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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12948/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8486/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (GIA’ [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Gallia n. 2, presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentato e difeso –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] C.I.S. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. –intimato – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 8486/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 90/2021del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 20 gennaio 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 marzo 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che a definizione della procedura di espropriazione di crediti presso terzi promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. in danno della C.I.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (debitore esecutato) e nei confronti del Comune di Cartura (terzo pignorato), con ordinanza del 13 febbraio 2019il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Padova , in conformità alla dichiarazione positiva di quantità del terzo pignorato, assegnò al procedente la somma di euro 70.700,83, oltre accessori e spese; avverso tale ordinanza, con ricorso depositato il 14 ottobre 2019 , il Comune di Cartura spiegò opposizione agli atti esecutivi,assumendo, in sintesi, di avere, nella qualità di terzo pignorato, reso dichiarazione di quantità erroneamente in senso positivo, poi emendata; avverso l’atto di precetto intimato in forza della predetta ordinanza il Comune di Cartura propose separata opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., per altri motivi; il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, articolato secondo la tipica scansione bifasica e svolto nella attiva resistenza del creditore assegnatario, è stato definito con rigetto dalla decisione in epigrafe; ricorre per cassazione avverso quest’ultima il Comune di Cartura, articolando due motivi; resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., divenuta, in corso di causa, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; non svolge difese in questo grado di giudizio il [OSCURATO:PERSONA] della C.I.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; le parti costituite hannodepositato memoria illustrativa; r.g. n. 8486/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; considerato che va pronunciata cassazione senza rinvioai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.,perché l’azione non poteva essere proposta; la sentenza impugnata ha valutato nel merito l’opposizione agli atti esecutivi, senza esaminare l’eccezione di tardività dell’azione sollevata da parte oppostae, a fortiori, senza statuire sulla medesima; per consolidato indirizzo del giudice della nomofilachia, l’eccezione di tardività dell’opposizione proposta ex art. 617 cod. proc. civ., ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d’ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto l ’ azione non poteva proporsi (cfr., da ultimo, Cass., Sez.

U, 25/03/2021, n. 8501); del pari, è fermo convincimento di questa Corte che il termine per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi decorradal momento della conoscenza, legale o anche di fatto, dell’atto o provvedimento asseritamente viziato (tra le tante, Cass. 30/04/2009, n. 10099; Cass.17/03/2010, n. 6487; Cass. 09/05/2012, n. 7051; Cass. 30/12/2014, n. 27533; Cass. 27/07/2017, n. 18723; Cass. 06/03/2018, n. 5172; Cass. 24/05/2018, n. 13043; Cass. 15/04/2021, n. 9903); nella specie, come dedotto in controricorso e comprovato dalla documentazione allegata ad esso, l’ordinanza di assegnazione è stata portata a conoscenza del Comune mediante allegazione di copia integrale del provvedimento alla PEC inviata dal difensore del creditore in data 21 febbraio 2019 (cfr. mail, allegato 3), assunta al protocollo r.g. n. 8486/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’ente al numero 1352 del giorno 22 febbraio 2019 (cfr. ricevuta di avvenuta protocollazione e-mail, allegati 4 e 4.0); le descritte modalità integrano veicolo di una piena, adeguata e completa conoscenza dell’ordinanza di assegnazione ad opera del Comune e radicano il dies a quo per il dispiegamento dell’opposizione agli atti esecutivi, la quale, siccome proposta con ricorso depositato il 14 ottobre 2019, risulta pertanto inammissibile per tardività; la conseguente doverosa cassazione senza rinvio della gravata sentenza assorbe il vaglio delle censure sollevate dal ricorrente; il regolamento delle spese dell’intero giudizio segue il principio della soccombenza, con liquidazione operata, secondo tariffa, come in dispositivo in maniera partitamente distinta per l’unico grado di merito e per il presente grado di legittimità, e distrazione delle spese di quest’ultimo in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario delle stesse; il tenore della decisione, che è di cassazione senza rinvio e non di rigetto o inammissibilità o improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione; p. q. m. decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Condanna il Comune alla refusione delle spese dell’intero giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., liquidate: per l’unico grado del giudizio di merito, in euro 4.200 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; per il giudizio di legittimità, in euro 7.700 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali r.g. n. 8486/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e previdenziali, di legge, con distrazione delle spese del giudizio di legittimità in favore del difensore del controricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA],

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8486/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (GIA’ [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Gallia n. 2, presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentato e difeso –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] C.I.S. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. –intimato – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 8486/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 90/2021del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 20 gennaio 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 marzo 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che a definizione della procedura di espropriazione di crediti presso terzi promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. in danno della C.I.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (debitore esecutato) e nei confronti del Comune di Cartura (terzo pignorato), con ordinanza del 13 febbraio 2019il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Padova , in conformità alla dichiarazione positiva di quantità del terzo pignorato, assegnò al procedente la somma di euro 70.700,83, oltre accessori e spese; avverso tale ordinanza, con ricorso depositato il 14 ottobre 2019 , il Comune di Cartura spiegò opposizione agli atti esecutivi,assumendo, in sintesi, di avere, nella qualità di terzo pignorato, reso dichiarazione di quantità erroneamente in senso positivo, poi emendata; avverso l’atto di precetto intimato in forza della predetta ordinanza il Comune di Cartura propose separata opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., per altri motivi; il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, articolato secondo la tipica scansione bifasica e svolto nella attiva resistenza del creditore assegnatario, è stato definito con rigetto dalla decisione in epigrafe; ricorre per cassazione avverso quest’ultima il Comune di Cartura, articolando due motivi; resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., divenuta, in corso di causa, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; non svolge difese in questo grado di giudizio il [OSCURATO:PERSONA] della C.I.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; le parti costituite hannodepositato memoria illustrativa; r.g. n. 8486/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; considerato che va pronunciata cassazione senza rinvioai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.,perché l’azione non poteva essere proposta; la sentenza impugnata ha valutato nel merito l’opposizione agli atti esecutivi, senza esaminare l’eccezione di tardività dell’azione sollevata da parte oppostae, a fortiori, senza statuire sulla medesima; per consolidato indirizzo del giudice della nomofilachia, l’eccezione di tardività dell’opposizione proposta ex art. 617 cod. proc. civ., ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d’ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto l ’ azione non poteva proporsi (cfr., da ultimo, Cass., Sez. U, 25/03/2021, n. 8501); del pari, è fermo convincimento di questa Corte che il termine per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi decorradal momento della conoscenza, legale o anche di fatto, dell’atto o provvedimento asseritamente viziato (tra le tante, Cass. 30/04/2009, n. 10099; Cass.17/03/2010, n. 6487; Cass. 09/05/2012, n. 7051; Cass. 30/12/2014, n. 27533; Cass. 27/07/2017, n. 18723; Cass. 06/03/2018, n. 5172; Cass. 24/05/2018, n. 13043; Cass. 15/04/2021, n. 9903); nella specie, come dedotto in controricorso e comprovato dalla documentazione allegata ad esso, l’ordinanza di assegnazione è stata portata a conoscenza del Comune mediante allegazione di copia integrale del provvedimento alla PEC inviata dal difensore del creditore in data 21 febbraio 2019 (cfr. mail, allegato 3), assunta al protocollo r.g. n. 8486/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’ente al numero 1352 del giorno 22 febbraio 2019 (cfr. ricevuta di avvenuta protocollazione e-mail, allegati 4 e 4.0); le descritte modalità integrano veicolo di una piena, adeguata e completa conoscenza dell’ordinanza di assegnazione ad opera del Comune e radicano il dies a quo per il dispiegamento dell’opposizione agli atti esecutivi, la quale, siccome proposta con ricorso depositato il 14 ottobre 2019, risulta pertanto inammissibile per tardività; la conseguente doverosa cassazione senza rinvio della gravata sentenza assorbe il vaglio delle censure sollevate dal ricorrente; il regolamento delle spese dell’intero giudizio segue il principio della soccombenza, con liquidazione operata, secondo tariffa, come in dispositivo in maniera partitamente distinta per l’unico grado di merito e per il presente grado di legittimità, e distrazione delle spese di quest’ultimo in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario delle stesse; il tenore della decisione, che è di cassazione senza rinvio e non di rigetto o inammissibilità o improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione; p. q. m. decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Condanna il Comune alla refusione delle spese dell’intero giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., liquidate: per l’unico grado del giudizio di merito, in euro 4.200 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; per il giudizio di legittimità, in euro 7.700 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali r.g. n. 8486/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e previdenziali, di legge, con distrazione delle spese del giudizio di legittimità in favore del difensore del controricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA],
Sentenza Cassazione n. 12948/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris