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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 luglio 2016

Cassazione n. 12712/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 922/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente in carica, domiciliataex lege in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che la rappresenta e difende ex lege ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 885/2016della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 06/07/2016R.G. n. 476/2012; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 20/04/2023dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.922/2017 Cron.

Rep.

Ud.20/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]:1. la Corte d'appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA], dirigente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (in seguito: PCM), cui era stato conferito incarico triennale (dal 1.8.2009 al 31.7.2012) di prima fascia in data 28.7.2009, aveva chiesto il riconoscimento dell'illegittimità del recesso datoriale dal rapporto di lavoro, recesso intimato l’11.9.2009 ed attuato in data 30.6.2010 ‒ prima del compimento del 65° anno ‒ in ragione del raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 annie in applicazione dell'art. 72, co. 11 L. 133/2008, come modificato dalla L. 102/2009;

2. la Corte territoriale affermava che la norma citata tipizzava una fattispecie risolutiva, «senza oneri procedimentali e motivazionali», nella prospettiva «di riduzione delle posizioni lavorative o anche solo di ricambio delle medesime», e aggiungeva che all’art. 16 co mma 11 d.l. n. 98/2011, conv. in legge n. 111 /2011, non poteva essere attribuita natura di norma interpretativa, trattandosi di innovazione legislativa valida solo pro-futuro;

3. in ogni caso, poiché l’atto generale adottato dalla PCM in data 18.11.2008 fissava «una previsione generalizzata di recesso in tutti i casi di raggiungimento del requisito contributivo previsto dalla norma», onde evitare posizioni soprannumerarie, con apprezzamento ‒ rinnovato con circolare DiPRU 0030791 P-2 del 14.9.2009 ‒ non sindacabile in sede giudiziale, il provvedimento di risoluzione anticipata del rapporto avrebbe dovutoritenersi valido;

4. la Corte territoriale aggiungeva che la comunicazione di risoluzione del rapporto non entrava in frizione con la circ. recante n. 4-2009, la quale si limitava ad «auspicare che ciascuna amministrazione adott(asse) dei criteri generali calibrati a seconda delle proprie esigenze, in modo da seguire una linea di condotta coerente e da evitare comportamenti che conducano a scelte contraddittorie»;

5. la sentenza è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], con quattro motivi, assistiti da memoria, cui la PCM ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. questi, in sintesi, i motivi di ricorso;

2. con il primo si deduce (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e 74 del d.l. n. 112 del 2008 (nella formulazione applicabile ratione temporis) e degli artt. 3 e 97 Cost.; s i contesta l'affermazione della Corte d'appello secondo cui l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, potrebbe disporre la risoluzione del rapporto di lavoro del dirigente che esercita uno specifico incarico dirigenziale «senza oneri procedimentali o motivazionali»; secondo il ricorrente, la risoluzione del rapporto è legittima solo se motivata in ragione delle specifiche esigenze di riorganizzazione del personale dell'Amministrazione, della sua struttura e della sua dimensione, anche alla luce degli obiettivi di contenimento e governo della spesa pubblica e di riduzione del personale fissati dal legislatore con l'art. 74 del d.l. n. 112 del 2008;

3. con il secondo mezzo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della dir. 2000/78/CE: si osserva che, in mancanza di una motivazione adeguata e specifica che indichi come tale atto si inscriva nel processo di riorganizzazione del personale, la risoluzione del rapporto di lavoro motivata sulla sola base dell'anzianità del lavoratore si traduce nella violazione dei princìpi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione nonché del principio di non discriminazione sulla base dell'età sancito dall'art. 6 della Dir. 2000/78/CE;

4. con il terzo motivo si censura (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la sentenza impugnata per violazione dell'art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, in relazione all'art. 3 Cost. ed al principio del legittimo affidamento; l'art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, cit., alla luce del principio del legittimo affidamento, infatti, non consent irebbe di disporre il collocamento anticipato in quiescenza di un dirigente al quale sia stato assegnato uno specifico incarico direttivo il cui termine finale non è ancora spirato , senza che tale incarico sia stato espressamente soppresso o accorpato ad altre funzioni;

5. con il quarto, ed ultimo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970 e dell'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008: alla chiesta declaratoria d'illegittimità della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro conseguirebbe, nel merito,l’accertamento del diritto risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni spettanti sino alla data di collocamento obbligatorio a riposo (ossia sino al compimento del 65° anno di età) e non solamente sino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado come era stato erroneamente statuito dalTribunale;

6. detti motivi, fra loro collegati, possono essere esaminati congiuntamente;essi sono fondati; 6.1 l'assetto normativo della speciale forma di recesso in esame, come precisato, tra le altre, da Cass. 5 marzo 2019, n. 6350, ha avuto il seguente sviluppo: - la facoltà della [OSCURATO:PERSONA] di risolvere unilateralmente il rapporto di impiego al raggiungimento della massima anzianità contributiva è stata prevista dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 72, comma 11, primo e secondo periodo, poi convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 112, secon do cui, nel testo originario, «nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi.

Con appositi decreti (...) sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza e difesa (n.d.r., a cui, in sede di conversione, si aggiungeva quello "affari esteri"), tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali»; -l'art. 72, comma 11, è stato successivamente novellato dalla legge4 marzo 2009, n. 150, art. 6, comma 3, che ha sostituito il requisito del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, con il requisito del "compimento dell'anzianità massima di servizio di 40 anni"; - entrambe le formulazioni della norma, succedutesi in breve arco temporale, si limitavano a richiedere il requisito, in un caso della massima anzianità contributiva, nell'altro della massima anzianità di servizio, senza imporre ulteriori condizioni, quanto alla formazione della volontà negoziale dell'Amministrazione, e senza richiedere in modo espresso il rispetto dell'obbligo motivazionale; la determinazione di specifiche modalità applicative era, infatti, espressamente prevista solo per il personale dei comparti sicurezza, difesa ed affari esteri, in ragione delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti; - successivamente, il d . l . 10 luglio 2009, n. 78, art. 17, comma 35 novies, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha sostituito l'art. 72, comma11, facendo riferimento (anni 2009, 2010, 2011) al requisito della massima anzianità contributiva, confermando il preavviso e precisando la unilateralità del recesso, da ricollegare all'esercizio del potere di organizzazione esercitato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del T.U., con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, prevedendosi infine l'applicabilità della disciplina anche per il personale dirigenziale; -è poi intervenuto il d . l . 6 luglio 2011, n. 98, art. 16, comma 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo cui «in tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 72, comma 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo»; - le condizioni richieste per il recesso sono rimaste immutate anche nelle successive novelle, fino all'intervento del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, art. 1, comma 5, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in ragione del quale il vigente art. 72, comma 11, primo periodo, prevede che «con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento (...) risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale (...)»; 6.2 il caso di specie, riguardando un recesso intimato l’11.9.2009 e destinato ad avere effetto dal 30.6.2010, rientra quindi nella disciplina antecedente a quella di cui al d.l. 98/2011, la cui vigenza risale al 6.7.2011; con specifico riferimento ad essa, questa Corte ha ritenuto che «la facoltà di collocamento a riposo d'ufficio nel lavoro pubblico contrattualizzato, prevista dall'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla leggen. 133 del 2008, in ragione del raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni richiede una motivazione, ancor più necessaria in difetto di un formale atto organizzativo, che consenta il controllo di legalità sull'appropriatezza della risoluzione del rapporto rispetto alla finalità di riorganizzazione perseguita, sicché la sua mancanza vìola i principi generali di correttezza e buona fede, il principio dell'imparzialità e buon andamento della P.A., le norme imperative che richiedono la rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse e Part. 6, comma 1, della direttiva 78/2000/CE»(Cass. 6 giugno 2016, n. 11595); orbene, le censure del ricorrente fanno leva essenzialmente sul fatto che la Corte territoriale avrebbe deciso la materia del contendere alla stregua dell’erroneo presupposto che il provvedimento di risoluzione anticipata del rapporto non richiederebbe «obblighi procedimentali o motivazionali»; si appuntano altresì sulla ulteriore rati o decidendi della sentenza secondo cui, “in ogni caso”, anche a voler ritenere necessaria la motivazione, sarebbe bastevole la definizione dei criteri rinvenienti dagli atti generali cui avrebbe fatto «espresso riferimento la comunicazione di risoluzione del rapporto» (v. a pag. 15 della sentenza impugnata); un simile argomentare, secondo il ricorrente, determinerebbe un contra st o anche con la disciplina della direttiva 2000/78/CE, articolo 6; 6.3 si tratta di rilievi fondatiper le ragioni di seguito esposte; se la prima affermazione della Corte distrettuale, laddove ritiene non necessari «oneri procedimenti e motivazionali», contrasta radicalmente con i principi sopra richiamati costituenti ormai ius receptum(v.

Cass. 5 marzo 2019, n. 6353; Cass. 18 ottobre 2017, n. 24583; Cass. 23 gennaio 2017, n. 1706; Cass. 23 ottobre 2015, n. 21626; Cass. 6 giugno 2016, n. 11595), la seconda non è parimenti esente da censure; questo perché la Corte territoriale trascrive , a pag. 3 della sentenza, il testo della comunicazione di recesso , la quale (si noti) non contiene alcun richiamo esplicito ai d.P.C.m. citati (circolari del Segretario Generale DiPRu 0047670P del 18.11.2008 e DiPRU 0030791 P-2 del 14.9.2009); peraltro la Corte territoriale sintetizza il contenuto di tali atti generali in termini di «previsione generalizzata di recesso in tutti i casi di raggiungimento del requisito contributivo previsto dalla norma» (così a pag. 15 della sentenza impugnata ) ; senonché , c osì argomentando, ha erroneamente ritenuto che una tal e previsione , nella sua lata e generica formulazione (invero) meramente riproduttivadel disposto normativo, fosse di per sé idone a a integrare una valida e specifica giustificazione della scelta di risoluzione del rapporto operata d a ll’Amministrazione, scelta che , invece , dovrebbe opportunamente caratterizzarsi in termini d i coerenza logica rispetto alla specifica finalità di riorganizzazioneperseguita; come da questa Corte già affermato, una generale ed immotivata, (beninteso) sotto il profilo gestionale, risoluzione del rapporto di lavoro con tutti coloro che abbiano raggiu nto i quarant'anni di anzianità contributiva non è indicazione atta a riflettersi né formalmente, né sostanzialmente, in ragione della sua genericità, in un atto valutativo con finalità organizzative che tenga conto delle specifiche posizioni che vengono in rilievo (cfr. Cass. n. 16995/2019); questo perché il legislatore ha avvertito l'esigenza di ancorare la facoltà attribuita alla PA, nonostante il ribadito contesto privatistico, all'effettuazione di una valutazione oggetto di ostensione, in sintonia con quanto più volte affermato dalla Corte costituzionale, e cioè che la Pubblica amministrazione «conserva pur sempre ‒ anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato ‒ una connotazione peculiare», essendo tenuta «al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento cui è estranea ogni logica speculativa» (Corte cost., sentenze n. 146 del 2008, n. 82 del 2003); il carattere facoltativo della risoluzione in ragione di anzianità, necessita, per non tradursi in discriminazione, di un percorso valutativo che garantisca la legittima finalizzazione dell'interesse pubblico dell'Amministrazione a una più efficace ed efficiente organizzazione, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza e dei criteri di imparzialità e trasparenza: ciò costituendo garanzia dei diritti dei lavoratori, del buon andamento dell'amministrazione e del generale interesse al corretto esercizio dell'azione pubblica, in un ragionevole bilanciamento dei diversi interessi costituzionalmente protetti che vengono in rilievo (Cass.n. 18099/2016); 6.4 segue, pertanto,l’accoglimento del ricorso;

7. non essendo configurabili i presupposti per la decisione nel merito, non v’è luogo a provvedere sul l’ulteriore censura che, in realtà, non integra un vero e proprio motivo di ricorso ma, più semplicemente, una istanza rivolta alla Corte affinché proceda a una decisione nel merito ai sensi dell'art. 384, co. 2, c od . p roc . c iv .; peraltro, che così debba intendersi la doglianza , appare evidente, posto che il Colavolpe non avrebbe interesse a proporre critiche incentrate su questioni su cui il giudice di appello non si è neanche pronunciato, atteso che trattasi di profili che ben potranno essere riproposti dinanzi al giudice del rinvio;

8. in conclusione , alla stregua de lle considerazioni tutte già indicate, il ricorso va accolto ; la sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi sulle conseguenze economiche dell’illegittimità del recesso de quo e sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 922/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente in carica, domiciliataex lege in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che la rappresenta e difende ex lege ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 885/2016della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 06/07/2016R.G. n. 476/2012; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 20/04/2023dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.922/2017 Cron. Rep. Ud.20/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]:1. la Corte d'appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA], dirigente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (in seguito: PCM), cui era stato conferito incarico triennale (dal 1.8.2009 al 31.7.2012) di prima fascia in data 28.7.2009, aveva chiesto il riconoscimento dell'illegittimità del recesso datoriale dal rapporto di lavoro, recesso intimato l’11.9.2009 ed attuato in data 30.6.2010 ‒ prima del compimento del 65° anno ‒ in ragione del raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 annie in applicazione dell'art. 72, co. 11 L. 133/2008, come modificato dalla L. 102/2009; 2. la Corte territoriale affermava che la norma citata tipizzava una fattispecie risolutiva, «senza oneri procedimentali e motivazionali», nella prospettiva «di riduzione delle posizioni lavorative o anche solo di ricambio delle medesime», e aggiungeva che all’art. 16 co mma 11 d.l. n. 98/2011, conv. in legge n. 111 /2011, non poteva essere attribuita natura di norma interpretativa, trattandosi di innovazione legislativa valida solo pro-futuro; 3. in ogni caso, poiché l’atto generale adottato dalla PCM in data 18.11.2008 fissava «una previsione generalizzata di recesso in tutti i casi di raggiungimento del requisito contributivo previsto dalla norma», onde evitare posizioni soprannumerarie, con apprezzamento ‒ rinnovato con circolare DiPRU 0030791 P-2 del 14.9.2009 ‒ non sindacabile in sede giudiziale, il provvedimento di risoluzione anticipata del rapporto avrebbe dovutoritenersi valido; 4. la Corte territoriale aggiungeva che la comunicazione di risoluzione del rapporto non entrava in frizione con la circ. recante n. 4-2009, la quale si limitava ad «auspicare che ciascuna amministrazione adott(asse) dei criteri generali calibrati a seconda delle proprie esigenze, in modo da seguire una linea di condotta coerente e da evitare comportamenti che conducano a scelte contraddittorie»; 5. la sentenza è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], con quattro motivi, assistiti da memoria, cui la PCM ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. questi, in sintesi, i motivi di ricorso; 2. con il primo si deduce (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e 74 del d.l. n. 112 del 2008 (nella formulazione applicabile ratione temporis) e degli artt. 3 e 97 Cost.; s i contesta l'affermazione della Corte d'appello secondo cui l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, potrebbe disporre la risoluzione del rapporto di lavoro del dirigente che esercita uno specifico incarico dirigenziale «senza oneri procedimentali o motivazionali»; secondo il ricorrente, la risoluzione del rapporto è legittima solo se motivata in ragione delle specifiche esigenze di riorganizzazione del personale dell'Amministrazione, della sua struttura e della sua dimensione, anche alla luce degli obiettivi di contenimento e governo della spesa pubblica e di riduzione del personale fissati dal legislatore con l'art. 74 del d.l. n. 112 del 2008; 3. con il secondo mezzo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della dir. 2000/78/CE: si osserva che, in mancanza di una motivazione adeguata e specifica che indichi come tale atto si inscriva nel processo di riorganizzazione del personale, la risoluzione del rapporto di lavoro motivata sulla sola base dell'anzianità del lavoratore si traduce nella violazione dei princìpi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione nonché del principio di non discriminazione sulla base dell'età sancito dall'art. 6 della Dir. 2000/78/CE; 4. con il terzo motivo si censura (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la sentenza impugnata per violazione dell'art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, in relazione all'art. 3 Cost. ed al principio del legittimo affidamento; l'art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, cit., alla luce del principio del legittimo affidamento, infatti, non consent irebbe di disporre il collocamento anticipato in quiescenza di un dirigente al quale sia stato assegnato uno specifico incarico direttivo il cui termine finale non è ancora spirato , senza che tale incarico sia stato espressamente soppresso o accorpato ad altre funzioni; 5. con il quarto, ed ultimo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970 e dell'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008: alla chiesta declaratoria d'illegittimità della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro conseguirebbe, nel merito,l’accertamento del diritto risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni spettanti sino alla data di collocamento obbligatorio a riposo (ossia sino al compimento del 65° anno di età) e non solamente sino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado come era stato erroneamente statuito dalTribunale; 6. detti motivi, fra loro collegati, possono essere esaminati congiuntamente;essi sono fondati; 6.1 l'assetto normativo della speciale forma di recesso in esame, come precisato, tra le altre, da Cass. 5 marzo 2019, n. 6350, ha avuto il seguente sviluppo: - la facoltà della [OSCURATO:PERSONA] di risolvere unilateralmente il rapporto di impiego al raggiungimento della massima anzianità contributiva è stata prevista dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 72, comma 11, primo e secondo periodo, poi convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 112, secon do cui, nel testo originario, «nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi. Con appositi decreti (...) sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza e difesa (n.d.r., a cui, in sede di conversione, si aggiungeva quello "affari esteri"), tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali»; -l'art. 72, comma 11, è stato successivamente novellato dalla legge4 marzo 2009, n. 150, art. 6, comma 3, che ha sostituito il requisito del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, con il requisito del "compimento dell'anzianità massima di servizio di 40 anni"; - entrambe le formulazioni della norma, succedutesi in breve arco temporale, si limitavano a richiedere il requisito, in un caso della massima anzianità contributiva, nell'altro della massima anzianità di servizio, senza imporre ulteriori condizioni, quanto alla formazione della volontà negoziale dell'Amministrazione, e senza richiedere in modo espresso il rispetto dell'obbligo motivazionale; la determinazione di specifiche modalità applicative era, infatti, espressamente prevista solo per il personale dei comparti sicurezza, difesa ed affari esteri, in ragione delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti; - successivamente, il d . l . 10 luglio 2009, n. 78, art. 17, comma 35 novies, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha sostituito l'art. 72, comma11, facendo riferimento (anni 2009, 2010, 2011) al requisito della massima anzianità contributiva, confermando il preavviso e precisando la unilateralità del recesso, da ricollegare all'esercizio del potere di organizzazione esercitato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del T.U., con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, prevedendosi infine l'applicabilità della disciplina anche per il personale dirigenziale; -è poi intervenuto il d . l . 6 luglio 2011, n. 98, art. 16, comma 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo cui «in tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 72, comma 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo»; - le condizioni richieste per il recesso sono rimaste immutate anche nelle successive novelle, fino all'intervento del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, art. 1, comma 5, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in ragione del quale il vigente art. 72, comma 11, primo periodo, prevede che «con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento (...) risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale (...)»; 6.2 il caso di specie, riguardando un recesso intimato l’11.9.2009 e destinato ad avere effetto dal 30.6.2010, rientra quindi nella disciplina antecedente a quella di cui al d.l. 98/2011, la cui vigenza risale al 6.7.2011; con specifico riferimento ad essa, questa Corte ha ritenuto che «la facoltà di collocamento a riposo d'ufficio nel lavoro pubblico contrattualizzato, prevista dall'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla leggen. 133 del 2008, in ragione del raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni richiede una motivazione, ancor più necessaria in difetto di un formale atto organizzativo, che consenta il controllo di legalità sull'appropriatezza della risoluzione del rapporto rispetto alla finalità di riorganizzazione perseguita, sicché la sua mancanza vìola i principi generali di correttezza e buona fede, il principio dell'imparzialità e buon andamento della P.A., le norme imperative che richiedono la rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse e Part. 6, comma 1, della direttiva 78/2000/CE»(Cass. 6 giugno 2016, n. 11595); orbene, le censure del ricorrente fanno leva essenzialmente sul fatto che la Corte territoriale avrebbe deciso la materia del contendere alla stregua dell’erroneo presupposto che il provvedimento di risoluzione anticipata del rapporto non richiederebbe «obblighi procedimentali o motivazionali»; si appuntano altresì sulla ulteriore rati o decidendi della sentenza secondo cui, “in ogni caso”, anche a voler ritenere necessaria la motivazione, sarebbe bastevole la definizione dei criteri rinvenienti dagli atti generali cui avrebbe fatto «espresso riferimento la comunicazione di risoluzione del rapporto» (v. a pag. 15 della sentenza impugnata); un simile argomentare, secondo il ricorrente, determinerebbe un contra st o anche con la disciplina della direttiva 2000/78/CE, articolo 6; 6.3 si tratta di rilievi fondatiper le ragioni di seguito esposte; se la prima affermazione della Corte distrettuale, laddove ritiene non necessari «oneri procedimenti e motivazionali», contrasta radicalmente con i principi sopra richiamati costituenti ormai ius receptum(v. Cass. 5 marzo 2019, n. 6353; Cass. 18 ottobre 2017, n. 24583; Cass. 23 gennaio 2017, n. 1706; Cass. 23 ottobre 2015, n. 21626; Cass. 6 giugno 2016, n. 11595), la seconda non è parimenti esente da censure; questo perché la Corte territoriale trascrive , a pag. 3 della sentenza, il testo della comunicazione di recesso , la quale (si noti) non contiene alcun richiamo esplicito ai d.P.C.m. citati (circolari del Segretario Generale DiPRu 0047670P del 18.11.2008 e DiPRU 0030791 P-2 del 14.9.2009); peraltro la Corte territoriale sintetizza il contenuto di tali atti generali in termini di «previsione generalizzata di recesso in tutti i casi di raggiungimento del requisito contributivo previsto dalla norma» (così a pag. 15 della sentenza impugnata ) ; senonché , c osì argomentando, ha erroneamente ritenuto che una tal e previsione , nella sua lata e generica formulazione (invero) meramente riproduttivadel disposto normativo, fosse di per sé idone a a integrare una valida e specifica giustificazione della scelta di risoluzione del rapporto operata d a ll’Amministrazione, scelta che , invece , dovrebbe opportunamente caratterizzarsi in termini d i coerenza logica rispetto alla specifica finalità di riorganizzazioneperseguita; come da questa Corte già affermato, una generale ed immotivata, (beninteso) sotto il profilo gestionale, risoluzione del rapporto di lavoro con tutti coloro che abbiano raggiu nto i quarant'anni di anzianità contributiva non è indicazione atta a riflettersi né formalmente, né sostanzialmente, in ragione della sua genericità, in un atto valutativo con finalità organizzative che tenga conto delle specifiche posizioni che vengono in rilievo (cfr. Cass. n. 16995/2019); questo perché il legislatore ha avvertito l'esigenza di ancorare la facoltà attribuita alla PA, nonostante il ribadito contesto privatistico, all'effettuazione di una valutazione oggetto di ostensione, in sintonia con quanto più volte affermato dalla Corte costituzionale, e cioè che la Pubblica amministrazione «conserva pur sempre ‒ anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato ‒ una connotazione peculiare», essendo tenuta «al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento cui è estranea ogni logica speculativa» (Corte cost., sentenze n. 146 del 2008, n. 82 del 2003); il carattere facoltativo della risoluzione in ragione di anzianità, necessita, per non tradursi in discriminazione, di un percorso valutativo che garantisca la legittima finalizzazione dell'interesse pubblico dell'Amministrazione a una più efficace ed efficiente organizzazione, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza e dei criteri di imparzialità e trasparenza: ciò costituendo garanzia dei diritti dei lavoratori, del buon andamento dell'amministrazione e del generale interesse al corretto esercizio dell'azione pubblica, in un ragionevole bilanciamento dei diversi interessi costituzionalmente protetti che vengono in rilievo (Cass.n. 18099/2016); 6.4 segue, pertanto,l’accoglimento del ricorso; 7. non essendo configurabili i presupposti per la decisione nel merito, non v’è luogo a provvedere sul l’ulteriore censura che, in realtà, non integra un vero e proprio motivo di ricorso ma, più semplicemente, una istanza rivolta alla Corte affinché proceda a una decisione nel merito ai sensi dell'art. 384, co. 2, c od . p roc . c iv .; peraltro, che così debba intendersi la doglianza , appare evidente, posto che il Colavolpe non avrebbe interesse a proporre critiche incentrate su questioni su cui il giudice di appello non si è neanche pronunciato, atteso che trattasi di profili che ben potranno essere riproposti dinanzi al giudice del rinvio; 8. in conclusione , alla stregua de lle considerazioni tutte già indicate, il ricorso va accolto ; la sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi sulle conseguenze economiche dell’illegittimità del recesso de quo e sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ric