CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 17973/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32453-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio degli Oggetto R.G.N. 32453/2020 Cron. Rep. Ud. 17/05/2023 CC avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentano e difendono; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1998/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/10/2020 R.G.N. 142/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 3567/2013 , la Corte d’appello di Roma aveva respinto l’appello proposto dai lavoratori istanti, attuali controricorrenti, avverso la sentenza del Tribunale della medesima sede, che aveva rigettato le domande degli stessi, tutti dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]., inquadrati nella 8^ categoria con profilo professionale di “capo stazione sovrintendente”. Tali domande erano dirette a far accertare il loro diritto ad essere inquadrati nella 9^ categoria, profilo professionale di “capo settore stazioni”, per aver svolto mansioni di dirigenti centrali operativi presso l’ufficio D.C.O. di Siena da epoca antecedente al 26.7.1991 e dall ’1.5.1998 il solo Florio, e, cioè, mansioni correlate alla circolazione dei treni sulla base di disposizioni di massima previste da regolamenti aziendali di carattere tecnico, con condanna della società convenuta ad operare detto inquadramento e al pagamento delle differenze retributive da ciascuno maturate. 2. Con sentenza n. 30545/2018, questa Corte Suprema ha accolto il primo motivo del ricorso per cassazione che i lavoratori suddetti avevano proposto contro detta decisione, dichiarato assorbito il secondo, ed ha cassato l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. 3. Più in particolare, nell’accogliere il primo motivo di quel ricorso, con il quale i lavoratori istanti denunciavano la violazione dell’art. 2103 c.c., nonché dell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 21 del CCNL 90/92, questa Corte ricordava di aver affermato (cfr. Cass. n. 3547/2016, oltre Cass. n. 20015/2012, Cass. n. 1083/2003) che “in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alla declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l’inquadramento di figure professionali atipiche o nuove”. E lo stesso principio è stato enunciato anche con riferimento proprio ai rapporti di lavoro dei ferrovieri da Cass. 1083 (n.d.r.: recte , 1093)/2003, ponendo in luce che le parti collettive avevano classificato il personale nonin base ad astratti contenuti professionali, ma con riferimento a specifiche figure professionali. Ed infatti le declaratorie dell’VIII e della IX categoria quadri, di cui all’allegato 4 del CCNL 1990/1992, contengono una descrizione ampia ma generale delle caratteristiche delle attività e delle responsabilità proprie delle categorie che, in attuazione del rinvio contenuto nell’art. 21 del citato contratto, sono state meglio definite nell’accordo nazionale sindacale del 26.7.1991, con specifica individuazione dei rispettivi profili professionali di [OSCURATO:PERSONA] (di VIII categoria) e di Capo settore stazioni (di IX categoria), profili per i quali sono state descritte espressamente le attività che li tipizzano. La corte distrettuale, dopo aver richiamato le declaratorie astratte e generali di quadro di VIII e di IX categoria, di cui all’allegato al CCNL del 1990, ha svolto l’indagine individuando come parametro normativo con cui raffrontare le mansioni svolte dai ricorrenti in particolare tali declaratorie, facendo riferimento solo all’astratto criterio “dell’autonomia di iniziativa e discrezionalità di poteri”, mentre avrebbe invece dovuto fare concreto riferimento a quanto espressamente descritto nel profilo di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla specifica attività di “vigilanza, coordinamento e controllo di più impianti, anche di rilevante importanza nel settore e sulla circolazione”, come previsto dall’accordo nazionale prima citato. Anche le prove testimoniali acquisite in primo grado per accertare la fondatezza o meno del superiore inquadramento rivendicato ed esaminato in sentenza, sono pertanto state valutate alla luce di una imperfetta e parziale individuazione della norma contrattuale di riferimento, dovendo invece la corte tener conto anche della specifica figura professionale la cui attività era descritta nel profilo prima ricordato . 4. Con la sentenza in epigrafe indicat a, la Corte d’appello di Roma, in sede di rinvioa seguito di riassunzione da parte dei ridetti lavoratori, ha così provveduto: “dichiara il diritto dei ricorrenti all’inquadramento nella categoria 9^, profilo professionale di “capo settore stazioni” dal 26.7.1991 per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] per [OSCURATO:PERSONA] ; condanna la società resistente al pagamento, a titolo di differenze retributive delle” somme in dettaglio specificate in dispositivo; “condanna la parte resistente alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese”, come in dettaglio liquidate per ognuno dei due gradi di merito, per il precedente giudizio di cassazione e per il procedimento di rinvio. 5. Per quanto qui ora soprattutto interessa, la Corte territoriale, dopo aver dato ampiamente conto della pregressa vicenda processuale, ha in particolare richiamato i principi di dirittocontenuti, e quanto statuito, nella decisione di questa Corte che aveva cassato con rinvio la precedente sentenza della stessa Corte d’appello. Quindi, in sintesi, dopo aver considerato quanto specificamente previsto a riguardo nell’Accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], raffrontato con il contenuto delle mansioni svolte dai ricorrenti,contenuto, a sua volta, appurato in parte in base ad emergenze date per non contestate o pacifiche e in parte in base a risultanze ritenute provate per via documentale oppure attraverso deposizioni testimonia li, ha concluso che dovesse essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti all’inquadramento nella categoria 9^, profilo professionale di capo settore stazioni, con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per il Florio e dal 27.6.1991 per tutti gli altri lavoratori, con i conseguenti riflessi economici specificati in dispositivo. 6. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi. 7. Hannoresistito gli intimati con controricorso. 8. Entrambe le parti hannodepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. nonché violazione ed errata interpretazione dell’[OSCURATO:PERSONA] del 21 luglio 1991 in riferimento alla figura professionale di [OSCURATO:PERSONA] (art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5)”. Deduce che “il dover la Corte nuovamente pronunciarsi tenendo conto anche dell’attività specifica per come ivi individuata, non avrebbe dovuto, come invece ha fatto, spostare i termini della questione circa la correttezza di quanto statuito in primo grado”. Indi, dopo aver riportato buona parte dell’estesa motivazione della Corte del rinvio, assume che “tale statuizione appare assolutamente illogica e frutto di un’interpretazione dell’Accordo del 26 luglio 1991 del tutto confusa ed errata”, svolgendo proprie considerazioni sui profili professionali, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come descritti in detto accordo. Assume che “sono evidenti gli errori commessi dalla Corte Territoriale in relazione ad entrambe le statuizioni soprariportate”. Di seguito sostiene che la Corte del rinvio avrebbe offerto “una motivazione del tutto inconsistente e dunque incorrendo, altresì, in un vizio di omessa motivazione, censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1”. Svolte ulteriori deduzioni, che in parte parrebbero tratte dalla decisione del “Giudice di primo grado”, ribadisce “che la Corte capitolina avrebbe dovuto concludere per il rigetto della domanda avanzata dagli allora ricorrenti”. 2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., nonché violazione ed omessa/errata interpretazione delle declaratorie di cui al CCNL [OSCURATO:PERSONA] 1990 e 2003 (art. 360 c.p.c. n. 3)”. Deduce “ un ulteriore vizio della sentenza, sempre riconducibile alla violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., per non essersi, la Corte d’Appello, in sede di rinvio, attenuta al principio di diritto per come indicato dal Giudice di legittimità”, perché “la Corte avrebbe dovuto nuovamente pronunciarsi tenendo conto anche dell’attività specifica per come individuata dall’[OSCURATO:PERSONA] del 26 luglio 1991”, mentre “la Corte d’Appello si è del tutto discostata da tali indicazioni, avendo basato il proprio giudizio non anche, ma esclusivamente sulla disamina dei profili professionali previsti dallo specifico [OSCURATO:PERSONA] del 26 luglio 1991”, senza, cioè, considerare le declaratorie di cui ai CCNL su citati.3. Il primo motivo di ricorso è inammissibilesotto diversi profili. 3.1. In primo luogo, tali censure, nel fare riferimento contemporaneamente ai distinti mezzi di cui al n. 3) e al n. 5) del comma primo dell’art. 360 c.p.c., si rivolvono in una mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle suddette diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. lav., 9.7.2020, n. 14634; id., sez. lav., 25.6.2020, n. 12625; id., sez. lav., 28.5.2020, n. 10212). Non è, infatti, consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. n. 10212/2020 cit.; e in termini analoghi id., sez. II, 28.1.2021, n. 1859). 3.2. Più nello specifico, la rubrica del motivo in esame fa riferimento, oltre al mezzo di cui al n. 3) del comma primo dell’art.360 c.p.c. (cui dovrebbe essere riferibile la violazione o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., nonché la violazione ed errata applicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] del 21 luglio 1991 in riferimento alla figura professionale di [OSCURATO:PERSONA]), anche a quello di cui al n. 5) dello stesso comma, pur se nello sviluppo del motivo non viene mai specificato di quale fatto storico, principale o secondario, la Corte del rinvio avrebbe omesso l’esame, né viene dedotta la sua decisività o viene dedotto come e quando sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti. Per giunta, solo nello svolgimento dello stesso motivo (cfr. pag. 26 delricorso) viene, altresì, introdotta, come si è visto, la deduzione di un ulteriore error in procedendo, che consisterebbe nel vizio di omessa motivazione, in ipotesi da ricondurre all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c. (e non all’indicato n. 1) dello stesso alinea). 3.3. L’esposizione del motivo, come già risulta dal riassunto sub § 1 di questa motivazione, contiene argomenti proposti in modo assertivo e, comunque, non consente di enucleare le diverse censure raccolte nello stesso motivo, che risultano perciò i ndistinte e promiscue. 3.4. In ogni caso, non viene specificato dalla ricorrente in che senso la Corte di rinvio avrebbe violato il disposto dell’art. 384 c.p.c., e, in particolare, se ed in che modo detta Corte non si sarebbe uniformata ai principi di diritto contenuti nella precedente decisione che aveva cassato la sentenza d’appello o comunque a quanto in essa statuito (cfr. comma secondo dell’art. 384 cit.). Sul terreno, poi, della pur dedotta violazione ed errata interpretazione dell’[OSCURATO:PERSONA] del 2 6 luglio 1991 in riferimento alla figura di “[OSCURATO:PERSONA]” (cui si riferisce la rubrica del motivo, verosimilmente per errore materiale), l’impugnante, più che individuare errori ermeneutici a riguardo della Corte distrettuale o anche proporre una differente interpretazione di detta fonte collettiva, sembra muovere una critica ad un accertamento fattuale, attribuito alla Corte stessa, quando assume, tra l’altro,che essa ha inspiegabilmente e illogicamente ritenuto: 1) sussistente lo svolgimentodi mansioni di “vigilanza, coordinamento e controllo”, 2) peraltro “su più impianti”, perché, asseritamente, le controparti non si limitavano a coordinare la circolazione dei treni, ma gestivano le strutture atteso che “per poter gestire la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria alla quale sono preposti, poiché nelle stazioni non presenziate non c’è personale, i D.C.O. devono azionare in prima persona i relativi impianti, dei quali, perciò, hanno essi stessi la gestione, la vigilanza ed il controllo” . 4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso.4.1. In questo caso, circa la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., è, come si è visto, specificato che la Corte del rinvio non si sarebbe attenuta al principio di diritto indicato dal giudice di legittimità. Ora, come accennato in narrativa, la Corte distrettuale aveva dato ampiamente conto del pregresso giudizio di legittimità, riportando pressoché integralmente la motivazione della su richiamata decisione di questa Corte, anche per la parte che reca i principi di diritto, cui era chiamatoad uniformarsi il giudice del rinvio (cfr. facciate 3-5 dell’impugnata sentenza). La Corte territoriale, quindi, ha premesso “che, secondo il principio di diritto sancito in sede rescindente, questo Collegio è chiamato ad una nuova valutazione delle mansioni svolte dai ricorrenti in base alla seconda ipotesi della declaratoria di cui all’Accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che, nel definire il contenuto professionale della 9^ categoria (capo settore stazioni) prevede lo svolgimento di “attività di vigilanza, coordinamento e controllo di più impianti anche di rilevante importanza nel settore della circolazione”, ed ha operato un ampio e capillare accertamento a riguardo (cfr. pagg. 5-9 della sua sentenza). 5. Tanto precisato, la ricorrente non considera che i CCNL cui accenna erano stati comunque citati nelle parti motivazionali di Cass.n. 30545/2018, richiamate dalla Corte d’appello, la quale poi , oltre a propri precedenti specifici, che avevano superato positivamente il vaglio di legittimità (cfr. pag. 9 dell’impugnata sentenza), a più riprese aveva (tra le altre) anche citato Cass. civ., sez. lav., sez. VI-L, ord. 23.2.2016, n. 3547, peraltro, pure già considerata in Cass. n. 30545/2018. Ebbene, in disparte altri e successivi precedenti di questa Corte nel medesimo senso, Cass. n. 3547/2016 cit. si segnala perché , in base ad estesa motivazione, si era pronunciata, rigettandolo, su un ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che atteneva a fattispecie strettamente specifica a quella che qui ci occupa, nella quale, cioè, in base alle medesime fonti collettive che qui vengono in considerazione, compresi i CCNL, era stata accolta la domanda di altri lavoratori vol ta ad ottenere il superiore inquadramentoproprio nella 9^ categoria quali Capo settore stazioni. Dunque, la Corte del rinvio si è espressa sul caso specifico strettamente uniformandosi al principio di diritto ed a quanto statuito in Cass. n. 30545/2018 anche in ordine ai rapporti tra le declaratorie del CCNL e quanto previsto nel ridetto Accordo collettivo sindacale del 26.7.1991 circa gli specifici profili che venivano in considerazione. 6. Infine, rilievo a questo punto secondario, ma comune ai due motivi di ricorso, è che entrambi, pur lamentandosi, tra l’altro, la violazione o falsa applicazione di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, difettano del requisito di specificità/autosufficienza in violazione degli artt. 366, comma primo, n. 4) e n. 6), c.p.c., non essendo stati prodotti sia l’[OSCURATO:PERSONA] del 2 6 .7.1991 che i CCNL Attività Ferroviaria1990 e 2003; neppure è stato indicato dove i testi integrali di tali fonti collettive si trovino nell’incarto processuale. 7. La ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore dei difensori dei controricorrenti, dichiaratisi anticipatari, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 7.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, e distrae in favore dei difensori dei controricorrenti, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza de