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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 aprile 2017

Cassazione n. 10280/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17683/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 25/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 69, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi da ll’ avvocat o QUIRINOGRILLO; -controricorrenti - avverso la SENTENZA n. 1672/2017 d ella CORTE D'APPELLO di ROMA , depositata il10/04/2017 R.G.N. 5818/2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. La Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha accertato la nullità dei termini apposti ai contratti intercorsi con il Consorzio della [OSCURATO:PERSONA] nei periodi per ciascuno specificati stante l’assenza delle circostanze eccezionali che ne autorizzavano l’apposizione e la proroga.

Conseguentemente ha dichiarato l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed il diritto dei tre lavoratori a conseguire la regolarizzazione previdenziale ed assicurativa.

2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

I tre lavoratori hanno resistito con tempestivo controricorso.

In data 1° luglio2022 il Consorzio ricorrente ha depositato atto di rinuncia con contestuale accettazione dei lavoratori Vincenti e Tosoni allegando i verbali di conciliazione sottoscritti dalle parti e chiedendo l’estinzione del giudizio da proseguire solo nei confronti del lavoratore [OSCURATO:PERSONA].

CONSIDERATOCHE

3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'articolo 102 c.p.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. esi deduce che erroneamente l a Corte territoriale , nel convertire i contratti,ha condannato il C onsorzio alla regolarizzazione contributiva e previdenziale senza che l'Inps fosse stato chiamato in giudizio.

Sostiene che la domanda di regolarizzazione contributiva sarebbe inammissibile poiché è stata avanzata nei confronti del datore di lavoro senza convenire in giudizio l'ente previdenziale .

Nel rammentare che la violazione del litisconsorzio necessario è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio osserva che la domanda di condanna in favore di un terzo è ammessa solo in casi eccezionali normativamente previsti, specificoinsussistenti.

4. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art32 comma 5 della legge n. 183 del 2010 e si s ostiene che l a Corte nel condannar e il Consorzio alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa non avrebbe considerato che l'indennità prevista dalla citata norma r i stor a per intero il pregiudizio subito dal lavoratore ivi comprese le conseguenze retributive e contributive.

5. Con il terzo motivo di ricorso è denuncia ta la violazione e falsa applicazione del d. l .gs. n . 368 del 2001 e si sostiene che la sentenza impugnata non ha correttamente applicato la disciplina sul contratto a termine con riguardo alle attività c.d. stagionali.

Deduce che in base alla disciplina attuale,ma anche per la previgente legge n. 230 del 1962, il termine può essere legittimamente apposto quando il contratto di lavoro abbia ad oggetto proprio un’ attività lavorativa a carattere stagionale.

Sottolinea poi che la stagionalità è caratteristica tipica della maggior parte delle attività svolte dai consorzi di bonifica e che erroneamente la sentenzaha ritenuto inesistente n ella novella del 2001 una previsione in base alla quale la stagionalità costituiscauna deroga al divieto di stipula di contratti a tempo determinato.

6. Con il quarto motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazionedell 'art . 2 della legge n . 230 del 1962 e si s ostiene che le proroghe dei contratti, disciplinate da tale norma, po ssono essere disposte una sola volta, per un tempo non superiore alla durata del contratto inizialee per far fronte ad esigenze contingibili ed imprevedibili che riguardino la stessa attività per la quale il contratto era stato stipulato e sostiene che con riguardo al lavorat ore Mauro M ariantoni , come era stato accertato dal giudice di primo grado, sussistevano i presupposti per la proroga del contratto.

7. Preliminarmente deve essere dichiarat o l’estin to il processo tra il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali, come è stato documentato, hanno conciliato la controversia ed hanno del pari accettato la rinuncia formulata dal Consorziocon la conseguenza che, ai sensi dell’art. 391 comma 4 c.p.c., non occorre provvedere sulle spese tra le parti.

8. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale persiste l’interesse alla decisione del ricorso, ritiene il Collegio che debbano essere esaminate con priorità le censure che hanno ad oggetto la ritenuta illegittimità dei termini apposti ai contratti (il terzo motivo per quanto riguarda la 368 del 2001 e il quarto motivo per la 230 del 1962).

8.1. In particolare, occorre prendere le mosse dal quarto motivo che investe i contratti più risalenti e la legittimità della proroga disposta per ciascuno di essi (dal 1996 al 2001 un contratto all’anno sempre prorogato).

