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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 32124/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13042-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 2021 CARDI, rappresentata e difesa dall'avvocato 4858 [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 15/2015 della COMM.TRIB.REG.UMBRIA, depositata il 09/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N.13042/2015 (21) Rilevato che -[OSCURATO:PERSONA] SpA ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR dell'Umbria n.15/04/15, pronunciata nei confronti dei Consorzio della bonifica Umbra e di Equitalia centro ora Agenzia della riscossione, che, in sede di giudizio rescissorio, in riforma della sentenza della CTP di Perugia, ha respinto il ricorso originario dell'attuale ricorrente per cassazione ; -che nelle more della fissazione del ricorso [OSCURATO:PERSONA] SpA e Consorzio della bonifica Umbra sono addivenute ad un accordo transattivo, sicchè [OSCURATO:PERSONA] SoA ha manifestato l'intenzione di rinunciare al ricorso per cassazione, non avendo più interesse ai aiudizio: -che ii Consorzio cena bonifica Umbra ha accettato tale rinuncia: Considerato che -la rinuncia ai ricorso , accettata dalla controparte, preclude l'esame dei ricorso Perché a tale rrianirestazione ai volontà abdicativa seaue la deciaratoria di estinzione dei Processo: suiie spese .poiché (adesione alla rinuncia della controricorrente preclude la pronuncia suiie spese, a norma oeijartjì coo.oroc.civ., comma 3 t cass.n...i/illzuu4: P. O. M. Dichiara l'estinzione dei giudizio di cassazione per rinuncia.

Così deciso in Roma nella camera di consialio tenutasi in modalità "da remoto". del 15.07.2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13042-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 2021 CARDI, rappresentata e difesa dall'avvocato 4858 [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 15/2015 della COMM.TRIB.REG.UMBRIA, depositata il 09/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N.13042/2015 (21) Rilevato che -[OSCURATO:PERSONA] SpA ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR dell'Umbria n.15/04/15, pronunciata nei confronti dei Consorzio della bonifica Umbra e di Equitalia centro ora Agenzia della riscossione, che, in sede di giudizio rescissorio, in riforma della sentenza della CTP di Perugia, ha respinto il ricorso originario dell'attuale ricorrente per cassazione ; -che nelle more della fissazione del ricorso [OSCURATO:PERSONA] SpA e Consorzio della bonifica Umbra sono addivenute ad un accordo transattivo, sicchè [OSCURATO:PERSONA] SoA ha manifestato l'intenzione di rinunciare al ricorso per cassazione, non avendo più interesse ai aiudizio: -che ii Consorzio cena bonifica Umbra ha accettato tale rinuncia: Considerato che -la rinuncia ai ricorso , accettata dalla controparte, preclude l'esame dei ricorso Perché a tale rrianirestazione ai volontà abdicativa seaue la deciaratoria di estinzione dei Processo: suiie spese .poiché (adesione alla rinuncia della controricorrente preclude la pronuncia suiie spese, a norma oeijartjì coo.oroc.civ., comma 3 t cass.n...i/illzuu4: P. O. M. Dichiara l'estinzione dei giudizio di cassazione per rinuncia. Così deciso in Roma nella camera di consialio tenutasi in modalità "da remoto". del 15.07.2021 [OSCURATO:PERSONA]