le rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato3830 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.;- intimata -avverso la sentenza n. 1042/2020 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 10/12/2020 R.G.N. 403/2019;Numero registro generualed 1i5t7a3 7l/a20 2r1elazione della causa svolta nella cameNruam dei rcoo dnis riagclcioo ldtae gl enerale 26739/2026Numero sezionale 3830/2026 Data pubblicazione 13/10/202602/10/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.- La Corte di appello di Palermo ha rigettato il gravameproposto dalla [OSCURATO:PERSONA] italiana previdenza e assistenza geometriliberi professionisti (CIPAG) avverso la sentenza del Tribunale diTrapani che in accoglimento dell’opposizione formulata danotificata dalla [OSCURATO:PERSONA] in data 2 maggio 2015 per ilpagamento della somma di € 2.239,95 a titolo di omessoversamento della contribuzione in favore della CIPAG per l’anno2008, conseguente all’iscrizione d’ufficio del geometra FrancescoBarbera.In particolare, la Corte di appello, richiamando i principiaffermati dalla Corte di cassazione con sentenza n. 16564/2020,che aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 5 dello statuto dellaCIPAG per contrasto con l’art. 22 della legge n. 773 del 1982 e,conseguentemente, l’irregolarità dell’iscrizione di ufficio di ungeometra che svolgeva attività professionale senza carattere dicontinuità ed esclusività, ha ritenuto illegittima l’iscrizione di ufficiodel geometra [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2008, avendo egli svolto inmaniera episodica attività professionale, limitata solo a cinquepratiche.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre la CIPAGformulando tre motivi.3.- [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 15737/2021 Numero di raccolta generale 26739/2026Numero sezionale 3830/2026 1.- In via preliminare si deve rilevare che non può Deastsae preu bpbrleicsaaz ione 13/10/2026in considerazione l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalcontroricorrente solo nella memoria conclusiva e mai rilevata inprecedenza, in quanto tale atto consente esclusivamente diillustrare questioni già trattate, ma non consente di introdurne dinuove.2.- Con il primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce violazionee/o falsa applicazione della legge delega 537/1993 (art. 1, cc. 32e 33), degli artt. 1 ss. d.lgs. 509/1994, dell’art. 3, c. 12, l.335/1995 (come modificato ed interpretato dagli artt. 1, c. 763, l.296/2006 e 1, c. 488, l. 147/2013), dell’art. 6 del d.lgs. 103/1996,art. 1 Legge 37/1967, artt. 10 e 22 Legge 773/1982 e art. 5Statuto CIPAG, perché la Corte territoriale, nel denegare lalegittimità dell’imposizione contributiva in parola, ha applicato talinorme limitando erroneamente il perimetro di autonomia degli entiprevidenziali ex d.lgs. 509/1994 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).3.- Il motivo, con il quale si contesta la sentenza impugnatanella parte in cui ha affermato l’illegittimità dell’art. 5 dello statutodella [OSCURATO:PERSONA] che ha previsto l’iscrizione obbligatoria per il geometraiscritto all’Albo anche nel caso in cui svolga la propria attivitàprofessionale non in maniera continuativa ed esclusiva, è fondato.4.- L’art. 5 dello Statuto, approvato con D.M. 27 febbraio 2003,prevede che “Sono obbligatoriamente iscritti alla [OSCURATO:PERSONA] i geometrie geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei [OSCURATO:PERSONA] cheesercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, lalibera professione. L’esercizio della libera professione si presumeper tutti gli iscritti all’Albo salvo prova contraria che l’iscritto puòdare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio diamministrazione con delibera da sottoporre all’approvazione deiministeri vigilanti ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. lgs. n. 509del 1994”.Numero registro generale 1573P7/e20r2t1anto, lo Statuto prevede che Nul’misecroiz dioi nraec coaltall ’gaelbnoe rale 26739/2026Numero sezionale 3830/2026 Data pubblicazione 13/10/2026professionale dei geometri è condizione sufficiente a far nascere incapo al geometra l’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] previdenziale dicategoria, quale fatto noto che origina il ragionamento presuntivodi ragionevole probabilità di svolgimento della libera professione.5.- La Corte di appello di Palermo, aderendo all’orientamentorappresentato da Cass. n. 16564/2020, ha ritenuto la previsionestatutaria contraria alla normativa vigente (art. 22 della legge n.773 del 1982) sul presupposto che l’autonomia degli entiprevidenziali privatizzati dovesse essere limitata “ai criteri dideterminazione della misura del trattamento pensionistico” e nonpotesse riguardare anche “i requisiti per l’accesso ai medesimi oper la loro concreta fruizione”.Per motivare l’accoglimento dell’opposizione, la Corteterritoriale ha fatto leva sulla occasionalità dell’attivitàprofessionale svolta dal [OSCURATO:PERSONA] (solo cinque atti professionalimediante la procedura DOCFA nel 2008), concludendo che lepoche e sporadiche prestazioni non potevano integrare gli estremidell’esercizio della professione con carattere di abitualità di cuiall’art. 22 della legge n. 773/1982: per contrasto con tale ultimanorma, secondo la Corte territoriale debbono ritenersi illegittimele disposizioni statutarie che prevedono l’obbligo di iscrizione allaCassa per i geometri che esercitano anche senza carattere dicontinuità ed esclusività la libera professione e statuiscono chedetto esercizio si presume per tutti gli iscritti all’Albo, salvo provacontraria.6.- Tuttavia, questa Corte, con giurisprudenza ormaiconsolidata, ha affermato che ai fini dell'obbligatorietàdell'iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] dei geometri liberi professionisti e delpagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente,alla stregua del regolamento della predetta [OSCURATO:PERSONA], l'iscrizioneall’albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionaleNumero registro generaled 1e5l7l3’7e/2s0e21rcizio della professione e la mancata pNruomdeurzoi odni era dcci orletad dgeitnoe, rale 26739/2026Numero sezionale 3830/2026 Data pubblicazione 13/10/2026avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighicontributivi in linea con i principi di cui alla legge n. 335 del 1995,che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibriofinanziario di lungo termine degli enti. In particolare, si èriconosciuta la legittimità delle norme relative all'iscrizione allaCassa degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi aprescindere dal reddito, essendo tali norme la legittimaespressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della Cassaall'esito della sua privatizzazione (Cass. n. 4568 del 2021, n.28188 del 2022, n. 30191 del 2024, Cass., n. 5183 del 2025, chehanno consapevolmente superato il precedente orientamentorappresentato da Cass. n. 16564 del 2020, cui la sentenzaimpugnata ha aderito, che a sua volta richiamava la sentenzaCass. n. 5375 del 2019).Questa Corte ha già avuto modo di affermare che le previsionistatutarie che la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato a seguito della privatizzazionedisposta ex lege non hanno esteso l’obbligo di iscrizione a nuovecategorie di soggetti rispetto a quanto già previsto dalle leggi n.37 del 1967 e n. 773 del 1982, ma si sono limitate a ridefinire,nell’ambito del nuovo assetto normativo, il sistema degli obblighicontributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge n. 335del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurarel'equilibrio finanziario di lungo termine delle Casse privatizzate(Cass. n. 30191 del 2024).7.- Si sono quindi affermati e consolidati i seguenti principi (exaliis, Cass. n. 5197 del 2025):- l’iscrizione all'albo professionale dei geometri è condizionesufficiente a far nascere in capo al geometra l’obbligo di iscrizionealla cassa previdenziale di categoria e di pagamento dellacontribuzione minima, essendo irrilevante la natura occasionaleNumero registro generaled 1e5l7l3’7e/2s0e21rcizio della professione, così come è iNrruimleevraon dtei r alac cmolatan gceantae rale 26739/2026Numero sezionale 3830/2026 Data pubblicazione 13/10/2026produzione di reddito;- è legittimo esercizio del potere regolamentare della Cassal’avere stabilito (art. 5 dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA]) l’obbligo dicontribuzione minima anche in caso di attività esercitata in formasaltuaria e occasionale;- neppure la eventuale iscrizione ad altra gestioneprevidenziale può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degliobblighi nei confronti della previdenza di categoria;- l’iscrizione del contribuente alla [OSCURATO:PERSONA] geometri è, dunque,legittima e la pretesa contributiva non viola il divieto di doppiacontribuzione, poiché, pur essendo il geometra già assicuratoquale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l’unaprestata nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, l’altra,invece, quale libera professione (nella fattispecie in esame vi è ununico rapporto di lavoro subordinato).8.- Recentemente sulla materia sono intervenute le SezioniUnite di questa Corte affermando il seguente principio di diritto:“L’art. 5 dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA] Italiana di Previdenza edAssistenza [OSCURATO:PERSONA] (CIPAG) nello stabilire che “L’esercizio dellalibera professione si presume per tutti gli iscritti all’Albo salvoprova contraria che l’iscritto può dare secondo le modalità cheverranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera dasottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell’art.3, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994”, fa discendere dal factumprobatum dell’iscrizione all’albo una presunzione semplicesull’esercizio della libera professione, che trova disciplina nell’art.2729, cod. civ., spettando al geometra iscritto all’alboprofessionale l’onere della prova contraria” (Cass. n.13506/2026).9.- Poiché la sentenza impugnata non si è attenuta ai principisopra rappresentati, escludendo l’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 15737/2021 Numero di raccolta generale 26739/2026Numero sezionale 3830/2p0u26r in costanza di iscrizione all’Albo, solo sul presuDpaptoas ptuob bdleiclaloz ione 13/10/2026svolgimento di attività professionale in maniera occasionale e noncontinuativa e prevalente, la censura deve essere accolta.10.- Con il secondo motivo deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, L. 37/1967, artt. 10, 17, 18 e 22, L.773/1982, oltreché dell’art. 5 dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA], qualenorma di rinvio ai sensi del d.lgs. 509/1994, laddove il Giudice disecondo grado ha travisato la ratio solidaristica della contribuzioneminima - sulla cui legittimità si verte nella fattispecie - impostadalla [OSCURATO:PERSONA] a tutti gli iscritti all’albo professionale deigeometri, a prescindere dal reddito prodotto e dall’accertamentodella c.d. continuità professionale di cui all’art. 22, l. 773/1982violazione e falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).11.- Alla luce della giurisprudenza sopra indicata si deveaffermare che “In tema di [OSCURATO:PERSONA] dei geometri liberi professionisti,ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento dellacontribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'alboprofessionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionaledell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito,dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altragestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi neiconfronti della previdenza di categoria; dall'obbligo di iscrizioneconsegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari dellapredetta [OSCURATO:PERSONA] che stabiliscono le condizioni per le quali èpossibile derogare alla presunzione di svolgimento di attivitàprofessionale da parte degli iscritti all'albo” (così Cass. n.28188/2022).Invero, dal momento in cui il geometra, liberamente, sceglie diessere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assumeobblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali nonpuò sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzioneminima; l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficienteNumero registro generale 15737/2021 Numero di raccolta generale 26739/2026Numero sezionale 3830/2a0l2 6fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA],D ea tal' ipuobtbelticicaaz ione [OSCURATO:DATA_NASCITA]natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante aifini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento dellacontribuzione minima, anche nell’ipotesi di mancata produzione direddito.12.- L’art. 5 dello Statuto CIPAG, come già detto, prevede chel’iscrizione all’albo professionale dei geometri è condizionesufficiente a far nascere in capo al geometra l’obbligo di iscrizionealla [OSCURATO:PERSONA] previdenziale di categoria, quale fatto noto che originail ragionamento presuntivo di ragionevole probabilità disvolgimento della libera professione: tale obbligo va sin d’orarilevato, può essere contestato mediante prova contraria, il cuiesercizio è espressione del diritto di difesa della controparte.La citata sentenza delle Sezioni Unite (Cass. n. 13506/2026)ha precisato che il meccanismo delineato dall’art. 5 dello StatutoCIPAG va ricondotto al novero delle presunzioni semplici, trovandofondamento in un atto sostanzialmente negoziale. Le presunzionisemplici (art. 2729, cod. civ.) dunque, richiedono comunque laprova del fatto da cui muove il ragionamento presuntivo, e sicaratterizzano per l’ammissibilità della prova contraria a caricodell'altra parte. La prova contraria potrà vertere sul fatto oppostoa quello presunto, ovvero su fatti incompatibili con l’esistenza delfatto presunto. non solo l’espletamento delle prestazionitipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscrittiall’Albo), ma anche l’esercizio di attività che, pur nonprofessionalmente tipiche, presentino, tuttavia un nesso conl’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono lestesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamentesi avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cuisvolgimento, quindi, mette a frutto anche la specifica cultura chegli deriva dalla formazione tipologicamente propria della suaprofessione.Numero registro generale 157317/320.2-1 Nel caso di specie, non solo il geoNmuemtrear on doi nra chcao lftao rgneintoe rale 26739/2026Numero sezionale 3830/2026 Data pubblicazione 13/10/2026alcuna prova contraria in ordine al mancato esercizio dellaprofessione, ma risulta pacifico che lo stesso professionista,seppure in maniera occasionale, circostanza che in ogni casorisultava ostativa alla cancellazione dalla [OSCURATO:PERSONA], abbia svolto14.- In conclusione, l’obbligo di versare la contribuzioneminima prescinde dalla produzione effettiva di un redditoprofessionale e la stessa deve essere pagata persino nelle ipotesidi dichiarazioni fiscali negative; il pagamento della contribuzioneminima presuppone pur sempre che l’iscritto all’Albo abbiaesercitato la libera professione, anche se poi, per evenienze legateal concreto esercizio di questa, abbia ricavato un redditoprofessionale modesto o addirittura nessun reddito.15.- Con il terzo motivo deduce violazione e/o la falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c. e 5 dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA] (art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.), in quanto la decisione della Cortedi merito non ha considerato che, quand’anche si assumesse lasussistenza delle condizioni sostanziali di esenzione dall’iscrizionealla [OSCURATO:PERSONA], il contribuente sarebbe comunque obbligato a versarela contribuzione minima alla CIPAG per non avere presentato –ritualmente e tempestivamente – le autocertificazioni all’uoponecessarie ex delibera n. 2 del 2003.16.- L’accoglimento dei motivi che precedono consente diritenere assorbita la censura rappresentata nel terzo motivorelativa alla omessa valorizzazione della mancata trasmissionedella autocertificazione attestante il mancato svolgimento digiudizio, posto che lo stesso controricorrente ha riconosciuto diavere svolto, in maniera episodica, attività di geometra.Numero registro generale 15737/2021 Numero di raccolta generale 26739/2026Numero sezionale 3830/2026 17.- In definitiva, il ricorso deve essere accolto, pDeart ale p urabbgliiocanzi ione 13/10/2026sopra illustrate, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvioalla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.Si demanda, altresì, al giudice del rinvio la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo, assorbito ilterzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Cortedi appello di Palermo, in diversa composizione.Roma, deciso all’adunanza camerale del 2 ottobre 2026La Presidente