Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 06330/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20072/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura allegata al ricorso -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA R.G. n. 2941/2017depositata il 03/06/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza pubblicata il 3-6-2019 la Corte d’appello di Roma ha rigettato la domanda proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Nello specifico i suindicati ricorrenti, proponendo ricorso ai sensi dell'art. 67 della legge n. 218/1995, chiedevano alla Corte d'Appello di Roma: a) di riconoscere e/o delibare la sentenza emessa dalla Corte Europea dei Diritti umani in data 25 marzo 2014 e di dichiararne l'efficacia esecutiva nell'ordinamento italiano; b) conseguenzialmente, di disporre l'apposizione della formula esecutiva sulla sentenza de qua , come tradotta e asseverata dall'interprete incaricato, con ripristino dello status quo ante , ossia, con ripristino, con decorrenza dal1° gennaio 2000, del trattamento onnicomprensivo giuridico ed economico, anche ai fini previdenziali, spettante a ciascun ricorrente; c) di condannare lo Stato italiano,in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, al pagamento di tutte le spese di giustizia dei vari gradi di giudizio secondo le tabelle tariffarie vigenti nell'ordinamento dello Stato italiano relative a tutti i gradi di giudizio, oltre a quello innanzi alla Corte EDU e al giudizio di “delibazione”, con attribuzione al difensore anti statario.

In via meramente subordinata i ricorrenti formulavano istanza di rinvio pregiudiziale della causa, ex art. 267 del Trattato dell'Unione Europea, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, articolando cinque quesiti in tema di efficacia esecutiv a delle sentenze della Corte Edu.

La Corte d’appello ha, in primo luogo, ricostruito le vicende pregresse dei ricorrenti, già dipendenti come personale ATA della Provincia di Salerno fino al 31-12-1999 e trasferiti con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nei ruoli del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in virtù dell'art. 8 della legge 124 del 3/5/99, pur essendo rimasti sempre impiegati rispettivamente presso il medesimo istituto scolastico ove già operavano quali dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA] e continuavano a svolgere le medesime funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie.

Nello specifico, la Corte di merito ha esposto che: con azioni giurisdizionali nei vari gradi di giudizio i ricorrenti avevano chiesto il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio maturata presso l’ente locale di provenienza ai fini giuridici ed economici, nonché la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate, previa disapplicazione dell'accordo sindacale ARAN/OOSS del 20 luglio 2000, recepito con D. Interministeriale dei 5/4/2001, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti connessi e/o consequenziali; nelle more dei vari giudizi pendenti nei vari gradi era intervenuto il legislatore che, con la legge finanziaria n.266/05, aveva disposto, al comma 218 dell’articolo 1, l'interpretazione dell'art. 8 della legge n. 124/00, salvaguardando le sole situazioni definite con sentenza passata in giudicato; la Corte Europea dei [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in data 25 marzo 2014, aveva ravvisato nell'intervento legislativo in questione la violazione dell’art. 6 paragrafo I della Convenzione; ad avviso dei ricorrenti, alla sentenza della Corte Edu non era stata data esecuzione dallo Stato italiano, nonostante fosse stata iniziata la proceduta di esecuzione automatica prevista dalla legge davanti al Comitato dei Ministri, non avendo lo Stato italiano ottemperato all'art. 46 della [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla citata sentenza, la quale risponderebbe perfettamente ai requisiti dell'art. 64 della legge n. 218/95, non essendovi, ai fini del riconoscimento della suddetta sentenza , le cause ostative di cui all’ articolo

45. Tanto premesso, la Corte di merito ha ritenutoinfondata la domanda come proposta, in base alle seguenti argomentazioni: i) l'articolo 46 della CEDU defini sce un sistema compiuto sia in tema di individuazione delle decisioni oggetto di esecuzione sia con riferimento alla competenza sull’esecuzione, demandata al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, sia in relazione alle questioni interpretative ed esecutive concernenti le decisioni della Corte Edu, su cui è competente la Corte stessa; ii) anche le Sezioni Unite della Cassazione, con l’ordinanza del 16 maggio 2013 n. 11326 (rectius n. 11826/2013), a vevano chiarito che le sentenze definitive della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con le quali sono accertate e dichiarate violazioni della convenzione o dei suoi protocolli, non incidono direttamente nell'ordinamento giuridico dello Stato convenuto,vincolando, invece, sul piano internazionale, soltanto quest'ultimo a conformarvisi ed imponendo ai giudici nazionali l'obbligo, nell'esercizio della propria giurisdizione sul singolo caso loro sottoposto e secondo il canone ermeneutico dell'interpretazione della norma interna in senso "con- venzionalmente conforme", di applicare i principi enunciati dalla Corte europea sulla base dell'interpretazione della convenzione e dei suoi protocolli; iii) le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a differenza del regime previsto per le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea, non hanno efficacia esecutiva diretta all'interno degli Stati contraenti, come affermato anche dal Consiglio di Stato e dalla Corte Costituzionale, con le sentenze n. 348 e 349 del 2007 e con la sentenza n.80/2011; iv) il singolo individuo, pertanto, non può direttamente ottenere l'esecuzione delle decisioni della Corte EDU con lo strumento di cui all’art. 67 l.n. 218/1995, che, peraltro, si riferisce alle "sentenze straniere" e quindi alle sentenze delle magistrature di altri Stati, e non alle sentenze della Corte Edu; v) in ogni caso l sentenza di cui si in vocava l'esecuzione si era limitata ad accertare la violazione dell'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione e non contene va alcuna statuizione suscettibile di esecuzione, in particolare nulla dispone va circa l'invocato ripristino dello status quo ante con decorrenza dal 1 ° gennaio 2000 del trattamento omnicomprensivo giuridico ed economico, anche ai fini previdenziali spettante a ciascun ricorrente, e tantomeno in ordine al pagamento ditutte le spese di giustizia dei vari gradi di giudizio; vi) neppure la Corte Edu aveva ritenuto di riconoscere agli odierni ricorrenti alcuna somma ex art. 41 della CEDU, in assenza di domanda di equa soddisfazione entro il termine che era stato assegnato ai medesimi ricorrenti; vii)in base a quanto suesposto non ricorrevano i presupposti per il richiesto rinvio pregiudiziale ex art.267 alla Corte di Giustizia Europea.

2. Avverso questa sentenza i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il ricorsoè stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

Le partihanno depositato memorie illustrativ e . [OSCURATO:PERSONA] 4.I ricorrenti denunciano, con il primo motivo, «violazione dell' art.360 comma 1 n. 3 c.p.c.; violazione o falsa applicazione art. 1- 2-3-4-11 - 24 - 101 e 111 Cost. violazione art. 46, comma 1, Cedu; violazione art. 6 Trattato U.E. e art. 267 TFUE».

I ricorrenti, formulando il quesito n.1, chiedono a questa Corte di verificare «se nella Ordinanza della Corte di Appello di Roma -I Sezione Civile-del 24 maggio 2019, pubblicata in data 3 giugno 2019 -Rep. 4256/19- comunicata dalla Cancelleria alla parte a mezzo pec del 3 giugno 2019 ed emessa nel procedimento Rg n. 2941/2017, attraverso la negazione del valore "self executing" della sentenza CEDU del 25 marzo 2014 nell'ordinamento Italiano vi sia stata una violazione del diritto interno, del diritto costituzionale italiano, nonché del diritto e dei principi Costituzionali dell'Unione Europea in materia di divieto di discriminazione per età e condizioni retributive e previdenziali dei ricorrenti che nello specifico recriminano il riconoscimento della loro anzianità di servizio" (vedasi sul punto anche il caso Kilip c.Turchia ric. n. 22492/ 9, caso Osman c/ [OSCURATO:PERSONA])».

Censurano la negazione, da parte della Corte d'Appello di Roma, del carattere self- executing della sentenza della C orte E.D.U. nell'or dinamento giuridico italiano previa sottoscrizione della Convenzione internazionale istitutiva della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

A sostegno richiamano la sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019, che, nel ribadire quanto già affermato con sentenza n. 269 del 2017,ha chiarito che " ... i principi e i diritti enunciati nella CDFUE intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana (e dalle altre Costituzioni nazionali degli Stati membri), e che la prima costituisce pertanto «parte del diritto dell'Unione dotata di caratteri peculiari in ragione del suo contenuto di impronta tipicamente costituzionale".La Corte d'Appello di Roma, quindi, avrebbe dovuto riconoscere la sentenza della Corte EDU o quanto meno, in via gradata e pregiudiziale, in osservanza dell'art. 267 del TFUE operare un rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E. in ordine ai 5 quesiti formulati in ricorso, in materia di tutela dei diritti dei lavoratori.

Denunciano la violazione delprincipio di giustizia giusta e del divieto di discrimine e/o del principio ad effetto equivalente, rimarcando che l'art. 267 TFUE, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, consente di rendere effettiva la portata percettiva dell'art. 6 del Trattato sull'Unione europea (TUE), affinché i corrispondenti diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo, e in particolare dalla CDFUE, siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, richiamate anche dall'art. 52, paragrafo 4, della stessa CDFUE come fonti rilevanti.

Lamentano altresì la violazione del principio di ragionevolezza, sia sotto il profilo della lesione del principio di uguaglianza, sia sotto il profilo di effettività, richiamando il tenore dell’art.6 del Trattato.

Ad avviso dei ricorrenti, l'applicazione self executive delle sentenze della Corte EDU deriva da tre distinte fonti primarie (art. 11 Cost.), ossia dalla Carta dei [OSCURATO:PERSONA] (cd.

Carta di Nizza),che l'Unione riconosce eche ha lo stesso valore giuridico dei Trattati , dalla CEDU, come conseguenza dell'adesione ad essa dell'Unione, ed infine dai 'principi generali" che secondo l'art. 6, paragrafo 2, del Trattato comprendono i diritti sanciti dalla stessa CEDU e quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.Evidenziano che la Corte di Giustizia ha avuto un ruolo determinante nella configurazione del concetto di retribuzione in termini "onnicomprensivi" e, cioè, come riferibile al minimo retributivo, nonché a qualsiasi altra voce che trovi la causa tipica e normale nel rapporto di lavoro,reputando riconducibili nell'alveo di tale nozione quasi tutti gli elementi che sono stati portati al suo esame e, in particolare, nel caso di specie, l'anzianità di servizio.

Alla luce della interpretazione dei giudici di Lussemburgo, la direttiva n. 75/117 che già estende, al par. 2 dell'art.1, il principio di parità di retribuzione, inteso nel senso piùampio di ogni vantaggio corrisposto in occasione dell'espletamento di attività lavorativa, alle prestazioni di eguale valore, a prescindere dal rendimento - acquisisce efficacia «diretta ed orizzontale».

La direttiva, pur essendo rivolta ad imporre l'obbligo di parità retributiva agli Stati membri, è reputata self executing e, conseguentemente, conferisce ai singoli situazioni giuridiche di vantaggio direttamente azionabili dinanzi al giudice nazionale in presenza di discriminazioni derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi (caso di specie) e contratti individuali di lavoro.

Rilevano inoltre i ricorrenti che dalle pronunce della Corte di Giustizia richiamate è dato evincere che, a fronte ad un principio generale del diritto comunitario, quale il metaprincipio di uguaglianza e non discriminazione, che riveste una portata del tutto particolare, sovraordinata ed immediatamente applicabile, si impone la disapplicazione della normativa interna confliggente, a prescindere dalla vincolatività della norma comunitaria invocata.

In definitiva, ad avviso dei ricorrenti, la funzione del giudice nazionale -come giudice dell'Unione -implica che ad esso sia demandata la delicata funzione di garantire la supremazia del diritto comunitario sul diritto interno.

Deducono che, nel caso di specie, all’esito del rinvio pregiudiziale, la Corte di Giustizia UE dovrà ordinare allo Stato Membro (Italia) l’emanazione di una normativa coerente col principio di uguaglianza che riconosca la parità di trattamento giuridico, economico e previdenziale ai lavoratori ATA, le cui prestazioni e contribuzioni sono state già riconosciute identiche dalle Corti interne che si sono espresse in materia.

Infatti, secondo la Corte di Giustizia UE, il principio del legittimo affidamento non può giustificare l'applicazione di una norma nazionale contraria al principio di non discriminazione in ragione dell'età, nonché al principiodell'anzianità di servizio come espresso concretamente dalla direttiva 2000/78, in quanto ciò si tradurrebbe in una limitazione degli effetti nel tempo dell'interpretazione accolta dalla stessa Corte, poiché, per mezzo suo, detta interpretazione non troverebbe applicazione nel procedimento principale.

5. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 , c od . p roc . c iv . , la violazione dell’art.91 cod. proc. civ., e, formulando il quesito n.2, chiedono a questa Corte di verificare «se nella Ordinanza della Corte di Appello di Roma - I Sezione Civile-del 24 maggio 2019, pubblicata in data 3 giugno 2019 -Rep. 4256/19-comunicata dalla Cancelleria alla parte a mezzo pec del 3 giugno 2019 ed emessa nel procedimento Rg n. 2941/2017, vi sia stata violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., stante la mancata prova dell’onere delle spese di lite incombente sulla parte che col suo comportamento abbiano provocato la necessità del processo, nonché la novità e particolarità della materia».

I ricorrenti censurano il provvedimento impugnato, dolendosi anche della loro condanna alle spese di giudizio, per violazione del principio di causalità; in particolare affermano di avere dovuto affrontare non poche spese per i tre gradi di giudizio interno e per il giudizio innanzi alla Corte EDU, in conseguenza della mancata applicazione del giusto diritto da parte dei Giudici territoriali, con grave dispendio di economie e di tempo.

Ad avviso dei ricorrenti, la liquidazione delle spese attiene sia a quelle riguardanti il giudizio in Cassazione,sia a quelle relative alle precedenti fasi di giudizio,in applicazione del principio secondo cui la soccombenza si determina in base all'esito finale della controversia.

Nella specie risulterebbe violato il principio generale dell'ordinamento processuale civile dettato dall’ art. 91 cod. proc. civ., ossia il principio di causalità, non avendo la Corte di merito neppure tenuto conto della novità e particolarità della materia.

6. In via pregiudiziale, sotto il profilo processuale, va rileva to che, secondo l’orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, i suespostimotivi di ricorso, che si concludono con quesiti di diritto ai sensi dell’abrogato art.366 bis cod. proc. civ., non sono da considerarsi, in virtù della suddetta formulazione, inammissibili .

Occorre, infatti, ribadire che non è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano stati illustrati con la formulazione dei quesiti di diritto, ai sensi dell' abrogato art. 366-bis cod. proc. civ., seppur non richiesti dalla norma processuale applicabile ratione temporis, in quanto, esclusa qualsivoglia invalidità espressa, anche la nullità a rilevanza variabile, prevista dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione al difetto dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, non è configurabile nel caso in cui l'atto, munito del contenuto prescritto dalla legge, contenga altresì elementi sovrabbondanti, ma privi di riflesso negativo su quelli essenziali(Cass. 16122/2012).

7. Ciò posto, il primo motivo pone la complessa e controversa questione dell’esecuzione delle sentenze della Corte EDU, in relazione al giudicato formatosi nel processo originario, svoltosi in ambito interno e stigmatizzato come ingiusto per una violazione convenzionale, nonché del conflitto tra norma nazionale e norma Cedu, posto che, nel caso che si sta scrutinando, è stato accertato dalla Corte Edu, con la citata sentenza del 25 marzo 2014, che il giudice nazionale è incorso nella violazione dell’art.6 CEDU.

7.1. Occorre sinteticamente delineare il quadro normati vo e giurisprudenziale di riferimento sulla questione dell’esecuzione delle sentenze della Corte EDU, riepilogando, per sommi capi, gli approdi sin qui raggiunti e dando conto, solo per completezza espositiva, dellerecentissime novità legislativ e .

Premesso che, come è noto, le pronunce della Corte EDU possono esser rese solo se e in quanto siano state previamente esperite tutte le vie di ricorso previste dall'Ordinamento interno, in linea generale si può certamente affermare che le sentenze della Corte Edu hanno forza vincolante, nel senso che fanno sorgere in capo allo Stato aderente alla Convenzione l'obbligo direstitutio in integrum e di conformazione ai sensi degli articoli 46 e 41 della Convenzione.

Assai controversa e discussa, invece, è la tematica dei rimedi esperibili affinché l’esecuzione sia effettiva, poiché la scelta di tali rimedi dipende dall'ordinamento nazionale, e nel caso dell'Italia ha ricevuto, prima dell’entrata in vigore della cd. riforma Cartabia, soluzioni differenti, nella giurisprudenza costituzionale e in quella di questa Corte, a seconda che si sia trattato di processo penale, civile o amministrativo.La Corte costituzionale è intervenuta introducendo nell'ordinamento nazionale, con pronuncia additiva, la possibilità di revisione del processo penale già definito consentenza passata in giudicato in caso di contrasto con successiva pronuncia dellacorte di giustizia europea (Cortecost. n. 113/2011); ha invece escluso l'incostituzionalità della mancata previsione della revocazione per contrasto dellasentenza del giudice nazionale con pronuncia della Corte EDUcon riferimento al processo civile, prima ( Corte cost. n. 238/2014), e amministrativo, poi (sentenzan 123 del 26 maggio 2017), nonché ribadendo lo stesso dictum con le più recenti pronunce n. 19/2018 e n. 93/2018.

Anche le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 11826/2013 citata pure nella sentenza impugnata) si sono espresse affermando che le sentenze definitive della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con le quali sono accertate e dichiarate violazioni della convenzione o dei suoi protocolli, non incidono direttamente nell'ordinamento giuridico dello Stato convenuto, vincolando, invece, sul piano internazionale, soltanto quest'ultimo a conformarvisi e imponendo ai giudici nazionali l'obbligo, nell'esercizio della propria giurisdizione sul singolo caso loro sottoposto e secondo il canone ermeneutico dell'interpretazione della norma interna in senso "con- venzionalmente conforme", di applicare i principi enunciati dalla Corte europea sulla base dell'interpretazione della Convenzione e dei suoi protocolli.

In altri termini, le Sezioni Unite, in un giudizio instaurato dalle ricorrenti nei confronti del Ministero chiedendo al Tribunale di verificarese lo Stato (il Governo) avesse adempiuto o meno il singolo e specifico dictum della Corte EDU , hanno ritenut o che detta questione implicassenecessariamente l'interpretazione di quel dictume che non fosse attribuito al giudice nazionale il potere di interpretare tale singolo e specifico dictum, questo potere essendo attribuito in via esclusiva alla Corte di Strasburgo.

Con recente pronuncia della Sezione lavoro di questa Corte (Cass.15102/2022), in fattispecie vertente sull’obbligo di restituzione da parte di personale ATA di somme ricevute in forza di sentenza passata in giudicato sulla nota questione dell’efficacia retroattiva limitata dell’art.8 l.n.124/2000, è stato ribadito che “Il giudice dell'Unione ha, con plurime pronunce (per tutte: Corte di Giustizia 4 marzo 2020, in causa C-34/19, punti 65-71 [OSCURATO:SOCIETA]; e giurisprudenza ivi citata ) evidenziato che : - qualora le norme procedurali interne applicabili prevedano la possibilità, a determinate condizioni, per il giudice nazionale d i ritornare su una decisione munita di autorità di giudicato, per rendere la situazione compatibile con il diritto nazionale, tale possibilità deve essere esercitata—conformemente ai principi di equivalenza e di effettività e sempre che dette condizioni siano soddisfatte— per ripristinare la conformità della situazione oggetto di giudizio alla normativa dell'Unione; - in caso diverso, il diritto dell'Unione non impone che, per tener conto dell'interpretazione di una disposizione pertinente di tale diritto adottata dalla Corte, un organo giurisdizionale nazionale debba necessariamente riesaminare una sua decisione che goda dell'autorità di cosa giudicata.

A tale riguardo la Corte di Giustizia ha evidenziato l'importanza che riveste, sia nell'ordinamento giuridico dell'Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali, il principio dell'autorità della cosa giudicata.

Infatti, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione.

Il diritto dell'Unione non impone, dunque, ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetta di porre rimedio alla violazione di una disposizione del diritto dell'Unione, di qualunque natura essa sia.“ Con la citata pronuncia è stato altresì ribadito che “in caso di contrasto tra la legge interna e le disposizioni della CEDU (non sanabile in via interpretativa) il giudice non può disapplicare il diritto interno ma deve sollevare la questione di legittimità costituzionale della disposizione interna per violazione dell'articolo 117 Cost., in relazione alla norma della CEDU; anche la eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma interna lascerebbe, tuttavia, fermo il giudicato, secondo il principio per cui la dichiarazione di incostituzionalità, pur avendo effetto retroattivo, non incide sui rapporti giuridici esauriti.

I mezzi di impugnazione straordinaria riconosciuti dal codice di procedura civile non contemplano, invece, la possibilità delle sentenze della Corte EDU di incidere sul giudicato.

La Corte costituzionale è intervenuta sulla questione dei rapporti tra il giudicato civile e amministrativo e le sentenze della Corte EDU con le sentenze nr. 123/2017 e nr. 93/2018; ivi è stata reputata non fondata la questione di costituzionalità, sollevata in relazione all'articolo 117 Costituzione, degli articoli 394 e 395 cod.proc.civ., nella parte in cui non prevedono un mezzo di revocazione straordinaria per l'ipotesi di contrasto tra la sentenza interna passata in giudicato e una successiva sentenza della Corte EDU.” Per completezza espositiva va aggiunto che le principali criticità dei suddetti approdi, rimarcate dalla dottrina in ragione del tempo trascorso senza che il legislatore ottemperasse al monito rivoltogli dal Giudice delle leggi, stante la lesione dell’effettività della tutela giurisdizionale del privato soprattutto nelle fattispecie di pregiudizi non monetizzabili, risultano affrontate dalla legge delega per la riforma del processo civile (l.n.206 del 26 - 11 - 2021) , che ha espressamente vincolato il legislatore delegato a «prevedere che, ferma restando l'esigenza di evitare duplicità di ristori, sia esperibile il rimedio della revocazione previsto dall'articolo 395 del codice di procedura civilenel caso in cui, una volta formatosi il giudicato, il contenuto dellasentenza sia successivamente dichiarato dallaCorte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente» (art. 1, comma 10).

E’ stato, infatti, di seguito introdotto, con il d.lgs. delegaton.149 del 10-10-2022, l’art.391 quater cod. proc. civ. a norma del quale “Le decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli, possono essere impugnate per revocazione se ricorrono le seguenti condizioni: 1) la violazione accertata dalla Corte europea ha pregiudicato un diritto di stato della persona; 2) l’equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione non è idonea a compensare le conseguenze della violazione.

Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa.

Si applica l’articolo 391 - ter, comma secondo”.

La nuova ipotesi di revocazione troverà applicazione nel giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e , quindi , nella specie non è applicabile ratione temporis.

Un’ultima sintetica precisazione si impone per evidenziare un a peculiarità che caratterizza le controversie, come quella che ora si sta scrutinando, in cui viene in discussione il dictumdella Corte Edu.

Occorre rilevare che il contraddittore nei giudizi avanti alla Corte Edu è lo Stato italiano, che si “surroga”, per così dire, all’originario contraddittore, sicché, come osservato dalla dottrina, gli interessi in gioco, una volta che la stessa Corte ha pronunziato il suo verdetto, non sono più solo e tanto quelli che avevano originariamente caratterizzato il processo in ambito interno stigmatizzato come ingiusto per una violazione convenzionale, posto che v iene in discussione l’operato del giudice nazionale che ha definito il giudizio originario con un esito comunque “ingiusto”, in conseguenza della violazione convenzionale.

In questo contesto, assume rilevanza anche la scelta del privato, vittorioso nel giudizio avanti alla Corte di Strasburgo, circa il rimedio processuale in concreto esperito affinché sia data esecuzione alla sentenza della Corte Edu. 7.2.Alla stregua delle suesposte considerazioni, va ora esaminato il primo motivo di ricorso, che è inammissibile per le ragioni che si vanno ad illustrare.

7.3. L’azione è stata proposta ai sensi dell’art. 67 l.n.218 del 1995, il che costituisce un limite invalicabile all’oggetto della cognizione, nel senso che nel presente giudizio occorre solo accertare se sia possibile o meno conferire esecutività alla menzionata sentenza della Corte Edu secondo il modello processuale scelto dai ricorrenti, che hanno,infatti, instaurato il processo dinanzi al la Corte d’appello.

Ciò posto, il chiaro percorso argomentativo della Corte di merito si sviluppa attraverso i seguenti passaggi : 1) la Corte Edu non è magistratura di altro Stato e la sentenza della Corte Edu non rientra nel novero dei provvedimenti stranieri a cui si riferisce l’art.67 citato; 2) l’art.46 della convenzione europea dei diritti dell’uomo disciplina come si esegue la sentenza della CEDU (Comitato dei Ministri e procedura ad hoc, nel caso di specie seguita, in base a quanto deducono gli stessi ricorrenti, ma non conclusasi, a loro dire, con esito ad essi favorevole), in ogni caso rimettendo all’ordinamento interno la predisposizione degli strumenti, secondo i principi suesposti; 3) le Sezioni Unite di questa Corte, con la citata pronuncia n.1186/2013, hanno precisato che le sentenze della Corte Edu vincolano sul piano internazionale lo Stato, che si deve conformare, ma non incidono direttamente nell’ordinamento giuridico dello Stato stesso; 4) non vi era alcun provvedimento da eseguire, poiché nella specie era stata accertata la violazione dell’art.6 Cedu, ma gli odierni ricorrenti non avevano chiesto le indennità per equa riparazione, come avrebbero potuto nel termine che era stato loro indicato proprio dalla Corte Edu, dato che si tratta solo di diritti patrimoniali (trattamento retributivo e anzianità maturata prima del trasferimento dalle dipendenze degli enti locali al MIUR dal 2000 – cfr. Cass. Sez.

L., 7698/2018 , per una compiuta ricostruzione della vicenda che ha dato luogo a un considerevolecontenzioso).

Ora, nel ricorso non si rinviene alcuna critica specifica alle argomentazioni come sopra espresse dalla Corte di merito, rispetto alle quali i ricorrenti non si confrontano.

Le diffuse e articolate deduzioni difensive si incentrano principalmente sul primato delle norme CEDU e dei principi della Corte di Lussemburgo rispetto al diritto interno, mentre non sono affrontate le suesposte argomentazioni fondanti i l ragionamento decisorio, ossia, in particolare,quelle basate sulla tipologia di azione proposta e su l contenuto specifico della sentenza della Corte Edu , che, come si è detto,nella specie non contiene alcuna statuizione di condanna, perché non chiesta in quella sede dagli odierni ricorrenti (cfr.,in ordine alla riparazione finanche del danno non patrimoniale conseguente alla violazione di norme CEDU, la sentenza della Corte Edu nella causa Mottola e altri c.

Italia –Prima Sezione –6 settembre 2018; cfr. anche la sentenza Corte Edu del 30 gennaio 2020 -Ricorsi n. 29483/11 e altri - [OSCURATO:PERSONA] e altri contro l'Italia, riferita proprio al contenzioso del personale ATA).

Dunque, la principale ratio decidendi , in ordine alla giuridica impossibilità per gli odierni ricorrenti di ottenere il riconoscimento o la delibazione della sentenza della Corte Edu secondo lo schema processuale dell’art.67 citato, che è idonea da sola a sorreggere la decisione, non è stata specificamente censurata , il che co mporta l’inammissibilità delle doglianze.

7.4. Neppure coglie nel segno la deduzione difensiva circa la necessità, su cui particolarmente i ricorrenti insistono con la memoria illustrativa, del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sui seguenti quesiti: a) se ogni sentenza emessa dalla Corte Europea dei [OSCURATO:PERSONA] abbia efficacia esecutiva diretta all’interno degli [OSCURATO:PERSONA] dell’U.E. come previsto espressamente dall’art. 46, comma I, della Convenzione E.D.U. a tenore del quale “-Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze-

1. [OSCURATO:PERSONA] contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti. ...”; b) se, laddove l’[OSCURATO:PERSONA] contraente non si sia conformata a quanto predisposto dall’art. 46, I comma, Convenzione E.D.U., possa l’[OSCURATO:PERSONA] interno disporre l’immediata efficacia esecutiva della sentenza C.E.D.U. all’interno dello Stato membro interessato - nel nostro caso lo Stato Italiano -con apposizione della formula esecutiva come prevista dal rito interno; c) se, in virtù del principio della immediata esecutività delle decisioni degli organi istituzionali dell’Unione Europea all’interno degli [OSCURATO:PERSONA], possa l’adita Corte di Giustizia dell’Unione Europea dichiarare autonomamente l’immediata efficacia esecutiva, all’interno dei singoli [OSCURATO:PERSONA], delle sentenze emesse dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo; d) se, laddove vi sia un rifiuto di riconoscimento della efficacia esecutiva delle decisioni C.E.D.U. da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] interno, sempre in virtù del principio della immediata esecutività delle decisioni degli organi istituzionali dell’Unione Europea all’interno degli [OSCURATO:PERSONA], possa l’adita Corte di Giustizia dell’Unione Europea dichiarare autonomamente l’immediata efficacia esecutiva, all’interno dei singoli [OSCURATO:PERSONA], delle sentenze emesse dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo; e se, conseguentemente all’immediata efficacia esecutiva della sentenza C.E.D.U., lo Stato italiano debba comunque riconoscere ai ricorrenti la rifusione di tutte le spese di giustizia secondo le tabelle tariffarie vigenti nell’Ordinamento dello Stato Italiano relative a tutti i gradi di giudizio oltre a quello concluso con la decisione della Corte EDU e a quelle relative al presente giudizio di delibazione” .

Occorre premettere chel la richiesta di rinvio pregiudiziale sulle questioni prospettate non merita accoglimento per difetto di rilevanza e pertinenza alla risoluzione del caso, in quanto, come più volte evidenziato,la sentenza della Corte Edu è priva di statuizione di condanna e non ha un dictum su scettibile di esecuzione, considerato, peraltro, che la pretesa di diverso esito dell’originario giudizio era monetizzabile , concerne ndo solo diritti patrimoniali, azionabili ma non azionati dagli odierni ricorrenti avanti alla Corte Edu.

A ciò si aggiunga, sotto ulteriore profilo, che con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e la modifica dell’art. 6 del TUE si è discusso sul rango delle norme CEDU.

In particolare, dottrina e giurisprudenza si sono chieste se tale modifica abbia comportato una comunitarizzazione delle norme CEDU oppure se , secondo l’orientamento di questa Corte condiviso dal collegio, la suddetta modifica abbia comportato una comunitarizzazione solo della Carta di Nizza, sicché valgono i principi dettati dalla Corte Costituzionale nel 2007 (così Cass., 4433/2016; Cass. Sez.

U., 9595/2012; Cass. , 2286/2018).

In particolare, è stato anche precisato che, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e la CEDU, il giudice non può fare diretta applicazione delle disposizioni di quest’ultima, disapplicando la norma interna in contrasto con esse, ma deve sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna per contrasto con l’art. 117 Cost..

Tale assetto del sistema delle fonti non è stato modificato dal rinvio alla CEDU operato dall’art. 6, par. 3, del TUE, come modificato dal Trattato di Lisbona, dato che tale norma disciplina il rapporto della CEDU con l’Unione europea,e non quello con gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, e che l e disposizioni della cd.

Carta di Nizza non sono applicabili a fattispecie relative a periodi anteriori al 1° gennaio 2009, data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona, poiché solo a partire da tale data la Carta ha acquisito lo stesso valore giuridico dei Trattati dell'Unione europea.

Ne deriva che non deve procedersi al rinvio pregiudiziale alla CGUE di una norma anteriore al 1° gennaio 2009, in quanto l'art. 267 TFUE presuppone che il giudice nazionale debba decidere una controversia concernente il diritto dell'Unione in concreto applicabile (così Cass.,2286/2018 citata ) . 8.Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

In disparte il rilievo che il giudizio di cui ora si discute , contrariamente a quanto paiono sostenere i ricorrenti,non è in alcun modo processualmente configurabile come una sorta di prosecuzione dei giudizi precedenti, svoltisi davanti alla Corte EDU e, prima, avanti ai Giudici nazionali, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 24502/2017; C ass., 8412/2017).

9. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass.

S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso ; condanna i ricorrenti alla rifusione dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20072/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura allegata al ricorso -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA R.G. n. 2941/2017depositata il 03/06/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza pubblicata il 3-6-2019 la Corte d’appello di Roma ha rigettato la domanda proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nello specifico i suindicati ricorrenti, proponendo ricorso ai sensi dell'art. 67 della legge n. 218/1995, chiedevano alla Corte d'Appello di Roma: a) di riconoscere e/o delibare la sentenza emessa dalla Corte Europea dei Diritti umani in data 25 marzo 2014 e di dichiararne l'efficacia esecutiva nell'ordinamento italiano; b) conseguenzialmente, di disporre l'apposizione della formula esecutiva sulla sentenza de qua , come tradotta e asseverata dall'interprete incaricato, con ripristino dello status quo ante , ossia, con ripristino, con decorrenza dal1° gennaio 2000, del trattamento onnicomprensivo giuridico ed economico, anche ai fini previdenziali, spettante a ciascun ricorrente; c) di condannare lo Stato italiano,in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, al pagamento di tutte le spese di giustizia dei vari gradi di giudizio secondo le tabelle tariffarie vigenti nell'ordinamento dello Stato italiano relative a tutti i gradi di giudizio, oltre a quello innanzi alla Corte EDU e al giudizio di “delibazione”, con attribuzione al difensore anti statario. In via meramente subordinata i ricorrenti formulavano istanza di rinvio pregiudiziale della causa, ex art. 267 del Trattato dell'Unione Europea, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, articolando cinque quesiti in tema di efficacia esecutiv a delle sentenze della Corte Edu. La Corte d’appello ha, in primo luogo, ricostruito le vicende pregresse dei ricorrenti, già dipendenti come personale ATA della Provincia di Salerno fino al 31-12-1999 e trasferiti con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nei ruoli del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in virtù dell'art. 8 della legge 124 del 3/5/99, pur essendo rimasti sempre impiegati rispettivamente presso il medesimo istituto scolastico ove già operavano quali dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA] e continuavano a svolgere le medesime funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie. Nello specifico, la Corte di merito ha esposto che: con azioni giurisdizionali nei vari gradi di giudizio i ricorrenti avevano chiesto il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio maturata presso l’ente locale di provenienza ai fini giuridici ed economici, nonché la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate, previa disapplicazione dell'accordo sindacale ARAN/OOSS del 20 luglio 2000, recepito con D. Interministeriale dei 5/4/2001, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti connessi e/o consequenziali; nelle more dei vari giudizi pendenti nei vari gradi era intervenuto il legislatore che, con la legge finanziaria n.266/05, aveva disposto, al comma 218 dell’articolo 1, l'interpretazione dell'art. 8 della legge n. 124/00, salvaguardando le sole situazioni definite con sentenza passata in giudicato; la Corte Europea dei [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in data 25 marzo 2014, aveva ravvisato nell'intervento legislativo in questione la violazione dell’art. 6 paragrafo I della Convenzione; ad avviso dei ricorrenti, alla sentenza della Corte Edu non era stata data esecuzione dallo Stato italiano, nonostante fosse stata iniziata la proceduta di esecuzione automatica prevista dalla legge davanti al Comitato dei Ministri, non avendo lo Stato italiano ottemperato all'art. 46 della [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla citata sentenza, la quale risponderebbe perfettamente ai requisiti dell'art. 64 della legge n. 218/95, non essendovi, ai fini del riconoscimento della suddetta sentenza , le cause ostative di cui all’ articolo 45. Tanto premesso, la Corte di merito ha ritenutoinfondata la domanda come proposta, in base alle seguenti argomentazioni: i) l'articolo 46 della CEDU defini sce un sistema compiuto sia in tema di individuazione delle decisioni oggetto di esecuzione sia con riferimento alla competenza sull’esecuzione, demandata al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, sia in relazione alle questioni interpretative ed esecutive concernenti le decisioni della Corte Edu, su cui è competente la Corte stessa; ii) anche le Sezioni Unite della Cassazione, con l’ordinanza del 16 maggio 2013 n. 11326 (rectius n. 11826/2013), a vevano chiarito che le sentenze definitive della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con le quali sono accertate e dichiarate violazioni della convenzione o dei suoi protocolli, non incidono direttamente nell'ordinamento giuridico dello Stato convenuto,vincolando, invece, sul piano internazionale, soltanto quest'ultimo a conformarvisi ed imponendo ai giudici nazionali l'obbligo, nell'esercizio della propria giurisdizione sul singolo caso loro sottoposto e secondo il canone ermeneutico dell'interpretazione della norma interna in senso "con- venzionalmente conforme", di applicare i principi enunciati dalla Corte europea sulla base dell'interpretazione della convenzione e dei suoi protocolli; iii) le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a differenza del regime previsto per le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea, non hanno efficacia esecutiva diretta all'interno degli Stati contraenti, come affermato anche dal Consiglio di Stato e dalla Corte Costituzionale, con le sentenze n. 348 e 349 del 2007 e con la sentenza n.80/2011; iv) il singolo individuo, pertanto, non può direttamente ottenere l'esecuzione delle decisioni della Corte EDU con lo strumento di cui all’art. 67 l.n. 218/1995, che, peraltro, si riferisce alle "sentenze straniere" e quindi alle sentenze delle magistrature di altri Stati, e non alle sentenze della Corte Edu; v) in ogni caso l sentenza di cui si in vocava l'esecuzione si era limitata ad accertare la violazione dell'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione e non contene va alcuna statuizione suscettibile di esecuzione, in particolare nulla dispone va circa l'invocato ripristino dello status quo ante con decorrenza dal 1 ° gennaio 2000 del trattamento omnicomprensivo giuridico ed economico, anche ai fini previdenziali spettante a ciascun ricorrente, e tantomeno in ordine al pagamento ditutte le spese di giustizia dei vari gradi di giudizio; vi) neppure la Corte Edu aveva ritenuto di riconoscere agli odierni ricorrenti alcuna somma ex art. 41 della CEDU, in assenza di domanda di equa soddisfazione entro il termine che era stato assegnato ai medesimi ricorrenti; vii)in base a quanto suesposto non ricorrevano i presupposti per il richiesto rinvio pregiudiziale ex art.267 alla Corte di Giustizia Europea. 2. Avverso questa sentenza i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Il ricorsoè stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le partihanno depositato memorie illustrativ e . [OSCURATO:PERSONA] 4.I ricorrenti denunciano, con il primo motivo, «violazione dell' art.360 comma 1 n. 3 c.p.c.; violazione o falsa applicazione art. 1- 2-3-4-11 - 24 - 101 e 111 Cost. violazione art. 46, comma 1, Cedu; violazione art. 6 Trattato U.E. e art. 267 TFUE». I ricorrenti, formulando il quesito n.1, chiedono a questa Corte di verificare «se nella Ordinanza della Corte di Appello di Roma -I Sezione Civile-del 24 maggio 2019, pubblicata in data 3 giugno 2019 -Rep. 4256/19- comunicata dalla Cancelleria alla parte a mezzo pec del 3 giugno 2019 ed emessa nel procedimento Rg n. 2941/2017, attraverso la negazione del valore "self executing" della sentenza CEDU del 25 marzo 2014 nell'ordinamento Italiano vi sia stata una violazione del diritto interno, del diritto costituzionale italiano, nonché del diritto e dei principi Costituzionali dell'Unione Europea in materia di divieto di discriminazione per età e condizioni retributive e previdenziali dei ricorrenti che nello specifico recriminano il riconoscimento della loro anzianità di servizio" (vedasi sul punto anche il caso Kilip c.Turchia ric. n. 22492/ 9, caso Osman c/ [OSCURATO:PERSONA])». Censurano la negazione, da parte della Corte d'Appello di Roma, del carattere self- executing della sentenza della C orte E.D.U. nell'or dinamento giuridico italiano previa sottoscrizione della Convenzione internazionale istitutiva della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. A sostegno richiamano la sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019, che, nel ribadire quanto già affermato con sentenza n. 269 del 2017,ha chiarito che " ... i principi e i diritti enunciati nella CDFUE intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana (e dalle altre Costituzioni nazionali degli Stati membri), e che la prima costituisce pertanto «parte del diritto dell'Unione dotata di caratteri peculiari in ragione del suo contenuto di impronta tipicamente costituzionale".La Corte d'Appello di Roma, quindi, avrebbe dovuto riconoscere la sentenza della Corte EDU o quanto meno, in via gradata e pregiudiziale, in osservanza dell'art. 267 del TFUE operare un rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E. in ordine ai 5 quesiti formulati in ricorso, in materia di tutela dei diritti dei lavoratori. Denunciano la violazione delprincipio di giustizia giusta e del divieto di discrimine e/o del principio ad effetto equivalente, rimarcando che l'art. 267 TFUE, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, consente di rendere effettiva la portata percettiva dell'art. 6 del Trattato sull'Unione europea (TUE), affinché i corrispondenti diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo, e in particolare dalla CDFUE, siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, richiamate anche dall'art. 52, paragrafo 4, della stessa CDFUE come fonti rilevanti. Lamentano altresì la violazione del principio di ragionevolezza, sia sotto il profilo della lesione del principio di uguaglianza, sia sotto il profilo di effettività, richiamando il tenore dell’art.6 del Trattato. Ad avviso dei ricorrenti, l'applicazione self executive delle sentenze della Corte EDU deriva da tre distinte fonti primarie (art. 11 Cost.), ossia dalla Carta dei [OSCURATO:PERSONA] (cd. Carta di Nizza),che l'Unione riconosce eche ha lo stesso valore giuridico dei Trattati , dalla CEDU, come conseguenza dell'adesione ad essa dell'Unione, ed infine dai 'principi generali" che secondo l'art. 6, paragrafo 2, del Trattato comprendono i diritti sanciti dalla stessa CEDU e quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.Evidenziano che la Corte di Giustizia ha avuto un ruolo determinante nella configurazione del concetto di retribuzione in termini "onnicomprensivi" e, cioè, come riferibile al minimo retributivo, nonché a qualsiasi altra voce che trovi la causa tipica e normale nel rapporto di lavoro,reputando riconducibili nell'alveo di tale nozione quasi tutti gli elementi che sono stati portati al suo esame e, in particolare, nel caso di specie, l'anzianità di servizio. Alla luce della interpretazione dei giudici di Lussemburgo, la direttiva n. 75/117 che già estende, al par. 2 dell'art.1, il principio di parità di retribuzione, inteso nel senso piùampio di ogni vantaggio corrisposto in occasione dell'espletamento di attività lavorativa, alle prestazioni di eguale valore, a prescindere dal rendimento - acquisisce efficacia «diretta ed orizzontale». La direttiva, pur essendo rivolta ad imporre l'obbligo di parità retributiva agli Stati membri, è reputata self executing e, conseguentemente, conferisce ai singoli situazioni giuridiche di vantaggio direttamente azionabili dinanzi al giudice nazionale in presenza di discriminazioni derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi (caso di specie) e contratti individuali di lavoro. Rilevano inoltre i ricorrenti che dalle pronunce della Corte di Giustizia richiamate è dato evincere che, a fronte ad un principio generale del diritto comunitario, quale il metaprincipio di uguaglianza e non discriminazione, che riveste una portata del tutto particolare, sovraordinata ed immediatamente applicabile, si impone la disapplicazione della normativa interna confliggente, a prescindere dalla vincolatività della norma comunitaria invocata. In definitiva, ad avviso dei ricorrenti, la funzione del giudice nazionale -come giudice dell'Unione -implica che ad esso sia demandata la delicata funzione di garantire la supremazia del diritto comunitario sul diritto interno. Deducono che, nel caso di specie, all’esito del rinvio pregiudiziale, la Corte di Giustizia UE dovrà ordinare allo Stato Membro (Italia) l’emanazione di una normativa coerente col principio di uguaglianza che riconosca la parità di trattamento giuridico, economico e previdenziale ai lavoratori ATA, le cui prestazioni e contribuzioni sono state già riconosciute identiche dalle Corti interne che si sono espresse in materia. Infatti, secondo la Corte di Giustizia UE, il principio del legittimo affidamento non può giustificare l'applicazione di una norma nazionale contraria al principio di non discriminazione in ragione dell'età, nonché al principiodell'anzianità di servizio come espresso concretamente dalla direttiva 2000/78, in quanto ciò si tradurrebbe in una limitazione degli effetti nel tempo dell'interpretazione accolta dalla stessa Corte, poiché, per mezzo suo, detta interpretazione non troverebbe applicazione nel procedimento principale. 5. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 , c od . p roc . c iv . , la violazione dell’art.91 cod. proc. civ., e, formulando il quesito n.2, chiedono a questa Corte di verificare «se nella Ordinanza della Corte di Appello di Roma - I Sezione Civile-del 24 maggio 2019, pubblicata in data 3 giugno 2019 -Rep. 4256/19-comunicata dalla Cancelleria alla parte a mezzo pec del 3 giugno 2019 ed emessa nel procedimento Rg n. 2941/2017, vi sia stata violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., stante la mancata prova dell’onere delle spese di lite incombente sulla parte che col suo comportamento abbiano provocato la necessità del processo, nonché la novità e particolarità della materia». I ricorrenti censurano il provvedimento impugnato, dolendosi anche della loro condanna alle spese di giudizio, per violazione del principio di causalità; in particolare affermano di avere dovuto affrontare non poche spese per i tre gradi di giudizio interno e per il giudizio innanzi alla Corte EDU, in conseguenza della mancata applicazione del giusto diritto da parte dei Giudici territoriali, con grave dispendio di economie e di tempo. Ad avviso dei ricorrenti, la liquidazione delle spese attiene sia a quelle riguardanti il giudizio in Cassazione,sia a quelle relative alle precedenti fasi di giudizio,in applicazione del principio secondo cui la soccombenza si determina in base all'esito finale della controversia. Nella specie risulterebbe violato il principio generale dell'ordinamento processuale civile dettato dall’ art. 91 cod. proc. civ., ossia il principio di causalità, non avendo la Corte di merito neppure tenuto conto della novità e particolarità della materia. 6. In via pregiudiziale, sotto il profilo processuale, va rileva to che, secondo l’orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, i suespostimotivi di ricorso, che si concludono con quesiti di diritto ai sensi dell’abrogato art.366 bis cod. proc. civ., non sono da considerarsi, in virtù della suddetta formulazione, inammissibili . Occorre, infatti, ribadire che non è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano stati illustrati con la formulazione dei quesiti di diritto, ai sensi dell' abrogato art. 366-bis cod. proc. civ., seppur non richiesti dalla norma processuale applicabile ratione temporis, in quanto, esclusa qualsivoglia invalidità espressa, anche la nullità a rilevanza variabile, prevista dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione al difetto dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, non è configurabile nel caso in cui l'atto, munito del contenuto prescritto dalla legge, contenga altresì elementi sovrabbondanti, ma privi di riflesso negativo su quelli essenziali(Cass. 16122/2012). 7. Ciò posto, il primo motivo pone la complessa e controversa questione dell’esecuzione delle sentenze della Corte EDU, in relazione al giudicato formatosi nel processo originario, svoltosi in ambito interno e stigmatizzato come ingiusto per una violazione convenzionale, nonché del conflitto tra norma nazionale e norma Cedu, posto che, nel caso che si sta scrutinando, è stato accertato dalla Corte Edu, con la citata sentenza del 25 marzo 2014, che il giudice nazionale è incorso nella violazione dell’art.6 CEDU. 7.1. Occorre sinteticamente delineare il quadro normati vo e giurisprudenziale di riferimento sulla questione dell’esecuzione delle sentenze della Corte EDU, riepilogando, per sommi capi, gli approdi sin qui raggiunti e dando conto, solo per completezza espositiva, dellerecentissime novità legislativ e . Premesso che, come è noto, le pronunce della Corte EDU possono esser rese solo se e in quanto siano state previamente esperite tutte le vie di ricorso previste dall'Ordinamento interno, in linea generale si può certamente affermare che le sentenze della Corte Edu hanno forza vincolante, nel senso che fanno sorgere in capo allo Stato aderente alla Convenzione l'obbligo direstitutio in integrum e di conformazione ai sensi degli articoli 46 e 41 della Convenzione. Assai controversa e discussa, invece, è la tematica dei rimedi esperibili affinché l’esecuzione sia effettiva, poiché la scelta di tali rimedi dipende dall'ordinamento nazionale, e nel caso dell'Italia ha ricevuto, prima dell’entrata in vigore della cd. riforma Cartabia, soluzioni differenti, nella giurisprudenza costituzionale e in quella di questa Corte, a seconda che si sia trattato di processo penale, civile o amministrativo.La Corte costituzionale è intervenuta introducendo nell'ordinamento nazionale, con pronuncia additiva, la possibilità di revisione del processo penale già definito consentenza passata in giudicato in caso di contrasto con successiva pronuncia dellacorte di giustizia europea (Cortecost. n. 113/2011); ha invece escluso l'incostituzionalità della mancata previsione della revocazione per contrasto dellasentenza del giudice nazionale con pronuncia della Corte EDUcon riferimento al processo civile, prima ( Corte cost. n. 238/2014), e amministrativo, poi (sentenzan 123 del 26 maggio 2017), nonché ribadendo lo stesso dictum con le più recenti pronunce n. 19/2018 e n. 93/2018. Anche le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 11826/2013 citata pure nella sentenza impugnata) si sono espresse affermando che le sentenze definitive della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con le quali sono accertate e dichiarate violazioni della convenzione o dei suoi protocolli, non incidono direttamente nell'ordinamento giuridico dello Stato convenuto, vincolando, invece, sul piano internazionale, soltanto quest'ultimo a conformarvisi e imponendo ai giudici nazionali l'obbligo, nell'esercizio della propria giurisdizione sul singolo caso loro sottoposto e secondo il canone ermeneutico dell'interpretazione della norma interna in senso "con- venzionalmente conforme", di applicare i principi enunciati dalla Corte europea sulla base dell'interpretazione della Convenzione e dei suoi protocolli. In altri termini, le Sezioni Unite, in un giudizio instaurato dalle ricorrenti nei confronti del Ministero chiedendo al Tribunale di verificarese lo Stato (il Governo) avesse adempiuto o meno il singolo e specifico dictum della Corte EDU , hanno ritenut o che detta questione implicassenecessariamente l'interpretazione di quel dictume che non fosse attribuito al giudice nazionale il potere di interpretare tale singolo e specifico dictum, questo potere essendo attribuito in via esclusiva alla Corte di Strasburgo. Con recente pronuncia della Sezione lavoro di questa Corte (Cass.15102/2022), in fattispecie vertente sull’obbligo di restituzione da parte di personale ATA di somme ricevute in forza di sentenza passata in giudicato sulla nota questione dell’efficacia retroattiva limitata dell’art.8 l.n.124/2000, è stato ribadito che “Il giudice dell'Unione ha, con plurime pronunce (per tutte: Corte di Giustizia 4 marzo 2020, in causa C-34/19, punti 65-71 [OSCURATO:SOCIETA]; e giurisprudenza ivi citata ) evidenziato che : - qualora le norme procedurali interne applicabili prevedano la possibilità, a determinate condizioni, per il giudice nazionale d i ritornare su una decisione munita di autorità di giudicato, per rendere la situazione compatibile con il diritto nazionale, tale possibilità deve essere esercitata—conformemente ai principi di equivalenza e di effettività e sempre che dette condizioni siano soddisfatte— per ripristinare la conformità della situazione oggetto di giudizio alla normativa dell'Unione; - in caso diverso, il diritto dell'Unione non impone che, per tener conto dell'interpretazione di una disposizione pertinente di tale diritto adottata dalla Corte, un organo giurisdizionale nazionale debba necessariamente riesaminare una sua decisione che goda dell'autorità di cosa giudicata. A tale riguardo la Corte di Giustizia ha evidenziato l'importanza che riveste, sia nell'ordinamento giuridico dell'Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali, il principio dell'autorità della cosa giudicata. Infatti, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione. Il diritto dell'Unione non impone, dunque, ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetta di porre rimedio alla violazione di una disposizione del diritto dell'Unione, di qualunque natura essa sia.“ Con la citata pronuncia è stato altresì ribadito che “in caso di contrasto tra la legge interna e le disposizioni della CEDU (non sanabile in via interpretativa) il giudice non può disapplicare il diritto interno ma deve sollevare la questione di legittimità costituzionale della disposizione interna per violazione dell'articolo 117 Cost., in relazione alla norma della CEDU; anche la eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma interna lascerebbe, tuttavia, fermo il giudicato, secondo il principio per cui la dichiarazione di incostituzionalità, pur avendo effetto retroattivo, non incide sui rapporti giuridici esauriti. I mezzi di impugnazione straordinaria riconosciuti dal codice di procedura civile non contemplano, invece, la possibilità delle sentenze della Corte EDU di incidere sul giudicato. La Corte costituzionale è intervenuta sulla questione dei rapporti tra il giudicato civile e amministrativo e le sentenze della Corte EDU con le sentenze nr. 123/2017 e nr. 93/2018; ivi è stata reputata non fondata la questione di costituzionalità, sollevata in relazione all'articolo 117 Costituzione, degli articoli 394 e 395 cod.proc.civ., nella parte in cui non prevedono un mezzo di revocazione straordinaria per l'ipotesi di contrasto tra la sentenza interna passata in giudicato e una successiva sentenza della Corte EDU.” Per completezza espositiva va aggiunto che le principali criticità dei suddetti approdi, rimarcate dalla dottrina in ragione del tempo trascorso senza che il legislatore ottemperasse al monito rivoltogli dal Giudice delle leggi, stante la lesione dell’effettività della tutela giurisdizionale del privato soprattutto nelle fattispecie di pregiudizi non monetizzabili, risultano affrontate dalla legge delega per la riforma del processo civile (l.n.206 del 26 - 11 - 2021) , che ha espressamente vincolato il legislatore delegato a «prevedere che, ferma restando l'esigenza di evitare duplicità di ristori, sia esperibile il rimedio della revocazione previsto dall'articolo 395 del codice di procedura civilenel caso in cui, una volta formatosi il giudicato, il contenuto dellasentenza sia successivamente dichiarato dallaCorte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente» (art. 1, comma 10). E’ stato, infatti, di seguito introdotto, con il d.lgs. delegaton.149 del 10-10-2022, l’art.391 quater cod. proc. civ. a norma del quale “Le decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli, possono essere impugnate per revocazione se ricorrono le seguenti condizioni: 1) la violazione accertata dalla Corte europea ha pregiudicato un diritto di stato della persona; 2) l’equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione non è idonea a compensare le conseguenze della violazione. Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa. Si applica l’articolo 391 - ter, comma secondo”. La nuova ipotesi di revocazione troverà applicazione nel giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e , quindi , nella specie non è applicabile ratione temporis. Un’ultima sintetica precisazione si impone per evidenziare un a peculiarità che caratterizza le controversie, come quella che ora si sta scrutinando, in cui viene in discussione il dictumdella Corte Edu. Occorre rilevare che il contraddittore nei giudizi avanti alla Corte Edu è lo Stato italiano, che si “surroga”, per così dire, all’originario contraddittore, sicché, come osservato dalla dottrina, gli interessi in gioco, una volta che la stessa Corte ha pronunziato il suo verdetto, non sono più solo e tanto quelli che avevano originariamente caratterizzato il processo in ambito interno stigmatizzato come ingiusto per una violazione convenzionale, posto che v iene in discussione l’operato del giudice nazionale che ha definito il giudizio originario con un esito comunque “ingiusto”, in conseguenza della violazione convenzionale. In questo contesto, assume rilevanza anche la scelta del privato, vittorioso nel giudizio avanti alla Corte di Strasburgo, circa il rimedio processuale in concreto esperito affinché sia data esecuzione alla sentenza della Corte Edu. 7.2.Alla stregua delle suesposte considerazioni, va ora esaminato il primo motivo di ricorso, che è inammissibile per le ragioni che si vanno ad illustrare. 7.3. L’azione è stata proposta ai sensi dell’art. 67 l.n.218 del 1995, il che costituisce un limite invalicabile all’oggetto della cognizione, nel senso che nel presente giudizio occorre solo accertare se sia possibile o meno conferire esecutività alla menzionata sentenza della Corte Edu secondo il modello processuale scelto dai ricorrenti, che hanno,infatti, instaurato il processo dinanzi al la Corte d’appello. Ciò posto, il chiaro percorso argomentativo della Corte di merito si sviluppa attraverso i seguenti passaggi : 1) la Corte Edu non è magistratura di altro Stato e la sentenza della Corte Edu non rientra nel novero dei provvedimenti stranieri a cui si riferisce l’art.67 citato; 2) l’art.46 della convenzione europea dei diritti dell’uomo disciplina come si esegue la sentenza della CEDU (Comitato dei Ministri e procedura ad hoc, nel caso di specie seguita, in base a quanto deducono gli stessi ricorrenti, ma non conclusasi, a loro dire, con esito ad essi favorevole), in ogni caso rimettendo all’ordinamento interno la predisposizione degli strumenti, secondo i principi suesposti; 3) le Sezioni Unite di questa Corte, con la citata pronuncia n.1186/2013, hanno precisato che le sentenze della Corte Edu vincolano sul piano internazionale lo Stato, che si deve conformare, ma non incidono direttamente nell’ordinamento giuridico dello Stato stesso; 4) non vi era alcun provvedimento da eseguire, poiché nella specie era stata accertata la violazione dell’art.6 Cedu, ma gli odierni ricorrenti non avevano chiesto le indennità per equa riparazione, come avrebbero potuto nel termine che era stato loro indicato proprio dalla Corte Edu, dato che si tratta solo di diritti patrimoniali (trattamento retributivo e anzianità maturata prima del trasferimento dalle dipendenze degli enti locali al MIUR dal 2000 – cfr. Cass. Sez. L., 7698/2018 , per una compiuta ricostruzione della vicenda che ha dato luogo a un considerevolecontenzioso). Ora, nel ricorso non si rinviene alcuna critica specifica alle argomentazioni come sopra espresse dalla Corte di merito, rispetto alle quali i ricorrenti non si confrontano. Le diffuse e articolate deduzioni difensive si incentrano principalmente sul primato delle norme CEDU e dei principi della Corte di Lussemburgo rispetto al diritto interno, mentre non sono affrontate le suesposte argomentazioni fondanti i l ragionamento decisorio, ossia, in particolare,quelle basate sulla tipologia di azione proposta e su l contenuto specifico della sentenza della Corte Edu , che, come si è detto,nella specie non contiene alcuna statuizione di condanna, perché non chiesta in quella sede dagli odierni ricorrenti (cfr.,in ordine alla riparazione finanche del danno non patrimoniale conseguente alla violazione di norme CEDU, la sentenza della Corte Edu nella causa Mottola e altri c. Italia –Prima Sezione –6 settembre 2018; cfr. anche la sentenza Corte Edu del 30 gennaio 2020 -Ricorsi n. 29483/11 e altri - [OSCURATO:PERSONA] e altri contro l'Italia, riferita proprio al contenzioso del personale ATA). Dunque, la principale ratio decidendi , in ordine alla giuridica impossibilità per gli odierni ricorrenti di ottenere il riconoscimento o la delibazione della sentenza della Corte Edu secondo lo schema processuale dell’art.67 citato, che è idonea da sola a sorreggere la decisione, non è stata specificamente censurata , il che co mporta l’inammissibilità delle doglianze. 7.4. Neppure coglie nel segno la deduzione difensiva circa la necessità, su cui particolarmente i ricorrenti insistono con la memoria illustrativa, del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sui seguenti quesiti: a) se ogni sentenza emessa dalla Corte Europea dei [OSCURATO:PERSONA] abbia efficacia esecutiva diretta all’interno degli [OSCURATO:PERSONA] dell’U.E. come previsto espressamente dall’art. 46, comma I, della Convenzione E.D.U. a tenore del quale “-Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze- 1. [OSCURATO:PERSONA] contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti. ...”; b) se, laddove l’[OSCURATO:PERSONA] contraente non si sia conformata a quanto predisposto dall’art. 46, I comma, Convenzione E.D.U., possa l’[OSCURATO:PERSONA] interno disporre l’immediata efficacia esecutiva della sentenza C.E.D.U. all’interno dello Stato membro interessato - nel nostro caso lo Stato Italiano -con apposizione della formula esecutiva come prevista dal rito interno; c) se, in virtù del principio della immediata esecutività delle decisioni degli organi istituzionali dell’Unione Europea all’interno degli [OSCURATO:PERSONA], possa l’adita Corte di Giustizia dell’Unione Europea dichiarare autonomamente l’immediata efficacia esecutiva, all’interno dei singoli [OSCURATO:PERSONA], delle sentenze emesse dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo; d) se, laddove vi sia un rifiuto di riconoscimento della efficacia esecutiva delle decisioni C.E.D.U. da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] interno, sempre in virtù del principio della immediata esecutività delle decisioni degli organi istituzionali dell’Unione Europea all’interno degli [OSCURATO:PERSONA], possa l’adita Corte di Giustizia dell’Unione Europea dichiarare autonomamente l’immediata efficacia esecutiva, all’interno dei singoli [OSCURATO:PERSONA], delle sentenze emesse dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo; e se, conseguentemente all’immediata efficacia esecutiva della sentenza C.E.D.U., lo Stato italiano debba comunque riconoscere ai ricorrenti la rifusione di tutte le spese di giustizia secondo le tabelle tariffarie vigenti nell’Ordinamento dello Stato Italiano relative a tutti i gradi di giudizio oltre a quello concluso con la decisione della Corte EDU e a quelle relative al presente giudizio di delibazione” . Occorre premettere chel la richiesta di rinvio pregiudiziale sulle questioni prospettate non merita accoglimento per difetto di rilevanza e pertinenza alla risoluzione del caso, in quanto, come più volte evidenziato,la sentenza della Corte Edu è priva di statuizione di condanna e non ha un dictum su scettibile di esecuzione, considerato, peraltro, che la pretesa di diverso esito dell’originario giudizio era monetizzabile , concerne ndo solo diritti patrimoniali, azionabili ma non azionati dagli odierni ricorrenti avanti alla Corte Edu. A ciò si aggiunga, sotto ulteriore profilo, che con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e la modifica dell’art. 6 del TUE si è discusso sul rango delle norme CEDU. In particolare, dottrina e giurisprudenza si sono chieste se tale modifica abbia comportato una comunitarizzazione delle norme CEDU oppure se , secondo l’orientamento di questa Corte condiviso dal collegio, la suddetta modifica abbia comportato una comunitarizzazione solo della Carta di Nizza, sicché valgono i principi dettati dalla Corte Costituzionale nel 2007 (così Cass., 4433/2016; Cass. Sez. U., 9595/2012; Cass. , 2286/2018). In particolare, è stato anche precisato che, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e la CEDU, il giudice non può fare diretta applicazione delle disposizioni di quest’ultima, disapplicando la norma interna in contrasto con esse, ma deve sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna per contrasto con l’art. 117 Cost.. Tale assetto del sistema delle fonti non è stato modificato dal rinvio alla CEDU operato dall’art. 6, par. 3, del TUE, come modificato dal Trattato di Lisbona, dato che tale norma disciplina il rapporto della CEDU con l’Unione europea,e non quello con gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, e che l e disposizioni della cd. Carta di Nizza non sono applicabili a fattispecie relative a periodi anteriori al 1° gennaio 2009, data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona, poiché solo a partire da tale data la Carta ha acquisito lo stesso valore giuridico dei Trattati dell'Unione europea. Ne deriva che non deve procedersi al rinvio pregiudiziale alla CGUE di una norma anteriore al 1° gennaio 2009, in quanto l'art. 267 TFUE presuppone che il giudice nazionale debba decidere una controversia concernente il diritto dell'Unione in concreto applicabile (così Cass.,2286/2018 citata ) . 8.Il secondo motivo è parimenti inammissibile. In disparte il rilievo che il giudizio di cui ora si discute , contrariamente a quanto paiono sostenere i ricorrenti,non è in alcun modo processualmente configurabile come una sorta di prosecuzione dei giudizi precedenti, svoltisi davanti alla Corte EDU e, prima, avanti ai Giudici nazionali, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 24502/2017; C ass., 8412/2017). 9. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso ; condanna i ricorrenti alla rifusione dell