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CassazionedecretoSezione LDecisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 15102/2022

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uente SENTENZA sul ricorso 13096-2019 proposto. da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 85, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 260 contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.12; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1447/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/11/2018 R.G.N. 381/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigetto del ricorso.

PROC nr. 13096/2019 [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d' Appello di Milano, con sentenza del 15 novembre 2018, riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l'effetto, rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]— dipendente della scuola statale, appartenente al personale ATA— avverso il decreto ingiuntivo notificato dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (in prosieguo: MIUR) e dal MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE per la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza cassata. 2.La Corte territoriale esponeva che il MOSCONI, già dipendente della Provincia, trasferito al MIUR ai sensi dell'articolo 8 L. nr. 124/1999, aveva agito nei confronti del MIUR per il riconoscimento integrale della anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'ente locale e per il pagamento delle relative differenze di retribuzione.

Vittorioso nei due gradi di merito, aveva visto cassare la pronuncia di secondo grado (e rigettare nel merito la domanda); all'esito, gli era stata ingiunta la restituzione di quanto erogato dal MIUR.

3. L'opposizione del MOSCONI, accolta dal Tribunale, era fondata sull'assunto che la pronuncia della Cassazione era superata dalle sentenze della Corte di Giustizia (sentenza SCATTOLON) e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza AGRATI), che avevano affermato principi contrastanti con quelli posti a base del giudicato.

4. Il giudice d'appello, richiamando propri precedenti conformi, affermava, invece, che in forza del giudicato il MINISTERO aveva titolo ad ottenere la restituzione di quanto corrisposto al lavoratore e che la pronuncia interna passata in giudicato resisteva al diritto europeo sopravvenuto.

5. Era, pertanto, preclusa ogni valutazione in merito alla esistenza, all'esito del trasferimento, di un peggioramento retributivo sostanziale.

6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi di censura, cui hanno resistito con controricorso i Ministeri in epigrafe; la causa, già avviata alla trattazione ai sensi dell'articolo 375 cod.proc.civ., in relazione alla quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nr. 13096/2019 RG depositava memoria, è stata rinviata a questa sezione semplice dalla sezione VI con ordinanza del 23 agosto 2021 per la trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso — proposto ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 e 4 cod.proc.civ.- viene dedotta la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. ed il vizio del procedimento. 2.Nell'assunto di parte ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe esaminato solo la domanda, proposta in via subordinata, relativa alla sorte del giudicato, mentre avrebbe omesso di pronunciare sulla domanda principale, con la quale si sosteneva che la amministrazione era tenuta al rispetto del diritto dell'Unione e della CEDU anche nella esecuzione del giudicato. 3.11 motivo è infondato. 4.Parte ricorrente individua come autonoma una domanda sovrapponibile a quella proposta in via subordinata; la distinzione, che sorregge la censura, tra «esecuzione del giudicato», oggetto della pretesa domanda principale e «sorte del giudicato», oggetto della domanda subordinata, non ha fondamento né quanto a causa petendi, in entrambi i casi identica né quanto a petitum, quest'ultimo comunque consistente nella possibilità della pronuncia delle Corti europee sopravvenute al giudicato interno di produrre effetti su quest'ultimo.

5. Ed invero, posto che il giudicato aveva integralmente rigettato la domanda del MOSCONI di riconoscimento integrale della anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'ente locale e di pagamento delle conseguenti differenze di retribuzione, le somme corrisposte dal MIUR in esecuzione della sentenza di merito cassata restavano definitivamente prive di titolo e dovevano essere restituite; né si vede come il MIUR avrebbe potuto eseguire il giudicato in maniera diversa, come assume parte ricorrente.

6. Con il secondo mezzo viene dedotta— ai sensi dell'art. 360 nr.3 cod.proc.civ. — la violazione della direttiva 77\187\CE, come interpretata PROC nr. 13096/2019 RG dalla Corte di Giustizia ( sentenza del 6/9/2011, Scattolon) e del principio dell'effetto diretto e vincolante nell'ordinamento nazionale delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea; nell'assunto di parte ricorrente, il giudicato dovrebbe essere applicato tenendo conto della sentenza della Corte di Giustizia ovvero compiendo quella verifica che la Corte di Giustizia aveva ritenuto necessaria ( il verificarsi o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all'esito del passaggio del lavoratore dall'ente locale al MIUR). 7.11 motivo è infondato. 8.La questione dei rapporti tra la normativa nazionale che fissa la autorità del giudicato ed il diritto dell' Unione è stata già esaminata da questa Corte ( Cassazione civile sez. trib., 13/07/2018, nr.18642; Cassazione civile sez. lav., 06/08/2019, nr.21002; Cassazione civile sez. trib., 14/12/2021, nr.39790) sulla base dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia. 9.11 giudice dell'Unione ha, con plurime pronunce (per tutte: Corte di Giustizia 4 marzo 2020, in causa C-34/19, punti 65-71 [OSCURATO:SOCIETA]; e giurisprudenza ivi citata ) evidenziato che : - qualora le norme procedurali interne applicabili prevedano la possibilità, a determinate condizioni, per il giudice nazionale di ritornare su una decisione munita di autorità di giudicato, per rendere la situazione compatibile con il diritto nazionale, tale possibilità deve essere esercitata— conformemente ai principi di equivalenza e di effettività e sempre che dette condizioni siano soddisfatte— per ripristinare la conformità della situazione oggetto di giudizio alla normativa dell'Unione; - in caso diverso, il diritto dell'Unione non impone che, per tener conto dell'interpretazione di una disposizione pertinente di tale diritto adottata dalla Corte, un organo giurisdizionale nazionale debba necessariamente riesaminare una sua decisione che goda dell'autorità di cosa giudicata. 10.A tale riguardo la Corte di Giustizia ha evidenziato l'importanza che riveste, sia nell'ordinamento giuridico dell'Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali, il principio dell'autorità della cosa giudicata.

Infatti, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una PROC nr. 13096/2019 RG buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione.

Il diritto dell'Unione non impone, dunque, ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetta di porre rimedio alla violazione di una disposizione del diritto dell'Unione, di qualunque natura essa sia. 11.Nella sentenza del 10 luglio 2014 in causa C-213/13 PIZZAROTTI la Corte di Giustizia ha chiarito che il suddetto principio non è posto in discussione dalla propria sentenza 18 luglio 2008, in causa C-119/05 [OSCURATO:SOCIETA] ( secondo la quale il diritto dell'Unione osta all'applicazione di una disposizione nazionale, come l'articolo 2909 del codice civile italiano, che mira a consacrare il principio dell'intangibilità del giudicato nei limiti in cui la sua applicazione impedirebbe il recupero di un aiuto di Stato concesso in violazione del diritto dell'Unione e dichiarato incompatibile con il mercato comune da una decisione della Commissione europea divenuta definitiva).

Si è precisato che nel caso ivi esaminato si trattava di una situazione del tutto particolare, in cui erano in questione principi di disciplina della ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l'Unione europea in materia di aiuti di Stato. 12.Correttamente, pertanto, il giudice dell'appello ha affermato che il giudicato (di cui alla sentenza di questa Corte, del 22 febbraio 2008 nr. 4668) non poteva essere posto in discussione dalla sentenza della Corte di Giustizia 6 settembre 2011 in causa C-108/10, SCATTOLON. 13.Questa Corte non può peraltro esimersi dal rilevare che la violazione del diritto dell'Unione ad opera del giudicato è fondata su una prospettazione di parte, che non trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità che si è espressa in epoca successiva alla citata pronuncia della Corte di Giustizia (tra le più recenti, Cass. nn.rr.655,656 e 657/2022; nr. 37037/2021; nr. 35345/2021; nr. 35357/2021 e giurisprudenza ivi citata) . 14.La terza critica è proposta — ai sensi dell'art.360 nr. 3 e nr. 4 PROC nr. 13096/2019 RG cod.proc.civ.— per violazione dell'art.112 cod.proc.civ. e vizio del procedimento nonché per violazione della CEDU, articolo 6, comma 1, articolo 1 del Protocollo nr. 1 addizionale alla CEDU, articolo 46, comma 1.

15. La parte ricorrente ha dedotto che la pubblica Amministrazione avrebbe dovuto astenersi dall'applicare la disposizione di interpretazione autentica di cui alla legge nr. 266 del 2005 (art. 1, comma 218) e quindi non avrebbe potuto agire per il recupero di quanto corrisposto. 16.11 motivo è infondato, dovendo sul punto ribadirsi il principio già affermato nella pronuncia di questa Corte nr. 21002/2019.

17. Deve in limine considerarsi che in caso di contrasto tra la legge interna e le disposizioni della CEDU (non sanabile in via interpretativa) il giudice non può disapplicare il diritto interno ma deve sollevare la questione di legittimità costituzionale della disposizione interna per violazione dell'articolo 117 Cost.., in relazione alla norma della CEDU; anche la eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma interna lascerebbe, tuttavia, fermo il giudicato, secondo il principio per cui la dichiarazione di incostituzionalità, pur avendo effetto retroattivo, non incide sui rapporti giuridici esauriti.

18. I mezzi di impugnazione straordinaria riconosciuti dal codice di procedura civile non contemplano, invece, la possibilità delle sentenze della Corte EDU di incidere sul giudicato.

19. La Corte costituzionale è intervenuta sulla questione dei rapporti tra il giudicato civile ed amministrativo e le sentenze della Corte EDU con le sentenze nr. 123/2017 e nr. 93/2018; ivi è stata reputata non fondata la questione di costituzionalità, sollevata in relazione all'articolo 117 Costituzione, degli articoli 394 e 395 cod.proc.civ., nella parte in cui non prevedono un mezzo di revocazione straordinaria per l'ipotesi di contrasto tra la sentenza interna passata in giudicato ed una successiva sentenza della Corte EDU.

20. Per quanto in causa rileva, la Corte costituzionale ha affermato in limine che coloro che non hanno attivato lo strumento processuale convenzionale, ma versano nella medesima situazione sostanziale di altre parti che hanno proposto ricorso a Strasburgo (ed ottenuto l'accertamento PROC nr. 13096/2019 RG nei confronti dello Stato italiano della violazione di una norma convenzionale) non vi è obbligo di riapertura del processo.

Tale obbligo, posto dall'art. 46 della CEDU, «nel significato attribuitole dalla Corte di Strasburgo, non concerne i casi, diversi da quello oggetto della pronuncia, nei quali per l'ordinamento interno si è formato il giudicato».

Inoltre, anche rispetto alle parti ricorrenti che hanno adito vittoriosamente la Corte di Strasburgo non sussiste, nelle materie diverse da quella penale, un obbligo generale di adottare la misura ripristinatoria della riapertura del processo ma la decisione di prevederla resta rimessa agli Stati contraenti.

21. Anche in questo caso va peraltro ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza del 26/11/2009, n.311, ha respinto i dubbi di legittimità costituzionale sollevati in relazione all'art. 1, comma 218,

I. 23 dicembre 2005 n. 266.

22. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

23. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

24. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.

SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 3.000 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso 13096-2019 proposto. da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 85, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 260 contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.12; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1447/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/11/2018 R.G.N. 381/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigetto del ricorso. PROC nr. 13096/2019 [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d' Appello di Milano, con sentenza del 15 novembre 2018, riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l'effetto, rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]— dipendente della scuola statale, appartenente al personale ATA— avverso il decreto ingiuntivo notificato dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (in prosieguo: MIUR) e dal MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE per la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza cassata. 2.La Corte territoriale esponeva che il MOSCONI, già dipendente della Provincia, trasferito al MIUR ai sensi dell'articolo 8 L. nr. 124/1999, aveva agito nei confronti del MIUR per il riconoscimento integrale della anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'ente locale e per il pagamento delle relative differenze di retribuzione. Vittorioso nei due gradi di merito, aveva visto cassare la pronuncia di secondo grado (e rigettare nel merito la domanda); all'esito, gli era stata ingiunta la restituzione di quanto erogato dal MIUR. 3. L'opposizione del MOSCONI, accolta dal Tribunale, era fondata sull'assunto che la pronuncia della Cassazione era superata dalle sentenze della Corte di Giustizia (sentenza SCATTOLON) e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza AGRATI), che avevano affermato principi contrastanti con quelli posti a base del giudicato. 4. Il giudice d'appello, richiamando propri precedenti conformi, affermava, invece, che in forza del giudicato il MINISTERO aveva titolo ad ottenere la restituzione di quanto corrisposto al lavoratore e che la pronuncia interna passata in giudicato resisteva al diritto europeo sopravvenuto. 5. Era, pertanto, preclusa ogni valutazione in merito alla esistenza, all'esito del trasferimento, di un peggioramento retributivo sostanziale. 6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi di censura, cui hanno resistito con controricorso i Ministeri in epigrafe; la causa, già avviata alla trattazione ai sensi dell'articolo 375 cod.proc.civ., in relazione alla quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nr. 13096/2019 RG depositava memoria, è stata rinviata a questa sezione semplice dalla sezione VI con ordinanza del 23 agosto 2021 per la trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso — proposto ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 e 4 cod.proc.civ.- viene dedotta la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. ed il vizio del procedimento. 2.Nell'assunto di parte ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe esaminato solo la domanda, proposta in via subordinata, relativa alla sorte del giudicato, mentre avrebbe omesso di pronunciare sulla domanda principale, con la quale si sosteneva che la amministrazione era tenuta al rispetto del diritto dell'Unione e della CEDU anche nella esecuzione del giudicato. 3.11 motivo è infondato. 4.Parte ricorrente individua come autonoma una domanda sovrapponibile a quella proposta in via subordinata; la distinzione, che sorregge la censura, tra «esecuzione del giudicato», oggetto della pretesa domanda principale e «sorte del giudicato», oggetto della domanda subordinata, non ha fondamento né quanto a causa petendi, in entrambi i casi identica né quanto a petitum, quest'ultimo comunque consistente nella possibilità della pronuncia delle Corti europee sopravvenute al giudicato interno di produrre effetti su quest'ultimo. 5. Ed invero, posto che il giudicato aveva integralmente rigettato la domanda del MOSCONI di riconoscimento integrale della anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'ente locale e di pagamento delle conseguenti differenze di retribuzione, le somme corrisposte dal MIUR in esecuzione della sentenza di merito cassata restavano definitivamente prive di titolo e dovevano essere restituite; né si vede come il MIUR avrebbe potuto eseguire il giudicato in maniera diversa, come assume parte ricorrente. 6. Con il secondo mezzo viene dedotta— ai sensi dell'art. 360 nr.3 cod.proc.civ. — la violazione della direttiva 77\187\CE, come interpretata PROC nr. 13096/2019 RG dalla Corte di Giustizia ( sentenza del 6/9/2011, Scattolon) e del principio dell'effetto diretto e vincolante nell'ordinamento nazionale delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea; nell'assunto di parte ricorrente, il giudicato dovrebbe essere applicato tenendo conto della sentenza della Corte di Giustizia ovvero compiendo quella verifica che la Corte di Giustizia aveva ritenuto necessaria ( il verificarsi o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all'esito del passaggio del lavoratore dall'ente locale al MIUR). 7.11 motivo è infondato. 8.La questione dei rapporti tra la normativa nazionale che fissa la autorità del giudicato ed il diritto dell' Unione è stata già esaminata da questa Corte ( Cassazione civile sez. trib., 13/07/2018, nr.18642; Cassazione civile sez. lav., 06/08/2019, nr.21002; Cassazione civile sez. trib., 14/12/2021, nr.39790) sulla base dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia. 9.11 giudice dell'Unione ha, con plurime pronunce (per tutte: Corte di Giustizia 4 marzo 2020, in causa C-34/19, punti 65-71 [OSCURATO:SOCIETA]; e giurisprudenza ivi citata ) evidenziato che : - qualora le norme procedurali interne applicabili prevedano la possibilità, a determinate condizioni, per il giudice nazionale di ritornare su una decisione munita di autorità di giudicato, per rendere la situazione compatibile con il diritto nazionale, tale possibilità deve essere esercitata— conformemente ai principi di equivalenza e di effettività e sempre che dette condizioni siano soddisfatte— per ripristinare la conformità della situazione oggetto di giudizio alla normativa dell'Unione; - in caso diverso, il diritto dell'Unione non impone che, per tener conto dell'interpretazione di una disposizione pertinente di tale diritto adottata dalla Corte, un organo giurisdizionale nazionale debba necessariamente riesaminare una sua decisione che goda dell'autorità di cosa giudicata. 10.A tale riguardo la Corte di Giustizia ha evidenziato l'importanza che riveste, sia nell'ordinamento giuridico dell'Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali, il principio dell'autorità della cosa giudicata. Infatti, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una PROC nr. 13096/2019 RG buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione. Il diritto dell'Unione non impone, dunque, ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetta di porre rimedio alla violazione di una disposizione del diritto dell'Unione, di qualunque natura essa sia. 11.Nella sentenza del 10 luglio 2014 in causa C-213/13 PIZZAROTTI la Corte di Giustizia ha chiarito che il suddetto principio non è posto in discussione dalla propria sentenza 18 luglio 2008, in causa C-119/05 [OSCURATO:SOCIETA] ( secondo la quale il diritto dell'Unione osta all'applicazione di una disposizione nazionale, come l'articolo 2909 del codice civile italiano, che mira a consacrare il principio dell'intangibilità del giudicato nei limiti in cui la sua applicazione impedirebbe il recupero di un aiuto di Stato concesso in violazione del diritto dell'Unione e dichiarato incompatibile con il mercato comune da una decisione della Commissione europea divenuta definitiva). Si è precisato che nel caso ivi esaminato si trattava di una situazione del tutto particolare, in cui erano in questione principi di disciplina della ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l'Unione europea in materia di aiuti di Stato. 12.Correttamente, pertanto, il giudice dell'appello ha affermato che il giudicato (di cui alla sentenza di questa Corte, del 22 febbraio 2008 nr. 4668) non poteva essere posto in discussione dalla sentenza della Corte di Giustizia 6 settembre 2011 in causa C-108/10, SCATTOLON. 13.Questa Corte non può peraltro esimersi dal rilevare che la violazione del diritto dell'Unione ad opera del giudicato è fondata su una prospettazione di parte, che non trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità che si è espressa in epoca successiva alla citata pronuncia della Corte di Giustizia (tra le più recenti, Cass. nn.rr.655,656 e 657/2022; nr. 37037/2021; nr. 35345/2021; nr. 35357/2021 e giurisprudenza ivi citata) . 14.La terza critica è proposta — ai sensi dell'art.360 nr. 3 e nr. 4 PROC nr. 13096/2019 RG cod.proc.civ.— per violazione dell'art.112 cod.proc.civ. e vizio del procedimento nonché per violazione della CEDU, articolo 6, comma 1, articolo 1 del Protocollo nr. 1 addizionale alla CEDU, articolo 46, comma 1. 15. La parte ricorrente ha dedotto che la pubblica Amministrazione avrebbe dovuto astenersi dall'applicare la disposizione di interpretazione autentica di cui alla legge nr. 266 del 2005 (art. 1, comma 218) e quindi non avrebbe potuto agire per il recupero di quanto corrisposto. 16.11 motivo è infondato, dovendo sul punto ribadirsi il principio già affermato nella pronuncia di questa Corte nr. 21002/2019. 17. Deve in limine considerarsi che in caso di contrasto tra la legge interna e le disposizioni della CEDU (non sanabile in via interpretativa) il giudice non può disapplicare il diritto interno ma deve sollevare la questione di legittimità costituzionale della disposizione interna per violazione dell'articolo 117 Cost.., in relazione alla norma della CEDU; anche la eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma interna lascerebbe, tuttavia, fermo il giudicato, secondo il principio per cui la dichiarazione di incostituzionalità, pur avendo effetto retroattivo, non incide sui rapporti giuridici esauriti. 18. I mezzi di impugnazione straordinaria riconosciuti dal codice di procedura civile non contemplano, invece, la possibilità delle sentenze della Corte EDU di incidere sul giudicato. 19. La Corte costituzionale è intervenuta sulla questione dei rapporti tra il giudicato civile ed amministrativo e le sentenze della Corte EDU con le sentenze nr. 123/2017 e nr. 93/2018; ivi è stata reputata non fondata la questione di costituzionalità, sollevata in relazione all'articolo 117 Costituzione, degli articoli 394 e 395 cod.proc.civ., nella parte in cui non prevedono un mezzo di revocazione straordinaria per l'ipotesi di contrasto tra la sentenza interna passata in giudicato ed una successiva sentenza della Corte EDU. 20. Per quanto in causa rileva, la Corte costituzionale ha affermato in limine che coloro che non hanno attivato lo strumento processuale convenzionale, ma versano nella medesima situazione sostanziale di altre parti che hanno proposto ricorso a Strasburgo (ed ottenuto l'accertamento PROC nr. 13096/2019 RG nei confronti dello Stato italiano della violazione di una norma convenzionale) non vi è obbligo di riapertura del processo. Tale obbligo, posto dall'art. 46 della CEDU, «nel significato attribuitole dalla Corte di Strasburgo, non concerne i casi, diversi da quello oggetto della pronuncia, nei quali per l'ordinamento interno si è formato il giudicato». Inoltre, anche rispetto alle parti ricorrenti che hanno adito vittoriosamente la Corte di Strasburgo non sussiste, nelle materie diverse da quella penale, un obbligo generale di adottare la misura ripristinatoria della riapertura del processo ma la decisione di prevederla resta rimessa agli Stati contraenti. 21. Anche in questo caso va peraltro ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza del 26/11/2009, n.311, ha respinto i dubbi di legittimità costituzionale sollevati in relazione all'art. 1, comma 218, I. 23 dicembre 2005 n. 266. 22. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto. 23. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 24. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 3.000 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se