CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21406/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionedigitale ex lege;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA];-intimata-Numero registro generale 8803/2024Numero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 21406/2026Data pubblicazione 23/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 331/2024,depositata il 06/02/2024 e notificata in pari data.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il signor [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto n.662/2014, emesso dal Tribunale di Sondrio, con il quale era stato ingiuntoalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché al signor [OSCURATO:PERSONA] e allostesso Galifi, in qualità di fideiussori, il solidale pagamento della somma dieuro 7.615,06, oltre agli interessi e alle spese, in favore della [OSCURATO:SOCIETA] per azioni.A fondamento dell’opposizione, il Galifi deduceva, in via pregiudiziale,l’incompetenza territoriale del Tribunale di Sondrio in favore del [OSCURATO:PERSONA] nonché l’incapacità processuale della banca creditrice; nelmerito, contestava l’esistenza e la debenza del credito azionato,deducendo l’illegittima applicazione dell’anatocismo e disconoscendo lasottoscrizione della fideiussione; chiedeva altresì disporsi C.T.U. contabilesugli estratti conto prodotti, al fine di verificare le modalità diquantificazione delle somme richieste.Si costituivano la banca opposta e [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria dicrediti in blocco della [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio.Il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 432/2021, rigettaval’opposizione, affermando la propria competenza territoriale sulpresupposto della liquidità del credito azionato e ritenendo generiche lecontestazioni svolte nel merito, con conseguente conferma del decretoingiuntivo e condanna dell’opponente alle spese di lite.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello dinanzi alla Corte d’Appello di Milano,deducendo, per quanto ancora rileva, l’erroneità della declaratoria dicompetenza territoriale, l’insussistenza del requisito della liquiditàNumero registro generale 8803/2024Numero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 21406/2026Data pubblicazione 23/06/2026dell’obbligazione, la propria qualità di consumatore, con conseguenteapplicabilità del Codice del consumo, nonché la nullità, totale o parziale,della fideiussione per violazione della normativa antitrust, in relazione alleclausole nn. 2, 6 e 7, conformi allo schema ABI censurato dalprovvedimento della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005, conconseguente operatività dell’art. 1957 c.c. e maturata decadenza delcreditore.Con sentenza n. 331/2024, pubblicata e notificata in data 6 febbraio2024, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’impugnazione, ritenendosussistente la liquidità del credito e, quindi, la competenza territoriale delTribunale di Sondrio; ha escluso la qualifica di consumatoredell’appellante; ha respinto le censure di nullità della fideiussione.Avverso la suindicata sentenza della corte di merio il Galifi propone oraricorso per cassazione, affidato a due motivi.Resiste con controricorso e memoria la società [OSCURATO:SOCIETA]. concontroricorso.L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., per violazione della disciplinaconsumeristica in tema di competenza territoriale e nullità della clausola dideroga del foro e denuncia l’omesso esame di fatti decisivi, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.Assume che la corte d’appello abbia erroneamente affermato la liquiditàdell’obbligazione e, su tale presupposto, la competenza territoriale delTribunale di Sondrio. Assume che, sebbene abbia correttamenterichiamato in astratto il principio secondo cui la liquidità del credito deveessere verificata ex ante, la Corte territoriale non abbia proceduto a unaNumero registro generale 8803/2024Numero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 21406/2026Data pubblicazione 23/06/2026concreta verifica della sussistenza di tale requisito nel titolo negozialeposto a fondamento del decreto ingiuntivo, ossia la fideiussione.In particolare, deduce che dalla fideiussione non emergerebbero nél’aritmetica esattezza dell’importo dovuto né criteri idonei a consentirne ladeterminazione mediante un semplice calcolo aritmetico, senza margini didiscrezionalità, poiché essa si limiterebbe a garantire quanto dovuto daldebitore per capitale, interessi e accessori.Lamenta l’insussistenza del requisito della liquidità del credito azionato insede monitoria e, conseguentemente, l’erronea individuazione del forumdestinatae solutionis, dovendosi invece determinare la competenzaterritoriale sulla base dei criteri di cui agli artt. 20 e 1182 c.c., conriferimento al luogo di insorgenza dell’obbligazione e al domicilio deidebitori.Sotto altro profilo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella partein cui la corte d’appello ha escluso la nullità della clausola di derogaconvenzionale della competenza territoriale, ritenendo non applicabile ladisciplina di tutela del consumatore.Si duole che la corte di merito abbia negato la sua qualità diconsumatore sul presupposto che la fideiussione fosse stata sottoscrittanell’interesse dell’attività societaria, erroneamente valorizzando il fattoche, all’epoca della stipula rivestiva la carica di amministratore unico dellasocietà debitrice principale.Lamenta che la qualità di consumatore era da verificarsi con riferimentoal momento della proposizione della domanda monitoria, quando lasocietà garantita risultava già estinta e il rapporto controverso si eraridotto a quello tra la banca (professionista) e il fideiussore (personafisica); di conseguenza, la clausola che individuava come foro competentequello della sede della banca dovrebbe essere considerata vessatoria aisensi dell’art. 33 Codice consumo, con conseguente nullità della derogaNumero registro generale 8803/2024Numero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 21406/2026Data pubblicazione 23/06/2026convenzionale del foro e radicamento della competenza territoriale nelforo della residenza del fideiussore.Il motivo è, in parte, inammissibile, in parte, infondato.La denunciata violazione degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c. infatti nonindividua un error in iure asseritamente commesso dal giudice a quo.La giurisprudenza di questa Corte è costante nel rilevare che il vizio diviolazione di legge investe immediatamente la regola di diritto,risolvendosi nella negazione o nell'affermazione erronea della esistenza odella inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di uncontenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essadelineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste nell'assumere lafattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perchéla fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata einterpretata - non è idonea a regolarla o nel trarre dalla norma, inrelazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche checontraddicano la pur corretta sua interpretazione.Non rientra, invece, nell'ambito applicativo dell'art. 360, 1° comma n. 3,c.p.c. l'allegazione dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta perciò al sindacato di legittimità.Una censura così argomentata sarebbe possibile, in sede di legittimità,solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 30/12/2015, n.26110; Cass. 11/01/2016, n. 195).Il motivo, sotto detto profilo, è dunque direttamente fattuale, in quantocomplessivamente ed in ultima analisi ciò che ne sta alla base è, inmassima parte, la sollecitazione ad una diversa valutazione diaccertamenti che inequivocabilmente attengono a circostanze di fattosottratte allo scrutinio di legittimità.Numero registro generale 8803/2024Numero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 21406/2026Data pubblicazione 23/06/2026Né è ammessa la deduzione del vizio di omesso esame di cui all’art. 360,1° comma n. 5, c.p.c., perché quando la pronuncia di appello conferma ladecisione di primo grado per le medesime ragioni inerenti i medesimi fattiche sono posti alla base della decisione impugnata, il ricorso percassazione può essere proposto solo per i motivi di cui al primo comma,numeri 1), 2), 3) e 4), dell’art. 360, 1° comma, c.p.c.Al fine di superare detta preclusione processuale il ricorrente avrebbedovuto indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse erano state diverse (Cass. 25/02/2022, n.6295).Infondata è invece la censura introdotta con il secondo profilo, quellorelativo alla nullità della clausola n. 16 per violazione della disciplinaconsumeristica.La corte d'appello (v. p. 11) ha affermato che il Galifi, avendo stipulato lafideiussione quando era amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. enell’interesse di quest’ultima, non potesse pretendere l’applicazione delforo del consumatore, perché secondo questa Corte (v. Cass. 12712/2023,n. 34787) salvo prova contraria da parte dell’interessato, il contrattoconcluso nell’interesse o a nome dell’impresa individuale che svolgaun’attività non incompatibile con l’oggetto del contratto è da ritenersiconcluso per scopi professionali, con conseguente inapplicabilità del forodel consumatore.[OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcuna prova contraria circa la ricorrenza di uninteresse personale estraneo all’attività di impresa, né di una destinazioneconsumeristica della fideiussione, perciò sollecita una diversaqualificazione della sua posizione soggettiva in forza di argomenti errati iniure: la qualifica soggettiva rileva al momento della stipulazione delcontratto, l’estinzione successiva della società non muta la natura delcontratto; la fideiussione non “si trasforma” in contratto del consumatoreNumero registro generale 8803/2024Numero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 21406/2026Data pubblicazione 23/06/2026per effetto dell’escussione; diversamente opinando la disciplinaconsumeristica diventerebbe mobile e retroattiva.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e/o omessaapplicazione della normativa c.d. antitrust con violazione dell’art. 2,comma 2 lett. a), L. n. 287/1990 e dell’omessa applicazione dell’art. 1957e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, 1° comma n. 3, c.p.c.Lamenta che la fideiussione sottoscritta in data 22 aprile 2008riproduceva, alle clausole nn. 2, 6 e 7, le condizioni dello schema ABIcensurate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio2005, oggetto di una intesa restrittiva della concorrenza vietata dallanormativa antitrust.Si duole non essersi considerato che tale coincidenza comportava lanullità parziale delle suddette clausole del contratto di fideiussione, aisensi dell’art. 1419 c.c., secondo l’orientamento affermato dalle SezioniUnite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994), e siduole del fatto che la corte d’appello, pur avendo riconosciuto lariproduzione nello schema fideiussorio delle clausole del modello ABIoggetto del provvedimento [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n. 55/2005, abbia escluso cheda tale nullità discendesse la decadenza del creditore dall’azione neiconfronti del fideiussore ex art. 1957 c.c., ritenendo tardiva la relativaeccezione perché sollevata solo in appelloIl motivo è inammissibile.Il quadro giuridico di riferimento è quello tracciato da Cass., Sez. Un., 30dicembre 2021, n. 41994, che, in tema di contratti di fideiussione “a valle”di intesa restrittiva della concorrenza “a monte”, ha individuato nellanullità parziale la tutela reale normalmente compatibile con il principio diconservazione del contratto, limitandola alle clausole riproduttive delloschema ABI oggetto dell’accertamento amministrativo.Tuttavia, il rilievo officioso della nullità parziale del contratto “a valle”non costituisce uno strumento capace di sovrapporsi alle regole delNumero registro generale 8803/2024Numero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 21406/2026Data pubblicazione 23/06/2026processo. La rilevabilità d’ufficio delle nullità deve essere coordinata con iprincipi del processo civile e con il sistema delle preclusioni, onde evitareche un potere officioso divenga lo strumento per aggirare limiti assertivi eistruttori. In questa prospettiva, la giurisprudenza più recente ribadisceche la nullità per violazione di norme imperative può essere rilevatad’ufficio anche in grado di appello solo a condizione che i presupposti difatto siano già stati ritualmente acquisiti nel giudizio di merito, nel rispettodelle preclusioni: il potere officioso resta circoscritto alla sola valutazionein iure di fatti già allegati e provati, senza possibilità di introdurre ex novoil materiale fattuale che dovrebbe sorreggere la declaratoria.Applicando tale impostazione alla nullità antitrust “a valle” dello schemaABI, la giurisprudenza di questa Corte – v. Cass. 25/01/2025, n. 1851, cuiadde Cass. 13/01/2025, n. 835; Cass. 25/03/2024, n. 8023- ha precisato,in termini univoci, che il rilievo officioso presuppone la presenza in atti ditutte le circostanze necessarie: l’esistenza del provvedimento della Bancad’Italia, la riconducibilità della garanzia alla tipologia consideratadall’accertamento amministrativo, la compresenza e l’esattacorrispondenza delle clausole contestate rispetto a quelle oggetto delprovvedimento, e soprattutto la concreta ricaduta della nullità sul rapportodedotto in giudizio, la quale passa attraverso una specifica eccezioneprocessuale che non è sovrapponibile alla mera nullità della clausola:«come già affermato da questa Corte (v. di recente Cass. n. 8023/2024;Cass. n. 30383/2024) il rilievo officioso della nullità parziale del contratto«a valle» dell’intesa anticoncorrenziale presuppone che risultino dagli attinon solo tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, maanche la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali conformial modello ABI -quale intesa restrittiva della concorrenza sanzionata conprovvedimento della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia– “sempre che tale ricaduta possaancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinunciaai termini di cui all’articolo 1957 c.c., che … l'eccezione di estinzione dellaNumero registro generale 8803/2024Numero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 21406/2026Data pubblicazione 23/06/2026garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa,di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferiscecon la eventualmente ormai consumata preclusione dell’eccezione fondatasulla stessa” ( Cass.30383/24)».Applicando ora questi principi al caso concreto, la corte d’appello haricostruito e affrontato la questione con un percorso che, per la parte quirilevante, si pone in linea con la giurisprudenza appena ricordata. Da unlato, infatti, essa ha ricostruito il contenuto del provvedimento Bancad’Italia n. 55/2005 e delle clausole dello schema ABI (clausola direviviscenza; clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957; clausola disopravvivenza), nonché il principio di nullità parziale “a valle” inconformità all’insegnamento delle Sezioni Unite, richiamandoespressamente Cass., Sez. Un., n. 41994 del 2021. Dall’altro lato, propriocon riferimento all’effetto che il ricorrente pretende di trarre dallacaducazione della clausola di deroga (ossia la decadenza del creditore exart. 1957 c.c.), ha affermato (p. 11) che, «trattandosi di decadenza, lastessa – che non è rilevabile d’ufficio da parte del Giudice (art. 2969cod.civ.) – in quanto eccezione in senso stretto, doveva essere sollevata,dal fideiussore, nel rispetto delle preclusioni assertive previste dalla legge,nel giudizio di primo grado. Al contrario, risulta ex actis, che dettaeccezione sia stata sollevata solo in appello».La censura del ricorrente, per come è articolata, non scalfisce tale ratio.In sostanza, egli tenta di far discendere dalla nullità antitrust dellaclausola derogatoria l’automatica “reviviscenza” dell’art. 1957 c.c. e, daqui, l’effetto liberatorio, assumendo che la decadenza sarebbeconseguenza necessitata del rilievo della nullità e dunque sottratta alregime delle preclusioni. Ma questo è esattamente ciò che lagiurisprudenza richiamata esclude: il fatto che la clausola derogatoria sianulla e che la nullità sia in astratto rilevabile anche d’ufficio non trasformal’eccezione ex art. 1957 c.c. in mera difesa, né la rende rilevabileNumero registro generale 8803/2024Numero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 21406/2026Data pubblicazione 23/06/2026officiosamente, tantomeno consente di superare la preclusione assertivagià maturata. L’operatività dell’art. 1957 – nel senso dell’estinzione dellagaranzia per mancata tempestiva attivazione del creditore – richiede chel’eccezione sia tempestivamente introdotta dalla parte interessata; e seciò non avviene nel primo grado, la nullità della clausola derogatoria nonpuò fungere da veicolo surrettizio per rimettere in gioco un’eccezioneormai consumata.3. All’inammissibilità ed all’infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dellacontroricorrente nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 (di cui euro2.600,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore della controricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]