oC.I.P.A.G. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente2026 e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa3831 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 12/2022 della CORTE D'APPELLO diCAGLIARI sezione di SASSARI, depositata il 12/01/2022 R.G.N.174/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/10/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17163/2022 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 26740/2026Numero sezionale 3831/2026 Data pubblicazione 13/10/20261.- La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari,ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza del Tribunale di Sassari che ne aveva rigettato il ricorsoavverso il provvedimento di cancellazione disposto dalla Cassaitaliana previdenza e assistenza geometri liberi professionisti(CIPAG) con decorrenza dal 14 ottobre 2015 e non dal 31 dicembre2008, data a decorrere dalla quale ne è stata disposta lacancellazione della partita IVA rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.In particolare, la Corte di appello, premesso che ai sensidell’art. 5, comma 1, dello statuto CIPAG è obbligatoriamenteiscritto alla [OSCURATO:PERSONA] il geometra iscritto all’Albo professionale, haritenuto corretto l’operato della [OSCURATO:PERSONA], considerato che CorradoGentili è stato cancellato dall’Albo dei geometri in data 14 ottobre2015, a fronte di domanda presentata il 10 settembre 2015, nonrilevando la diversa data di cancellazione della partita IVA.La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato che nessunadisposizione statutaria prevede la cancellazione retroattiva dallaCassa; che il professionista ha omesso di trasmettere ledichiarazioni annuali, anche se negative, secondo le modalitàprescritte dalla [OSCURATO:PERSONA]; che lo stesso ha allegato il tentativo disvolgere l’attività libero professionale ancora nel 2013,allorquando ha chiesto il trasferimento presso l’ordine di Sassari.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] concinque motivi.3.- La CIPAG resiste con controricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 3 e 5, comma 1, dellostatuto della [OSCURATO:PERSONA] e dell’art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972 (art.Numero registro generale 17163/2022 Numero di raccolta generale 26740/2026Numero sezionale 3831/2306260, comma 1, n. 3, c.p.c.), avendo erroneamenteD alata Cpuobrbtelic adzi ione 13/10/2026appello ritenuto che non avesse dimostrato il mancato eserciziodella professione, mentre ha regolarmente trasmesso il modello3/03 predisposto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], allegando il certificatodell’Agenzia delle Entrate che riportava la cancellazione dellapartita IVA sin dal 31 dicembre 2008, avendo, pertanto, fornito laprova contraria circa il mancato esercizio della professione digeometra.2.- Con il secondo motivo afferma la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 132, quarto comma, c.p.c. per contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili (art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.), per avere da un lato affermato che il geometra iscrittoall’Albo è obbligatoriamente iscritto anche alla Cassaprevidenziale, salva prova contraria di mancato esercizio dellaprofessione, e dall’altro riconosciuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito laprova di non avere esercitato la professione.3.- Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 115 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.), per averela Corte di appello affermato che il ricorrente non avessepresentato l’autocertificazione di cancellazione dall’Albo percessazione di attività utilizzando il modello n. 3/03.4.- I primi tre motivi, riguardando censure tra lorosovrapponibili, possono essere esaminati congiuntamente edevono essere disattesi.5.- L’art. 5 del suo Statuto, approvato con D.M. 27 febbraio2003, prevede che “Sono obbligatoriamente iscritti alla [OSCURATO:PERSONA] igeometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale deiGeometri che esercitano, anche senza carattere di continuità edesclusività, la libera professione. L’esercizio della liberaprofessione si presume per tutti gli iscritti all’Albo salvo provacontraria che l’iscritto può dare secondo le modalità che verrannostabilite dal Consiglio di amministrazione con delibera daNumero registro generales 1o7t1t6o3/p20o22rre all’approvazione dei ministeri vigiNlaunmtei raoi dsie rnacsci odlteal lg’aernte. rale 26740/2026Numero sezionale 3831/2026 Data pubblicazione 13/10/20263, comma 2, del d. lgs. n. 509 del 1994”.Pertanto, lo Statuto prevede che l’iscrizione all’alboprofessionale dei geometri è condizione sufficiente a far nascere incapo al geometra l’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] previdenziale dicategoria, quale fatto noto che origina il ragionamento presuntivodi ragionevole probabilità di svolgimento della libera professione.6.- Questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, haaffermato che ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] deigeometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzioneminima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamentodella predetta [OSCURATO:PERSONA], l'iscrizione all’albo professionale - essendoirrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione ela mancata produzione di reddito, avendo il predetto regolamentodefinito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principidi cui alla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventifinalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo terminedegli enti. In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle normerelative all'iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] degli iscritti all'albo e al pagamentodei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali normela legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentaredella [OSCURATO:PERSONA] all'esito della sua privatizzazione (Cass. n. 4568 del2021, n. 28188 del 2022, n. 30191 del 2024, Cass., n. 5183 del2025, che hanno superato la precedente Cass. n. 5375 del 2019).7.- Questa Corte ha già avuto modo di affermare che leprevisioni statutarie che la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato a seguito dellaprivatizzazione disposta ex lege non hanno esteso l’obbligo diiscrizione a nuove categorie di soggetti rispetto a quanto giàprevisto dalle leggi n. 37 del 1967 e n. 773 del 1982, ma si sonolimitate a ridefinire, nell’ambito del nuovo assetto normativo, ilsistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi dicui alla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventiNumero registro generalef i1n71a6l3i/z20z2a2ti ad assicurare l'equilibrio finanziaNriuom deri o lduin rgaocc otletar mgeine rale 26740/2026Numero sezionale 3831/2026 Data pubblicazione 13/10/2026delle Casse privatizzate (Cass., n. 30191 del 2024).8.- Si sono quindi affermati e consolidati i seguenti principi (exaliis, Cass. n. 5197 del 2025):- l’iscrizione all'albo professionale dei geometri è condizionesufficiente a far nascere in capo al geometra l’obbligo di iscrizionealla cassa previdenziale di categoria e di pagamento dellacontribuzione minima, essendo irrilevante la natura occasionaledell’esercizio della professione, così come è irrilevante la mancataproduzione di reddito;- è legittimo esercizio del potere regolamentare della Cassal’avere stabilito (art. 5 dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA]) l’obbligo dicontribuzione minima anche in caso di attività esercitata in formasaltuaria e occasionale;- neppure la eventuale iscrizione ad altra gestioneprevidenziale può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degliobblighi nei confronti della previdenza di categoria;- l’iscrizione del contribuente alla [OSCURATO:PERSONA] geometri è, dunque,legittima e la pretesa contributiva non viola il divieto di doppiacontribuzione, poiché, pur essendo il geometra già assicuratoquale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l’unaprestata nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, l’altra,invece, quale libera professione (nella fattispecie in esame vi è ununico rapporto di lavoro subordinato).9.- Recentemente sulla materia sono intervenute le SezioniUnite di questa Corte affermando il seguente principio di diritto:“L’art. 5 dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA] Italiana di [OSCURATO:PERSONA] edAssistenza Geometri (CIPAG) nello stabilire che “L’esercizio dellalibera professione si presume per tutti gli iscritti all’Albo salvoprova contraria che l’iscritto può dare secondo le modalità cheverranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera dasottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell’art.Numero registro generale3 1,7 1c6o3/m202m2 a 2, del d.lgs. n. 509 del 1994”, fa dNisucmeenrdo edrie r adcaclo lftac gteunme rale 26740/2026Numero sezionale 3831/2026 Data pubblicazione 13/10/2026probatum dell’iscrizione all’albo una presunzione semplicesull’esercizio della libera professione, che trova disciplina nell’art.2729, cod. civ., spettando al geometra iscritto all’alboprofessionale l’onere della prova contraria” (Cass. n.13506/2026).10.- Invero, dal momento in cui il geometra, liberamente,sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale,assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai qualinon può sottrarsi, e che importano il pagamento di unacontribuzione minima; l'iscrizione all'albo professionale ècondizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione allaCassa, e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio dellaprofessione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione edel pagamento della contribuzione minima, anche nell’ipotesi dimancata produzione di reddito.11.- Tuttavia, la sola iscrizione all’Albo non è sufficiente adeterminare l’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto, in base allanorma statutaria, l’iscrizione all’albo opera solo come presunzionedell’esercizio della libera professione, che può essere vinta dallaprova contraria.Quanto alla modalità della prova contraria, la già citatasentenza a Sezioni Unite (Cass. n. 13506/2026) ha affermato cheil meccanismo delineato dall’art. 5 dello Statuto CIPAG varicondotto al novero delle presunzioni semplici, trovandofondamento in un atto sostanzialmente negoziale. Le presunzionisemplici (art. 2729, cod. civ.) dunque, richiedono comunque laprova del fatto da cui muove il ragionamento presuntivo, e sicaratterizzano per l’ammissibilità della prova contraria a caricodell'altra parte. La prova contraria potrà vertere sul fatto oppostoa quello presunto, ovvero su fatti incompatibili con l’esistenza delfatto presunto. Non solo l’espletamento delle prestazioniNumero registro generale 17163/2022 Numero di raccolta generale 26740/2026Numero sezionale 3831/2t0ip26icamente professionali (ossia delle attività riservatDea atag pliu ibsbclricitatzi ione 13/10/2026all’Albo), ma anche l’esercizio di attività che, pur nonprofessionalmente tipiche, presentino, tuttavia, un nesso conl’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono lestesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamentesi avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cuisvolgimento, quindi, mette a frutto anche la specifica cultura chegli deriva dalla formazione tipologicamente propria della suaprofessione.Le Sezioni Unite hanno, tuttavia, affermato che l’omessatrasmissione delle autocertificazioni previste dal regolamento dellaCassa non assume significato in ordine all’assolvimento della provacontraria da parte del professionista, in quanto limitazioniall’ammissibilità e al regime delle prove possono essere dispostesolo dal legislatore, sempre nei limiti della ragionevolezza e senzacompromettere il diritto di azione e di difesa, mentre nel caso inesame esse risultano da atti adottati dall’ente previdenzialeprivatizzato.In particolare, “La presunzione, che va qualificata comesemplice, prevista dall’art. 5 dello Statuto, dunque, non può nontrovare il giusto bilanciamento nella prova contraria, rispetto alfatto provato, iscrizione all’albo, posto a base del ragionamentoinferente, che può essere offerta in giudizio dal lavoratore conmodalità diverse rispetto a quelle indicate nel comunicato nonchénelle delibere- ferma restando la valutazione da parte del giudicedell’ammissibilità del relativo mezzo istruttorio - che possonovalere solo come esemplificazioni agevolative offerte agliinteressati. L’autonomia regolamentare non può impedire lapossibilità di dimostrare in giudizio, con i mezzi offertidall’ordinamento processuale, il mancato esercizio di attività liberoprofessionale, la cui prova pertanto non può essere limitata allesole modalità previste con gli atti di autoregolamentazione adottatiNumero registro generaled 1a7l1l6a3/ 2C02a2 ssa, i quali non possono stabilire, sNeu mnoerno vdii oralacncodlota lg’aernte. rale 26740/2026Numero sezionale 3831/2026 Data pubblicazione 13/10/20262727 c.c. ed il principio dell’indisponibilità del tipo contrattuale(cfr., Corte cost., n. 121 del 1993, 115 del 1994, 76 del 2015),una presunzione assoluta di svolgimento di detta attività,trasformando così un rapporto di lavoro subordinato in unaprestazione di lavoro autonomo”.12.- Nella fattispecie in esame, il ricorrente è stato cancellatodalla [OSCURATO:PERSONA] in data 14 ottobre 2015, a seguito di richiesta dicancellazione dall’Albo presentata il 10 settembre 2015, allegandoall’istanza le dichiarazioni richieste dal regolamento per ottenerela cancellazione.L’oggetto del presente giudizio, allora, non consiste nel dirittodel professionista alla cancellazione dalla [OSCURATO:PERSONA], già ottenuta inaccoglimento della domanda presentata in data 10 settembre2015, ma nella pretesa del ricorrente di far retroagire lacancellazione medesima, avvenuta il 14 ottobre 2015, data dicancellazione dall’Albo, al 31 dicembre 2008, data a decorreredalla quale lo stesso ha ottenuto, retroattivamente, la chiusuradella partita IVA.13.- La circostanza che nella sentenza della Corte di appello sifaccia esplicito riferimento alla presentazione da parte delprofessionista, in occasione della istanza di cancellazione, delmodello finalizzato ad ottenere proprio la cancellazione, porta adisattendere tutte le doglianze del ricorrente fondate sullamancata valutazione di tale documento; piuttosto, nel momentoin cui la Corte di appello afferma che il ricorrente non hapresentato la autocertificazione attestante il mancato eserciziodell’attività professionale, fa chiaramente riferimento al periodoprecedente al 2015, considerato che l’oggetto del giudizio consisteproprio nella retrodatazione della decorrenza della cancellazione.14.- Alla luce delle considerazioni che precedono le, censuremosse alla sentenza della Corte di appello non sono condivisibili,Numero registro generale 17163/2022 Numero di raccolta generale 26740/2026Numero sezionale 3831/2e0s26sendosi la stessa uniformata alla costante interpretaDzaiotan epu fbobrlnicitaaz ione 13/10/2026da questa Corte circa l’obbligatorietà dell’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] incostanza di iscrizione all’albo, pur in presenza di una attivitàprofessionale svolta senza i caratteri della continuità e prevalenzae pur in assenza della produzione di reddito.15.- Altrettanto condivisibile è l’affermazione della Corte diappello secondo cui la cessazione della partita IVA delprofessionista, dimostrando esclusivamente la mancataproduzione di reddito in un determinato arco temporale, noncostituisce circostanza che possa far ritenere pienamente assoltala prova contraria, per cui appare del tutto irrilevante, ai finidell’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che l’Agenzia delle Entrateabbia disposto la cessazione della partita IVA retroattivamente sindal 31 dicembre 2008, non essendovi alcuna incompatibilità tra lamancata produzione del reddito e la permanenza dell’iscrizione allaCassa.Nella struttura motivazionale della sentenza impugnata, non siravvisa la denunciata contraddittorietà, in quanto la Corte diappello, a differenza di quanto affermato dal ricorrente nelsecondo motivo, non ha mai affermato che [OSCURATO:PERSONA] avesse fornitola prova di non avere esercitato la professione, avendo affermatol’esatto opposto e cioè che il geometra “avrebbe dovuto provareche nel periodo in considerazione egli non ha avuto la potenzialitàdi svolgere attività professionale. Al contrario, è lo stessoappellante ad avere allegato il tentativo di svolgere l’attività liberoprofessionale ancora nel 2013 (trasferimento a Sassari)”.Nello svolgimento del processo (pag. 2 della sentenzaimpugnata) la Corte di appello ha affermato che il ricorrente avevachiesto il trasferimento dal collegio di Roma a quello di Latina alfine di poter ottenere il conferimento di incarichi peritali dalTribunale di Latina, ma di non avere ricevuto alcun incarico, puressendo iscritto all’albo dei consulenti; nell’anno 2013 avevaNumero registro generale 17163/2022 Numero di raccolta generale 26740/2026Numero sezionale 3831/2c0h26iesto il trasferimento al consiglio dell’ordine di SassDaarit,a aplu fbibnleic adzi ione 13/10/2026potersi iscrivere all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale diSassari e ottenere incarichi peritali dal Tribunale quale geometra.16.- Appare evidente come la richiesta di trasferimento da unordine territoriale a un altro e l’iscrizione, quale geometra,nell’albo dei consulenti tecnici, costituiscano attività incompatibilicon la volontà di non esercitare la professione, apparendo, invece,irrilevante la circostanza che in concreto il professionista non abbiaricevuto alcun incarico e dunque svolto l’attività che intendevasvolgere.17.- In conclusione, l’obbligo di versamento dellacontribuzione minima prescinde dalla produzione effettiva di unreddito professionale e la stessa deve essere pagata persino nelleipotesi di dichiarazioni fiscali negative; il pagamento dellacontribuzione minima presuppone pur sempre che l’iscritto all’Alboabbia esercitato la libera professione, anche se poi, per evenienzelegate al concreto esercizio di questa, abbia ricavato un redditoprofessionale modesto o addirittura nessun reddito; il compimentodi atti che comportano una disponibilità a svolgere l’attivitàprofessionale, quali l’iscrizione nell’elenco dei consulenti qualegeometra, è incompatibile con la prova del mancato esercizio dicertamente ex post, l’intenzione di non esercitare l’attività digeometra.18.- Il quarto motivo, con il quale il ricorrente ha affermato lanullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio diultrapetizione, avendo la Corte di appello affermato la sussistenzadi un obbligo contributivo, questione non rientrante nell’oggettodel giudizio (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) e il quintomotivo, con il quale ha dedotto la violazione degli artt. 112, 115,116 c.p.c., 2697 c.c., 39.2 del regolamento sulla contribuzionedella [OSCURATO:PERSONA] (art. 360, primo comma, n. 3), per avere la Corte diNumero registro generalea 1p7p16e3/l2l0o2 2 erroneamente dichiarato che il riNcuomrrernot dei rnacocno lta vgevnae rale 26740/2026Numero sezionale 3831/2026 Data pubblicazione 13/10/2026presentato le dichiarazioni annuali, devono essere dichiaratiinammissibili, non essendo le censure in alcun modo idonee aintaccare la decisione dei giudici di merito in termini di rigetto delladomanda di cancellazione retroattiva e determinare un diversoesito del giudizio.19.- In conclusione, il ricorso deve essere nel suo complessorigettato e la parte ricorrente, soccombente, deve esserecondannata al pagamento in favore della CIPAG delle spese delgiudizio di legittimità.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della parte ricorrente di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U.,20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente arifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,che liquida in € 2.500,00 per compensi, in € 200,00 per esborsi,oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agliaccessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 2 ottobre 2026La Presidente