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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 726/2026

ECLI:EU:T:2026:585
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 23 settembre 2026 ( * ) « Salute pubblica – Medicinali per uso umano – Medicinale orfano per uso umano Ocaliva (acido obeticolico) – Revoca dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata – Procedura di riesame – Avvio della procedura senza attendere l’esito della procedura di rinnovo – Consultazione da parte del comitato per i medicinali per uso umano dell’EMA di un gruppo di esperti ad hoc – Imparzialità degli esperti consultati – Dichiarazione di conflitto di interessi – Vizio di procedura – Principio di buona amministrazione – Articolo 116 della direttiva 2001/83/CE come modificata dalla direttiva 2004/27/CE – Errori manifesti di valutazione – Legittimo affidamento – Proporzionalità – Articolo 57 del regolamento (CE) n. 726/2004 come modificato dal regolamento (UE) 2019/5 » Nella causa T‑455/24,

[OSCURATO:PERSONA],

con sede in Dublino (Irlanda), rappresentata da M. Meulenbelt, B. Baum, A. Vermulst e A. Robert, avvocati, ricorrente, sostenuta dalla CBP Portugal, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Portogallo), rappresentata da A. [OSCURATO:PERSONA], P. [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA] e J. [OSCURATO:PERSONA], avvocati, interveniente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da R. Lindenthal, E. Mathieu e A. Spina, in qualità di agenti, convenuta, sostenuta da Agenzia europea per i medicinali (EMA), rappresentata da G. Gavriilidou, H. Kerr, M. van Egmond e G. Ramo, in qualità di agenti, interveniente, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione), composto da M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, J. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e W. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: A. Marghelis, amministratore vista l’ordinanza del 26 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑455/24 R, non pubblicata, EU:T:2024:863), vista la fase scritta del procedimento, in particolare: – le ordinanze del 14 marzo 2025 che ammettono la CBP Portugal e l’EMA ad intervenire a sostegno, rispettivamente, della ricorrente e della [OSCURATO:PERSONA], – la domanda di adozione di una misura istruttoria, presentata dalla ricorrente il 3 marzo 2025 e modificata nell’ambito delle sue osservazioni sulla memoria di intervento presentata dall’EMA, diretta a che il Tribunale ordini la produzione di due documenti, – la domanda di audizione di un testimone, presentata dalla ricorrente il 3 luglio 2025, – la misura di organizzazione del procedimento del 12 novembre 2025 e le risposte della [OSCURATO:PERSONA], dell’EMA e della CBP Portugal, depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 27 e il 28 novembre 2025, in seguito all’udienza del 15 gennaio 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza ( 1 ) 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, chiede l’annullamento della decisione di esecuzione C(2024) 6281 final della [OSCURATO:PERSONA], del 30 agosto 2024 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), che revoca, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata del medicinale orfano per uso umano Ocaliva – acido obeticolico quale rilasciata con la decisione C(2016) 8685 final.

Quadro giuridico 2 L’articolo 1, punto 28, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67), come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (GU 2004, L 136, pag. 34), definisce i «rischi connessi all’utilizzazione del medicinale» come «ogni rischio connesso alla qualità, alla sicurezza o all’efficacia del medicinale per la salute del paziente o la salute pubblica» e «ogni rischio di effetti indesiderabili sull’ambiente». 3 L’articolo 1, punto 28 bis , della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27, definisce la nozione di «rapporto rischio/beneficio» come «una valutazione degli effetti terapeutici positivi del medicinale rispetto ai rischi definiti al punto 28, primo trattino». 4 L’articolo 116, primo comma, della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010 (GU 2010, L 348, pag. 74), prevede quanto segue: «Le autorità competenti sospendono, revocano o variano l’autorizzazione all’immissione in commercio allorché si ritenga che il medicinale sia nocivo o privo di efficacia terapeutica, che il rapporto rischio/beneficio non sia favorevole, o infine che il medicinale non abbia la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata.

L'effetto terapeutico è assente quando risulta che il medicinale non permette di ottenere risultati terapeutici». 5 L’articolo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2019/5 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018 (GU 2019, L 4, pag. 24), così dispone: «Le definizioni di cui all’articolo 1 della direttiva [2001/83] si applicano ai fini del presente regolamento». 6 L’articolo 14 - bis del regolamento n. 726/2004, come modificato dal regolamento 2019/5, prevede quanto segue: «1.

In casi debitamente giustificati, per rispondere a esigenze mediche insoddisfatte dei pazienti, può essere rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio, prima della presentazione di dati clinici dettagliati, per medicinali volti a trattare, prevenire o diagnosticare malattie gravemente invalidanti o potenzialmente letali, a condizione che i benefici derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superino il rischio dovuto al fatto che sono tuttora necessari dati supplementari. (…) (…)

3. Le autorizzazioni all’immissione in commercio possono essere rilasciate a norma del presente articolo solo se il rapporto rischio/beneficio del medicinale è favorevole e se il richiedente è presumibilmente in grado di fornire dati completi.

4. Le autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate a norma del presente articolo sono subordinate a obblighi specifici.

Tali obblighi specifici e, se del caso, il termine di adempimento sono precisati nelle condizioni dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

Tali obblighi specifici sono annualmente riesaminati dall’[Agenzia europea per i medicinali].

5. Nell’ambito degli obblighi specifici di cui al paragrafo 4, il titolare di un’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata a norma del presente articolo è tenuto a completare gli studi in corso o a condurre nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio è favorevole. (…)». 7 L’articolo 20 del regolamento n. 726/2004, come modificato dal regolamento 2019/5, enuncia quanto segue: «1.

Se le autorità di sorveglianza o le autorità competenti di un altro Stato membro ritengono che il fabbricante o l’importatore stabilito nel territorio dell’Unione abbia cessato di adempiere gli obblighi di cui al titolo IV della direttiva [2001/83], ne informano immediatamente il comitato per i medicinali per uso umano e la [OSCURATO:PERSONA] con una dettagliata motivazione e indicando le misure che propongono.

Lo stesso vale quando uno Stato membro o la [OSCURATO:PERSONA] ritenga che si debba applicare in relazione al medicinale per uso umano interessato una delle misure di cui ai titoli IX e XI della direttiva [2001/83] o quando tale comitato abbia espresso un parere in tal senso a norma dell’articolo 5 del presente regolamento.

2. [OSCURATO:PERSONA] chiede il parere dell’[Agenzia europea per i medicinali] entro un termine che essa decide in funzione dell’urgenza della questione, affinché siano esaminate le ragioni invocate.

Ogniqualvolta sia possibile, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano è invitato a presentare esplicazioni orali o scritte. (…)». [ omissis ] 10 I considerando del regolamento (CE) n. 507/2006 della [OSCURATO:PERSONA], del 29 marzo 2006, relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento n. 726/2004 (GU 2006, L 92, pag. 6), prevedono quanto segue: «(1) Prima di ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio in uno o più Stati membri, un medicinale per uso umano va in genere sottoposto a studi approfonditi volti a garantirne la sicurezza, l’elevata qualità e l’efficacia di impiego per la popolazione destinataria (…) (2) Nel caso di determinate categorie di medicinali, al fine di rispondere a necessità mediche insoddisfatte dei pazienti e nell’interesse della salute pubblica, può tuttavia risultare necessario concedere autorizzazioni all’immissione in commercio basate su dati meno completi di quelli normalmente richiesti e subordinate ad obblighi specifici, di seguito «autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate» (…). (3) Anche se i dati su cui si basa un parere relativo ad un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata possono essere meno completi, il rapporto rischio/beneficio, quale definito all’articolo 1, paragrafo 28 bis , della direttiva [2001/83], dovrebbe risultare positivo.

I benefici per la salute pubblica derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione dovrebbero inoltre superare il rischio inerente al fatto che occorrano ancora dati supplementari. (…) (5) Al fine di conseguire il giusto equilibrio fra agevolare l’accesso ai medicinali ai pazienti con necessità mediche insoddisfatte ed evitare di autorizzare medicinali che presentano un rapporto rischio/beneficio sfavorevole, occorre subordinare ad obblighi specifici tali autorizzazioni all’immissione in commercio.

È opportuno richiedere che il titolare completi o intraprenda determinati studi per confermare che il rapporto rischio/beneficio è positivo e per risolvere qualsiasi dubbio relativo alla qualità, alla sicurezza e all’efficacia del prodotto. (6) Le autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate si differenziano dalle autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate in circostanze eccezionali conformemente all’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento [n. 726/2004].

L’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata è rilasciata prima che tutti i dati siano disponibili.

Essa non è tuttavia destinata a rimanere condizionata a tempo indeterminato.

Quando vengono forniti i dati mancanti dovrebbe piuttosto essere possibile sostituirla con un’autorizzazione all’immissione in commercio non condizionata, vale a dire non subordinata ad obblighi specifici.

Non sarà invece mai possibile, in linea di massima, costituire un fascicolo completo per un’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata in circostanze eccezionali. (…) (8) Poiché alle autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate si applicano le disposizioni del regolamento [n. 726/2004], salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, la procedura di valutazione di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata è la normale procedura di cui al regolamento [n. 726/2004]. (9) A norma del regolamento [n. 726/2004] le autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate hanno una validità di un anno, rinnovabile.

È opportuno che la domanda di rinnovo sia presentata sei mesi prima della scadenza dell’autorizzazione all’immissione in commercio e che il parere sulla domanda formulato dall’[Agenzia europea per i medicinali] sia adottato entro 90 giorni dal ricevimento della stessa.

Al fine di garantire che i medicinali non vengano ritirati dal mercato tranne qualora sussistano motivi legati alla salute pubblica, l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dovrebbe rimanere valida finché la [OSCURATO:PERSONA] non abbia adottato una decisione basata sulla procedura di valutazione del rinnovo, purché la domanda di rinnovo sia stata presentata entro i termini fissati. (…) (11) È importante rafforzare la farmacovigilanza sui medicinali che hanno ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata e ciò è già adeguatamente previsto dalla direttiva [2001/83] e dal regolamento [n. 726/2004].

È tuttavia opportuno adattare il calendario per la presentazione delle relazioni periodiche di aggiornamento sulla sicurezza al fine di tenere conto del rinnovo annuale delle autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate». 11 L’articolo 1 del regolamento n. 507/2006 prevede quanto segue: «Il presente regolamento stabilisce le norme per il rilascio di un’autorizzazione all’immissione in commercio subordinata ad obblighi specifici a norma dell’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento [n. 726/2004] (di seguito “autorizzazione all’immissione in commercio condizionata”)». 12 L’articolo 2 del regolamento n. 507/2006 stabilisce quanto segue: «Il presente regolamento si applica ai medicinali per uso umano di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento [n. 726/2004] e appartenenti ad una delle seguenti categorie (…)». 13 L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 507/2006, intitolato «Condizioni», così dispone: «Un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata può essere rilasciata quando il comitato ritiene che, malgrado non siano stati forniti dati clinici completi in merito alla sicurezza e all’efficacia del medicinale, siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) il rapporto rischio/beneficio del medicinale, quale definito all’articolo 1, paragrafo 28 bis , della direttiva [2001/83], risulta positivo (…)». 14 L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 507/2006 è formulato come segue: «Il titolare di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata ha l’obbligo specifico di completare gli studi in corso o di condurre nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio è positivo e di fornire i dati supplementari di cui all’articolo 4, paragrafo

1. Possono essere imposti obblighi specifici anche in relazione alla raccolta di dati di farmacovigilanza». 15 L’articolo 6 del regolamento n. 507/2006 enuncia quanto segue: «1.

Dopo il periodo di validità di un anno l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata può essere rinnovata annualmente.

2. La domanda di rinnovo è presentata all’[Agenzia europea per i medicinali] almeno sei mesi prima della scadenza dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata, unitamente a una relazione provvisoria sul rispetto degli obblighi specifici cui è subordinata.

3. Sul presupposto che il rapporto rischio/beneficio sia confermato, il comitato [per i medicinali per uso umano] valuta la domanda di rinnovo, tenendo conto degli obblighi specifici contenuti nell’autorizzazione e del calendario per soddisfarli, e formula un parere in cui indica se gli obblighi specifici o il relativo calendario devono essere mantenuti o modificati (…).

4. Dopo la presentazione di una domanda di rinnovo a norma del paragrafo 2, l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata resta valida finché la [OSCURATO:PERSONA] non abbia adottato una decisione a norma dell’articolo 10 del regolamento [n. 726/2004]». [ omissis ] Fatti 28 La ricorrente è una società farmaceutica con sede in Irlanda. 29 Il 16 dicembre 2022 alla ricorrente è stata trasferita la titolarità di un’autorizzazione all’immissione in commercio (in prosieguo: l’«AIC») condizionata per il medicinale orfano per uso umano Ocaliva – acido obeticolico (in prosieguo: l’«Ocaliva»), rilasciata inizialmente con la decisione di esecuzione C(2016) 8685 final della [OSCURATO:PERSONA], del 12 dicembre 2016, recante AIC condizionata conformemente al regolamento n. 726/2004 per l’Ocaliva.

Tale AIC condizionata è stata rinnovata ogni anno dal 2016 al 2023. 30 L’Ocaliva, la cui sostanza attiva è l’acido obeticolico, è un medicinale indicato per il trattamento dei pazienti affetti da una malattia del fegato, la colangite biliare primitiva (in prosieguo: la «CBP»), che non tollerano o presentano una risposta insufficiente all’acido ursodesossicolico (in prosieguo: l’«UDCA»). 31 Ai sensi dell’allegato II, sezione E, della decisione di esecuzione C(2016) 8685 final, il titolare dell’AIC condizionata doveva portare a termine due studi clinici come obbligo specifico, conformemente all’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento n. 726/2004 nella versione applicabile all’epoca.

Il primo, ossia lo studio 747-302, riguardava l’analisi del beneficio clinico associato al trattamento con l’Ocaliva di pazienti affetti da CBP, insensibili, se non addirittura intolleranti al trattamento con l’UDCA, sulla base di criteri di valutazione clinici.

Il secondo, vale a dire lo studio 747-401, aveva come obiettivo un’analisi dell’efficacia, della sicurezza e della farmacocinetica di detto medicinale in pazienti affetti da CBP che presentano lesioni epatiche da moderate a gravi, che doveva vertere sulle incertezze legate alla mancanza di dati riguardanti una popolazione in una fase più avanzata della malattia.

Le relazioni finali su tali studi dovevano essere presentate entro il 2023. 32 Nel dicembre 2022 la ricorrente ha depositato una domanda di conversione dell’AIC condizionata dell’Ocaliva in AIC standard, conformemente alle norme del regolamento (CE) n. 1234/2008 della [OSCURATO:PERSONA], del 24 novembre 2008, concernente l’esame delle variazioni dei termini di un’AIC di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari (GU 2008, L 334, pag. 7). 33 Nell’ambito di tale procedura, il comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’EMA ha concluso che lo studio 747-302 non aveva dimostrato il beneficio clinico dell’Ocaliva e, di conseguenza, ha emesso il 12 ottobre 2023 un parere che raccomandava il rifiuto della modifica. 34 Lo stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] europea ha avviato una procedura di riesame dell’AIC condizionata dell’Ocaliva, chiedendo al CHMP, in particolare, di valutare l’impatto di tale informazione sul rapporto rischio/beneficio di detto medicinale e di «esprimere il suo parere, per il mese di giugno 2024, sulla questione se l’[AIC condizionata] per [tale medicinale] dovesse essere mantenuta, modificata, sospesa o revocata». 35 Il 21 maggio 2024 la ricorrente ha presentato una domanda di rinnovo dell’AIC condizionata dell’Ocaliva, conformemente all’articolo 6 del regolamento n. 507/2006 (in prosieguo: la «procedura di rinnovo»). 36 Nell’ambito della procedura di riesame dell’AIC condizionata dell’Ocaliva, il CHMP ha consultato su diversi aspetti un GEAH (reparto ospedaliero di gastroenterologia ed epatologia), composto da gastroenterologi ed epatologi, inclusi rappresentanti di pazienti, che si è riunito il 12 giugno 2024. 37 In esito alla valutazione effettuata nell’ambito della procedura di riesame dell’AIC condizionata dell’Ocaliva, il CHMP ha concluso, nel suo parere del 27 giugno 2024, che l’efficacia del medicinale orfano non era dimostrata e che il rapporto rischio/beneficio non era favorevole.

Di conseguenza, esso riteneva, per consenso, che detta AIC condizionata dovesse essere revocata.

Le versioni rivedute e finali di tale parere e della relazione di valutazione di detto comitato, che contiene una discussione scientifica e una sezione sul rapporto rischio/beneficio di tale medicinale nonché la raccomandazione motivata di detta revoca, sono state adottate il 29 luglio 2024. 38 Qualche giorno prima, con messaggio di posta elettronica del 23 luglio 2024, l’EMA aveva confermato alla ricorrente che la procedura di rinnovo era stata avviata a seguito della sua domanda valida e le aveva comunicato un calendario per tale procedura sfociata in un parere del CHMP sul rinnovo previsto per il 19 settembre 2024. 39 Con lettera del 7 agosto 2024, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la ricorrente che, tenuto conto dell’evoluzione della procedura di riesame dell’AIC condizionata dell’Ocaliva, la procedura di rinnovo di detta AIC condizionata era divenuta priva di oggetto e non sarebbe proseguita. 40 Il 20 e il 22 agosto 2024 l’EMA ha risposto a una domanda di accesso al fascicolo presentata dalla ricorrente. 41 Il 30 agosto 2024, basandosi sulle conclusioni e sulla raccomandazione del CHMP formulate nel suo parere del 29 luglio 2024, emesso nell’ambito della procedura di riesame dell’AIC condizionata dell’Ocaliva, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata. [ omissis ] Conclusioni delle parti 44 La ricorrente, sostenuta dalla CBP Portugal, chiede che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 45 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente al pagamento delle proprie spese e di quelle da essa sostenute; – condannare la CBP Portugal alle spese relative al suo intervento. 46 L’EMA chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese.

In diritto 47 Nell’atto introduttivo, la ricorrente deduce cinque motivi, vertenti, il primo, su una violazione del diritto a un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e su una violazione dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 507/2006, il secondo, su una violazione del diritto a una buona amministrazione in forza dell’articolo 41 della Carta, il terzo, su una violazione dell’articolo 116, primo comma, ultima frase, della direttiva 2001/83 come modificata e, in sostanza, su un errore manifesto di valutazione, il quarto, in sostanza, su un errore manifesto di valutazione e, il quinto, su una violazione dei principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento nonché dell’articolo 57 del regolamento n. 726/2004, come modificato dal regolamento 2019/5. [ omissis ] Sulla seconda parte del primo motivo, vertente su una violazione dell ’ articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 507/2006 [ omissis ] 203 Secondo la ricorrente e la CBP Portugal, il rapporto rischio/beneficio valutato nell’ambito di una procedura di rinnovo di un’AIC condizionata di un medicinale è molto specifico, in quanto si tratterebbe del rapporto rischio/beneficio «condizionato» ai sensi dell’articolo 14 - bis del regolamento n. 726/2004, come modificato dal regolamento 2019/5, e dell’articolo 4 del regolamento n. 507/2006. 204 La ricorrente sostiene che dalle disposizioni pertinenti risulta che i criteri da applicare e l’onere della prova differiscono tra, da un lato, la procedura di riesame dell’AIC condizionata dell’Ocaliva e, dall’altro, la procedura di rinnovo di detta AIC. 205 Avviando la procedura di riesame dell’AIC condizionata dell’Ocaliva, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe scelto di non attendere l’esito della procedura di rinnovo di detta AIC, mentre, nell’ambito di quest’ultima procedura, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 507/2006, il CHMP, l’EMA e la [OSCURATO:PERSONA] esaminerebbero altresì la questione se occorra mantenere o modificare gli obblighi specifici. 206 Inoltre, la ricorrente sottolinea che la procedura di rinnovo dell’AIC condizionata dell’Ocaliva avrebbe comportato la valutazione delle diverse analisi dello studio 747-302, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 507/2006. 207 Nell’ambito della procedura di riesame dell’AIC condizionata dell’Ocaliva, il CHMP non sarebbe stato invitato a valutare, e non avrebbe rivalutato, il rapporto rischio/beneficio «condizionato» nel contesto e nel senso specifici di una valutazione del rinnovo.

Esso non avrebbe mai cercato di stabilire se le condizioni di detta AIC condizionata fossero sempre soddisfatte.

Esso non avrebbe neppure valutato la necessità di modificare gli obblighi specifici necessari al mantenimento di tale AIC condizionata, ma avrebbe previsto soltanto la possibilità di trasformare l’AIC condizionata in AIC standard o di revocarla interamente. 208 La ricorrente, sostenuta dalla CBP Portugal, sostiene che i requisiti previsti all’articolo 14- bis del regolamento n. 726/2004, come modificato dal regolamento 2019/5, e all’articolo 4 del regolamento n. 507/2006 erano ancora soddisfatti al momento della pubblicazione del parere del CHMP e della decisione impugnata e che tali requisiti lo sono tuttora. 209 La ricorrente sostiene che l’avvio della procedura di riesame dell’AIC condizionata dell’Ocaliva non può essere giustificato da un’urgenza.

La procedura di rinnovo di detta AIC condizionata avrebbe dato luogo a un parere definitivo del CHMP entro il 19 settembre 2024.

Per contro, la durata di detta procedura di riesame sarebbe di oltre otto mesi e il parere di detto comitato e la chiusura della procedura sarebbero stati previsti per il mese di giugno 2024. 210 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’EMA, contesta gli argomenti della ricorrente. 211 Per rispondere alla questione se la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato l’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 507/2006 avviando la procedura di riesame dell’AIC condizionata dell’Ocaliva, mentre era in corso la procedura di rinnovo di detta AIC condizionata, si deve ricorrere a un’interpretazione delle disposizioni pertinenti, in particolare dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 726/2004, come modificato dal regolamento 2019/5, da un lato, e dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 507/2006, dall’altro. 212 In linea di principio e come risulta da una giurisprudenza costante, per l’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione va tenuto conto non solo dei termini di quest’ultima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte, fermo restando che la formulazione chiara e precisa segna tuttavia il limite per l’interpretazione.

Anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può fornire elementi rilevanti per la sua interpretazione (v. sentenza del 15 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑416/22, EU:T:2024:316, punto 78 e giurisprudenza citata). 213 Per quanto riguarda, anzitutto, la formulazione dell’articolo 20 del regolamento n. 726/2004, come modificato dal regolamento 2019/5, occorre constatare che tale disposizione prevede che la [OSCURATO:PERSONA] agisca «immediatamente» qualora ritenga che una delle misure di cui ai titoli IX e XI della direttiva 2001/83, comprese quelle previste all’articolo 116 di quest’ultima, come modificata, debba essere applicata nei confronti del medicinale in questione o qualora il CHMP abbia emesso un parere in tal senso conformemente all’articolo 5 di detto regolamento. 214 Ne consegue che la procedura di riesame prevista all’articolo 20 del regolamento n. 726/2004, come modificato dal regolamento 2019/5, è caratterizzata dall’urgenza di intervenire non appena siano soddisfatte le condizioni stabilite in tale articolo. 215 Peraltro, né tale disposizione né alcun’altra disposizione del regolamento n. 726/2004 prevedono un termine minimo per l’avvio di una procedura di riesame di un’AIC condizionata di un medicinale orfano. 216 Del pari, il regolamento n. 726/2004, come modificato dal regolamento 2019/5, non indica che il suo articolo 20 non sia applicabile nelle situazioni in cui sia in corso una procedura di rinnovo di un’AIC condizionata di un medicinale orfano riguardante lo stesso medicinale. 217 Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 507/2006 stabilisce che l’AIC condizionata «resta valida finché la [OSCURATO:PERSONA] non abbia adottato una decisione a norma dell’articolo 10 del regolamento (…) n. 726/2004», dopo la presentazione di una domanda di rinnovo conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 507/2006. 218 Dalla formulazione dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 507/2006 risulta che l’AIC condizionata di un medicinale resta valida finché la [OSCURATO:PERSONA] non abbia adottato una decisione su tale domanda. 219 L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 507/2006 non fa riferimento né esplicitamente alla procedura di riesame, né a misure adottate conformemente all’articolo 116, primo comma, della direttiva 2001/83, come modificata, né ad altre ragioni per le quali l’AIC condizionata di un medicinale potrebbe essere modificata o perdere la sua validità, come ad esempio un annullamento da parte del giudice dell’Unione o una rinuncia da parte del titolare di detta AIC condizionata a quest’ultima. 220 Di conseguenza, la formulazione dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 507/2006 non esclude né consente esplicitamente alla [OSCURATO:PERSONA] di avviare e di portare a termine una procedura di riesame di un’AIC condizionata di un medicinale quando è in corso una procedura di rinnovo di detta AIC condizionata. 221 Per quanto riguarda il contesto delle due disposizioni menzionate al precedente punto 211, in primo luogo, è giocoforza constatare che, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 507/2006, tale regolamento stabilisce le norme per il rilascio di un’AIC condizionata, la quale è subordinata ad obblighi specifici e che, ai sensi dell’articolo 2, tale regolamento si applica solo ai medicinali per uso umano che rientrano parimenti nell’ambito di applicazione del regolamento n. 726/2004. 222 Pertanto, e come confermato dal considerando 8 del regolamento n. 507/2006, le disposizioni del regolamento n. 726/2004 si applicano alle AIC condizionate, salvo disposizioni contrarie del regolamento n. 507/2006. 223 In secondo luogo, dal contesto dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 507/2006 risulta che tale disposizione prevede la validità dell’AIC condizionata nell’ambito della procedura di rinnovo. 224 Pertanto, secondo il contesto dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 507/2006, tale disposizione non stabilisce norme di validità assoluta per l’AIC condizionata di un medicinale, escludendo che quest’ultima possa essere revocata o modificata per altri motivi, come ad esempio l’esito di una procedura di riesame relativa a detta AIC condizionata. 225 Da quanto precede risulta che il contesto delle due disposizioni menzionate al precedente punto 211 depone a favore di un’interpretazione secondo la quale, in assenza di una disposizione contraria del regolamento n. 507/2006, l’articolo 20 del regolamento n. 726/2004, come modificato dal regolamento 2019/5, resta applicabile, anche in una situazione come quella del caso di specie in cui è in corso una procedura di rinnovo dell’AIC condizionata. 226 Per quanto riguarda l’obiettivo delle due disposizioni menzionate al precedente punto 211, occorre anzitutto ricordare che, come risulta dalla motivazione del regolamento n. 726/2004, in particolare dal considerando 19 di detto regolamento, la procedura centralizzata di autorizzazione dei medicinali da esso prevista si basa su una valutazione scientifica condotta dall’EMA del più alto livello possibile in termini di qualità della sicurezza ed efficacia dei medicinali.

Infatti, uno dei principali obiettivi del regime di autorizzazione previsto da detta disciplina è di garantire che ai pazienti non vengano somministrati medicinali con un rapporto rischio/beneficio negativo (sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑211/18, EU:T:2019:892, punto 42). 227 L’obiettivo di garantire che ai pazienti non siano somministrati medicinali il cui rapporto rischio/beneficio è negativo è anch’esso perseguito dal regolamento n. 507/2006, come risulta dal considerando 5 di tale regolamento. 228 Per quanto riguarda, più in particolare, l’obiettivo dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 507/2006, tale disposizione mira a garantire che i medicinali non siano ritirati dal mercato se non per motivi di salute pubblica.

Come risulta dal considerando 9 di questo regolamento, è per tale motivo che detta disposizione prevede che le AIC condizionate restino valide fino a quando la [OSCURATO:PERSONA] non adotti una decisione sulla domanda di rinnovo, purché quest’ultima sia stata presentata entro i termini. 229 Per contro, l’obiettivo dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 507/2006 non era quello di impedire che un’AIC condizionata potesse essere revocata per motivi di salute pubblica.

Al contrario, il legislatore ha ritenuto che l’applicazione dei mezzi di farmacovigilanza, quali previsti dalla direttiva 2001/83 e dal regolamento n. 726/2004, sia particolarmente importante per i medicinali che hanno ottenuto un’AIC condizionata, come risulta dal considerando 11 del regolamento n. 507/2006. 230 Da quanto precede risulta che l’articolo 20 del regolamento n. 726/2004, come modificato dal regolamento 2019/5, da un lato, e l’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 507/2006, dall’altro, devono essere interpretati nel senso che il fatto che sia in corso una procedura di rinnovo di un’AIC condizionata di un medicinale non impedisce alla [OSCURATO:PERSONA] di avviare una procedura di riesame di detta AIC condizionata, nelle circostanze previste al paragrafo 1 di detto articolo, e di concluderla prima della chiusura di detta procedura di rinnovo. 231 La possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di agire efficacemente contro un rischio potenziale per la salute pubblica connesso a un medicinale per uso umano sarebbe indebitamente limitata se essa fosse tenuta ad attendere il parere del CHMP nell’ambito di una procedura di rinnovo dell’AIC condizionata di tale medicinale. 232 [OSCURATO:PERSONA] non era neppure tenuta ad attendere il parere del CHMP nell’ambito della procedura di rinnovo dell’AIC condizionata di un medicinale alla luce delle circostanze temporali concrete del caso di specie, nel quale il termine per il rilascio di tale parere era fissato al 19 settembre 2024, ossia tre mesi dopo la data prevista per il parere del medesimo comitato nel contesto della procedura di riesame e la chiusura di quest’ultima procedura.

Al fine di poter perseguire efficacemente il suo obiettivo, vale a dire tutelare la salute pubblica, la possibilità di avviare una procedura di riesame non può dipendere dalla fase in cui si trova un’eventuale procedura di rinnovo, in una situazione in cui il rapporto rischio/beneficio di un medicinale interessato non è favorevole. 233 Di conseguenza, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato l’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 507/2006 avviando la procedura di riesame dell’AIC condizionata dell’Ocaliva. 234 Questa conclusione non è messa in discussione dagli altri argomenti avanzati dalla ricorrente. 235 In primo luogo, anche supponendo che tra la procedura di riesame di un’AIC condizionata dell’Ocaliva e la procedura di rinnovo di detta AIC condizionata esistano differenze rilevanti che possono avere un impatto sui diritti della ricorrente, siffatte differenze risulterebbero dal fatto che le due procedure possono essere applicabili in situazioni che si sovrappongono, ma per le quali il legislatore ha stabilito norme diverse. 236 In secondo luogo e in ogni caso, la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di differenze pertinenti tra la procedura di riesame di un’AIC condizionata dell’Ocaliva e la procedura di rinnovo di detta AIC condizionata che avrebbero avuto un impatto concreto sui suoi diritti. 237 Sotto un primo profilo, non è convincente l’argomento della ricorrente secondo cui la valutazione del rapporto rischio/beneficio nell’ambito di una procedura di rinnovo di un’AIC condizionata di un medicinale sarebbe molto specifica in quanto si tratterebbe di un rapporto rischio/beneficio «condizionato» ai sensi dell’articolo 14 - bis del regolamento n. 726/2004, come modificato dal regolamento 2019/5, e dell’articolo 4 del regolamento n. 507/2006. 238 In proposito, occorre ricordare che l’articolo 4 del regolamento n. 507/2006, che stabilisce i requisiti di un’AIC condizionata di un medicinale, fa riferimento alla definizione di «rapporto rischio/beneficio» di cui all’articolo 1, punto 28 bis , della direttiva 2001/83.

Del pari, l’articolo 2 del regolamento n. 726/2004, come modificato dal regolamento 2019/5, fa riferimento a tale definizione. 239 Dalle definizioni di «rapporto rischio/beneficio» e di «rischi connessi all’utilizzazione del medicinale» di cui alla direttiva 2001/83 risulta che la determinazione di un rapporto rischio/beneficio positivo si basa, da un lato, su una valutazione degli effetti terapeutici positivi e, dall’altro, su una valutazione dei rischi per la salute del paziente o per la salute pubblica connessi alla qualità, alla sicurezza o all’efficacia del medicinale. 240 Ne consegue che non vi è alcuna differenza tra la definizione della nozione di «rapporto rischio/beneficio» applicabile nell’ambito della procedura di rinnovo prevista all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 507/2006 e quella applicabile nel contesto della procedura di riesame di cui all’articolo 20 del regolamento n. 726/2004, come modificato dal regolamento 2019/5. 241 Inoltre, dai considerando da 1 a 3 del regolamento n. 507/2006 risulta che il rapporto rischio/beneficio di un medicinale oggetto di un’AIC condizionata deve essere positivo e che i benefici per la salute pubblica derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione devono superare il rischio inerente al fatto che occorrano ancora dati supplementari. 242 Inoltre e in ogni caso, dato che la ricorrente aveva già portato a termine gli studi previsti come obblighi specifici, una procedura di rinnovo dell’AIC condizionata dell’Ocaliva avrebbe comportato una valutazione del rapporto rischio/beneficio sulla base dei dati ottenuti nell’ambito di tali obblighi specifici, anche in assenza di una procedura di riesame di detta AIC condizionata.

Di conseguenza, non può essere accolto l’argomento della ricorrente secondo cui una valutazione del rapporto rischio/beneficio nell’ambito di tale procedura di rinnovo avrebbe potuto avere un risultato più positivo di una valutazione nel contesto di detta procedura di riesame. 243 Sotto un secondo profilo, la differenza che, ad avviso della ricorrente, sussiste tra una valutazione del rapporto rischio/beneficio nell’ambito di una procedura di rinnovo dell’AIC condizionata di un medicinale e una siffatta valutazione nel contesto di una procedura di riesame di detta AIC condizionata non deriva neppure da una differenza che esisterebbe tra i criteri da applicare nell’ambito di queste due procedure. 244 L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 507/2006 prevede come requisito di rinnovo di un’AIC condizionata di un medicinale che il «rapporto rischio/beneficio sia confermato» dal CHMP, tenuto conto degli obblighi specifici e del calendario per soddisfarli.

Né tale disposizione né alcun’altra disposizione applicabile alla procedura di rinnovo fa riferimento all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 507/2006, che stabilisce i requisiti per la prima concessione di un’AIC condizionata a un medicinale. 245 Ne consegue che, nell’ambito di una procedura di rinnovo di un’AIC condizionata per un medicinale, il CHMP non è tenuto a determinare se le condizioni per il rilascio di detta AIC condizionata siano ancora soddisfatte. 246 Sotto un terzo profilo, anche supponendo che, nell’ambito della procedura di riesame dell’AIC condizionata dell’Ocaliva, incombesse alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che le condizioni previste all’articolo 116, primo comma, della direttiva 2001/83, come modificata, fossero soddisfatte, mentre, nel contesto di una procedura di rinnovo di detta AIC condizionata, l’onere della prova relativo all’efficacia e alla sicurezza del medicinale sarebbe ricaduto sulla ricorrente, come da essa sostenuto, quest’ultima non spiega in che modo tale differenza dell’onere della prova e il fatto che esso gravi sulla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di detta procedura di riesame l’avrebbero svantaggiata. 247 Le questioni riguardanti chi sopporta l’onere della prova e, ammettendo che quest’ultimo gravi sulla [OSCURATO:PERSONA], se tale istituzione abbia dimostrato che le condizioni di cui all’articolo 116, primo comma, della direttiva 2001/83, come modificata, fossero soddisfatte saranno esaminate nell’ambito dell’esame del terzo motivo. 248 Sotto un quarto profilo, l’argomento della ricorrente relativo ad una riduzione dei suoi diritti agli obblighi specifici non è convincente. 249 Nell’ambito della procedura di riesame dell’AIC condizionata dell’Ocaliva, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al CHMP di emettere un parere sulla questione se detta AIC condizionata dovesse essere «mantenuta, modificata, sospesa o revocata».

Alla luce dei risultati dello studio 747-302, detto comitato ha concluso, nel suo parere del 29 luglio 2024, che la «totalità dei dati tratti dalle sperimentazioni cliniche aleatorie e dai dati empirici non conferma[va]no il beneficio clinico [di detto medicinale]» e che, di conseguenza, l’«efficacia di [tale medicinale] non [era] dimostrata e, per tale ragione, il rapporto rischio/beneficio [dello stesso medicinale] non [era] favorevole». 250 Alla luce di tali elementi, nulla indica che il CHMP non fosse consapevole dell’esistenza, in linea di principio, della possibilità di proporre una modifica dell’AIC condizionata dell’Ocaliva, compresi obblighi specifici.

L’affermazione contraria della ricorrente non è suffragata da elementi di prova.

Al contrario, dal parere di detto comitato del 29 luglio 2024 risulta che quest’ultimo ha ritenuto che nessun beneficio clinico di detto medicinale fosse stato confermato.

In tali circostanze, la sua decisione di non proporre alcuna modifica di detta AIC condizionata è coerente. 251 La questione se il CHMP e, successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] abbiano preso in considerazione tutti gli elementi di prova disponibili, compresi i dati ai quali la ricorrente fa riferimento, vale a dire i numerosi studi che sarebbero a favore dell’Ocaliva nonché le misure supplementari di minimizzazione dei rischi e il programma di studi proposti dalla ricorrente che, a suo avviso, avrebbero potuto essere considerati come base di obblighi specifici modificati, sarà esaminata nell’ambito dell’esame del quarto e del quinto motivo. 252 Sotto un quinto profilo, l’argomento della ricorrente secondo cui nessun problema di sicurezza nuovo o serio è stato sollevato per l’Ocaliva nelle recenti valutazioni di rinnovo o nelle raccomandazioni del comitato di valutazione dei rischi in materia di farmacovigilanza (in prosieguo: il «PRAC») è inconferente nell’ambito della presente parte.

La circostanza che il PRAC, in tali recenti valutazioni di rinnovo o raccomandazioni, non abbia sollevato l’esistenza di un problema di sicurezza nuovo o serio per detto medicinale, ammesso che sia dimostrata, non avrebbe alcun impatto sulla questione se la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato l’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 507/2006 avviando la procedura di riesame dell’AIC condizionata di tale medicinale. 253 Sotto un sesto profilo, la ricorrente non ha sollevato, nell’ambito della presente parte, alcun argomento che dimostri una differenza tra la procedura di riesame dell’AIC condizionata di un medicinale e la procedura di rinnovo di detta AIC condizionata per quanto riguarda l’applicazione dei diritti procedurali generali, quali il diritto di essere ascoltato o il diritto a un ricorso effettivo. 254 Si deve concludere che la ricorrente non ha dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] avesse violato l’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 507/2006 avviando e portando a termine la procedura di riesame dell’AIC condizionata dell’Ocaliva, mentre la procedura di rinnovo di detta AIC condizionata era in corso, né che essa avesse violato uno dei suoi diritti risultanti da quest’ultima procedura. 255 Di conseguenza, occorre respingere la seconda parte del primo motivo.

Sul terzo motivo, vertente su una violazione dell ’ articolo 116, primo comma, della direttiva 2001/83, come modificata, e su un errore manifesto di valutazione 256 In via preliminare, la ricorrente, sostenuta dalla CBP Portugal, ritiene che, nel caso di specie, spettasse alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che le condizioni relative alla revoca di un’AIC, enunciate all’articolo 116 della direttiva 2001/83, come modificata, erano soddisfatte. 257 La ricorrente sostiene anzitutto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che l’effetto terapeutico dell’Ocaliva fosse assente, ai sensi dell’articolo 116 della direttiva 2001/83, come modificata, secondo il quale è necessario che il medicinale di cui trattasi non consenta di ottenere risultati terapeutici. 258 La ricorrente sostiene che, nel corso del procedimento che ha portato all’adozione della decisione impugnata, né la [OSCURATO:PERSONA] né l’EMA hanno valutato se l’Ocaliva consentisse di ottenere risultati terapeutici. 259 La ricorrente aggiunge che, sebbene il CHMP abbia constatato nel suo parere che «non [era] stato osservato alcun beneficio clinico con il trattamento con l’Ocaliva» e ne abbia «concluso che l’efficacia [di detto medicinale non era] dimostrata», tale conclusione, anche supponendola fondata sull’analisi intention-to-treat (in prosieguo: l’«analisi ITT»), non si basa su alcuna prova, motivazione e constatazione idonea a suffragare l’affermazione secondo cui tale «medicinale non consente[iva] di ottenere risultati terapeutici». [ omissis ] Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, comprese quelle relative al procedimento sommario. 3) L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e la CBP Portugal si faranno carico delle proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 settembre 2026.

Firme * Lingua processuale: l’inglese. 1 Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 23 settembre 2026 ( * ) « Salute pubblica – Medicinali per uso umano – Medicinale orfano per uso umano Ocaliva  (acido obeticolico) – Revoca dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata – Procedura di riesame – Avvio della procedura senza attendere l’esito della procedura di rinnovo – Consultazione da parte del comitato per i medicinali per uso umano dell’EMA di un gruppo di esperti ad hoc – Imparzialità degli esperti consultati – Dichiarazione di conflitto di interessi – Vizio di procedura – Principio di buona amministrazione – Articolo 116 della direttiva 2001/83/CE come modificata dalla direttiva 2004/27/CE – Errori manifesti di valutazione – Legittimo affidamento – Proporzionalità – Articolo 57 del regolamento (CE) n. 726/2004 come modificato dal regolamento (UE) 2019/5 » Nella causa T‑455/24, [OSCURATO:PERSONA], con sede in Dublino (Irlanda), rappresentata da M. Meulenbelt, B. Baum, A. Vermulst e A. Robert, avvocati, ricorrente, sostenuta dalla CBP Portugal, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Portogallo), rappresentata da A. [OSCURATO:PERSONA], P. [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA] e J. [OSCURATO:PERSONA], avvocati, interveniente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da R. Lindenthal, E. Mathieu e A. Spina, in qualità di agenti, convenuta, sostenuta da Agenzia europea per i medicinali (EMA), rappresentata da G. Gavriilidou, H. Kerr, M. van Egmond e G. Ramo, in qualità di agenti, interveniente, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione), composto da M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, J. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e W. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: A. Marghelis, amministratore vista l’ordinanza del 26 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑455/24 R, non pubblicata, EU:T:2024:863), vista la fase scritta del procedimento, in particolare: –        le ordinanze del 14 marzo 2025 che ammettono la CBP Portugal e l’EMA ad intervenire a sostegno, rispettivamente, della ricorrente e della [OSCURATO:PERSONA], –        la domanda di adozione di una misura istruttoria, presentata dalla ricorrente il 3 marzo 2025 e modificata nell’ambito delle sue osservazioni sulla memoria di intervento presentata dall’EMA, diretta a che il Tribunale ordini la produzione di due documenti, –        la domanda di audizione di un testimone, presentata dalla ricorrente il 3 luglio 2025, –        la misura di organizzazione del procedimento del 12 novembre 2025 e le risposte della [OSCURATO:PERSONA], dell’EMA e della CBP Portugal, depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 27 e il 28 novembre 2025, in seguito all’udienza del 15 gennaio 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza ( 1 ) 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, chiede l’annullamento della decisione di esecuzione C(2024) 6281 final della [OSCURATO:PERSONA], del 30 agosto 2024 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), che revoca, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata del medicinale orfano per uso umano Ocaliva – acido obeticolico quale rilasciata con la decisione C(2016) 8685 final. Quadro giuridico 2 L’articolo 1, punto 28, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67), come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (GU 2004, L 136, pag. 34), definisce i «rischi connessi all’utilizzazione del medicinale» come «ogni rischio connesso alla qualità, alla sicurezza o all’efficacia del medicinale per la salute del paziente o la salute pubblica» e «ogni rischio di effetti indesiderabili sull’ambiente». 3 L’articolo 1, punto 28 bis , della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27, definisce la nozione di «rapporto rischio/beneficio» come «una valutazione degli effetti terapeutici positivi del medicinale rispetto ai rischi definiti al punto 28, primo trattino». 4 L’articolo 116, primo comma, della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010 (GU 2010, L 348, pag. 74), prevede quanto segue: «Le autorità competenti sospendono, revocano o variano l’autorizzazione all’immissione in commercio allorché si ritenga che il medicinale sia nocivo o privo di efficacia terapeutica, che il rapporto rischio/beneficio non sia favorevole, o infine che il medicinale non abbia la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata. L'effetto terapeutico è assente quando risulta che il medicinale non permette di ottenere risultati terapeutici». 5 L’articolo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2019/5 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018 (GU 2019, L 4, pag. 24), così dispone: «Le definizioni di cui all’articolo 1 della direttiva [2001/83] si applicano ai fini del presente regolamento». 6 L’articolo 14 - bis del regolamento n. 726/2004, come modificato dal regolamento 2019/5, prevede quanto segue: «1.      In casi debitamente giustificati, per rispondere a esigenze mediche insoddisfatte dei pazienti, può essere rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio, prima della presentazione di dati clinici dettagliati, per medicinali volti a trattare, prevenire o diagnosticare malattie gravemente invalidanti o potenzialmente letali, a condizione che i benefici derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superino il rischio dovuto al fatto che sono tuttora necessari dati supplementari. (…) (…) 3.      Le autorizzazioni all’immissione in commercio possono essere rilasciate a norma del presente articolo solo se il rapporto rischio/beneficio del medicinale è favorevole e se il richiedente è presumibilmente in grado di fornire dati completi. 4.      Le autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate a norma del presente articolo sono subordinate a obblighi specifici. Tali obblighi specifici e, se del caso, il termine di adempimento sono precisati nelle condizioni dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Tali obblighi specifici sono annualmente riesaminati dall’[Agenzia europea per i medicinali]. 5.      Nell’ambito degli obblighi specifici di cui al paragrafo 4, il titolare di un’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata a norma del presente articolo è tenuto a completare gli studi in corso o a condurre nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio è favorevole. (…)». 7 L’articolo 20 del regolamento n. 726/2004, come modificato dal regolamento 2019/5, enuncia quanto segue: «1.      Se le autorità di sorveglianza o le autorità competenti di un altro Stato membro ritengono che il fabbricante o l’importatore stabilito nel territorio dell’Unione abbia cessato di adempiere gli obblighi di cui al titolo IV della direttiva [2001/83], ne informano immediatamente il comitato per i medicinali per uso umano e la [OSCURATO:PERSONA] con una dettagliata motivazione e indicando le misure che propongono. Lo stesso vale quando uno Stato membro o la [OSCURATO:PERSONA] ritenga che si debba applicare in relazione al medicinale per uso umano interessato una delle misure di cui ai titoli IX e XI della direttiva [2001/83] o quando tale comitato abbia espresso un parere in tal senso a norma dell’articolo 5 del presente regolamento. 2.      [OSCURATO:PERSONA] chiede il parere dell’[Agenzia europea per i medicinali] entro un termine che essa decide in funzione dell’urgenza della questione, affinché siano esaminate le ragioni invocate. Ogniqualvolta sia possibile, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano è invitato a presentare esplicazioni orali o scritte. (…)». [ omissis ] 10 I considerando del regolamento (CE) n. 507/2006 della [OSCURATO:PERSONA], del 29 marzo 2006, relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento n. 726/2004 (GU 2006, L 92, pag. 6), prevedono quanto segue: «(1)      Prima di ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio in uno o più Stati membri, un medicinale per uso umano va in genere sottoposto a studi approfonditi volti a garantirne la sicurezza, l’elevata qualità e l’efficacia di impiego per la popolazione destinataria (…) (2)      Nel caso di determinate categorie di medicinali, al fine di rispondere a necessità mediche insoddisfatte dei pazienti e nell’interesse della salute pubblica, può tuttavia risultare necessario concedere autorizzazioni all’immissione in commercio basate su dati meno completi di quelli normalmente richiesti e subordinate ad obblighi specifici, di seguito «autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate» (…). (3)      Anche se i dati su cui si basa un parere relativo ad un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata possono essere meno completi, il rapporto rischio/beneficio, quale definito all’articolo 1, paragrafo 28 bis , della direttiva [2001/83], dovrebbe risultare positivo. I benefici per la salute pubblica derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione dovrebbero inoltre superare il rischio inerente al fatto che occorrano ancora dati supplementari. (…) (5)      Al fine di conseguire il giusto equilibrio fra agevolare l’accesso ai medicinali ai pazienti con necessità mediche insoddisfatte ed evitare di autorizzare medicinali che presentano un rapporto rischio/beneficio sfavorevole, occorre subordinare ad obblighi specifici tali autorizzazioni all’immissione in commercio. È opportuno richiedere che il titolare completi o intraprenda determinati studi per confermare che il rapporto rischio/beneficio è positivo e per risolvere qualsiasi dubbio relativo alla qualità, alla sicurezza e all’efficacia del prodotto. (6)      Le autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate si differenziano dalle autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate in circostanze eccezionali conformemente all’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento [n. 726/2004]. L’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata è rilasciata prima che tutti i dati siano disponibili. Essa non è tuttavia destinata a rimanere condizionata a tempo indeterminato. Quando vengono forniti i dati mancanti dovrebbe piuttosto essere possibile sostituirla con un’autorizzazione all’immissione in commercio non condizionata, vale a dire non subordinata ad obblighi specifici. Non sarà invece mai possibile, in linea di massima, costituire un fascicolo completo per un’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata in circostanze eccezionali. (…) (8)      Poiché alle autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate si applicano le disposizioni del regolamento [n. 726/2004], salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, la procedura di valutazione di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata è la normale procedura di cui al regolamento [n. 726/2004]. (9)      A norma del regolamento [n. 726/2004] le autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate hanno una validità di un anno, rinnovabile. È opportuno che la domanda di rinnovo sia presentata sei mesi prima della scadenza dell’autorizzazione all’immissione in commercio e che il parere sulla domanda formulato dall’[Agenzia europea per i medicinali] sia adottato entro 90 giorni dal ricevimento della stessa. Al fine di garantire che i medicinali non vengano ritirati dal mercato tranne qualora sussistano motivi legati alla salute pubblica, l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dovrebbe rimanere valida finché la [OSCURATO:PERSONA] non abbia adottato una decisione basata sulla procedura di valutazione del rinnovo, purché la domanda di rinnovo sia stata presentata entro i termini fissati. (…) (11)      È importante rafforzare la farmacovigilanza sui medicinali che hanno ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata e ciò è già adeguatamente previsto dalla direttiva [2001/83] e dal regolamento [n. 726/2004]. È tuttavia opportuno adattare il calendario per la presentazione delle relazioni periodiche di aggiornamento sulla sicurezza al fine di tenere conto del rinnovo annuale delle autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate». 11 L’articolo 1 del regolamento n. 507/2006 prevede quanto segue: «Il presente regolamento stabilisce le norme per il rilascio di un’autorizzazione all’immissione in commercio subordinata ad obblighi specifici a norma dell’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento [n. 726/2004] (di seguito “autorizzazione all’immissione in commercio condizionata”)». 12 L’articolo 2 del regolamento n. 507/2006 stabilisce quanto segue: «Il presente regolamento si applica ai medicinali per uso umano di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento [n. 726/2004] e appartenenti ad una delle seguenti categorie (…)». 13 L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 507/2006, intitolato «Condizioni», così dispone: «Un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata può essere rilasciata quando il comitato ritiene che, malgrado non siano stati forniti dati clinici completi in merito alla sicurezza e all’efficacia del medicinale, siano rispettate tutte le seguenti condizioni: a)      il rapporto rischio/beneficio del medicinale, quale definito all’articolo 1, paragrafo 28 bis , della direttiva [2001/83], risulta positivo (…)». 14 L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 507/2006 è formulato come segue: «Il titolare di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata ha l’obbligo specifico di completare gli studi in corso o di condurre nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio è positivo e di fornire i dati supplementari di cui all’articolo 4, paragrafo 1. Possono essere imposti obblighi specifici anche in relazione alla raccolta di dati di farmacovigilanza». 15 L’articolo 6 del regolamento n. 507/2006 enuncia quanto segue: «1.      Dopo il periodo di validità di un anno l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata può essere rinnovata annualmente. 2.      La domanda di rinnovo è presentata all’[Agenzia europea per i medicinali] almeno sei mesi prima della scadenza dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata, unitamente a una relazione provvisoria sul rispetto degli obblighi specifici cui è subordinata. 3.      Sul presupposto che il rapporto rischio/beneficio sia confermato, il comitato [per i medicinali per uso umano] valuta la domanda di rinnovo, tenendo conto degli obblighi specifici contenuti nell’autorizzazione e del calendario per soddisfarli, e formula un parere in cui indica se gli obblighi specifici o il relativo calendario devono essere mantenuti o modificati (…). 4.      Dopo la presentazione di una domanda di rinnovo a norma del paragrafo 2, l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata resta valida finché la [OSCURATO:PERSONA] non abbia adottato una decisione a norma dell’articolo 10 del regolamento [n. 726/2004]». [ omissis ] Fatti 28 La ricorrente è una società farmaceutica con sede in Irlanda. 29 Il 16 dicembre 2022 alla ricorrente è stata trasferita la titolarità di un’autorizzazione all’immissione in commercio (in prosieguo: l’«AIC») condizionata per il medicinale orfano per uso umano Ocaliva – acido obeticolico (in prosieguo: l’«Ocaliva»), rilasciata inizialmente con la decisione di esecuzione C(2016) 8685 final della [OSCURATO:PERSONA], del 12 dicembre 2016, recante AIC condizionata conformemente al regolamento n. 726/2004 per l’Ocaliva. Tale AIC condizionata è stata rinnovata ogni anno dal 2016 al 2023. 30 L’Ocaliva, la cui sostanza attiva è l’acido obeticolico, è un medicinale indicato per il trattamento dei pazienti affetti da una malattia del fegato, la colangite biliare primitiva (in prosieguo: la «CBP»), che non tollerano o presentano una risposta insufficiente all’acido ursodesossicolico (in prosieguo: l’«UDCA»). 31 Ai sensi dell’allegato II, sezione E, della decisione di esecuzione C(2016) 8685 final, il titolare dell’AIC condizionata doveva portare a termine due studi clinici come obbligo specifico, conformemente all’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento n. 726/2004 nella versione applicabile all’epoca. Il primo, ossia lo studio 747-302, riguardava l’analisi del beneficio clinico associato al trattamento con l’Ocaliva di pazienti affetti da CBP, insensibili, se non addirittura intolleranti al trattamento con l’UDCA, sulla base di criteri di valutazione clinici. Il secondo, vale a dire lo studio 747-401, aveva come obiettivo un’analisi dell’efficacia, della sicurezza e della farmacocinetica di detto medicinale in pazienti affetti da CBP che presentano lesioni epatiche da moderate a gravi, che doveva vertere sulle incertezze legate alla mancanza di dati riguardanti una popolazione in una fase più avanzata della malattia. Le relazioni finali su tali studi dovevano essere presentate entro il 2023. 32 Nel dicembre 2022 la ricorrente ha depositato una domanda di conversione dell’AIC condizionata dell’Ocaliva in AIC standard, conformemente alle norme del regolamento (CE) n. 1234/2008 della [OSCURATO:PERSONA], del 24 novembre 2008, concernente l’esame delle variazioni dei termini di un’AIC di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari (GU 2008, L 334, pag. 7). 33 Nell’ambito di tale procedura, il comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’EMA ha concluso che lo studio 747-302 non aveva dimostrato il beneficio clinico dell’Ocaliva e, di conseguenza, ha emesso il 12 ottobre 2023 un parere che raccomandava il rifiuto della modifica. 34 Lo stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] europea ha avviato una procedura di riesame dell’AIC condizionata dell’Ocaliva, chiedendo al CHMP, in particolare, di valutare l’impatto di tale informazione sul rapporto rischio/beneficio di detto medicinale e di «esprimere il suo parere, per il mese di giugno 2024, sulla questione se l’[AIC condizionata] per [tale medicinale] dovesse essere mantenuta, modificata, sospesa o revocata». 35 Il 21 maggio 2024 la ricorrente ha presentato una domanda di rinnovo dell’AIC condizionata dell’Ocaliva, conformemente all’articolo 6 del regolamento n. 507/2006 (in prosieguo: la «procedura di rinnovo»). 36 Nell’ambito della procedura di riesame dell’AIC condizionata dell’Ocaliva, il CHMP ha consultato su diversi aspetti un GEAH (reparto ospedaliero di gastroenterologia ed epatologia), composto da gastroenterologi ed epatologi, inclusi rappresentanti di pazienti, che si è riunito il 12 giugno 2024. 37 In esito alla valutazione effettuata nell’ambito della procedura di riesame dell’AIC condizionata dell’Ocaliva, il CHMP ha concluso, nel suo parere del 27 giugno 2024, che l’efficacia del medicinale orfano non era dimostrata e che il rapporto rischio/beneficio non era favorevole. Di conseguenza, esso riteneva, per consenso, che detta AIC condizionata dovesse essere revocata. Le versioni rivedute e finali di tale parere e della relazione di valutazione di detto comitato, che contiene una discussione scientifica e una sezione sul rapporto rischio/beneficio di tale medicinale nonché la raccomandazione motivata di detta revoca, sono state adottate il 29 luglio 2024. 38 Qualche giorno prima, con messaggio di posta elettronica del 23 luglio 2024, l’EMA aveva confermato alla ricorrente che la procedura di rinnovo era stata avviata a seguito della sua domanda valida e le aveva comunicato un calendario per tale procedura sfociata in un parere del CHMP sul rinnovo previsto per il 19 settembre 2024. 39 Con lettera del 7 agosto 2024, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la ricorrente che, tenuto conto dell’evoluzione della procedura di riesame dell’AIC condizionata dell’Ocaliva, la procedura di rinnovo di detta AIC condizionata era divenuta priva di oggetto e non sarebbe proseguita. 40 Il 20 e il 22 agosto 2024 l’EMA ha risposto a una domanda di accesso al fascicolo presentata dalla ricorrente. 41 Il 30 agosto 2024, basandosi sulle conclusioni e sulla raccomandazione del CHMP formulate nel suo parere del 29 luglio 2024, emesso nell’ambito della procedura di riesame dell’AIC condizionata dell’Ocaliva, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata. [ omissis ] Conclusioni delle parti 44 La ricorrente, sostenuta dalla CBP Portugal, chiede che il Tribunale voglia: –        annullare la decisione impugnata; –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 45 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: –        respingere il ricorso; –        condannare la ricorrente al pagamento delle proprie spese e di quelle da essa sostenute; –        condannare la CBP Portugal alle spese relative al suo intervento. 46 L’EMA chiede che il Tribunale voglia: –        respingere il ricorso; –        condannare la ricorrente alle spese. In diritto 47 Nell’atto introduttivo, la ricorrente deduce cinque motivi, vertenti, il primo, su una violazione del diritto a un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e su una violazione dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 507/2006, il secondo, su una violazione del diritto a una buona amministrazione in forza dell’articolo 41 della Carta, il terzo, su una violazione dell’articolo 116, primo comma, ultima frase, della direttiva 2001/83 come modificata e, in sostanza, su un errore manifesto di valutazione, il quarto, in sostanza, su un errore manifesto di valutazione e, il quinto, su una violazione dei principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento nonché dell’articolo 57 del regolamento n. 726/2004, come modificato dal regolamento 2019/5. [ omissis ] Sulla seconda parte del primo motivo, vertente su una violazione dell ’ articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 507/2006 [ omissis ] 203 Secondo la ricorrente e la CBP Portugal, il rapporto rischio/beneficio valutato nell’ambito di una procedura di rinnovo di un’AIC condizionata di un medicinale è molto specifico, in quanto si tratterebbe del rapporto rischio/beneficio «condizionato» ai sensi dell’articolo 14 - bis del regolamento n. 726/2004, come modificato dal regolamento 2019/5, e dell’articolo 4 del regolamento n. 507/2006. 204 La ricorrente sostiene che dalle disposizioni pertinenti risulta che i criteri da applicare e l’onere della prova differiscono tra, da un lato, la procedura di riesame dell’AIC condizionata dell’Ocaliva e, dall’altro, la procedura di rinnovo di detta AIC. 205 Avviando la procedura di riesame dell’AIC condizionata dell’Ocaliva, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe scelto di non attendere l’esito della procedura di rinnovo di detta AIC, mentre, nell’ambito di quest’ultima procedura, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 507/2006, il CHMP, l’EMA e la [OSCURATO:PERSONA] esaminerebbero altresì la questione se occorra mantenere o modificare gli obblighi specifici. 206 Inoltre, la ricorrente sottolinea che la procedura di rinnovo dell’AIC condizionata dell’Ocaliva avrebbe comportato la valutazione delle diverse analisi dello studio 747-302, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 507/2006. 207 Nell’ambito della procedura di riesame dell’AIC condizionata dell’Ocaliva, il CHMP non sarebbe stato invitato a valutare, e non avrebbe rivalutato, il rapporto rischio/beneficio «condizionato» nel contesto e nel senso specifici di una valutazione del rinnovo. Esso non avrebbe mai cercato di stabilire se le condizioni di detta AIC condizionata fossero sempre soddisfatte. Esso non avrebbe neppure valutato la necessità di modificare gli obblighi specifici necessari al mantenimento di tale AIC condizionata, ma avrebbe previsto soltanto la possibilità di trasformare l’AIC condizionata in AIC standard o di revocarla interamente. 208 La ricorrente, sostenuta dalla CBP Portugal, sostiene che i requisiti previsti all’articolo 14- bis del regolamento n. 726/2004, come modificato dal regolamento 2019/5, e all’articolo 4 del regolamento n. 507/2006 erano ancora soddisfatti al momento della pubblicazione del parere del CHMP e della decisione impugnata e che tali requisiti lo sono tuttora. 209 La ricorrente sostiene che l’avvio della procedura di riesame dell’AIC condizionata dell’Ocaliva non può essere giustificato da un’urgenza. La procedura di rinnovo di detta AIC condizionata avrebbe dato luogo a un parere definitivo del CHMP entro il 19 settembre 2024. Per contro, la durata di detta procedura di riesame sarebbe di oltre otto mesi e il parere di detto comitato e la chiusura della procedura sarebbero stati previsti per il mese di giugno 2024. 210 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’EMA, contesta gli argomenti della ricorrente. 211 Per rispondere alla questione se la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato l’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 507/2006 avviando la procedura di riesame dell’AIC condizionata dell’Ocaliva, mentre era in corso la procedura di rinnovo di detta AIC condizionata, si deve ricorrere a un’interpretazione delle disposizioni pertinenti, in particolare dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 726/2004, come modificato dal regolamento 2019/5, da un lato, e dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 507/2006, dall’altro. 212 In linea di principio e come risulta da una giurisprudenza costante, per l’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione va tenuto conto non solo dei termini di quest’ultima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte, fermo restando che la formulazione chiara e precisa segna tuttavia il limite per l’interpretazione. Anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può fornire elementi rilevanti per la sua interpretazione (v. sentenza del 15 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑416/22, EU:T:2024:316, punto 78 e giurisprudenza citata). 213 Per quanto riguarda, anzitutto, la formulazione dell’articolo 20 del regolamento n. 726/2004, come modificato dal regolamento 2019/5, occorre constatare che tale disposizione prevede che la [OSCURATO:PERSONA] agisca «immediatamente» qualora ritenga che una delle misure di cui ai titoli IX e XI della direttiva 2001/83, comprese quelle previste all’articolo 116 di quest’ultima, come modificata, debba essere applicata nei confronti del medicinale in questione o qualora il CHMP abbia emesso un parere in tal senso conformemente all’articolo 5 di detto regolamento. 214 Ne consegue che la procedura di riesame prevista all’articolo 20 del regolamento n. 726/2004, come modificato dal regolamento 2019/5, è caratterizzata dall’urgenza di intervenire non appena siano soddisfatte le condizioni stabilite in tale articolo. 215 Peraltro, né tale disposizione né alcun’altra disposizione del regolamento n. 726/2004 prevedono un termine minimo per l’avvio di una procedura di riesame di un’AIC condizionata di un medicinale orfano. 216 Del pari, il regolamento n. 726/2004, come modificato dal regolamento 2019/5, non indica che il suo articolo 20 non sia applicabile nelle situazioni in cui sia in corso una procedura di rinnovo di un’AIC condizionata di un medicinale orfano riguardante lo stesso medicinale. 217 Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 507/2006 stabilisce che l’AIC condizionata «resta valida finché la [OSCURATO:PERSONA] non abbia adottato una decisione a norma dell’articolo 10 del regolamento (…) n. 726/2004», dopo la presentazione di una domanda di rinnovo conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 507/2006. 218 Dalla formulazione dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 507/2006 risulta che l’AIC condizionata di un medicinale resta valida finché la [OSCURATO:PERSONA] non abbia adottato una decisione su tale domanda. 219 L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 507/2006 non fa riferimento né esplicitamente alla procedura di riesame, né a misure adottate conformemente all’articolo 116, primo comma, della direttiva 2001/83, come modificata, né ad altre ragioni per le quali l’AIC condizionata di un medicinale potrebbe essere modificata o perdere la sua validità, come ad esempio un annullamento da parte del giudice dell’Unione o una rinuncia da parte del titolare di detta AIC condizionata a quest’ultima. 220 Di conseguenza, la formulazione dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 507/2006 non esclude né consente esplicitamente alla [OSCURATO:PERSONA] di avviare e di portare a termine una procedura di riesame di un’AIC condizionata di un medicinale quando è in corso una procedura di rinnovo di detta AIC condizionata. 221 Per quanto riguarda il contesto delle due disposizioni menzionate al precedente punto 211, in primo luogo, è giocoforza constatare che, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 507/2006, tale regolamento stabilisce le norme per il rilascio di un’AIC condizionata, la quale è subordinata ad obblighi specifici e che, ai sensi dell’articolo 2, tale regolamento si applica solo ai medicinali per uso umano che rientrano parimenti nell’ambito di applicazione del regolamento n. 726/2004. 222 Pertanto, e come confermato dal considerando 8 del regolamento n. 507/2006, le disposizioni del regolamento n. 726/2004 si applicano alle AIC condizionate, salvo disposizioni contrarie del regolamento n. 507/2006. 223 In secondo luogo, dal contesto dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 507/2006 risulta che tale disposizione prevede la validità dell’AIC condizionata nell’ambito della procedura di rinnovo. 224 Pertanto, secondo il contesto dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 507/2006, tale disposizione non stabilisce norme di validità assoluta per l’AIC condizionata di un medicinale, escludendo che quest’ultima possa essere revocata o modificata per altri motivi, come ad esempio l’esito di una procedura di riesame relativa a detta AIC condizionata. 225 Da quanto precede risulta che il contesto delle due disposizioni menzionate al precedente punto 211 depone a favore di un’interpretazione secondo la quale, in assenza di una disposizione contraria del regolamento n. 507/2006, l’articolo 20 del regolamento n. 726/2004, come modificato dal regolamento 2019/5, resta applicabile, anche in una situazione come quella del caso di specie in cui è in corso una procedura di rinnovo dell’AIC condizionata. 226 Per quanto riguarda l’obiettivo delle due disposizioni menzionate al precedente punto 211, occorre anzitutto ricordare che, come risulta dalla motivazione del regolamento n. 726/2004, in particolare dal considerando 19 di detto regolamento, la procedura centralizzata di autorizzazione dei medicinali da esso prevista si basa su una valutazione scientifica condotta dall’EMA del più alto livello possibile in termini di qualità della sicurezza ed efficacia dei medicinali. Infatti, uno dei principali obiettivi del regime di autorizzazione previsto da detta disciplina è di garantire che ai pazienti non vengano somministrati medicinali con un rapporto rischio/beneficio negativo (sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑211/18, EU:T:2019:892, punto 42). 227 L’obiettivo di garantire che ai pazienti non siano somministrati medicinali il cui rapporto rischio/beneficio è negativo è anch’esso perseguito dal regolamento n. 507/2006, come risulta dal considerando 5 di tale regolamento. 228 Per quanto riguarda, più in particolare, l’obiettivo dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 507/2006, tale disposizione mira a garantire che i medicinali non siano ritirati dal mercato se non per motivi di salute pubblica. Come risulta dal considerando 9 di questo regolamento, è per tale motivo che detta disposizione prevede che le AIC condizionate restino valide fino a quando la [OSCURATO:PERSONA] non adotti una decisione sulla domanda di rinnovo, purché quest’ultima sia stata presentata entro i termini. 229 Per contro, l’obiettivo dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 507/2006 non era quello di impedire che un’AIC condizionata potesse essere revocata per motivi di salute pubblica. Al contrario, il legislatore ha ritenuto che l’applicazione dei mezzi di farmacovigilanza, quali previsti dalla direttiva 2001/83 e dal regolamento n. 726/2004, sia particolarmente importante per i medicinali che hanno ottenuto un’AIC condizionata, come risulta dal considerando 11 del regolamento n. 507/2006. 230 Da quanto precede risulta che l’articolo 20 del regolamento n. 726/2004, come modificato dal regolamento 2019/5, da un lato, e l’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 507/2006, dall’altro, devono essere interpretati nel senso che il fatto che sia in corso una procedura di rinnovo di un’AIC condizionata di un medicinale non impedisce alla [OSCURATO:PERSONA] di avviare una procedura di riesame di detta AIC condizionata, nelle circostanze previste al paragrafo 1 di detto articolo, e di concluderla prima della chiusura di detta procedura di rinnovo. 231 La possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di agire efficacemente contro un rischio potenziale per la salute pubblica connesso a un medicinale per uso umano sarebbe indebitamente limitata se essa fosse tenuta ad attendere il parere del CHMP nell’ambito di una procedura di rinnovo dell’AIC condizionata di tale medicinale. 232 [OSCURATO:PERSONA] non era neppure tenuta ad attendere il parere del CHMP nell’ambito della procedura di rinnovo dell’AIC condizionata di un medicinale alla luce delle circostanze temporali concrete del caso di specie, nel quale il termine per il rilascio di tale parere era fissato al 19 settembre 2024, ossia tre mesi dopo la data prevista per il parere del medesimo comitato nel contesto della procedura di riesame e la chiusura di quest’ultima procedura. Al fine di poter perseguire efficacemente il suo obiettivo, vale a dire tutelare la salute pubblica, la possibilità di avviare una procedura di riesame non può dipendere dalla fase in cui si trova un’eventuale procedura di rinnovo, in una situazione in cui il rapporto rischio/beneficio di un medicinale interessato non è favorevole. 233 Di conseguenza, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato l’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 507/2006 avviando la procedura di riesame dell’AIC condizionata dell’Ocaliva. 234 Questa conclusione non è messa in discussione dagli altri argomenti avanzati dalla ricorrente. 235 In primo luogo, anche supponendo che tra la procedura di riesame di un’AIC condizionata dell’Ocaliva e la procedura di rinnovo di detta AIC condizionata esistano differenze rilevanti che possono avere un impatto sui diritti della ricorrente, siffatte differenze risulterebbero dal fatto che le due procedure possono essere applicabili in situazioni che si sovrappongono, ma per le quali il legislatore ha stabilito norme diverse. 236 In secondo luogo e in ogni caso, la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di differenze pertinenti tra la procedura di riesame di un’AIC condizionata dell’Ocaliva e la procedura di rinnovo di detta AIC condizionata che avrebbero avuto un impatto concreto sui suoi diritti. 237 Sotto un primo profilo, non è convincente l’argomento della ricorrente secondo cui la valutazione del rapporto rischio/beneficio nell’ambito di una procedura di rinnovo di un’AIC condizionata di un medicinale sarebbe molto specifica in quanto si tratterebbe di un rapporto rischio/beneficio «condizionato» ai sensi dell’articolo 14 - bis del regolamento n. 726/2004, come modificato dal regolamento 2019/5, e dell’articolo 4 del regolamento n. 507/2006. 238 In proposito, occorre ricordare che l’articolo 4 del regolamento n. 507/2006, che stabilisce i requisiti di un’AIC condizionata di un medicinale, fa riferimento alla definizione di «rapporto rischio/beneficio» di cui all’articolo 1, punto 28 bis , della direttiva 2001/83. Del pari, l’articolo 2 del regolamento n. 726/2004, come modificato dal regolamento 2019/5, fa riferimento a tale definizione. 239 Dalle definizioni di «rapporto rischio/beneficio» e di «rischi connessi all’utilizzazione del medicinale» di cui alla direttiva 2001/83 risulta che la determinazione di un rapporto rischio/beneficio positivo si basa, da un lato, su una valutazione degli effetti terapeutici positivi e, dall’altro, su una valutazione dei rischi per la salute del paziente o per la salute pubblica connessi alla qualità, alla sicurezza o all’efficacia del medicinale. 240 Ne consegue che non vi è alcuna differenza tra la definizione della nozione di «rapporto rischio/beneficio» applicabile nell’ambito della procedura di rinnovo prevista all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 507/2006 e quella applicabile nel contesto della procedura di riesame di cui all’articolo 20 del regolamento n. 726/2004, come modificato dal regolamento 2019/5. 241 Inoltre, dai considerando da 1 a 3 del regolamento n. 507/2006 risulta che il rapporto rischio/beneficio di un medicinale oggetto di un’AIC condizionata deve essere positivo e che i benefici per la salute pubblica derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione devono superare il rischio inerente al fatto che occorrano ancora dati supplementari. 242 Inoltre e in ogni caso, dato che la ricorrente aveva già portato a termine gli studi previsti come obblighi specifici, una procedura di rinnovo dell’AIC condizionata dell’Ocaliva avrebbe comportato una valutazione del rapporto rischio/beneficio sulla base dei dati ottenuti nell’ambito di tali obblighi specifici, anche in assenza di una procedura di riesame di detta AIC condizionata. Di conseguenza, non può essere accolto l’argomento della ricorrente secondo cui una valutazione del rapporto rischio/beneficio nell’ambito di tale procedura di rinnovo avrebbe potuto avere un risultato più positivo di una valutazione nel contesto di detta procedura di riesame. 243 Sotto un secondo profilo, la differenza che, ad avviso della ricorrente, sussiste tra una valutazione del rapporto rischio/beneficio nell’ambito di una procedura di rinnovo dell’AIC condizionata di un medicinale e una siffatta valutazione nel contesto di una procedura di riesame di detta AIC condizionata non deriva neppure da una differenza che esisterebbe tra i criteri da applicare nell’ambito di queste due procedure. 244 L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 507/2006 prevede come requisito di rinnovo di un’AIC condizionata di un medicinale che il «rapporto rischio/beneficio sia confermato» dal CHMP, tenuto conto degli obblighi specifici e del calendario per soddisfarli. Né tale disposizione né alcun’altra disposizione applicabile alla procedura di rinnovo fa riferimento all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 507/2006, che stabilisce i requisiti per la prima concessione di un’AIC condizionata a un medicinale. 245 Ne consegue che, nell’ambito di una procedura di rinnovo di un’AIC condizionata per un medicinale, il CHMP non è tenuto a determinare se le condizioni per il rilascio di detta AIC condizionata siano ancora soddisfatte. 246 Sotto un terzo profilo, anche supponendo che, nell’ambito della procedura di riesame dell’AIC condizionata dell’Ocaliva, incombesse alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che le condizioni previste all’articolo 116, primo comma, della direttiva 2001/83, come modificata, fossero soddisfatte, mentre, nel contesto di una procedura di rinnovo di detta AIC condizionata, l’onere della prova relativo all’efficacia e alla sicurezza del medicinale sarebbe ricaduto sulla ricorrente, come da essa sostenuto, quest’ultima non spiega in che modo tale differenza dell’onere della prova e il fatto che esso gravi sulla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di detta procedura di riesame l’avrebbero svantaggiata. 247 Le questioni riguardanti chi sopporta l’onere della prova e, ammettendo che quest’ultimo gravi sulla [OSCURATO:PERSONA], se tale istituzione abbia dimostrato che le condizioni di cui all’articolo 116, primo comma, della direttiva 2001/83, come modificata, fossero soddisfatte saranno esaminate nell’ambito dell’esame del terzo motivo. 248 Sotto un quarto profilo, l’argomento della ricorrente relativo ad una riduzione dei suoi diritti agli obblighi specifici non è convincente. 249 Nell’ambito della procedura di riesame dell’AIC condizionata dell’Ocaliva, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al CHMP di emettere un parere sulla questione se detta AIC condizionata dovesse essere «mantenuta, modificata, sospesa o revocata». Alla luce dei risultati dello studio 747-302, detto comitato ha concluso, nel suo parere del 29 luglio 2024, che la «totalità dei dati tratti dalle sperimentazioni cliniche aleatorie e dai dati empirici non conferma[va]no il beneficio clinico [di detto medicinale]» e che, di conseguenza, l’«efficacia di [tale medicinale] non [era] dimostrata e, per tale ragione, il rapporto rischio/beneficio [dello stesso medicinale] non [era] favorevole». 250 Alla luce di tali elementi, nulla indica che il CHMP non fosse consapevole dell’esistenza, in linea di principio, della possibilità di proporre una modifica dell’AIC condizionata dell’Ocaliva, compresi obblighi specifici. L’affermazione contraria della ricorrente non è suffragata da elementi di prova. Al contrario, dal parere di detto comitato del 29 luglio 2024 risulta che quest’ultimo ha ritenuto che nessun beneficio clinico di detto medicinale fosse stato confermato. In tali circostanze, la sua decisione di non proporre alcuna modifica di detta AIC condizionata è coerente. 251 La questione se il CHMP e, successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] abbiano preso in considerazione tutti gli elementi di prova disponibili, compresi i dati ai quali la ricorrente fa riferimento, vale a dire i numerosi studi che sarebbero a favore dell’Ocaliva nonché le misure supplementari di minimizzazione dei rischi e il programma di studi proposti dalla ricorrente che, a suo avviso, avrebbero potuto essere considerati come base di obblighi specifici modificati, sarà esaminata nell’ambito dell’esame del quarto e del quinto motivo. 252 Sotto un quinto profilo, l’argomento della ricorrente secondo cui nessun problema di sicurezza nuovo o serio è stato sollevato per l’Ocaliva nelle recenti valutazioni di rinnovo o nelle raccomandazioni del comitato di valutazione dei rischi in materia di farmacovigilanza (in prosieguo: il «PRAC») è inconferente nell’ambito della presente parte. La circostanza che il PRAC, in tali recenti valutazioni di rinnovo o raccomandazioni, non abbia sollevato l’esistenza di un problema di sicurezza nuovo o serio per detto medicinale, ammesso che sia dimostrata, non avrebbe alcun impatto sulla questione se la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato l’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 507/2006 avviando la procedura di riesame dell’AIC condizionata di tale medicinale. 253 Sotto un sesto profilo, la ricorrente non ha sollevato, nell’ambito della presente parte, alcun argomento che dimostri una differenza tra la procedura di riesame dell’AIC condizionata di un medicinale e la procedura di rinnovo di detta AIC condizionata per quanto riguarda l’applicazione dei diritti procedurali generali, quali il diritto di essere ascoltato o il diritto a un ricorso effettivo. 254 Si deve concludere che la ricorrente non ha dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] avesse violato l’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 507/2006 avviando e portando a termine la procedura di riesame dell’AIC condizionata dell’Ocaliva, mentre la procedura di rinnovo di detta AIC condizionata era in corso, né che essa avesse violato uno dei suoi diritti risultanti da quest’ultima procedura. 255 Di conseguenza, occorre respingere la seconda parte del primo motivo. Sul terzo motivo, vertente su una violazione dell ’ articolo 116, primo comma, della direttiva 2001/83, come modificata, e su un errore manifesto di valutazione 256 In via preliminare, la ricorrente, sostenuta dalla CBP Portugal, ritiene che, nel caso di specie, spettasse alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che le condizioni relative alla revoca di un’AIC, enunciate all’articolo 116 della direttiva 2001/83, come modificata, erano soddisfatte. 257 La ricorrente sostiene anzitutto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che l’effetto terapeutico dell’Ocaliva fosse assente, ai sensi dell’articolo 116 della direttiva 2001/83, come modificata, secondo il quale è necessario che il medicinale di cui trattasi non consenta di ottenere risultati terapeutici. 258 La ricorrente sostiene che, nel corso del procedimento che ha portato all’adozione della decisione impugnata, né la [OSCURATO:PERSONA] né l’EMA hanno valutato se l’Ocaliva consentisse di ottenere risultati terapeutici. 259 La ricorrente aggiunge che, sebbene il CHMP abbia constatato nel suo parere che «non [era] stato osservato alcun beneficio clinico con il trattamento con l’Ocaliva» e ne abbia «concluso che l’efficacia [di detto medicinale non era] dimostrata», tale conclusione, anche supponendola fondata sull’analisi intention-to-treat (in prosieguo: l’«analisi ITT»), non si basa su alcuna prova, motivazione e constatazione idonea a suffragare l’affermazione secondo cui tale «medicinale non consente[iva] di ottenere risultati terapeutici». [ omissis ] Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, comprese quelle relative al procedimento sommario. 3) L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e la CBP Portugal si faranno carico delle proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 settembre 2026. Firme * Lingua processuale: l’inglese. 1 Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.