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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 ottobre 2023

Cassazione n. 34976/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32416/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]365 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 1476/2018 depositata il04/04/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: A seguito di una verifica fiscale nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti dell'impresa individuale di quest'ultimo, titolare di un'agenzia di scommesse e centro di trasmissione dati, venivano emessi avvisi di accertamento nn. 4 e 5/2013 con i quali l'Agenzia, per gli anni 2010, 2011 e 2012, recuperava l'imposta unica prevista dal d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 nei confronti della ditta verificata e della parte obbligata in solido identificata nel bookmaker SKS365 Group.

SKS365 Group e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano gli avvisi.

La CTP di Brescia rigettava i ricorsi riuniti.

I contribuenti impugnavano la pronuncia e la CTR della Lombardia, con sentenzaindicata in epigrafe, rigettava l'appello.

Contro la sentenza, SKS365 [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria.

L'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

Con ordinanza n. 30710 del 2021 questa Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa [OSCURATO:PERSONA], entro novanta giorni dalla comunicazione con rinvio della causa a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA]: Successivamente la società, in data 18.9.2023, ha depositato istanza di estinzione comunicando di aver aderito alla definizione agevolata della lite tributaria pendente, ai sensi dell’art. 1 comma 197 legge n. 197/2022, e di aver pagato l’intero importo di cui agli avvisi di accertamento impugnati, oggetto di cartella di pagamento emessa n. 09720180134237641000 , producendo la relativa documentazione.

Sussistendo i presupposti, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge cit. e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio; spese a carico di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32416/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]365 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 1476/2018 depositata il04/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: A seguito di una verifica fiscale nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti dell'impresa individuale di quest'ultimo, titolare di un'agenzia di scommesse e centro di trasmissione dati, venivano emessi avvisi di accertamento nn. 4 e 5/2013 con i quali l'Agenzia, per gli anni 2010, 2011 e 2012, recuperava l'imposta unica prevista dal d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 nei confronti della ditta verificata e della parte obbligata in solido identificata nel bookmaker SKS365 Group. SKS365 Group e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano gli avvisi. La CTP di Brescia rigettava i ricorsi riuniti. I contribuenti impugnavano la pronuncia e la CTR della Lombardia, con sentenzaindicata in epigrafe, rigettava l'appello. Contro la sentenza, SKS365 [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria. L'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Con ordinanza n. 30710 del 2021 questa Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa [OSCURATO:PERSONA], entro novanta giorni dalla comunicazione con rinvio della causa a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA]: Successivamente la società, in data 18.9.2023, ha depositato istanza di estinzione comunicando di aver aderito alla definizione agevolata della lite tributaria pendente, ai sensi dell’art. 1 comma 197 legge n. 197/2022, e di aver pagato l’intero importo di cui agli avvisi di accertamento impugnati, oggetto di cartella di pagamento emessa n. 09720180134237641000 , producendo la relativa documentazione. Sussistendo i presupposti, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge cit. e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio; spese a carico di
Sentenza Cassazione n. 34976/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris