- non vi è luogo a provvedere sulle spese del presenteprocedimento (v. tra le tante, Cass. n. 5082/2025 cit.; Cass., Sez. U.,n. 29432/2024); P.Q.Mdispone che l’ordinanza di questa Corte n. 20558/2025, depositata il22 luglio 2025, sia corretta:a) aggiungendo alla pagina 11 (paragrafo n. 17) dopo la locuzione«Comune di Forio», la dicitura «ed attribuzione a favore dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha reso la prescritta dichiarazione»;b) aggiungendo alla pagina 11, nel dispositivo, dopo la locuzione«Comune di Forio», la dicitura «ed attribuzione a favore dell’avv.[OSCURATO:PERSONA]».Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a normadel secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] SOCCINumero registro generale 16671/2025Numero sezionale 8877/2025Numero di raccolta generale 10543/2026Data pubblicazione 21/04/2026