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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17413/2026

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itamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Lucca n. 379/2023 depositata il28/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14436/2023Numero sezionale 2414/2026Numero di raccolta generale 17413/2026Data pubblicazione 02/06/2026Gli odierni ricorrenti nel 2022 proposero opposizione avverso ilprecetto loro notificato dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., divenuta titolare delcredito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo la nullità del contrattodi finanziamento concluso per atto pubblico del 21 giugno 2010 per laviolazione delle norme imperative di cui agli artt. 38-42 t.u.b., laviolazione dei limiti di finanziabilità ex art. 38 t.u.b., la natura ipotecaria enon fondiaria del mutuo, con conseguente nullità dell’atto di precettosenza la preventiva notifica del titolo esecutivo, nonché la carenza dilegittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]Il Tribunale di Lucca ha respinto integralmente l’opposizione consentenza del 28 marzo 2023, n. 379.Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione isoccombenti, sulla base di due motivi.L’intimata ha depositato il controricorso, illustrato anche da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il primo motivo deduce la violazione o falsa applicazione dell’art.479 c.p.c. e degli artt. 38, comma 1, e 41, comma 1, t.u.b., in quanto ilprecetto fu notificato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. senza la preventiva notificadel titolo esecutivo, in ragione della natura fondiaria del mutuo e quindiutilizzando il creditore il beneficio processuale, connesso al contratto dimutuo fondiario ex art. 38 t.u.b., dell’esenzione per il mutuantedall’obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, previstadall’art. 41, comma 1, t.u.b.1.1. – Va premesso che, poiché l’unico motivo sostanziale verte sullaregolarità dell’esecuzione intrapresa, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., rispettoalla quale la qualificazione del mutuo assolve soltanto il ruolo di causapetendi, la sentenza non è appellabile, ma ricorribile col ricorsostraordinario per cassazione.

Invero, questa Corte ha affermato il principioNumero registro generale 14436/2023Numero sezionale 2414/2026Numero di raccolta generale 17413/2026Data pubblicazione 02/06/2026di diritto, secondo cui il processo esecutivo, che sia iniziato senza esserepreceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titoloesecutivo o dell’atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che puòessere fatta valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, daproporsi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (Cass. 27 aprile 2023, n. 11104, nonmassimata; Cass. 9 novembre 2021, m. 32838; Cass. 21 gennaio 2021,n. 1096; Cass. 31 ottobre 2013, n. 24662; Cass. 4 luglio 2006, n. 15275).1.2. – Il motivo è ammissibile, risultando assolto l’onere, ai sensidell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., relativo all’indicazione dell’avvenutorispetto del termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 617 c.p.c.,profilo di decadenza rilevabile in sede di legittimità (Cass. n. 12948/2023;Cass., sez. un., n. 8501/2021; Cass. n. 16780/2015) e trattandosi, altresì,di questione relativa alla proponibilità dell’azione su cui non si forma ilgiudicato interno (Cass., sez. un., n. 24172/2025).1.3. – Esso è, tuttavia, infondato.Ai sensi dell’art. 38 t.u.b., elementi costitutivi della qualifica fondiariadel credito sono, da un lato, la concessione da parte di un istituto dicredito di «finanziamenti a medio e lungo termine» e, dall’altro lato, lagaranzia da «ipoteca di primo grado su immobili» (Cass. n. 219/2020; cfr.anche Cass., sez. un., n. 33719/2022).Se tale è il modello legale del contratto, come previsto dal primocomma dell’art. 38 t.u.b., tuttavia, ai sensi del secondo comma dellamedesima disposizione, la «Banca d’Italia, in conformità delle deliberazionidel CICR, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti,individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delleopere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza diprecedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione deifinanziamenti»: la norma, dunque, rimette alla Banca d’Italia dideterminare, in conformità della deliberazione del CICR, le ipotesi in cui laNumero registro generale 14436/2023Numero sezionale 2414/2026Numero di raccolta generale 17413/2026Data pubblicazione 02/06/2026presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessionedel finanziamento fondiario.Con delibera del 22 aprile 1995, recepita dalla Banca d’Italia conaggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988(recante «Istruzioni in materia di particolari operazioni di credito»), ilCICR ha stabilito, fra l’altro, che «in presenza di precedenti iscrizioniipotecarie su un immobile, ai fini della determinazione dell’ammontaremassimo di un finanziamento di credito fondiario, al relativo importo vaaggiunto il capitale residuo del finanziamento pregresso»: pertanto, ai finidella conservazione della fondiarietà del credito, pur in presenza diiscrizione successiva alla prima, è sufficiente che l’importo erogato conl’ultimo mutuo in ordine di tempo, sommato al capitale residuo ancora darimborsare dei finanziamenti precedentemente concessi e non ancoraestinti, rimanga contenuto entro il limite di finanziabilità dell’80% delvalore cauzionale del bene concesso a garanzia.Si tratta, invero, di un caso in cui la legge delega un’autoritàamministrativa ad integrare il precetto normativo: dunque, in virtù delrinvio operato dall’art. 38 t.u.b., tali delibere costituiscono attiamministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, equindi normativo, perché completano il precetto di rango primario inmateria di credito fondiario.Il sistema prevede pertanto che, nel mutuo fondiario, l’ipoteca sia diprimo grado e che non sia possibile iscrivere un’ipoteca di secondo grado,ma ciò, a meno che non si estingua contestualmente il precedentefinanziamento (diventando così primo grado sostanziale), oppure che siarispettato il limite del valore dell’immobile sommando le ipoteche: vale adire, è ammesso il credito fondiario con ipoteche di grado ulteriore,allorché l’importo erogato dal nuovo mutuo, sommato al capitale residuodei mutui precedenti, non superi la soglia massima finanziabile dell’80%del valore dell’immobile.Numero registro generale 14436/2023Numero sezionale 2414/2026Numero di raccolta generale 17413/2026Data pubblicazione 02/06/2026L’accertamento del giudice del merito, il quale ha considerato ladelibera CICR del 1995, è nel senso di una somma finanziata ben inferioreal limite massimo, né tale giudizio di fatto risulta impugnato mediante ladenuncia di vizio motivazionale.Ne resta, in conclusione, confermata la natura fondiaria del credito el’irrilevanza della mancata notifica del titolo esecutivo, con conseguenterigetto del motivo.1.4. – Va enunciato il seguente principio di diritto:«Ai sensi dell’art. 38 t.u.b., ai fini della conservazione della fondiarietàdel credito, pur in presenza di iscrizione successiva alla prima, èsufficiente che l’importo erogato con l’ultimo mutuo in ordine di tempo,sommato al capitale residuo ancora da rimborsare dei finanziamentiprecedentemente concessi e non ancora estinti, rimanga contenuto entroil limite di finanziabilità dell’80% del valore cauzionale del bene concesso agaranzia; ne deriva che, nel procedimento di espropriazione relativo alcredito fondiario, resta escluso l’obbligo della notificazione del titolocontrattuale esecutivo».2. – Il secondo motivo deduce la violazione o la falsa applicazionedell’art. 92, comma 2, c.p.c., in quanto, nell’assunto del ricorrente,avrebbe dovuto essere disposta la compensazione delle spese sulla basedel sopravvenire della pronuncia delle Sezioni unite sulla questione delsuperamento del limite di finanziabilità in corso di causa.Il motivo è inammissibile, essendo riservata al giudice del merito lavalutazione sulla compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92c.p.c.3. – Le spese vengono compensate, in ragione della novità dellaquestione trattata nel primo motivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di legittimità.Numero registro generale 14436/2023Numero sezionale 2414/2026Numero di raccolta generale 17413/2026Data pubblicazione 02/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
itamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Lucca n. 379/2023 depositata il28/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14436/2023Numero sezionale 2414/2026Numero di raccolta generale 17413/2026Data pubblicazione 02/06/2026Gli odierni ricorrenti nel 2022 proposero opposizione avverso ilprecetto loro notificato dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., divenuta titolare delcredito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo la nullità del contrattodi finanziamento concluso per atto pubblico del 21 giugno 2010 per laviolazione delle norme imperative di cui agli artt. 38-42 t.u.b., laviolazione dei limiti di finanziabilità ex art. 38 t.u.b., la natura ipotecaria enon fondiaria del mutuo, con conseguente nullità dell’atto di precettosenza la preventiva notifica del titolo esecutivo, nonché la carenza dilegittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]Il Tribunale di Lucca ha respinto integralmente l’opposizione consentenza del 28 marzo 2023, n. 379.Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione isoccombenti, sulla base di due motivi.L’intimata ha depositato il controricorso, illustrato anche da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il primo motivo deduce la violazione o falsa applicazione dell’art.479 c.p.c. e degli artt. 38, comma 1, e 41, comma 1, t.u.b., in quanto ilprecetto fu notificato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. senza la preventiva notificadel titolo esecutivo, in ragione della natura fondiaria del mutuo e quindiutilizzando il creditore il beneficio processuale, connesso al contratto dimutuo fondiario ex art. 38 t.u.b., dell’esenzione per il mutuantedall’obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, previstadall’art. 41, comma 1, t.u.b.1.1. – Va premesso che, poiché l’unico motivo sostanziale verte sullaregolarità dell’esecuzione intrapresa, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., rispettoalla quale la qualificazione del mutuo assolve soltanto il ruolo di causapetendi, la sentenza non è appellabile, ma ricorribile col ricorsostraordinario per cassazione. Invero, questa Corte ha affermato il principioNumero registro generale 14436/2023Numero sezionale 2414/2026Numero di raccolta generale 17413/2026Data pubblicazione 02/06/2026di diritto, secondo cui il processo esecutivo, che sia iniziato senza esserepreceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titoloesecutivo o dell’atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che puòessere fatta valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, daproporsi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (Cass. 27 aprile 2023, n. 11104, nonmassimata; Cass. 9 novembre 2021, m. 32838; Cass. 21 gennaio 2021,n. 1096; Cass. 31 ottobre 2013, n. 24662; Cass. 4 luglio 2006, n. 15275).1.2. – Il motivo è ammissibile, risultando assolto l’onere, ai sensidell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., relativo all’indicazione dell’avvenutorispetto del termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 617 c.p.c.,profilo di decadenza rilevabile in sede di legittimità (Cass. n. 12948/2023;Cass., sez. un., n. 8501/2021; Cass. n. 16780/2015) e trattandosi, altresì,di questione relativa alla proponibilità dell’azione su cui non si forma ilgiudicato interno (Cass., sez. un., n. 24172/2025).1.3. – Esso è, tuttavia, infondato.Ai sensi dell’art. 38 t.u.b., elementi costitutivi della qualifica fondiariadel credito sono, da un lato, la concessione da parte di un istituto dicredito di «finanziamenti a medio e lungo termine» e, dall’altro lato, lagaranzia da «ipoteca di primo grado su immobili» (Cass. n. 219/2020; cfr.anche Cass., sez. un., n. 33719/2022).Se tale è il modello legale del contratto, come previsto dal primocomma dell’art. 38 t.u.b., tuttavia, ai sensi del secondo comma dellamedesima disposizione, la «Banca d’Italia, in conformità delle deliberazionidel CICR, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti,individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delleopere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza diprecedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione deifinanziamenti»: la norma, dunque, rimette alla Banca d’Italia dideterminare, in conformità della deliberazione del CICR, le ipotesi in cui laNumero registro generale 14436/2023Numero sezionale 2414/2026Numero di raccolta generale 17413/2026Data pubblicazione 02/06/2026presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessionedel finanziamento fondiario.Con delibera del 22 aprile 1995, recepita dalla Banca d’Italia conaggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988(recante «Istruzioni in materia di particolari operazioni di credito»), ilCICR ha stabilito, fra l’altro, che «in presenza di precedenti iscrizioniipotecarie su un immobile, ai fini della determinazione dell’ammontaremassimo di un finanziamento di credito fondiario, al relativo importo vaaggiunto il capitale residuo del finanziamento pregresso»: pertanto, ai finidella conservazione della fondiarietà del credito, pur in presenza diiscrizione successiva alla prima, è sufficiente che l’importo erogato conl’ultimo mutuo in ordine di tempo, sommato al capitale residuo ancora darimborsare dei finanziamenti precedentemente concessi e non ancoraestinti, rimanga contenuto entro il limite di finanziabilità dell’80% delvalore cauzionale del bene concesso a garanzia.Si tratta, invero, di un caso in cui la legge delega un’autoritàamministrativa ad integrare il precetto normativo: dunque, in virtù delrinvio operato dall’art. 38 t.u.b., tali delibere costituiscono attiamministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, equindi normativo, perché completano il precetto di rango primario inmateria di credito fondiario.Il sistema prevede pertanto che, nel mutuo fondiario, l’ipoteca sia diprimo grado e che non sia possibile iscrivere un’ipoteca di secondo grado,ma ciò, a meno che non si estingua contestualmente il precedentefinanziamento (diventando così primo grado sostanziale), oppure che siarispettato il limite del valore dell’immobile sommando le ipoteche: vale adire, è ammesso il credito fondiario con ipoteche di grado ulteriore,allorché l’importo erogato dal nuovo mutuo, sommato al capitale residuodei mutui precedenti, non superi la soglia massima finanziabile dell’80%del valore dell’immobile.Numero registro generale 14436/2023Numero sezionale 2414/2026Numero di raccolta generale 17413/2026Data pubblicazione 02/06/2026L’accertamento del giudice del merito, il quale ha considerato ladelibera CICR del 1995, è nel senso di una somma finanziata ben inferioreal limite massimo, né tale giudizio di fatto risulta impugnato mediante ladenuncia di vizio motivazionale.Ne resta, in conclusione, confermata la natura fondiaria del credito el’irrilevanza della mancata notifica del titolo esecutivo, con conseguenterigetto del motivo.1.4. – Va enunciato il seguente principio di diritto:«Ai sensi dell’art. 38 t.u.b., ai fini della conservazione della fondiarietàdel credito, pur in presenza di iscrizione successiva alla prima, èsufficiente che l’importo erogato con l’ultimo mutuo in ordine di tempo,sommato al capitale residuo ancora da rimborsare dei finanziamentiprecedentemente concessi e non ancora estinti, rimanga contenuto entroil limite di finanziabilità dell’80% del valore cauzionale del bene concesso agaranzia; ne deriva che, nel procedimento di espropriazione relativo alcredito fondiario, resta escluso l’obbligo della notificazione del titolocontrattuale esecutivo».2. – Il secondo motivo deduce la violazione o la falsa applicazionedell’art. 92, comma 2, c.p.c., in quanto, nell’assunto del ricorrente,avrebbe dovuto essere disposta la compensazione delle spese sulla basedel sopravvenire della pronuncia delle Sezioni unite sulla questione delsuperamento del limite di finanziabilità in corso di causa.Il motivo è inammissibile, essendo riservata al giudice del merito lavalutazione sulla compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92c.p.c.3. – Le spese vengono compensate, in ragione della novità dellaquestione trattata nel primo motivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di legittimità.Numero registro generale 14436/2023Numero sezionale 2414/2026Numero di raccolta generale 17413/2026Data pubblicazione 02/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti
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