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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 13506/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 09/12/2025 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile Comune di Novara, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e di condannare l'imputato alla rifusione delle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Novara, con decretoemesso in data 27 gennaio 2023, ha disposto il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] per rispondere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], giudicata separatamente, del delitto di inadempimento di contratti di pubbliche forniture di cui agli artt. 110, 355 cod. pen., commesso a Novara in epoca successiva e prossima al 25 maggio 2017 (capo A), e di frode nelle pubbliche forniture di cui agli artt. 110, 356 cod. pen., commesso a Novara in epoca successiva e prossima al 25 maggio 2017 (capo B).

Secondo l'ipotesi di accusa, l'imputato, in qualità di amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nonché maggiore azionista di quest'ultima, si sarebbe reso inadempiente al contratto stipulato con il Comune di Novara per l'affidamento del servizio di gestione e di recapito delle cartelle per la riscossione della tassa sui rifiuti (capo A); [OSCURATO:PERSONA], inoltre, avrebbe frodato il Comune di Novara nell'esecuzione di questo contratto (capo B).

2. Il Tribunale di Novara, con sentenza emessa in data 9 aprile 2025, previa qualificazione dei fatti nel delitto di cui all'art. 356 cod. pen. e ritenuto assorbito il delitto di cui all'art. 355 cod. pen., ha dichiarato l'imputato colpevole del reato a lui ascritto al capo B) e, riconosciute le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Il Tribunale ha applicato, inoltre, all'imputato la pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di due anni e ha condannato l'imputato a risarcire i danni, da liquidarsi in sede civile, cagionati alla parte civile Comune di Novara e alla rifusione delle spese processuali in suo favore.

3. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza impugnata e ha condannato l'imputato appellante al pagamento delle spese del grado e alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile.

4. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento.

Proponendo un unico motivo di ricorso, il difensore ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 356 cod. pen., in quanto la Corte di appello ha ritenuto sussistente il reato di frode nelle pubbliche forniture nonostante l'assenza di dolo dell'imputato.

Ad avviso del difensore, a cagionare l'abbandono della corrispondenza sarebbero stati i dipendenti della società, ad insaputa dell'imputato, e non vi sarebbe stata alcuna malafede da parte dello stesso. 2Le risultanze probatorie, dunque, consentirebbero, al più, di configurare l'ipotesi colposa prevista dall'art. 355, terzo comma, cod. proc, pen. per omesso controllo dei dipendenti dell'azienda.

I giudici di appello, dunque, avrebbero dovuto escludere la sussistenza del reato per carenza dell'elemento soggettivo o, comunque, applicare la sola pena pecuniaria, come previsto dal terzo comma dell'art. 335 cod. pen. 5.

Con istanza depositata in data 18 febbraio 2026 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la trattazione orale del ricorso.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 19 febbraio 2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

In data 5 marzo 2026 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria nell'interesse della parte civile Comune di Novara e in data 6 marzo 2026 ha depositato le proprie conclusioni, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso e di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.

2. Deve essere rilevato, in via preliminare, che in data 12 marzo 2025, alle ore 12.25, è pervenuta in cancelleria un'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore trasmessa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; questa richiesta è, tuttavia, inammissibile per tardività, in quanto è pervenuta all'esame del Collegio successivamente alla trattazione e alla chiusura dell'udienza dibattimentale alle ore 10.45.

3. Con il primo motivo il difensore ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 356 cod. pen., in quanto la Corte di appello ha ritenuto sussistente il reato di frode nelle pubbliche forniture, nonostante l'assenza di dolo dell'imputato.

4. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e sollecita un rinnovato apprezzamento delle risultanze istruttorie, non consentito nel giudizio di legittimità.

4.1. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa 3lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

4.2. La Corte di appello ha, peraltro, correttamente rilevato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto, richiedendo la norma incriminatrice una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel realizzare un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (ex plurimis: Sez. 6, n. 25372 del 17/05/2023, Marino, Rv. 284883 - 01; Sez. 6, n. 45105 del 28/10/2021, Calderone, Rv. 282267; Sez. 6, n. 29374 del 14/9/2020, Sale, Rv. 279679; Sez. 6, n.9081 del 23/11/2017, dep. 2018, Aviano, Rv. 272384; Sez.6, n. 5317 del 10/1/2011, Incatasciato, Rv. 249448; Sez. 6, n. 11144 del 25/2/2010, Semeraro, Rv. 246544).

4.3. Muovendo da queste premesse giuridiche, i giudici di appello, con motivazione non illogica, hanno ritenuto comprovate plurime condotte fraudolente poste in essere dall'imputato, sia nella fase di aggiudicazione dell'appalto e di stipulazione del contratto, che nella fase dell'esecuzione del rapporto negoziale con il Comune di Novara.

La Corte di appello, sulla base di argomentazioni con le quali il ricorso non si è confrontato, ha ritenuto comprovata la mala fede contrattuale dell'imputato, in quanto lo stesso, sin dall'aggiudicazione della gara, e per tutta la fase esecutiva del rapporto, ha occultato il proprio ruolo di dominus delle società "[OSCURATO:SOCIETA]" e "[OSCURATO:PERSONA] lombarde", al fine di eludere l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese applicata nei suoi confronti, nonché l'inadeguatezza organizzativa e finanziaria di quest'ultima società a gestire il servizio formalmente affidato alla prima.

La Corte di appello, inoltre, ha correttamente ritenuto quali circostanze dimostrative del dolo dell'imputato, i gravi ritardi nelle consegne, il mancato ritiro presso gli uffici del Comune delle missive da recapitare, le gravi e reiterate condotte di abbandono della corrispondenza (accertate nelle date del 23 maggio 42017, dell'8 giugno 2017, del 9 giugno 2017 e del 13 settembre 2017) e la volontà dell'imputato di continuare a gestire illecitamente un rapporto negoziale consapevolmente sproporzionato rispetto alle capacità organizzative falsamente attestate in sede di aggiudicazione mediante il ricorso alla società schermo "[OSCURATO:SOCIETA]".

Nella valutazione non illogica della Corte di appello queste reiterate inadempienze hanno pregiudicato la continuità del servizio e hanno cagionato un danno al Comune di Novara, che ha dovuto prorogare i termini per la riscossione della tassa ed emettere nuove cartelle esattoriali, subendo ritardi nell'incasso della Tari.

5. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentatosenza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, altresì, la conferma delle statuizioni civili e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile Comune di Novara, che si liquidano in euro 3.162,00, oltre accessori di legge.

P P.Q.M— Il Consigliere estensore 1.4 Presidente c_--2 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] o apozzi g 2cy. /` cd CL ;2¦`)' :gb r.1 5 -J P-¦

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 09/12/2025 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile Comune di Novara, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e di condannare l'imputato alla rifusione delle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Novara, con decretoemesso in data 27 gennaio 2023, ha disposto il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] per rispondere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], giudicata separatamente, del delitto di inadempimento di contratti di pubbliche forniture di cui agli artt. 110, 355 cod. pen., commesso a Novara in epoca successiva e prossima al 25 maggio 2017 (capo A), e di frode nelle pubbliche forniture di cui agli artt. 110, 356 cod. pen., commesso a Novara in epoca successiva e prossima al 25 maggio 2017 (capo B). Secondo l'ipotesi di accusa, l'imputato, in qualità di amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nonché maggiore azionista di quest'ultima, si sarebbe reso inadempiente al contratto stipulato con il Comune di Novara per l'affidamento del servizio di gestione e di recapito delle cartelle per la riscossione della tassa sui rifiuti (capo A); [OSCURATO:PERSONA], inoltre, avrebbe frodato il Comune di Novara nell'esecuzione di questo contratto (capo B). 2. Il Tribunale di Novara, con sentenza emessa in data 9 aprile 2025, previa qualificazione dei fatti nel delitto di cui all'art. 356 cod. pen. e ritenuto assorbito il delitto di cui all'art. 355 cod. pen., ha dichiarato l'imputato colpevole del reato a lui ascritto al capo B) e, riconosciute le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale ha applicato, inoltre, all'imputato la pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di due anni e ha condannato l'imputato a risarcire i danni, da liquidarsi in sede civile, cagionati alla parte civile Comune di Novara e alla rifusione delle spese processuali in suo favore. 3. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza impugnata e ha condannato l'imputato appellante al pagamento delle spese del grado e alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile. 4. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento. Proponendo un unico motivo di ricorso, il difensore ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 356 cod. pen., in quanto la Corte di appello ha ritenuto sussistente il reato di frode nelle pubbliche forniture nonostante l'assenza di dolo dell'imputato. Ad avviso del difensore, a cagionare l'abbandono della corrispondenza sarebbero stati i dipendenti della società, ad insaputa dell'imputato, e non vi sarebbe stata alcuna malafede da parte dello stesso. 2Le risultanze probatorie, dunque, consentirebbero, al più, di configurare l'ipotesi colposa prevista dall'art. 355, terzo comma, cod. proc, pen. per omesso controllo dei dipendenti dell'azienda. I giudici di appello, dunque, avrebbero dovuto escludere la sussistenza del reato per carenza dell'elemento soggettivo o, comunque, applicare la sola pena pecuniaria, come previsto dal terzo comma dell'art. 335 cod. pen. 5. Con istanza depositata in data 18 febbraio 2026 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 19 febbraio 2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. In data 5 marzo 2026 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria nell'interesse della parte civile Comune di Novara e in data 6 marzo 2026 ha depositato le proprie conclusioni, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso e di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Deve essere rilevato, in via preliminare, che in data 12 marzo 2025, alle ore 12.25, è pervenuta in cancelleria un'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore trasmessa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; questa richiesta è, tuttavia, inammissibile per tardività, in quanto è pervenuta all'esame del Collegio successivamente alla trattazione e alla chiusura dell'udienza dibattimentale alle ore 10.45. 3. Con il primo motivo il difensore ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 356 cod. pen., in quanto la Corte di appello ha ritenuto sussistente il reato di frode nelle pubbliche forniture, nonostante l'assenza di dolo dell'imputato. 4. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e sollecita un rinnovato apprezzamento delle risultanze istruttorie, non consentito nel giudizio di legittimità. 4.1. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa 3lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4.2. La Corte di appello ha, peraltro, correttamente rilevato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto, richiedendo la norma incriminatrice una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel realizzare un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (ex plurimis: Sez. 6, n. 25372 del 17/05/2023, Marino, Rv. 284883 - 01; Sez. 6, n. 45105 del 28/10/2021, Calderone, Rv. 282267; Sez. 6, n. 29374 del 14/9/2020, Sale, Rv. 279679; Sez. 6, n.9081 del 23/11/2017, dep. 2018, Aviano, Rv. 272384; Sez.6, n. 5317 del 10/1/2011, Incatasciato, Rv. 249448; Sez. 6, n. 11144 del 25/2/2010, Semeraro, Rv. 246544). 4.3. Muovendo da queste premesse giuridiche, i giudici di appello, con motivazione non illogica, hanno ritenuto comprovate plurime condotte fraudolente poste in essere dall'imputato, sia nella fase di aggiudicazione dell'appalto e di stipulazione del contratto, che nella fase dell'esecuzione del rapporto negoziale con il Comune di Novara. La Corte di appello, sulla base di argomentazioni con le quali il ricorso non si è confrontato, ha ritenuto comprovata la mala fede contrattuale dell'imputato, in quanto lo stesso, sin dall'aggiudicazione della gara, e per tutta la fase esecutiva del rapporto, ha occultato il proprio ruolo di dominus delle società "[OSCURATO:SOCIETA]" e "[OSCURATO:PERSONA] lombarde", al fine di eludere l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese applicata nei suoi confronti, nonché l'inadeguatezza organizzativa e finanziaria di quest'ultima società a gestire il servizio formalmente affidato alla prima. La Corte di appello, inoltre, ha correttamente ritenuto quali circostanze dimostrative del dolo dell'imputato, i gravi ritardi nelle consegne, il mancato ritiro presso gli uffici del Comune delle missive da recapitare, le gravi e reiterate condotte di abbandono della corrispondenza (accertate nelle date del 23 maggio 42017, dell'8 giugno 2017, del 9 giugno 2017 e del 13 settembre 2017) e la volontà dell'imputato di continuare a gestire illecitamente un rapporto negoziale consapevolmente sproporzionato rispetto alle capacità organizzative falsamente attestate in sede di aggiudicazione mediante il ricorso alla società schermo "[OSCURATO:SOCIETA]". Nella valutazione non illogica della Corte di appello queste reiterate inadempienze hanno pregiudicato la continuità del servizio e hanno cagionato un danno al Comune di Novara, che ha dovuto prorogare i termini per la riscossione della tassa ed emettere nuove cartelle esattoriali, subendo ritardi nell'incasso della Tari. 5. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentatosenza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, altresì, la conferma delle statuizioni civili e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile Comune di Novara, che si liquidano in euro 3.162,00, oltre accessori di legge. P P.Q.M— Il Consigliere estensore 1.4 Presidente c_--2 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] o apozzi g 2cy. /` cd CL ;2¦`)' :gb r.1 5 -J P-¦
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