CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 ottobre 2026
Cassazione n. 26761/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 MACRI' [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati3804 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimati -avverso la sentenza n. 639/2021 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 18/01/2022 R.G.N. 418/2021;Numero registro generale 8542/2022 Numero di raccolta generale 26761/2026Numero sezionale 380u4/2d0i2t6a la relazione della causa svolta nella camera di conDsaigtali op udbebll icazione 13/10/202601/10/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.- Il geom. [OSCURATO:PERSONA], iscritto sin dal 1985 all’Alboprofessionale dei geometri e, conseguentemente, alla Cassaitaliana di previdenza ed assistenza dei geometri liberiprofessionisti (CIPAG), a decorrere dal 2014 ha autocertificato ilnon esercizio di attività professionale di geometra, per cui, purrimanendo iscritto all’Albo, non era tenuto al versamento deicontributi previdenziali.La CIPAG a decorrere dal 27 giugno 2016 ha iscritto di ufficioil geom. [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], avendo accertato lo svolgimento diunico e amministratore unico di due società operanti nel settoreedile.2.- Il geom. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso davanti alTribunale di Torino avverso l’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] geometridisposta di ufficio per gli anni 2016-2019, nonché avverso unacartella esattoriale notificata da Agenzia delle entrate riscossioneriguardante contributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2016,chiedendo, in subordine, la condanna dell’INPS a restituire quantoversato alla Gestione separata.Il Tribunale ha rigettato la domanda principale, ritenendolegittima l’iscrizione di ufficio disposta dalla CIPAG e, inaccoglimento della domanda subordinata, ha condannato l’INPS arestituire al geom. [OSCURATO:PERSONA] le somme versate alla Gestione separataa titolo di contributi per il periodo dal 27 giugno 2016 al 4settembre 2019.3.- La Corte di appello di Torino ha parzialmente accolto ilgravame proposto dal geom. [OSCURATO:PERSONA], dichiarando che nonsussistono i presupposti per l’iscrizione alla CIPAG per gli anni2016-2019.Numero registro generale 8542/2022 Numero di raccolta generale 26761/2026Numero sezionale 3804/2026 In particolare, ha ritenuto illegittimo l’art. 5 dello DSatatat uptuob bdleiclalaz ione 13/10/2026Cassa geometri che dispone che siano iscritti obbligatoriamentealla [OSCURATO:PERSONA] i geometri iscritti all’Albo che esercitano anche senza ilcarattere di continuità ed esclusività la libera professione, inquanto l’autonomia degli enti previdenziali privatizzati non puòincidere sull’individuazione dei soggetti che devono essereobbligatoriamente iscritti alla [OSCURATO:PERSONA].Ha, inoltre, rilevato che il reddito del professionista dal qualescaturisce l’obbligo previdenziale deve essere strettamenteinerente all’esercizio della professione, circostanza che nella specienon si configura, risultando, al contrario, accertato il mancatoesercizio della libera professione.4.- Per la cassazione della sentenza ricorre la CIPAG conquattro motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Entrambe le partihanno depositato memoria.6.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la nullità dellasentenza per error in procedendo, atteso che la Corte territorialeha accolto l’appello senza dichiarare che la contribuzioneprevidenziale relativa all’anno 2016 era comunque dovuta, attesala inammissibilità per intempestività dell’opposizione a cartellaesattoriale n. 11020190021654510000 per Euro 3.835,76, conconseguente irretrattabilità della pretesa creditoria e/o comunqueper passaggio in giudicato del relativo capo della sentenza delTribunale di Torino n. 1198/21 non oggetto di specificaimpugnazione da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] (art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.).2.- Il motivo deve essere dichiarato inammissibile, in quantonon volto a censurare la sentenza impugnata, ma esclusivamenteNumero registro generale 8542/2022 Numero di raccolta generale 26761/2026Numero sezionale 3804/2a0 26far valere il giudicato interno in ordine a una deDllaet aq puuebsbtliiocanzi ione 13/10/2026trattate in primo grado.3.- Il Tribunale di Torino, infatti, come indicato nella sentenzadella Corte di appello (pag. 5), “ha rilevato l’inammissibilitàdell’opposizione alla cartella esattoriale opposta (n.1102019002165451000) notificata il 14.03.2019, per contributi (€3.660,14) richiesti per l’anno 2016 in ragione del deposito delricorso oltre il termine di 40 giorni ai sensi dell’art. 24, co. 5, D.Lgs. 46/99, ritenendo irrilevante – e comunque inidonea asuperare la perentorietà dei termini – l’avvenuta proposizione diazione di accertamento negativo della pretesa della CIPAG”.Avverso tale statuizione contenuta nella sentenza di primogrado non è stato proposto appello, per cui da un lato la questionedell’esistenza del credito iscritto a ruolo deve ritenersi passata ingiudicato, dall’altro correttamente la Corte di appello non haaffrontato tale profilo, del tutto estraneo ai motivi di appello.4.- Con il secondo motivo deduce violazione e/o falsaapplicazione della legge delega 537/1993 (art. 1, cc. 32 e 33),degli artt. 1 ss. d.lgs. 509/1994, dell’art. 3, c. 12, l. 335/1995(come modificato ed interpretato dagli artt. 1, c. 763, l. 296/2006e 1, c. 488, l. 147/2013), dell’art. 6 del d.lgs. 103/1996, art. 1Legge 37/1967, artt. 10 e 22 Legge 773/1982 e art. 5 StatutoCIPAG, perché la Corte territoriale, nel denegare la legittimitàdell’imposizione contributiva in parola, ha applicato tali normelimitando erroneamente il perimetro di autonomia degli entiprevidenziali ex d.lgs. 509/1994 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).5.- Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 1, L. 37/1967, artt. 10, 17, 18 e 22, L. 773/1982,oltreché dell’art. 5 dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA], quale norma di rinvioai sensi del d.lgs. 509/1994, laddove il Giudice di secondo gradoha travisato la ratio solidaristica della contribuzione minima - sullacui legittimità si verte nella fattispecie - imposta dalla CassaNumero registro generaleG 8e54o2/m202e2tri a tutti gli iscritti all’albo professioNnuamlee rdoe dii rgaecocmolteat grie, nae rale 26761/2026Numero sezionale 3804/2026 Data pubblicazione 13/10/2026prescindere dal reddito prodotto e dall’accertamento della c.d.continuità professionale di cui all’art. 22, l. 773/1982 violazione efalsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).6.- Con il quarto motivo lamenta violazione e/o la falsaapplicazione degli artt. 2229 c.c., 16, r.d. 724/1929, 1 e ss., d.lgs.509/1994, 5 dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA], 2, comma 26, della leggen. 335 del 1995 come interpretato dall’art. 18, comma 12, dellalegge n. 111 del 2011 (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), inquanto la decisione della Corte di merito è contraria alleconclusioni cui è giunta la Suprema Corte in fattispecie del tuttoanaloghe, ove ha affermato che, in costanza d’iscrizione all’albo,sono rilevanti ai fini della previdenza di categoria anche attività“atipiche” (come, per l’appunto, quella di amministratore disocietà), potendosi escludere l’obbligo contributivo soltanto nelcaso in cui non sia, in concreto, ravvisabile alcuna connessione tral'attività svolta e le conoscenze tipiche del professionista.7.- Quest’ultima censura deve essere analizzata in viaprioritaria rispetto alle altre due.L’art. 5 dello Statuto, approvato con D.M. 27 febbraio 2003,prevede che “Sono obbligatoriamente iscritti alla [OSCURATO:PERSONA] i geometrie geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei [OSCURATO:PERSONA] cheesercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, lalibera professione. L’esercizio della libera professione si presumeper tutti gli iscritti all’Albo salvo prova contraria che l’iscritto puòdare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio diamministrazione con delibera da sottoporre all’approvazione deiministeri vigilanti ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. lgs. n. 509del 1994”.Pertanto, lo Statuto prevede che l’iscrizione all’alboprofessionale dei geometri è condizione sufficiente a far nascere incapo al geometra l’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] previdenziale diNumero registro generalec 8a5t4e2/g20o22ria, quale fatto noto che origina il ragiNounmamereo ndtio r apcrceosltuan gteivnoe rale 26761/2026Numero sezionale 3804/2026 Data pubblicazione 13/10/2026di ragionevole probabilità di svolgimento della libera professione.8.- Questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, haaffermato che ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] deigeometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzioneminima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamentodella predetta [OSCURATO:PERSONA], l'iscrizione all’albo professionale - essendoirrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione ela mancata produzione di reddito, avendo il predetto regolamentodefinito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principidi cui alla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventifinalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo terminedegli enti. In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle normerelative all'iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] degli iscritti all'albo e al pagamentodei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali normela legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentaredella [OSCURATO:PERSONA] all'esito della sua privatizzazione (Cass. n. 4568 del2021, n. 28188 del 2022, n. 30191 del 2024, Cass., n. 5183 del2025, che hanno superato la precedente Cass. n. 5375 del 2019,cui la sentenza impugnata ha aderito).9.- Questa Corte ha già avuto modo di affermare che leprevisioni statutarie che la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato a seguito dellaprivatizzazione disposta ex lege non hanno esteso l’obbligo diiscrizione a nuove categorie di soggetti rispetto a quanto giàprevisto dalle leggi n. 37 del 1967 e n. 773 del 1982, ma si sonolimitate a ridefinire, nell’ambito del nuovo assetto normativo, ilsistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi dicui alla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventifinalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo terminedelle Casse privatizzate (Cass., n. 30191 del 2024).10.- Alla luce della giurisprudenza sopra indicata si deveaffermare che “In tema di [OSCURATO:PERSONA] dei geometri liberi professionisti,Numero registro generale 8542/2022 Numero di raccolta generale 26761/2026Numero sezionale 3804/2a0i2 6 fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagaDmaetan ptou bbdleiclalaz ione 13/10/2026contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'alboprofessionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionaledell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito,dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altragestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi neiconfronti della previdenza di categoria; dall'obbligo di iscrizioneconsegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari dellapredetta [OSCURATO:PERSONA] che stabiliscono le condizioni per le quali èpossibile derogare alla presunzione di svolgimento di attivitàprofessionale da parte degli iscritti all'albo” (così Cass. n.28188/2022).Invero, dal momento in cui il geometra, liberamente, scegliedi essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assumeobblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali nonpuò sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzioneminima; l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficienteal fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] e l'ipoteticanatura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante aifini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento dellacontribuzione minima, anche nell’ipotesi di mancata produzione direddito.11.- L’art. 5 dello Statuto CIPAG, come già detto, prevede chel’iscrizione all’albo professionale dei geometri sia condizionesufficiente a far nascere in capo al geometra l’obbligo di iscrizionealla [OSCURATO:PERSONA] previdenziale di categoria, quale fatto noto che originail ragionamento presuntivo di ragionevole probabilità disvolgimento della libera professione: tale obbligo, va sin d’orarilevato, può essere contestato mediante prova contraria, il cuiesercizio è espressione del diritto di difesa della controparte.12.- Sulla specifica questione relativa alla possibilità di fornireprova contraria circa l’esercizio della professione, si sonoNumero registro generale 8542/2022 Numero di raccolta generale 26761/2026Numero sezionale 3804/2r0e2c6entemente pronunciate le Sezioni Unite di qDuaetsat ap ubCbolicrtaez ione 13/10/2026affermando il seguente principio di diritto: “L’art. 5 dello [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (CIPAG)nello stabilire che “L’esercizio della libera professione si presumeper tutti gli iscritti all’Albo salvo prova contraria che l’iscritto puòdare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio diAmministrazione con delibera da sottoporre all’approvazione deiMinisteri vigilanti ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 509del 1994”, fa discendere dal factum probatum dell’iscrizioneall’albo una presunzione semplice sull’esercizio della liberaprofessione, che trova disciplina nell’art. 2729, cod. civ., spettandoal geometra iscritto all’albo professionale l’onere della provacontraria” (Cass. SU, n. 13506/2026).13.- Inoltre, la citata sentenza ha precisato che il meccanismodelineato dall’art. 5 dello Statuto CIPAG va ricondotto al noverodelle presunzioni semplici, trovando fondamento in un attosostanzialmente negoziale.Le presunzioni semplici (art. 2729, cod. civ.) dunque,richiedono comunque la prova del fatto da cui muove ilragionamento presuntivo e si caratterizzano per l’ammissibilitàdella prova contraria a carico dell'altra parte.La prova contraria potrà vertere sul fatto opposto a quellopresunto, ovvero su fatti incompatibili con l’esistenza del fattopresunto, con l’ulteriore precisazione che rileva a tal fine non solol’espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossiadelle attività riservate agli iscritti all’Albo), ma anche l’esercizio dituttavia, un nesso con l’attività professionale strettamente intesa,in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui ilprofessionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attivitàprofessionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto ancheNumero registro generale 8542/2022 Numero di raccolta generale 26761/2026Numero sezionale 3804/2la02 6specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipoDloatgai cpaumbbelinctaez ione 13/10/2026propria della sua professione.14.- Nella fattispecie in esame, il geom. [OSCURATO:PERSONA], nel periodo incui è stato iscritto di ufficio alla [OSCURATO:PERSONA], ha svolto l’incarico di sociounico e amministratore unico di due società operanti nel campoedile (ristrutturazioni interne, manutenzione e rifacimento facciatee balconi, coibentazioni e impermeabilizzazioni, rifacimentocoperture, ecc., vedi pag. 21 sentenza impugnata).15.- L’iscrizione di ufficio operata dalla [OSCURATO:PERSONA] risulta, allora,collegata unicamente alla posizione di socio unico eamministratore unico di tali società, richiamando la Cassaricorrente un orientamento consolidato di questa Corte (Cass. n.5151/2025, Cass. n. 22880/2024) secondo cui l’attività di socio eamministratore di una società operante nel settore edile esercitatada un geometra iscritto all’albo è rilevante ai fini della sussistenzadell’obbligo di iscrizione e contribuzione alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto ciòche rileva è che nell’esercizio dell’attività di amministratore ilgeometra «spenda» le sue competenze professionali.16.- Tuttavia, si deve evidenziare che la censura alla sentenzaimpugnata di cui al quarto motivo, al di là del riferimento a principidi carattere generale, non considera adeguatamente la circostanzache la Corte di appello ha, con accertamento di fatto nonsindacabile in sede di legittimità, in concreto escluso che gliincarichi di gestione e di amministrazione delle societàcomportassero lo svolgimento, neppure inteso in senso lato, didella formazione tipica del geometra.17. In particolare, la Corte di appello ha escluso che, dallamera posizione di socio e amministratore di società, pacificamenteoperanti nel settore edile, si possa ravvisare, o anche presumere,un collegamento necessario con l’esercizio della professione digeometra, affermando che, in concreto, “le attività di gestione eNumero registro generale 8542/2022 Numero di raccolta generale 26761/2026Numero sezionale 3804/2a0m26ministrazione svolte dal [OSCURATO:PERSONA] non siano tali da rDicahtaie pduebrbel,ic adzi ione 13/10/2026per sé, il possesso necessario del titolo abilitante o anche solol’impiego necessario (e non meramente utile) delle tipichecompetenze tecniche del geometra. Tali conclusioni trovanospecifico riscontro nelle evidenze probatorie di natura documentalefornite dal [OSCURATO:PERSONA] e costituite sia dall’autocertificazione circa il nonesercizio dell’attività professionale, sia dall’esternalizzazione edesecuzione da diversi liberi professionisti (geometri e architetti),incaricati volta per volta, di tutte quelle attività di caratteretecnico-professionale correlate e comunque connesse allaprofessione di geometra (cfr. fatture emesse da professionistidiversi nel periodo che va dal 201 al 2018). In tal senso deveritenersi fornita (e non avversata) la prova contraria richiesta aifini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] da parte delMacrì” (vedi sentenza impugnata pagg. 21-22).18.- In presenza di un effettivo accertamento in ordine almancato svolgimento di attività riconducibile alla professione digeometra operato dalla Corte di appello, la censura formulata dallaCassa e contenuta nel quarto motivo non può essere condivisa,non fornendo alcun elemento idoneo a sconfessare taleaccertamento.19.- L’esclusione dello svolgimento di attività riconducibile allaprofessione di geometra, circostanza che costituisce per unsoggetto iscritto all’Albo presupposto indefettibile per l’iscrizionealla [OSCURATO:PERSONA], porta a confermare la pronuncia della Corte di appelloin ordine alla insussistenza dell’obbligo contributivo nel periodo inquestione e rende privi di rilevanza il secondo e il terzo motivo diricorso e quindi superfluo l’esame degli stessi che risultanoassorbiti, non consentendo di pervenire a conclusioni differenti.20.- In conclusione il ricorso deve essere, nel suo complesso,rigettato.Numero registro generale 8542L/2’0e22sistenza di difformi orientamenti giuriNspurmuedreon dzii aralic cino ltoar gdeine rale 26761/2026Numero sezionale 3804/2026 Data pubblicazione 13/10/2026alla portata della previsione di cui all’art. 5 dello Statuto CIPAG,solo recentemente composti dalla citata sentenza delle SezioniUnite n. 13506 del 2026, rende opportuna la compensazione dellespese del presente giudizio di legittimità.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della parte ricorrente di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U.,20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il quarto motivo, dichiara assorbiti il secondoe il terzo motivo e inammissibile il primo.Compensa le spese del giudizio di legittimità.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n.115 del 2002, ove dovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 1° ottobre 2026.La PresidenteIrene Tricomi