CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 ottobre 2025
Cassazione n. 32947/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29291-2022 proposto da: R.F.I. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 3471/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/10/2022 R.G.N. 505/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] superiore Differenze retributive R.G.N.29291/2022 Cron. Rep. Ud.21/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 4323/2018 il Tribunale di Roma aveva accertato e dichiarato il diritto dei lavoratori attuali controricorrenti ad essere inquadrati con il livello “Quadro –A”, profilo “Professional senior” di cui al CCNL 2003 dal 19.11.2004 per gli attori Vitetta, Midolo e Milo, dal 20.8.2003 per il Pelle e dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per il Valenti, ed aveva condannato la convenuta al pagamento a titolo di differenze retributive: - per il periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.1.2015 della somma di € 37.474,87 per Vitetta, Midolo, Milo e Valenti e della somma di € 40.621,17 per Pelle, oltre interessi e rivalutazione. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Roma, nella contumacia dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la suddetta sentenza ed in parziale riforma della stessa, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 36.636,83 ciascuno oltre accessori di legge; e condannava la stessa società al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 40.283,78 oltre accessori di legge. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a) che gli attuali controricorrenti, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, avevano esposto “di essere dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. inquadrati nel livello Quadro- B, figura professionale “professional”, già 8^ categoria, e profilo professionale di “[OSCURATO:PERSONA]”; di essere impiegati nelle mansioni di [OSCURATO:PERSONA] presso l’Ufficio D.C.O. di Sapri, il Vitetta dal 1° aprile 2003, il Midolo dal 31 gennaio 2002, il Milo dal 1° gennaio 2004, il Pelle dal 20 maggio 2005 e il Valente dal 1° agosto 2008; di aver diritto al riconoscimento del superiore inquadramento quali Quadri-A, figura professionale “professional senior”, già 9^ categoria, profilo professionale di “[OSCURATO:PERSONA]” ed alla percezione del relativo trattamento economico; in particolare, deducevano di aver svolto le mansioni di D.C.O. avvalendosi del sistema di “Controllo centralizzato del traffico”, così dirigendo e coordinando la circolazione dei treni di un intero ambito territoriale, composto di più stazioni; di aver conseguito allo scopo una specifica abilitazione professionale, con accertamento periodico della propria idoneità tecnica e psico- fisica; descritte le attività svolte in totale autonomia, deducevano di essere dipendenti in via gerarchica dal Capo reparto movimento, cui erano attribuiti tuttavia compiti prettamente amministrativi, come comprovato dalla sua presenza solo nel turno della mattina, mentre quello di D.C.O, si ripartiva sulle intere 24 ore; b) che i suddetti concludevano, richiedendo l’accertamento del proprio rispettivo diritto all’inquadramento superiore rivendicato e la conseguente condanna della società convenuta al pagamento in loro favore delle somme indicate per ognuno degli stessi; c) che, contestatesi le domande da parte della convenuta, il Tribunale con la sentenza sopra indicata aveva accolto integralmente il ricorso. 4. Tanto premesso, la Corte giudicava del tutto privo di fondamento il primo motivo d’appello di [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale la società sosteneva come l’originario ricorso dovesse ritenersi inammissibile per carenza di sufficienti allegazioni probatorie, essendosi limitati i lavoratori a meri richiami della descrizione della figura del D.C.O., del mansionario dello stesso e delle modalità di svolgimento delle relative prestazioni, senza operare alcuna comparazione tra l’inquadramento posseduto e quello invocato. 5. Secondo la Corte non avevano maggior pregio gli ulteriori motivi d’appello, che potevano essere esaminati congiuntamente, quantomeno con riferimento a quelli dal secondo al quinto, tutti vertenti sul merito del giudizio e sulla valutazione dell’istruttoria. 6. La Corte giudicava da accogliere solo il sesto motivo di gravame, in quanto gli stessi appellati avevano di fatto ammesso la sostanziale correttezza del calcolo alternativo formulato dalla società in allegato alla motivazione di primo grado, del resto differente rispetto al proprio per poche centinaia di euro, sicché riformava la sentenza di primo grado limitatamente al quantum debeatur nei termini specificati in dispositivo. 7. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 8. Resistono con unico controricorso tutti gli intimati. 9. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 414, comma 1, n. 4, c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”. Lamenta, “da parte della Corte d’Appello di Roma, il non aver riscontrato la, invece evidente, carenza di allegazione in ricorso degli elementi di fatto e diritto sui quali i lavoratori hanno fondato la domanda, ovvero la violazione del disposto di cui all’art. 414, comma 1, n. 4, c.p.c.”. 2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 1362, 1364 c.c., nonché violazione ed omessa/errata interpretazione delle declaratorie di cui al CCNL di riferimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”. Deduce “che la Corte capitolina è giunta a conclusioni che non possono assolutamente dirsi ineccepibili, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale ed essendo la stessa di conseguenza, palesemente incorsa nella violazione e falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 2103, 1362, 1364 c.c., nonché nella violazione ed omessa/errata interpretazione delle declaratorie di cui al CCNL di riferimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. 5. Il primo motivo è inammissibile. Preliminarmente occorre rilevare che parte ricorrente, nel de durre la carenza di allegazione dell’originario ricorso, mostra di denunziare in realtà, al di là della formale deduzione in termini di violazione e falsa applicazione di norma di diritto, l’error in procedendo del giudice di merito nel non rilevare tale carenza . In questi casi, come chiarito da Cass. Sez. Un. n. 8077/2012, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione ma è investito del potere di esame diretto degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda sempre che le censure siano articolate in conformità delle regole fissate dal codice di rito ed in particolare delle prescrizioni di cui all’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c. . le quali non risultano nello specifico essere state osservate essendosi la odierna ricorrente limitata ad un mero rinvio per relationem al ricorso di primo grado. 6. In concorrente profilo di inammissibilità è’ inoltre da osservare che la censura non si confronta assolutamente con la motivazione che la Corte distrettuale ha reso circa la medesima questione posta attualmente con il primo motivo di ricorso per cassazione. 7. Più nello specifico, come accennato in narrativa, la Corte territoriale ha giudicato a riguardo infondato il primo motivo d’appello dell’attuale ricorrente. Difatti, ha considerato: “… che dalla disamina del ricorso introduttivo del giudizio si rileva come i lavoratori avessero compiutamente dedotto di aver svolto attività di vigilanza, coordinamento e controllo di più impianti, anche di rilevante importanza nel settore e sulla circolazione, come tali previste dall’Accordo sindacale del 26 luglio 1991 proprio come tratto tipico del [OSCURATO:PERSONA], vale a dire la rivendicata qualifica di Quadro A, già 9^ categoria. Essi avevano altresì precisato che tale attività non era affatto ricompresa nella declaratoria – pure analiticamente riportata – del profilo professionale da loro posseduto, ossia quella di [OSCURATO:PERSONA] di cui alla ex 8^ categoria, poi diventata Quadro -B (si vedano a tale proposito, in particolare, le pagine 7-9 del ricorso di primo grado). Come si nota agevolmente, da tale allegazione erano chiaramente ricavabili i tratti distintivi dei due profili professionali, atteso che mentre il Quadro-B dirige singoli impianti o unità organiche, sia pure di rilievo, il Quadro-A coordina e controlla più impianti e la relativa circolazione”. 8. Orbene, tale puntuale motivazione della Corte d’appello è del tutto ignorata dalla ricorrente. Del resto, le considerazioni svolte da quest’ultima nel primo motivo (cfr. pagg. 13-14 del ricorso) sono meramente assertive e difettano anche di autosufficienza, perché non richiamano neanche sommariamente il contenuto del ricorso introduttivo della controparte, né dei propri scritti difensivi nei quali era stata sollevata la questione della carenza di sufficienti allegazioni in quel ricorso. 9. Parimenti inammissibile è il secondo motivo. 10. Giova premettere che la Corte di merito, nel disattendere i motivi d’appello dal secondo al quinto (come anticipato esaminati congiuntamente), ha considerato quanto segue: Invero, come anticipato, l’elemento differenziale tra i due inquadramenti in esame è costituito dall’attività di vigilanza, coordinamento e controllo di più impianti propria del Quadro-A rivendicato, in raffronto alla direzione di singoli impianti o unità organiche da parte del Quadro -B posseduto. Ebbene, sia il teste Latella (introdotto dai lavoratori), sia il teste Sabatini (introdotto dalla società appellante) hanno riferito che i D.C.O quali i ricorrenti regolavano “la circolazione dei treni da una posizione centrale dotata di una tecnologia per il controllo centralizzato del traffico”, vale a dire che avevano la “funzione di telecomando a distanza (…) gli impianti satelliti (le stazioni)” anche impartendo comandi ai citati posti satelliti, il che integra con pienezza quelle attività di vigilanza, controllo e coordinamento proprie della qualifica superiore. Si aggiunga che è emerso che il D.C.O. aveva un potere autonomo di intervento in numerose circostanze, quali i guasti agli impianti o l’istituzione di marce parallele o il cambio di stazione sede di incroci e precedenze o l’istituzione di un binario unico di circolazione (si legga la deposizione del teste Passaro), senza che fosse previsto alcun intervento del superiore D.C.C.M., necessario solo nel caso di vere e proprie emergenze (come riferito dai testi Bilardi e Sabatini) o “per risolvere i casi più eclatanti” (si legga la deposizione del teste Latella). Dalla disamina del materiale istruttorio emerge dunque con evidenza sia il profilo spaziale dell’estensione delle competenze ad un ambito territoriale ampio, ricomprendente numerosi impianti, sia il profilo qualitativo del possesso di autonomia da parte del D.C.O., che solo nel caso di criticità più gravi e rilevanti, e anche meno frequenti, doveva rapportarsi al proprio superiore, facendo diversamente uso di ampio potere di vigilanza, coordinamento e controllo in riferimento alle numerose stazioni (oltre 20) ricomprese nel territorio di competenza . 11. Osserva il Collegio che la ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe anzitutto errato nell’individuare l’elemento differenziale tra i due inquadramenti in questione (ossia, quello posseduto e quello rivendicato), “avendo fin troppo semplificato il contenuto professionale delle due categorie coinvolte e, di conseguenza, la differenziazione fra le stesse”. Nell’intero svolgimento della censura, tuttavia, non specifica in che senso la stessa Corte avrebbe violato o falsamente applicato gli artt. 1362 e 1364 c.c. nell’interpretare le “declaratorie di cui al CCNL di riferimento”, ossia, l’unico CCNL menzionato nella rubrica del motivo in esame. Piuttosto solo nel corso dello sviluppo della censura la ricorrente introduce la deduzione di “un vizio di omessa motivazione”, che peraltro è denunciato “ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1” (cfr. pag. 22 del ricorso); un vizio, dunque, assolutamente eterogeneo (in ipotesi da ricondurre all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., e non all’indicato n. 1) dello stesso alinea) rispetto a quello inizialmente formulato (ex art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.). 11.1. Inoltre, la ricorrente critica, in modo peraltro assertivo, l’accertamento probatorio sotteso alla sussunzione delle mansioni svolte dai ricorrenti nel superiore inquadramento del Quadro –A, figura professionale “professional senior”. Sostiene, infatti, che “la Corte ha fondato il proprio convincimento sulla base dell’asserito coordinamento e controllo di più impianti e della relativa circolazione da parte dei lavoratori senza considerare invece che gli stessi espletano attività nelle quali non è dato riscontrare alcun elemento rivelatore di quell’autonomia di iniziativa e discrezionalità dei poteri che invece altresì caratterizzano l’inquadramento rivendicato. Ed infatti, lo si ribadisce, i lavoratori hanno sempre e solo svolto mansioni assolutamente corrispondenti alla categoria di appartenenza, attività che, per quanto “importanti” anche a livello di autonomia e discrezionalità, presentano comunque notevoli limiti, perfettamente coincidenti con le mansioni proprie dei lavoratori inquadrati nella categoria di appartenenza” (così a pag. 16 del ricorso, ma v. anche il seguito della censura). E tanto per concludere che “i DC/DCO non dirigono né coordinano alcun impianto e non vigilano su alcunché ed è del tutto illogica la conclusione alla quale è giunta la Corte capitolina, peraltro del tutto omettendo i presupposti sulla base dei quali è stata elaborata”. 11.3. Come si è visto, però, i giudici del doppio grado di merito hanno accertato che i lavoratori istanti, benché rivestissero il ruolo di D.C.O. (sigla che sta per [OSCURATO:PERSONA]), non già che “dirigessero” (pur avendo la Corte constatato taluni loro “comandi”) , ma che detenessero “un potere autonomo di intervento in numerose circostanze”, rendendo residuale e raro l’intervento del superiore D.C.C.M, e che esercitassero “un ampio potere di vigilanza, coordinamento e controllo in riferimento alle numerose stazioni (oltre 20) ricomprese nel territorio di competenza”, parimenti giudicato “ampio”. 12. Sempre nello sviluppo della censura la ricorrente deduce che: gli stessi contenuti dell’Accordo del 26 luglio 1991 non fanno che smentire le argomentazioni ex adverso poiché l’espressione usata dalle parti sociali nel caso di specie “attività di vigilanza, coordinamento e controllo su più impianti anche di rilevante importanza nel settore e sulla circolazione”, rende necessario, ai fini dell’acquisizione del superiore qualifica, che il [OSCURATO:PERSONA] svolga le attività di vigilanza coordinamentoe controllo non solo sulla circolazione dei treni, ma anche sugli impianti indicati e sulle loro risorse . 12.1. Ebbene, come si è visto nell’esaminare il primo motivo di ricorso, anche la Corte d’appello nel disattendere il primo motivo d’appello si era esplicitamente riferita all’ “Accordo sindacale del 26 luglio 1991”, e nel seguito della propria motivazione ha esplicitamente accertato che i lavoratori istanti esercitassero appunto “attività di vigilanza, coordinamento e controllo” sugli impianti di numerose stazioni e, quindi, “supiù impianti”, nonché sulla relativa “circolazione”. 12.2. Ora -ricordato che questa Corte di legittimità aveva evidenziato la rilevanza dell’Accordo nazionale sindacale del 26.7.1991 in subiecta materia (v. Cass., sez. lav., sent. n. 30545/2018 in fattispecie analoga a quella in esame, relativa all’inquadramento di altri [OSCURATO:SOCIETA]. nella 9^ categoria, profilo di “[OSCURATO:PERSONA]”; e più di recente nella motivazione Cass. n. 17973/2023)– sottolinea il Collegio che a rigore la ricorrente neanche denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di detto accordo: invero la censura in esame si riferisce esclusivamente alle “declaratorie di cui al CCNL di riferimento”, CCNL che, peraltro, solo dall’illustrazione del secondo motivo si apprende essere il CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 2003. 13. Analogamente, la ricorrente in chiusura del motivo in esame si riferisce a tre “intese intervenute nel tempo tra l’Azienda e le OO.SS. dal 1990 al 2017”, che asserisce di aver richiamato “nelle note di trattazione redatte in funzione dell’udienza di discussione dinanzi alla Corte territoriale” (cfr. 26-28 del ricorso); ma anche di queste norme collettive non denuncia la violazione o falsa applicazione. 14. Per completezza si considera che la ricorrente richiama altresì una serie di precedenti che assume essere a sé favorevoli sulla questione di cui è causa. Trattasi essenzialmente di precedenti di merito, fatta eccezione per Cass. n. 22065/2020, in ordine alla quale il Collegio si limita a rilevare che detta ordinanza riguardava fattispecie concreta in cui la sentenza della corte territoriale si fondava su accertamenti di fatto di quest’ultima ben diversi da quelli operati dai giudici del doppio grado del presente giudizio, e inoltre reputati insindacabili in sede di legittimità in detto provvedimento (cfr. pagg. 4-5 dello stesso). 15. Alla stregua di tutte le superiori considerazioni, il ricorso dev’essere giudicato inammissibile. 16. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore dei due difensori dei controricorrenti, dichiaratisi anticipatari, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 6.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore dei due difensori dei controricorrenti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del