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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15574/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

IZI, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delleMARCHE n. 89/2019 depositata il 06/02/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23807/2019Numero sezionale 4186/2026Numero di raccolta generale 15574/2026Data pubblicazione 21/05/2026La [OSCURATO:PERSONA] di Ancona emise, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e nei confronti della ricorrenteche era esercente attività di cava di calcare nel Comune di Serra SanQuirico (AN), un avviso per omesso pagamento del tributo speciale per losmaltimento rifiuti, oltre a interessi e sanzioni notificandolo il 6/11/2014.Avverso il predetto avviso la contribuente ha proposto ricorso avanti allaCommissione Tributaria Provinciale di Ancona che, con sentenza 839/15 enel contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA], accolse il ricorso ritenendo che i rifiuticontestati non fossero inquinanti nonché il quantitativo di materialesetacciato fosse irrisorio, ritenendo perciò inapplicabile la normativa suirifiuti.Su appello dell’ente locale e con la sentenza indicata in epigrafe, laCommissione Tributaria Regionale delle Marche, nel contraddittorio con lacontribuente, accolse il gravame condannando quest’ultima alle spese delgiudizio e alla restituzione di quanto percepito in esecuzione dellasentenza del primo giudice.Secondo il giudice d’appello, non poteva condividersi la valutazioneoperata dalla contribuente sulla base di un’indagine ambientale eseguitada ARPAM (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche)di cui alla relazione di servizio 9/10/2013 prot. 36198 atteso che dallastessa non sarebbe evincibile quanto affermato dalla società, secondo cuila quasi totalità del materiale contestato, costituente una scarpatacostruita a monte dell’impianto di riciclo/recupero sito in frazione [OSCURATO:PERSONA], era costituito da terriccio naturale residuando una quantitàirrisoria (0,08286%) di rifiuti non inquinanti (ferrosi e plastici): dallarelazione si sarebbe invece evinto unicamente che vi era questa piccolaquantità di rifiuti ferrosi e plastici, ma in alcun modo che tutto il restofosse costituito da terreno naturale.

La Corte di merito ha ritenuto quindidi valorizzare il verbale della Guardia di Finanza, stazione navale diAncona, del 17/10/2013 che aveva originato il procedimento, qualificandotali materiali quali rifiuti speciali non pericolosi ed evidenziando come laNumero registro generale 23807/2019Numero sezionale 4186/2026Numero di raccolta generale 15574/2026Data pubblicazione 21/05/2026stessa società appellata, nei suoi registri, li avesse classificati con codiceCER 170904 ossia “rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione”.Ricorre per cassazione la società con due motivi di ricorso.Resiste la [OSCURATO:PERSONA] di Ancona con controricorso integrato da successivamemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 242 edell’allegato 2 alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e ss. mod. in relazione agliartt. 3, commi da 24 a 40 della legge n. 549/95, 1 e ss. della legge reg.Marche n. 15/97, in riferimento all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.Sostiene che la “caratterizzazione” del sito su cui gravi il sospetto diinquinamento costituisce il procedimento prioritario previsto dallalegislazione vigente (il citato art. 242) e che la stessa sarebbe stataapprovata come da nota ARPAM 18/9/12 che sollecitò la società aselezionare il materiale rinvenuto nella scarpata per prelevare quello dainviare a smaltimento.

Evidenzia come i riscontri operati sulla base dellaclassificazione annotata nel registro di carico e scarico non sarebberolegittimamente utilizzabili in quanto estranei a quelli che per leggedebbono essere utilizzati allo scopo.

La nota ARPAM 4-9/10/13 nonavrebbe affermato che si trattava di rifiuti, limitandosi a dire che“potevano” essere classificati CER 170904 dovendo pertanto ritenere taleclassificazione come caratterizzazione provvisoria prudenzialmenteipotetica.

Gli atti su cui è basata la sentenza, quali il verbale della [OSCURATO:PERSONA] e gli annotamenti nel registro di carico e scarico, non sarebbero“conclusivi di nulla” non essendo idonei a determinare gli esiti dellacaratterizzazione.Sotto ulteriore profilo, prospetta la violazione di legge in relazioneall’affermazione secondo cui il primo giudice aveva errato basandosi sulloscarso quantitativo di materiale ferroso e/o plastico.

Avrebbe invece erratoNumero registro generale 23807/2019Numero sezionale 4186/2026Numero di raccolta generale 15574/2026Data pubblicazione 21/05/2026la sentenza impugnata in quanto il primo giudice non aveva limitato la suadecisione su tali presupposti, ma aveva esteso la sua valutazioneall’assenza di rifiuti pericolosi o inquinanti.1.2 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.1.3 Lo stesso occulta, infatti, il sollecito alla rivalutazione delle prove inindagini della Guardia di Finanza che hanno rilevato la natura di rifiutispeciali in ordine alle quantità in oggetto, motivando altresì con l’assenzad’una controprova desumibile dalla nota ARPAM 9/10/13, ottenendo unrisultato che appare confermato dall’annotazione effettuata dallamedesima società sul proprio registro di carico e scarico rifiuti.

Da ciò hatratto la convinzione che di rifiuti si tratti, benché pacificamente noninquinanti e non pericolosi.

Il fatto che la più volte citata nota ARPAM nonsia conclusiva in tal senso, è questione che finisce per escluderne larilevanza atteso che dovrebbe contrastare gli elementi di prova derivantidalla nota della Guardia di Finanza e dalla predetta annotazione sulla basedei quali la Corte territoriale ha basato l’accoglimento dell’appello.1.4 Va inoltre rimarcato che il presupposto della pretesa è, ai sensidell’art. 3, comma 32, l. 549/95, l’omesso versamento del tributo specialeper lo smaltimento dei rifiuti e non dei rifiuti inquinanti o pericolosi, per cuiè del tutto irrilevante che non siano tali.2.

Con il secondo motivo la società ricorrente prospetta la violazione degliartt. 185 e 186 del d.lgs. 152/2006 nonché del d.m. 10/8/2012 n. 161(Regolamento per la disciplina e l’utilizzazione delle terre e rocce dascavo), in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

Sostiene che,secondo richiamata giurisprudenza amministrativa, i materiali consistentiinerti da scavo e da demolizione, ove non pericolosi ed aventi destinazioneben precisa, sono sottratti alla disciplina dei rifiuti rientrando tra lematerie prime secondarie e ciò in considerazione del fatto che, ancheNumero registro generale 23807/2019Numero sezionale 4186/2026Numero di raccolta generale 15574/2026Data pubblicazione 21/05/2026prima della modifica apportata con d.lgs. 4/2008, tali materiali ancorchécontaminati ne erano esclusi ove la concentrazione fosse inferiore ai limitidi legge.

La Corte di merito avrebbe pertanto dovuto accertare se imateriali antropici diversi conferiti per errore umano avessero o menosuperato la soglia del 20%, quando è pacifico che gli stessi erano presentiin minima parte.

Afferma di avere trattato il problema “più volte” negliscritti della società ricorrente in primo e secondo grado.

Si tratterebbepertanto d’omissione di pronuncia ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.5 c.p.c.2.1 Anche questo motivo è inammissibile.2.2 Da una parte la ricorrente non indica in quali atti di primo e secondogrado abbia sollevato la questione, limitandosi ad affermare di averlo fattonelle controdeduzioni in fase d’appello.

Va ricordato che, ai sensi dell’art.366, comma primo, n. 6 c.p.c., nel ricorso devono essere specificamenteindicati, a pena d’inammissibilità, gli atti processuali su quali il motivo sifonda.

Il principio d’autosufficienza, che impone l'indicazione espressadegli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va intesonel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale ildocumento risulta prodotto, poiché indicare un documento significanecessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono adindividuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso èrintracciabile, sicché la mancata "localizzazione" del documento basta perla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità disoffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante"contenutistico" (Cass. Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184, Rv. 660090 – 01).Inoltre deve rimarcarsi come il principio d’autosufficienza di cui all'art.366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo,come nel caso specifico in cui si lamenta l’omesso esame circa un fattodecisivo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per laparte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificareNumero registro generale 23807/2019Numero sezionale 4186/2026Numero di raccolta generale 15574/2026Data pubblicazione 21/05/2026l'attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e lacorretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzionenomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organogiudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez.3, 30/07/2024, n. 21346, Rv. 671835 – 01).2.3 Dall’altra deve evidenziarsi come il fatto decisivo per il giudizio ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. deve essere un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia (da ult.

Cass. n.17005/2024).

Nel caso specifico si contesta invece la violazione d’unadisposizione, sostenendo che la fattispecie in esame andrebbe sussunta inuna diversa fattispecie normativa, essendo il fatto storico incontroversotra le parti.3.

Il ricorso va pertanto respinto con condanna della ricorrente allarifusione delle spese della fase di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.MRespinge il ricorsoCondanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.800,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge.Numero registro generale 23807/2019Numero sezionale 4186/2026Numero di raccolta generale 15574/2026Data pubblicazione 21/05/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IZI, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delleMARCHE n. 89/2019 depositata il 06/02/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23807/2019Numero sezionale 4186/2026Numero di raccolta generale 15574/2026Data pubblicazione 21/05/2026La [OSCURATO:PERSONA] di Ancona emise, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e nei confronti della ricorrenteche era esercente attività di cava di calcare nel Comune di Serra SanQuirico (AN), un avviso per omesso pagamento del tributo speciale per losmaltimento rifiuti, oltre a interessi e sanzioni notificandolo il 6/11/2014.Avverso il predetto avviso la contribuente ha proposto ricorso avanti allaCommissione Tributaria Provinciale di Ancona che, con sentenza 839/15 enel contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA], accolse il ricorso ritenendo che i rifiuticontestati non fossero inquinanti nonché il quantitativo di materialesetacciato fosse irrisorio, ritenendo perciò inapplicabile la normativa suirifiuti.Su appello dell’ente locale e con la sentenza indicata in epigrafe, laCommissione Tributaria Regionale delle Marche, nel contraddittorio con lacontribuente, accolse il gravame condannando quest’ultima alle spese delgiudizio e alla restituzione di quanto percepito in esecuzione dellasentenza del primo giudice.Secondo il giudice d’appello, non poteva condividersi la valutazioneoperata dalla contribuente sulla base di un’indagine ambientale eseguitada ARPAM (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche)di cui alla relazione di servizio 9/10/2013 prot. 36198 atteso che dallastessa non sarebbe evincibile quanto affermato dalla società, secondo cuila quasi totalità del materiale contestato, costituente una scarpatacostruita a monte dell’impianto di riciclo/recupero sito in frazione [OSCURATO:PERSONA], era costituito da terriccio naturale residuando una quantitàirrisoria (0,08286%) di rifiuti non inquinanti (ferrosi e plastici): dallarelazione si sarebbe invece evinto unicamente che vi era questa piccolaquantità di rifiuti ferrosi e plastici, ma in alcun modo che tutto il restofosse costituito da terreno naturale. La Corte di merito ha ritenuto quindidi valorizzare il verbale della Guardia di Finanza, stazione navale diAncona, del 17/10/2013 che aveva originato il procedimento, qualificandotali materiali quali rifiuti speciali non pericolosi ed evidenziando come laNumero registro generale 23807/2019Numero sezionale 4186/2026Numero di raccolta generale 15574/2026Data pubblicazione 21/05/2026stessa società appellata, nei suoi registri, li avesse classificati con codiceCER 170904 ossia “rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione”.Ricorre per cassazione la società con due motivi di ricorso.Resiste la [OSCURATO:PERSONA] di Ancona con controricorso integrato da successivamemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 242 edell’allegato 2 alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e ss. mod. in relazione agliartt. 3, commi da 24 a 40 della legge n. 549/95, 1 e ss. della legge reg.Marche n. 15/97, in riferimento all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.Sostiene che la “caratterizzazione” del sito su cui gravi il sospetto diinquinamento costituisce il procedimento prioritario previsto dallalegislazione vigente (il citato art. 242) e che la stessa sarebbe stataapprovata come da nota ARPAM 18/9/12 che sollecitò la società aselezionare il materiale rinvenuto nella scarpata per prelevare quello dainviare a smaltimento. Evidenzia come i riscontri operati sulla base dellaclassificazione annotata nel registro di carico e scarico non sarebberolegittimamente utilizzabili in quanto estranei a quelli che per leggedebbono essere utilizzati allo scopo. La nota ARPAM 4-9/10/13 nonavrebbe affermato che si trattava di rifiuti, limitandosi a dire che“potevano” essere classificati CER 170904 dovendo pertanto ritenere taleclassificazione come caratterizzazione provvisoria prudenzialmenteipotetica. Gli atti su cui è basata la sentenza, quali il verbale della [OSCURATO:PERSONA] e gli annotamenti nel registro di carico e scarico, non sarebbero“conclusivi di nulla” non essendo idonei a determinare gli esiti dellacaratterizzazione.Sotto ulteriore profilo, prospetta la violazione di legge in relazioneall’affermazione secondo cui il primo giudice aveva errato basandosi sulloscarso quantitativo di materiale ferroso e/o plastico. Avrebbe invece erratoNumero registro generale 23807/2019Numero sezionale 4186/2026Numero di raccolta generale 15574/2026Data pubblicazione 21/05/2026la sentenza impugnata in quanto il primo giudice non aveva limitato la suadecisione su tali presupposti, ma aveva esteso la sua valutazioneall’assenza di rifiuti pericolosi o inquinanti.1.2 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.1.3 Lo stesso occulta, infatti, il sollecito alla rivalutazione delle prove inindagini della Guardia di Finanza che hanno rilevato la natura di rifiutispeciali in ordine alle quantità in oggetto, motivando altresì con l’assenzad’una controprova desumibile dalla nota ARPAM 9/10/13, ottenendo unrisultato che appare confermato dall’annotazione effettuata dallamedesima società sul proprio registro di carico e scarico rifiuti. Da ciò hatratto la convinzione che di rifiuti si tratti, benché pacificamente noninquinanti e non pericolosi. Il fatto che la più volte citata nota ARPAM nonsia conclusiva in tal senso, è questione che finisce per escluderne larilevanza atteso che dovrebbe contrastare gli elementi di prova derivantidalla nota della Guardia di Finanza e dalla predetta annotazione sulla basedei quali la Corte territoriale ha basato l’accoglimento dell’appello.1.4 Va inoltre rimarcato che il presupposto della pretesa è, ai sensidell’art. 3, comma 32, l. 549/95, l’omesso versamento del tributo specialeper lo smaltimento dei rifiuti e non dei rifiuti inquinanti o pericolosi, per cuiè del tutto irrilevante che non siano tali.2. Con il secondo motivo la società ricorrente prospetta la violazione degliartt. 185 e 186 del d.lgs. 152/2006 nonché del d.m. 10/8/2012 n. 161(Regolamento per la disciplina e l’utilizzazione delle terre e rocce dascavo), in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. Sostiene che,secondo richiamata giurisprudenza amministrativa, i materiali consistentiinerti da scavo e da demolizione, ove non pericolosi ed aventi destinazioneben precisa, sono sottratti alla disciplina dei rifiuti rientrando tra lematerie prime secondarie e ciò in considerazione del fatto che, ancheNumero registro generale 23807/2019Numero sezionale 4186/2026Numero di raccolta generale 15574/2026Data pubblicazione 21/05/2026prima della modifica apportata con d.lgs. 4/2008, tali materiali ancorchécontaminati ne erano esclusi ove la concentrazione fosse inferiore ai limitidi legge. La Corte di merito avrebbe pertanto dovuto accertare se imateriali antropici diversi conferiti per errore umano avessero o menosuperato la soglia del 20%, quando è pacifico che gli stessi erano presentiin minima parte. Afferma di avere trattato il problema “più volte” negliscritti della società ricorrente in primo e secondo grado. Si tratterebbepertanto d’omissione di pronuncia ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.5 c.p.c.2.1 Anche questo motivo è inammissibile.2.2 Da una parte la ricorrente non indica in quali atti di primo e secondogrado abbia sollevato la questione, limitandosi ad affermare di averlo fattonelle controdeduzioni in fase d’appello. Va ricordato che, ai sensi dell’art.366, comma primo, n. 6 c.p.c., nel ricorso devono essere specificamenteindicati, a pena d’inammissibilità, gli atti processuali su quali il motivo sifonda. Il principio d’autosufficienza, che impone l'indicazione espressadegli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va intesonel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale ildocumento risulta prodotto, poiché indicare un documento significanecessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono adindividuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso èrintracciabile, sicché la mancata "localizzazione" del documento basta perla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità disoffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante"contenutistico" (Cass. Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184, Rv. 660090 – 01).Inoltre deve rimarcarsi come il principio d’autosufficienza di cui all'art.366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo,come nel caso specifico in cui si lamenta l’omesso esame circa un fattodecisivo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per laparte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificareNumero registro generale 23807/2019Numero sezionale 4186/2026Numero di raccolta generale 15574/2026Data pubblicazione 21/05/2026l'attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e lacorretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzionenomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organogiudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez.3, 30/07/2024, n. 21346, Rv. 671835 – 01).2.3 Dall’altra deve evidenziarsi come il fatto decisivo per il giudizio ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. deve essere un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia (da ult. Cass. n.17005/2024). Nel caso specifico si contesta invece la violazione d’unadisposizione, sostenendo che la fattispecie in esame andrebbe sussunta inuna diversa fattispecie normativa, essendo il fatto storico incontroversotra le parti.3. Il ricorso va pertanto respinto con condanna della ricorrente allarifusione delle spese della fase di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MRespinge il ricorsoCondanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.800,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge.Numero registro generale 23807/2019Numero sezionale 4186/2026Numero di raccolta generale 15574/2026Data pubblicazione 21/05/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15574/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris