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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19684/2026

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appresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio inMessina, Via XXVII Luglio n. 103, è elettivamente domiciliata;- Ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco in caricae pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso ilcui studio in Messina, Via N. Panoramica dello Stretto n. 1416, èelettivamente domiciliato;- Controricorrente –Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentantepro-tempore;-Intimata -- avverso la sentenza n. 4613/16/2021 emessa dalla Commissionetributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Messina, sez. 16,Numero registro generale 31868/2021Numero sezionale 4829/2026Numero di raccolta generale 19684/2026Data pubblicazione 13/06/2026depositata in data 14 maggio 2021 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA];1.La contribuente, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.s.n.c., titolare di una concessione rilasciata dal Dipartimento regionaledell’Ambiente, per l’uso di uno specchio d’acqua di mq 2.841,50 perallocazione di un pontile galleggiante destinato all’attracco di imbarcazionida diporto nonché di un’area a terra di mq 9, ricadenti nel porto di Lipari,impugnava una cartella esattoriale emessa dal Comune di Lipari relativa aTari per il periodo di imposta annualità 2016, deducendo la carenza delpotere impositivo del Comune, il vizio di motivazione dell'atto impugnato,l’omessa notificazione di atti presupposti e l'insussistenza nel merito dellapretesa impositiva.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Messina rigettava ilricorso.3.

Sull’appello della contribuente, la Corte distrettuale della Sicilia,con la sentenza n. 4613/16/2021, depositata il 14 maggio 2021,disattendeva l’impugnazione.

Rilevava che la contribuente non avevadimostrato che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti fosseespletato dall’[OSCURATO:PERSONA], né aveva contestato lacircostanza della mancata istituzione dell’Autorità portuale presso il portodi Lipari e reputava infondate le censure riferite al merito della pretesaimpositiva.4.

Per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Sicilia, la società ha proposto ricorso, articolato in duemotivi.5.

Resiste con controricorso l'ente territoriale.

Agenzia delle EntrateRiscossione è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma,Numero registro generale 31868/2021Numero sezionale 4829/2026Numero di raccolta generale 19684/2026Data pubblicazione 13/06/2026n. 3), cod. proc. civ., si deduce la violazione dell’art. 21, comma 8, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in combinato disposto con l’art. 6, comma 1,della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in quanto la sentenza impugnata haritenuto sussistente la legittimazione impositiva del Comune di Lipari,Lipari, dell'Autorità portuale e al difetto di prova in ordine all’espletamentodel servizio di raccolta da parte dell’[OSCURATO:PERSONA].

Siassume che, nelle aree demaniali rientranti nei porti di tutto il territorionazionale, la gestione dei rifiuti non è, per legge, affidata ai Comuni maalle Autorità portuali o alle Autorità marittime.

Si richiama il dispostodell’art. 16 del Codice della Navigazione, secondo cui le Autorità marittimesono le Direzioni marittime, i Compartimenti marittimi e i Circondarimarittimi e si afferma che, per tutti i porti dell’arcipelago Eoliano,l’Autorità marittima competente è l’[OSCURATO:PERSONA] diLipari, al quale spetta, a norma dell’art. 5, primo comma, del D. Lgs. 24giugno 2003 n. 182, la predisposizione del Piano di raccolta e di gestionedei rifiuti, comprensivo di tutte le attività successive alla raccolta e fino(compresa) l’attività di smaltimento.

Di conseguenza, assume laricorrente, essendo detto ufficio competente per tutti i servizi relativi alleoperazioni portuali, deve ritenersi venuta meno la legittimazione vantatadal Comune di Lipari.La censura non ha pregio.1.1.Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, l'attività digestione dei rifiuti solidi urbani nell'ambito delle aree portuali rientra nellecompetenze dell'Autorità portuale.

Ne consegue che, in relazione a taleimpositivo degli stessi ai fini della TARI; né alcun rilievo può attribuirsi, aifini della sussistenza dell'obbligazione tributaria, alla circostanza che l'enteterritoriale abbia svolto di fatto il servizio, giacché il potere impositivodeve trovare la sua fonte necessariamente nella legge e non può pertantoNumero registro generale 31868/2021Numero sezionale 4829/2026Numero di raccolta generale 19684/2026Data pubblicazione 13/06/2026rinvenirsi in ragione dello svolgimento di una mera attività di fatto daparte di soggetto a cui la legge stessa non assegna la relativa competenzafunzionale (Cass., Sez. 5^, 25 settembre 2009, n. Cass., 6 novembre2009, n. 23583; Cass., Sez. 6^-5, 19 giugno 2012, n. 10104; Cass., Sez.5^, 30 novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n.17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092; Cass., Sez. 6^-5, 15novembre 2021, n. 34251; Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2022, n. 2242;Cass. 21 marzo 2023, n. 7665; Cass. 2 maggio 2024, n. 11853; Cass., 9gennaio 2026, n. 511).Difatti, nell'ambito dell'area portuale, intesa come spazio territorialenel quale svolge i suoi compiti l'Autorità portuale, l'attività di gestione deirifiuti appartiene alla competenza di quest'ultima, che non si limita alservizio di pulizia all'interno del porto, ma è tenuta, ai sensi degli artt. 62,comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, 21, comma 8, del d.lgs. 5febbraio 1997 n. 22, e 6, comma 1, lett. c), della legge 28 febbraio 1994n. 84, ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti finoalla discarica.

Ne consegue che, in relazione a detta attività, deveescludersi la competenza dei Comuni, che sono quindi privi di ogni potereimpositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonessendo detto potere configurabile in favore di un soggetto diverso daquello che espleta il servizio (Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2009, n.23583).Come questa Corte ha già chiarito (in particolare: Cass., Sez. 5^, 6novembre 2009, n. 23583), l'esame complessivo della disciplinanormativa in materia conferma che il servizio di raccolta e di smaltimentodei rifiuti solidi urbani all'interno dell'area portuale, ove è pacificamenteubicata la superficie oggetto di tassazione, è sottratto alla competenza deiComuni.In questo senso depongono le seguenti disposizioni:- l’art. 62, comma 5, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507,Numero registro generale 31868/2021Numero sezionale 4829/2026Numero di raccolta generale 19684/2026Data pubblicazione 13/06/2026che dichiara «esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali nonsussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani internied equiparati in regime di privativa comunale per effetto di normelegislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale odi protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi diStati esteri»;- l'art. 21, comma 8, del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, che, neldisciplinare le competenze dei Comuni in materia di rifiuti, dichiara che:«Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, della legge 28gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi»;- l'art. 6, comma 1, lett. c, della Legge 28 febbraio 1994 n. 84, cheistituisce le [OSCURATO:PERSONA] nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari,Catania, Civitavecchia, Genova, [OSCURATO:PERSONA], Livorno, Marina di Carrara,Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia,con il compito, tra l'altro, di «affidamento e controllo delle attività direttealla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interessegenerale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portualidi cui all'art. 16, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e dellanavigazione (…)»;- l’art. 1 del D.M. 14 novembre 1994, che precisa: «I servizi diinteresse generale nei porti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), dellalegge 28 gennaio 1994, n. 84, da fornire a titolo oneroso all'utenzaportuale sono così identificati: (…) B) Servizi di pulizia e raccolta rifiuti.Pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ailocali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari,utenti, imprese portuali, navi).

Derattizzazione, disinfestazione e simili.Gestione della rete fognaria.

Pulizia e disinquinamento degli specchiacquei portuali».1.2.

Dall'esame di tale quadro normativo emerge in modo univocoche l'attività di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ambito dell'areaNumero registro generale 31868/2021Numero sezionale 4829/2026Numero di raccolta generale 19684/2026Data pubblicazione 13/06/2026portuale - da intendersi come spazio territoriale in cui svolge i suoi compitila singola Autorità portuale - rientra nella competenza esclusiva diquest'ultima, la quale per legge è tenuta ad attivare il relativo servizio diraccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica.Ne deriva, per esclusione, che la relativa attività sfugge allacompetenza in materia dei Comuni, che, invece, normalmente agiscono inquesto ambito in regime di privativa, i quali sono di conseguenza privianche di ogni potere impositivo, atteso che, essendo quella dei rifiuti unatassa, esso non può evidentemente configurarsi in favore di un soggettodiverso da quello che espleta il servizio (Cass., Sez. 5^, 6 novembre2009, n. 23583).

Il dato normativo configura la competenza delle Autoritàportuali in totale e completa alternativa ai Comuni.

In questo senso,appaiono particolarmente significative le già richiamate disposizioni di cuiall’art. 62, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, cheespressamente escludono dalla tassa le situazioni sottratte al regime diprivativa comunale, ed all'art. 21, comma 8, del d.lgs. 5 febbraio 1997 n.22, che, nell'indicare le competenze dei Comuni in materia, ribadisce checomunque sono mantenute le competenze in materia attribuite alleAutorità portuali.

A ciò si aggiunga che le norme precisano che il servizioche i suddetti enti sono chiamati a svolgere consiste, come si esprime ildecreto ministeriale di attuazione, nella «pulizia, raccolta dei rifiuti esversamento a discarica» degli stessi, cioè in una vera e propria attività digestione dei rifiuti, a fronte della quale non residuano altri compiti che iComuni potrebbero espletare.1.3.

Come rilevato, l’art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994,n. 84 ha istituito le Autorità portuali nei porti di Ancona, Bari, Brindisi,Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, [OSCURATO:PERSONA], Livorno, Marina diCarrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savoia, Taranto, Trieste eVenezia.

Successivamente sono state istituite le Autorità portuali diPiombino (D.P.R. 20 marzo 1996), [OSCURATO:PERSONA] (D.P.R. 16 luglio 1998),Numero registro generale 31868/2021Numero sezionale 4829/2026Numero di raccolta generale 19684/2026Data pubblicazione 13/06/2026Salerno (D.P.R. 23 giugno 2000), Olbia e Golfo degli Aranci (D.P.R. 29dicembre 2000), Augusta (D.P.R. 12 aprile 2001), Trapani (D.P.R. 2 aprile2003) e Manfredonia (art. 4, comma 65, della Legge 24 dicembre 2003 n.350).

L’ultima modifica del citato art. 6, a seguito del D. Lgs. 4 agosto2016, n. 169, individua, con riferimento alle Autorità di sistema portualedei mari Tirreno meridionale e Jonio e dello stretto, i porti di [OSCURATO:PERSONA],Crotone (porto vecchio e nuovo), [OSCURATO:PERSONA], Taureana di Palmi,[OSCURATO:PERSONA], Messina, Milazzo, Tremestieri, [OSCURATO:PERSONA] e ReggioCalabria.Come appare evidente, tale elenco non contempla il porto di Lipari(ME).

Ne consegue che al momento dei fatti per cui si procede non erastata istituita l'Autorità portuale nel porto di Lipari e non si era, quindi,verificata la condizione che escludeva il potere impositivo del medesimoComune.Se l'istituzione dell'Autorità portuale si pone, dunque, come causa diesclusione dalla tassa sui rifiuti, inquadrabile nella fattispecie contemplatadall’art. 62, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, ne segue, perconverso, che nelle zone portuali prive di tale Autorità riemerga lacompetenza e la privativa comunale in ordine all'istituzione e allaprestazione del servizio di igiene urbana; e, correlativamente, trovi spazioapplicativo il tributo che al servizio si correla, sia esso la tassa o la tariffa,in base alle disposizioni ordinarie.In tal senso, del resto, questa Corte si è già espressa in una serie diarresti, che hanno riconosciuto al Comune la legittimazione a chiedere lariscossione della TARSU, a fronte dell’esercizio del servizio di raccolta esmaltimento dei rifiuti in un’area portuale, in ragione della mancataistituzione dell’Autorità portuale (in termini: Cass., Sez. Trib., 9 gennaio2026, n. 511; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798; Cass., Sez. 5^,30 novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030;Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092).Numero registro generale 31868/2021Numero sezionale 4829/2026Numero di raccolta generale 19684/2026Data pubblicazione 13/06/20261.4.

Secondo l'indirizzo prevalente della giurisprudenza dilegittimità, la TARSU è una tassa, ossia un tributo che il singolo soggetto ètenuto a versare in relazione ad una utilità che egli trae dallo svolgimentodi una attività svolta da un ente pubblico.

Come tale, il potere diimposizione non può connettersi ad un soggetto diverso da quello cheespleta il servizio, in ottemperanza ad un espresso disposto legislativo.

Neconsegue che avendo il Comune svolto il servizio di pulizia e raccolta deirifiuti solidi urbani e assimilati anche nell’ambito portuale, in ragione dellamancata istituzione della Autorità portuale, è autorizzato a chiedere ilpagamento della TARSU ai contribuenti concessionari di aree demanialidestinate all’ormeggio di imbarcazioni da diporto (in termini: Cass., Sez.5^, 16 giugno 2021, n. 17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n.17092).Diversa è, invece, la competenza dell’Autorità portuale o, inmancanza, dell’Autorità marittima in materia di operazioni portuali eservizi portuali ovvero di concessioni di aree demaniali e banchinenell’ambito portuale, trattandosi di attività amministrative relative allagestione ed all’utilizzo degli spazi portuali che non comportano alcunapertanto, non involgono la conseguenziale spettanza di una potestàimpositiva.

Sotto il primo aspetto, l’art. 16 della Legge 28 gennaio 1994,n. 84 demanda alle Autorità portuali o, laddove non istituite, alle Autoritàmarittime la disciplina e la vigilanza, attraverso il rilascio di appositeautorizzazioni ad imprese munite di specifici requisiti - iscritte in registrispeciali, obbligate al pagamento di un canone annuale ed allapubblicazione delle tariffe praticate alla clientela - sull'espletamento delleoperazioni portuali (carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento ingenere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale) edei servizi portuali (servizi riferiti a prestazioni specialistiche,complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, individuatiNumero registro generale 31868/2021Numero sezionale 4829/2026Numero di raccolta generale 19684/2026Data pubblicazione 13/06/2026dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime,criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei Trasporti e dellaNavigazione), nonché sull'applicazione delle tariffe indicate dalle impreseautorizzate per la prestazione alla clientela delle operazioni portuali e deiservizi portuali, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e dellanavigazione.

Sotto il secondo aspetto, l’art. 18 della legge 28 gennaio1994 n. 84 demanda alle Autorità portuali o, laddove non istituite ovveronon ancora insediate, alle Autorità marittime le concessioni (anchemediante accordi sostitutivi) di aree demaniali e banchine compresenell'ambito portuale alle imprese autorizzate all’espletamento delleoperazioni portuali (fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte diamministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti adaccordi sostitutivi) per la realizzazione e la gestione di opere attinenti alleacquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fineambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dallaprestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impiantidestinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioniproprie dello scalo marittimo.

Per cui, non si ravvisa alcuna competenzadell’Autorità marittima, in caso di mancata istituzione dell’Autoritàportuale, in materia di tassazione dei rifiuti urbani prodotti nell’ambitoportuale, che resta riservata in regime di privativa al Comune interessato.Viceversa, rientra nella competenza dell’Autorità portuale o, in mancanza,dell’Autorità marittima il diverso servizio di raccolta e smaltimento deirifiuti prodotti dalle navi e dei residui dei carichi navali, il quale è estraneoall’ambito del presente giudizio e per il quale, comunque, il Comune nonha alcuna potestà impositiva a norma degli artt. 8 e 10 del d.lgs. 24giugno 2003 n. 182 (in attuazione della Direttiva n. 2000/59/CE delNumero registro generale 31868/2021Numero sezionale 4829/2026Numero di raccolta generale 19684/2026Data pubblicazione 13/06/2026Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 27 novembre2000 in materia di impianti portuali di raccolta per i rifiuti delle navi eresidui del carico) (Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2022, n. 2242).Nella specie, quindi, premesso che: «ex art. 14 legge n. 84 del 1994la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti de quibus non rientra fra lecompetenze dell’Autorità marittima; e coerentemente il combinatodisposto dell’art. 6, comma 4, lettera c), della citata legge 84 e dell’art. 1,lettera b), del d.m. 14 novembre 1994 riserva all’Autorità portuale, soloper i porti in relazione ai quali quest’ultima risulti costituita, l’istituzionedei servizi predetti (in deroga all’ordinaria competenza comunale)», lasentenza impugnata si è esattamente uniformata ai principi enunciati. (v.recentemente, Cass., Sez. Trib., 9 gennaio 2026, n. 511).2.

Con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 6 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dell’art. 8 del D. Lgs. 31dicembre 1992 n. 546, assumendo che, avuto riguardo alle ragioni delrecupero e ai rilevanti dubbi interpretativi e giurisprudenziali emersi neltempo in ordine alla competenza impositiva e all’applicazione del tributo,ricorrerebbe un’ipotesi di obiettiva incertezza normativa idonea agiustificare la disapplicazione delle sanzioni ai sensi delle citatedisposizioni.2.1.

La censura è inammissibile, non risultando specificamenteformulata nel ricorso introduttivo del giudizio.

Pur avendo la societàcontribuente dedotto di aver denunciato il vizio corrispondente nel ricorsodi primo grado, non è dato di contro desumere dal relativo contenuto unprofilo di doglianza specificamente riferito alla disapplicazione dellesanzioni nelle ipotesi di cui alle norme richiamate.Il motivo è comunque destituito di fondamento.

L’incertezzanormativa idonea ad escludere la responsabilità sanzionatoria ricorreunicamente quando, all’esito di un percorso interpretativo condottoNumero registro generale 31868/2021Numero sezionale 4829/2026Numero di raccolta generale 19684/2026Data pubblicazione 13/06/2026secondo criteri metodologicamente corretti, non sia possibile individuarein modo univoco la norma applicabile, in assenza - al momentodell’accertamento – di un orientamento giurisprudenziale consolidato.È stato, inoltre, precisato che solo l’assenza, in epoca anterioreall’atto impositivo, di un orientamento consolidato della giurisprudenza dilegittimità costituisce presupposto per la configurabilità dell’incertezzanormativa, (Cass., 8 giugno 2021, n. 15866 – RV 661426-01; sullanecessità, ai fini della disapplicazione delle sanzioni, di elementisintomatici (“fatti-indice”) rilevabili dal giudice (Cass., sez. 5, 12 aprile2019, n. 10313 – RV 653716-01, ex multis, Cass., 9 dicembre 2019, n.32082; Cass., 17 maggio 2017, n. 12301).Nel caso di specie, la disciplina relativa alla competenza comunale ealla tassabilità delle superfici in ambito portuale – come illustrato neiparagrafi precedenti - risulta sorretta da un quadro giurisprudenzialechiaro, coerente e privo di margini di incertezza.

Ne consegue che nonpuò individuarsi alcuna causa idonea a giustificare la disapplicazione dellesanzioni.3.

Alla stregua delle valutazioni che precedono, il ricorso varigettato.4.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidatecome da dispositivo.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comunecontroricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella misura di euro2.500,00 per compensi, oltre euro 200 per esborsi, rimborso spesegenerali, Iva e Cpa come per legge, se dovuti.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 31868/2021Numero sezionale 4829/2026Numero di raccolta generale 19684/2026Data pubblicazione 13/06/2026contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 giugno 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio inMessina, Via XXVII Luglio n. 103, è elettivamente domiciliata;- Ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco in caricae pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso ilcui studio in Messina, Via N. Panoramica dello Stretto n. 1416, èelettivamente domiciliato;- Controricorrente –Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentantepro-tempore;-Intimata -- avverso la sentenza n. 4613/16/2021 emessa dalla Commissionetributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Messina, sez. 16,Numero registro generale 31868/2021Numero sezionale 4829/2026Numero di raccolta generale 19684/2026Data pubblicazione 13/06/2026depositata in data 14 maggio 2021 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA];1.La contribuente, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.s.n.c., titolare di una concessione rilasciata dal Dipartimento regionaledell’Ambiente, per l’uso di uno specchio d’acqua di mq 2.841,50 perallocazione di un pontile galleggiante destinato all’attracco di imbarcazionida diporto nonché di un’area a terra di mq 9, ricadenti nel porto di Lipari,impugnava una cartella esattoriale emessa dal Comune di Lipari relativa aTari per il periodo di imposta annualità 2016, deducendo la carenza delpotere impositivo del Comune, il vizio di motivazione dell'atto impugnato,l’omessa notificazione di atti presupposti e l'insussistenza nel merito dellapretesa impositiva.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Messina rigettava ilricorso.3. Sull’appello della contribuente, la Corte distrettuale della Sicilia,con la sentenza n. 4613/16/2021, depositata il 14 maggio 2021,disattendeva l’impugnazione. Rilevava che la contribuente non avevadimostrato che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti fosseespletato dall’[OSCURATO:PERSONA], né aveva contestato lacircostanza della mancata istituzione dell’Autorità portuale presso il portodi Lipari e reputava infondate le censure riferite al merito della pretesaimpositiva.4. Per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Sicilia, la società ha proposto ricorso, articolato in duemotivi.5. Resiste con controricorso l'ente territoriale. Agenzia delle EntrateRiscossione è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma,Numero registro generale 31868/2021Numero sezionale 4829/2026Numero di raccolta generale 19684/2026Data pubblicazione 13/06/2026n. 3), cod. proc. civ., si deduce la violazione dell’art. 21, comma 8, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in combinato disposto con l’art. 6, comma 1,della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in quanto la sentenza impugnata haritenuto sussistente la legittimazione impositiva del Comune di Lipari,Lipari, dell'Autorità portuale e al difetto di prova in ordine all’espletamentodel servizio di raccolta da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]. Siassume che, nelle aree demaniali rientranti nei porti di tutto il territorionazionale, la gestione dei rifiuti non è, per legge, affidata ai Comuni maalle Autorità portuali o alle Autorità marittime. Si richiama il dispostodell’art. 16 del Codice della Navigazione, secondo cui le Autorità marittimesono le Direzioni marittime, i Compartimenti marittimi e i Circondarimarittimi e si afferma che, per tutti i porti dell’arcipelago Eoliano,l’Autorità marittima competente è l’[OSCURATO:PERSONA] diLipari, al quale spetta, a norma dell’art. 5, primo comma, del D. Lgs. 24giugno 2003 n. 182, la predisposizione del Piano di raccolta e di gestionedei rifiuti, comprensivo di tutte le attività successive alla raccolta e fino(compresa) l’attività di smaltimento. Di conseguenza, assume laricorrente, essendo detto ufficio competente per tutti i servizi relativi alleoperazioni portuali, deve ritenersi venuta meno la legittimazione vantatadal Comune di Lipari.La censura non ha pregio.1.1.Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, l'attività digestione dei rifiuti solidi urbani nell'ambito delle aree portuali rientra nellecompetenze dell'Autorità portuale. Ne consegue che, in relazione a taleimpositivo degli stessi ai fini della TARI; né alcun rilievo può attribuirsi, aifini della sussistenza dell'obbligazione tributaria, alla circostanza che l'enteterritoriale abbia svolto di fatto il servizio, giacché il potere impositivodeve trovare la sua fonte necessariamente nella legge e non può pertantoNumero registro generale 31868/2021Numero sezionale 4829/2026Numero di raccolta generale 19684/2026Data pubblicazione 13/06/2026rinvenirsi in ragione dello svolgimento di una mera attività di fatto daparte di soggetto a cui la legge stessa non assegna la relativa competenzafunzionale (Cass., Sez. 5^, 25 settembre 2009, n. Cass., 6 novembre2009, n. 23583; Cass., Sez. 6^-5, 19 giugno 2012, n. 10104; Cass., Sez.5^, 30 novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n.17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092; Cass., Sez. 6^-5, 15novembre 2021, n. 34251; Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2022, n. 2242;Cass. 21 marzo 2023, n. 7665; Cass. 2 maggio 2024, n. 11853; Cass., 9gennaio 2026, n. 511).Difatti, nell'ambito dell'area portuale, intesa come spazio territorialenel quale svolge i suoi compiti l'Autorità portuale, l'attività di gestione deirifiuti appartiene alla competenza di quest'ultima, che non si limita alservizio di pulizia all'interno del porto, ma è tenuta, ai sensi degli artt. 62,comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, 21, comma 8, del d.lgs. 5febbraio 1997 n. 22, e 6, comma 1, lett. c), della legge 28 febbraio 1994n. 84, ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti finoalla discarica. Ne consegue che, in relazione a detta attività, deveescludersi la competenza dei Comuni, che sono quindi privi di ogni potereimpositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonessendo detto potere configurabile in favore di un soggetto diverso daquello che espleta il servizio (Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2009, n.23583).Come questa Corte ha già chiarito (in particolare: Cass., Sez. 5^, 6novembre 2009, n. 23583), l'esame complessivo della disciplinanormativa in materia conferma che il servizio di raccolta e di smaltimentodei rifiuti solidi urbani all'interno dell'area portuale, ove è pacificamenteubicata la superficie oggetto di tassazione, è sottratto alla competenza deiComuni.In questo senso depongono le seguenti disposizioni:- l’art. 62, comma 5, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507,Numero registro generale 31868/2021Numero sezionale 4829/2026Numero di raccolta generale 19684/2026Data pubblicazione 13/06/2026che dichiara «esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali nonsussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani internied equiparati in regime di privativa comunale per effetto di normelegislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale odi protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi diStati esteri»;- l'art. 21, comma 8, del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, che, neldisciplinare le competenze dei Comuni in materia di rifiuti, dichiara che:«Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, della legge 28gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi»;- l'art. 6, comma 1, lett. c, della Legge 28 febbraio 1994 n. 84, cheistituisce le [OSCURATO:PERSONA] nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari,Catania, Civitavecchia, Genova, [OSCURATO:PERSONA], Livorno, Marina di Carrara,Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia,con il compito, tra l'altro, di «affidamento e controllo delle attività direttealla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interessegenerale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portualidi cui all'art. 16, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e dellanavigazione (…)»;- l’art. 1 del D.M. 14 novembre 1994, che precisa: «I servizi diinteresse generale nei porti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), dellalegge 28 gennaio 1994, n. 84, da fornire a titolo oneroso all'utenzaportuale sono così identificati: (…) B) Servizi di pulizia e raccolta rifiuti.Pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ailocali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari,utenti, imprese portuali, navi). Derattizzazione, disinfestazione e simili.Gestione della rete fognaria. Pulizia e disinquinamento degli specchiacquei portuali».1.2. Dall'esame di tale quadro normativo emerge in modo univocoche l'attività di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ambito dell'areaNumero registro generale 31868/2021Numero sezionale 4829/2026Numero di raccolta generale 19684/2026Data pubblicazione 13/06/2026portuale - da intendersi come spazio territoriale in cui svolge i suoi compitila singola Autorità portuale - rientra nella competenza esclusiva diquest'ultima, la quale per legge è tenuta ad attivare il relativo servizio diraccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica.Ne deriva, per esclusione, che la relativa attività sfugge allacompetenza in materia dei Comuni, che, invece, normalmente agiscono inquesto ambito in regime di privativa, i quali sono di conseguenza privianche di ogni potere impositivo, atteso che, essendo quella dei rifiuti unatassa, esso non può evidentemente configurarsi in favore di un soggettodiverso da quello che espleta il servizio (Cass., Sez. 5^, 6 novembre2009, n. 23583). Il dato normativo configura la competenza delle Autoritàportuali in totale e completa alternativa ai Comuni. In questo senso,appaiono particolarmente significative le già richiamate disposizioni di cuiall’art. 62, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, cheespressamente escludono dalla tassa le situazioni sottratte al regime diprivativa comunale, ed all'art. 21, comma 8, del d.lgs. 5 febbraio 1997 n.22, che, nell'indicare le competenze dei Comuni in materia, ribadisce checomunque sono mantenute le competenze in materia attribuite alleAutorità portuali. A ciò si aggiunga che le norme precisano che il servizioche i suddetti enti sono chiamati a svolgere consiste, come si esprime ildecreto ministeriale di attuazione, nella «pulizia, raccolta dei rifiuti esversamento a discarica» degli stessi, cioè in una vera e propria attività digestione dei rifiuti, a fronte della quale non residuano altri compiti che iComuni potrebbero espletare.1.3. Come rilevato, l’art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994,n. 84 ha istituito le Autorità portuali nei porti di Ancona, Bari, Brindisi,Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, [OSCURATO:PERSONA], Livorno, Marina diCarrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savoia, Taranto, Trieste eVenezia. Successivamente sono state istituite le Autorità portuali diPiombino (D.P.R. 20 marzo 1996), [OSCURATO:PERSONA] (D.P.R. 16 luglio 1998),Numero registro generale 31868/2021Numero sezionale 4829/2026Numero di raccolta generale 19684/2026Data pubblicazione 13/06/2026Salerno (D.P.R. 23 giugno 2000), Olbia e Golfo degli Aranci (D.P.R. 29dicembre 2000), Augusta (D.P.R. 12 aprile 2001), Trapani (D.P.R. 2 aprile2003) e Manfredonia (art. 4, comma 65, della Legge 24 dicembre 2003 n.350). L’ultima modifica del citato art. 6, a seguito del D. Lgs. 4 agosto2016, n. 169, individua, con riferimento alle Autorità di sistema portualedei mari Tirreno meridionale e Jonio e dello stretto, i porti di [OSCURATO:PERSONA],Crotone (porto vecchio e nuovo), [OSCURATO:PERSONA], Taureana di Palmi,[OSCURATO:PERSONA], Messina, Milazzo, Tremestieri, [OSCURATO:PERSONA] e ReggioCalabria.Come appare evidente, tale elenco non contempla il porto di Lipari(ME). Ne consegue che al momento dei fatti per cui si procede non erastata istituita l'Autorità portuale nel porto di Lipari e non si era, quindi,verificata la condizione che escludeva il potere impositivo del medesimoComune.Se l'istituzione dell'Autorità portuale si pone, dunque, come causa diesclusione dalla tassa sui rifiuti, inquadrabile nella fattispecie contemplatadall’art. 62, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, ne segue, perconverso, che nelle zone portuali prive di tale Autorità riemerga lacompetenza e la privativa comunale in ordine all'istituzione e allaprestazione del servizio di igiene urbana; e, correlativamente, trovi spazioapplicativo il tributo che al servizio si correla, sia esso la tassa o la tariffa,in base alle disposizioni ordinarie.In tal senso, del resto, questa Corte si è già espressa in una serie diarresti, che hanno riconosciuto al Comune la legittimazione a chiedere lariscossione della TARSU, a fronte dell’esercizio del servizio di raccolta esmaltimento dei rifiuti in un’area portuale, in ragione della mancataistituzione dell’Autorità portuale (in termini: Cass., Sez. Trib., 9 gennaio2026, n. 511; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798; Cass., Sez. 5^,30 novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030;Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092).Numero registro generale 31868/2021Numero sezionale 4829/2026Numero di raccolta generale 19684/2026Data pubblicazione 13/06/20261.4. Secondo l'indirizzo prevalente della giurisprudenza dilegittimità, la TARSU è una tassa, ossia un tributo che il singolo soggetto ètenuto a versare in relazione ad una utilità che egli trae dallo svolgimentodi una attività svolta da un ente pubblico. Come tale, il potere diimposizione non può connettersi ad un soggetto diverso da quello cheespleta il servizio, in ottemperanza ad un espresso disposto legislativo. Neconsegue che avendo il Comune svolto il servizio di pulizia e raccolta deirifiuti solidi urbani e assimilati anche nell’ambito portuale, in ragione dellamancata istituzione della Autorità portuale, è autorizzato a chiedere ilpagamento della TARSU ai contribuenti concessionari di aree demanialidestinate all’ormeggio di imbarcazioni da diporto (in termini: Cass., Sez.5^, 16 giugno 2021, n. 17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n.17092).Diversa è, invece, la competenza dell’Autorità portuale o, inmancanza, dell’Autorità marittima in materia di operazioni portuali eservizi portuali ovvero di concessioni di aree demaniali e banchinenell’ambito portuale, trattandosi di attività amministrative relative allagestione ed all’utilizzo degli spazi portuali che non comportano alcunapertanto, non involgono la conseguenziale spettanza di una potestàimpositiva. Sotto il primo aspetto, l’art. 16 della Legge 28 gennaio 1994,n. 84 demanda alle Autorità portuali o, laddove non istituite, alle Autoritàmarittime la disciplina e la vigilanza, attraverso il rilascio di appositeautorizzazioni ad imprese munite di specifici requisiti - iscritte in registrispeciali, obbligate al pagamento di un canone annuale ed allapubblicazione delle tariffe praticate alla clientela - sull'espletamento delleoperazioni portuali (carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento ingenere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale) edei servizi portuali (servizi riferiti a prestazioni specialistiche,complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, individuatiNumero registro generale 31868/2021Numero sezionale 4829/2026Numero di raccolta generale 19684/2026Data pubblicazione 13/06/2026dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime,criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei Trasporti e dellaNavigazione), nonché sull'applicazione delle tariffe indicate dalle impreseautorizzate per la prestazione alla clientela delle operazioni portuali e deiservizi portuali, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e dellanavigazione. Sotto il secondo aspetto, l’art. 18 della legge 28 gennaio1994 n. 84 demanda alle Autorità portuali o, laddove non istituite ovveronon ancora insediate, alle Autorità marittime le concessioni (anchemediante accordi sostitutivi) di aree demaniali e banchine compresenell'ambito portuale alle imprese autorizzate all’espletamento delleoperazioni portuali (fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte diamministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti adaccordi sostitutivi) per la realizzazione e la gestione di opere attinenti alleacquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fineambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dallaprestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impiantidestinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioniproprie dello scalo marittimo. Per cui, non si ravvisa alcuna competenzadell’Autorità marittima, in caso di mancata istituzione dell’Autoritàportuale, in materia di tassazione dei rifiuti urbani prodotti nell’ambitoportuale, che resta riservata in regime di privativa al Comune interessato.Viceversa, rientra nella competenza dell’Autorità portuale o, in mancanza,dell’Autorità marittima il diverso servizio di raccolta e smaltimento deirifiuti prodotti dalle navi e dei residui dei carichi navali, il quale è estraneoall’ambito del presente giudizio e per il quale, comunque, il Comune nonha alcuna potestà impositiva a norma degli artt. 8 e 10 del d.lgs. 24giugno 2003 n. 182 (in attuazione della Direttiva n. 2000/59/CE delNumero registro generale 31868/2021Numero sezionale 4829/2026Numero di raccolta generale 19684/2026Data pubblicazione 13/06/2026Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 27 novembre2000 in materia di impianti portuali di raccolta per i rifiuti delle navi eresidui del carico) (Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2022, n. 2242).Nella specie, quindi, premesso che: «ex art. 14 legge n. 84 del 1994la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti de quibus non rientra fra lecompetenze dell’Autorità marittima; e coerentemente il combinatodisposto dell’art. 6, comma 4, lettera c), della citata legge 84 e dell’art. 1,lettera b), del d.m. 14 novembre 1994 riserva all’Autorità portuale, soloper i porti in relazione ai quali quest’ultima risulti costituita, l’istituzionedei servizi predetti (in deroga all’ordinaria competenza comunale)», lasentenza impugnata si è esattamente uniformata ai principi enunciati. (v.recentemente, Cass., Sez. Trib., 9 gennaio 2026, n. 511).2. Con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 6 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dell’art. 8 del D. Lgs. 31dicembre 1992 n. 546, assumendo che, avuto riguardo alle ragioni delrecupero e ai rilevanti dubbi interpretativi e giurisprudenziali emersi neltempo in ordine alla competenza impositiva e all’applicazione del tributo,ricorrerebbe un’ipotesi di obiettiva incertezza normativa idonea agiustificare la disapplicazione delle sanzioni ai sensi delle citatedisposizioni.2.1. La censura è inammissibile, non risultando specificamenteformulata nel ricorso introduttivo del giudizio. Pur avendo la societàcontribuente dedotto di aver denunciato il vizio corrispondente nel ricorsodi primo grado, non è dato di contro desumere dal relativo contenuto unprofilo di doglianza specificamente riferito alla disapplicazione dellesanzioni nelle ipotesi di cui alle norme richiamate.Il motivo è comunque destituito di fondamento. L’incertezzanormativa idonea ad escludere la responsabilità sanzionatoria ricorreunicamente quando, all’esito di un percorso interpretativo condottoNumero registro generale 31868/2021Numero sezionale 4829/2026Numero di raccolta generale 19684/2026Data pubblicazione 13/06/2026secondo criteri metodologicamente corretti, non sia possibile individuarein modo univoco la norma applicabile, in assenza - al momentodell’accertamento – di un orientamento giurisprudenziale consolidato.È stato, inoltre, precisato che solo l’assenza, in epoca anterioreall’atto impositivo, di un orientamento consolidato della giurisprudenza dilegittimità costituisce presupposto per la configurabilità dell’incertezzanormativa, (Cass., 8 giugno 2021, n. 15866 – RV 661426-01; sullanecessità, ai fini della disapplicazione delle sanzioni, di elementisintomatici (“fatti-indice”) rilevabili dal giudice (Cass., sez. 5, 12 aprile2019, n. 10313 – RV 653716-01, ex multis, Cass., 9 dicembre 2019, n.32082; Cass., 17 maggio 2017, n. 12301).Nel caso di specie, la disciplina relativa alla competenza comunale ealla tassabilità delle superfici in ambito portuale – come illustrato neiparagrafi precedenti - risulta sorretta da un quadro giurisprudenzialechiaro, coerente e privo di margini di incertezza. Ne consegue che nonpuò individuarsi alcuna causa idonea a giustificare la disapplicazione dellesanzioni.3. Alla stregua delle valutazioni che precedono, il ricorso varigettato.4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidatecome da dispositivo. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comunecontroricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella misura di euro2.500,00 per compensi, oltre euro 200 per esborsi, rimborso spesegenerali, Iva e Cpa come per legge, se dovuti.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 31868/2021Numero sezionale 4829/2026Numero di raccolta generale 19684/2026Data pubblicazione 13/06/2026contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 giugno 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19684/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris