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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 28188/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza del 28 maggio 2021 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in primo grado, con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato gli imputati Benciveg4a Raffaele, Di — [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati loro ascritti e, dopo aver riconosciuto il vincolo della continuazione e aver tenuto conto della diminuente per il rito prescelto, li aveva condannati alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 5.000,00 di multa e al pagamento delle spese processuali, disponendo la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.

Considerato che avverso la sentenza di secondo grado hanno presentato ricorso per LA7:00 :•.rA. cassazione, a mezzo di difensore, gli imputati egm-a Raffaele, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando, con il primo motivo, la violazione o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., oltre che all'art. 125 cod. proc. pen., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte territoriale fondato la decisione di confermare la sentenza di primo grado e, dunque, la dichiarazione di responsabilità penale degli imputati, su un compendio probatorio (si trattava, in particolare, di intercettazioni telefoniche) non idoneo a provare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità degli imputati in relazione ai reati loro ascritti, e non avendo la medesima Corte d'appello tenuto in debita considerazione le doglianze difensive, essendosi limitata ad argomentazioni stereotipate e non rispondenti a quanto richiesto nei motivi di gravame; considerato che con il secondo motivo di ricorso gli imputati lamentano la violazione o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.133 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e 125 cod. proc. pen. - per mancanza e manifesta illogicità della motivazione -, avendo la Corte d'appello di Napoli fondato il rigetto del motivo di appello con il quale la difesa chiedeva il riconoscimento della ipotesi di lieve entità su una motivazione stereotipata, non valutando le concrete modalità e circostanze dell'azione che, se tenute in debito conto, avrebbero consentito di rilevare la sussistenza nel caso di specie di quegli elementi che il comma quinto dell'art. 73, d.P.R. 309/90 richiede ai fini del riconoscimento della relativa fattispecie; considerato che con il terzo motivo di ricorso gli imputati lamentano la violazione o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., oltre che dell'art. 125 cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, non avendo il giudice di seconde cure adeguatamente motivato, in primo luogo, sul punto del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, in secondo luogo, quanto al disposto aumento per la continuazione superiore al minimo.

Ritenuto che il ricorso è inammissibile, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità; con riferimento ai primi due motivi di ricorso, i medesimi riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della sentenza; quanto al primo motivo di ricorso, in particolare, la Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che il dato investigativo fosse chiaro nel fornire l'evidenza dei fatto che gli imputati tra marzo e giugno 2018 avevano detenuto sostanza stupefacente a fini di spaccio, e ciò alla luce delle intercettazioni telefoniche, dalle quali emergeva con chiarezza la sussistenza di una attività finalizzata alla cessione della droga, oltre che la correità nell'attività di spaccio; quanto al secondo motivo di ricorso - attinente al difetto di motivazione in merito alla decisione del giudice di seconde cure di escludere, nel caso di specie, !a sussistenza della ipotesi del fatto di lieve entità -, la pronuncia della Corte territoriale contiene una motivazione completa e immune da vizi logici, fondando la decisione di conferma su quest'ultimo punto della pronuncia di primo grado, sulla ritenuta concreta offensività del fatto, sulla diffusività dell'attività, sull'evidente propensione alla delinquenza degli imputati e sul carattere continuativo e stabile dell'attività da loro svolta; quanto al terzo motivo, attinente al trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello di Napoli pone a giustificazione della esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'aumento per la continuazione superiore al minimo una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, ponendo l'accento sulla intensa attività portata avanti dagli imputati in cooperazione tra loro e sulla pericolosità e offensività della condotta, per il numero di assuntori di stupefacenti riforniti dai ricorrenti, sulla base, dunque, di argomenti idonei a giustificare la valutazione di non modesta gravità delle condotte, non sindacabili sul piano delle valutazioni di merito in sede di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza del 28 maggio 2021 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in primo grado, con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato gli imputati Benciveg4a Raffaele, Di — [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati loro ascritti e, dopo aver riconosciuto il vincolo della continuazione e aver tenuto conto della diminuente per il rito prescelto, li aveva condannati alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 5.000,00 di multa e al pagamento delle spese processuali, disponendo la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro. Considerato che avverso la sentenza di secondo grado hanno presentato ricorso per LA7:00 :•.rA. cassazione, a mezzo di difensore, gli imputati egm-a Raffaele, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando, con il primo motivo, la violazione o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., oltre che all'art. 125 cod. proc. pen., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte territoriale fondato la decisione di confermare la sentenza di primo grado e, dunque, la dichiarazione di responsabilità penale degli imputati, su un compendio probatorio (si trattava, in particolare, di intercettazioni telefoniche) non idoneo a provare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità degli imputati in relazione ai reati loro ascritti, e non avendo la medesima Corte d'appello tenuto in debita considerazione le doglianze difensive, essendosi limitata ad argomentazioni stereotipate e non rispondenti a quanto richiesto nei motivi di gravame; considerato che con il secondo motivo di ricorso gli imputati lamentano la violazione o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.133 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e 125 cod. proc. pen. - per mancanza e manifesta illogicità della motivazione -, avendo la Corte d'appello di Napoli fondato il rigetto del motivo di appello con il quale la difesa chiedeva il riconoscimento della ipotesi di lieve entità su una motivazione stereotipata, non valutando le concrete modalità e circostanze dell'azione che, se tenute in debito conto, avrebbero consentito di rilevare la sussistenza nel caso di specie di quegli elementi che il comma quinto dell'art. 73, d.P.R. 309/90 richiede ai fini del riconoscimento della relativa fattispecie; considerato che con il terzo motivo di ricorso gli imputati lamentano la violazione o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., oltre che dell'art. 125 cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, non avendo il giudice di seconde cure adeguatamente motivato, in primo luogo, sul punto del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, in secondo luogo, quanto al disposto aumento per la continuazione superiore al minimo. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità; con riferimento ai primi due motivi di ricorso, i medesimi riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della sentenza; quanto al primo motivo di ricorso, in particolare, la Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che il dato investigativo fosse chiaro nel fornire l'evidenza dei fatto che gli imputati tra marzo e giugno 2018 avevano detenuto sostanza stupefacente a fini di spaccio, e ciò alla luce delle intercettazioni telefoniche, dalle quali emergeva con chiarezza la sussistenza di una attività finalizzata alla cessione della droga, oltre che la correità nell'attività di spaccio; quanto al secondo motivo di ricorso - attinente al difetto di motivazione in merito alla decisione del giudice di seconde cure di escludere, nel caso di specie, !a sussistenza della ipotesi del fatto di lieve entità -, la pronuncia della Corte territoriale contiene una motivazione completa e immune da vizi logici, fondando la decisione di conferma su quest'ultimo punto della pronuncia di primo grado, sulla ritenuta concreta offensività del fatto, sulla diffusività dell'attività, sull'evidente propensione alla delinquenza degli imputati e sul carattere continuativo e stabile dell'attività da loro svolta; quanto al terzo motivo, attinente al trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello di Napoli pone a giustificazione della esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'aumento per la continuazione superiore al minimo una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, ponendo l'accento sulla intensa attività portata avanti dagli imputati in cooperazione tra loro e sulla pericolosità e offensività della condotta, per il numero di assuntori di stupefacenti riforniti dai ricorrenti, sulla base, dunque, di argomenti idonei a giustificare la valutazione di non modesta gravità delle condotte, non sindacabili sul piano delle valutazioni di merito in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 giugno 2022 Il
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