8.2. Orbene nella vigenza dell’art. 2 della legge n. 230 del 1962 per aversi una proroga legittima era necessario che ricorressero due condizionifra loro connesse, costituite dalla identità dell'attività lavorativa rispetto a quella per la quale il contratto era stato stipulato (intesa nella dimensione oggettiva riferibile alla destinazione aziendale del lavoro e non riducibile alle mansioni del lavoratore) e dalla ricorrenza di esigenze contingenti ed imprevedibili, ontologicamente diverse da quelle che costituivano la ragione dell'iniziale contratto, le quali non integrino una situazione che, al momento della stipulazione del contratto a termine, l'imprenditore possa, anche in via di mera probabilità, rappresentarsi secondo l'"id quod plerumque accidit", quale sviluppo della situazione esistente(cfr. Cass. 16/04/2008 n. 9993 ed anche n 10189 del 2002 , n. 10140 del 2005, n. 24886 del 2006).

8.3. La Corte territoriale,attenendosi ai principi ricordati , ha accertato in fatto che la proroga -disposta in relazione all’esigenza di completamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e come tale in assenza di specificazioni che la delibera del 28.8.1996 non conteneva -non era sussumibile nel quadro delle esigenze contingenti e imprevedibili che avrebbero potuto giustificare la disposta proroga che dunque era nulla e conseguentemente il contratto doveva essere ritenuto a tempo indeterminato,assorbita ogni altra questione relativa ai contratti successivi.

8.4. Si tratta di accertamento di fatto incensurabile in questa sede con riguardo al quale la decisione correttamente ha escluso l’esistenza dei presupposti per la proroga (la stessa delibera del Consorzio del 28 settembre 1996 qualifica come ordinaria l’attività, necessaria per lo svolgimento dei lavori).

8.5. Alla conferma della illegittimità dei termini apposti ai contratti più risalenti, cui consegue la conversione del rapporto, esime dalverificare la legittimità o meno dei termini apposti a quelli successivi.

9. Iprimi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente atteso che il primo attiene alla necessitàdi evocare in giudizio l’INPS con riguardo alla domanda di regolarizzazione contributiva avanzata nei confronti del datore di lavoro, pena la sua inammissibilità.

Il secondo investe invece la condanna sotto il diverso profilo della violazione e falsa applicazione dell'art 32 legge numero 183 del 2010la cui indennità in via del tutto assorbente ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore ivi comprese le conseguenze retributive e contributive.

10. Tanto premesso va ricordato che l’indennità prevista dall’art. 32 comma 5 della legge n. 183 del 2010, come autenticamente interpretato dall’art. 1 comma 13 della legge n. 92 del 2012, ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compresofra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto dilavoro con la conseguenza che per tale arco temporale nessuna altra domanda di condanna al versamento di contributi previdenziali ed assicurativi può essere avanzata.

10.1. A norma del comma 7 della citata disposizione di legge, poi, i l comma 5si applica a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge183 del 2010 (il 4 novembre 2010) ed il giudice - per quel li pendenti a quella data come per il presente giudizio instaurato con ricorso depositato il 4 maggio 2010 -fissa, ove necessario, ed ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6 un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell' art.421 c.p.c..

10.2. Ciò postova rilevato che nel caso in esame la sentenza dà atto che il ricorrente non aveva formulato alcuna domanda di condanna al risarcimento del danno ma aveva avanzato solo una richiesta di regolarizzazioneprevidenziale ed assicurativa.

10.3. Osserva tuttavia il Collegio che, per effetto dell’applicazione dell’art. 32 comma 5 citato, nessuna domanda di regolarizzazione contributiva ed assicurativa poteva essere legittimamente avanzata dal lavoratore che aveva diritto, ma non l’ha mai chiesto, solo all’indennità risarcitoria introdotta dall’art. 32 citato.

10.4. Non essendovi alcun diritto alla regolarizzazione contributiva ed assicurativa per il periodo che intercorre tra la scadenza del termine e la sentenza che converte il rapporto, non si pone alcuna questione di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Istituto previdenziale.

11. In conclusione, per le ragioni esposte, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], deve essere accolto il s econdo motivo di ricorso mentreil primo il terzo ed il quarto motivo sono da rigettare .

11.1. Conseguentemente la sentenza deve cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda di regolarizzazione contributiva ed assicurativa formulata dal Mariantoni.

11.2. Quanto alle spese, l’esito complessivo della lite ne giustifica la compensazione tra il Mariantoni ed il Consorzio nella misura di un terzo per l’intero processo.

I restanti due terzi vanno posti a carico del Consorzio e sono liquidati per l’intero nella misura già determinata nei gradi di merito e in dispositivo per il giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LaCorte dichiara estinto il processo tra il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Nulla per le spese.

Rigetta il primo, terzo e quarto motivo di ricorso del Consorzio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Accoglie il secondo motivo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito dichiara insussistente il diritto del Mariantoni alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa.

Condanna il Consorzio ricorrente al pagamento di due terzi delle spese dell’intero processo, compensato tra le parti il residuo terzo.

Liquida per l’intero le spese dei gradi di merito nella misura in quella sede determinata, mentre per il giudizio di Cassazione le liquida per l’intero in € 6.000,00 per compe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17683/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 25/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 69, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi da ll’ avvocat o QUIRINOGRILLO; -controricorrenti - avverso la SENTENZA n. 1672/2017 d ella CORTE D'APPELLO di ROMA , depositata il10/04/2017 R.G.N. 5818/2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. La Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha accertato la nullità dei termini apposti ai contratti intercorsi con il Consorzio della [OSCURATO:PERSONA] nei periodi per ciascuno specificati stante l’assenza delle circostanze eccezionali che ne autorizzavano l’apposizione e la proroga. Conseguentemente ha dichiarato l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed il diritto dei tre lavoratori a conseguire la regolarizzazione previdenziale ed assicurativa. 2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. I tre lavoratori hanno resistito con tempestivo controricorso. In data 1° luglio2022 il Consorzio ricorrente ha depositato atto di rinuncia con contestuale accettazione dei lavoratori Vincenti e Tosoni allegando i verbali di conciliazione sottoscritti dalle parti e chiedendo l’estinzione del giudizio da proseguire solo nei confronti del lavoratore [OSCURATO:PERSONA]. CONSIDERATOCHE 3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'articolo 102 c.p.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. esi deduce che erroneamente l a Corte territoriale , nel convertire i contratti,ha condannato il C onsorzio alla regolarizzazione contributiva e previdenziale senza che l'Inps fosse stato chiamato in giudizio. Sostiene che la domanda di regolarizzazione contributiva sarebbe inammissibile poiché è stata avanzata nei confronti del datore di lavoro senza convenire in giudizio l'ente previdenziale . Nel rammentare che la violazione del litisconsorzio necessario è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio osserva che la domanda di condanna in favore di un terzo è ammessa solo in casi eccezionali normativamente previsti, specificoinsussistenti. 4. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art32 comma 5 della legge n. 183 del 2010 e si s ostiene che l a Corte nel condannar e il Consorzio alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa non avrebbe considerato che l'indennità prevista dalla citata norma r i stor a per intero il pregiudizio subito dal lavoratore ivi comprese le conseguenze retributive e contributive. 5. Con il terzo motivo di ricorso è denuncia ta la violazione e falsa applicazione del d. l .gs. n . 368 del 2001 e si sostiene che la sentenza impugnata non ha correttamente applicato la disciplina sul contratto a termine con riguardo alle attività c.d. stagionali. Deduce che in base alla disciplina attuale,ma anche per la previgente legge n. 230 del 1962, il termine può essere legittimamente apposto quando il contratto di lavoro abbia ad oggetto proprio un’ attività lavorativa a carattere stagionale. Sottolinea poi che la stagionalità è caratteristica tipica della maggior parte delle attività svolte dai consorzi di bonifica e che erroneamente la sentenzaha ritenuto inesistente n ella novella del 2001 una previsione in base alla quale la stagionalità costituiscauna deroga al divieto di stipula di contratti a tempo determinato. 6. Con il quarto motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazionedell 'art . 2 della legge n . 230 del 1962 e si s ostiene che le proroghe dei contratti, disciplinate da tale norma, po ssono essere disposte una sola volta, per un tempo non superiore alla durata del contratto inizialee per far fronte ad esigenze contingibili ed imprevedibili che riguardino la stessa attività per la quale il contratto era stato stipulato e sostiene che con riguardo al lavorat ore Mauro M ariantoni , come era stato accertato dal giudice di primo grado, sussistevano i presupposti per la proroga del contratto. 7. Preliminarmente deve essere dichiarat o l’estin to il processo tra il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali, come è stato documentato, hanno conciliato la controversia ed hanno del pari accettato la rinuncia formulata dal Consorziocon la conseguenza che, ai sensi dell’art. 391 comma 4 c.p.c., non occorre provvedere sulle spese tra le parti. 8. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale persiste l’interesse alla decisione del ricorso, ritiene il Collegio che debbano essere esaminate con priorità le censure che hanno ad oggetto la ritenuta illegittimità dei termini apposti ai contratti (il terzo motivo per quanto riguarda la 368 del 2001 e il quarto motivo per la 230 del 1962). 8.1. In particolare, occorre prendere le mosse dal quarto motivo che investe i contratti più risalenti e la legittimità della proroga disposta per ciascuno di essi (dal 1996 al 2001 un contratto all’anno sempre prorogato). 8.2. Orbene nella vigenza dell’art. 2 della legge n. 230 del 1962 per aversi una proroga legittima era necessario che ricorressero due condizionifra loro connesse, costituite dalla identità dell'attività lavorativa rispetto a quella per la quale il contratto era stato stipulato (intesa nella dimensione oggettiva riferibile alla destinazione aziendale del lavoro e non riducibile alle mansioni del lavoratore) e dalla ricorrenza di esigenze contingenti ed imprevedibili, ontologicamente diverse da quelle che costituivano la ragione dell'iniziale contratto, le quali non integrino una situazione che, al momento della stipulazione del contratto a termine, l'imprenditore possa, anche in via di mera probabilità, rappresentarsi secondo l'"id quod plerumque accidit", quale sviluppo della situazione esistente(cfr. Cass. 16/04/2008 n. 9993 ed anche n 10189 del 2002 , n. 10140 del 2005, n. 24886 del 2006). 8.3. La Corte territoriale,attenendosi ai principi ricordati , ha accertato in fatto che la proroga -disposta in relazione all’esigenza di completamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e come tale in assenza di specificazioni che la delibera del 28.8.1996 non conteneva -non era sussumibile nel quadro delle esigenze contingenti e imprevedibili che avrebbero potuto giustificare la disposta proroga che dunque era nulla e conseguentemente il contratto doveva essere ritenuto a tempo indeterminato,assorbita ogni altra questione relativa ai contratti successivi. 8.4. Si tratta di accertamento di fatto incensurabile in questa sede con riguardo al quale la decisione correttamente ha escluso l’esistenza dei presupposti per la proroga (la stessa delibera del Consorzio del 28 settembre 1996 qualifica come ordinaria l’attività, necessaria per lo svolgimento dei lavori). 8.5. Alla conferma della illegittimità dei termini apposti ai contratti più risalenti, cui consegue la conversione del rapporto, esime dalverificare la legittimità o meno dei termini apposti a quelli successivi. 9. Iprimi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente atteso che il primo attiene alla necessitàdi evocare in giudizio l’INPS con riguardo alla domanda di regolarizzazione contributiva avanzata nei confronti del datore di lavoro, pena la sua inammissibilità. Il secondo investe invece la condanna sotto il diverso profilo della violazione e falsa applicazione dell'art 32 legge numero 183 del 2010la cui indennità in via del tutto assorbente ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore ivi comprese le conseguenze retributive e contributive. 10. Tanto premesso va ricordato che l’indennità prevista dall’art. 32 comma 5 della legge n. 183 del 2010, come autenticamente interpretato dall’art. 1 comma 13 della legge n. 92 del 2012, ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compresofra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto dilavoro con la conseguenza che per tale arco temporale nessuna altra domanda di condanna al versamento di contributi previdenziali ed assicurativi può essere avanzata. 10.1. A norma del comma 7 della citata disposizione di legge, poi, i l comma 5si applica a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge183 del 2010 (il 4 novembre 2010) ed il giudice - per quel li pendenti a quella data come per il presente giudizio instaurato con ricorso depositato il 4 maggio 2010 -fissa, ove necessario, ed ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6 un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell' art.421 c.p.c.. 10.2. Ciò postova rilevato che nel caso in esame la sentenza dà atto che il ricorrente non aveva formulato alcuna domanda di condanna al risarcimento del danno ma aveva avanzato solo una richiesta di regolarizzazioneprevidenziale ed assicurativa. 10.3. Osserva tuttavia il Collegio che, per effetto dell’applicazione dell’art. 32 comma 5 citato, nessuna domanda di regolarizzazione contributiva ed assicurativa poteva essere legittimamente avanzata dal lavoratore che aveva diritto, ma non l’ha mai chiesto, solo all’indennità risarcitoria introdotta dall’art. 32 citato. 10.4. Non essendovi alcun diritto alla regolarizzazione contributiva ed assicurativa per il periodo che intercorre tra la scadenza del termine e la sentenza che converte il rapporto, non si pone alcuna questione di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Istituto previdenziale. 11. In conclusione, per le ragioni esposte, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], deve essere accolto il s econdo motivo di ricorso mentreil primo il terzo ed il quarto motivo sono da rigettare . 11.1. Conseguentemente la sentenza deve cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda di regolarizzazione contributiva ed assicurativa formulata dal Mariantoni. 11.2. Quanto alle spese, l’esito complessivo della lite ne giustifica la compensazione tra il Mariantoni ed il Consorzio nella misura di un terzo per l’intero processo. I restanti due terzi vanno posti a carico del Consorzio e sono liquidati per l’intero nella misura già determinata nei gradi di merito e in dispositivo per il giudizio di cassazione. P.Q.M. LaCorte dichiara estinto il processo tra il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Nulla per le spese. Rigetta il primo, terzo e quarto motivo di ricorso del Consorzio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Accoglie il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito dichiara insussistente il diritto del Mariantoni alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa. Condanna il Consorzio ricorrente al pagamento di due terzi delle spese dell’intero processo, compensato tra le parti il residuo terzo. Liquida per l’intero le spese dei gradi di merito nella misura in quella sede determinata, mentre per il giudizio di Cassazione le liquida per l’intero in € 6.000,00 per compe
Sentenza Cassazione n. 10280/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris