CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 30710/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
terlocutoria sul ricorso iscritto al n. 32416/2018 R.G. proposto da da SK5365 Malta LTD già [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, h-WC-a Mcura-speCialernargine—deliTicorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Matrice ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] 30 , giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore - ricorrente- contro Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore, -intimata- RG 32416/2018 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.1476/7/18 depositata in data 4.4.2018. sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 15.10.2021. Fatti di causa. A seguito di una verifica fiscale nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti dell'impresa individuale di quest'ultimo, titolare di un'agenzia di scommesse e centro di trasmissione dati, venivano emessi avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia, per gli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, recuperava l'imposta unica prevista dal d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 nei confronti della ditta verificata e della parte obbligata in solido identificata nel bookmaker SKS365 Group. SKS365 Group e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano gli avvisi. Nelle more del giudizio interveniva la procedura di regolarizzazione per emersione ai sensi dell'art. 1 comma 643 della legge n. 190 del 2014, cui la società aderiva. Il CTD facente capo ad [OSCURATO:PERSONA] cessava la sua attività prima della possibilità di regolarizzare la sua posizione. La CTP di Brescia rigettava i ricorsi riuniti. I contribuenti impugnavano la pronuncia e la CTR della Lombardia, con sentenza n.1476/7/18 depositata in data 4.4.2018 rigettava l'appello. Contro la sentenza, SKS365 [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria. L'Agenzia delle Dogane è rimasta solo intimata. Preliminarmente va rilevato come dalla sentenza impugnata si evince che il giudizio di appello si è svolto anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] regolarmente costituito e già parte del giudizio di primo grado. Sussiste, pertanto, una situazione di litisconsorzio necessario RG 32416/2018 processuale, che si verifica quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione ([OSCURATO:PERSONA]. n. 8790 del 2019; Cass. n. 26433 del 2017). Tenuto conto della mancanza di integralità del contraddittorio, in presenza di una impugnazione proposta nei confronti di un solo litisconsorte necessario, sussiste la necessità di ordinarne l'integrazione, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q. M . La Corte, rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza.