CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10316/2026
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n. 633 del 1972 per l'IVA, nel testo mo-dificato dal comma 132 dell'art. 1 l. n. 208 del 2015, sono raddoppiatiin presenza di denuncia penale, anche se questa sia stata poi archi-viata, non costituendo ciò prova di un uso pretestuoso e strumentaledella disposizione da parte dell’Amministrazione finanziaria.».6.8. Conseguentemente, il raddoppio non opera con riferimento all'I-RAP poiché, non essendo un'imposta per la quale sono previste san-zioni penali, è evidente che in relazione alla stessa non può operare ladisciplina del "raddoppio dei termini" di accertamento quale applica-bile ratione temporis (v. Cass. n. 10483 del 2018 poi sempre confer-mata).Nel caso di specie tra le varie riprese a tassazione vi è anche l’IRAP perla quale il raddoppio del termine di accertamento non opera, ma sulprofilo l'Agenzia delle Entrate afferma a pag.7 del controricorso che laripresa è stata oggetto di autotutela parziale e si deve ritenere cheeffettivamente sia così dal momento che la contribuente non ha repli-cato contestando la circostanza, pur avendo depositato memoria illu-strativa a ridosso della presente decisione.6.9. Infine, non è condivisibile in diritto l’ulteriore profilo di doglianzasecondo cui per le riprese per costi non inerenti ed esportazioni nondocumentate non opererebbe il raddoppio dei termini di accertamentopoiché la denuncia penale ha riguardato solo le operazioni contestatecome inesistenti. L’interpretazione proposta dalla società è suggestivaNumero registro generale 8684/2021Numero sezionale 1402/2026Numero di raccolta generale 10316/2026Data pubblicazione 20/04/2026ma va rigettata, poiché le operazioni “principali” per operazioni inesi-stenti, investite dalla denuncia penale si collocano a monte e hannoripercussioni sulle riprese “satelliti” per costi non inerenti e per espor-tazioni non documentate. È logico che operi anche in riferimento a que-ste ultime il raddoppio dei termini di accertamento di cui agli artt. 43del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA,nel testo novellato dal comma 132 dell'art. 1 l. n. 208 del 2015, poichéla rilevanza e complessità dell’accertamento per il quale è stata anchepresentata denuncia penale emerge dal suo complesso, senza ripartinesse.7. Con il sesto motivo si censura, in relazione dell’art. 360, comma 1,nn.3 e 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per apparente moti-vazione e comunque con motivazione in contrasto con i criteri erme-neutici forniti dalla giurisprudenza unionale in relazione al diritto didifesa garantito dall’art. 24 della Costituzione e dall’art. 47 della Cartadell’Unione - Difetto di contraddittorio.7.1. Con il settimo motivo si deduce, in relazione dell’art. 360, comma1, nn.3 e 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per viola-zione/falsa applicazione dell’art. 7 della legge 212/2000, l’errata in-terpretazione, la motivazione perplessa e/o apparente con riferimentoai criteri ermeneutici forniti dalla giurisprudenza unionale in relazioneal diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione e art. 47della Carta dell’Unione Europea in tema di motivazione degli avvisi,oltre che la violazione del principio di imparzialità, illogica, incoerentee palesemente contraddittoria motivazione8. I due motivi, di formulazione analoga, sono da esaminarsi congiun-tamente e sono affetti da concorrenti profili di inammissibilità e di in-fondatezza.Numero registro generale 8684/2021Numero sezionale 1402/2026Numero di raccolta generale 10316/2026Data pubblicazione 20/04/20268.1. Con riferimento alla categoria della motivazione apparente sirammenta che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motiva-zione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motiva-zionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rile-vante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esauriscenella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico",nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra afferma-zioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformi delle Sezioni or-dinarie, tra cui Cass. n. 7090/2022 nonché Cass. n. 6986/2023, inmotivazione).8.2. Orbene, la sentenza impugnata ha rigettato il motivo di appelloincidentale relativo al difetto di contraddittorio, accertando che l'Uffi-cio ha prodotto in giudizio sia gli inviti al contraddittorio sia i conse-guenti verbali di contraddittorio antecedenti l'emissione degli avvisi diaccertamento, dimostrando anche di aver correttamente riqualificatoil rilievo principale in "operazioni soggettivamente inesistenti" per en-trambe le annualità oggetto del contendere.8.3. Inoltre, il giudice ha rigettato anche la questione di asserito di-fetto di motivazione degli avvisi, ritenendoli ampiamente motivati. Lasentenza accerta che indicano punto per punto i motivi per i quali gliNumero registro generale 8684/2021Numero sezionale 1402/2026Numero di raccolta generale 10316/2026Data pubblicazione 20/04/2026acquisti asseritamente effettuati dalla contribuente presso il fornitorenon possono essere considerati veritieri rispetto alla provenienza dellamerce, sia per caratteristiche strutturali del fornitore, sia per la criti-cità della documentazione commerciale, sia per la mancanza di riscon-tri dei pagamenti.8.4. Tali articolate motivazioni, con precisi addentellati nel quadroistruttorio sono logiche e certamente rispettano il minimo costituzio-nale e dietro lo schermo del vizio di violazione di legge in realtà laricorrente cerca di sovvertire l’accertamento fattuale del giudice com-piuto sulle due suddette questioni preliminari.9. Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione dell’art. 360, comma 1,nn.3 e 5, cod. proc. civ., la «Violazione/falsa applicazione dell’art. 57d.P.R. 633/72, artt. 2697, 2729 cod. civ., in relazione agli artt. 115 –116 cod. proc. civ., poiché la CTR ha disatteso le regole generali especiali in ordine agli oneri probatori gravanti sull’Amministrazione incaso di inesistenza soggettiva, nonché i criteri valutativi della provaindiziaria (…) - Violazione/falsa applicazione degli artt. 19, 21, d.P.R.633/72, artt. 2697/2729 cod. civ. (…) – Mancato assolvimento daparte dell’Agenzia dell’onere di provare la consapevolezza della ricor-rente dell’inesistenza soggettiva delle operazioni. Nullità della sen-tenza per illogica e contraddittoria motivazione (…)».9.1. Il nono motivo prospetta, in relazione dell’art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di di-scussione tra le parti, perché la CTR non ha tenuto conto delle risul-tanze delle indagini penali.10. I motivi, connessi, sono di trattazione congiunta e non possonotrovare ingresso.10.1. Va innanzitutto rammentato il corretto procedimento logico cheil giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai finiNumero registro generale 8684/2021Numero sezionale 1402/2026Numero di raccolta generale 10316/2026Data pubblicazione 20/04/2026della disamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione econcordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame com-plessivo, in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascunodi essi essere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla conside-razione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è neces-saria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indiziorafforza ed ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole comple-tamento (Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ciò cherileva è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degliindizi a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pre-tesa, fermo restando il diritto del contribuente a fornire la prova con-traria.Infine, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio os-serva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass.Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di ele-menti istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di unfatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunquepreso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, nella fattispecie ilfatto storico è indubbiamente stato considerato.10.2. Il giudice, in relazione alla ritenuta carenza di prova sulla cono-scenza da parte della contribuente della frode contestata per poterneescludere la buona fede, ha accertato che era lo stesso rappresentantelegale della società che in sede di contraddittorio il 20/10/16 avevadichiarato di non conoscere il reale produttore in Italia degli occhialiordinati. Ciò dimostra, continua la sentenza impugnata, che la societàaveva operato senza la normale diligenza richiesta ad un imprenditorenell'ambito della propria attività commerciale.Numero registro generale 8684/2021Numero sezionale 1402/2026Numero di raccolta generale 10316/2026Data pubblicazione 20/04/2026Il giudice ha perciò valutato il compendio probatorio e il fatto, sia puregiungendo a conclusioni non favorevoli alla contribuente ed è irrile-vante a tal fine l’archiviazione del procedimento penale.Va quindi ribadito (cfr. Cass. 28 novembre 2014 n. 25332) che il giu-dizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censurealla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elencotassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudicedel fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità elogicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutareautonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte nonpuò limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanzeprocessuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi lapropria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degliaccertamenti di fatto compiuti.11. Il ricorso è in ultima analisi rigettato e le spese di lite, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite, liquidate in complessivi euro 8.200 per compensi, oltre spese pre-notate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte-riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026La PresidenteTania Hmeljak